CASS
Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/08/2025, n. 29223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29223 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. FI PI, nato a [...] il [...]; 2. AN ME, nato a [...] il [...]; 3. ZA ME, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del Tribunale di Messina del 9/12/2024 visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti lette le conclusioni del Procuratore generale Dr. Ettore Pedicini, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in riferimento al secondo e terzo motivo. RITENUTO IN FATTO 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 29223 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 02/07/2025 1. Con sentenza in data 09/12/2024, il Tribunale di Messina. condannava FI PI, AN ME e ZA ME alla pena di euro 10.000,00 ciascuno, in relazione alla contravvenzione di cui all'articolo 256, comma 1, d.lgs. 152/2006, reato commesso il 6 aprile 2022. 2. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il comune difensore, ricorso congiunto per cassazione. 2.1. Con un primo motivo, lamentano mancanza di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio e travisamento della prova. La sentenza si basa su una erronea valutazione deduttiva. Quanto al ,FI, il vizio di travisamento è evidente in quanto dalle trascrizioni delle udienze del 9 dicembre 2024 (teste Giardina) e dele 15/01/2024 (teste Visalli), emerge che il veicolo era di proprietà della società P2P, amministrata da FI PE e non dall'odierno imputato. La circostanza che detto veicolo fosse «in uso» al ricorrente viene arbitrariamente dedotta. Quanto a AN e ZA, vettori, non vi è prova che gli stesso non fossero a conoscenza dell'assenza di autorizzazioni in capo alla ditta committente;
manca quindi la prova dell'elemento soggettivo del reato. 2.2. Con il secondo motivo lamentano mancanza di motivazione in relazione all'articolo 131- bis cod. pen.. 2.3. Con un terzo motivo, lamentano violaiione dell'articolo 133 cod. pen., in relazione alla dosimetria della pena, e dell'articolo 164 cod. pen., in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. RITENUTO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo motivo è inammissibile. Va premesso che il travisamento di prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore «revocatorio», per «omissione», «invenzione», «falsificazione» (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, n.m. sul punto;
Sez. 6, n. 22253 del 07/07/2020, El Dahany, n.m.; ). In questo caso, difatti, la difformità cade sul «significante» (documento) e non sul «significato» (sul documentato). Tale vizio, quindi, deve intendersi non come un mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il suo ragionamento. 2 Per aversi vizio di travisamento della prova è inoltre necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori eventualmente commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 3, n. 19599 del 19/04/2023, Ceci, n.m.). Nel caso concreto, il ricorrente non mira a disvelare errori percettivi tali da rendere la motivazione insanabilmente contraddittoria con le premesse fattuali, quanto piuttosto a tentare di mettere in discussione il significato che i giudici di merito hanno inteso dare alle risultanze probatorie poste a fondamento del giudizio di colpevolezza. Ed infatti, a pagina 4 delle trascrizioni dell'udienza del 15/01/2024 (atti cui il Collegio ha accesso in ragione del dedotto travisamento della prova testimoniale), il teste Visalli precisa di avere proceduto unicamente a estrapolare la visura della società e riferisce che la stessa era «intestata a dire il vero al fratello, FI PE, ma era in una fase transitoria, dove l'ultimo amministratore dovrebbe essere FI PI». Del pari, il teste Giardina, a pagina 4 dell'udienza del 9 dicembre 2024, riferisce che «FI PI era ... era il titolare della ditta ma non era presente sul posto, l'ha chiamato al signor AN che unitamente ad ZA era sul posto quando li abbiamo fermati». Dalla lettura congiunte dei due verbali si inferisce che l'amministrazione della società stesse passando da FI PE a FI PI e che, in ogni caso, è l'odierno ricorrente che fu chiamato sul posto dal AN quale soggetto che aveva in uso il veicolo. Quanto a AN e ad ZA, è sufficiente ricordare che, a pagina 4 dell'udienza del 9 dicembre 2024, il teste Giardina riferisce che all'atto del controllo, i due imputati hanno dato agli operanti i documenti dell'autocarro ma non i documenti relativi al trasporto dei rifiuti (il FIR, ossia il formulario di identificazione dei rifiuti, costituiti da rifiuti misti provenienti da lavori di demolizione), non hanno saputo dire da dove provenisse tale materiale da demolizione, non hanno saputo dire dove lo stessero portando;
inoltre, l'autocarro non risultava iscritto all'albo dei gestori ambientali, circostanze tutte da cui gli operanti inferito che si trattasse di un trasporto abusivo di rifiuti posto consapevolmente in essere dai due imputati. Esclusa, a questo punto, ogni ipotesi di travisamento della prova di dichiarativa, il Collegio evidenzia come i ricorrenti sollecitino a questa Corte una mera rivalutazione del quadro probatorio, evidentemente preclusa in sede di legittimità e propongono, in ogni caso, censure motivazionali che parimenti non possono trovare ingresso in questa sede, consistendo nella differente comparazione delle risultanze istruttorie effettuate dal giudice del merito. Il giudice di legittimità non può infatti rivalutare le fonti di prova, in quanto tale attività è rimessa esclusivamente alla competenza dei giudici di merito. Il sindacato di legittimità va infatti sollecitato sul «prodotto dell'ingegno» e non sul puro e semplice «materiale probatorio» (e men che meno su singoli «frammenti» di esso) e, pertanto, 3 una volta indicati gli elementi probatori, il giudice di legittimità deve chiarire la ragione e sulla base di quali elementi sia stata elaborata una determinata ipotesi costruttiva e per quale ragione ne siano state scartate altre (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566 - 01; Sez. 5, n. 35816 del 18/06/2018, Blasi, n.m.; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774 - 01). Il motivo è quindi inammissibile per genericità. 