Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01041/2025REG.PROV.COLL.
N. 01184/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1184 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Pasquale Mogavero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Sferracavallo n. 146/A;
contro
Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Palesano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, avente ad oggetto le ordinanze di ingiunzione a demolire, nn. -OMISSIS-, entrambe del 26 gennaio 2018, prot. -OMISSIS- e prot. -OMISSIS-, e di ogni altro atto, provvedimento e documento ivi allegato e, comunque, richiamato, nonché pregresso, collegato, prodromico e, comunque, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il Cons. LA AR e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-OMISSIS- hanno proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. che ha rigettato il ricorso avente ad oggetto le ordinanze di demolizione n. -OMISSIS- prot. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- prot. -OMISSIS-, adottate dal Comune di Palermo in data 26 gennaio 2018.
2. Il T.A.R. ha, in primo luogo, ritenuto inammissibili le doglianze con cui i ricorrenti avevano denunziato i profili di illegittimità derivata delle ordinanze di demolizione impugnate, affette dai medesimi vizi del provvedimento, prot. -OMISSIS- dell’1 dicembre 2014, con cui il Comune aveva respinto la domanda di condono, non impugnato e oramai divenuto definitivo, con cui era stata definitivamente accertata la natura abusiva degli interventi edilizi realizzati.
3. Il Giudice di primo grado ha, poi, ritenuto che:
-) l’ordinanza di demolizione non doveva essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento trattandosi di una misura sanzionatoria che seguiva un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore ricollegata all’abuso edilizio, di cui l’interessato era certamente a conoscenza;
-) le ordinanze erano congruamente motivate in quanto contenevano la descrizione dell’abuso (con gli elementi di riferimento necessari per l’identificazione dell’area e del fabbricato in cui lo stesso era stato realizzato) e il riferimento agli atti di accertamento, nonché la ragione giuridica per la quale l’Amministrazione aveva ritenuto che la normativa di settore fosse stata violata;
-) la demolizione di un immobile edificato senza il necessario titolo, avendo natura vincolata ed essendo rigidamente ancorata alla sussistenza dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non necessitava di specifica motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse che imponevano la rimozione dell’abuso e il decorso del tempo tra la realizzazione dell’opera abusiva ed il suo accertamento non comportava l’insorgenza di uno stato di legittimo affidamento per il privato, né innestava in capo all'Amministrazione uno specifico onere di motivazione;
-) in ultimo non sussisteva alcuna violazione del principio di proporzionalità, in quanto l'interesse pubblico alla demolizione era in re ipsa e consisteva nel ripristino dell'assetto urbanistico violato.
4. Il Comune di Palermo si è costituito con atto meramente formale.
5. Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il primo ed unico motivo di appello deduce “ Omessa motivazione in ordine a punti decisivi della controversia. Erronea, generica, omessa motivazione. Difetto di istruttoria, disparità di trattamento, contraddittorietà su punti decisivi della controversia ”, in quanto nel ricorso principale si era contestato che “ Tuttavia, in data 11.11.2008, è stato notificato al solo AN un preavviso di diniego della concessione (doc. 3) ” Inoltre, in diritto, nel capitolo I del ricorso costituente ulteriore motivo del presente appello si era enunciato: “ Quanto anticipato in punto di fatto e quanto ivi dedotto deve ritenersi anche alla stregua dei presenti motivi del e ricorso ” Orbene, a fronte di tali specifiche e rituali difese, non risultava la notifica di alcun atto di diniego. Ancora era paralogistico e contraddittorio il capo della sentenza che aveva ritenuto infondata la censura sulla violazione del principio di proporzionalità, non avendo il Giudice di primo grado adeguatamente vagliato le censure esposte sul punto nel ricorso di primo grado e avendo vagliato non sufficientemente e, comunque, in modo distonico e carente la doglianza sulla necessità della motivazione correlata all’interesse pubblico. Inoltre nel cap. IV del ricorso su cui si insisteva erano stati dedotti motivi di censura pretermessi dal TAR. Si trattava del profilo relativo ai termini di conclusione del procedimento, su cui si riteneva violato l’art. 112 c.p.c., con conseguente impugnazione anche del capo relativo alla condanna al pagamento delle spese processuali.
