CGT2
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 855/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4099/2022 depositato il 21/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 327/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 14/01/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820010038344510 CONTR.S.S.N. 1994
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820010038344510 IRPEF-ALTRO 1994 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 14.6.2018 Ricorrente_1 impugnava la cartella n. 29-820010038344510 (riproduttiva del ruolo n. 989/2000) della Riscossione Sicilia spa per il pagamento di € 3.891,85 per irpef e s.n.n. per l'anno 1994, di cui aveva appreso per accesso diretto in data 1.6.2018, e deduceva l'omessa notifica e quindi l'illegittimità per molteplici motivi, in primo luogo l'omessa notifica.
Il 10.12.2021 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, subentrata l'1.20.2021 alla Ri-scossione Sicilia spa, si costituiva e resisteva, in particolare producendo la notifica 27.6.2001 della cartella a mani di “ Nominativo_1 cognata q.t. “
Il 15.12.2021 il Difensore del ricorrente depositava istanza per la distrazione delle spese processuali.
Affermava la Corte adita:
“Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto tardivo, secondo il documento appena citato, che esclude la prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate (d'ufficio, in mancanza di nota) in € 400,00.
La condotta del ricorrente deve essere sanzionata ai sensi dell'art. 96 co. 3' cpc., applicabile al processo tributario dapprima ai sensi dell'art. 1' co. 2' d.to l.vo 546/ 1992, oggi ai sensi dell'art. 9 lett. f) d.to l.vo 24.9.
2015 n. 156.
Nel suo testo originario la disposizione contemplava la cd. responsabilità aggravata nel caso di azione/ resistenza giudiziale con mala fede o colpa grave (co. 1') e nel caso di difetto di normale diligenza sul piano esecutivo (compresa l'iscrizione ipotecaria).
E' consolidato l'orientamento sulla natura risarcitoria di entrambe le ipotesi (C. Cost. 23.12.2008 n. 435) conformemente alla lettera (la formula “risarcimento del danno” è contenuta nel co. 1' ed è richiamata nel co. 2') : si tratta cioè di una for-ma speciale di responsabilità aquiliana.
Con l'art. 45 co. 12' legge 69/2009 cit. è stato aggiunto il co. 3', che è opportuno trascrivere : “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata“.
E' ius receptum l'orientamento sulla natura sanzionatoria della condanna de qua, che si ricollega dommaticamente al principio della ragionevole durata del processo e quindi si tratta di ipotesi di violazione del diritto connessa alla condotta processuale della parte soccombente (Cass. 18.11.2019 n. 29812 : la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 co. 1 e 2 cpc., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
Cass. S.U. 13.9.2018 n. 22405: la condanna ex art. 96 co. 3' cpc. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88
c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la do-manda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all' acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione).
Adde :
* C. Cost.
8.5.2019 n. 139 : è inammissibile la questione di legittimità costituziona- le dell'art. 96 co. 3' cpc. nella parte in cui prevede che il giudice possa condannare la parte soccombente, che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, al pagamento di una somma equitativamente determinata, a favore della controparte. L'obbligazione di corrispon-dere la somma prevista dalla disposizione censurata non identifica una sanzione in senso stretto, ma un'attribuzione patrimonia-le, istituita per legge, in favore della parte vittoriosa nella controversia civile e a ca-rico della parte soccombente. ( Precedenti citati: sentenze n.
269 del 2017, n. 69 del 2017, n. 152 del 2016 e n. 83 del 2015;
* C. Cost. sent. 23.6.2016 n.152 : non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 96, comma
3, c.p.c., censurato, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui dispone che in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte, anziché
a favore dell'Erario. La disposizione censurata ha natura non risarcitoria, ma, più propriamente, sanzionatoria, con finalità deflattive. La norma fa riferimento alla condanna al « pagamento di una somma», segnando così una netta differenza terminologica rispetto al « risarcimento dei danni », oggetto della condanna di cui ai primi due commi dell'art. 96 c.p.c.; e la sua adottabilità « anche d'ufficio » la sottrae all'impulso di parte e ne conferma, ulteriormente, la finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende quello della parte stessa,
e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici. Ciò posto, la ragionevolezza della soluzione auspicata dal rimettente, secondo il quale la condanna dovrebbe essere disposta a favore dello Stato, non comporta, però, la irragionevolezza della diversa soluzione adottata dal legislatore, e tantomeno ne evidenzia quel livello di manifesta irragionevolezza od arbitrarietà che unicamente consente il sindacato di legittimità costituzionale in ordine all'esercizio della discrezionalità legislativa in tema di disciplina di istituti processuali, risultando la soluzione prescelta plausibilmente ricollegabile all'obiettivo di assicurare una maggiore effettività, ed una più incisiva efficacia de-terrente, allo strumento deflattivo apprestato da quella condanna, sul presupposto che la parte vittoriosa possa, verosimilmente, provvedere alla riscossione della som-ma, che ne forma oggetto, in tempi e con oneri inferiori rispetto a quelli che graverebbero su di un soggetto pubblico. L'istituto così modulato è suscettibile di rispondere, peraltro, anche ad una concorrente finalità indennitaria nei confronti della parte vittoriosa (pregiudicata anch'essa da una temeraria, o comunque ingiustificata, chiamata in giudizio) nelle, non infrequenti, ipotesi in cui sia per essa difficile provare l'an o il quantum del danno subito, suscettibile di formare oggetto del risar-cimento di cui ai primi due commi dell'art. 96 c.p.c. di una siffatta condotta.
* C. Cost. 152/2016 cit. : è infondata la questione di legittimità costituzionale dell' art. 96, comma 3, c.p.c., nella parte in cui dispone che, quando pronuncia sulle spese, il giudice, anche d'ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte anziché a favore dell'erario, di una somma equitativamente determinata, in riferimento agli art. 3, 24 e 111 Cost.;
* Cass. S.U. 20.4.2018 n. 9912 : la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la mani-festa inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (conf. Cass. S.U. 13. 9.2018 n. 22405);
* Cass. S.U. 20.4.2018 n. 9912 : : la condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 3, cpc. Presuppone
l'accertamento dell'elemento soggettivo (contra, Cass. 24.9.2020 n. 20018, che valorizza il silenzio del legislatore rispetto all'abrogato art. 385 cpc.).
