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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 04/12/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
242/2024 r.g.
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Trento
Sezione prima
La Corte, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori
Magistrati:
Dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo Presidente
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Consigliere rel. Dott.ssa Adriana De Tommaso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello promossa con ricorso depositato il
20/12/2024 ed iscritta a ruolo in pari data al n. 242/2024 r.g.;
vertente tra
Parte_1
Parte_3 Parte_2
,
[...]
[...]
Parte_4
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Pinelli per delega in atti;
appellanti
CONTRO
rappr. e dif. dall'Avvocatura dello Stato Controparte_1
,
appellato contumace con l'intervento del P.G. sede OGGETTO: diritti della cittadinanza
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
APPELLANTI
Voglia la Corte d'Appello di Trento, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso:
- Riformare integralmente la sentenza n. 1049/2024 del 21.11.2024 pubblicata e notificata in data 22/11/2024 emessa dal giudice di primo grado, dott.ssa Enrica Poli, per i motivi esposti in narrativa;
- Per l'effetto, riconoscere lo status di cittadini italiani iure sanguinis agli odierni ricorrenti e ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Controparte_1
Stato Civile competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.
P.G.: conclude per la conferma della sentenza di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli appellanti in epigrafe hanno adito il tribunale di Trento per chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis,
assumendo di essere discendenti diretti di un cittadino italiano, l'avo che era nato a [...] in data [...],Persona_1
per poi emigrare in Brasile, senza mai naturalizzarsi;
hanno aggiunto che il medesimo aveva contratto matrimonio con Persona_2 il 15/10/1932
e da tale unione era nato in [...] l'[...] Persona_3 il quale, in data 28/9/1957, aveva contratto matrimonio con Persona_4 ;
che da detta unione era nata il [...] la Parte_5 quale, 1'8/5/1976, aveva sposato Persona_5 che da detta ultima unione era nata 1'1/4/1977 la ricorrente Parte_3
[...] la quale il 25/2/1995 aveva contratto matrimonio con RS
Da Silva Corrêa; che da detto matrimonio erano nati i ricorrenti [...]
Parte_1 il 10/5/1995, Persona_6 il 4/4/1996 e Persona_7 il 26/9/1998. Hanno quindi sostenuto di essere discendenti da Persona_1 cittadino italiano, poi emigrato in Brasile, dove aveva vissuto sino alla morte, senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana, richiamando la disciplina di cui alla 1. n. 555 del 1912, oltre che in quella vigente n. 91 del 1992.
Con la resistenza del Controparte_1 il tribunale ha respinto la domanda con sentenza n. 1049 del 2024, di data 21/11/2024, ritenendo che nulla era stato allegato né provato in merito al trasferimento all'estero dell'avo dei ricorrenti, Parte_6 tanto con
CP_1 il quale riferimento all'eccezione che era stata sollevata dal
,
aveva richiamato la 1. 379/2000, sulle persone originarie dei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16/7/1920 ed emigrate all'estero prima di tale data, che potevano rendere una dichiarazione per la cittadinanza italiana entro 5 anni dall'entrata in vigore della legge, termine poi prorogato di altri 5 anni;
nella fattispecie, i ricorrenti non avevano dimostrato che il loro avo fosse emigrato dopo la data del 16/7/1920 e quindi che lo stesso fosse divenuto cittadino italiano.
Avverso la sentenza, comunicata in data 22/11/2024, i ricorrenti in epigrafe hanno interposto appello, depositando ricorso in data 20/12/2024.
Hanno criticato la sentenza esponendo che dal certificato di nascita e dal certificato di matrimonio dell'avo, che erano stati prodotti, si evinceva con chiarezza che lo stesso era morto in data sicuramente successiva al
16/7/1920, anno della stipula del trattato di San Germano, avendo contratto matrimonio in data 15/10/1932, ben dodici anni dopo l'annessione dei territori al Regno d'Italia ed era quindi provato che l'avo era sopravvissuto all'annessione del comune di nascita al Regno, considerato che all'epoca aveva solo 11 anni ed era emigrato in data successiva. Nel proporre tale motivo di appello, gli appellanti hanno chiesto di essere autorizzati alla produzione del "certificato di sbarco" dell'avo, ritenendolo prova indispensabile ai fini della decisione della causa, la cui mancata ammissione era suscettibile di pregiudicare in via definitiva il riconoscimento della cittadinanza per discendenza diretta dal loro avo.
Hanno pertanto concluso come in epigrafe.
