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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 10/11/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 100/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 100/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TI SA ed elettivamente domiciliata in CORSO CASTELFIDARDO, 21 10129 TORINO, presso il difensore avv. TI SA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZI CA Controparte_1 C.F._2
OS ed elettivamente domiciliato in VIA C. PROMIS, 3 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv.
ZI CA OS
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“voglia il Tribunale ill.mo, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le Parti con rito concordatario in Brusson (AO), in data 10.5.1986, trascritto nel registro dello
Stato Civile del detto Comune al n. 3 Parte 2 Serie A degli Atti
pagina 1 di 4 di Matrimonio, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione alle seguenti concordi
CONDIZIONI
1) I coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e di rinunciare a reciproche domande di assegno divorzile.
2) I coniugi dichiarano di avere già regolato ogni loro questione economico-patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere, neppure a titolo risarcitorio, l'uno dall'altra in conseguenza del rapporto di coniugio tra loro esistente.
3) Spese compensate.
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dall'11 marzo 2025, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in pagina 2 di 4 essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Brusson il 10 maggio 1986 tra
, (c.f. , nato a [...]. Anselme Controparte_1 C.F._2
(AO), il 27.10.1954
e
(c.f. , nata in [...] Parte_1 C.F._1
il 17 agosto 1960
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Brusson al n°3, parte II;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BRUSSON per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 6/11/2025
Il Presidente Vicario
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 100/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TI SA ed elettivamente domiciliata in CORSO CASTELFIDARDO, 21 10129 TORINO, presso il difensore avv. TI SA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZI CA Controparte_1 C.F._2
OS ed elettivamente domiciliato in VIA C. PROMIS, 3 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv.
ZI CA OS
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“voglia il Tribunale ill.mo, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le Parti con rito concordatario in Brusson (AO), in data 10.5.1986, trascritto nel registro dello
Stato Civile del detto Comune al n. 3 Parte 2 Serie A degli Atti
pagina 1 di 4 di Matrimonio, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione alle seguenti concordi
CONDIZIONI
1) I coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e di rinunciare a reciproche domande di assegno divorzile.
2) I coniugi dichiarano di avere già regolato ogni loro questione economico-patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere, neppure a titolo risarcitorio, l'uno dall'altra in conseguenza del rapporto di coniugio tra loro esistente.
3) Spese compensate.
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dall'11 marzo 2025, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in pagina 2 di 4 essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Brusson il 10 maggio 1986 tra
, (c.f. , nato a [...]. Anselme Controparte_1 C.F._2
(AO), il 27.10.1954
e
(c.f. , nata in [...] Parte_1 C.F._1
il 17 agosto 1960
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Brusson al n°3, parte II;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BRUSSON per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 6/11/2025
Il Presidente Vicario
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4