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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 19/09/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Paola Damiani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 135//2023 del ruolo generale e promossa
DA
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. .i. ), elettivamente P.IVA_1 P.IVA_2
domiciliata in Ancona alla Via Giannelli n. 36 presso lo studio dell'avv. Marco Mosca, che la rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in appello;
- appellante-
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore (c.f./p.i. ), elettivamente domiciliata in Civitanova Marche, P.IVA_3
pagina 1 di 14 via Silvio Pellico n. 8 presso lo studio dell'avv. Domenico Formica, che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- appellato-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 893 del 13-18/10/2022 pronunciata dal Tribunale di Macerata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, contrariis rejectis, accogliere l'appello spiegato avverso l'impugnata sentenza civile del Tribunale di Macerata n. 893/2022 del 13/10/2022, Repertorio n.
1657/2022 del 18/10/2022, pubblicata in data 18/10/2022, mai notificata, a firma del Giudice Onorario
Dott.ssa Mosconi, emessa nel procedimento civile rubricato al n. 3278/2017 R.G. del Tribunale di
Macerata, e per l'effetto, Voglia l'adita Giustizia, in riforma totale dell'appellato provvedimento,
accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado, ivi ritrasposte, emendate e/o integrate: “…Voglia
l'Ill.mo Tribunale di Macerata, contrariis rejectis, - in via preliminare, essendo decorso invano il
termine decennale tra la chiusura del conto anticipi su fatture n. 03/13/04550, avvenuta in data
29/03/2006, e la contestazione avversa circa presunte illegittimità che affliggerebbero lo stesso (vedi
mediazione svoltasi nel 2017), Voglia l'adita Giustizia dichiarare l'intervenuta prescrizione di
qualsivoglia pretesa creditoria avversa con riferimento al citato conto anticipi fatture n. 03/13/04550;
Nel merito: - rigettare, con qualsivoglia statuizione, la domanda spiegata dalla nei Parte_2
confronti della , in quanto infondata in fatto e Parte_1
destituita di fondamento giuridico, per le ragioni esposte in narrativa e per quanto verrà dedotto nel
proseguo…”.
Con vittoria di competenze e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, respingere integralmente le domande di parte appellante. pagina 2 di 14 Con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di Giudizio.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Macerata, in parziale accoglimento della domanda proposta da
[...]
contro la Controparte_1 Parte_1
ha rideterminato il saldo del rapporto di conto corrente n. 03/01/13194, acceso in data
[...]
23/1/2004, in € 8.738,07 alla data del 30/6/2016, rigettando tutte le altre domande, ed ha compensato nella misura di ½ le spese di lite, ponendo la restante parte a carico della convenuta Pt_1
In particolare, il primo giudice:
premesso che possono essere considerati usurari “solo gli interessi pattizi che superino il tasso soglia
al momento dell'accordo originario” e che ai fini della verifica deve tenersi “conto delle istruzioni
dettate dalla BA d'IT che, definiscono in maniera uniforme la formula da applicare ai fini del
rilevamento dei tassi usurari”, sulla base della disposta CTU ha escluso che vi sia stato il superamento del tasso soglia sia con riferimento al rapporto di conto corrente, che ai contratti di mutuo fondiario n.
