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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/11/2025, n. 1718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1718 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 7233/2022
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA, in persona del dott. FA OL, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato all'udienza del 06 novembre 2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile di primo grado tra
(C.F. ), assistita e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. PODDESU BASTIANO attrice e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
LU IT convenuto e attore in via riconvenzionale
CONCLUSIONI: per parte attrice: “Voglia il Tribunale Ill.mo, rigettata ogni contraria istanza, - Dichiarare proprietaria esclusiva Parte_1
delle costruzioni soprastanti il terreno distinto in Catasto del Comune di
Quartu Sant'Elena al foglio 60 mappali 494 di mq 464 e mappale 495 di mq 670 costituenti un unico corpo poi distinto nel NCT del Comune di
Quartu Sant'Elena alla partita 15715 e il terreno distinto in Catasto del
Comune di Quartu Sant'Elena al foglio 38 mappale 1041 (ex 1027) e per l'effetto; - Ordinare a l'immediato rilascio dell'immobile per CP_1
civile abitazione distinto nel Catasto fabbricati del Comune di Quartu
Sant'Elena al foglio 60 particella 2319 sub 4 Categoria A/2 consistenza vani 8 di mq 164 rendita 764,36 di proprietà come da atto di Parte_1
citazione. - Ordinare all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Cagliari Ufficio Provinciale Territorio Servizi Catastali di cancellare il nominativo di dagli intestatari del terreno distinto in Catasto CP_1
del Comune di Quartu Sant'Elena al foglio 60 mappali 494 di mq 464 e mappale 495 di mq 670 costituenti un unico corpo poi distinto nel NCT del
Comune di Quartu Sant'Elena alla partita 15715 e delle soprastanti costruzioni;
- Ordinare all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Cagliari Ufficio Provinciale Territorio Servizi Catastali di cancellare il nominativo di dagli intestatari del terreno distinto in Catasto CP_1
del Comune di Quartu Sant'Elena al foglio 38 mappale 1041 (ex 1027) e delle soprastanti costruzioni;
- Dichiarare il valore locatizio dell'immobile per civile abitazione distinto nel Catasto fabbricati del Comune di Quartu
Sant'Elena al foglio 60 particella 2319 sub 4 Categoria A/2 consistenza vani 8 di mq 164 rendita 764,36 in euro 800,00 mensili e per l'effetto condannare a corrispondere in favore di un CP_1 Parte_1
equo indennizzo a titolo di occupazione abusiva dell'immobile pari a 800 euro mensili dal 2005 al momento del rilascio o quella differente somma che il Giudice riterrà equa e di giustizia;
- Rigettare la domanda riconvenzionale perché rimasta non dimostrata;
- Condannare CP_1
alla rifusione delle spese e competenze della mediazione e del
[...]
presente procedimento come da nota allegata”;
pag. 2/11 per parte appellata: “piaccia al Tribunale Ill.mo: 1) in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità o l'inammissibilità dell'azione per il mancato espletamento della mediazione obbligatoria;
2) dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dalla;
3) rigettare l'avversa Pt_1
domanda perché infondata;
4) nel merito ed in via riconvenzionale: -
Dichiarare che compete a una indennità commisurata CP_1
all'incremento del valore apportato all'immobile di proprietà di Pt_1
sito in Quartu S. Elena, località “Su Stangioni”, distinto al NCT,
[...]