Qui, ricorre il dolo giusta la documentata notifica, aggravato - se mai possibile - dalla produzione dell'estratto di ruolo, che nulla specifica quanto alla notifica del-la cartella : diversamente dall'ordinario e consueto estratto di ruolo, che è stato prodotto dalla Resistente.
Quanto alla liquidazione del risarcimento, nel silenzio del legislatore il parametro sono le spese processuali
(Cass.
4.7.2019 n. 17902 : in tema di responsabilità ag-gravata, la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può essere parametrata all'indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001 - il quale, ha natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96 co. 3 cpc. È punitiva e sanzionatoria, potendo essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza;
conf., Trib. Udine 22.8. 2018 n. 1039 e Trib. Roma 1.7.2017 n. 13383).
Per quanto evidenziato è congrua la liquidazione di € 400,00.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig. Ricorrente_1 con atto del 21 Luglio 2022 deducendo i seguenti motivi.
In via preliminare, si deduce l'illegittimità della cartella di pagamento impugnata, in quanto il ruolo non risulta sottoscritto dal titolare dell'Ufficio o da un solo delegato, in palese violazione del disposto normativo contenuto nell'art.12, c.4, D.P.R. n°602/73. La cartella di pagamento impugnata risulta ancora illegittima in quanto mai notificata. L'art.25, c.1, del D.P.R. n°602/73, rubricato “cartella di pagamento”, recita: “Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede”.
In buona sostanza, il legislatore ha previsto che, ai fini di una legittima procedura di riscossione, è fatto obbligo all'Agente della Riscossione di notificare la cartella di pagamento la quale costituisce l'unico atto per portare a conoscenza del contribuente la pretesa erariale e consentirgli, se del caso, di esercitare adeguatamente il suo diritto di difesa, che è un diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.). Si deduce ancora l'illegittimità dell'atto impugnato per decadenza dei termini di notifica della cartella di pagamento previsti dall'art.25, c.1, del D.P.R.602/73. Detta norma stabilisce i termini entro cui, a pena di decadenza, devono essere notificate le cartelle di pagamento. Poiché nella fattispecie che ci occupa, alcuna cartella di pagamento è mai stata validamente notificata, la stessa è assolutamente illegittima per decadenza dei termini di notifica. In ogni caso, si deduce la illegittimità degli atti impugnati per decorso del termine di prescrizione ordinario. Ed infatti, trattandosi di atti aventi ad oggetto tributi relativi all'anno 1994, la pretesa erariale risulta abbondantemente prescritta essendo decorso il termine di prescrizione decennale. Infine, in via gradata e senza recesso da quanto fin qui detto, si deduce la illegittimità delle sanzioni irrogate con la cartella di pagamento impugnata per decorso del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art.20 del D.Lgs.472/97. Ed infatti, trattandosi di atti aventi ad oggetto tributi relativi all'anno 1994, le sanzioni con esse irrogate sono assolutamente illegittime per intervenuta prescrizione avvenuta il 31.12.1999.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 327/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa sez. 2 e depositata il 14 Gennaio 2022, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
La opposizione avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 298 2001 00383445 10 è inammissibile, come correttamente evidenziato dalla Corte di primo grado, in quanto l'Agente della
Riscossione ha fornito la prova di aver legittimamente notificato, in data 27.06.2001, al contribuente, la suddetta cartella: atto che non è stato impugnato nei modi e nei termini di legge. La legittimità della notificazione della cartella dia pagamento di cui all'estratto di ruolo impugnato è accertata anche dalla circostanza che la produzione documentale versata agli atti del giudizio dalla parte esponente non è stata contestata dalla parte appellante, la quale nel presente grado di giudizio ha riproposto i motivi indicati nel ricorso introduttivo senza contestare le ragioni espresse dal Collegio di prime cure nella sentenza impugnata. La mancata impugnazione della cartella di pagamento ha reso la pretesa tributaria iscritta a ruolo nel merito irretrattabile (cfr. Cassazione Sezione Unite n. 23397 del 17.11.2016; Cassazione Ordinanza n. 11800/2018;
Cassazione Ordinanza n. 21006/2022), ragione per la quale le eccezioni relative alla omessa sottoscrizione del ruolo, la intervenuta decadenza, la intervenuta prescrizione e la illegittimità degli interessi applicati, oltre ad essere destituiti di fondamento giuridico, sono inammissibili.
In ultimo si evidenzia che il debito iscritto a ruolo risulta azzerato in virtù dei pagamenti effettuati dal contribuente, dagli sgravi eseguiti dall'Ente impositore e dall'applicazione e dell'art. 4 del D.L. n. 41/2021.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 24 Giugno 2025 parte appellante deposita memorie defensive con la quale chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto, ai sensi dell'art 4 del D.L. n°41/2021, tutte le cartelle di pagamento, incorporanti ruoli ante 2010, di importo inferiore ad € 5.000 sono automaticamente annullate se il contribuente, nell'anno 2019, ha percepito un reddito imponibile inferiore ad € 30.000,00.
All'udienza del 27 Ottobre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
La prima questione posta all'attenzione del Collegio attiene alla domanda, formulata dall'appellante in via preliminare nella memoria del 23.06.2025, di dichiarare la cessazione della materia del contendere in ragione dell'intervento dell'art.4 D. L. n.41/2021. L'impostazione difensiva del contribuente muove dall'assunto che: la cartella oggetto di causa concerna ruolo formato prima del 2010; l'importo iscritto, unitariamente considerato, sia inferiore a euro 5.000; il ricorrente abbia percepito, nell'anno 2019,un reddito inferiore a euro 30.000, così rientrando nella sfera soggettiva di applicazione della norma. Questi elementi, ove dimostrati, potrebbero effettivamente integrare i presupposti astratti per l'applicazione dello stralcio automatico previsto dalla norma citata. Tuttavia, la mera ricorrenza teorica della fattispecie normativa non
è, di per sé, sufficiente a determinare la cessazione della materia del contendere in sede processuale.
Perché si possa parlare di cessazione della materia del contendere, occorre infatti che: la pretesa oggetto di giudizio risulti effettivamente ed integralmente venuta meno, in virtù di un atto o di un comportamento univoco della parte che ne sia titolare;
oppure sia intervenuto un provvedimento di sgravio totale o equivalente atto formale, idoneo a privare di oggetto concreto la controversia. Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta (estratto di ruolo e interrogazioni di cartella e provvedimenti) emerge un quadro più articolato: risulta che il debito è stato oggetto di sospensione ai sensi dell'art.4 D. L. n.41/2021, con indicazione degli articoli interessati e dei giorni di sospensione;
tale sospensione è stata, però, successivamente revocata con apposito provvedimento, con ripresa del corso ordinario della riscossione;
nel frattempo sono intervenuti pagamenti parziali da parte del contribuente e sgravi da parte dell'ente impositore, con la conseguenza che la posizione risulta oggi, secondo quanto affermato dall'Agente della riscossione, “azzerata” o comunque non più esigibile. Questo dato, pur rilevante sul piano sostanziale, non si traduce automaticamente in un venir meno dell'interesse alla decisione sulla legittimità originaria della cartella e del ruolo, soprattutto in mancanza: di una dichiarazione formale dell'Amministrazione di rinuncia alla pretesa oggetto di causa;
di un provvedimento di sgravio totale espressamente riferito all'atto impugnato e tale da chiudere in radice ogni possibile effetto dell'iscrizione a ruolo. In assenza di tali atti, permane l'esigenza di accertare se la pretesa originaria fosse o meno legittimamente azionata, tanto più che il contribuente continua a contestare la validità stessa della cartella e del ruolo. La situazione sostanziale di “azzeramento” del debito può assumere rilievo in altre sedi (ad esempio in relazione all'effettiva esigibilità residua del credito), ma non esonera il giudice dal pronunciarsi sui motivi di impugnazione ancora controversi. La richiesta di dichiarare la cessazione della materia del contendere va, dunque, disattesa, non risultando integralmente insussistente l'oggetto del contendere in senso giuridico-processuale.
Passando al merito dell'appello, è opportuno chiarire il perimetro entro cui si muove la presente controversia.
Essa è stata introdotta dal contribuente mediante impugnazione dell'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento in esame. Nel frattempo, il legislatore è intervenuto sull'art.12 DPR n.602/1973, introducendo, con l'art.3 bis del D. L. n.146/2021, il comma 4 bis, a mente del quale: “L'estratto di ruolo non è impugnabile.
Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto..., oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute da soggetti pubblici … o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. Questa disciplina, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non si limita a dettare una regola processuale meramente ordinatoria, ma interviene a definire e tipizzare l'“interesse ad agire” del contribuente, delimitando i casi in cui è consentita una tutela immediata contro il ruolo o la cartella non notificata o invalidamente notificata. Peraltro, tale normativa è stata ritenuta applicabile anche ai giudizi pendenti, in quanto incide direttamente sulla configurazione dell'interesse tutelabile e, quindi, sulla stessa ammissibilità dell'azione. Nel caso concreto, l'appellante: non allega di essere stato, o di poter essere, escluso da gare d'appalto a causa dell'iscrizione a ruolo;
non prospetta un concreto pregiudizio in ordine alla riscossione di crediti vantati nei confronti di soggetti pubblici, ai sensi dell'art.48 bis DPR n.602/1973; non indica un beneficio specifico in corso di rapporto con la Pubblica Amministrazione che verrebbe meno a causa del carico iscritto. Difetta, dunque, l'indicazione di una delle situazioni tipizzate dalla legge per legittimare l'impugnazione diretta fondata sull'estratto di ruolo. Questo elemento condurrebbe, di per sé, a dubitare dell'ammissibilità del ricorso originario. Tuttavia, nel presente giudizio si aggiunge un ulteriore profilo decisivo: l'accertamento, da parte del primo giudice e alla luce della documentazione versata in atti, della regolare notifica della cartella in data 27.06.2001. Una volta acquisito questo dato, l'oggetto del giudizio non può essere delimitato al solo estratto di ruolo, ma si sposta naturalmente sulla cartella quale atto presupposto ritualmente portato a conoscenza del contribuente e, dunque, oggetto possibile di autonoma impugnazione.
La sentenza impugnata ha ritenuto provata la notifica della cartella di pagamento in data 27 giugno 2001, sulla base della documentazione prodotta dall'Agente della riscossione (estratti di ruolo, interrogazioni di cartella e sistema, nonché attestazioni interne). In sede di appello, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha ribadito: che tale documentazione era stata tempestivamente depositata in primo grado;
che il contribuente non aveva svolto alcuna contestazione specifica in ordine al contenuto degli atti prodotti, limitandosi a ribadire in modo generico la tesi della mancata notifica. L'appellante, a sua volta, non ha articolato in questo grado un'attività difensiva puntuale sulla questione della notifica: non sono stati denunciati errori di persona, vizi di relata, irregolarità del procedimento notificatorio, né altri elementi concreti idonei a mettere in dubbio la ricostruzione offerta dalla controparte e recepita dal primo giudice. In tale contesto, il Collegio ritiene che: la valutazione del giudice di primo grado sulla sussistenza e regolarità della notifica della cartella appaia fondata e coerente con il quadro documentale;
l'assenza di una contestazione specifica sui documenti prodotti valga, sul piano processuale, come acquiescenza implicita alla ricostruzione offerta dall'Agente della riscossione;
il dato della notificazione in data 27.06.2001 debba considerarsi, dunque, accertato. Da questa premessa discendono conseguenze significative:
1. Decorrenza del termine di impugnazione: la cartella, quale atto impositivo esecutivo, avrebbe dovuto essere impugnata entro i termini previsti dalla legge
(ordinariamente 60 giorni), decorrenti dalla sua notifica.
2. Mancata impugnazione nei termini: non consta che il contribuente abbia proposto ricorso avverso la cartella nei termini suddetti;
l'impugnazione mediante estratto di ruolo è stata, invece, proposta a distanza di molti anni.
3. Consolidamento della pretesa: la mancata impugnazione tempestiva determina il consolidamento della pretesa tributaria recata dalla cartella, che diviene definitiva e, per usare un'espressione ormai pacifica, irretrattabile nel merito nell'ambito del giudizio tributario avente ad oggetto la legittimità dell'atto. In altri termini, una volta riconosciuta la regolare notifica della cartella e decorso inutilmente il termine per la sua impugnazione, non è più consentito rimettere in discussione, tramite un successivo ricorso fondato sull'estratto di ruolo, né la fondatezza sostanziale del credito né i vizi che avrebbero dovuto essere fatti valere contro la cartella stessa. È su questo piano che si colloca la valutazione dei singoli motivi di appello.