A seguito dell'introduzione dell'appello con ricorso, il consigliere istruttore ha assegnato ai ricorrenti termine per la notifica del ricorso e del decreto, sino al 31/1/2025, e fissando udienza in trattazione scritta per il giorno 20/3/2025. Nelle note depositate in sostituzione dell'udienza in presenza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la difesa degli appellanti ha dedotto di non aver potuto rispettare il termine assegnato per la notifica del ricorso e del decreto, per un malfunzionamento informatico, ed il consigliere istruttore ha aggiornato la trattazione, assegnando termine all'istante per documentare il dedotto impedimento informatico. La parte appellante ha depositato documentazione.
L'appello è stato quindi rimesso in decisione all'udienza del 16/10/2025, sulle trascritte conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come da narrativa che precede, gli appellanti hanno introdotto l'appello provvedendo a depositare ricorso, anziché a notificare atto di citazione, come sarebbe stato rituale, atteso che anche le sentenze pronunciate nel giudizio introdotto con rito semplificato, a norma dell'art. 281 decies c.p.c. sono impugnabili nei modi ordinari (ex art. 281 terdecies c.p.c.), e, quindi, con l'atto di citazione. L'irrituale introduzione dell'appello non è però di per sé tale da comportarne l'inammissibilità, atteso che, qualora l'appello sia stato proposto con ricorso anziché con citazione, l'appello è ammissibile qualora sia notificato entro il termine di impugnazione (cfr. CASS. 24386/2022;
CASS. 22256/2018). Nella fattispecie, la sentenza di primo grado non era stata notificata dal CP_1 ai ricorrenti, ma solo comunicata a cura della
Cancelleria, in data 22/11/2024; era pendente pertanto il termine “lungo" per la proposizione dell'appello, di cui all'art. 327 c.p.c., di mesi sei dalla pubblicazione della sentenza. Parte appellante, dopo aver depositato il ricorso in appello, pur senza rispettare il termine assegnato dal consigliere istruttore per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, ha comunque provveduto alla notifica all'Avvocatura dello Stato in data
19/3/2025, prima della celebrazione della prima udienza, provvedendo in pari data al deposito dell'atto notificato. L'appello risulta così notificato entro il termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c., e deve ritenersi quindi tempestivo e ammissibile.
L'appello è però infondato e va respinto.
Gli appellanti, come dianzi esposto, hanno affermato di aver diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, siccome discendenti da nato a [...] il [...], chePersona_1
secondo la loro prospettazione era sicuramente cittadino italiano.
Relativamente all'avo Persona_1 documentalmente si dispone dell'estratto del certificato di nascita, della certificazione negativa di naturalizzazione brasiliana, del certificato di matrimonio contratto a San
Paolo del Brasile il 15 ottobre 1932.
Come rilevato in prime cure, la nascita nel comune di Dro non aveva comportato l'acquisto della cittadinanza italiana da parte dell'avo, non solo perché la cittadinanza non è acquistata per ius soli, ma anche perché all'epoca della nascita il comune di Dro, in provincia di Trento, neppure apparteneva al territorio dell'Italia, bensì a quello dell'Impero austro- ungarico, venendo annesso all'Italia solo dal 16/7/1920, in forza del trattato di Saint Germain. In particolare, secondo il Trattato di Saint Germain:
Art. 70 Chiunque abbia la pertinenza in un territorio che faceva parte dei territori dell'antica Monarchia austro-ungarica acquisterà di pieno dritto, ad esclusione della cittadinanza austriaca, la cittadinanza dallo Stato che esercita la sovranità sul territorio predetto.
Art. 71 Nonostante la disposizione dell'art. 70, per quanto concerne i territori trasferiti all'Italia, non acquisteranno di pieno diritto la cittadinanza italiana:
1° coloro che hanno la pertinenza nei detti territori, ma non vi sono nati;
2° coloro che hanno acquistato la pertinenza nei detti territori dopo il 24 maggio 1915, o che l'hanno acquistata soltanto in dipendenza della propria carica.