foglio 60, mapp. 494 per effetto della edificazione su di esso incidente;
-
Condannare al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
dell'indennità pari all'aumento di valore conseguito dall'immobile, che sarà determinato in corso di causa, tenendo conto della svalutazione monetaria verificatasi fino alla data della liquidazione;
- Condannare
alla restituzione delle somme percepite dal per Parte_1 CP_1
l'acquisto del terreno per cui è causa, rivalutate secondo gli indici istat;
-
Condannare al pagamento di quanto dovuto al per la Parte_1 CP_1
manodopera spesa per la realizzazione degli edifici e per l'acquisto dei materiali per la edificazione degli stessi. Con vittoria di spese ed onorari”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in Parte_1
giudizio innanzi l'intestato Tribunale, esponendo di essere CP_1
proprietaria esclusiva di un lotto di terreno distinto in Catasto del Comune di Quartu Sant'Elena al foglio 60, mappali 494 di mq. 464 e mappale 495 di mq. 670, costituenti unico corpo distinto nel NCT del Comune di Quartu
Sant'Elena alla partita 15715, per averlo acquistato mediante atto a rogito del notar in data 5.12.1991, al prezzo di lire 18.000.000. Esponeva Per_1
pag. 3/11 altresì di essere unica proprietaria di altro lotto, confinante con il primo, distinto in Catasto del Comune di Quartu Sant'Elena al foglio 38, mappale
1041 (ex 1027), di mq. 500, acquistato con atto a rogito per notar in Per_2
data 17.7.2000 al prezzo di lire 30.000.000. Sul primo lotto, è stata realizzata l'abitazione poi adibita a casa familiare, mentre sul secondo era in corso di edificazione altro immobile, di maggior pregio, quando la coppia formata dalla e dal è entrata in crisi, pervenendo al Pt_1 CP_1
fine alla separazione personale, pronunciata a luglio 2005. L'attrice allegava poi che il convenuto era rimasto moroso del pagamento degli assegni di mantenimento fissati in sede giudiziale, per circa € 120.000, e che egli aveva trasferito la propria residenza nell'abitazione eretta sul primo lotto, oggi distinta al locale Catasto al foglio 60, mappale 2319 (ex
494 e 495), occupandola senza titolo, nonostante lo stesso sia proprietario esclusivo di altri immobili ad uso abitativo in Cagliari (meglio descritti al punto 10 della citazione). Inoltre, il aveva chiesto, senza averne CP_1
titolo, il frazionamento in Catasto della proprietà immobiliare di proprietà esclusiva dell'attrice, da lui occupata, volturandola a proprio nome.
Concludeva quindi invocando la declaratoria della sua esclusiva proprietà sui beni edificati sui terreni di cui anzidetto, nonché la rettificazione della relativa intestazione catastale e la condanna del convenuto al versamento di una indennità per l'occupazione senza titolo dell'immobile edificato sul terreno di essa attrice.
Si costituiva il convenuto, eccependo che l'intestazione alla dei due Pt_1
terreni sui quali sono state poi erette le costruzioni di cui anzidetto, una delle quali adibita a residenza familiare ed occupata dal era CP_1
meramente fittizia, essendo quest'ultimo destinatario di una richiesta pag. 4/11 risarcitoria, da parte di terzi, di circa lire 80.000.000 a fronte di un incidente stradale del quale era stato ritenuto responsabile ed avendo i coniugi scelto, proprio mercè tale pendenza, di mutare il loro regime patrimoniale da comunione dei beni in separazione dei beni. Il denaro utilizzato per gli acquisti anzidetti era stato fornito dal il quale di CP_1
conseguenza chiedeva determinarsi una indennità corrispondente all'incremento di valore degli immobili di cui anzidetto e la condanna della a restituire le somme utilizzate per l'acquisto dei terreni sui quali Pt_1
essi insistono. Chiedeva inoltre accertarsi l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dalla Pt_1
Venivano depositate le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., all'esito delle quali il giudice istruttore non ammetteva la prova orale articolata dal e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la lettura CP_1
del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 6 novembre 2025, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. La causa veniva poi assegnata al giudice applicato a distanza. Nel termine assegnato, le parti hanno depositato note conclusive, precisando le rispettive conclusioni.
La domanda della è fondata nei termini che seguono. Pt_1
Va ribadito il principio, affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui
“Il principio generale dell'accessione ex art. 934 c.c., in base al quale il proprietario del suolo acquista ipso iure al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l'acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario, senza la necessità di apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l'art. 177, comma 1, c.c. hanno carattere derivativo, essendone
pag. 5/11 espressamente prevista una genesi di natura negoziale, cosicché la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è, a sua volta, proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo, mentre al coniuge non proprietario, che ha contribuito all'onere della costruzione, spetta, previo assolvimento dell'onere della prova di avere fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere, nei confronti dell'altro coniuge, le somme spese a tal fine” (Cass. Sez. 2 ,
Sentenza n. 20793 del 23/07/2025, Rv. 675691; conf. Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 28258 del 04/11/2019, Rv. 655630). Il principio generale dell'accessione, secondo cui l'edificio insistente su terreno di proprietà di uno solo dei coniugi appartiene al proprietario del suolo, non trova deroga in ragione del principio di pari contribuzione dei coniugi alla vita familiare, previsto dall'art. 177 c.c. Da ciò deriva che i beni immobili eretti sui terreni intestati alla appartengono esclusivamente a quest'ultima. Pt_1
Va invece rigettata la domanda della di condanna del al Pt_1 CP_1
pagamento di una indennità di occupazione dell'immobile nel quale egli ha trasferito la sua residenza, per difetto di prova, non avendo la Pt_1
fornito alcun riscontro al riguardo, né avendo invocato la parametrazione della predetta indennità al valore locativo del cespite, peraltro in alcun modo documentato.