03/20/88036, acceso il 17/9/2004, e n. 03/29/99903, acceso il 17/9/2009, in relazione ad entrambi i tassi corrispettivo e moratorio (tenendo conto in ordine a questi ultimi della maggiorazione di 2.1 punti indicata nella circolare della BA d'IT del 3/7/2013);
quanto al rapporto di conto corrente, sulla base della disposta CTU, ha accertato che “la CMS non
soddisfa il requisito della determinabilità, in quanto le condizioni indicate nel contratto oggetto di
esame prevedevano solo ipotesi di aliquote ma non indicavano altri parametri per la sua
determinazione” e ne ha disposto quindi l'esclusione “nei limiti indicati dal CTU”;
sempre con riferimento al rapporto di c/c, in adesione alle conclusioni rassegnate dal CTU, ha tenuto conto “dell'accertamento dell'anatocismo da inizio ricalcolo al 28/03/2006 e dal 01/01/2014 al
30/06/2016 e secondo la capitalizzazione semplice - dal 28/03/2006 al 31/12/2013”;
ha quindi accertato che il saldo del rapporto di c/c era pari ad € 8.738,07 al 30.06.16, “con una
differenza a favore della snc attorea di euro 8.737,16 rispetto al saldo originariamente calcolato”; pagina 3 di 14 ha invece dichiarato “prescritta ogni pretesa vantata dalla parte attrice sul rapporto bancario relativo
al conto anticipi 03.13.04550, in quanto da un'attenta verifica peritale alla data del 29.3.2006 il saldo
del conto risultava pari a zero, in quanto tutte le partite di anticipi su fatture risultavano saldate alla
suddetta data”;
ha rigettato le ulteriori pretese risarcitorie avanzate dalla società attrice, rilevando la mancanza di elementi probatori idonei a suffragarle;
ha infine compensato nella misura di ½ le spese di lite tra le parti e posto la differenza a carico della convenuta in ragione del parziale accoglimento della domanda. Pt_1
ha proposto appello, articolando i seguenti Parte_1
motivi: 1) omessa o apparente motivazione ed acritico recepimento delle conclusioni rassegnate dal nominato CTU, in relazione alla sollevata eccezione di inattendibilità delle risultanze della relazione per avere il consulente d'ufficio utilizzato metodologie empiriche per sopperire alle lacune documentali nella sequenza degli estratti conto;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115
e 116 c.p.c. ed omessa o apparente motivazione in relazione alla eccezione relativa alla
“ragguardevole” carenza documentale;
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 1283, 1418 e 1419
c.c., nonché degli artt. 117 e 118 TUB per avere il Tribunale aderito acriticamente alle conclusioni rassegnate dal CTU, che ha escluso in parte l'anatocismo e totalmente la CMS, senza la preventiva dichiarazione di nullità delle relative clausole ovvero del contratto nella sua integralità; 4) erroneità del capo di sentenza che ha disposto la compensazione parziale e non totale delle spese di lite. Ha quindi concluso come in epigrafe.
L'appellata società ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
I primi due motivi di impugnazione, con i quali in riferimento al rapporto di conto corrente (n.
03/01/13194 acceso il 15 luglio 1999) si contestano le risultanze della CTU posta a base della decisione, non appaiono meritevoli di accoglimento.
pagina 4 di 14 In punto di fatto occorre rilevare che la società appellata ha prodotto in giudizio tutti gli estratti conto analitici dal 01.01.2003 al 30.06.2016, e con riferimento allo stesso periodo anche i relativi estratti conto scalari e i riepiloghi competenze con la sola esclusione dell'anno 2009 e del periodo dal primo trimestre 2012 al terzo trimestre 2014.
L'appellante assume l'erroneità dell'accertamento per la mancata acquisizione della serie Pt_1
completa degli estratti conto, in particolare degli estratti conto scalari, e per l'avere il CTU “utilizzato
una metodologia empirica per sopperire alle lacune documentali riscontrate nella sequenza degli
estratti conto”.
L'assunto non è condivisibile.
