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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 07/08/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Augusta Massima Cucina Consigliere rel. riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 746/2024 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 24.06.2025 tenutasi con trattazione scritta e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Teramo alla Via Alfonso Parte_1
Gasbarrini n. 20 presso lo studio dell'Avv. Paola IL e dell'Avv. Rodolfo
Giampietro che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(già società , in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e CP_3 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Carlo Scarpantoni congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Luca Scarpantoni e all'Avv. Claudia Scarpantoni, elettivamente domiciliata in Teramo, Via Torre Bruciata nn. 17/21 presso e nello studio dei suoi procuratori;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 come da ordinanza all'esito della Camera di Consiglio da remoto del
24.06.2025.
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo. Appello avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n. 834/2024 del 18.07.2024, pubblicata in pari data.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, si opponeva al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1211/2016 con cui il Tribunale di Teramo aveva ingiunto al medesimo il pagamento, in favore della della complessiva somma Controparte_1 di € 30.115,25, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di ripetizione, in favore della società associata, di tutte le anticipazioni ricevute da Parte_1
negli anni di andamento negativo della gestione alberghiera (anni 2011 e 2012) e di una parte delle somme riscosse nel 2013, anno in cui si era pur raggiunto un utile di esercizio, che era tuttavia inferiore al quantum versato in acconto. Nello specifico con il decreto ingiuntivo era stato ingiunto al il pagamento di € Parte_1
10.750,00, per l'anno 2011, € 12.000,00, per l'anno 2012, ed € 7.365,25, per il parziale dell'anno 2013.
Deduceva nell'opposizione: a) che i crediti maturati dalla società sulla base dei patti risultanti dal contratto di associazione dovevano ritenersi travolti dal contratto di transazione stipulato tra la società stessa e l'associante in partecipazione;
b) che nell'anno 2013 non era stato stipulato alcun contratto di associazione sicchè la pretesa azionata dalla società doveva ritenersi infondata.
Dunque, eccepiva l'inesistenza del credito.
Si costituiva la società opposta contestando le avverse deduzioni ed invocando il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale di Teramo, istruita la causa, decideva la stessa nei termini che seguono:
“- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il d.i. opposto n. 1211/2016;
2 - condanna alla refusione delle spese di lite, da corrispondere in Parte_1 favore dei procuratori dell'opposta dichiaratisi antistatari, per Controparte_1
l'importo di euro 7.254,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Nella sentenza il giudice rilevava come fosse documentalmente provato che la società opposta e avevano stipulato in data 20.12.2010 un Parte_1
contratto di associazione in partecipazione – ex art. 2549 c.c. – avente ad oggetto l'acquisizione e la collaborazione dell'associato nella gestione dell'esercizio alberghiero gestito sotto l'insegna “Hotel Abruzzi”. Nel contratto era stato previsto l'utilizzo lavorativo dell'associato nello svolgimento dell'attività recettiva a fronte, quale corrispettivo, di una partecipazione agli utili d'impresa.
Rilevava altresì come, a fronte della riproposizione tra le parti, per l'anno successivo, del medesimo modello contrattuale, con stessa attività lavorativa e stessa quota percentuale di partecipazione agli utili (dunque, i periodi interessati, gennaio-dicembre 2011, e, successivamente, gennaio-dicembre 2012), la società avesse versato all'opponente a titolo di utili di esercizio Parte_1 Parte_1 relativi all'anno 2011, la somma di € 10.750,00, e, con riguardo all'anno successivo e per la medesima causale, l'ulteriore quota di € 12.000,00: dunque, in totale, € 22.750,00.
Il versamento di detto importo - corrisposto con cadenza mensile sotto la voce
“Antic. utili” – risultava provato dai documenti fiscali prodotti in giudizio.
Provate in giudizio, a mezzo denuncia dei redditi 2012 e 2013, le perdite finanziarie registrate negli anni 2011 e 2012, il giudice rilevava l'obbligo dell'associato di restituire le anticipazioni ricevute “giacché le quote Parte_1
versate, configurandosi come anticipazione sugli utili di impresa, vanno rimborsate allorquando alla fine dell'esercizio annuale si prende atto dell'inesistenza di utili”.
Riteneva, pertanto, fondata la domanda di ripetizione della somma di €
22.750,00 in ordine ai crediti riferiti agli anni 2011 e 2012.