Va del pari rigettata la domanda della volta ad ottenere la rettifica Pt_1
catastale dell'intestazione dell'immobile oggetto della voltura realizzata dal in quanto detta rettifica costituisce atto conseguente all'accoglimento CP_1
della domanda di accertamento della proprietà esclusiva del predetto pag. 6/11 cespite, che la parte attrice potrà curare avvalendosi delle statuizioni contenute nella presente sentenza.
Quanto alle domande spiegate in via riconvenzionale dal costui non CP_1
ha alcun diritto di pretendere indennità per l'aumento di valore dei terreni predetti, potendo egli, come coniuge non proprietario, al massimo vantare un diritto di credito, nei confronti della proprietaria del suolo e Pt_1
dell'edificio su di esso insistente, pari alla spesa documentata per l'edificazione. In difetto della relativa prova, tuttavia, che nella specie non
è stata offerta (al riguardo, le prove testimoniali sono state ritenute inammissibili perché “Le circostanze indicate nei capi di prova, infatti, riguardano il conferimento di incarichi volti alla realizzazione di opere nell'immobile per cui è causa, senza nulla specificare in ordine alle spese sostenute e alla riconducibilità al convenuto delle ipotetiche somme a tal fine impiegate”: cfr. ordinanza del 31.10.2024) alcun credito può essere riconosciuto in favore del convenuto.
Neppure è fondata la domanda di accertamento della natura fittizia delle intestazioni dei terreni alla in quanto dev'essere ribadito che “In Pt_1
tema di simulazione, qualora il contratto simulato sia stato concluso per iscritto e tale forma sia richiesta a pena di invalidità (nullità ai sensi dell'articolo 1350 cod. civ.), la prova dell'accordo simulatorio, traducendosi nella dimostrazione del negozio dissimulato, deve essere fornita con la produzione in giudizio dell'atto contenente la controdichiarazione, sottoscritta dalle parti o comunque dalla parte contro la quale è esibita” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12487 del 28/05/2007, Rv.
597716; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13459 del 09/06/2006, Rv. 589833;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7021 del 27/07/1994, Rv. 487539; Cass. Sez. 2,
pag. 7/11 Sentenza n. 4071 del 19/02/2008, Rv. 602030; detta prova non può essere fornita né mediante interrogatorio formale della parte interessata: cfr. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 6262 del 10/03/2017, Rv. 643369 né mediante confessione della stessa: cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10933 del
05/04/2022, Rv. 664375). Nella fattispecie, alcuna prova è stata offerta dal circa la natura simulata dell'intestazione dei terreni alla CP_1 Pt_1
irrilevante, a tal fine, è la mera allegazione dell'appartenenza al solo convenuto delle somme utilizzate per l'acquisto, poiché anche tale circostanza è rimasta sfornita di qualsiasi riscontro probatorio. La relativa prova, del resto, avrebbe potuto –trattandosi di immobili– essere fornita soltanto mediante controdichiarazione scritta, nella specie mai neppure allegata dal idonea a superare le risultanze dei contratti di acquisto, i CP_1
quali danno entrambi atto che il corrispettivo pattuito per l'acquisto dei terreni era stato ricevuto dalla parte venditrice dalla parte acquirente, ovverosia dalla la quale aveva dichiarato, in occasione del primo Pt_1
acquisto (risalente al 1991) di essere coniugata in regime di separazione dei beni, ed in occasione del secondo acquisto (risalente al 2000) di essere legalmente separata.