In punto di diritto Costituisce, infatti, giurisprudenza di legittimità pacifica quella per cui “l'onere della
prova gravante, a norma dell'art. 2697 c.c. su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su
chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando
abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né
inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur
se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso, la relativa prova può essere data mediante
dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzione dalle quali
possa desumersi il fatto negativo” (cfr. per tutte Cass. ord. n. 9201 del 7/5/2015). Detti principi risultano ribaditi univocamente dalla Suprema Corte anche in materia di contratti bancari con l'affermazione che “alle controversie tra e correntista, introdotte su domanda del secondo allo Pt_1
scopo di contestare il saldo negativo per il cliente e di far rideterminare i movimenti ed il saldo finale
del rapporto, alla luce della pretesa invalidità delle clausole contrattuali costituenti il regolamento
pattizio e, così, ottenere la condanna della al pagamento delle maggiori spettanze dell'attore, Pt_1
quest'ultimo è gravato del corrispondente onere probatorio, che attiene agli aspetti oggetto della
contestazione” (Cass., 26 maggio 2021, n. 14428; Cass., 12 giugno 2020, n. 11294; Cass., 13 novembre
2019, n. 33099; Cass., 28 novembre 2018, n. 30822)” (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 2555 del 27/1/2023). pagina 5 di 14 La giurisprudenza di merito (cfr. CA Milano sent. n. 55 del 16/2/2022; CA Venezia sent. n. 258 del
26/1/2022; CA Bologna sent. n. 396 del 17/2/2022; CA Torino sentenza n. 824 del 19/7/2022 e precedenti di questa Corte) ha tuttavia precisato che “per la determinazione del saldo del conto
corrente non sono sufficienti gli estratti conto scalari in quanto essi rappresentano solo i conteggi
degli interessi attivi e passivi, ma non consentono di individuare le operazioni che hanno determinato
le annotazioni degli interessi e di ricostruire, in siffatto modo, esattamente tutti i movimenti effettuati
nel corso del tempo”. Ed infatti, se è vero che gli scalari danno contezza della sequenza dei saldi positivi e negativi, ottenuta raggruppando tutte le operazioni di eguale valuta, è però altrettanto certo che tali documenti non offrono l'indicazione degli importi capitali giornalieri né delle causali delle singole operazioni che invece risultano desumibili dagli estratti conto analitici, in grado di fornire un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle operazioni poste in essere nel corso del rapporto. Invero, estratti conto scalari sono meri documenti riepilogativi del calcolo delle competenze che vengono contabilizzate sul conto corrente e da essi non è possibile desumere, differentemente dagli estratti integrali, l'importo capitale per il giorno esatto di valuta. Così procedendo, il risultato degli interessi debitori applicati non è matematicamente corretto in quanto fondato sulla media dei tassi applicati in un dato periodo senza che sia possibile calcolare le singole rimesse effettuate e la loro imputazione, nonché individuare l'interesse in concreto applicato. Inoltre, gli estratti in oggetto non consentono di verificare se gli interessi del trimestre precedente siano stati effettivamente addebitati e capitalizzati nel successivo trimestre ovvero se siano stati per qualche ragione stornati, così come precludono di appurare se vi siano stati dei pagamenti da parte del cliente delle somme dovute a titolo di interessi, con la conseguenza che non avrebbero più prodotto a loro volta interessi. La produzione degli estratti scalari non consente nemmeno di accertare se nei periodi successivi ad ogni liquidazione trimestrale il saldo contabile sia ritornato attivo, magari anche per un solo giorno, sì da interrompere il flusso anatocistico.
pagina 6 di 14 Le conclusioni raggiunte appaiono confermate dalla Suprema Corte che, con ordinanza n. 30162 del
13/10/2022, ha ritenuto conforme ai principi di distribuzione dell'onere probatorio l'affermazione del giudice di merito di insufficienza della produzione degli estratti conto scalari effettuata dal correntista ai fini della ricostruzione della contabilità del rapporto relativo al conto intercorso con l'Istituto di credito rispetto al quale aveva proposto le richieste di accertamento della nullità, e, con sentenza n.
10293 del 18/4/2023, pronunciandosi specificamente sull'efficacia probatoria dei riassunti scalari, li ha qualificati come “altri mezzi di prova”, di cui il giudice può tener conto ai fini della ricostruzione delle movimentazioni contabili “in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e delle
altre risultanze processuali, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio”, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto analitici.
Nel caso di specie l'avvenuta produzione della serie integrale degli estratti conto analitici dal primo gennaio 2003 al trenta giugno 2016, consente la verifica effettiva della esistenza degli addebiti di cui è
stata contestata la legittimità, senza che a tal fine rilevi la mancata produzione di parte degli estratti conto scalare, che, come detto, hanno solo funzione riassuntiva degli addebiti medesimi.
Sotto il secondo profilo, il Collegio si limita a rilevare che il CTU ha fatto corretta applicazione del consolidato principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cf. Cass. 2 maggio 2019,
n. 11543; e da ultimo ord. n. 3310 del 672/2024) per cui “riscontrata la mancanza di una parte degli
estratti conto … occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia
attore in giudizio. Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di
ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del
saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre
valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno
ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato
un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare
e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pagina 7 di 14 pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in mancanza di tali dati la domanda
deve essere respinta. Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere
può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar
ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può
inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo
temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti
conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un
credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo
debitore documentato”. Nel caso di specie in mancanza di qualsivoglia elemento anche indiziario relativo al periodo luglio 1999 (data di apertura de conto) fino al 1° gennaio 2003, correttamente il
CTU ha tenuto conto del saldo iniziale indicato nel primo estratto conto acquisito.