1.1 Il motivo è inammissibile e pure infondato.
1.2 L’appello deve essere dichiarato inammissibile nella parte in cui rinvia ai motivi dedotti con il ricorso introduttivo del giudizio, atteso che il principio di specificità dei motivi di impugnazione, posto dall'art. 101, comma 1, del d.lgs. n. 104 del 2010, impone che sia rivolta anche una critica puntuale alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, non essendo sufficiente la mera riproposizione dei motivi contenuti nel ricorso introduttivo; ed infatti, il giudizio di appello dinanzi al giudice amministrativo, si presenta come revisio prioris instantiae i cui limiti oggettivi sono segnati dai motivi di impugnazione (cfr. Cons. Stato, sez. II, 3 luglio 2023, n. 6455; Cons. Stato, sez. VII, 12 giugno 2023, n. 5742).
1.3 L’appello è, pure, inammissibile perché non si confronta specificamente con il contenuto della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che “ Risulta dalla documentazione depositata nel fascicolo di causa che i ricorrenti, fratelli germani, hanno concluso in data 7 maggio 2003 l’acquisto del fondo su cui insistono le opere contestate, di cui è stato chiesto il condono ai sensi della legge n. 326/2003, atteso che le opere in parola sarebbero state ultimate prima del 31.03.2003. In esito all’istruttoria compiuta, tale assunto venne però smentito dalle aerofotogrammetrie in possesso dell’Amministrazione sicché, con note prott. 673153 del 2 ottobre 2008 e 755080 del 3 novembre 2008, venne comunicato ai ricorrenti il preavviso di diniego della domanda di condono, poi respinta con provvedimento n. 17 prot. -OMISSIS- in data 01.12.2014” .
1.4 Il Giudice di primo grado, dunque, tenuto conto della documentazione prodotta in atti dagli stessi ricorrenti, ha accertato che il preavviso di rigetto era stato comunicato ai germani -OMISSIS- rispettivamente in data 2 ottobre 2008 e 3 novembre 2008 e ha, poi, condivisibilmente affermato che il diniego di sanatoria disposto dal Comune di Palermo con provvedimento n. 17 dell’1 dicembre 2014 non era stato impugnato (sede, peraltro, nella quale doveva, all’evidenza, essere formulata la censura relativa alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto a -OMISSIS-) ed era dunque divenuto definitivo.
1.5 La sentenza impugnata merita, per il resto, di essere confermata, avendo affermato la legittimità delle ordinanze di demolizione impugnate, nel rispetto dei principi che di qui a poco saranno richiamati.
1.6 Innanzi tutto va ribadito che l'attività di repressione degli abusi edilizi ha natura vincolata e non necessita della previa comunicazione di avvio, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, in quanto la partecipazione del destinatario non potrebbe determinare alcun esito diverso (C.G.R.S., sez. giur., 27 maggio 2025, n. 389; Cons. Stato, sez. VI, 26 luglio 2024, n. 6734; Cons. Stato, sez. VI, 24 luglio 2024, n. 6693). In particolare, poiché l'ordine di demolizione conseguente all'accertamento della natura abusiva delle opere edilizie, come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto dovuto, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di una misura sanzionatoria per l’accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge per reprimere un abuso edilizio. Inoltre, il presupposto di fatto del provvedimento di demolizione, ossia l'abuso, costituisce un elemento di cui il ricorrente deve essere ragionevolmente a conoscenza, rientrando nella propria sfera di controllo (Cons. Stato, sez. II, 23 luglio 2020, n. 4704; Cons. Stato, sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1281; Cons. Stato, sez. VI, 5 giugno 2017, n. 2681).
1.7 Va, in ogni caso, rilevato che, nella vicenda in esame, gli appellanti nulla hanno specificato sia nel giudizio di primo grado, che in sede di appello, in merito alle argomentazioni che avrebbero dedotto, a seguito della comunicazione del procedimento, idonee a determinare l’emanazione di un provvedimento con contenuto diverso.