Art. 72 Le persone indicate all'art. 71 o coloro:
a) che hanno avuto una pertinenza anteriore nei territori trasferiti all'Italia, o di cui il padre, o la madre se il padre è ignoto, aveva la pertinenza nei detti territori;
b) o che hanno servito nell'esercito italiano durante la presente guerra, ed i loro figli, - potranno eleggere la cittadinanza italiana nelle condizioni stabilite dall'art. 78 per il diritto di opzione. art. 78 I maggiori di 18 anni che perdono la cittadinanza austriaca e acquistano di pieno diritto una nuova cittadinanza, e, norma dell'articolo 70, avranno facoltà, durante un anno dalla entrata in
Vigore del presente trattato, di optare per la cittadinanza dello Stato in cui avevano la pertinenza prima di acquistarla nel territorio trasferito. L'opzione del marito implicherà quella della moglie e l'opzione dei genitori quella dei figli minori di 18 anni
Coloro che hanno esercitato questo diritto dovranno entro i dodici mesi seguenti, trasportare il proprio domicilio nello Stato a favore del quale avranno fatto l'opzione, potranno conservare i beni immobili che posseggono nel territorio dello Stato in cui avevano il proprio domicilio prima dall'opzione, e portar con sé i propri beni mobili di ogni specie, senza che sia loro imposto perciò alcun diritto o tassa, di uscita o di entrata.
Prevede poi l'art. 1 1. 379/2000:
1. La presente legge si applica alle persone di cui al comma 2, originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro- ungarico prima del 16 luglio 1920, e ai loro discendenti. I territori di cui al presente comma comprendono:
a) i territori attualmente appartenenti allo Stato italiano;
b) i territori già italiani ceduti alla Jugoslavia in forza:
1) del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo in Italia con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre
1947, n. 1430;
2) del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, ratificato e reso esecutivo in Italia ai sensi della legge 14 marzo
1977, n. 73.
2. Alle persone nate e già residenti nei territori di cui al comma 1 ed emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920, nonché ai loro discendenti, è riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge (il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha poi disposto, con l'art. 28-bis, comma 1, che "Per le persone di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 14 dicembre 2000, n. 379, il termine di cinque anni di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 è prorogato di ulteriori cinque anni".
Assumono gli appellanti che Persona_1 era rimasto nel territorio di nascita anche dopo il 16/7/1920, avendo così acquistato automaticamente la cittadinanza italiana, senza mai perderla, sì da trasmetterla ai discendenti.
Dai documenti tempestivamente prodotti (in particolare dall'atto di nascita e da quello di matrimonio dell'avo degli appellanti) non emerge la prova di tale permanenza dell'avo nel territorio trentino dopo il 16/7/1920.
Il tribunale ha rilevato la mancanza di prova alcuna in ordine alla data di emigrazione dell'avo, se ante il 16/7/1920, con acquisto della cittadinanza italiana con effetto ex nunc, per elezione, e non iure sanguinis (cfr. CASS. 2136/2021), a seguito della dichiarazione prevista dalla 1. 379/2000, oppure, se post il 16/7/1920, con acquisto automatico della cittadinanza italiana, trasmessa ai discendenti.
In questo grado gli appellanti hanno insistito per l'acquisizione di un documento, cd. "certificato di sbarco", che comproverebbe che l'avo era emigrato in Brasile solo dopo il Persona_1
16/7/1920, essendo sbarcato nel porto di Santos il 1°/1/1922; sostengono che si tratta di prova documentale indispensabile ai fini della decisione, e in quanto tale ammissibile ai sensi dell'art. 345
c.p.c. e in proposito richiamano l'insegnamento della S.C. di cui alla sentenza a Sezioni Unite n. 10790/2017. Tale produzione è inammissibile.
L'art. 345 c.p.c. nella formulazione attualmente in vigore, a seguito della novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla 1.
n. 134 del 2012, prevede al suo terzo comma, che Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Nella formulazione in vigore prima della novella, la stessa disposizione invece prevedeva che Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa. È stato quindi soppresso il riferimento alla indispensabilità del documento, ed è rimasta consentita la produzione di un documento non prodotto in primo grado solo per l'ipotesi dell'impossibilità di produrlo non imputabile alla parte.
Tale il contesto normativo, il riferimento degli appellanti alla indispensabilità del documento offerto non è pertinente, dal momento che solo l'impossibilità non imputabile della produzione tempestiva del documento in primo grado ne avrebbe consentito l'offerta; risulta pertanto inconferente il richiamo alla sentenza della
S.C. n. 10790/2017, in quanto in quel giudizio veniva in rilievo l'applicazione della precedente formulazione dell'art. 345 c.p.c..
