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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/03/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. ADDIS MASSIMO
Ricorrente
Contro
Controparte_1 con l'avv. GRECO GIOVANNI
Resistente
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente in data 20.10.2023 e ritualmente notificato, il sig. Parte_1
conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro,
[...]
l chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “previa Controparte_1 sospensione dell'esecuzione ex art. 47 - D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, anche in forza dell'ingiusto oltre che grave e irreparabile danno che provocherebbe la procedura esecutiva(“periculum in mora”), in accoglimento delle argomentazioni in punto di mero diritto,
(“fumus boni iuris”), di cui in narrativa, ---- dichiarare, in accoglimento delle argomentazioni tutte esposte, a) la nullita della comunicazione preventiva di ipoteca, delle cartelle di pagamento dei ruoli ivi incorporati e degli accertamenti esecutivi, b) la condanna al rimborso di quanto l'odierno esponente fosse costretto a pagare nelle more del presente giudizio, al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto venisse ad egli coattivamente prelevato con interessi come per legge c) la vittoria delle spese e degli onorari, si come prescritto dall'art. 15 - D.Lgs. n. 546/1992, con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c”. In particolare, il ricorrente, a sostegno della spiegata domanda, contestava la nullità della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca;
l'inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento e la intervenuta prescrizione e decadenza del diritto a riscuotere la pretesa tributaria.
Si costituiva la convenuta che opponeva, preliminarmente, la propria carenza Controparte_2
di legittimazione passiva essendo i soli enti impositori legittimati passivi sulle questioni sollevate nel merito da parte ricorrente chiedendo, quindi, disporsi l'integrazione del contradditorio nei confronti di Inps;
nel merito, rilevava la regolarità e piena validità della notifica eseguita a mezzo Pec;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente attesa la corretta notifica di tutte le cartelle di pagamento, degli avvisi impugnati e dei successivi atti d'intimazione, in ordine ai quali venivano notificati diversi atti interruttivi della prescrizione (sicché non solo il credito era ancora esigibile ma la contestazione in esame è da considerarsi tardiva) con conseguente improcedibilità e inammissibilità della domanda per decorrenza dei termini di legge e per piena conoscenza della propria posizione debitoria da parte dell'attore.
Sospesa l'esecutorietà del provvedimento impugnato, ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Inps il ricorrente non vi provvedeva e successivamente dichiarava di voler rinunciare agli atti del giudizio come da note di trattazione depositate telematicamente in data 03.02.2025; sicché all'udienza del 04.02.2025 il giudice disponeva un breve rinvio al fine di valutare l'accettazione della rinuncia da parte di o in ogni caso la cessazione della materia del contendere. CP_3
All'udienza odierna le parti deducevano come da verbale e il giudice all'esito decideva come da dispositivo.
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Ciò posto, rilevato che:
- secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., Sent. n. 6909 del
20.3.2009);
- nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
- il procuratore del ricorrente ha rilevato a verbale l'intervenuta rinuncia agli atti del giudizio da parte del sig. - pure depositata telematicamente in data 03.02.2025 – chiedendo Controparte_4 dichiararsi l'estinzione e/o la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite ed ha dichiarato di aderire alle richieste di parte ricorrente accettando formalmente la CP_3
rinuncia agli atti del giudizio (cfr. verbale d'udienza del 11.03.2025);
- la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del 17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009);
- il ricorrente non ha offerto prova dell'adempimento tempestivo all'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'inps (atteso che l'atto risulta notificato dopo il termine perentorio concesso dal Giudice), con la conseguenza che il giudizio avrebbe dovuto concludersi con una pronuncia di inammissibilità.
Nel caso di specie, avendo le parti concordemente dato atto della sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito della pretesa, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, le spese di lite vista la condotta delle parti possono esser compensate per metà, la residua parte è posta a carico del ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- dichiara cessata la materia del contendere;
b)- compensa le spese di lite tra il ricorrente e ader nella misura del 50%, condanna il ricorrente alla refusione della metà delle spese di lite che si liquidano in tale misura in euro 800,00 oltre accessori come per legge,
Brindisi, 11/03/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio