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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/07/2025, n. 1947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1947 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale in composizione collegiale, composto da
Antonio Costanzo presidente rel.
Vittorio Serra giudice
Roberta Dioguardi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile iscritta al n. 13927/2023 R.G. promossa da
(C.F. (avv. Astorre Mancini, avv. Simona Battistini); Parte_1 C.F._1
- ATTORE contro
(C.F. ) (avv. Fabrizio Fanti, rinunciante al CP_1 C.F._2 mandato);
- CONVENUTO
* * *
Oggetto del processo: trasferimento di partecipazioni sociali
* * *
CONCLUSIONI
Per l'attore:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna - sez. spec. impresa, ogni contraria istanza, domanda, eccezione, argomentazione disattesa e respinta, per tutte le ragioni dedotte in narrativa:
- accertare e dichiarare che il sig. nella sua qualità di promittente CP_1 venditore, è inadempiente all'obbligo disciplinato dall'art.
1.b) del contratto preliminare di vendita del 18.06.2020 avente ad oggetto il trasferimento in favore del sig. Pt_1 della proprietà di una quota pari al 22,82% del capitale sociale della società
[...] unipersonale Settesolai S.r.l. (C.F. e P.IVA , REA n. FO-415529, con sede in P.IVA_1
Savignano sul Rubicone (FC), Viale della Libertà n. 9; per l'effetto, sempre in via principale: pagina 1 di 17
1. disporre con sentenza ex art. 2932 c.c. il trasferimento di proprietà in favore del sig. di una quota pari al 22,82% del capitale sociale della società Settesolai Parte_1
S.r.l.;
2. ordinare al competente Conservatore del Registro delle Imprese di trascrivere ed annotare l'emananda sentenza, con esonero di ogni responsabilità al riguardo;
3. disporre ogni conseguente statuizione in ordine al pagamento del prezzo da parte del sig. nei termini ed alle condizioni ritenute congrue dal Tribunale, in Parte_1 conformità a quanto pattuito dalle parti;
4. disporre che il sequestro giudiziario della predetta quota di partecipazione concesso con decreto inaudita altera parte del 20.11.2023 e confermato con successiva ordinanza del 02.01.2024, con contestuale nomina a custode della dott.ssa
[...] rimanga efficace fino al giorno in cui sarà pubblicato a Registro delle Persona_1
Imprese, tramite idonea iscrizione, il trasferimento di proprietà della partecipazione de qua in favore del sig. con ogni eventuale ulteriore e conseguente Parte_1 statuizione anche rispetto alla prosecuzione o alla estinzione del giudizio ex art. 2409 c.c. n. 7085/2024 R.G.V. Tribunale di Bologna instaurato dalla custode, dott.ssa
[...] nell'esercizio dei propri poteri per l'adozione dei provvedimenti funzionali al Persona_1 ripristino della regolare amministrazione della società Settesolai S.r.l.;
- in ogni caso, condannare il sig. CP_1
1. al pagamento di spese e competenze professionali relative alla difesa nel presente giudizio, oltre che nel giudizio cautelare n. 13927-1/2023 R.G., inclusa la fase esecutiva, e nel giudizio di reclamo n. 453/2024 R.G., da liquidarsi secondo il d.m. n. 55/2014 o la diversa normativa tempo per tempo applicabile, oltre a spese imponibili e non imponibili sostenute, rimborso forfettario per spese di studio, C.P.A. e I.V.A. come per legge e successive occorrende, inclusa l'imposta di registro dell'emananda sentenza, nonché
2. al pagamento in via esclusiva di tutti gli oneri di custodia, incluso il compenso della custode dott.ssa e le anticipazioni da questa sostenute, e Persona_1
3. al pagamento in via esclusiva di tutti gli oneri derivanti dall'introduzione, da parte della custode dott.ssa del giudizio ex art. 2409 c.c. n. 7085/2024 Persona_1
R.G.V. Tribunale di Bologna, finalizzato all'adozione dei provvedimenti funzionali al ripristino della regolare amministrazione della società Settesolai S.r.l., inclusi i compensi del legale incaricato dalla custode, avv. Fausto Vena, nonché dell'ispettore nominato dal Tribunale, dott.ssa . Per_2
La difesa del sig. dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove Pt_1 domande, istanze ed eccezioni che dovessero essere tardivamente ed inammissibilmente formulate da controparte.
* * *
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione dei mezzi già articolati in sede di II memoria ex art. 171-ter c.p.c., che per comodità del giudicante vengono pedissequamente riportati, ed in particolare della prova per interpello e per testi sul seguente capitolato.
1. Vero che, al fine di acquistare dall'eredità beneficiata di l'azienda CP_2 riferibile al bar - ristorante “Ultima Spiaggia”, comprendente anche gli immobili siti in
pagina 2 di 17 Bellaria - Igea Marina, Via Abbazia n. 9, in data 16.07.2021, la società Settesolai S.r.l. ha dovuto dapprima ottenere la preventiva autorizzazione del Tribunale di Rimini (resa in data 08.10.2020, come da doc. 3 che si esibisce) ed accedere al credito bancario necessario a sostenere l'operazione.
2. Vero che RomagnaBanca Credito Cooperativo, quale istituto di credito che ha finanziato l'acquisto dell'azienda “Ultima Spiaggia”, prima di erogare il credito necessario ha svolto un'istruttoria finalizzata alla valutazione del merito creditizio della Settesolai S.r.l. Precisi il teste quando la Settesolai S.r.l. ha chiesto all'istituto di credito l'erogazione delle somme necessarie per dar corso all'operazione.
3. Vero che, pur convocato da avanti al notaio di Parte_1 Persona_3
Rimini per i giorni 3 e 24 ottobre 2023 al fine di concludere il contratto definitivo di compravendita avente ad oggetto una quota di partecipazione pari al 22,82% del capitale sociale della Settesolai S.r.l. (come da docc. 5-10), Lei ha deciso di non presenziare.
4. Vero che gli annunci di vendita che si esibiscono hanno ad oggetto gli immobili di proprietà della società Settesolai S.r.l., siti in Bellaria - Igea Marina, Via Abbazia n. 9 (docc. 15, 16, 33, 34, 35, 36, 37, fasc. . Pt_1
5. Vero che la sig.ra e il sig. hanno conferito Controparte_3 CP_1
l'incarico di vendere gli immobili della società Settesolai S.r.l., siti in Bellaria - Igea Marina, Via Abbazia n. 9, al sig. titolare dell'agenzia immobiliare Testimone_1
Casàconlaccento. Precisi il teste quando l'agenzia immobiliare Casàconlaccento ha ricevuto l'incarico di vendere i predetti immobili.
6. Vero che l'agenzia immobiliare Casàconlaccento è a tutt'oggi incaricata di vendere gli immobili della società Settesolai S.r.l., siti in Bellaria - Igea Marina, Via Abbazia n. 9.
7. Vero che, tra gennaio e maggio 2024, sono pervenute manifestazioni di interesse per l'acquisto degli immobili della società Settesolai S.r.l., siti in Bellaria - Igea Marina, Via Abbazia n. 9, da parte di vari potenziali acquirenti, tra cui i sig.ri e Parte_2
Parte_3
8. Vero che tra e hanno collaborato ad operazioni di CP_1 Testimone_1 compravendita immobiliare nella provincia di Forlì - Cesena.
In particolare si chiede:
- l'ammissione dell'interrogatorio formale del sig. su tutti i capitoli;
CP_1
- l'ammissione della prova per testi del sig. titolare dell'agenzia Testimone_1
Casàconlaccento, sui capitoli dal n. 4) al n. 8) inclusi>>.
Per il convenuto:
«Voglia l'Ecc.mo. Tribunale adìto, per i motivi dedotti nella narrativa in atti, respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, rigettare con ogni conseguente statuizione la domanda proposta dal sig. in quanto totalmente infondata in fatto ed in Parte_1 diritto, stante l'inefficacia del contratto preliminare di cessione di quote di s.r.l. stipulato inter partes per mancato avveramento della condizione sospensiva entro il termine indicato del 30.06.2021, ovvero, in subordine, per nullità dello stesso contratto, ovvero pagina 3 di 17 comunque, in via ulteriormente subordinata, per assenza dei presupposti di cui all'art.
2932 cod. civ.; ordinando per l'effetto al competente Conservatore del Registro delle Imprese la cancellazione del sequestro giudiziario già iscritto dal con esonero del Pt_1
Conservatore da ogni responsabilità.
Con piena vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese nella misura di legge, anche della fase cautelare e relativo reclamo».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Viene in decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, all'esito di istruttoria svolta con l'acquisizione dei documenti prodotti, la causa promossa ai sensi dell'art. 2932
c.c. da con citazione notificata ex art. 140 c.p.c. il 26 – 30 ottobre 2023 ad Parte_1
CP_1
L'attore, richiamato l'art. 1, lettera b) del contratto preliminare stipulato il 18 giugno 2020, ha chiesto di dichiarare l'inadempimento del convenuto, promittente venditore, all'obbligo di concludere il contratto definitivo nonché di disporre il trasferimento in proprio favore della titolarità della quota pari al 22,82% del capitale sociale della società unipersonale Settesolai s.r.l., con sede in Savignano sul Rubicone
(FC).
2.
Costituitosi il 12 aprile 2024, ha dedotto l'inefficacia del contratto CP_1 per mancato avveramento della condizione stabilita all'art. 1, lettera b) del preliminare 18 giugno 2020; ha eccepito la nullità del contratto preliminare per indeterminatezza dell'oggetto; ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione ex art. 2932 c.c. non essendo ancora scaduto il termine (30 giugno 2026) per la stipula del contratto definitivo.
3.
In corso di causa, su ricorso dell'attore, con ordinanza 2 gennaio 2024, preceduta da decreto inaudita altera parte 20 novembre 2023 e successivamente confermata dal collegio in sede di reclamo (ord. 22 febbraio 2024), è stato autorizzato il sequestro giudiziario della quota di partecipazione pari al 22,82% del capitale sociale della società unipersonale Settesolai s.r.l.
4.
Con ordinanza 27 giugno 2024 le prove orali (per interpello e testimoni) proposte dall'attore sono state respinte in quanto inammissibili o irrilevanti.
5.
pagina 4 di 17 Con atto depositato il 30 gennaio 2025 il difensore del convenuto ha dichiarato di rinunciare al mandato.
6.
Dopo un primo passaggio in fase decisoria, è stata fissata nuova udienza per la precisazione delle conclusioni, essendo mutato il giudice istruttore in seguito alla redistribuzione delle cause all'interno della sezione specializzata.
7.
All'udienza fissata davanti al nuovo giudice istruttore è comparso unicamente il difensore dell'attore il quale, senza mutare le già precisate conclusioni, ha chiesto che le spese di custodia, dirette e indirette, nessuna esclusa, siano poste a carico esclusivo del convenuto.
Solo l'attore ha depositato la nota spese, chiedendo in relazione alla causa di merito un compenso di euro 14.103,00 (valore indeterminabile, complessità alta, parametri medi) e in relazione a ciascuna delle due fasi cautelari un compenso di euro 8.049,00.
Il convenuto non ha depositato né comparsa conclusionale né memoria di replica.
8.
Non vi è contrasto sui fatti storici.
Pacifica e documentalmente provata è l'avvenuta conclusione, in data 18 giugno 2020, di un contratto preliminare avente a oggetto, fra l'altro, la futura cessione di partecipazioni societarie pari al 45,64% del capitale sociale di Settesolai s.r.l. da CP_1
all'epoca socio unico, ai fratelli ed <in parti uguali>>,
[...] Parte_1 Parte_4 verso il corrispettivo di euro 1.200,00 (così l'art. 1, lett. b) del contratto).
Come si legge in atto di citazione, dichiarata fallita in conseguenza del Parte_4 fallimento della società Hotel Ermitage di VI IS & C s.n.c. (sentenza dichiarativa Trib. Rimini, 13 aprile 2022, n. 13, doc. 13) è la moglie di (pag. 4; v. anche CP_1 il certificato di matrimonio. doc. 14) e è figlio di CP_1 Controparte_3 amministratore unico di Settesolai s.r.l. al tempo dei fatti (pag. 9).