Parimenti corretta è la conclusione del CTU di considerare “i periodi antecedente e successivo
all'interruzione, come completamente separati e a sé stanti, sommando alla fine le differenze rilevate”
in quanto conformi ai principi di diritto affermati dai giudici di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 1736 del
17/3/2024; ord. n. 5577 del 3/3/2025), per cui “ .
Non meritevole di accoglimento è anche il terzo motivo di impugnazione, con il quale la Pt_1
lamenta l'erroneità del capo di sentenza relativo alla rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente, per avere dichiarato “l'indeterminatezza delle c.m.s. e l'illegittimità degli interessi
anatocistici in determinati periodi” senza peraltro avere dichiarato la nullità delle relative clausole.
Quanto alle CMS, il Tribunale sia pure implicitamente ha dichiarato la nullità della clausola in esame facendo proprie le conclusioni raggiunte dal CTU, affermando che “la CMS non soddisfa il requisito
della determinabilità, in quanto le condizioni indicate nel contratto oggetto di esame prevedevano solo
ipotesi di aliquote ma non indicavano altri parametri per la sua determinazione”.
L'accertamento compiuto deve essere confermato in questa sede.
pagina 8 di 14 In punto di fatto non è in contestazione e risulta comunque documentalmente provato (cfr. doc. 6 nel fascicolo dell'appellata) che il contratto di conto corrente prevede solo “le aliquote da applicarsi per il
calcolo della commissione (nei termini di cui al punto 1 del quesito) e la periodicità trimestrale di
liquidazione ed addebito della stessa” (cfr. pag. 20 dell'atto di appello).
Ebbene, contrariamente a quanto affermato dalla appellante non appaiono sufficienti per ritenere Pt_1
la clausola determinabile in quanto la stessa nulla dice sul criterio di calcolo da applicare in concreto e cioè se essa vada calcolata sul picco massimo di utilizzo del fido nell'arco del trimestre (c.d. criterio assoluto) ovvero sull'importo massimo di utilizzo del fido di almeno dieci giorni, anche non consecutivi (c.d. criterio relativo) ovvero ancora sull'utilizzato nel trimestre per un periodo continuativo di almeno 10 giorni (c.d. criterio misto). Non è precisato neppure se la base di calcolo tenga conto dello sconfinamento calcolato sul complesso dei prelievi effettuati dal correntista oppure no. E' evidente come ciascuno dei diversi criteri sopra richiamati comporta la quantificazione della commissione in misura diversa in contrasto con il principio di determinatezza e specificità che sola consente al correntista di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Le conclusioni raggiunte trovano ampia conferma nella giurisprudenza di legittimità che ha espressamente affermato che “In tema di conto corrente bancario, è nulla per
indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto
indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul
quale tale percentuale deve essere calcolata” (cfr. Cass. ord. n. 19825 del 20/06/2022).
La clausola in esame deve pertanto essere dichiarata nulla per indeterminatezza, con conseguente esclusione di ogni addebito effettuato a tale titolo come risultante dagli estratti conto acquisiti in giudizio.
Le conclusioni raggiunte non possono essere superate mediante l'esercizio dello ius variandi ex art. 118
TUB sia con riferimento alle CMS che a quelle sostitutive.