Parte appellante, concentrando le deduzioni sulla ritenuta indispensabilità della produzione documentale, ha però omesso qualunque riferimento alla eventuale impossibilità non imputabile di produrre il "certificato di sbarco" in prime cure;
la relativa offerta deve pertanto considerarsi tardiva e inammissibile, il che esonera il
Collegio anche dalla necessità di compiere un giudizio sulla effettiva indispensabilità del documento stesso ai fini della decisione. Deve a ciò conseguire il rilievo della mancata prova del presupposto dell'acquisto automatico della cittadinanza in capo all'avo degli appellanti e, per l'effetto, Persona_1
dell'insussistenza del presupposto dell'acquisto della cittadinanza iure sanguinis in capo agli appellanti stessi in quanto suoi discendenti, pacifico essendo, altresì, che non è mai intervenuto acquisto della cittadinanza per elezione a norma della 1. 379/2000.
L'appello va conseguentemente respinto.
Non dovute le spese, stante la contumacia del CP_1 convenuto.
Ricorrono i presupposti di applicazione dell'art. 13 co. 1 quater d.p.r.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1
Parte_2 [...]
,
[...]
Parte_7
avverso la sentenza del tribunale di Trento n. 1049/2024
Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
Nulla sulle spese;
Dà atto che sussistono i presupposti dell'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 23/10/2025
Il presidente Il co. est.
dr. P.G. Demarchi Albengo dr.ssa A. De Tommaso
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Trento
Sezione prima
La Corte, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori
Magistrati:
Dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo Presidente
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Consigliere rel. Dott.ssa Adriana De Tommaso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello promossa con ricorso depositato il
20/12/2024 ed iscritta a ruolo in pari data al n. 242/2024 r.g.;
vertente tra
Parte_1
Parte_3 Parte_2
,
[...]
[...]
Parte_4
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Pinelli per delega in atti;
appellanti
CONTRO
rappr. e dif. dall'Avvocatura dello Stato Controparte_1
,
appellato contumace con l'intervento del P.G. sede OGGETTO: diritti della cittadinanza
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
APPELLANTI
Voglia la Corte d'Appello di Trento, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso:
- Riformare integralmente la sentenza n. 1049/2024 del 21.11.2024 pubblicata e notificata in data 22/11/2024 emessa dal giudice di primo grado, dott.ssa Enrica Poli, per i motivi esposti in narrativa;
- Per l'effetto, riconoscere lo status di cittadini italiani iure sanguinis agli odierni ricorrenti e ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Controparte_1
Stato Civile competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.
P.G.: conclude per la conferma della sentenza di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli appellanti in epigrafe hanno adito il tribunale di Trento per chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis,
assumendo di essere discendenti diretti di un cittadino italiano, l'avo che era nato a [...] in data [...],Persona_1
per poi emigrare in Brasile, senza mai naturalizzarsi;
hanno aggiunto che il medesimo aveva contratto matrimonio con Persona_2 il 15/10/1932
e da tale unione era nato in [...] l'[...] Persona_3 il quale, in data 28/9/1957, aveva contratto matrimonio con Persona_4 ;
che da detta unione era nata il [...] la Parte_5 quale, 1'8/5/1976, aveva sposato Persona_5 che da detta ultima unione era nata 1'1/4/1977 la ricorrente Parte_3
[...] la quale il 25/2/1995 aveva contratto matrimonio con RS
Da Silva Corrêa; che da detto matrimonio erano nati i ricorrenti [...]
Parte_1 il 10/5/1995, Persona_6 il 4/4/1996 e Persona_7 il 26/9/1998. Hanno quindi sostenuto di essere discendenti da Persona_1 cittadino italiano, poi emigrato in Brasile, dove aveva vissuto sino alla morte, senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana, richiamando la disciplina di cui alla 1. n. 555 del 1912, oltre che in quella vigente n. 91 del 1992.
Con la resistenza del Controparte_1 il tribunale ha respinto la domanda con sentenza n. 1049 del 2024, di data 21/11/2024, ritenendo che nulla era stato allegato né provato in merito al trasferimento all'estero dell'avo dei ricorrenti, Parte_6 tanto con
CP_1 il quale riferimento all'eccezione che era stata sollevata dal
,
aveva richiamato la 1. 379/2000, sulle persone originarie dei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16/7/1920 ed emigrate all'estero prima di tale data, che potevano rendere una dichiarazione per la cittadinanza italiana entro 5 anni dall'entrata in vigore della legge, termine poi prorogato di altri 5 anni;
nella fattispecie, i ricorrenti non avevano dimostrato che il loro avo fosse emigrato dopo la data del 16/7/1920 e quindi che lo stesso fosse divenuto cittadino italiano.