Dei due promissari acquirenti, solo ha affermato l'inadempimento del Parte_1 promittente venditore e ha chiesto l'adempimento in forma specifica dell'obbligo a contrarre, mentre la sorella non ha assunto alcuna iniziativa. Parte_4
E' per questo che l'attore chiede una sentenza che tenga luogo del contratto definitivo non concluso e gli trasferisca la quota di partecipazione pari al 22,82% (la metà di 45,64%) del capitale sociale verso il pagamento della somma di euro 600,00 (la metà di euro 1.200,00).
Il contratto 18 giugno 2020 contemplava anche una diversa ipotesi di obbligo a contrarre, finalizzata al trasferimento in favore di ed dell'intera Parte_1 Parte_4 quota di partecipazione nella società Settesolai s.r.l. <al prezzo da determinarsi tenuto conto di tutto quanto conferito a tale data [il 30 giugno 2021, n.d.r.] dall'attuale socio
[ >> (così l'art. 1, lett. a) del contratto). Parte_5
pagina 5 di 17 9.
In effetti, il contratto preliminare prevede all'art. 1 due fattispecie tra loro alternative e non perfettamente speculari, entrambe idonee a produrre quale effetto il sorgere dell'obbligo a contrarre ed entrambe sottoposte a una condizione, l'una alternativa all'altra, ossia l'acquisto, o invece il mancato acquisto, da parte di Settesolai s.r.l., entro la data del 30 giugno 2021, degli immobili in Bellaria – Igea Marina, via Abbazia, nei quali la società esercita l'attività di ristorazione sotto l'insegna “Ultima Spiaggia”.
Nella premessa del contratto preliminare si legge che unico socio di CP_1
Settesolai avente un capitale sociale di euro 2.500,00, intende cedere «tutta o parte della propria quota di compartecipazione» in Settesolai s.r.l. a e «in Pt_4 Parte_1 parti uguali», o a persona giuridica da nominarsi alla stipula del contratto definitivo,
«subordinatamente alle condizioni di cui infra».
Le condizioni sono due e si riferiscono a due fattispecie, diverse quanto all'oggetto, al corrispettivo e al tempo della promessa cessione, descritte alle lettere a) e b) dell'art. 1, che nell'esordio è così formulato:
«1) Il IG , titolare dell'intera quota di compartecipazione nella CP_1
Società “SETTESOLAI S.R.L.” avente il valore nominale di Euro 2.500,00 (duemila cinquecento virgola zero zero), corrispondente al 100% (cento per cento) del capitale sociale, promette di vendere ai IGi e , che promettono di Parte_1 Parte_4 acquistare, per se in parti uguali e/o per persona giuridica da nominare al momento della stipula di rogito definitivo».
Seguono le clausole contraddistinte dalle lettere a) e b).
Le due fattispecie, come delineate dai contraenti all'art. 1, coprivano i due possibili esiti delle trattative per l'acquisto degli immobili in via Abbazia n. 9 da parte della società Settesolai s.r.l.:
nel primo caso, lettera a), le parti avevano stabilito una condizione negativa (il mancato acquisto degli immobili entro il 30 giugno 2021), stabilendo che all'avverarsi della condizione (definita nel testo contrattuale come risolutiva: ma non è qui necessario verificare se tale formula sia corretta) avrebbe ceduto a ed CP_1 Pt_1 Pt_4 la totalità delle quote di Settesolai s.r.l. «al prezzo da determinarsi tenuto conto di
[...] tutto quanto conferito a tale data dall'attuale socio» con contratto definitivo da stipularsi entro la data del 31 luglio 2021 «salvo proroga scritta di comune accordo tra le parti»; nel secondo caso, lettera b), le parti avevano stabilito una condizione positiva
(l'acquisto degli immobili entro il 30 giugno 2021), stabilendo che all'avverarsi della condizione avrebbe ceduto a ed (non più la totalità CP_1 Pt_1 Parte_4 delle quote, ma) la quota del 45,64% di Settesolai s.r.l. (sottinteso, ai due promissari acquirenti «in parti uguali», come da premessa al contratto e da previsione generale contenuta nell'art. 1) «al prezzo pari al valore nominale della quota di partecipazione al capitale sociale, pari ad Euro 1.2000 circa» con contratto definitivo da stipularsi entro il 30 giugno 2026 «salvo proroga scritta di comune accordo tra le parti».
pagina 6 di 17 10.
Dai capitoli di prova (cap. 1), dalla documentazione prodotta dall'attore (documenti 2, 3, 4, 4-bis, 45) e già dalla narrativa di cui all'atto di citazione, si desume che il complesso immobiliare ad uso commerciale in via Abbazia n. 9, adibito ad uso chiosco – bar – ristorante, in cui Settesolai svolge la sua attività di impresa, era compreso nell'azienda pervenuta a ed quali eredi con beneficio di inventario del Pt_1 Parte_4 padre e che quell'azienda è stata ceduta dagli eredi beneficiati di a CP_2 CP_2
Settesolai con atto notarile in data 16 luglio 2021 (doc. 4)
Ciò significa che le parti del contratto preliminare, ed in particolare i promissari acquirenti (uno dei quali coniuge del promittente venditore), ben conoscevano (anzi, i promissari acquirenti hanno condotto) le trattative per la vendita del complesso immobiliare de quo a Settesolai s.r.l., amministrata dalla madre del promittente venditore (nella seconda memoria integrativa dell'attore si afferma che CP_1 agiva come amministratore di fatto).
11.
Dunque, l'attore ha partecipato, nella veste di alienante, al trasferimento immobiliare da lui stesso indicato come condizione all'avveramento della quale era subordinato l'obbligo a contrarre di cui alla lettera b) dell'art. 1.
12.
Secondo l'attore non è di ostacolo alla pronuncia di una sentenza ex art. 2932 c.c. il fatto che l'acquisto del complesso immobiliare di via Abbazia n. 9, ossia l'evento dedotto in condizione dall'art. 1, lett. b) del contratto, sia avvenuto «pochissimi giorni dopo il 30 giugno 2021, termine al quale i contraenti hanno collegato nel contratto preliminare l'una o l'altra ipotesi di trasferimento delle quote di partecipazione (quello totalitario ad un prezzo calcolato tenuto conto dei conferimenti medio tempore effettuati dal socio unico – art. 1, lett. a; quello parziale al valore nominale – art. 1, lett. b)), e CP_1 questo perché si tratta di un ritardo:
- «certamente trascurabile» e «tale da non determinare uno spostamento degli interessi delle parti dall'una all'altra ipotesi di cessione delle quote»;
- indipendente dalla volontà e dal comportamento dei contraenti, poiché «l'acquisto
[…] è stato perfezionato dalla società Settesolai s.r.l.>>, ossia un soggetto giuridico «terzo rispetto alle persone dei soci», ed è stato possibile solo dopo «la necessaria preventiva autorizzazione del Tribunale di Rimini nell'ambito del procedimento relativo alla gestione dell'eredità beneficiata del defunto autorizzazione che ha avuto CP_2 dei tempi tecnici di emissione i quali, ancora una volta, astraggono dalla condotta dei contraenti (cfr. doc. 3)»;
- «emerso in un contesto negoziale in cui il contratto preliminare non stabilisce, neppure implicitamente, l'essenzialità del termine del 30 giugno 2021per garantire l'avveramento della condizione».
Così si legge già nell'atto di citazione oltre che nelle successive difese. pagina 7 di 17 Del pari, secondo l'attore l'accoglimento della domanda non è precluso né dal fatto che solo uno dei promissari acquirenti agisca, in quanto «l'obbligazione è stata prevista, voluta e strutturata dai contraenti come divisibile», né dalla pendenza del termine per la stipula del contratto definitivo (30 giugno 2026), avendo il convenuto già espressamente manifestato la volontà di non adempiere, come risulta dalle email 16 ottobre 2023
(«Buongiorno, riceverete presto comunicazioni dai nostri legali. L'appuntamento potete tranquillamente cancellarlo», doc. 8) e 17 ottobre 2023 («Non desidero più essere contattato da voi, non saremo presenti all'appuntamento preso da voi senza essere stati interpellati. Prenderete contattati con il mio legale», doc. 10) inviate in risposta alla convocazione davanti al notaio e dalla mancata presentazione di il 24 ottobre CP_1
2023, all'appuntamento davanti al notaio (doc. 11) fissato e comunicatogli dall'attore (doc. 6, 7) e ribadito dal suo legale con email 17 ottobre 2023 («Egr. sig. prendo CP_1 buona nota della Sua in calce. Preciso, comunque, che per parte del sig. Pt_1
l'appuntamento del 24.10 p.v., ore 10:00, avanti al notaio in Rimini resta Per_3 confermato. Distinti saluti avv. Astorre Mancini», doc. 9).
Così si legge in atto di citazione, nel quale vengono proposti argomenti ripresi anche nei successivi scritti.
13.
L'attore ha inteso far valere, a fondamento della domanda ex art. 2932 c.c., proprio la fattispecie di cui alla lettera b) dell'art. 1 del preliminare.
Ciò emerge con chiarezza dal tenore dell'atto di citazione nel quale l'attore:
a) richiama il contenuto del preliminare 18 giugno 2020:
«In data 18.06.2020 (promittente venditore) ed i fratelli e CP_1 Pt_1
(promissari acquirenti) hanno concluso un contratto preliminare di Parte_4 compravendita avente ad oggetto la quota di partecipazione del sig. - socio CP_1 unico - nella società unipersonale Settesolai S.r.l. […] capitale sociale di € 2.500,00, integralmente versati (docc.1-2-bis).
Con tale contratto preliminare i contraenti hanno disciplinato all'art. 1) due diverse ipotesi di compravendita, tra loro alternative:
a) la prima (art. 1, lettera a) prevede il trasferimento entro il 31.07.2021 dell'intera quota di partecipazione di ai fratelli a ciascuno in parti CP_1 Pt_1 uguali (50% ciascuno) e "al prezzo da determinarsi tenuto canto di tutto quanto conferito a tal data dall'attuale socia", ed e condizionata al fatto che la società Settesolai S.r.l. non abbia acquistato entro il 31 [rectius, 30, n.d.r.].06.2021 gli immobili siti in Bellaria - Igea Marina (RN), Via Abbazia, nei quali viene esercitata l'attività di ristorazione sotto l'insegna “Ultima Spiaggia";
b) la seconda (lettera b), che viene in rilievo nel caso di specie, si riferisce invece al trasferimento entro il 30.06.2026 di una quota di partecipazione di - CP_1 pari complessivamente al 45,64% del capitale sociale della Settesolai S.r.l. - ai fratelli in parti uguali (22,82% ciascuno) e al valore nominale di € 1.200,00 (€ 600,00 Pt_1 per ciascun acquirente), ed è condizionata al fatto che la società Settesolai S.r.l. abbia
pagina 8 di 17 acquistato entro il 31 [rectius, 30, n.d.r.].06.2021 i predetti immobili di Bellaria- Igea Marina.
