Cass. pen., sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 224
CASS
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione artt. 62-bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione

    La Corte d'Appello ha fatto esplicito riferimento al divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, applicando correttamente l'art. 69, comma 4, cod. pen.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen. e vizio di motivazione

    La motivazione della sentenza impugnata è assente in relazione alla circostanza attenuante speciale della collaborazione, limitandosi la Corte a motivare sulle attenuanti generiche e omettendo di affrontare il tema della collaborazione. La determinazione della pena base, asseritamente già diminuita per l'attenuante speciale, non consente di verificare i criteri di calcolo e l'entità della diminuente applicata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 224
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 224
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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