Avverso la sentenza, comunicata in data 22/11/2024, i ricorrenti in epigrafe hanno interposto appello, depositando ricorso in data 20/12/2024.
Hanno criticato la sentenza esponendo che dal certificato di nascita e dal certificato di matrimonio dell'avo, che erano stati prodotti, si evinceva con chiarezza che lo stesso era morto in data sicuramente successiva al
16/7/1920, anno della stipula del trattato di San Germano, avendo contratto matrimonio in data 15/10/1932, ben dodici anni dopo l'annessione dei territori al Regno d'Italia ed era quindi provato che l'avo era sopravvissuto all'annessione del comune di nascita al Regno, considerato che all'epoca aveva solo 11 anni ed era emigrato in data successiva. Nel proporre tale motivo di appello, gli appellanti hanno chiesto di essere autorizzati alla produzione del "certificato di sbarco" dell'avo, ritenendolo prova indispensabile ai fini della decisione della causa, la cui mancata ammissione era suscettibile di pregiudicare in via definitiva il riconoscimento della cittadinanza per discendenza diretta dal loro avo.
Hanno pertanto concluso come in epigrafe.
A seguito dell'introduzione dell'appello con ricorso, il consigliere istruttore ha assegnato ai ricorrenti termine per la notifica del ricorso e del decreto, sino al 31/1/2025, e fissando udienza in trattazione scritta per il giorno 20/3/2025. Nelle note depositate in sostituzione dell'udienza in presenza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la difesa degli appellanti ha dedotto di non aver potuto rispettare il termine assegnato per la notifica del ricorso e del decreto, per un malfunzionamento informatico, ed il consigliere istruttore ha aggiornato la trattazione, assegnando termine all'istante per documentare il dedotto impedimento informatico. La parte appellante ha depositato documentazione.
L'appello è stato quindi rimesso in decisione all'udienza del 16/10/2025, sulle trascritte conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come da narrativa che precede, gli appellanti hanno introdotto l'appello provvedendo a depositare ricorso, anziché a notificare atto di citazione, come sarebbe stato rituale, atteso che anche le sentenze pronunciate nel giudizio introdotto con rito semplificato, a norma dell'art. 281 decies c.p.c. sono impugnabili nei modi ordinari (ex art. 281 terdecies c.p.c.), e, quindi, con l'atto di citazione. L'irrituale introduzione dell'appello non è però di per sé tale da comportarne l'inammissibilità, atteso che, qualora l'appello sia stato proposto con ricorso anziché con citazione, l'appello è ammissibile qualora sia notificato entro il termine di impugnazione (cfr. CASS. 24386/2022;
CASS. 22256/2018). Nella fattispecie, la sentenza di primo grado non era stata notificata dal CP_1 ai ricorrenti, ma solo comunicata a cura della
Cancelleria, in data 22/11/2024; era pendente pertanto il termine “lungo" per la proposizione dell'appello, di cui all'art. 327 c.p.c., di mesi sei dalla pubblicazione della sentenza. Parte appellante, dopo aver depositato il ricorso in appello, pur senza rispettare il termine assegnato dal consigliere istruttore per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, ha comunque provveduto alla notifica all'Avvocatura dello Stato in data
19/3/2025, prima della celebrazione della prima udienza, provvedendo in pari data al deposito dell'atto notificato. L'appello risulta così notificato entro il termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c., e deve ritenersi quindi tempestivo e ammissibile.
L'appello è però infondato e va respinto.
Gli appellanti, come dianzi esposto, hanno affermato di aver diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, siccome discendenti da nato a [...] il [...], chePersona_1
secondo la loro prospettazione era sicuramente cittadino italiano.
Relativamente all'avo Persona_1 documentalmente si dispone dell'estratto del certificato di nascita, della certificazione negativa di naturalizzazione brasiliana, del certificato di matrimonio contratto a San
Paolo del Brasile il 15 ottobre 1932.
Come rilevato in prime cure, la nascita nel comune di Dro non aveva comportato l'acquisto della cittadinanza italiana da parte dell'avo, non solo perché la cittadinanza non è acquistata per ius soli, ma anche perché all'epoca della nascita il comune di Dro, in provincia di Trento, neppure apparteneva al territorio dell'Italia, bensì a quello dell'Impero austro- ungarico, venendo annesso all'Italia solo dal 16/7/1920, in forza del trattato di Saint Germain. In particolare, secondo il Trattato di Saint Germain:
Art. 70 Chiunque abbia la pertinenza in un territorio che faceva parte dei territori dell'antica Monarchia austro-ungarica acquisterà di pieno dritto, ad esclusione della cittadinanza austriaca, la cittadinanza dallo Stato che esercita la sovranità sul territorio predetto.