Detto altrimenti: se la Settesolai S.r.l. non fosse riuscita a procurarsi l'acquisto degli immobili, avrebbe dovuto cedere ai fratelli la sua intera quota CP_1 Pt_1 di partecipazione ad un prezzo tale da consentirgli di rientrare da eventuali conferimenti medio tempore eseguiti in società; in caso contrario ciascuno dei fratelli
avrebbe potuto esigere da il trasferimento di una quota pari Pt_1 CP_1 al 22,82% (45,64% complessivo) ad un prezzo pari al valore nominale»;
b) descrive l'avveramento di quella che definisce «la condizione legittimante il trasferimento della quota “minore”»:
«In data 16.07.2021 la società Settesolai S.r.l. ha acquistato la proprietà degli immobili di Bellaria - Igea Marina. In particolare, con atto di cessione d'azienda a ministero del notaio di Savignano sul Rubicone, Repertorio n. 10.190 - Per_4 Pt_ Raccolta n. 8.624, e quali eredi accettanti con beneficio di Parte_1 inventario l'eredita del defunto padre all'uopo specificatamente CP_2 autorizzati dal Tribunale di Rimini, hanno ceduto alla società Settesolai S.r.l. il compendio aziendale sito in Bellaria - Igea Marina, Via Abbazia n. 9, condotta sotto l'insegna "Ultima Spiaggia", nel quale e compreso anche l'immobile adibito ad uso chiosco – bar - ristorante (docc. 3-4). Essendosi verificata la condizione legittimante il trasferimento della quota "minore", ha quindi manifestato in più Parte_1 occasioni a la volontà di dare esecuzione al contratto preliminare di CP_1 compravendita, nei limiti di quanto di propria spettanza. Infatti, considerato che nel contratto preliminare era previsto che "(prometteva) di CP_1 vendere ai sig.ri e che promettono di acquistare. per se in Parte_1 Parte_4 parti uguali e/o per persona giuridica da nominare al momento della stipula di rogito definitivo", la quota di partecipazione nella Settesolai S.r.l. (nella misura che veniva in rilievo a seconda che la società si fosse o meno procurata l'acquisto degli immobili anzidetti), ha chiesto che gli venisse trasferita unicamente Parte_1 la quota di partecipazione da lui esigibile»;
c) lamenta l'inadempimento del promittente venditore, che si è «sempre rifiutato di adempiere agli impegni assunti nel contratto preliminare», tenendo una condotta che «del resto, non sorprende», essendo egli marito di dichiarata fallita nel 2022 Parte_4
(«sarà facilmente apprezzabile come, a fronte dell'intervenuta declaratoria di fallimento, tra i coniugi si sia rafforzato il proposito di accentrare, ancorché illegittimamente, CP_1 beni di valore sulla persona di , pag. 4 dell'atto di citazione) e da anni in CP_1 lite col fratello;
Pt_1
d) «allo scopo di attestare la serietà della presente iniziativa» dichiara di produrre in via telematica, come doc. 14, un assegno circolare non trasferibile intestato ad CP_1 di euro 600,00 datato 24 ottobre 2023, «a valere quale pagamento del prezzo di
[...] cessione della quota di partecipazione nella società Settesolai s.r.l pari al 22,82% del capitale sociale», offrendo di metterne a disposizione l'originale mediante deposito in cancelleria;
pagina 9 di 17 e) conclude chiedendo il trasferimento in suo favore della quota pari al 22,82% del capitale sociale della società unipersonale Settesolai s.r.l.: «accertare e dichiarare che il sig. nella sua qualità di promittente venditore, è inadempiente all'obbligo CP_1 disciplinato dall'art.
1.b) del contratto preliminare di vendita del 18.06.2020 avente ad oggetto il trasferimento in favore del sig. della proprietà di una quota pari al Parte_1
22,82% del capitale sociale della società unipersonale Settesolai S.r.l. […]; per l'effetto, sempre in via principale:
1. disporre con sentenza ex art. 2932 c.c. il trasferimento di proprietà in favore del sig. di una quota pari al 22,82% del capitale sociale Parte_1 della società Settesolai s.r.l. [...]».
La stessa impostazione e le stesse conclusioni sono state mantenute dall'attore nel procedimento cautelare incidentale, nelle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c., negli scritti conclusionali.
Si richiama in particolare la nota 2 in calce alla pagina 2 della comparsa conclusionale dell'attore:
«Circostanza [il leggero ritardo, n.d.r.], questa, che porta ad escludere l'applicazione dell'art. 1, lettera a), del contratto preliminare, che avrebbe concesso il trasferimento della partecipazione totalitaria in quote uguali ai fratelli a fronte del mancato Pt_1 acquisto degli immobili di Bellaria da parte della Settesolai S.r.l. entro il 30.06.2021».
14.
Se i fatti storici sono incontroversi, occorre esaminare le eccezioni e le difese del convenuto.
15.
L'eccezione di nullità del contratto preliminare per indeterminatezza dell'oggetto è infondata.
Pur presentando il preliminare «una fattura tecnica non impeccabile» (così
l'ordinanza collegiale 29 febbraio 2024 che ha respinto il reclamo contro l'autorizzazione ad eseguire il sequestro giudiziario), la clausola di cui all'art. 1, lettera b), posta a fondamento della domanda giudiziale e che interessa ai fini della decisione, ha un oggetto ben determinato in tutti i suoi elementi essenziali e descrive con precisione l'elemento accidentale, agevolmente qualificabile come condizione sospensiva, ossia l'acquisto da parte di Settesolai s.r.l. del complesso immobiliare in via Abbazia n. 9 entro la data del 30 giugno 2021 (la condizione è invece descritta in termini negativi nell'ipotesi
a), estranea alla domanda).
La clausola di cui all'art. 1, lettera b) è infatti così formulata:
«in caso di acquisto degli immobili siti in Bellaria – Igea Marina, Via Abbazia, nei quali viene esercitata l'attività di ristorazione sotto l'insegna “ULTIMA SPIAGGIA” entro la predetta data [quella del 30 giugno 2021, già indicata nell'ipotesi sub lettera a), n.d.r.] la quota ceduta sarà pari al 45,64% (quarantacinque virgola sessantaquattro per cento) al prezzo pari al valore nominale della quota di partecipazione al capitale sociale, pari ad
pagina 10 di 17 Euro 1.200,00 circa. La predetta stipula dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026, salvo proroga scritta di comune accordo».
16.
Sostiene il convenuto, il quale in primo luogo deduce l'inefficacia del preliminare per mancato avveramento della condizione, che non è giuridicamente configurabile l'inadempimento lamentato dall'attore quando ancora pende il termine per stipulare il contratto definitivo, fissato dalle parti alla data del 30 giugno 2026.
Il convenuto, ferma l'eccezione pregiudiziale appena richiamata, nega di aver tenuto una condotta antigiuridica e di aver opposto un rifiuto all'adempimento, poiché di inadempimento non può parlarsi prima della scadenza del termine, e afferma che l'unilaterale e non concordata convocazione davanti al notaio per il giorno 24 ottobre
2023 è stata una mera provocazione fatta da al solo fine di anticipare la Parte_1 scadenza dell'obbligazione.
Ad avviso del convenuto, «[a]nche l'assunto di controparte secondo cui attendere un termine così lungo “finirebbe certamente per frustrare il diritto di a vedersi Parte_1 trasferita la quota della Settesolai S.r.l. con le caratteristiche a lui promesse in vendita” appare destituito di ogni fondamento. […] Ed invero, considerato che il preliminare (se fosse stato efficace) prevedeva la data del 30 giugno 2026 per la stipula dell'eventuale atto di vendita definitivo, appare difficile credere che non avesse ponderato e Pt_1 quindi accettato l'alea che nel corso di 5 anni (decorrenti dal 30 giugno 2021 al 30 giugno 2026), nel corso dei quali la titolarità dell'intero capitale della Settesolai sarebbe rimasto nelle mani del l'assetto societario potesse cambiare o potesse mutare (non CP_1 necessariamente in peggio) la consistenza patrimoniale della Società. […] A dimostrazione di quanto precede – ossia che la data del 30.06.2026 era stata espressamente valutata dalle parti tenendo conto di tutte le circostanze del caso, ivi comprese eventuali svalutazioni della Società o mutamenti del patrimonio della stessa – vi è poi la valutazione in 600,00 euro della quota di partecipazione ceduta» (così a pag. 7 della comparsa di costituzione).
Osserva il collegio che il contrasto relativo all'interpretazione del contenuto della clausola di cui all'art. 1, lett. b) e all'avveramento o meno della condizione apposta al contratto fa indubbiamente sorgere l'interesse attuale e concreto dell'attore quantomeno ad una pronuncia dichiarativa sull'efficacia o inefficacia del preliminare così come azionato: solo ove la soluzione di tale questione, avente sul piano logico – giuridico carattere prioritario, dovesse corrispondere a quella proposta dall'attore, allora potrà discutersi dell'ulteriore questione concernente l'esigibilità o meno della prestazione da parte del creditore in pendenza del termine per l'adempimento espressamente stabilito dalle parti (artt. 1183 – 1187 c.c.).
17.
Occorre a questo punto esaminare le istanze istruttorie che l'attore ha riproposto con le conclusioni finali.
Merita conferma l'ordinanza 27 giugno 2024 del giudice istruttore.
pagina 11 di 17 Le prove per interpello e testimoni non possono essere ammesse perché:
- il capitolo 1 riguarda circostanze non contestate, in parte documentalmente provate e comunque irrilevanti ai fini della decisione sul tema controverso («
1. Vero che, al fine di acquistare dall'eredità beneficiata di l'azienda riferibile al bar - CP_2 ristorante “Ultima Spiaggia”, comprendente anche gli immobili siti in Bellaria - Igea
Marina, Via Abbazia n. 9, in data 16.07.2021, la società Settesolai S.r.l. ha dovuto dapprima ottenere la preventiva autorizzazione del Tribunale di Rimini (resa in data 08.10.2020, come da doc. 3 che si esibisce) ed accedere al credito bancario necessario a sostenere l'operazione»);
- il capitolo 2 è genericamente formulato e comunque riguarda circostanze irrilevanti («
2. Vero che RomagnaBanca Credito Cooperativo, quale istituto di credito che ha finanziato l'acquisto dell'azienda “Ultima Spiaggia”, prima di erogare il credito necessario ha svolto un'istruttoria finalizzata alla valutazione del merito creditizio della Settesolai
S.r.l. Precisi il teste quando la Settesolai S.r.l. ha chiesto all'istituto di credito l'erogazione delle somme necessarie per dar corso all'operazione»);
- il capitolo 3 riguarda un fatto storico in sé non contestato (la mancata comparizione del convenuto davanti al notaio nei giorni indicati dall'attore) e non può essere volto, neppure tramite l'interrogatorio formale (avente ad oggetto non un giudizio di diritt, ma fatti sfavorevoli all'interrogando), alla soluzione di una questione di diritto come quella relativa alla sussistenza o meno dell'obbligo a contrarre («
3. Vero che, pur convocato da avanti al notaio di Rimini per i Parte_1 Persona_3 giorni 3 e 24 ottobre 2023 al fine di concludere il contratto definitivo di compravendita avente ad oggetto una quota di partecipazione pari al 22,82% del capitale sociale della Settesolai S.r.l. (come da docc. 5-10), Lei ha deciso di non presenziare»);
- i capitoli 4 – 7, volti a dimostrare l'intenzione della società Settesolai (che non è parte del processo) di vendere il complesso immobiliare di via Abbazia n. 9 e l'avvio di trattative in tal senso, hanno ad oggetto circostanze del tutto irrilevanti ai fini della presente decisione («
4. Vero che gli annunci di vendita che si esibiscono hanno ad oggetto gli immobili di proprietà della società Settesolai S.r.l., siti in Bellaria - Igea Marina, Via Abbazia n. 9 (docc. 15, 16, 33, 34, 35, 36, 37, fasc. »; «
5. Vero che la Pt_1 sig.ra e il sig. hanno conferito l'incarico di Controparte_3 CP_1 vendere gli immobili della società Settesolai S.r.l., siti in Bellaria - Igea Marina, Via Abbazia n. 9, al sig. titolare dell'agenzia immobiliare Casàconlaccento. Testimone_1
Precisi il teste quando l'agenzia immobiliare Casàconlaccento ha ricevuto l'incarico di vendere i predetti immobili»; «
6. Vero che l'agenzia immobiliare Casàconlaccento è a tutt'oggi incaricata di vendere gli immobili della società Settesolai S.r.l., siti in Bellaria -
Igea Marina, Via Abbazia n. 9»; «
7. Vero che, tra gennaio e maggio 2024, sono pervenute manifestazioni di interesse per l'acquisto degli immobili della società Settesolai S.r.l., siti in Bellaria - Igea Marina, Via Abbazia n. 9, da parte di vari potenziali acquirenti, tra cui i sig.ri e ); Parte_2 Parte_3
- il capitolo 8 è genericamente formulato e comunque riguarda circostanze del tutto irrilevanti ai fini della presente decisione («
8. Vero che tra e CP_1 Tes_1 anno collaborato ad operazioni di compravendita immobiliare nella provincia
[...] di Forlì – Cesena»). pagina 12 di 17 Sono irrilevanti anche altre vicende, concernenti in particolare l'attività della società
Settesolai, così come l'avvenuto pignoramento degli immobili di Settesolai, di cui l'attore dà atto in comparsa conclusionale.