A quanto precede v'è da aggiungere che la ragione addotta dal per CP_1
giustificare l'asserita natura simulata dell'intestazione dei due terreni alla
è di per sé illecita, in quanto ispirata all'esigenza di aggirare il Pt_1
principio della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. Tuttavia, alla fattispecie non si applica la norma di cui all'art. 1417 c.c., che consente ai creditori o ai terzi di provare senza limiti, e dunque anche con testimoni, la natura illecita del contratto simulato, poiché la domanda è stata proposta pag. 8/11 non da un terzo, ma dalla stessa parte che ha dato causa al negozio asseritamente simulato.
Infine, va rigettata l'eccezione di prescrizione del credito vantato dalla nei confronti del essendo stati prodotti dalla prima, Pt_1 CP_1
unitamente alla citazione, gli atti di precetto di pagamento, l'ultimo dei quali notificato il 13.12.2021, data dalla quale alcuna prescrizione si è maturata.
In definitiva, va accolta la domanda della di accertamento della sua Pt_1
proprietà esclusiva dei terreni distinti in Catasto del Comune di Quartu
Sant'Elena, rispettivamente al foglio 60, mappali 494 di mq. 464 e mappale
495 di mq. 670, costituenti unico corpo distinto nel NCT del Comune di
Quartu Sant'Elena alla partita 15715, ed al foglio 38, mappale 1041 (ex
1027), di mq. 500, nonché degli edifici e manufatti sugli stessi insistenti, ivi incluso quello distinto in Catasto del Comune di Quartu Sant'Elena al foglio 38, mappale 1041 (ex 1027), di mq. 500.
Va invece rigettata, per difetto di prova, la domanda della di Pt_1
condanna del al pagamento di una indennità per l'occupazione CP_1
dell'immobile di sua proprietà nel quale egli aveva trasferito la sua residenza.
Va del pari rigettata la domanda, proposta dal di accertamento CP_1
dell'intestazione fittizia alla dei terreni di cui anzidetto, e dunque di Pt_1
simulazione dei relativi contratti di acquisto, rispettivamente a rogito del notar in data 5.12.1991 e a rogito del notar in data Per_1 Per_2
17.7.2000.
Va allo stesso modo rigettata la domanda del di riconoscimento di CP_1
una indennità per aumento di valore dei predetti beni.
pag. 9/11 Va infine rigettata l'eccezione di prescrizione del credito vantato dalla fondato su titoli già costituiti ed oggetto di precettazione, da ultimo Pt_1
con atto notificato il 12.12.2021.
Le spese, determinate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i., ai valori medi di tariffa, con applicazione dello scaglione di valore indeterminabile medio (da € 26.000,01 ad € 52.000), in complessivi € 7.500,00 (di cui €
1.500,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per quella introduttiva, € 1.800,00 per quella di trattazione ed € 3.000,00 per quella decisoria), sono compensate per un terzo tra le parti e poste, per i restanti due terzi, pari ad
€ 5.000,00 oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi, all'iva ed alla cassa avvocati come per legge, a carico del CP_1
attesa la sua prevalente soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando sulla domanda principale proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
e su quella riconvenzionale proposta dal secondo nei confronti della prima, così provvede:
1) dichiara che è proprietaria esclusiva dei terreni distinti Parte_1
in Catasto del Comune di Quartu Sant'Elena, rispettivamente al foglio 60, mappali 494 di mq. 464 e mappale 495 di mq. 670, costituenti unico corpo distinto nel NCT del Comune di Quartu
Sant'Elena alla partita 15715, ed al foglio 38, mappale 1041 (ex
1027), di mq. 500, nonché degli edifici e manufatti sugli stessi insistenti, ivi incluso quello distinto in Catasto del Comune di Quartu
Sant'Elena al foglio 38, mappale 1041 (ex 1027), di mq. 500;
pag. 10/11 2) rigetta ogni altra domanda, principale e riconvenzionale, nonchè
l'eccezione di prescrizione del credito portato nell'atto di precetto notificato da in data 13.12.2021; Parte_1
3) ordina al competente conservatore dei Registri Immobiliari di eseguire le trascrizioni e annotazioni della presente sentenza, con esonero dalla relativa responsabilità;
4) compensa per un terzo tra le parti le spese del presente giudizio e condanna al pagamento, in favore di dei CP_1 Parte_1
restanti due terzi, liquidati in € 5.000,00 oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi, all'iva ed alla cassa avvocati come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
06/11/2025.