pagina 9 di 14 A riguardo questa Corte, pur consapevole del dibattito ancora aperto nella giurisprudenza di merito,
ritiene di aderire all'orientamento che ritiene che lo ius variandi possa essere esercitato al solo al fine di modificare clausole e condizioni, sia di carattere economico che di natura normativa, già presenti e validamente pattuite. Depongono in tal senso da un lato la formulazione letterale dell'art. 118 TUB che
- per effetto delle modifiche apportate dal D. Lgs. N. 141/2010 - riconosce all'intermediario la prerogativa in esame, ma solo limitatamente ai tassi, ai prezzi e alle altre condizioni “previste dal contratto”, dall'altro la considerazione che il potere di modifica unilaterale del contratto riconosciuto all'intermediario dalla citata disposizione, in quanto eccezione alla regola generale della immodificabilità del contratto senza il consenso di entrambe le parti, non può spingersi sino al punto di introdurre clausole e condizioni del tutto nuove, tali da incidere in maniera sostanziale sull'equilibrio contrattuale, modificandone addirittura parzialmente la natura. L'introduzione di un corrispettivo prima non espressamente previsto in contratto (o previsto con previsione inefficace in quanto nulla)
implicherebbe infatti una alterazione del rapporto, giacché la componente del servizio rappresentata già
dalla messa a disposizione verrebbe a trasformarsi da sostanzialmente 'gratuita' in dichiaratamente
'onerosa'. Tali conclusioni sono state affermate in più occasioni dalle decisioni dell'Arbitro BArio e
Finanziario (cfr. per tutte , n. 249/2010; n. 4529/2015; n. 3724/2015; n. Parte_3
2670/2018). In particolare il Collegio di coordinamento, con decisione n. 26498 del 12 dicembre 2018,
dopo aver affermato che “lo jus variandi, ai sensi dell'art. 118 T.U.B., rappresenta un'eccezione alla regola (generale) dell'immodificabilità del contratto in assenza del consenso di tutte le parti, soprattutto se configurato come un diritto potestativo, notoriamente eccezione legale al principio generale di intangibilità della sfera giuridica altrui”, ha sottolineato che anche la Circolare del Ministero dello
Sviluppo Economico del 21/2/2007, n. 5574, aveva chiarito che “le “modifiche” disciplinate dal nuovo art. 118 TUB, riguardando soltanto le fattispecie di variazioni previste dal contratto, non possono comportare l'introduzione di clausole ex novo” e che parimenti la BA d'IT nel provvedimento del
29/07/2009 (Trasparenza delle operazioni e dei servizi degli intermediari finanziari) aveva ribadito che pagina 10 di 14 “Le condizioni e i limiti alla facoltà per l'intermediario di modificare unilateralmente le condizioni del contratto sono disciplinate dall'art. 118 del T.U.. Secondo il Ministero dello sviluppo economico le
“modifiche” di cui all'art. 118 del T.U. riguardano soltanto le fattispecie di variazioni previste dal contratto, non possono comportare l'introduzione di nuove clausole. […]” (così la Sezione IV,
Comunicazioni alla clientela - paragrafo 2, Variazioni contrattuali)”. Il Collegio ha quindi concluso affermando “corretto ritenere che non sia semplice modifica l'introduzione ex novo di un onere, un
obbligo, una controprestazione o qualsivoglia altro termine o condizione (economica o normativa) nel
contratto, che non sia già previsto nell'assetto originario determinato dalle parti. Infatti, tali
variazioni si traducono nell'aggiunta di nuovi costi, in quanto non si pongono come mera modifica di
oneri già previsti nel contratto e realizzano, così, un'alterazione del sinallagma negoziale in senso
sfavorevole al cliente”. Dal complesso normativo e dal ricordato orientamento costante dell'ABF si ricava che lo ius variandi è finalizzato a garantire la permanenza dell'equilibrio sinallagmatico, per cui,
devono considerarsi inammissibili le variazioni che non presentano correlazione tra le tipologie di contratti e le tariffe interessati dalle variazioni, da un lato, e l'incremento dei costi posto a base della modifica. Nello stesso senso, il Collegio di coordinamento, con decisione n. 1889/2016, ha rilevato che la finalità dello ius variandi è quella di “conservare l'equilibrio (sinallagmatico) tra le singole
prestazioni contrattuali, passando attraverso il mantenimento dell'equilibrio sinallagmatico dell'intero
complesso delle prestazioni contrattuali, tipologicamente simili, effettuate dall'imprenditore nei
confronti di un numero indefinito di controparti” (cfr. ad es., Collegio di Roma, decisione n. 2202 del
23.04.2013)”.
Risultando le modifiche invocate dall'appellante affette da nullità rilevabile d'ufficio, correttamente il
CTU non ha tenuto conto delle stesse.