18.
Si tratta ora di stabilire se, come sostiene l'attore, l'evento futuro ed incerto previsto dal contratto (art. 1, lettera b) quale condizione sospensiva si sia verificato effettivamente ed in particolare se si sia verificato entro il termine convenzionalmente fissato dalle parti.
18.1.
La risposta è negativa poiché secondo la previsione contrattuale di cui alla lettera b) dell'art. 1 la condizione avrebbe dovuto avverarsi entro il 30 giugno 2021.
Nei fatti, come pacifico, la società Settesolai ha sì acquistato il complesso immobiliare indicato nel contratto, ma l'acquisto è avvenuto il 16 luglio 2021 e dunque dopo, sia pur poco dopo, il termine fissato dalle parti.
Secondo quanto affermato dall'attore in atto di citazione (salvo il riferimento ad un «leggero ritardo», il tema dell'avveramento o meno della condizione non è stato espressamente trattato in comparsa conclusionale, che rimanda però all'atto introduttivo, alle memorie integrative, agli scritti depositati nel procedimento cautelare), il leggero ritardo di soli sedici giorni nell'avveramento della condizione non è imputabile alle parti;
non preclude l'accoglimento della domanda poiché «trascurabile» se rapportato all'interesse delle parti e «tale da non determinare uno spostamento degli interessi delle parti dall'una all'altra ipotesi di cessione delle quote»; non è significativo in quanto il termine del 30 giugno 2021 non era stato previsto, neppur implicitamente, come essenziale.
Premesso, in fatto, che l'attore, promissario acquirente, ha partecipato alle trattative per la vendita del complesso immobiliare de quo nonché, quale parte cedente
(con la sorella), alla cessione dell'azienda implicante l'alienazione immobiliare in favore di Settesolai, gli argomenti esposti dall'attore non sono convincenti per ragioni di diritto.
Sono state le parti contraenti, nell'esercizio dell'autonomia negoziale loro riservata,
a stabilire una precisa data, per così dire, spartiacque, necessaria a delimitare l'ambito di applicazione delle due distinte e alternative previsioni contrattuali di cui alle lettere a) e b): in sostanza, due diversi, benché coordinati, contratti preliminari.
Mentre la clausola contrassegnata dalla lettera b) descrive con nettezza l'evento dedotto in condizione e non pone dubbi interpretativi di sorta (in claris non fit interpretatio), il giudice non ha titolo per affermare che l'acquisto del complesso immobiliare di via Abbazia 9, per il solo fatto di essersi verificato il 16 luglio 2021 ossia pochi giorni dopo la data del 30 giugno 2021, può valere ad integrare, ad un tempo, sia la condizione negativa di cui alla lettera a) (mancato acquisto entro il 30 giugno 2021), sia la condizione positiva di cui alla lettera b) (acquisto entro il 30 giugno 2021). Infatti, una simile operazione si risolverebbe non in una interpretazione, peraltro intrinsecamente contraddittoria sul piano logico - formale (se l'ipotesi a) è, come pacifico, diversa pagina 13 di 17 dall'ipotesi b), allora quest'ultima non può essere uguale alla prima) e dunque da rifiutare perché contraria al testo contrattuale e priva di senso (artt. 1362 e 1363 c.c.), ma in una vera e propria riscrittura delle clausole in esame e in una alterazione dell'equilibrio stabilito dalle parti nella regolamentazione dei loro interessi, proprio perché nella specie i contraenti hanno, con chiarezza appunto, contemplato i due soli possibili sbocchi delle trattative, come in un aut aut, fissando una data ben precisa per verificare quale delle due condizioni, costruite in modo che l'una escluda l'altra, si sia in effetti verificata.
18.2.
Tali primi rilievi conducono a ravvisare l'infondatezza della domanda, avuto riguardo al mancato avveramento della condizione sospensiva positiva prevista dal contratto.
Ulteriori argomenti confortano tale conclusione.
18.3.
La condizione volontaria quale elemento accidentale da cui dipende l'efficacia o la risoluzione di un contratto (art. 1353 c.c.) è un avvenimento futuro ed incerto descritto nella sua oggettività. Alla condizione, cui può collegarsi un termine - come hanno fatto le parti nel caso di specie - ad evitare che l'incertezza si protragga per un tempo eccessivo, non si addice l'indagine sulla tollerabilità o meno del ritardo nell'esecuzione della prestazione in relazione alla gravità dell'inadempimento (art. 1455 c.c.) o sul carattere essenziale o meno del termine pattuito (art. 1457 c.c.), proprio perché la condizione riguarda l'efficacia e non l'esecuzione del contratto, ossia l'esecuzione delle prestazioni contrattualmente dovute (artt. 1183 e ss. c.c.), e perché il mancato avveramento della condizione è evento diverso dall'inadempimento.
Il contratto preliminare per cui è causa distingue, ancora una volta con estrema chiarezza, per ognuna delle due ipotesi alternative contenute nell'art. 1, qual è il termine entro il quale doveva verificarsi la condizione (il 30 giugno 2021 in entrambe le ipotesi previste dalle parti) e qual è, invece, il ben diverso termine entro il quale stipulare il contratto definitivo (31 luglio 2021 per la prima ipotesi, 30 giugno 2026 per la seconda), precisando che solo per quest'ultimo è possibile una «proroga scritta di comune accordo tra le parti».
Se lo avessero voluto, le parti ben avrebbero potuto differire, con un successivo accordo, il termine del 30 giugno 2021 originariamente stabilito per l'avveramento della condizione di cui alla clausola sub lettera b) (di cui l'attore chiede l'applicazione), ma, come pacifico, nessun accordo di tal genere è mai stato raggiunto, né risulta che alcuno
(in particolare, l'attore) lo abbia mai proposto (sulla concorde proroga del termine fissato per l'avveramento della condizione, v. invece il caso esaminato da Cass., sez. II, ord. 4 luglio 2024, n. 18351)
Pertanto, non ha alcuna attinenza col caso di specie la giurisprudenza, richiamata in atto di citazione, relativa al termine essenziale stabilito nel preliminare per la stipulazione del contratto definitivo (sul tema, v., da ultimo, Cass., sez. II, 11 aprile 2025, n. 9529).
pagina 14 di 17 18.4.
Per altro verso, e a ogni modo, come risulta chiaramente dalla lettura del testo contrattuale, nel caso qui in esame non ricorre la c.d. condizione di adempimento, apponibile dalle parti nell'esercizio della loro autonomia negoziale: si pensi, ad esempio, ad una transazione il cui effetto, per apposita clausola, sia subordinato all'integrale adempimento delle obbligazioni in essa previste a carico di una delle parti, come nel caso esaminato da Cass., sez. III, ord. 18 marzo 2025, n. 7200 o da Cass., sez. III, 12 marzo 2024, n. 6535, che parla di contratto «perfezionato ed efficace quanto al suo contenuto» ma «soggetto a condizione quanto alla sua esecuzione», mentre nel caso di specie l'evento futuro ed incerto è condizione di efficacia del preliminare (cfr. anche Cass., sez. II, 17 ottobre 2024, n. 27124.
18.5.
Così inquadrati i fatti di causa, assolutamente generiche e inconferenti sono le allegazioni di cui alla prima memoria integrativa, formulate dall'attore in termini meramente ipotetici, oltre che in contrasto con quanto affermato in citazione a proposito del ritardo «certamente trascurabile» e «non dipendente dalla volontà e dal comportamento dei contraenti» (pag. 6), e in ogni caso del tutto sfornite di prova («[…] l'acquisto degli immobili oltre termine è da imputarsi alla stessa Settesolai S.r.l. (ergo al socio unico che doveva reperire le risorse necessarie per perfezionare l'acquisto CP_1
(e ciò si ricava dal bilancio 2022 della nella cui nota integrativa si parla di Controparte_4 un mutuo contratto per il buon esito dell'operazione; cfr. doc. 44, p. 7). Peraltro a posteriori, considerato anche il tenore delle difese avversarie e la sovrapposizione tra
e la Settesolai S.r.l., non può escludersi che il ritardo nell'acquisto del compendio, CP_1 fatto riferimento esclusivo alla data di conclusione dell'atto di trasferimento d'azienda in sede notarile, sia stato creato ad arte, proprio al fine di rendere più difficoltoso il trasferimento della quota in favore di […]»). Tale rilievo tanto più vale se si Pt_1 considera che ha preso parte alle trattative e alla preparazione della Parte_1 cessione di azienda da lui stipulata con la sorella in favore di Settesolai senza aver mai denunciato alcun ritardo e che le parti del contratto preliminare, avendo ben presente la pluralità di atti e operazioni indispensabili per addivenire all'alienazione immobiliare (ad esempio, stando agli eventi “a catena” indicati dall'attore nella memoria, l'autorizzazione del Tribunale di Rimini, peraltro già rilasciata il 13 ottobre 2020, doc. 3, e l'accesso di Settesolai al credito bancario per reperire le risorse necessarie all'acquisto) avevano preso in considerazione sia l'ipotesi dell'acquisto che quella del mancato acquisto degli immobili entro il 30 giugno 2021.
18.6.
Infine, va ricordato l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui se le parti subordinano l'efficacia del contratto al verificarsi di un evento futuro e incerto entro un certo termine fissato nel reciproco interesse, allora il contratto va considerato inefficace pagina 15 di 17 quando quell'evento non si avvera utilmente entro termite stabilito (v., da ultimo, Cass., sez. II, ord. 4 luglio 2024, n. 18351, nonché Cass., sez. II, 23 settembre 2004, n. 19146).
19.
In conclusione, le domande proposte dall'attore vanno respinte poiché la condizione sospensiva positiva individuata dalle parti non si è avverata entro il termine appositamente fissato.
Non può affermarsi l'inadempimento del promittente venditore quando il contratto, come nella specie, è ormai definitivamente inefficace.
20.
Ogni altra questione è assorbita o irrilevante.
21.
Il rigetto delle domande nel merito comporta la sopravvenuta inefficacia del sequestro giudiziario (art. 669-novies, comma 2, c.p.c.) e pertanto anche la cessazione dell'incarico affidato al custode giudiziario.
Il provvedimento dichiarativo della sopravvenuta efficacia del sequestro giudiziario va iscritto nel registro delle imprese su impulso della parte interessata.
22.
Nel solo rapporto interno tra le parti, ossia l'attore e il convenuto, le spese inerenti alla custodia giudiziaria e all'attività del custode, comprese quelle derivanti dall'esercizio dell'azione ex art. 2409 c.c. (come già previsto nell'ordinanza 30 maggio 2024 del giudice istruttore), vengono poste definitivamente a carico di ferma invece Parte_1
l'obbligazione solidale delle parti nei confronti del custode giudiziario.
23.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, considerato che il convenuto non ha depositato gli scritti conclusionali nel presente giudizio, e avuto altresì riguardo alle due fasi cautelari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- rigetta le domande proposte da
contro
; Parte_1 CP_1
- dichiara la sopravvenuta inefficacia del sequestro giudiziario autorizzato con decreto 20 novembre 2023 confermato con ordinanza 2 gennaio 2024 e conseguentemente dichiara la cessazione dell'incarico affidato al custode giudiziario;
- pone definitivamente a carico di , nel rapporto interno con Parte_1 CP_1
le spese inerenti alla custodia giudiziaria;
[...]
pagina 16 di 17 - condanna a pagare a le spese processuali che liquida Parte_1 CP_1 quanto alle due fasi del procedimento cautelare in euro 8.062,00 per compenso ed euro 70,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge, e quanto al presente giudizio di merito in euro 9.850,00, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- manda alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza al custode giudiziario dr.ssa Persona_1
Bologna, 25 giugno 2025 Il presidente est.