Il giudice
FA OL
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 7233/2022
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA, in persona del dott. FA OL, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato all'udienza del 06 novembre 2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile di primo grado tra
(C.F. ), assistita e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. PODDESU BASTIANO attrice e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
LU IT convenuto e attore in via riconvenzionale
CONCLUSIONI: per parte attrice: “Voglia il Tribunale Ill.mo, rigettata ogni contraria istanza, - Dichiarare proprietaria esclusiva Parte_1
delle costruzioni soprastanti il terreno distinto in Catasto del Comune di
Quartu Sant'Elena al foglio 60 mappali 494 di mq 464 e mappale 495 di mq 670 costituenti un unico corpo poi distinto nel NCT del Comune di
Quartu Sant'Elena alla partita 15715 e il terreno distinto in Catasto del
Comune di Quartu Sant'Elena al foglio 38 mappale 1041 (ex 1027) e per l'effetto; - Ordinare a l'immediato rilascio dell'immobile per CP_1
civile abitazione distinto nel Catasto fabbricati del Comune di Quartu
Sant'Elena al foglio 60 particella 2319 sub 4 Categoria A/2 consistenza vani 8 di mq 164 rendita 764,36 di proprietà come da atto di Parte_1
citazione. - Ordinare all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Cagliari Ufficio Provinciale Territorio Servizi Catastali di cancellare il nominativo di dagli intestatari del terreno distinto in Catasto CP_1
del Comune di Quartu Sant'Elena al foglio 60 mappali 494 di mq 464 e mappale 495 di mq 670 costituenti un unico corpo poi distinto nel NCT del
Comune di Quartu Sant'Elena alla partita 15715 e delle soprastanti costruzioni;
- Ordinare all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Cagliari Ufficio Provinciale Territorio Servizi Catastali di cancellare il nominativo di dagli intestatari del terreno distinto in Catasto CP_1
del Comune di Quartu Sant'Elena al foglio 38 mappale 1041 (ex 1027) e delle soprastanti costruzioni;
- Dichiarare il valore locatizio dell'immobile per civile abitazione distinto nel Catasto fabbricati del Comune di Quartu
Sant'Elena al foglio 60 particella 2319 sub 4 Categoria A/2 consistenza vani 8 di mq 164 rendita 764,36 in euro 800,00 mensili e per l'effetto condannare a corrispondere in favore di un CP_1 Parte_1
equo indennizzo a titolo di occupazione abusiva dell'immobile pari a 800 euro mensili dal 2005 al momento del rilascio o quella differente somma che il Giudice riterrà equa e di giustizia;
- Rigettare la domanda riconvenzionale perché rimasta non dimostrata;
- Condannare CP_1
alla rifusione delle spese e competenze della mediazione e del
[...]
presente procedimento come da nota allegata”;
pag. 2/11 per parte appellata: “piaccia al Tribunale Ill.mo: 1) in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità o l'inammissibilità dell'azione per il mancato espletamento della mediazione obbligatoria;
2) dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dalla;
3) rigettare l'avversa Pt_1
domanda perché infondata;
4) nel merito ed in via riconvenzionale: -
Dichiarare che compete a una indennità commisurata CP_1
all'incremento del valore apportato all'immobile di proprietà di Pt_1
sito in Quartu S. Elena, località “Su Stangioni”, distinto al NCT,
[...]