3. Il secondo e il terzo motivo, in riferimento alla violazione dell'articolo 131-bis cod. pen. e alla mancata concessione del beneficio della pena sospesa sono inammissibili in quanto i ricorrenti neppure deducono di averne richiesto l'applicazione in sede di conclusioni. 3.1. Ed infatti, quanto al primo profilo, quando la sentenza di merito è successiva alla vigenza della nuova causa di non punibilità, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere posta per la prima volta nel giudizio di legittimità come motivo di violazione di legge (cfr. Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789; Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877; Sez. 3, n. 19207 del 16/3/2017, Celentano, Rv. 269913; Sez. 6, n. 20270 del 27/4/2016, Gravina, Rv. 26667801; Sez. 7, n. 43838 del 27/5/2016, Savini, Rv. 26828101), né può affermarsi, in assenza di specifica richiesta, che nella fattispecie il giudice avesse l'obbligo di pronunciarsi comunque. 3.2. Quanto alla pena sospesa, l'imputato non può dolersi, con ricorso per Cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, Salerno, Rv. 275376 - 01). Il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio il predetto beneficio di legge, non accompagnato da alcuna motivazione, di conseguenza, non può costituire motivo di ricorso per Cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del Medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in appello, neppure ton le conclusioni subordinate proposte dall'imputato nel giudizio di primo grado (Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019). I motivi sono pertanto inammissibili per genericità. 4. Il motivo relativo alla dosimetria della pena è manifestamente infondato. L'articolo 256, comma 1, d. Igs. 152/2006 prevede, in caso di gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi, la pena alternativa dell'arresto da tre mesi a un anno o dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Il giudice, pertanto, già nel determinare la pena in concreto irrogabile nella sola pena pecuniaria, ha operato una scelta di favor, ulteriormente avvalorata dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 94, 4 Avverso tale concreta determinazione, i ricorrenti si limitano ad una generica contestazione, priva della necessaria specificità. 5. I ricorsi vanno in conclusione dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 2 luglio 2025.
esaminati i motivi del ricorso;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti lette le conclusioni del Procuratore generale Dr. Ettore Pedicini, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in riferimento al secondo e terzo motivo. RITENUTO IN FATTO 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 29223 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 02/07/2025 1. Con sentenza in data 09/12/2024, il Tribunale di Messina. condannava FI PI, AN ME e ZA ME alla pena di euro 10.000,00 ciascuno, in relazione alla contravvenzione di cui all'articolo 256, comma 1, d.lgs. 152/2006, reato commesso il 6 aprile 2022. 2. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il comune difensore, ricorso congiunto per cassazione. 2.1. Con un primo motivo, lamentano mancanza di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio e travisamento della prova. La sentenza si basa su una erronea valutazione deduttiva. Quanto al ,FI, il vizio di travisamento è evidente in quanto dalle trascrizioni delle udienze del 9 dicembre 2024 (teste Giardina) e dele 15/01/2024 (teste Visalli), emerge che il veicolo era di proprietà della società P2P, amministrata da FI PE e non dall'odierno imputato. La circostanza che detto veicolo fosse «in uso» al ricorrente viene arbitrariamente dedotta. Quanto a AN e ZA, vettori, non vi è prova che gli stesso non fossero a conoscenza dell'assenza di autorizzazioni in capo alla ditta committente;
manca quindi la prova dell'elemento soggettivo del reato. 2.2. Con il secondo motivo lamentano mancanza di motivazione in relazione all'articolo 131- bis cod. pen.. 2.3. Con un terzo motivo, lamentano violaiione dell'articolo 133 cod. pen., in relazione alla dosimetria della pena, e dell'articolo 164 cod. pen., in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. RITENUTO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo motivo è inammissibile. Va premesso che il travisamento di prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore «revocatorio», per «omissione», «invenzione», «falsificazione» (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, n.m. sul punto;