Antonio Costanzo
pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale in composizione collegiale, composto da
Antonio Costanzo presidente rel.
Vittorio Serra giudice
Roberta Dioguardi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile iscritta al n. 13927/2023 R.G. promossa da
(C.F. (avv. Astorre Mancini, avv. Simona Battistini); Parte_1 C.F._1
- ATTORE contro
(C.F. ) (avv. Fabrizio Fanti, rinunciante al CP_1 C.F._2 mandato);
- CONVENUTO
* * *
Oggetto del processo: trasferimento di partecipazioni sociali
* * *
CONCLUSIONI
Per l'attore:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna - sez. spec. impresa, ogni contraria istanza, domanda, eccezione, argomentazione disattesa e respinta, per tutte le ragioni dedotte in narrativa:
- accertare e dichiarare che il sig. nella sua qualità di promittente CP_1 venditore, è inadempiente all'obbligo disciplinato dall'art.
1.b) del contratto preliminare di vendita del 18.06.2020 avente ad oggetto il trasferimento in favore del sig. Pt_1 della proprietà di una quota pari al 22,82% del capitale sociale della società
[...] unipersonale Settesolai S.r.l. (C.F. e P.IVA , REA n. FO-415529, con sede in P.IVA_1
Savignano sul Rubicone (FC), Viale della Libertà n. 9; per l'effetto, sempre in via principale: pagina 1 di 17
1. disporre con sentenza ex art. 2932 c.c. il trasferimento di proprietà in favore del sig. di una quota pari al 22,82% del capitale sociale della società Settesolai Parte_1
S.r.l.;
2. ordinare al competente Conservatore del Registro delle Imprese di trascrivere ed annotare l'emananda sentenza, con esonero di ogni responsabilità al riguardo;
3. disporre ogni conseguente statuizione in ordine al pagamento del prezzo da parte del sig. nei termini ed alle condizioni ritenute congrue dal Tribunale, in Parte_1 conformità a quanto pattuito dalle parti;
4. disporre che il sequestro giudiziario della predetta quota di partecipazione concesso con decreto inaudita altera parte del 20.11.2023 e confermato con successiva ordinanza del 02.01.2024, con contestuale nomina a custode della dott.ssa
[...] rimanga efficace fino al giorno in cui sarà pubblicato a Registro delle Persona_1
Imprese, tramite idonea iscrizione, il trasferimento di proprietà della partecipazione de qua in favore del sig. con ogni eventuale ulteriore e conseguente Parte_1 statuizione anche rispetto alla prosecuzione o alla estinzione del giudizio ex art. 2409 c.c. n. 7085/2024 R.G.V. Tribunale di Bologna instaurato dalla custode, dott.ssa
[...] nell'esercizio dei propri poteri per l'adozione dei provvedimenti funzionali al Persona_1 ripristino della regolare amministrazione della società Settesolai S.r.l.;
- in ogni caso, condannare il sig. CP_1
1. al pagamento di spese e competenze professionali relative alla difesa nel presente giudizio, oltre che nel giudizio cautelare n. 13927-1/2023 R.G., inclusa la fase esecutiva, e nel giudizio di reclamo n. 453/2024 R.G., da liquidarsi secondo il d.m. n. 55/2014 o la diversa normativa tempo per tempo applicabile, oltre a spese imponibili e non imponibili sostenute, rimborso forfettario per spese di studio, C.P.A. e I.V.A. come per legge e successive occorrende, inclusa l'imposta di registro dell'emananda sentenza, nonché
2. al pagamento in via esclusiva di tutti gli oneri di custodia, incluso il compenso della custode dott.ssa e le anticipazioni da questa sostenute, e Persona_1
3. al pagamento in via esclusiva di tutti gli oneri derivanti dall'introduzione, da parte della custode dott.ssa del giudizio ex art. 2409 c.c. n. 7085/2024 Persona_1
R.G.V. Tribunale di Bologna, finalizzato all'adozione dei provvedimenti funzionali al ripristino della regolare amministrazione della società Settesolai S.r.l., inclusi i compensi del legale incaricato dalla custode, avv. Fausto Vena, nonché dell'ispettore nominato dal Tribunale, dott.ssa . Per_2
La difesa del sig. dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove Pt_1 domande, istanze ed eccezioni che dovessero essere tardivamente ed inammissibilmente formulate da controparte.
* * *
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione dei mezzi già articolati in sede di II memoria ex art. 171-ter c.p.c., che per comodità del giudicante vengono pedissequamente riportati, ed in particolare della prova per interpello e per testi sul seguente capitolato.
1. Vero che, al fine di acquistare dall'eredità beneficiata di l'azienda CP_2 riferibile al bar - ristorante “Ultima Spiaggia”, comprendente anche gli immobili siti in
pagina 2 di 17 Bellaria - Igea Marina, Via Abbazia n. 9, in data 16.07.2021, la società Settesolai S.r.l. ha dovuto dapprima ottenere la preventiva autorizzazione del Tribunale di Rimini (resa in data 08.10.2020, come da doc. 3 che si esibisce) ed accedere al credito bancario necessario a sostenere l'operazione.
2. Vero che RomagnaBanca Credito Cooperativo, quale istituto di credito che ha finanziato l'acquisto dell'azienda “Ultima Spiaggia”, prima di erogare il credito necessario ha svolto un'istruttoria finalizzata alla valutazione del merito creditizio della Settesolai S.r.l. Precisi il teste quando la Settesolai S.r.l. ha chiesto all'istituto di credito l'erogazione delle somme necessarie per dar corso all'operazione.
3. Vero che, pur convocato da avanti al notaio di Parte_1 Persona_3
Rimini per i giorni 3 e 24 ottobre 2023 al fine di concludere il contratto definitivo di compravendita avente ad oggetto una quota di partecipazione pari al 22,82% del capitale sociale della Settesolai S.r.l. (come da docc. 5-10), Lei ha deciso di non presenziare.
4. Vero che gli annunci di vendita che si esibiscono hanno ad oggetto gli immobili di proprietà della società Settesolai S.r.l., siti in Bellaria - Igea Marina, Via Abbazia n. 9 (docc. 15, 16, 33, 34, 35, 36, 37, fasc. . Pt_1
5. Vero che la sig.ra e il sig. hanno conferito Controparte_3 CP_1
l'incarico di vendere gli immobili della società Settesolai S.r.l., siti in Bellaria - Igea Marina, Via Abbazia n. 9, al sig. titolare dell'agenzia immobiliare Testimone_1
Casàconlaccento. Precisi il teste quando l'agenzia immobiliare Casàconlaccento ha ricevuto l'incarico di vendere i predetti immobili.
6. Vero che l'agenzia immobiliare Casàconlaccento è a tutt'oggi incaricata di vendere gli immobili della società Settesolai S.r.l., siti in Bellaria - Igea Marina, Via Abbazia n. 9.
7. Vero che, tra gennaio e maggio 2024, sono pervenute manifestazioni di interesse per l'acquisto degli immobili della società Settesolai S.r.l., siti in Bellaria - Igea Marina, Via Abbazia n. 9, da parte di vari potenziali acquirenti, tra cui i sig.ri e Parte_2
Parte_3
8. Vero che tra e hanno collaborato ad operazioni di CP_1 Testimone_1 compravendita immobiliare nella provincia di Forlì - Cesena.
In particolare si chiede:
- l'ammissione dell'interrogatorio formale del sig. su tutti i capitoli;
CP_1
- l'ammissione della prova per testi del sig. titolare dell'agenzia Testimone_1
Casàconlaccento, sui capitoli dal n. 4) al n. 8) inclusi>>.
Per il convenuto:
«Voglia l'Ecc.mo. Tribunale adìto, per i motivi dedotti nella narrativa in atti, respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, rigettare con ogni conseguente statuizione la domanda proposta dal sig. in quanto totalmente infondata in fatto ed in Parte_1 diritto, stante l'inefficacia del contratto preliminare di cessione di quote di s.r.l. stipulato inter partes per mancato avveramento della condizione sospensiva entro il termine indicato del 30.06.2021, ovvero, in subordine, per nullità dello stesso contratto, ovvero pagina 3 di 17 comunque, in via ulteriormente subordinata, per assenza dei presupposti di cui all'art.
2932 cod. civ.; ordinando per l'effetto al competente Conservatore del Registro delle Imprese la cancellazione del sequestro giudiziario già iscritto dal con esonero del Pt_1
Conservatore da ogni responsabilità.
Con piena vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese nella misura di legge, anche della fase cautelare e relativo reclamo».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Viene in decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, all'esito di istruttoria svolta con l'acquisizione dei documenti prodotti, la causa promossa ai sensi dell'art. 2932
c.c. da con citazione notificata ex art. 140 c.p.c. il 26 – 30 ottobre 2023 ad Parte_1
CP_1
L'attore, richiamato l'art. 1, lettera b) del contratto preliminare stipulato il 18 giugno 2020, ha chiesto di dichiarare l'inadempimento del convenuto, promittente venditore, all'obbligo di concludere il contratto definitivo nonché di disporre il trasferimento in proprio favore della titolarità della quota pari al 22,82% del capitale sociale della società unipersonale Settesolai s.r.l., con sede in Savignano sul Rubicone
(FC).
2.
Costituitosi il 12 aprile 2024, ha dedotto l'inefficacia del contratto CP_1 per mancato avveramento della condizione stabilita all'art. 1, lettera b) del preliminare 18 giugno 2020; ha eccepito la nullità del contratto preliminare per indeterminatezza dell'oggetto; ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione ex art. 2932 c.c. non essendo ancora scaduto il termine (30 giugno 2026) per la stipula del contratto definitivo.
3.
In corso di causa, su ricorso dell'attore, con ordinanza 2 gennaio 2024, preceduta da decreto inaudita altera parte 20 novembre 2023 e successivamente confermata dal collegio in sede di reclamo (ord. 22 febbraio 2024), è stato autorizzato il sequestro giudiziario della quota di partecipazione pari al 22,82% del capitale sociale della società unipersonale Settesolai s.r.l.
4.
Con ordinanza 27 giugno 2024 le prove orali (per interpello e testimoni) proposte dall'attore sono state respinte in quanto inammissibili o irrilevanti.
5.
pagina 4 di 17 Con atto depositato il 30 gennaio 2025 il difensore del convenuto ha dichiarato di rinunciare al mandato.
6.
Dopo un primo passaggio in fase decisoria, è stata fissata nuova udienza per la precisazione delle conclusioni, essendo mutato il giudice istruttore in seguito alla redistribuzione delle cause all'interno della sezione specializzata.
7.
All'udienza fissata davanti al nuovo giudice istruttore è comparso unicamente il difensore dell'attore il quale, senza mutare le già precisate conclusioni, ha chiesto che le spese di custodia, dirette e indirette, nessuna esclusa, siano poste a carico esclusivo del convenuto.
Solo l'attore ha depositato la nota spese, chiedendo in relazione alla causa di merito un compenso di euro 14.103,00 (valore indeterminabile, complessità alta, parametri medi) e in relazione a ciascuna delle due fasi cautelari un compenso di euro 8.049,00.
Il convenuto non ha depositato né comparsa conclusionale né memoria di replica.
8.
Non vi è contrasto sui fatti storici.
Pacifica e documentalmente provata è l'avvenuta conclusione, in data 18 giugno 2020, di un contratto preliminare avente a oggetto, fra l'altro, la futura cessione di partecipazioni societarie pari al 45,64% del capitale sociale di Settesolai s.r.l. da CP_1
all'epoca socio unico, ai fratelli ed <in parti uguali>>,
[...] Parte_1 Parte_4 verso il corrispettivo di euro 1.200,00 (così l'art. 1, lett. b) del contratto).
Come si legge in atto di citazione, dichiarata fallita in conseguenza del Parte_4 fallimento della società Hotel Ermitage di VI IS & C s.n.c. (sentenza dichiarativa Trib. Rimini, 13 aprile 2022, n. 13, doc. 13) è la moglie di (pag. 4; v. anche CP_1 il certificato di matrimonio. doc. 14) e è figlio di CP_1 Controparte_3 amministratore unico di Settesolai s.r.l. al tempo dei fatti (pag. 9).