3 Quanto all'anno 2013, il giudice riteneva il credito parimenti fondato “tenuto conto che, avendo registrato la gestione alberghiera un utile di esercizio pari ad €
2.350,00, la quota spettante all'associato, come da contratto, ammontava ad €
199,75 (€ 2.350,00 x 8,50%) sicché questi, avendo percepito la somma di €
7.565,00 a titolo di anticipazioni, era tenuto a restituire l'importo di € 7.365,25
(€7.565,00 versati - € 199,75 maturati a titolo di utili)”. Che si trattasse di contratto associativo e non di rapporto di lavoro subordinato, il giudice lo ricavava dal fatto che il aveva ricevuto nel periodo Gennaio – Luglio Parte_1
2013 le somme mensili annotate nei cedolini come “Antic. Utili associati” ed aveva regolarmente quietanzato i versamenti sottoscrivendo i singoli atti. A ciò doveva aggiungersi che era stato lo stesso a dichiarare nel verbale di Parte_1
conciliazione redatto in sede sindacale, che il rapporto associativo si sarebbe protratto sino al 20.05.2013, data quest'ultima indicata dall'INPS stessa nel verbale unico di accertamento. D'altro canto – aggiungeva il giudice – irrilevante doveva ritenersi la forma scritta del contratto associativo.
Concludeva il giudice in sentenza: “deve ritenersi che l'opposta, attrice in senso sostanziale, abbia adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante e fornito la dimostrazione della fonte negoziale del diritto affermato, oltre all'avere allegato l'inadempimento degli opponenti, mentre gli opponenti non hanno dato prova dell'eventuale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa
(cfr. Cass. civ. n. 13533 del 2001), essendosi limitata a fornire eccezioni generiche e dilatorie”.
Nel proporre appello censurava la decisione del primo giudice Parte_1
per non avere questi considerato:
1. che successivamente ai contratti di associazione in partecipazione relativi agli anni 2011 e 2012, nessun altro contratto di associazione in partecipazione era mai intervenuto tra le parti nell'anno 2013, con la conseguenza che nell'anno
2013, il rapporto di lavoro tra la e Carlo CP_2 Controparte_2
4 non poteva che essere qualificato quale rapporto di lavoro avente natura Parte_1
subordinata.
D'altro canto – deduceva parte appellante – era errato affermare che il Parte_1 sottoscrivendo i cedolini contabili relativi all'anno 2013 aveva ammesso di avere ricevuto somme mensili a titolo di “anticipazioni agli utili”, poichè le sottoscrizioni apposte dal lavoratore sulle buste paga non avevano valore confessorio, ma avevano solo valore di ricevuta del prospetto paga.
Dunque – concludeva sul punto – il giudice di primo grado era incorso gravemente in errore laddove aveva presunto dalle buste paga allegate dalla ditta opposta la sussistenza di un contratto di associazione in partecipazione relativo all'anno 2013.
2. che l'art. 1, comma 28, della Legge 92/2012 (Legge OR), applicabile ratione temporis al caso di specie, modificando l'art. 2549 c.c. (ante riforma ex decreto legislativo n. 81/2015) aveva stabilito che “qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato ”. La violazione di quanto sopra comportava dunque una automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in virtù del principio di presunzione assoluta del rapporto di subordinazione. Nel caso di specie, alla data del 18.07.2012, la Controparte_2
aveva in essere n. 7 contratti di associazione in partecipazione e, pertanto, secondo il disposto normativo, gli stessi contratti, dalla data sopra indicata, avevano subito una trasformazione juris et de jure in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
5 Tale circostanza – deduceva l'appellante - era stata anche accertata dall'INPS che a pag. 5 del verbale di accertamento prodotto in atti aveva espressamente specificato che il rapporto inerente il sig. era da intendersi Parte_1
trasformato juris et de jure, a far data dal 18.07.2012, in contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, ai sensi dell'art. 1, comma 28, Legge 92/2012 (Legge
OR).
3. che la Società opposta già in data 17.07.2013, con dichiarazione sottoscritta dall'amministratore e socio accomandatario della aveva espressamente CP_2
riconosciuto che le somme erogate dall'anno 2011 sino alla suddetta data a
[...]
erano da considerarsi quale corrispettivo per l'attività lavorativa Parte_1
espletata e non quale anticipazione sugli utili, precisando altresì che
[...]
non avrebbe dovuto restituire tali somme alla Società, la quale non le Parte_1
avrebbe richieste.
4. che le parti, in data 30.09.2013, avevano sottoscritto verbale di conciliazione in sede sindacale avente natura generale e novativa, intendendo definire ogni reciproco rapporto senza esclusione alcuna, sottolineando la reciproca volontà di “tutto volere definire e comporre, nulla escluso”.