1.8 Inoltre, in punto di motivazione dei provvedimenti impugnati, come evidenziato dal Giudice di primo grado sulla premessa che le opere in questione erano state eseguite in difformità rispetto al titolo edilizio e che i ricorrenti non avevano presentato alcuna domanda di sanatoria dell'abuso, l'ingiunzione demolitoria è atto vincolato in forza della natura abusiva delle opere realizzate che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né, ancora, alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale in ordine all’intervento repressivo, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile del privato alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (sul punto, cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. II, 3 giugno 2020, n. 3485; Con. Stato, sez. VI, 13 novembre 2019, n. 7793; Cons. Stato, Ad. Plen., 17 settembre 2017, n. 9). Come è stato precisato, “ L'ordine di demolizione è atto vincolato e non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione ” (Cons. Stato, sez. II, 11 gennaio 2023, n. 360).
1.9 Dunque, non è necessario che l’amministrazione individui un interesse pubblico, diverso dalle mere esigenze di rispristino della legalità violata, idoneo a giustificare l’ordine di demolizione e ciò anche nel caso in cui l’ordine di demolizione venga adottato a notevole distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, atteso che a fronte della realizzazione di un immobile abusivo non è configurabile alcun affidamento del privato meritevole di tutela.
1.10 Più specificamente, non assume rilievo, ai fini della validità dell’ordine di demolizione, il tempo trascorso tra la realizzazione dell’opera abusiva e la conclusione dell’ iter sanzionatorio e la mera inerzia da parte dell’amministrazione nell’esercizio di un potere-dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non è idonea a far divenire legittimo ciò che è sin dall’origine illegittimo, ovvero l’edificazione sine titulo . Non è in alcun modo concepibile, inoltre, secondo la giurisprudenza, “ l’idea stessa di connettere al decorso del tempo e all’inerzia dell’amministrazione la sostanziale perdita del potere di contrastare l’abusivismo edilizio, ovvero di legittimare in qualche misura l’edificazione avvenuta senza titolo, non emergendo oltretutto alcuna possibile giustificazione normativa a una siffatta – e inammissibile – forma di sanatoria automatica; - se pertanto il decorso del tempo non può incidere sull’ineludibile doverosità degli atti volti a perseguire l’illecito attraverso l’adozione della relativa sanzione, deve conseguentemente essere escluso che l’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo debba essere motivata sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata. In tal caso, è del tutto congruo che l’ordine di demolizione sia adeguatamente motivato mercé il richiamo al comprovato carattere abusivo dell’intervento, senza che si impongano sul punto ulteriori oneri motivazionali, applicabili nel diverso ambito dell’autotutela decisoria …” (cfr. Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 17 ottobre 2017, n. 9; Cons. di Stato, sez. VII, 21 luglio 2025, n. 6400).
1.11 Non sussiste, dunque, alcun difetto di motivazione in ordine ai provvedimenti di demolizione impugnati, né la violazione dell’art. 112 c.p.c. sulla censura formulata nel ricorso di primo grado sulla violazione dei termini previsti per la conclusione del procedimento, stante che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cons. Stato, sez. II, 18 luglio 2025, n. 6370 ed anche Cass., 18 giugno 2018, n. 15936; Cass., 26 novembre 2013, n. 26397).
1.12 Pure infondata è, in ultimo, la doglianza sulla condanna al pagamento delle spese processuali, correttamente disposta dal giudice di primo grado in applicazione del principio secondo cui, ai sensi dell'art. 91 del c.p.c., la soccombenza costituisce il criterio base per disporne la liquidazione (Consiglio di Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 259; 29 ottobre 2014, n. 5362; 19 marzo 2014, n. 1351), dovendosi anche precisare che la condanna alle spese di giudizio comminata dal giudice di primo grado, in quanto espressiva della discrezionalità di cui dispone il giudice in ogni fase del processo, può essere modificata in appello solo se è modificata la decisione principale (Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 2014, n. 6108), evenienza non verificatasi nel caso in esame.
2. Conclusivamente, l’appello va respinto.
2.1 Le spese processuali vanno compensate, in quanto la costituzione del Comune di Palermo è meramente formale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello n. 1184/2023 R.G., lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare i soggetti appellanti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER GI, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Michele Pizzi, Consigliere
AN Lo Presti, Consigliere
LA AR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA AR | ER GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.