foglio 60, mapp. 494 per effetto della edificazione su di esso incidente;
-
Condannare al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
dell'indennità pari all'aumento di valore conseguito dall'immobile, che sarà determinato in corso di causa, tenendo conto della svalutazione monetaria verificatasi fino alla data della liquidazione;
- Condannare
alla restituzione delle somme percepite dal per Parte_1 CP_1
l'acquisto del terreno per cui è causa, rivalutate secondo gli indici istat;
-
Condannare al pagamento di quanto dovuto al per la Parte_1 CP_1
manodopera spesa per la realizzazione degli edifici e per l'acquisto dei materiali per la edificazione degli stessi. Con vittoria di spese ed onorari”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in Parte_1
giudizio innanzi l'intestato Tribunale, esponendo di essere CP_1
proprietaria esclusiva di un lotto di terreno distinto in Catasto del Comune di Quartu Sant'Elena al foglio 60, mappali 494 di mq. 464 e mappale 495 di mq. 670, costituenti unico corpo distinto nel NCT del Comune di Quartu
Sant'Elena alla partita 15715, per averlo acquistato mediante atto a rogito del notar in data 5.12.1991, al prezzo di lire 18.000.000. Esponeva Per_1
pag. 3/11 altresì di essere unica proprietaria di altro lotto, confinante con il primo, distinto in Catasto del Comune di Quartu Sant'Elena al foglio 38, mappale
1041 (ex 1027), di mq. 500, acquistato con atto a rogito per notar in Per_2
data 17.7.2000 al prezzo di lire 30.000.000. Sul primo lotto, è stata realizzata l'abitazione poi adibita a casa familiare, mentre sul secondo era in corso di edificazione altro immobile, di maggior pregio, quando la coppia formata dalla e dal è entrata in crisi, pervenendo al Pt_1 CP_1
fine alla separazione personale, pronunciata a luglio 2005. L'attrice allegava poi che il convenuto era rimasto moroso del pagamento degli assegni di mantenimento fissati in sede giudiziale, per circa € 120.000, e che egli aveva trasferito la propria residenza nell'abitazione eretta sul primo lotto, oggi distinta al locale Catasto al foglio 60, mappale 2319 (ex
494 e 495), occupandola senza titolo, nonostante lo stesso sia proprietario esclusivo di altri immobili ad uso abitativo in Cagliari (meglio descritti al punto 10 della citazione). Inoltre, il aveva chiesto, senza averne CP_1
titolo, il frazionamento in Catasto della proprietà immobiliare di proprietà esclusiva dell'attrice, da lui occupata, volturandola a proprio nome.
Concludeva quindi invocando la declaratoria della sua esclusiva proprietà sui beni edificati sui terreni di cui anzidetto, nonché la rettificazione della relativa intestazione catastale e la condanna del convenuto al versamento di una indennità per l'occupazione senza titolo dell'immobile edificato sul terreno di essa attrice.
Si costituiva il convenuto, eccependo che l'intestazione alla dei due Pt_1
terreni sui quali sono state poi erette le costruzioni di cui anzidetto, una delle quali adibita a residenza familiare ed occupata dal era CP_1
meramente fittizia, essendo quest'ultimo destinatario di una richiesta pag. 4/11 risarcitoria, da parte di terzi, di circa lire 80.000.000 a fronte di un incidente stradale del quale era stato ritenuto responsabile ed avendo i coniugi scelto, proprio mercè tale pendenza, di mutare il loro regime patrimoniale da comunione dei beni in separazione dei beni. Il denaro utilizzato per gli acquisti anzidetti era stato fornito dal il quale di CP_1
conseguenza chiedeva determinarsi una indennità corrispondente all'incremento di valore degli immobili di cui anzidetto e la condanna della a restituire le somme utilizzate per l'acquisto dei terreni sui quali Pt_1
essi insistono. Chiedeva inoltre accertarsi l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dalla Pt_1
Venivano depositate le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., all'esito delle quali il giudice istruttore non ammetteva la prova orale articolata dal e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la lettura CP_1
del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 6 novembre 2025, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. La causa veniva poi assegnata al giudice applicato a distanza. Nel termine assegnato, le parti hanno depositato note conclusive, precisando le rispettive conclusioni.
La domanda della è fondata nei termini che seguono. Pt_1
Va ribadito il principio, affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui
“Il principio generale dell'accessione ex art. 934 c.c., in base al quale il proprietario del suolo acquista ipso iure al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l'acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario, senza la necessità di apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l'art. 177, comma 1, c.c. hanno carattere derivativo, essendone
pag. 5/11 espressamente prevista una genesi di natura negoziale, cosicché la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è, a sua volta, proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo, mentre al coniuge non proprietario, che ha contribuito all'onere della costruzione, spetta, previo assolvimento dell'onere della prova di avere fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere, nei confronti dell'altro coniuge, le somme spese a tal fine” (Cass. Sez. 2 ,
Sentenza n. 20793 del 23/07/2025, Rv. 675691; conf. Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 28258 del 04/11/2019, Rv. 655630). Il principio generale dell'accessione, secondo cui l'edificio insistente su terreno di proprietà di uno solo dei coniugi appartiene al proprietario del suolo, non trova deroga in ragione del principio di pari contribuzione dei coniugi alla vita familiare, previsto dall'art. 177 c.c. Da ciò deriva che i beni immobili eretti sui terreni intestati alla appartengono esclusivamente a quest'ultima. Pt_1
Va invece rigettata la domanda della di condanna del al Pt_1 CP_1
pagamento di una indennità di occupazione dell'immobile nel quale egli ha trasferito la sua residenza, per difetto di prova, non avendo la Pt_1
fornito alcun riscontro al riguardo, né avendo invocato la parametrazione della predetta indennità al valore locativo del cespite, peraltro in alcun modo documentato.