Il giudice, dunque – deduceva l'appellante - aveva errato gravemente non considerando la fondamentale importanza del citato verbale di transazione e conciliazione, che già da solo avrebbe potuto, e dovuto, essere posto a fondamento di una sentenza di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
5. che nella relazione giurata ai sensi dell'art. 2500 ter comma 2 c.c., datata
28.06.2016 ed allegata all'atto di trasformazione della Controparte_2 in “ , a pag. 9, alla Voce “Crediti – Crediti verso altri” si
[...] CP_1 leggeva che “i crediti per somme percepite in conto utili dagli ex associati in partecipazione, successivamente stabilizzati e interessati da accordi transattivi.... vengono azzerati mentre viene conservato il credito di euro di 12.728,90 vantato
6 allo stesso titolo nei confronti dello stesso associato con il quale Parte_1
è attualmente in corso una controversia in materia di lavoro”.
Dunque, nella detta relazione di stima il presunto credito vantato dalla Società nei confronti di (peraltro maturato con riferimento agli anni 2014 Parte_1
e 2015 di regolare assunzione) era indicato in € 12.728,90 e quindi di importo comunque inferiore a quanto poi richiesto nel decreto ingiuntivo.
Concludeva chiedendo alla Corte adita di:
“1) dichiarare nullo e/o annullare, revocare e/o comunque porre nel nulla e privare di ogni effetto di rilevanza giuridica il decreto ingiuntivo n. 1211/16, emesso in data 13.09.2016 dal Tribunale di Teramo e notificato il 20.09.2016 con il quale è stato ingiunto al Sig. il pagamento della somma di euro Parte_1
30.115,25, oltre interessi, e spese di procedura, a favore della Società
[...]
Controparte_4
2) condannare la Società opposta al pagamento in favore del sig.
[...]
di una somma equitativamente determinata, ex art. 96 c.p.c.; Parte_1
3) condannare la Società opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari”.
Si costituiva in appello la (già Controparte_1 Controparte_2
contestando gli avversi assunti e concludendo come segue:
[...]
“1) Rigettare l'appello proposto dal Sig. confermando Parte_1
integralmente la sentenza n. 834 pubblicata il 18 Luglio 2024 dal Tribunale di
Teramo.
2) In via subordinata:
7
1. Confermare, previo rigetto dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto n.
1211/2016 condannando l'opponente al pagamento della somma di € 30.115,25.
2. In subordine, condannare l'opponente al pagamento della somma di Parte_1
€ 22.750,00 corrispondenti alle anticipazioni sui futuri utili versati dalla società negli anni 2011 e 2012 anche con l'eventuale conferma limitatamente a tale importo del decreto ingiuntivo opposto.
3. In accoglimento della domanda proposta (riconventio riconventionis), dichiarare indebito il pagamento della somma di € 7.365,25 e, per l'effetto, ritenuta ammissibile l'esercizio dell'azione restitutoria di cui all'art. 2033 c.c., condannare il al pagamento della somma di € 7.365,25. Parte_1
4. Con rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
L'appello è fondato e va accolto.
La Corte, rilevando la necessità, nel caso di specie, di tenere conto di alcuni documenti che, seppure ritualmente prodotti, non sono stati esaminati dal primo giudice e che appaiono invece dirimenti, ritiene opportuno fare comunque un breve cenno alla normativa di riferimento in materia di contratti di associazione in partecipazione.
L'associazione in partecipazione, come è noto, è il contratto tramite il quale l'imprenditore, associante, attribuisce ad un'altra persona, associato, una partecipazione agli utili della sua impresa, in cambio dell'apporto economico dell'associato (art. 2549 c.c.). Si tratta di un contratto consensuale, in quanto si perfeziona al momento del raggiungimento dell'accordo, e a prestazioni corrispettive, in quanto alla prestazione (apporto) di una parte corrisponde una controprestazione (l'attribuzione di una partecipazione agli utili) dell'altra.
Come è parimenti noto, la Legge n. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro
(Riforma OR), nell'ottica di arginare il ricorso abusivo all'associazione in
8 partecipazione con 'apporto di lavoro', ha introdotto una presunzione di subordinazione a tempo indeterminato, destinata ad operare quando il numero degli associati impegnati in una medesima attività lavorativa fosse stato superiore a tre. Ed infatti al comma 28 dell'art. 1 ha previsto che: “Qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.
Detta legge ha previsto altresì al comma 30 del medesimo articolo che: “I rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall'articolo 2552 del codice civile, si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La predetta presunzione si applica, altresi', qualora l'apporto di lavoro non presenti i requisiti di cui all'articolo 69-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, introdotto dal comma 26 del presente articolo”.
