CASS
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: DR LE - Presidente - IA DA RS HE AL - Relatore - ET LL DA MO Sent. n. sez. 1996/2025 CC - 13/11/2025 R.G.N. 26149/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AS US nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere HE AL;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 14 aprile 2025 la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa il 3 giugno 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, riduceva la pena inflitta all’imputato AS US in relazione ai contestati reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso ed estorsione pluriaggravata. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando due motivi di doglianza. Penale Sent. Sez. 2 Num. 224 Anno 2026 Presidente: LE DR Relatore: AL HE Data Udienza: 13/11/2025 2 3. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione sul punto, assumendo che la Corte d’Appello aveva motivato con una mera formula di stile il diniego della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche (già concesse con giudizio di equivalenza sulle ritenute aggravanti) nella massima estensione e con giudizio di prevalenza. 4. Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen. nonché vizio di motivazione sul punto, assumendo che la Corte d’Appello non aveva reso adeguata motivazione relazione alla circostanza attenuante della collaborazione, prevista dall’art. 416-bis.1, terzo comma, citato, che il primo giudice aveva concesso non nella massima estensione e che era stata richiesta nella massima estensione, avuto riguardo al tenore del contributo di grande rilevanza fornito alle indagini dal collaboratore di giustizia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La Corte d’Appello, invero, ha fatto esplicito riferimento, nella motivazione del provvedimento impugnato, all’espresso divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen., previsto dall’art. 69, comma 4, cod. pen., del quale, pertanto, ha fatto corretta applicazione. 2. Diversamente, il secondo motivo è fondato, dovendosi considerare che, in relazione alla circostanza attenuante speciale della collaborazione di cui si è chiesta l’applicazione nella massima estensione, la motivazione del provvedimento impugnato risulta assente, essendosi limitata, la Corte di merito, a rendere argomentazioni esclusivamente in relazione alle circostanze attenuanti generiche, omettendo di affrontare il tema, pur devoluto, della circostanza attenuante speciale della collaborazione, in particolare affermando, a pag. 5 della sentenza, che “ad avviso della Corte la pena va rideterminata, valutate le già riconosciute attenuanti generiche in regime di equivalenza, non concedibili in regime di prevalenza per la recidiva contestata, nei termini di seguito indicati …”. 3 In particolare, la Corte territoriale, pur riconoscendo l’attenuante di cui all’art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen., confermando il giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e recidiva ed individuando nel capo C) il reato più grave (artt. 81 cpv, 629, primo e secondo comma in relazione all’art. 628, terzo comma, n. 3 cod. pen., 416-bis. 1 cod. pen.), ha rideterminato la pena rispetto al primo grado, partendo da una pena base, asseritamente già diminuita per l’attenuante speciale, di anni sei di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, procedendo poi ai successivi aumenti ex art. 81 cod. pen. per i restanti capi (A, B, D, E, F, G). Orbene, la misura della pena edittalmente individuata, attesa la mancata specificazione dei criteri per la sua determinazione, non consente di verificare da quale base di calcolo si sia partiti e quale sia stata l’entità della diminuente applicata in concreto, diminuente che, se non applicata nel massimo, alla luce della censura proposta, deve indicare le ragioni della relativa scelta discrezionale: da qui la sussistenza del vizio dedotto. 3. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. Così deciso il 13/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EL AL ND NO
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 14 aprile 2025 la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa il 3 giugno 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, riduceva la pena inflitta all’imputato AS US in relazione ai contestati reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso ed estorsione pluriaggravata. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando due motivi di doglianza. Penale Sent. Sez. 2 Num. 224 Anno 2026 Presidente: LE DR Relatore: AL HE Data Udienza: 13/11/2025 2 3. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione sul punto, assumendo che la Corte d’Appello aveva motivato con una mera formula di stile il diniego della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche (già concesse con giudizio di equivalenza sulle ritenute aggravanti) nella massima estensione e con giudizio di prevalenza. 4. Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen. nonché vizio di motivazione sul punto, assumendo che la Corte d’Appello non aveva reso adeguata motivazione relazione alla circostanza attenuante della collaborazione, prevista dall’art. 416-bis.1, terzo comma, citato, che il primo giudice aveva concesso non nella massima estensione e che era stata richiesta nella massima estensione, avuto riguardo al tenore del contributo di grande rilevanza fornito alle indagini dal collaboratore di giustizia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La Corte d’Appello, invero, ha fatto esplicito riferimento, nella motivazione del provvedimento impugnato, all’espresso divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen., previsto dall’art. 69, comma 4, cod. pen., del quale, pertanto, ha fatto corretta applicazione. 2. Diversamente, il secondo motivo è fondato, dovendosi considerare che, in relazione alla circostanza attenuante speciale della collaborazione di cui si è chiesta l’applicazione nella massima estensione, la motivazione del provvedimento impugnato risulta assente, essendosi limitata, la Corte di merito, a rendere argomentazioni esclusivamente in relazione alle circostanze attenuanti generiche, omettendo di affrontare il tema, pur devoluto, della circostanza attenuante speciale della collaborazione, in particolare affermando, a pag. 5 della sentenza, che “ad avviso della Corte la pena va rideterminata, valutate le già riconosciute attenuanti generiche in regime di equivalenza, non concedibili in regime di prevalenza per la recidiva contestata, nei termini di seguito indicati …”. 3 In particolare, la Corte territoriale, pur riconoscendo l’attenuante di cui all’art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen., confermando il giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e recidiva ed individuando nel capo C) il reato più grave (artt. 81 cpv, 629, primo e secondo comma in relazione all’art. 628, terzo comma, n. 3 cod. pen., 416-bis. 1 cod. pen.), ha rideterminato la pena rispetto al primo grado, partendo da una pena base, asseritamente già diminuita per l’attenuante speciale, di anni sei di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, procedendo poi ai successivi aumenti ex art. 81 cod. pen. per i restanti capi (A, B, D, E, F, G). Orbene, la misura della pena edittalmente individuata, attesa la mancata specificazione dei criteri per la sua determinazione, non consente di verificare da quale base di calcolo si sia partiti e quale sia stata l’entità della diminuente applicata in concreto, diminuente che, se non applicata nel massimo, alla luce della censura proposta, deve indicare le ragioni della relativa scelta discrezionale: da qui la sussistenza del vizio dedotto. 3. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. Così deciso il 13/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EL AL ND NO