Va del pari rigettata la domanda della volta ad ottenere la rettifica Pt_1
catastale dell'intestazione dell'immobile oggetto della voltura realizzata dal in quanto detta rettifica costituisce atto conseguente all'accoglimento CP_1
della domanda di accertamento della proprietà esclusiva del predetto pag. 6/11 cespite, che la parte attrice potrà curare avvalendosi delle statuizioni contenute nella presente sentenza.
Quanto alle domande spiegate in via riconvenzionale dal costui non CP_1
ha alcun diritto di pretendere indennità per l'aumento di valore dei terreni predetti, potendo egli, come coniuge non proprietario, al massimo vantare un diritto di credito, nei confronti della proprietaria del suolo e Pt_1
dell'edificio su di esso insistente, pari alla spesa documentata per l'edificazione. In difetto della relativa prova, tuttavia, che nella specie non
è stata offerta (al riguardo, le prove testimoniali sono state ritenute inammissibili perché “Le circostanze indicate nei capi di prova, infatti, riguardano il conferimento di incarichi volti alla realizzazione di opere nell'immobile per cui è causa, senza nulla specificare in ordine alle spese sostenute e alla riconducibilità al convenuto delle ipotetiche somme a tal fine impiegate”: cfr. ordinanza del 31.10.2024) alcun credito può essere riconosciuto in favore del convenuto.
Neppure è fondata la domanda di accertamento della natura fittizia delle intestazioni dei terreni alla in quanto dev'essere ribadito che “In Pt_1
tema di simulazione, qualora il contratto simulato sia stato concluso per iscritto e tale forma sia richiesta a pena di invalidità (nullità ai sensi dell'articolo 1350 cod. civ.), la prova dell'accordo simulatorio, traducendosi nella dimostrazione del negozio dissimulato, deve essere fornita con la produzione in giudizio dell'atto contenente la controdichiarazione, sottoscritta dalle parti o comunque dalla parte contro la quale è esibita” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12487 del 28/05/2007, Rv.
597716; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13459 del 09/06/2006, Rv. 589833;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7021 del 27/07/1994, Rv. 487539; Cass. Sez. 2,
pag. 7/11 Sentenza n. 4071 del 19/02/2008, Rv. 602030; detta prova non può essere fornita né mediante interrogatorio formale della parte interessata: cfr. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 6262 del 10/03/2017, Rv. 643369 né mediante confessione della stessa: cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10933 del
05/04/2022, Rv. 664375). Nella fattispecie, alcuna prova è stata offerta dal circa la natura simulata dell'intestazione dei terreni alla CP_1 Pt_1
irrilevante, a tal fine, è la mera allegazione dell'appartenenza al solo convenuto delle somme utilizzate per l'acquisto, poiché anche tale circostanza è rimasta sfornita di qualsiasi riscontro probatorio. La relativa prova, del resto, avrebbe potuto –trattandosi di immobili– essere fornita soltanto mediante controdichiarazione scritta, nella specie mai neppure allegata dal idonea a superare le risultanze dei contratti di acquisto, i CP_1
quali danno entrambi atto che il corrispettivo pattuito per l'acquisto dei terreni era stato ricevuto dalla parte venditrice dalla parte acquirente, ovverosia dalla la quale aveva dichiarato, in occasione del primo Pt_1
acquisto (risalente al 1991) di essere coniugata in regime di separazione dei beni, ed in occasione del secondo acquisto (risalente al 2000) di essere legalmente separata.