Tutte le suddette disposizioni sono state abrogate dal D.Lgs. n. 81/2015, che ha definitivamente vietato la stipulazione di contratti in associazione con 'apporto di lavoro' da parte dell'associato persona fisica.
Tornando al caso che occupa la Corte, vi è che la Legge n. 99 del 9.08.2013, convertendo in legge e modificando il D.L. 28.06.2013 n. 76, all'art. 7 bis
('Stabilizzazione degli associati con apporto di lavoro') ha introdotto una procedura per “promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di
9 garantire il corretto utilizzo dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro” prevedendo la stipula di “atti di conciliazione nelle sedi e secondo le procedure di cui agli articoli 410 e seguenti del codice di procedura civile”. Ai sensi del successivo comma 7 “Il buon esito della verifica di cui al comma 5 comporta, relativamente ai pregressi rapporti di associazione o forme di tirocinio, l'estinzione degli illeciti, previsti dalle disposizioni in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali, anche connessi ad attivita' ispettiva gia' compiuta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e con riferimento alle forme di tirocinio avviate dalle aziende sottoscrittrici dei contratti di cui al comma 1. Subordinatamente alla predetta verifica viene altresì meno l'efficacia dei provvedimenti amministrativi emanati in conseguenza di contestazioni riguardanti i medesimi rapporti anche se gia' oggetto di accertamento giudiziale non definitivo. L'estinzione riguarda anche le pretese contributive, assicurative e le sanzioni amministrative e civili conseguenti alle contestazioni connesse ai rapporti di cui al presente comma”.
Dunque, nel periodo compreso fra il 01.06.2013 ed il 30.09.2013, le aziende potevano procedere alla sottoscrizione di atti di conciliazione con i lavoratori nelle sedi e secondo le procedure di cui agli artt. 410 e ss. del codice di procedura civile nell'ottica di trasformare i contratti di associazione in partecipazione 'non genuini' in contratti di lavoro subordinato. La normativa, in sostanza, prevedeva una sanatoria per tutti gli illeciti civili e penali commessi in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali ed una successiva assunzione entro 3 mesi di lavoratori già associati in partecipazione. Gli accordi conciliativi ex art. 410 c.p.c. avrebbero dovuto contenere reciproche definitive rinunce a qualsiasi pretesa derivante da tutti i precedenti rapporti di associazione in partecipazione intercorsi tra le parti.
E così appare essere avvenuto nel caso di specie.
In data 30.09.2013, presso la CONFCOMMERCIO di Teramo, la
[...]
ha sottoscritto, unitamente ai lavoratori già associati in Controparte_2
10 partecipazione, tra cui nei termini di cui alla citata Legge n. Parte_1
99/2013, dei verbali di conciliazione sindacale a definizione di ogni rapporto intercorso tra le parti.
Con riguardo al verbale di transazione e conciliazione in sede sindacale che interessa in questa sede perchè relativo al lavoratore si legge: Parte_1
“Premesso che il lavoratore è stato in rapporto di associazione in partecipazione con la predetta ditta dal 01.07.2009 al 20.05.2013 con la qualifica di associato in partecipazione e lamenta alcune pendenze retributive negli anni passati;
che le parti, al fine di prevenire o evitare ogni tipo di contenzioso, dopo approfondita discussione di tutte le questioni, intendono risolvere ogni e qualsiasi pendenza, in relazione all'associazione in partecipazione;
che il lavoratore è stato informato sulla portata dell'accordo e sulla inoppugnabilità dello stesso;
che su proposta della parte sindacale, le parti convengono di addivenire al seguente Accordo transattivo e conciliativo: pari alla somma complessiva di € 100,00 (Euro cento/00)”.
Si conclude il verbale nei termini che seguono: “La transazione di cui al presente accordo ha natura generale e novativa ex art. 1965 e ss e 1975 c.c..Con questa transazione, le parti dichiarano e riconoscono che hanno inteso definire ogni reciproco rapporto, senza alcunchè escludere. Pertanto, qualsiasi interpretazione del presente atto che mai si dovesse rendere necessaria dovrà tenere conto della reciproca volontà delle parti, sottesa alla sottoscrizione del presente accordo, di tutto volere definire e comporre, nulla escluso”.
Appare evidente ed inequivoco che detta transazione - sia, per l'iter, temporale e normativo, seguito, sia, per la volontà, chiaramente espressa dalle parti nel documento, di “risolvere ogni e qualsiasi pendenza in relazione all'associazione in partecipazione” – assume un significato dirimente per la vicenda in esame.