Quanto alla capitalizzazione degli interessi passivi, in punto di fatto risulta documentalmente provato (cfr. doc. 6 nel fascicolo dell'appellata) che il contratto del 15/7/1999 prevedeva la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi. pagina 11 di 14 La clausola in esame deve essere dichiarata nulla in applicazione dei principi di diritto ormai consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte per cui “In ragione della pronuncia di
incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in
contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000
sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal
comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno
comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti
perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria
una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera” (cfr. per tutte Cass.
n. 9140 del 19/05/2020). Dalla nullità della clausola deriva l'illegittimità degli addebiti effettuati a tale titolo risultanti dagli estratti conto acquisiti in giudizio.
Come rilevato dal CTU nominato in primo grado, le parti con contratto in data 28/3/2006 (cfr. doc.
11.3 nel fascicolo dell'appellata) hanno specificamente pattuito l'applicazione di interessi anatocistici trimestrali a condizione di reciprocità degli interessi sia passivi che attivi. La clausola risulta quindi puntualmente convenuta per iscritto in conformità a quanto previsto dall'art. 117 TUB e specificamente approvata con apposita sottoscrizione in calce al contratto mediante richiamo non solo numerico, ma anche del suo contenuto. Deve, quindi, esserne affermata la validità in applicazione del consolidato principio di diritto per cui “Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica
approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel
caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in
quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto,
ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto” (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 4126 del 14/02/2024).
Correttamente, il CTU ha quindi tenuto conto degli addebiti effettuati a tale titolo dalla data di valida stipula della clausola anatocistica fino al 1/1/2014. pagina 12 di 14 Per quanto riguarda il periodo successivo a tale ultima data, il Collegio si limita a rilevare che con sentenza n. 21344 del 30/7/2024 la Suprema Corte ha affermato che “in tema di contratti bancari, l'art.
120, comma 2, TUB, come sostituito dall'art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di
applicazione dell'anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante
indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le
modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio
dell'attività bancaria”. Correttamente, quindi, il CTU ha escluso l'applicazione dell'anatocismo trimestrale a far data dall'1/1/2014.
Infine, non meritevole di accoglimento è l'ultimo motivo di gravame, con il quale la si duole del Pt_1
fatto che il giudice ha compensato le spese di lite e di CTU nella sola misura di ½, invece che integralmente, tenuto conto del fatto che a fronte di una domanda restitutoria di oltre 50 mila euro relativa a rapporti di diversa natura il Tribunale l'ha accolta per poco più di 8 mila euro e con solo riferimento al contratto di conto corrente.
A riguardo occorre osservare che, se è pur vero che la domanda di parte appellata è stata accolta solo in parte e solo con riferimento ad uno dei rapporti dedotti in giudizio (con conseguente configurabilità di una ipotesi di soccombenza reciproca in conformità ai principi di diritto affermati dalla Suprema Corte
– cfr. Cass. ord. n. 22381 del 21/10/2009; n. 10113 del 24/04/2018; n. 26043 del 17/11/2020), è anche vero che il Tribunale ha ritenuto di ragguagliare la liquidazione al “decisum” e non del “disputatum” al fine di armonizzare la pronunciata condanna “con il principio generale di proporzionalità ed
adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata” in conformità
ai principi affermati dalla Suprema Corte a con sentenza n. 19014 dell'11/9/2007 e ribaditi dalle
Sezioni semplici con plurime decisioni (cfr. da ultimo Cass. sent. n. 27871 del 23/11/2017; ord.
n. 18465 del 05/07/2024). La liquidazione delle spese (di tutte le fasi del giudizio) è stata infatti disposta, applicando il valore medio in relazione allo scaglione di valore da € 5.201,00 ad € 26.000,00
pagina 13 di 14 (per un totale complessivo di € 5.077,00) e poi compensandole nella misura di ½, giungendo così ad un totale di € 2.500,00 posto a carico di parte appellante.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause del relativo scaglione di valore, esclusa la fase istruttoria in quanto non svolta.
Stante la soccombenza integrale dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1,
comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 893 del 13-18/10/2022 pronunciata dal Tribunale di Macerata, così decide nel contraddittorio delle parti:
rigetta l'appello;
condanna parte appellante al rimborso in favore dell'appellata delle spese di lite, liquidate nella misura di € 3.400,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
dichiara parte appellante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in data 17/9/2025
Il Presidente dr. Annalisa Gianfelice Il Consigliere Est. dr. Paola De Nisco
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