L'appellante insiste sul tema della mancata sottoscrizione del ruolo da parte del titolare dell'Ufficio o di un suo delegato, prospettando una violazione dell'art.12, comma 4, DPR n.602/1973. Ora, anche a voler ipotizzare un vizio formale del ruolo in termini di carenza o irregolarità di sottoscrizione, occorre ricordare che: il ruolo è un atto interno dell'Amministrazione, destinato a essere portato all'esterno tramite la cartella di pagamento;
il contribuente viene a conoscenza del contenuto del ruolo proprio attraverso la cartella, che costituisce l'atto impugnabile;
eventuali vizi del ruolo devono, pertanto, essere dedotti in sede di impugnazione della cartella, nel termine computato dalla sua notificazione. Nel caso in esame, la cartella è stata regolarmente notificata nel 2001 e non è stata oggetto di tempestiva impugnazione. Di conseguenza: ogni doglianza rivolta al ruolo quale atto presupposto risulta tardiva;
l'asserita carenza di sottoscrizione non può oggi essere utilizzata per scalfire una pretesa che si è già consolidata. In questa prospettiva, il motivo va respinto, prima ancora che per difetto di prova del vizio, per intervenuta preclusione processuale derivante dalla definitività della cartella.
L'appellante continua a sostenere che la cartella non gli sarebbe mai stata notificata o lo sarebbe stata in modo invalido. Tuttavia, questa affermazione rimane, allo stato degli atti, priva di un adeguato supporto fattuale. La documentazione prodotta dall'Agente della riscossione – che il primo giudice ha ritenuto sufficiente – non è stata scalfita da specifiche contestazioni. Non sono stati addotti elementi che consentano di ritenere: che la notifica sia stata indirizzata a soggetto diverso dal contribuente;
che il luogo di notifica fosse del tutto estraneo alla sua sfera personale o professionale;
che vi fossero vizi formali gravi della relata tali da determinare l'inesistenza o la radicale nullità del procedimento notificatorio. In mancanza di concrete allegazioni in tal senso, la generica insistenza sull'inesistenza della notifica non può trovare accoglimento.
La sentenza di primo grado, nella parte in cui ha valorizzato la documentazione agli atti per affermare la regolarità della notifica, si presenta, dunque, logicamente coerente e giuridicamente corretta, e merita di essere confermata.
La censura relativa alla decadenza dai termini di notifica della cartella, ai sensi dell'art.25 DPR n.602/1973, viene impostata dall'appellante partendo dal presupposto che la cartella non sarebbe mai stata notificata.
Una volta accertata, invece, la notifica in data 27.06.2001, tale impostazione viene meno alla radice. Il contribuente non offre una ricostruzione alternativa della cronologia che possa dimostrare una violazione dei termini decadenziali, né contesta puntualmente la collocazione temporale della formazione del ruolo e dell'emissione della cartella. In ogni caso, anche a voler discutere oggi della tempestività della notifica rispetto ai termini di decadenza, si scontra con il medesimo ostacolo già evidenziato: la cartella è divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini, sicché anche il profilo della decadenza avrebbe dovuto essere fatto valere immediatamente, non essendo più scrutinabile a distanza di oltre vent'anni. Anche questo motivo, pertanto, non può essere accolto.
Il contribuente invoca la prescrizione del credito tributar io, richiamando un generico termine decennale decorrente dall'anno d'imposta (1994) e ritenendo che, al momento dell'impugnazione, tale termine fosse ampiamente decorso. La prospettiva difensiva, così come formulata, trascura almeno due profili essenziali:
1. Effetto interruttivo della cartella La notifica della cartella di pagamento nel 2001 ha prodotto un effetto interruttivo della prescrizione, con conseguente decorrenza di un nuovo termine dalla data della notifica. Non è, dunque, corretto far decorrere il termine prescrizionale esclusivamente dall'anno d'imposta senza tener conto di questo atto.
2. Atti successivi e sospensioni. La posizione debitoria del contribuente è stata, nel tempo, oggetto di: pagamenti;
sospensioni e successiva revoca ai sensi dell'art.4 D. L. n.41/2021; ulteriori atti gestionali della riscossione, come emergerebbe dalla documentazione interna. In tale scenario, per poter seriamente sostenere l'intervenuta prescrizione, sarebbe stato onere dell'appellante: ricostruire cronologicamente gli atti di riscossione o di gestione intervenuti dopo la notifica della cartella;
indicare, con precisione, un periodo di tempo ininterrotto pari all'intero termine prescrizionale, durante il quale non sarebbero intervenuti atti idonei a interrompere o sospendere la prescrizione. Nulla di tutto ciò è stato fatto.
La censura si presenta, quindi, apodittica e non supportata da una specifica allegazione fattuale. Si aggiunga, per completezza, che, una volta accertata la definitività della cartella, la questione dell'estinzione del diritto di credito per prescrizione attiene in misura rilevante alla fase esecutiva della riscossione e trova il suo naturale terreno nelle forme di opposizione previste dall'ordinamento, non potendo il giudizio tributario, instaurato a distanza di molti anni dall'atto presupposto, convertire surrettiziamente un'impugnazione tardiva dell'atto impositivo in una verifica generale dello stato della prescrizione. Anche questo motivo, pertanto, non può essere accolto.
In via subordinata, il contribuente invoca la prescrizione quinquennale delle sanzioni, assumendo che, relativamente all'anno d'imposta 1994, esse sarebbero comunque già prescritte al 31.12.1999. Questa impostazione presuppone una trattazione separata e autonoma del profilo sanzionatorio rispetto al tributo principale. Tuttavia, anche qui non si può prescindere da alcuni dati di fatto: le sanzioni sono incorporate nella cartella di pagamento notificata nel 2001; la cartella, non essendo stata impugnata, ha reso definitiva anche la componente sanzionatoria. La notifica della cartella ha, pertanto: interrotto la decorrenza di eventuali termini di prescrizione in corso;
consolidato, in difetto di tempestiva impugnazione, la debenza delle sanzioni.
L'appellante non indica atti successivi né lacune temporali tali da far ritenere che, a partire dalla notifica della cartella, sia decorso un intero quinquennio senza alcun atto interruttivo o sospensivo. Anche in questo caso, la censura si limita ad affermazioni generiche, non fondate su una precisa ricostruzione cronologica.