Dei due promissari acquirenti, solo ha affermato l'inadempimento del Parte_1 promittente venditore e ha chiesto l'adempimento in forma specifica dell'obbligo a contrarre, mentre la sorella non ha assunto alcuna iniziativa. Parte_4
E' per questo che l'attore chiede una sentenza che tenga luogo del contratto definitivo non concluso e gli trasferisca la quota di partecipazione pari al 22,82% (la metà di 45,64%) del capitale sociale verso il pagamento della somma di euro 600,00 (la metà di euro 1.200,00).
Il contratto 18 giugno 2020 contemplava anche una diversa ipotesi di obbligo a contrarre, finalizzata al trasferimento in favore di ed dell'intera Parte_1 Parte_4 quota di partecipazione nella società Settesolai s.r.l. <al prezzo da determinarsi tenuto conto di tutto quanto conferito a tale data [il 30 giugno 2021, n.d.r.] dall'attuale socio
[ >> (così l'art. 1, lett. a) del contratto). Parte_5
pagina 5 di 17 9.
In effetti, il contratto preliminare prevede all'art. 1 due fattispecie tra loro alternative e non perfettamente speculari, entrambe idonee a produrre quale effetto il sorgere dell'obbligo a contrarre ed entrambe sottoposte a una condizione, l'una alternativa all'altra, ossia l'acquisto, o invece il mancato acquisto, da parte di Settesolai s.r.l., entro la data del 30 giugno 2021, degli immobili in Bellaria – Igea Marina, via Abbazia, nei quali la società esercita l'attività di ristorazione sotto l'insegna “Ultima Spiaggia”.
Nella premessa del contratto preliminare si legge che unico socio di CP_1
Settesolai avente un capitale sociale di euro 2.500,00, intende cedere «tutta o parte della propria quota di compartecipazione» in Settesolai s.r.l. a e «in Pt_4 Parte_1 parti uguali», o a persona giuridica da nominarsi alla stipula del contratto definitivo,
«subordinatamente alle condizioni di cui infra».
Le condizioni sono due e si riferiscono a due fattispecie, diverse quanto all'oggetto, al corrispettivo e al tempo della promessa cessione, descritte alle lettere a) e b) dell'art. 1, che nell'esordio è così formulato:
«1) Il IG , titolare dell'intera quota di compartecipazione nella CP_1
Società “SETTESOLAI S.R.L.” avente il valore nominale di Euro 2.500,00 (duemila cinquecento virgola zero zero), corrispondente al 100% (cento per cento) del capitale sociale, promette di vendere ai IGi e , che promettono di Parte_1 Parte_4 acquistare, per se in parti uguali e/o per persona giuridica da nominare al momento della stipula di rogito definitivo».
Seguono le clausole contraddistinte dalle lettere a) e b).
Le due fattispecie, come delineate dai contraenti all'art. 1, coprivano i due possibili esiti delle trattative per l'acquisto degli immobili in via Abbazia n. 9 da parte della società Settesolai s.r.l.:
nel primo caso, lettera a), le parti avevano stabilito una condizione negativa (il mancato acquisto degli immobili entro il 30 giugno 2021), stabilendo che all'avverarsi della condizione (definita nel testo contrattuale come risolutiva: ma non è qui necessario verificare se tale formula sia corretta) avrebbe ceduto a ed CP_1 Pt_1 Pt_4 la totalità delle quote di Settesolai s.r.l. «al prezzo da determinarsi tenuto conto di
[...] tutto quanto conferito a tale data dall'attuale socio» con contratto definitivo da stipularsi entro la data del 31 luglio 2021 «salvo proroga scritta di comune accordo tra le parti»; nel secondo caso, lettera b), le parti avevano stabilito una condizione positiva
(l'acquisto degli immobili entro il 30 giugno 2021), stabilendo che all'avverarsi della condizione avrebbe ceduto a ed (non più la totalità CP_1 Pt_1 Parte_4 delle quote, ma) la quota del 45,64% di Settesolai s.r.l. (sottinteso, ai due promissari acquirenti «in parti uguali», come da premessa al contratto e da previsione generale contenuta nell'art. 1) «al prezzo pari al valore nominale della quota di partecipazione al capitale sociale, pari ad Euro 1.2000 circa» con contratto definitivo da stipularsi entro il 30 giugno 2026 «salvo proroga scritta di comune accordo tra le parti».
pagina 6 di 17 10.
Dai capitoli di prova (cap. 1), dalla documentazione prodotta dall'attore (documenti 2, 3, 4, 4-bis, 45) e già dalla narrativa di cui all'atto di citazione, si desume che il complesso immobiliare ad uso commerciale in via Abbazia n. 9, adibito ad uso chiosco – bar – ristorante, in cui Settesolai svolge la sua attività di impresa, era compreso nell'azienda pervenuta a ed quali eredi con beneficio di inventario del Pt_1 Parte_4 padre e che quell'azienda è stata ceduta dagli eredi beneficiati di a CP_2 CP_2
Settesolai con atto notarile in data 16 luglio 2021 (doc. 4)
Ciò significa che le parti del contratto preliminare, ed in particolare i promissari acquirenti (uno dei quali coniuge del promittente venditore), ben conoscevano (anzi, i promissari acquirenti hanno condotto) le trattative per la vendita del complesso immobiliare de quo a Settesolai s.r.l., amministrata dalla madre del promittente venditore (nella seconda memoria integrativa dell'attore si afferma che CP_1 agiva come amministratore di fatto).
11.
Dunque, l'attore ha partecipato, nella veste di alienante, al trasferimento immobiliare da lui stesso indicato come condizione all'avveramento della quale era subordinato l'obbligo a contrarre di cui alla lettera b) dell'art. 1.
12.
Secondo l'attore non è di ostacolo alla pronuncia di una sentenza ex art. 2932 c.c. il fatto che l'acquisto del complesso immobiliare di via Abbazia n. 9, ossia l'evento dedotto in condizione dall'art. 1, lett. b) del contratto, sia avvenuto «pochissimi giorni dopo il 30 giugno 2021, termine al quale i contraenti hanno collegato nel contratto preliminare l'una o l'altra ipotesi di trasferimento delle quote di partecipazione (quello totalitario ad un prezzo calcolato tenuto conto dei conferimenti medio tempore effettuati dal socio unico – art. 1, lett. a; quello parziale al valore nominale – art. 1, lett. b)), e CP_1 questo perché si tratta di un ritardo:
- «certamente trascurabile» e «tale da non determinare uno spostamento degli interessi delle parti dall'una all'altra ipotesi di cessione delle quote»;
- indipendente dalla volontà e dal comportamento dei contraenti, poiché «l'acquisto
[…] è stato perfezionato dalla società Settesolai s.r.l.>>, ossia un soggetto giuridico «terzo rispetto alle persone dei soci», ed è stato possibile solo dopo «la necessaria preventiva autorizzazione del Tribunale di Rimini nell'ambito del procedimento relativo alla gestione dell'eredità beneficiata del defunto autorizzazione che ha avuto CP_2 dei tempi tecnici di emissione i quali, ancora una volta, astraggono dalla condotta dei contraenti (cfr. doc. 3)»;
- «emerso in un contesto negoziale in cui il contratto preliminare non stabilisce, neppure implicitamente, l'essenzialità del termine del 30 giugno 2021per garantire l'avveramento della condizione».
Così si legge già nell'atto di citazione oltre che nelle successive difese. pagina 7 di 17 Del pari, secondo l'attore l'accoglimento della domanda non è precluso né dal fatto che solo uno dei promissari acquirenti agisca, in quanto «l'obbligazione è stata prevista, voluta e strutturata dai contraenti come divisibile», né dalla pendenza del termine per la stipula del contratto definitivo (30 giugno 2026), avendo il convenuto già espressamente manifestato la volontà di non adempiere, come risulta dalle email 16 ottobre 2023
(«Buongiorno, riceverete presto comunicazioni dai nostri legali. L'appuntamento potete tranquillamente cancellarlo», doc. 8) e 17 ottobre 2023 («Non desidero più essere contattato da voi, non saremo presenti all'appuntamento preso da voi senza essere stati interpellati. Prenderete contattati con il mio legale», doc. 10) inviate in risposta alla convocazione davanti al notaio e dalla mancata presentazione di il 24 ottobre CP_1
2023, all'appuntamento davanti al notaio (doc. 11) fissato e comunicatogli dall'attore (doc. 6, 7) e ribadito dal suo legale con email 17 ottobre 2023 («Egr. sig. prendo CP_1 buona nota della Sua in calce. Preciso, comunque, che per parte del sig. Pt_1
l'appuntamento del 24.10 p.v., ore 10:00, avanti al notaio in Rimini resta Per_3 confermato. Distinti saluti avv. Astorre Mancini», doc. 9).
Così si legge in atto di citazione, nel quale vengono proposti argomenti ripresi anche nei successivi scritti.
13.
L'attore ha inteso far valere, a fondamento della domanda ex art. 2932 c.c., proprio la fattispecie di cui alla lettera b) dell'art. 1 del preliminare.
Ciò emerge con chiarezza dal tenore dell'atto di citazione nel quale l'attore:
a) richiama il contenuto del preliminare 18 giugno 2020:
«In data 18.06.2020 (promittente venditore) ed i fratelli e CP_1 Pt_1
(promissari acquirenti) hanno concluso un contratto preliminare di Parte_4 compravendita avente ad oggetto la quota di partecipazione del sig. - socio CP_1 unico - nella società unipersonale Settesolai S.r.l. […] capitale sociale di € 2.500,00, integralmente versati (docc.1-2-bis).
Con tale contratto preliminare i contraenti hanno disciplinato all'art. 1) due diverse ipotesi di compravendita, tra loro alternative:
a) la prima (art. 1, lettera a) prevede il trasferimento entro il 31.07.2021 dell'intera quota di partecipazione di ai fratelli a ciascuno in parti CP_1 Pt_1 uguali (50% ciascuno) e "al prezzo da determinarsi tenuto canto di tutto quanto conferito a tal data dall'attuale socia", ed e condizionata al fatto che la società Settesolai S.r.l. non abbia acquistato entro il 31 [rectius, 30, n.d.r.].06.2021 gli immobili siti in Bellaria - Igea Marina (RN), Via Abbazia, nei quali viene esercitata l'attività di ristorazione sotto l'insegna “Ultima Spiaggia";
b) la seconda (lettera b), che viene in rilievo nel caso di specie, si riferisce invece al trasferimento entro il 30.06.2026 di una quota di partecipazione di - CP_1 pari complessivamente al 45,64% del capitale sociale della Settesolai S.r.l. - ai fratelli in parti uguali (22,82% ciascuno) e al valore nominale di € 1.200,00 (€ 600,00 Pt_1 per ciascun acquirente), ed è condizionata al fatto che la società Settesolai S.r.l. abbia
pagina 8 di 17 acquistato entro il 31 [rectius, 30, n.d.r.].06.2021 i predetti immobili di Bellaria- Igea Marina.
