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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/06/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
n. 3538/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE – II Collegio
Il Collegio, composto dai magistrati:
1. dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente
2. dott. Aldo De Luca Giudice
3. dott.ssa Valeria Protano Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3538 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
, c.f. , nato a [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1
alla via Provinciale Botteghelle di Portici n .223, rappresentato e difeso dall'avv. Filomena Dota, giusta procura in atti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in San Giorgio a Cremano
(NA) alla Via Brodolini n 41;
RICORRENTE
E
, c.f. , nata a [...] il [...], residente in [...]CP_1 C.F._2
(BN) alla via Parata n. 48, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Sautto, giusta procura in atti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Afragola (NA) alla Via Ignazio Silone n. 2;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 10.04.25.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha adito il Tribunale di Benevento al fine di ottenere la pronuncia dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio civile contratto con la resistente in Airola (BN) il 15.11.2003 e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Airola (BN) nel registro degli atti di matrimonio
(Parte I, n. 8, anno 2003), dal quale sono nati due figli maggiorenne ed Persona_1
economicamente autosufficiente, e , maggiorenne ma non ancora economicamente Per_2
autosufficiente.
In particolare, ha chiesto confermarsi quanto statuito nella sentenza di separazione n. 199/24, emessa dal Tribunale di Benevento, sull'assegnazione alla resistente della casa coniugale sita in
Airola (BN) alla via Parata n. 48 e sull'assegno di mantenimento da corrispondersi in favore del figlio , a carico del ricorrente, nella misura di € 150,00. Per_2
Nel costituirsi, la resistente si è associata alla richiesta di pronuncia di sentenza di scioglimento degli effetti civili, chiedendo confermarsi quanto concordato in sede separazione consensuale anche in ordine al pagamento delle spese straordinarie per il figlio nella misura del 50% come da Per_2
protocollo stipulato tra il Tribunale di Benevento ed il COA di Benevento.
All'udienza di comparizione del 10.04.25, le parti hanno chiesto la trasformazione del rito da giudiziale a consensuale e la conferma delle condizioni già previste in sede di separazione come di seguito riportate:
1) “la casa coniugale sita in via Parata 48, Airola (Bn) viene assegnata alla resistente con cui convivono i due figli maggiorenni;
2) il ricorrente corrisponderà a titolo di mantenimento mensile del figlio , Per_3 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma di € 150,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
lo stesso dovrà contribuire alle spese straordinarie per il figlio nella misura del Per_3
50%, per la cui disciplina ed individuazione si rinvia al Protocollo siglato tra Tribunale di
Benevento e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati”.
La domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio civile celebrato tra le parti in Airola
(BN) il 15 novembre 2003 e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Airola (BN), nel registro degli atti di matrimonio, alla Parte I, n. 8, anno 2003, è fondata e va accolta.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e ss.mm. e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Considerato che
le pattuizioni non appaiono contrarie agli interessi della prole e delle parti, né tantomeno a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, esse possono essere accolte e vanno, pertanto, recepite nella presente sentenza.
L'accordo raggiunto tra le parti in ordine alle condizioni dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio giustifica la compensazione totale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in Airola (BN) il 15 novembre 2003, (trascritto nei registri dello Stato Civile nella parte I, anno 2003 al n. 8) fra
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_1 CP_1
5 ottobre 1966, secondo le condizioni di cui all'accordo raggiunto;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passa in giudicato, a cura della
Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato civile, in conformità dell'art. 10,
L.
1.12.1970 n. 898, per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.200 n. 396;
3. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Benevento, nella Camera di consiglio del 5.06.25
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Protano Dott.ssa Maria Ilaria Romano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE – II Collegio
Il Collegio, composto dai magistrati:
1. dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente
2. dott. Aldo De Luca Giudice
3. dott.ssa Valeria Protano Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3538 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
, c.f. , nato a [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1
alla via Provinciale Botteghelle di Portici n .223, rappresentato e difeso dall'avv. Filomena Dota, giusta procura in atti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in San Giorgio a Cremano
(NA) alla Via Brodolini n 41;
RICORRENTE
E
, c.f. , nata a [...] il [...], residente in [...]CP_1 C.F._2
(BN) alla via Parata n. 48, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Sautto, giusta procura in atti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Afragola (NA) alla Via Ignazio Silone n. 2;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 10.04.25.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha adito il Tribunale di Benevento al fine di ottenere la pronuncia dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio civile contratto con la resistente in Airola (BN) il 15.11.2003 e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Airola (BN) nel registro degli atti di matrimonio
(Parte I, n. 8, anno 2003), dal quale sono nati due figli maggiorenne ed Persona_1
economicamente autosufficiente, e , maggiorenne ma non ancora economicamente Per_2
autosufficiente.
In particolare, ha chiesto confermarsi quanto statuito nella sentenza di separazione n. 199/24, emessa dal Tribunale di Benevento, sull'assegnazione alla resistente della casa coniugale sita in
Airola (BN) alla via Parata n. 48 e sull'assegno di mantenimento da corrispondersi in favore del figlio , a carico del ricorrente, nella misura di € 150,00. Per_2
Nel costituirsi, la resistente si è associata alla richiesta di pronuncia di sentenza di scioglimento degli effetti civili, chiedendo confermarsi quanto concordato in sede separazione consensuale anche in ordine al pagamento delle spese straordinarie per il figlio nella misura del 50% come da Per_2
protocollo stipulato tra il Tribunale di Benevento ed il COA di Benevento.
All'udienza di comparizione del 10.04.25, le parti hanno chiesto la trasformazione del rito da giudiziale a consensuale e la conferma delle condizioni già previste in sede di separazione come di seguito riportate:
1) “la casa coniugale sita in via Parata 48, Airola (Bn) viene assegnata alla resistente con cui convivono i due figli maggiorenni;
2) il ricorrente corrisponderà a titolo di mantenimento mensile del figlio , Per_3 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma di € 150,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
lo stesso dovrà contribuire alle spese straordinarie per il figlio nella misura del Per_3
50%, per la cui disciplina ed individuazione si rinvia al Protocollo siglato tra Tribunale di
Benevento e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati”.
La domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio civile celebrato tra le parti in Airola
(BN) il 15 novembre 2003 e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Airola (BN), nel registro degli atti di matrimonio, alla Parte I, n. 8, anno 2003, è fondata e va accolta.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e ss.mm. e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Considerato che
le pattuizioni non appaiono contrarie agli interessi della prole e delle parti, né tantomeno a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, esse possono essere accolte e vanno, pertanto, recepite nella presente sentenza.
L'accordo raggiunto tra le parti in ordine alle condizioni dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio giustifica la compensazione totale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in Airola (BN) il 15 novembre 2003, (trascritto nei registri dello Stato Civile nella parte I, anno 2003 al n. 8) fra
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_1 CP_1
5 ottobre 1966, secondo le condizioni di cui all'accordo raggiunto;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passa in giudicato, a cura della
Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato civile, in conformità dell'art. 10,
L.
1.12.1970 n. 898, per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.200 n. 396;
3. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Benevento, nella Camera di consiglio del 5.06.25
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Protano Dott.ssa Maria Ilaria Romano