Alla luce di ciò, il motivo non può essere accolto: la componente sanzionatoria segue le sorti della cartella divenuta definitiva, e non è più sindacabile in questa sede.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 3 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Palermo, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 27 Ottobre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Alfredo Montalto)
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4099/2022 depositato il 21/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 327/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 14/01/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820010038344510 CONTR.S.S.N. 1994
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820010038344510 IRPEF-ALTRO 1994 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 14.6.2018 Ricorrente_1 impugnava la cartella n. 29-820010038344510 (riproduttiva del ruolo n. 989/2000) della Riscossione Sicilia spa per il pagamento di € 3.891,85 per irpef e s.n.n. per l'anno 1994, di cui aveva appreso per accesso diretto in data 1.6.2018, e deduceva l'omessa notifica e quindi l'illegittimità per molteplici motivi, in primo luogo l'omessa notifica.
Il 10.12.2021 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, subentrata l'1.20.2021 alla Ri-scossione Sicilia spa, si costituiva e resisteva, in particolare producendo la notifica 27.6.2001 della cartella a mani di “ Nominativo_1 cognata q.t. “
Il 15.12.2021 il Difensore del ricorrente depositava istanza per la distrazione delle spese processuali.
Affermava la Corte adita:
“Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto tardivo, secondo il documento appena citato, che esclude la prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate (d'ufficio, in mancanza di nota) in € 400,00.
La condotta del ricorrente deve essere sanzionata ai sensi dell'art. 96 co. 3' cpc., applicabile al processo tributario dapprima ai sensi dell'art. 1' co. 2' d.to l.vo 546/ 1992, oggi ai sensi dell'art. 9 lett. f) d.to l.vo 24.9.
2015 n. 156.
Nel suo testo originario la disposizione contemplava la cd. responsabilità aggravata nel caso di azione/ resistenza giudiziale con mala fede o colpa grave (co. 1') e nel caso di difetto di normale diligenza sul piano esecutivo (compresa l'iscrizione ipotecaria).
E' consolidato l'orientamento sulla natura risarcitoria di entrambe le ipotesi (C. Cost. 23.12.2008 n. 435) conformemente alla lettera (la formula “risarcimento del danno” è contenuta nel co. 1' ed è richiamata nel co. 2') : si tratta cioè di una for-ma speciale di responsabilità aquiliana.
Con l'art. 45 co. 12' legge 69/2009 cit. è stato aggiunto il co. 3', che è opportuno trascrivere : “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata“.
E' ius receptum l'orientamento sulla natura sanzionatoria della condanna de qua, che si ricollega dommaticamente al principio della ragionevole durata del processo e quindi si tratta di ipotesi di violazione del diritto connessa alla condotta processuale della parte soccombente (Cass. 18.11.2019 n. 29812 : la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 co. 1 e 2 cpc., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
Cass. S.U. 13.9.2018 n. 22405: la condanna ex art. 96 co. 3' cpc. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88
c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la do-manda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all' acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione).
Adde :
* C. Cost.
8.5.2019 n. 139 : è inammissibile la questione di legittimità costituziona- le dell'art. 96 co. 3' cpc. nella parte in cui prevede che il giudice possa condannare la parte soccombente, che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, al pagamento di una somma equitativamente determinata, a favore della controparte. L'obbligazione di corrispon-dere la somma prevista dalla disposizione censurata non identifica una sanzione in senso stretto, ma un'attribuzione patrimonia-le, istituita per legge, in favore della parte vittoriosa nella controversia civile e a ca-rico della parte soccombente. ( Precedenti citati: sentenze n.
269 del 2017, n. 69 del 2017, n. 152 del 2016 e n. 83 del 2015;
* C. Cost. sent. 23.6.2016 n.152 : non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 96, comma
3, c.p.c., censurato, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui dispone che in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte, anziché
a favore dell'Erario. La disposizione censurata ha natura non risarcitoria, ma, più propriamente, sanzionatoria, con finalità deflattive. La norma fa riferimento alla condanna al « pagamento di una somma», segnando così una netta differenza terminologica rispetto al « risarcimento dei danni », oggetto della condanna di cui ai primi due commi dell'art. 96 c.p.c.; e la sua adottabilità « anche d'ufficio » la sottrae all'impulso di parte e ne conferma, ulteriormente, la finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende quello della parte stessa,
e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici. Ciò posto, la ragionevolezza della soluzione auspicata dal rimettente, secondo il quale la condanna dovrebbe essere disposta a favore dello Stato, non comporta, però, la irragionevolezza della diversa soluzione adottata dal legislatore, e tantomeno ne evidenzia quel livello di manifesta irragionevolezza od arbitrarietà che unicamente consente il sindacato di legittimità costituzionale in ordine all'esercizio della discrezionalità legislativa in tema di disciplina di istituti processuali, risultando la soluzione prescelta plausibilmente ricollegabile all'obiettivo di assicurare una maggiore effettività, ed una più incisiva efficacia de-terrente, allo strumento deflattivo apprestato da quella condanna, sul presupposto che la parte vittoriosa possa, verosimilmente, provvedere alla riscossione della som-ma, che ne forma oggetto, in tempi e con oneri inferiori rispetto a quelli che graverebbero su di un soggetto pubblico. L'istituto così modulato è suscettibile di rispondere, peraltro, anche ad una concorrente finalità indennitaria nei confronti della parte vittoriosa (pregiudicata anch'essa da una temeraria, o comunque ingiustificata, chiamata in giudizio) nelle, non infrequenti, ipotesi in cui sia per essa difficile provare l'an o il quantum del danno subito, suscettibile di formare oggetto del risar-cimento di cui ai primi due commi dell'art. 96 c.p.c. di una siffatta condotta.
* C. Cost. 152/2016 cit. : è infondata la questione di legittimità costituzionale dell' art. 96, comma 3, c.p.c., nella parte in cui dispone che, quando pronuncia sulle spese, il giudice, anche d'ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte anziché a favore dell'erario, di una somma equitativamente determinata, in riferimento agli art. 3, 24 e 111 Cost.;
* Cass. S.U. 20.4.2018 n. 9912 : la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la mani-festa inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (conf. Cass. S.U. 13. 9.2018 n. 22405);
* Cass. S.U. 20.4.2018 n. 9912 : : la condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 3, cpc. Presuppone
l'accertamento dell'elemento soggettivo (contra, Cass. 24.9.2020 n. 20018, che valorizza il silenzio del legislatore rispetto all'abrogato art. 385 cpc.).