Detto altrimenti: se la Settesolai S.r.l. non fosse riuscita a procurarsi l'acquisto degli immobili, avrebbe dovuto cedere ai fratelli la sua intera quota CP_1 Pt_1 di partecipazione ad un prezzo tale da consentirgli di rientrare da eventuali conferimenti medio tempore eseguiti in società; in caso contrario ciascuno dei fratelli
avrebbe potuto esigere da il trasferimento di una quota pari Pt_1 CP_1 al 22,82% (45,64% complessivo) ad un prezzo pari al valore nominale»;
b) descrive l'avveramento di quella che definisce «la condizione legittimante il trasferimento della quota “minore”»:
«In data 16.07.2021 la società Settesolai S.r.l. ha acquistato la proprietà degli immobili di Bellaria - Igea Marina. In particolare, con atto di cessione d'azienda a ministero del notaio di Savignano sul Rubicone, Repertorio n. 10.190 - Per_4 Pt_ Raccolta n. 8.624, e quali eredi accettanti con beneficio di Parte_1 inventario l'eredita del defunto padre all'uopo specificatamente CP_2 autorizzati dal Tribunale di Rimini, hanno ceduto alla società Settesolai S.r.l. il compendio aziendale sito in Bellaria - Igea Marina, Via Abbazia n. 9, condotta sotto l'insegna "Ultima Spiaggia", nel quale e compreso anche l'immobile adibito ad uso chiosco – bar - ristorante (docc. 3-4). Essendosi verificata la condizione legittimante il trasferimento della quota "minore", ha quindi manifestato in più Parte_1 occasioni a la volontà di dare esecuzione al contratto preliminare di CP_1 compravendita, nei limiti di quanto di propria spettanza. Infatti, considerato che nel contratto preliminare era previsto che "(prometteva) di CP_1 vendere ai sig.ri e che promettono di acquistare. per se in Parte_1 Parte_4 parti uguali e/o per persona giuridica da nominare al momento della stipula di rogito definitivo", la quota di partecipazione nella Settesolai S.r.l. (nella misura che veniva in rilievo a seconda che la società si fosse o meno procurata l'acquisto degli immobili anzidetti), ha chiesto che gli venisse trasferita unicamente Parte_1 la quota di partecipazione da lui esigibile»;
c) lamenta l'inadempimento del promittente venditore, che si è «sempre rifiutato di adempiere agli impegni assunti nel contratto preliminare», tenendo una condotta che «del resto, non sorprende», essendo egli marito di dichiarata fallita nel 2022 Parte_4
(«sarà facilmente apprezzabile come, a fronte dell'intervenuta declaratoria di fallimento, tra i coniugi si sia rafforzato il proposito di accentrare, ancorché illegittimamente, CP_1 beni di valore sulla persona di , pag. 4 dell'atto di citazione) e da anni in CP_1 lite col fratello;
Pt_1
d) «allo scopo di attestare la serietà della presente iniziativa» dichiara di produrre in via telematica, come doc. 14, un assegno circolare non trasferibile intestato ad CP_1 di euro 600,00 datato 24 ottobre 2023, «a valere quale pagamento del prezzo di
[...] cessione della quota di partecipazione nella società Settesolai s.r.l pari al 22,82% del capitale sociale», offrendo di metterne a disposizione l'originale mediante deposito in cancelleria;
pagina 9 di 17 e) conclude chiedendo il trasferimento in suo favore della quota pari al 22,82% del capitale sociale della società unipersonale Settesolai s.r.l.: «accertare e dichiarare che il sig. nella sua qualità di promittente venditore, è inadempiente all'obbligo CP_1 disciplinato dall'art.
1.b) del contratto preliminare di vendita del 18.06.2020 avente ad oggetto il trasferimento in favore del sig. della proprietà di una quota pari al Parte_1
22,82% del capitale sociale della società unipersonale Settesolai S.r.l. […]; per l'effetto, sempre in via principale:
1. disporre con sentenza ex art. 2932 c.c. il trasferimento di proprietà in favore del sig. di una quota pari al 22,82% del capitale sociale Parte_1 della società Settesolai s.r.l. [...]».
La stessa impostazione e le stesse conclusioni sono state mantenute dall'attore nel procedimento cautelare incidentale, nelle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c., negli scritti conclusionali.
Si richiama in particolare la nota 2 in calce alla pagina 2 della comparsa conclusionale dell'attore:
«Circostanza [il leggero ritardo, n.d.r.], questa, che porta ad escludere l'applicazione dell'art. 1, lettera a), del contratto preliminare, che avrebbe concesso il trasferimento della partecipazione totalitaria in quote uguali ai fratelli a fronte del mancato Pt_1 acquisto degli immobili di Bellaria da parte della Settesolai S.r.l. entro il 30.06.2021».
14.
Se i fatti storici sono incontroversi, occorre esaminare le eccezioni e le difese del convenuto.
15.
L'eccezione di nullità del contratto preliminare per indeterminatezza dell'oggetto è infondata.
Pur presentando il preliminare «una fattura tecnica non impeccabile» (così
l'ordinanza collegiale 29 febbraio 2024 che ha respinto il reclamo contro l'autorizzazione ad eseguire il sequestro giudiziario), la clausola di cui all'art. 1, lettera b), posta a fondamento della domanda giudiziale e che interessa ai fini della decisione, ha un oggetto ben determinato in tutti i suoi elementi essenziali e descrive con precisione l'elemento accidentale, agevolmente qualificabile come condizione sospensiva, ossia l'acquisto da parte di Settesolai s.r.l. del complesso immobiliare in via Abbazia n. 9 entro la data del 30 giugno 2021 (la condizione è invece descritta in termini negativi nell'ipotesi
a), estranea alla domanda).
La clausola di cui all'art. 1, lettera b) è infatti così formulata:
«in caso di acquisto degli immobili siti in Bellaria – Igea Marina, Via Abbazia, nei quali viene esercitata l'attività di ristorazione sotto l'insegna “ULTIMA SPIAGGIA” entro la predetta data [quella del 30 giugno 2021, già indicata nell'ipotesi sub lettera a), n.d.r.] la quota ceduta sarà pari al 45,64% (quarantacinque virgola sessantaquattro per cento) al prezzo pari al valore nominale della quota di partecipazione al capitale sociale, pari ad
pagina 10 di 17 Euro 1.200,00 circa. La predetta stipula dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026, salvo proroga scritta di comune accordo».
16.
Sostiene il convenuto, il quale in primo luogo deduce l'inefficacia del preliminare per mancato avveramento della condizione, che non è giuridicamente configurabile l'inadempimento lamentato dall'attore quando ancora pende il termine per stipulare il contratto definitivo, fissato dalle parti alla data del 30 giugno 2026.
Il convenuto, ferma l'eccezione pregiudiziale appena richiamata, nega di aver tenuto una condotta antigiuridica e di aver opposto un rifiuto all'adempimento, poiché di inadempimento non può parlarsi prima della scadenza del termine, e afferma che l'unilaterale e non concordata convocazione davanti al notaio per il giorno 24 ottobre
2023 è stata una mera provocazione fatta da al solo fine di anticipare la Parte_1 scadenza dell'obbligazione.
Ad avviso del convenuto, «[a]nche l'assunto di controparte secondo cui attendere un termine così lungo “finirebbe certamente per frustrare il diritto di a vedersi Parte_1 trasferita la quota della Settesolai S.r.l. con le caratteristiche a lui promesse in vendita” appare destituito di ogni fondamento. […] Ed invero, considerato che il preliminare (se fosse stato efficace) prevedeva la data del 30 giugno 2026 per la stipula dell'eventuale atto di vendita definitivo, appare difficile credere che non avesse ponderato e Pt_1 quindi accettato l'alea che nel corso di 5 anni (decorrenti dal 30 giugno 2021 al 30 giugno 2026), nel corso dei quali la titolarità dell'intero capitale della Settesolai sarebbe rimasto nelle mani del l'assetto societario potesse cambiare o potesse mutare (non CP_1 necessariamente in peggio) la consistenza patrimoniale della Società. […] A dimostrazione di quanto precede – ossia che la data del 30.06.2026 era stata espressamente valutata dalle parti tenendo conto di tutte le circostanze del caso, ivi comprese eventuali svalutazioni della Società o mutamenti del patrimonio della stessa – vi è poi la valutazione in 600,00 euro della quota di partecipazione ceduta» (così a pag. 7 della comparsa di costituzione).
Osserva il collegio che il contrasto relativo all'interpretazione del contenuto della clausola di cui all'art. 1, lett. b) e all'avveramento o meno della condizione apposta al contratto fa indubbiamente sorgere l'interesse attuale e concreto dell'attore quantomeno ad una pronuncia dichiarativa sull'efficacia o inefficacia del preliminare così come azionato: solo ove la soluzione di tale questione, avente sul piano logico – giuridico carattere prioritario, dovesse corrispondere a quella proposta dall'attore, allora potrà discutersi dell'ulteriore questione concernente l'esigibilità o meno della prestazione da parte del creditore in pendenza del termine per l'adempimento espressamente stabilito dalle parti (artt. 1183 – 1187 c.c.).
17.
Occorre a questo punto esaminare le istanze istruttorie che l'attore ha riproposto con le conclusioni finali.
Merita conferma l'ordinanza 27 giugno 2024 del giudice istruttore.
pagina 11 di 17 Le prove per interpello e testimoni non possono essere ammesse perché:
- il capitolo 1 riguarda circostanze non contestate, in parte documentalmente provate e comunque irrilevanti ai fini della decisione sul tema controverso («
1. Vero che, al fine di acquistare dall'eredità beneficiata di l'azienda riferibile al bar - CP_2 ristorante “Ultima Spiaggia”, comprendente anche gli immobili siti in Bellaria - Igea
Marina, Via Abbazia n. 9, in data 16.07.2021, la società Settesolai S.r.l. ha dovuto dapprima ottenere la preventiva autorizzazione del Tribunale di Rimini (resa in data 08.10.2020, come da doc. 3 che si esibisce) ed accedere al credito bancario necessario a sostenere l'operazione»);
- il capitolo 2 è genericamente formulato e comunque riguarda circostanze irrilevanti («
2. Vero che RomagnaBanca Credito Cooperativo, quale istituto di credito che ha finanziato l'acquisto dell'azienda “Ultima Spiaggia”, prima di erogare il credito necessario ha svolto un'istruttoria finalizzata alla valutazione del merito creditizio della Settesolai
S.r.l. Precisi il teste quando la Settesolai S.r.l. ha chiesto all'istituto di credito l'erogazione delle somme necessarie per dar corso all'operazione»);
- il capitolo 3 riguarda un fatto storico in sé non contestato (la mancata comparizione del convenuto davanti al notaio nei giorni indicati dall'attore) e non può essere volto, neppure tramite l'interrogatorio formale (avente ad oggetto non un giudizio di diritt, ma fatti sfavorevoli all'interrogando), alla soluzione di una questione di diritto come quella relativa alla sussistenza o meno dell'obbligo a contrarre («
3. Vero che, pur convocato da avanti al notaio di Rimini per i Parte_1 Persona_3 giorni 3 e 24 ottobre 2023 al fine di concludere il contratto definitivo di compravendita avente ad oggetto una quota di partecipazione pari al 22,82% del capitale sociale della Settesolai S.r.l. (come da docc. 5-10), Lei ha deciso di non presenziare»);
- i capitoli 4 – 7, volti a dimostrare l'intenzione della società Settesolai (che non è parte del processo) di vendere il complesso immobiliare di via Abbazia n. 9 e l'avvio di trattative in tal senso, hanno ad oggetto circostanze del tutto irrilevanti ai fini della presente decisione («
4. Vero che gli annunci di vendita che si esibiscono hanno ad oggetto gli immobili di proprietà della società Settesolai S.r.l., siti in Bellaria - Igea Marina, Via Abbazia n. 9 (docc. 15, 16, 33, 34, 35, 36, 37, fasc. »; «
5. Vero che la Pt_1 sig.ra e il sig. hanno conferito l'incarico di Controparte_3 CP_1 vendere gli immobili della società Settesolai S.r.l., siti in Bellaria - Igea Marina, Via Abbazia n. 9, al sig. titolare dell'agenzia immobiliare Casàconlaccento. Testimone_1
Precisi il teste quando l'agenzia immobiliare Casàconlaccento ha ricevuto l'incarico di vendere i predetti immobili»; «
6. Vero che l'agenzia immobiliare Casàconlaccento è a tutt'oggi incaricata di vendere gli immobili della società Settesolai S.r.l., siti in Bellaria -
Igea Marina, Via Abbazia n. 9»; «
7. Vero che, tra gennaio e maggio 2024, sono pervenute manifestazioni di interesse per l'acquisto degli immobili della società Settesolai S.r.l., siti in Bellaria - Igea Marina, Via Abbazia n. 9, da parte di vari potenziali acquirenti, tra cui i sig.ri e ); Parte_2 Parte_3
- il capitolo 8 è genericamente formulato e comunque riguarda circostanze del tutto irrilevanti ai fini della presente decisione («
8. Vero che tra e CP_1 Tes_1 anno collaborato ad operazioni di compravendita immobiliare nella provincia
[...] di Forlì – Cesena»). pagina 12 di 17 Sono irrilevanti anche altre vicende, concernenti in particolare l'attività della società
Settesolai, così come l'avvenuto pignoramento degli immobili di Settesolai, di cui l'attore dà atto in comparsa conclusionale.