Senza contare che la Società opposta, proprio grazie al citato verbale di conciliazione, così come grazie a tutti verbali di conciliazione sottoscritti con i già associati in partecipazione che avevano prestato il loro apporto lavorativo presso
11 l'azienda, è riuscita ad evitare il pagamento di ingenti somme dovute e non corrisposte all'ente previdenziale e relative proprio ai contratti di associazione in partecipazione.
A ciò si aggiunga – il richiamo è ad altro documento non esaminato dal primo giudice in sentenza - che, pacifica la sottoscrizione tra le parti dei due contratti per l'anno 2011 e per l'anno 2012, e ritenuta la sussistenza comunque di un rapporto di lavoro inerente la prima parte dell'anno 2013, la società
[...]
già in data 17.07.2013, aveva espressamente dichiarato che Controparte_2
“le somme erogate dalla Società Costruzione e Gestione Alberghi di IO
IL & C. s.a.s. a favore del lavoratore dall'anno 2011 ad Parte_1
oggi (sottolineatura d.r.), sono da considerarsi a titolo di corrispettivo per
l'attività lavorativa espletata dal medesimo e non quale anticipazioni sugli utili.
Pertanto il Sig. non dovrà restituire tali somme alla Società Parte_1
Costruzione e Gestione Alberghi, di IO IL & C. s.a.s. la quale non le richiederà al lavoratore”. Con riguardo a detto documento – sottoscritto da entrambe le parti e di data certa, ritualmente prodotto in giudizio in primo grado – la società opposta si è limitata a riferire nella sua difesa di “non ricordare” di avere rilasciato tale dichiarazione.
La documentazione prodotta appare chiara e dirimente.
A nulla serve pertanto disquisire in merito ai contratti - evidentemente da ritenersi di fatto 'non genuini' – già stipulati nel 2010 (per il 2011) e nel 2011
(per il 2012), ed a quello intercorso nel 2013, a riforma OR (Legge
n.92/2012) intervenuta.
In sostanza, e in conclusione, con riferimento ai punti 3, 4 e 5 di cui all'atto di appello (assorbiti i punti 1 e 2), nessuna ripetizione di somme da parte della società opposta può essere avallata, a parere della Corte: a) essendo intervenuta in data 17.07.2013 una dichiarazione della società stessa, chiarificatrice della natura dei rapporti intercorsi con con espressa indicazione degli Parte_1 importi versati a “a titolo di corrispettivo per l'attività lavorativa Parte_1
12 espletata dal medesimo e non quale anticipazione sugli utili”; b) essendo intervenuta in data 30.09.2013 una transazione tra la società e (“in Parte_1
rapporto di associazione in partecipazione con la predetta ditta dal 01/07/2009 al
20/05/2013”) per “risolvere ogni e qualsiasi pendenza, in relazione all'associazione in partecipazione”; c) essendo stato espressamente scritto nella relazione giurata ex art. 2500 ter, co.2, c.c. del 28.06.2016 allegata all'atto di trasformazione della in ' che “i Controparte_2 Controparte_1
crediti per somme percepite in conto utili dagli ex associati in partecipazione, successivamente stabilizzati e interessati da accordi transattivi … vengono azzerati…” (con esclusione dell'importo di € 12.728,90 - riferito a Parte_1
e relativo agli anni di regolare assunzione successivi a quelli di cui è causa – per il quale era in corso una causa di lavoro).
Alla luce di quanto detto ed ampiamente argomentato, la Corte ritiene che l'opposizione di vada dunque accolta ed il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1211/2016 emesso dal Tribunale di Teramo revocato.
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. in assenza di prova della mala fede o colpa grave riconducibile alla società opposta.
Le spese del giudizio di opposizione e del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria in appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Teramo n. 834/2024 in data 18.07.2024, in accoglimento dell'opposizione e dell'appello, in riforma della sentenza impugnata:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
13 2) condanna la società opposta a rimborsare a le spese del primo Parte_1 grado di giudizio, che liquida in complessivi € 7.616,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori del medesimo che si sono dichiarati antistatari;
3) condanna la società opposta a rimborsare a le spese del presente Parte_1 grado di giudizio, che liquida in complessivi € 6.946,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori del medesimo che si sono dichiarati antistatari.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 21.07.2025
Il Cons. Est. Dott. ssa Augusta Massima Cucina
Il Pres. Dott.ssa Barbara Del Bono
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