Qui, ricorre il dolo giusta la documentata notifica, aggravato - se mai possibile - dalla produzione dell'estratto di ruolo, che nulla specifica quanto alla notifica del-la cartella : diversamente dall'ordinario e consueto estratto di ruolo, che è stato prodotto dalla Resistente.
Quanto alla liquidazione del risarcimento, nel silenzio del legislatore il parametro sono le spese processuali
(Cass.
4.7.2019 n. 17902 : in tema di responsabilità ag-gravata, la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può essere parametrata all'indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001 - il quale, ha natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96 co. 3 cpc. È punitiva e sanzionatoria, potendo essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza;
conf., Trib. Udine 22.8. 2018 n. 1039 e Trib. Roma 1.7.2017 n. 13383).
Per quanto evidenziato è congrua la liquidazione di € 400,00.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig. Ricorrente_1 con atto del 21 Luglio 2022 deducendo i seguenti motivi.
In via preliminare, si deduce l'illegittimità della cartella di pagamento impugnata, in quanto il ruolo non risulta sottoscritto dal titolare dell'Ufficio o da un solo delegato, in palese violazione del disposto normativo contenuto nell'art.12, c.4, D.P.R. n°602/73. La cartella di pagamento impugnata risulta ancora illegittima in quanto mai notificata. L'art.25, c.1, del D.P.R. n°602/73, rubricato “cartella di pagamento”, recita: “Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede”.
In buona sostanza, il legislatore ha previsto che, ai fini di una legittima procedura di riscossione, è fatto obbligo all'Agente della Riscossione di notificare la cartella di pagamento la quale costituisce l'unico atto per portare a conoscenza del contribuente la pretesa erariale e consentirgli, se del caso, di esercitare adeguatamente il suo diritto di difesa, che è un diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.). Si deduce ancora l'illegittimità dell'atto impugnato per decadenza dei termini di notifica della cartella di pagamento previsti dall'art.25, c.1, del D.P.R.602/73. Detta norma stabilisce i termini entro cui, a pena di decadenza, devono essere notificate le cartelle di pagamento. Poiché nella fattispecie che ci occupa, alcuna cartella di pagamento è mai stata validamente notificata, la stessa è assolutamente illegittima per decadenza dei termini di notifica. In ogni caso, si deduce la illegittimità degli atti impugnati per decorso del termine di prescrizione ordinario. Ed infatti, trattandosi di atti aventi ad oggetto tributi relativi all'anno 1994, la pretesa erariale risulta abbondantemente prescritta essendo decorso il termine di prescrizione decennale. Infine, in via gradata e senza recesso da quanto fin qui detto, si deduce la illegittimità delle sanzioni irrogate con la cartella di pagamento impugnata per decorso del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art.20 del D.Lgs.472/97. Ed infatti, trattandosi di atti aventi ad oggetto tributi relativi all'anno 1994, le sanzioni con esse irrogate sono assolutamente illegittime per intervenuta prescrizione avvenuta il 31.12.1999.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 327/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa sez. 2 e depositata il 14 Gennaio 2022, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
La opposizione avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 298 2001 00383445 10 è inammissibile, come correttamente evidenziato dalla Corte di primo grado, in quanto l'Agente della
Riscossione ha fornito la prova di aver legittimamente notificato, in data 27.06.2001, al contribuente, la suddetta cartella: atto che non è stato impugnato nei modi e nei termini di legge. La legittimità della notificazione della cartella dia pagamento di cui all'estratto di ruolo impugnato è accertata anche dalla circostanza che la produzione documentale versata agli atti del giudizio dalla parte esponente non è stata contestata dalla parte appellante, la quale nel presente grado di giudizio ha riproposto i motivi indicati nel ricorso introduttivo senza contestare le ragioni espresse dal Collegio di prime cure nella sentenza impugnata. La mancata impugnazione della cartella di pagamento ha reso la pretesa tributaria iscritta a ruolo nel merito irretrattabile (cfr. Cassazione Sezione Unite n. 23397 del 17.11.2016; Cassazione Ordinanza n. 11800/2018;
Cassazione Ordinanza n. 21006/2022), ragione per la quale le eccezioni relative alla omessa sottoscrizione del ruolo, la intervenuta decadenza, la intervenuta prescrizione e la illegittimità degli interessi applicati, oltre ad essere destituiti di fondamento giuridico, sono inammissibili.
In ultimo si evidenzia che il debito iscritto a ruolo risulta azzerato in virtù dei pagamenti effettuati dal contribuente, dagli sgravi eseguiti dall'Ente impositore e dall'applicazione e dell'art. 4 del D.L. n. 41/2021.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 24 Giugno 2025 parte appellante deposita memorie defensive con la quale chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto, ai sensi dell'art 4 del D.L. n°41/2021, tutte le cartelle di pagamento, incorporanti ruoli ante 2010, di importo inferiore ad € 5.000 sono automaticamente annullate se il contribuente, nell'anno 2019, ha percepito un reddito imponibile inferiore ad € 30.000,00.
All'udienza del 27 Ottobre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
La prima questione posta all'attenzione del Collegio attiene alla domanda, formulata dall'appellante in via preliminare nella memoria del 23.06.2025, di dichiarare la cessazione della materia del contendere in ragione dell'intervento dell'art.4 D. L. n.41/2021. L'impostazione difensiva del contribuente muove dall'assunto che: la cartella oggetto di causa concerna ruolo formato prima del 2010; l'importo iscritto, unitariamente considerato, sia inferiore a euro 5.000; il ricorrente abbia percepito, nell'anno 2019,un reddito inferiore a euro 30.000, così rientrando nella sfera soggettiva di applicazione della norma. Questi elementi, ove dimostrati, potrebbero effettivamente integrare i presupposti astratti per l'applicazione dello stralcio automatico previsto dalla norma citata. Tuttavia, la mera ricorrenza teorica della fattispecie normativa non
è, di per sé, sufficiente a determinare la cessazione della materia del contendere in sede processuale.