Sez. 6, n. 22253 del 07/07/2020, El Dahany, n.m.; ). In questo caso, difatti, la difformità cade sul «significante» (documento) e non sul «significato» (sul documentato). Tale vizio, quindi, deve intendersi non come un mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il suo ragionamento. 2 Per aversi vizio di travisamento della prova è inoltre necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori eventualmente commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 3, n. 19599 del 19/04/2023, Ceci, n.m.). Nel caso concreto, il ricorrente non mira a disvelare errori percettivi tali da rendere la motivazione insanabilmente contraddittoria con le premesse fattuali, quanto piuttosto a tentare di mettere in discussione il significato che i giudici di merito hanno inteso dare alle risultanze probatorie poste a fondamento del giudizio di colpevolezza. Ed infatti, a pagina 4 delle trascrizioni dell'udienza del 15/01/2024 (atti cui il Collegio ha accesso in ragione del dedotto travisamento della prova testimoniale), il teste Visalli precisa di avere proceduto unicamente a estrapolare la visura della società e riferisce che la stessa era «intestata a dire il vero al fratello, FI PE, ma era in una fase transitoria, dove l'ultimo amministratore dovrebbe essere FI PI». Del pari, il teste Giardina, a pagina 4 dell'udienza del 9 dicembre 2024, riferisce che «FI PI era ... era il titolare della ditta ma non era presente sul posto, l'ha chiamato al signor AN che unitamente ad ZA era sul posto quando li abbiamo fermati». Dalla lettura congiunte dei due verbali si inferisce che l'amministrazione della società stesse passando da FI PE a FI PI e che, in ogni caso, è l'odierno ricorrente che fu chiamato sul posto dal AN quale soggetto che aveva in uso il veicolo. Quanto a AN e ad ZA, è sufficiente ricordare che, a pagina 4 dell'udienza del 9 dicembre 2024, il teste Giardina riferisce che all'atto del controllo, i due imputati hanno dato agli operanti i documenti dell'autocarro ma non i documenti relativi al trasporto dei rifiuti (il FIR, ossia il formulario di identificazione dei rifiuti, costituiti da rifiuti misti provenienti da lavori di demolizione), non hanno saputo dire da dove provenisse tale materiale da demolizione, non hanno saputo dire dove lo stessero portando;
inoltre, l'autocarro non risultava iscritto all'albo dei gestori ambientali, circostanze tutte da cui gli operanti inferito che si trattasse di un trasporto abusivo di rifiuti posto consapevolmente in essere dai due imputati. Esclusa, a questo punto, ogni ipotesi di travisamento della prova di dichiarativa, il Collegio evidenzia come i ricorrenti sollecitino a questa Corte una mera rivalutazione del quadro probatorio, evidentemente preclusa in sede di legittimità e propongono, in ogni caso, censure motivazionali che parimenti non possono trovare ingresso in questa sede, consistendo nella differente comparazione delle risultanze istruttorie effettuate dal giudice del merito. Il giudice di legittimità non può infatti rivalutare le fonti di prova, in quanto tale attività è rimessa esclusivamente alla competenza dei giudici di merito. Il sindacato di legittimità va infatti sollecitato sul «prodotto dell'ingegno» e non sul puro e semplice «materiale probatorio» (e men che meno su singoli «frammenti» di esso) e, pertanto, 3 una volta indicati gli elementi probatori, il giudice di legittimità deve chiarire la ragione e sulla base di quali elementi sia stata elaborata una determinata ipotesi costruttiva e per quale ragione ne siano state scartate altre (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566 - 01; Sez. 5, n. 35816 del 18/06/2018, Blasi, n.m.; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774 - 01). Il motivo è quindi inammissibile per genericità. 3. Il secondo e il terzo motivo, in riferimento alla violazione dell'articolo 131-bis cod. pen. e alla mancata concessione del beneficio della pena sospesa sono inammissibili in quanto i ricorrenti neppure deducono di averne richiesto l'applicazione in sede di conclusioni. 3.1. Ed infatti, quanto al primo profilo, quando la sentenza di merito è successiva alla vigenza della nuova causa di non punibilità, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere posta per la prima volta nel giudizio di legittimità come motivo di violazione di legge (cfr. Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789; Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877; Sez. 3, n. 19207 del 16/3/2017, Celentano, Rv. 269913; Sez. 6, n. 20270 del 27/4/2016, Gravina, Rv. 26667801; Sez. 7, n. 43838 del 27/5/2016, Savini, Rv. 26828101), né può affermarsi, in assenza di specifica richiesta, che nella fattispecie il giudice avesse l'obbligo di pronunciarsi comunque. 3.2. Quanto alla pena sospesa, l'imputato non può dolersi, con ricorso per Cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, Salerno, Rv. 275376 - 01). Il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio il predetto beneficio di legge, non accompagnato da alcuna motivazione, di conseguenza, non può costituire motivo di ricorso per Cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del Medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in appello, neppure ton le conclusioni subordinate proposte dall'imputato nel giudizio di primo grado (Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019). I motivi sono pertanto inammissibili per genericità. 4. Il motivo relativo alla dosimetria della pena è manifestamente infondato. L'articolo 256, comma 1, d. Igs. 152/2006 prevede, in caso di gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi, la pena alternativa dell'arresto da tre mesi a un anno o dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Il giudice, pertanto, già nel determinare la pena in concreto irrogabile nella sola pena pecuniaria, ha operato una scelta di favor, ulteriormente avvalorata dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 94, 4 Avverso tale concreta determinazione, i ricorrenti si limitano ad una generica contestazione, priva della necessaria specificità. 5. I ricorsi vanno in conclusione dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 2 luglio 2025.