A quanto precede v'è da aggiungere che la ragione addotta dal per CP_1
giustificare l'asserita natura simulata dell'intestazione dei due terreni alla
è di per sé illecita, in quanto ispirata all'esigenza di aggirare il Pt_1
principio della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. Tuttavia, alla fattispecie non si applica la norma di cui all'art. 1417 c.c., che consente ai creditori o ai terzi di provare senza limiti, e dunque anche con testimoni, la natura illecita del contratto simulato, poiché la domanda è stata proposta pag. 8/11 non da un terzo, ma dalla stessa parte che ha dato causa al negozio asseritamente simulato.
Infine, va rigettata l'eccezione di prescrizione del credito vantato dalla nei confronti del essendo stati prodotti dalla prima, Pt_1 CP_1
unitamente alla citazione, gli atti di precetto di pagamento, l'ultimo dei quali notificato il 13.12.2021, data dalla quale alcuna prescrizione si è maturata.
In definitiva, va accolta la domanda della di accertamento della sua Pt_1
proprietà esclusiva dei terreni distinti in Catasto del Comune di Quartu
Sant'Elena, rispettivamente al foglio 60, mappali 494 di mq. 464 e mappale
495 di mq. 670, costituenti unico corpo distinto nel NCT del Comune di
Quartu Sant'Elena alla partita 15715, ed al foglio 38, mappale 1041 (ex
1027), di mq. 500, nonché degli edifici e manufatti sugli stessi insistenti, ivi incluso quello distinto in Catasto del Comune di Quartu Sant'Elena al foglio 38, mappale 1041 (ex 1027), di mq. 500.
Va invece rigettata, per difetto di prova, la domanda della di Pt_1
condanna del al pagamento di una indennità per l'occupazione CP_1
dell'immobile di sua proprietà nel quale egli aveva trasferito la sua residenza.
Va del pari rigettata la domanda, proposta dal di accertamento CP_1
dell'intestazione fittizia alla dei terreni di cui anzidetto, e dunque di Pt_1
simulazione dei relativi contratti di acquisto, rispettivamente a rogito del notar in data 5.12.1991 e a rogito del notar in data Per_1 Per_2
17.7.2000.
Va allo stesso modo rigettata la domanda del di riconoscimento di CP_1
una indennità per aumento di valore dei predetti beni.
pag. 9/11 Va infine rigettata l'eccezione di prescrizione del credito vantato dalla fondato su titoli già costituiti ed oggetto di precettazione, da ultimo Pt_1
con atto notificato il 12.12.2021.
Le spese, determinate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i., ai valori medi di tariffa, con applicazione dello scaglione di valore indeterminabile medio (da € 26.000,01 ad € 52.000), in complessivi € 7.500,00 (di cui €
1.500,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per quella introduttiva, € 1.800,00 per quella di trattazione ed € 3.000,00 per quella decisoria), sono compensate per un terzo tra le parti e poste, per i restanti due terzi, pari ad
€ 5.000,00 oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi, all'iva ed alla cassa avvocati come per legge, a carico del CP_1
attesa la sua prevalente soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando sulla domanda principale proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
e su quella riconvenzionale proposta dal secondo nei confronti della prima, così provvede:
1) dichiara che è proprietaria esclusiva dei terreni distinti Parte_1
in Catasto del Comune di Quartu Sant'Elena, rispettivamente al foglio 60, mappali 494 di mq. 464 e mappale 495 di mq. 670, costituenti unico corpo distinto nel NCT del Comune di Quartu
Sant'Elena alla partita 15715, ed al foglio 38, mappale 1041 (ex
1027), di mq. 500, nonché degli edifici e manufatti sugli stessi insistenti, ivi incluso quello distinto in Catasto del Comune di Quartu
Sant'Elena al foglio 38, mappale 1041 (ex 1027), di mq. 500;
pag. 10/11 2) rigetta ogni altra domanda, principale e riconvenzionale, nonchè
l'eccezione di prescrizione del credito portato nell'atto di precetto notificato da in data 13.12.2021; Parte_1
3) ordina al competente conservatore dei Registri Immobiliari di eseguire le trascrizioni e annotazioni della presente sentenza, con esonero dalla relativa responsabilità;
4) compensa per un terzo tra le parti le spese del presente giudizio e condanna al pagamento, in favore di dei CP_1 Parte_1
restanti due terzi, liquidati in € 5.000,00 oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi, all'iva ed alla cassa avvocati come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
06/11/2025.
Il giudice
FA OL
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