Perché si possa parlare di cessazione della materia del contendere, occorre infatti che: la pretesa oggetto di giudizio risulti effettivamente ed integralmente venuta meno, in virtù di un atto o di un comportamento univoco della parte che ne sia titolare;
oppure sia intervenuto un provvedimento di sgravio totale o equivalente atto formale, idoneo a privare di oggetto concreto la controversia. Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta (estratto di ruolo e interrogazioni di cartella e provvedimenti) emerge un quadro più articolato: risulta che il debito è stato oggetto di sospensione ai sensi dell'art.4 D. L. n.41/2021, con indicazione degli articoli interessati e dei giorni di sospensione;
tale sospensione è stata, però, successivamente revocata con apposito provvedimento, con ripresa del corso ordinario della riscossione;
nel frattempo sono intervenuti pagamenti parziali da parte del contribuente e sgravi da parte dell'ente impositore, con la conseguenza che la posizione risulta oggi, secondo quanto affermato dall'Agente della riscossione, “azzerata” o comunque non più esigibile. Questo dato, pur rilevante sul piano sostanziale, non si traduce automaticamente in un venir meno dell'interesse alla decisione sulla legittimità originaria della cartella e del ruolo, soprattutto in mancanza: di una dichiarazione formale dell'Amministrazione di rinuncia alla pretesa oggetto di causa;
di un provvedimento di sgravio totale espressamente riferito all'atto impugnato e tale da chiudere in radice ogni possibile effetto dell'iscrizione a ruolo. In assenza di tali atti, permane l'esigenza di accertare se la pretesa originaria fosse o meno legittimamente azionata, tanto più che il contribuente continua a contestare la validità stessa della cartella e del ruolo. La situazione sostanziale di “azzeramento” del debito può assumere rilievo in altre sedi (ad esempio in relazione all'effettiva esigibilità residua del credito), ma non esonera il giudice dal pronunciarsi sui motivi di impugnazione ancora controversi. La richiesta di dichiarare la cessazione della materia del contendere va, dunque, disattesa, non risultando integralmente insussistente l'oggetto del contendere in senso giuridico-processuale.
Passando al merito dell'appello, è opportuno chiarire il perimetro entro cui si muove la presente controversia.
Essa è stata introdotta dal contribuente mediante impugnazione dell'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento in esame. Nel frattempo, il legislatore è intervenuto sull'art.12 DPR n.602/1973, introducendo, con l'art.3 bis del D. L. n.146/2021, il comma 4 bis, a mente del quale: “L'estratto di ruolo non è impugnabile.
Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto..., oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute da soggetti pubblici … o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. Questa disciplina, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non si limita a dettare una regola processuale meramente ordinatoria, ma interviene a definire e tipizzare l'“interesse ad agire” del contribuente, delimitando i casi in cui è consentita una tutela immediata contro il ruolo o la cartella non notificata o invalidamente notificata. Peraltro, tale normativa è stata ritenuta applicabile anche ai giudizi pendenti, in quanto incide direttamente sulla configurazione dell'interesse tutelabile e, quindi, sulla stessa ammissibilità dell'azione. Nel caso concreto, l'appellante: non allega di essere stato, o di poter essere, escluso da gare d'appalto a causa dell'iscrizione a ruolo;
non prospetta un concreto pregiudizio in ordine alla riscossione di crediti vantati nei confronti di soggetti pubblici, ai sensi dell'art.48 bis DPR n.602/1973; non indica un beneficio specifico in corso di rapporto con la Pubblica Amministrazione che verrebbe meno a causa del carico iscritto. Difetta, dunque, l'indicazione di una delle situazioni tipizzate dalla legge per legittimare l'impugnazione diretta fondata sull'estratto di ruolo. Questo elemento condurrebbe, di per sé, a dubitare dell'ammissibilità del ricorso originario. Tuttavia, nel presente giudizio si aggiunge un ulteriore profilo decisivo: l'accertamento, da parte del primo giudice e alla luce della documentazione versata in atti, della regolare notifica della cartella in data 27.06.2001. Una volta acquisito questo dato, l'oggetto del giudizio non può essere delimitato al solo estratto di ruolo, ma si sposta naturalmente sulla cartella quale atto presupposto ritualmente portato a conoscenza del contribuente e, dunque, oggetto possibile di autonoma impugnazione.
La sentenza impugnata ha ritenuto provata la notifica della cartella di pagamento in data 27 giugno 2001, sulla base della documentazione prodotta dall'Agente della riscossione (estratti di ruolo, interrogazioni di cartella e sistema, nonché attestazioni interne). In sede di appello, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha ribadito: che tale documentazione era stata tempestivamente depositata in primo grado;
che il contribuente non aveva svolto alcuna contestazione specifica in ordine al contenuto degli atti prodotti, limitandosi a ribadire in modo generico la tesi della mancata notifica. L'appellante, a sua volta, non ha articolato in questo grado un'attività difensiva puntuale sulla questione della notifica: non sono stati denunciati errori di persona, vizi di relata, irregolarità del procedimento notificatorio, né altri elementi concreti idonei a mettere in dubbio la ricostruzione offerta dalla controparte e recepita dal primo giudice. In tale contesto, il Collegio ritiene che: la valutazione del giudice di primo grado sulla sussistenza e regolarità della notifica della cartella appaia fondata e coerente con il quadro documentale;
l'assenza di una contestazione specifica sui documenti prodotti valga, sul piano processuale, come acquiescenza implicita alla ricostruzione offerta dall'Agente della riscossione;
il dato della notificazione in data 27.06.2001 debba considerarsi, dunque, accertato. Da questa premessa discendono conseguenze significative:
1. Decorrenza del termine di impugnazione: la cartella, quale atto impositivo esecutivo, avrebbe dovuto essere impugnata entro i termini previsti dalla legge
(ordinariamente 60 giorni), decorrenti dalla sua notifica.
2. Mancata impugnazione nei termini: non consta che il contribuente abbia proposto ricorso avverso la cartella nei termini suddetti;
l'impugnazione mediante estratto di ruolo è stata, invece, proposta a distanza di molti anni.
3. Consolidamento della pretesa: la mancata impugnazione tempestiva determina il consolidamento della pretesa tributaria recata dalla cartella, che diviene definitiva e, per usare un'espressione ormai pacifica, irretrattabile nel merito nell'ambito del giudizio tributario avente ad oggetto la legittimità dell'atto. In altri termini, una volta riconosciuta la regolare notifica della cartella e decorso inutilmente il termine per la sua impugnazione, non è più consentito rimettere in discussione, tramite un successivo ricorso fondato sull'estratto di ruolo, né la fondatezza sostanziale del credito né i vizi che avrebbero dovuto essere fatti valere contro la cartella stessa. È su questo piano che si colloca la valutazione dei singoli motivi di appello.
