Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 04/06/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3145/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 28/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 9/7/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato SARA Parte_1 C.F._1
ROMANI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Viale Castracani
n. 243, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato ANGIOLO Parte_2 C.F._2
MASOTTI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Castelnuovo di Garfagnana
(LU), Piazza del Duomo n. 5, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. Confermare l'assegnazione della ex casa coniugale ubicata nel Comune di Vagli di Sotto (LU), Via Europa 1, a favore di nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi e Parte_1 fin tanto che gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
2. I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e quindi rinunciano ad ogni reciproca pretesa patrimoniale.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. Confermare l'affidamento dei figli minori e ad entrambi i genitori, con domicilio Per_1 Per_2 prevalente presso la madre, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal
1
4. Confermare la residenza e la collocazione prevalente dei figli e presso la madre Per_1 Per_2 nonchè confermare il diritto di visita del padre e la facoltà di tenere con sè i figli, secondo le seguenti cadenze:
4/a) durante la settimana: il lunedì o il mercoledì, compatibilmente con gli impegni di lavoro di quest'ultimo, dall'uscita di scuola fino alla sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso l'abitazione materna;
4/b) nei fine settimana, seguendo il criterio dell'alternanza, dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera dopo l'orario di cena quando li riporterà presso l'abitazione materna o anche, previa accordo tra i genitori, fino al lunedì mattina;
nei fine settimana, durante il periodo delle vacanze, il padre potrà prendere e tenere con sé i figli il venerdì mattina fino al lunedì mattina;
4/c) durante le festività natalizie e pasquali ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
i figli trascorreranno con il padre durante le vacanze scolastiche invernali 7 gg. e durante le vacanze scolastiche pasquali metà di esse, seguendo il criterio dell'alternanza e con facoltà per il padre di recarsi con i figli in località di villeggiatura. 4/d) vacanze estive ed altri periodi di vacanze: i minori trascorreranno 2 settimane all'anno con il padre, periodo che potrà essere anche non consecutivo con facoltà per quest'ultimo di recarsi con i figli entrambi o singolarmente in località di villeggiatura. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro i periodi di vacanze che trascorreranno con i figli entro il 31 maggio di ogni anno. E' fatto salvo il diverso accordo che dovesse di volta in volta essere preso tra i genitori in considerazione delle richieste e necessità dei minori e . Per_1 Per_2
5. Confermare l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 500,00 e così € 250,00 per ciascun figlio che il signor verserà a tramite accredito in c/c Parte_2 Parte_1 alla medesima intestato alle qui di seguito indicate coordinate iban [...], entro e non oltre il giorno dodici di ogni mese, assegno di mantenimento che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% in base alle variazioni del costo della vita accertate dagli indici ISTAT dei prezzi al consumo fino a quando gli stessi non diverranno economicamente autosufficienti.
6. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e secondo i criteri determinati dal Protocollo in materia di famiglia adottato dal
Tribunale di Lucca;
7. Confermare che per quanto concerne i due libretti con codice identificativo n. 019/02621/80000039 intestato al minore e n. 019/0261/8000041 intestato al minore accesi Persona_3 Persona_4 presso l'istituto di credito BPM, filiale di Pieve Fosciana, dell'importo attuale di € 3.000,00 ciascuno, rimarranno intestati ai quest'ultimi con possibilità di dismissione e/o estinzione solo ed esclusivamente per gravi motivi e con il consenso di entrambi i coniugi».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Vagli Sotto (LU) il 10/9/2005, dal quale sono nati i due figli (nato l'[...]) e (nata il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno Per_1 Per_2
2 congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 378/2024 pubblicata il 22/10/2024, passata in giudicato in data
5/5/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate.
Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza – sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte – del
21/5/2025, poi posticipata al 28/5/2025.
Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1 in Vagli Sotto (LU) in data 10/9/2005, debitamente trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Vagli Sotto (LU) all'Atto Numero 4, Parte II, Serie A, dell'Anno 2005;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Vagli Sotto (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 28/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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