18.
Si tratta ora di stabilire se, come sostiene l'attore, l'evento futuro ed incerto previsto dal contratto (art. 1, lettera b) quale condizione sospensiva si sia verificato effettivamente ed in particolare se si sia verificato entro il termine convenzionalmente fissato dalle parti.
18.1.
La risposta è negativa poiché secondo la previsione contrattuale di cui alla lettera b) dell'art. 1 la condizione avrebbe dovuto avverarsi entro il 30 giugno 2021.
Nei fatti, come pacifico, la società Settesolai ha sì acquistato il complesso immobiliare indicato nel contratto, ma l'acquisto è avvenuto il 16 luglio 2021 e dunque dopo, sia pur poco dopo, il termine fissato dalle parti.
Secondo quanto affermato dall'attore in atto di citazione (salvo il riferimento ad un «leggero ritardo», il tema dell'avveramento o meno della condizione non è stato espressamente trattato in comparsa conclusionale, che rimanda però all'atto introduttivo, alle memorie integrative, agli scritti depositati nel procedimento cautelare), il leggero ritardo di soli sedici giorni nell'avveramento della condizione non è imputabile alle parti;
non preclude l'accoglimento della domanda poiché «trascurabile» se rapportato all'interesse delle parti e «tale da non determinare uno spostamento degli interessi delle parti dall'una all'altra ipotesi di cessione delle quote»; non è significativo in quanto il termine del 30 giugno 2021 non era stato previsto, neppur implicitamente, come essenziale.
Premesso, in fatto, che l'attore, promissario acquirente, ha partecipato alle trattative per la vendita del complesso immobiliare de quo nonché, quale parte cedente
(con la sorella), alla cessione dell'azienda implicante l'alienazione immobiliare in favore di Settesolai, gli argomenti esposti dall'attore non sono convincenti per ragioni di diritto.
Sono state le parti contraenti, nell'esercizio dell'autonomia negoziale loro riservata,
a stabilire una precisa data, per così dire, spartiacque, necessaria a delimitare l'ambito di applicazione delle due distinte e alternative previsioni contrattuali di cui alle lettere a) e b): in sostanza, due diversi, benché coordinati, contratti preliminari.
Mentre la clausola contrassegnata dalla lettera b) descrive con nettezza l'evento dedotto in condizione e non pone dubbi interpretativi di sorta (in claris non fit interpretatio), il giudice non ha titolo per affermare che l'acquisto del complesso immobiliare di via Abbazia 9, per il solo fatto di essersi verificato il 16 luglio 2021 ossia pochi giorni dopo la data del 30 giugno 2021, può valere ad integrare, ad un tempo, sia la condizione negativa di cui alla lettera a) (mancato acquisto entro il 30 giugno 2021), sia la condizione positiva di cui alla lettera b) (acquisto entro il 30 giugno 2021). Infatti, una simile operazione si risolverebbe non in una interpretazione, peraltro intrinsecamente contraddittoria sul piano logico - formale (se l'ipotesi a) è, come pacifico, diversa pagina 13 di 17 dall'ipotesi b), allora quest'ultima non può essere uguale alla prima) e dunque da rifiutare perché contraria al testo contrattuale e priva di senso (artt. 1362 e 1363 c.c.), ma in una vera e propria riscrittura delle clausole in esame e in una alterazione dell'equilibrio stabilito dalle parti nella regolamentazione dei loro interessi, proprio perché nella specie i contraenti hanno, con chiarezza appunto, contemplato i due soli possibili sbocchi delle trattative, come in un aut aut, fissando una data ben precisa per verificare quale delle due condizioni, costruite in modo che l'una escluda l'altra, si sia in effetti verificata.
18.2.
Tali primi rilievi conducono a ravvisare l'infondatezza della domanda, avuto riguardo al mancato avveramento della condizione sospensiva positiva prevista dal contratto.
Ulteriori argomenti confortano tale conclusione.
18.3.
La condizione volontaria quale elemento accidentale da cui dipende l'efficacia o la risoluzione di un contratto (art. 1353 c.c.) è un avvenimento futuro ed incerto descritto nella sua oggettività. Alla condizione, cui può collegarsi un termine - come hanno fatto le parti nel caso di specie - ad evitare che l'incertezza si protragga per un tempo eccessivo, non si addice l'indagine sulla tollerabilità o meno del ritardo nell'esecuzione della prestazione in relazione alla gravità dell'inadempimento (art. 1455 c.c.) o sul carattere essenziale o meno del termine pattuito (art. 1457 c.c.), proprio perché la condizione riguarda l'efficacia e non l'esecuzione del contratto, ossia l'esecuzione delle prestazioni contrattualmente dovute (artt. 1183 e ss. c.c.), e perché il mancato avveramento della condizione è evento diverso dall'inadempimento.
Il contratto preliminare per cui è causa distingue, ancora una volta con estrema chiarezza, per ognuna delle due ipotesi alternative contenute nell'art. 1, qual è il termine entro il quale doveva verificarsi la condizione (il 30 giugno 2021 in entrambe le ipotesi previste dalle parti) e qual è, invece, il ben diverso termine entro il quale stipulare il contratto definitivo (31 luglio 2021 per la prima ipotesi, 30 giugno 2026 per la seconda), precisando che solo per quest'ultimo è possibile una «proroga scritta di comune accordo tra le parti».
Se lo avessero voluto, le parti ben avrebbero potuto differire, con un successivo accordo, il termine del 30 giugno 2021 originariamente stabilito per l'avveramento della condizione di cui alla clausola sub lettera b) (di cui l'attore chiede l'applicazione), ma, come pacifico, nessun accordo di tal genere è mai stato raggiunto, né risulta che alcuno
(in particolare, l'attore) lo abbia mai proposto (sulla concorde proroga del termine fissato per l'avveramento della condizione, v. invece il caso esaminato da Cass., sez. II, ord. 4 luglio 2024, n. 18351)
Pertanto, non ha alcuna attinenza col caso di specie la giurisprudenza, richiamata in atto di citazione, relativa al termine essenziale stabilito nel preliminare per la stipulazione del contratto definitivo (sul tema, v., da ultimo, Cass., sez. II, 11 aprile 2025, n. 9529).
pagina 14 di 17 18.4.
Per altro verso, e a ogni modo, come risulta chiaramente dalla lettura del testo contrattuale, nel caso qui in esame non ricorre la c.d. condizione di adempimento, apponibile dalle parti nell'esercizio della loro autonomia negoziale: si pensi, ad esempio, ad una transazione il cui effetto, per apposita clausola, sia subordinato all'integrale adempimento delle obbligazioni in essa previste a carico di una delle parti, come nel caso esaminato da Cass., sez. III, ord. 18 marzo 2025, n. 7200 o da Cass., sez. III, 12 marzo 2024, n. 6535, che parla di contratto «perfezionato ed efficace quanto al suo contenuto» ma «soggetto a condizione quanto alla sua esecuzione», mentre nel caso di specie l'evento futuro ed incerto è condizione di efficacia del preliminare (cfr. anche Cass., sez. II, 17 ottobre 2024, n. 27124.
18.5.
Così inquadrati i fatti di causa, assolutamente generiche e inconferenti sono le allegazioni di cui alla prima memoria integrativa, formulate dall'attore in termini meramente ipotetici, oltre che in contrasto con quanto affermato in citazione a proposito del ritardo «certamente trascurabile» e «non dipendente dalla volontà e dal comportamento dei contraenti» (pag. 6), e in ogni caso del tutto sfornite di prova («[…] l'acquisto degli immobili oltre termine è da imputarsi alla stessa Settesolai S.r.l. (ergo al socio unico che doveva reperire le risorse necessarie per perfezionare l'acquisto CP_1
(e ciò si ricava dal bilancio 2022 della nella cui nota integrativa si parla di Controparte_4 un mutuo contratto per il buon esito dell'operazione; cfr. doc. 44, p. 7). Peraltro a posteriori, considerato anche il tenore delle difese avversarie e la sovrapposizione tra
e la Settesolai S.r.l., non può escludersi che il ritardo nell'acquisto del compendio, CP_1 fatto riferimento esclusivo alla data di conclusione dell'atto di trasferimento d'azienda in sede notarile, sia stato creato ad arte, proprio al fine di rendere più difficoltoso il trasferimento della quota in favore di […]»). Tale rilievo tanto più vale se si Pt_1 considera che ha preso parte alle trattative e alla preparazione della Parte_1 cessione di azienda da lui stipulata con la sorella in favore di Settesolai senza aver mai denunciato alcun ritardo e che le parti del contratto preliminare, avendo ben presente la pluralità di atti e operazioni indispensabili per addivenire all'alienazione immobiliare (ad esempio, stando agli eventi “a catena” indicati dall'attore nella memoria, l'autorizzazione del Tribunale di Rimini, peraltro già rilasciata il 13 ottobre 2020, doc. 3, e l'accesso di Settesolai al credito bancario per reperire le risorse necessarie all'acquisto) avevano preso in considerazione sia l'ipotesi dell'acquisto che quella del mancato acquisto degli immobili entro il 30 giugno 2021.
18.6.
Infine, va ricordato l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui se le parti subordinano l'efficacia del contratto al verificarsi di un evento futuro e incerto entro un certo termine fissato nel reciproco interesse, allora il contratto va considerato inefficace pagina 15 di 17 quando quell'evento non si avvera utilmente entro termite stabilito (v., da ultimo, Cass., sez. II, ord. 4 luglio 2024, n. 18351, nonché Cass., sez. II, 23 settembre 2004, n. 19146).
19.
In conclusione, le domande proposte dall'attore vanno respinte poiché la condizione sospensiva positiva individuata dalle parti non si è avverata entro il termine appositamente fissato.
Non può affermarsi l'inadempimento del promittente venditore quando il contratto, come nella specie, è ormai definitivamente inefficace.
20.
Ogni altra questione è assorbita o irrilevante.
21.
Il rigetto delle domande nel merito comporta la sopravvenuta inefficacia del sequestro giudiziario (art. 669-novies, comma 2, c.p.c.) e pertanto anche la cessazione dell'incarico affidato al custode giudiziario.
Il provvedimento dichiarativo della sopravvenuta efficacia del sequestro giudiziario va iscritto nel registro delle imprese su impulso della parte interessata.
22.
Nel solo rapporto interno tra le parti, ossia l'attore e il convenuto, le spese inerenti alla custodia giudiziaria e all'attività del custode, comprese quelle derivanti dall'esercizio dell'azione ex art. 2409 c.c. (come già previsto nell'ordinanza 30 maggio 2024 del giudice istruttore), vengono poste definitivamente a carico di ferma invece Parte_1
l'obbligazione solidale delle parti nei confronti del custode giudiziario.
23.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, considerato che il convenuto non ha depositato gli scritti conclusionali nel presente giudizio, e avuto altresì riguardo alle due fasi cautelari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- rigetta le domande proposte da
contro
; Parte_1 CP_1
- dichiara la sopravvenuta inefficacia del sequestro giudiziario autorizzato con decreto 20 novembre 2023 confermato con ordinanza 2 gennaio 2024 e conseguentemente dichiara la cessazione dell'incarico affidato al custode giudiziario;
- pone definitivamente a carico di , nel rapporto interno con Parte_1 CP_1
le spese inerenti alla custodia giudiziaria;
[...]
pagina 16 di 17 - condanna a pagare a le spese processuali che liquida Parte_1 CP_1 quanto alle due fasi del procedimento cautelare in euro 8.062,00 per compenso ed euro 70,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge, e quanto al presente giudizio di merito in euro 9.850,00, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- manda alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza al custode giudiziario dr.ssa Persona_1
Bologna, 25 giugno 2025 Il presidente est.
Antonio Costanzo
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