L'appellante insiste sul tema della mancata sottoscrizione del ruolo da parte del titolare dell'Ufficio o di un suo delegato, prospettando una violazione dell'art.12, comma 4, DPR n.602/1973. Ora, anche a voler ipotizzare un vizio formale del ruolo in termini di carenza o irregolarità di sottoscrizione, occorre ricordare che: il ruolo è un atto interno dell'Amministrazione, destinato a essere portato all'esterno tramite la cartella di pagamento;
il contribuente viene a conoscenza del contenuto del ruolo proprio attraverso la cartella, che costituisce l'atto impugnabile;
eventuali vizi del ruolo devono, pertanto, essere dedotti in sede di impugnazione della cartella, nel termine computato dalla sua notificazione. Nel caso in esame, la cartella è stata regolarmente notificata nel 2001 e non è stata oggetto di tempestiva impugnazione. Di conseguenza: ogni doglianza rivolta al ruolo quale atto presupposto risulta tardiva;
l'asserita carenza di sottoscrizione non può oggi essere utilizzata per scalfire una pretesa che si è già consolidata. In questa prospettiva, il motivo va respinto, prima ancora che per difetto di prova del vizio, per intervenuta preclusione processuale derivante dalla definitività della cartella.
L'appellante continua a sostenere che la cartella non gli sarebbe mai stata notificata o lo sarebbe stata in modo invalido. Tuttavia, questa affermazione rimane, allo stato degli atti, priva di un adeguato supporto fattuale. La documentazione prodotta dall'Agente della riscossione – che il primo giudice ha ritenuto sufficiente – non è stata scalfita da specifiche contestazioni. Non sono stati addotti elementi che consentano di ritenere: che la notifica sia stata indirizzata a soggetto diverso dal contribuente;
che il luogo di notifica fosse del tutto estraneo alla sua sfera personale o professionale;
che vi fossero vizi formali gravi della relata tali da determinare l'inesistenza o la radicale nullità del procedimento notificatorio. In mancanza di concrete allegazioni in tal senso, la generica insistenza sull'inesistenza della notifica non può trovare accoglimento.
La sentenza di primo grado, nella parte in cui ha valorizzato la documentazione agli atti per affermare la regolarità della notifica, si presenta, dunque, logicamente coerente e giuridicamente corretta, e merita di essere confermata.
La censura relativa alla decadenza dai termini di notifica della cartella, ai sensi dell'art.25 DPR n.602/1973, viene impostata dall'appellante partendo dal presupposto che la cartella non sarebbe mai stata notificata.
Una volta accertata, invece, la notifica in data 27.06.2001, tale impostazione viene meno alla radice. Il contribuente non offre una ricostruzione alternativa della cronologia che possa dimostrare una violazione dei termini decadenziali, né contesta puntualmente la collocazione temporale della formazione del ruolo e dell'emissione della cartella. In ogni caso, anche a voler discutere oggi della tempestività della notifica rispetto ai termini di decadenza, si scontra con il medesimo ostacolo già evidenziato: la cartella è divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini, sicché anche il profilo della decadenza avrebbe dovuto essere fatto valere immediatamente, non essendo più scrutinabile a distanza di oltre vent'anni. Anche questo motivo, pertanto, non può essere accolto.
Il contribuente invoca la prescrizione del credito tributar io, richiamando un generico termine decennale decorrente dall'anno d'imposta (1994) e ritenendo che, al momento dell'impugnazione, tale termine fosse ampiamente decorso. La prospettiva difensiva, così come formulata, trascura almeno due profili essenziali:
1. Effetto interruttivo della cartella La notifica della cartella di pagamento nel 2001 ha prodotto un effetto interruttivo della prescrizione, con conseguente decorrenza di un nuovo termine dalla data della notifica. Non è, dunque, corretto far decorrere il termine prescrizionale esclusivamente dall'anno d'imposta senza tener conto di questo atto.
2. Atti successivi e sospensioni. La posizione debitoria del contribuente è stata, nel tempo, oggetto di: pagamenti;
sospensioni e successiva revoca ai sensi dell'art.4 D. L. n.41/2021; ulteriori atti gestionali della riscossione, come emergerebbe dalla documentazione interna. In tale scenario, per poter seriamente sostenere l'intervenuta prescrizione, sarebbe stato onere dell'appellante: ricostruire cronologicamente gli atti di riscossione o di gestione intervenuti dopo la notifica della cartella;
indicare, con precisione, un periodo di tempo ininterrotto pari all'intero termine prescrizionale, durante il quale non sarebbero intervenuti atti idonei a interrompere o sospendere la prescrizione. Nulla di tutto ciò è stato fatto.
La censura si presenta, quindi, apodittica e non supportata da una specifica allegazione fattuale. Si aggiunga, per completezza, che, una volta accertata la definitività della cartella, la questione dell'estinzione del diritto di credito per prescrizione attiene in misura rilevante alla fase esecutiva della riscossione e trova il suo naturale terreno nelle forme di opposizione previste dall'ordinamento, non potendo il giudizio tributario, instaurato a distanza di molti anni dall'atto presupposto, convertire surrettiziamente un'impugnazione tardiva dell'atto impositivo in una verifica generale dello stato della prescrizione. Anche questo motivo, pertanto, non può essere accolto.
In via subordinata, il contribuente invoca la prescrizione quinquennale delle sanzioni, assumendo che, relativamente all'anno d'imposta 1994, esse sarebbero comunque già prescritte al 31.12.1999. Questa impostazione presuppone una trattazione separata e autonoma del profilo sanzionatorio rispetto al tributo principale. Tuttavia, anche qui non si può prescindere da alcuni dati di fatto: le sanzioni sono incorporate nella cartella di pagamento notificata nel 2001; la cartella, non essendo stata impugnata, ha reso definitiva anche la componente sanzionatoria. La notifica della cartella ha, pertanto: interrotto la decorrenza di eventuali termini di prescrizione in corso;
consolidato, in difetto di tempestiva impugnazione, la debenza delle sanzioni.
L'appellante non indica atti successivi né lacune temporali tali da far ritenere che, a partire dalla notifica della cartella, sia decorso un intero quinquennio senza alcun atto interruttivo o sospensivo. Anche in questo caso, la censura si limita ad affermazioni generiche, non fondate su una precisa ricostruzione cronologica.
Alla luce di ciò, il motivo non può essere accolto: la componente sanzionatoria segue le sorti della cartella divenuta definitiva, e non è più sindacabile in questa sede.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 3 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Palermo, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 27 Ottobre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Alfredo Montalto)