Art. 71 Nonostante la disposizione dell'art. 70, per quanto concerne i territori trasferiti all'Italia, non acquisteranno di pieno diritto la cittadinanza italiana:
1° coloro che hanno la pertinenza nei detti territori, ma non vi sono nati;
2° coloro che hanno acquistato la pertinenza nei detti territori dopo il 24 maggio 1915, o che l'hanno acquistata soltanto in dipendenza della propria carica.
Art. 72 Le persone indicate all'art. 71 o coloro:
a) che hanno avuto una pertinenza anteriore nei territori trasferiti all'Italia, o di cui il padre, o la madre se il padre è ignoto, aveva la pertinenza nei detti territori;
b) o che hanno servito nell'esercito italiano durante la presente guerra, ed i loro figli, - potranno eleggere la cittadinanza italiana nelle condizioni stabilite dall'art. 78 per il diritto di opzione. art. 78 I maggiori di 18 anni che perdono la cittadinanza austriaca e acquistano di pieno diritto una nuova cittadinanza, e, norma dell'articolo 70, avranno facoltà, durante un anno dalla entrata in
Vigore del presente trattato, di optare per la cittadinanza dello Stato in cui avevano la pertinenza prima di acquistarla nel territorio trasferito. L'opzione del marito implicherà quella della moglie e l'opzione dei genitori quella dei figli minori di 18 anni
Coloro che hanno esercitato questo diritto dovranno entro i dodici mesi seguenti, trasportare il proprio domicilio nello Stato a favore del quale avranno fatto l'opzione, potranno conservare i beni immobili che posseggono nel territorio dello Stato in cui avevano il proprio domicilio prima dall'opzione, e portar con sé i propri beni mobili di ogni specie, senza che sia loro imposto perciò alcun diritto o tassa, di uscita o di entrata.
Prevede poi l'art. 1 1. 379/2000:
1. La presente legge si applica alle persone di cui al comma 2, originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro- ungarico prima del 16 luglio 1920, e ai loro discendenti. I territori di cui al presente comma comprendono:
a) i territori attualmente appartenenti allo Stato italiano;
b) i territori già italiani ceduti alla Jugoslavia in forza:
1) del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo in Italia con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre
1947, n. 1430;
2) del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, ratificato e reso esecutivo in Italia ai sensi della legge 14 marzo
1977, n. 73.
2. Alle persone nate e già residenti nei territori di cui al comma 1 ed emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920, nonché ai loro discendenti, è riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge (il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha poi disposto, con l'art. 28-bis, comma 1, che "Per le persone di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 14 dicembre 2000, n. 379, il termine di cinque anni di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 è prorogato di ulteriori cinque anni".
Assumono gli appellanti che Persona_1 era rimasto nel territorio di nascita anche dopo il 16/7/1920, avendo così acquistato automaticamente la cittadinanza italiana, senza mai perderla, sì da trasmetterla ai discendenti.
Dai documenti tempestivamente prodotti (in particolare dall'atto di nascita e da quello di matrimonio dell'avo degli appellanti) non emerge la prova di tale permanenza dell'avo nel territorio trentino dopo il 16/7/1920.
Il tribunale ha rilevato la mancanza di prova alcuna in ordine alla data di emigrazione dell'avo, se ante il 16/7/1920, con acquisto della cittadinanza italiana con effetto ex nunc, per elezione, e non iure sanguinis (cfr. CASS. 2136/2021), a seguito della dichiarazione prevista dalla 1. 379/2000, oppure, se post il 16/7/1920, con acquisto automatico della cittadinanza italiana, trasmessa ai discendenti.
In questo grado gli appellanti hanno insistito per l'acquisizione di un documento, cd. "certificato di sbarco", che comproverebbe che l'avo era emigrato in Brasile solo dopo il Persona_1
16/7/1920, essendo sbarcato nel porto di Santos il 1°/1/1922; sostengono che si tratta di prova documentale indispensabile ai fini della decisione, e in quanto tale ammissibile ai sensi dell'art. 345
c.p.c. e in proposito richiamano l'insegnamento della S.C. di cui alla sentenza a Sezioni Unite n. 10790/2017. Tale produzione è inammissibile.
L'art. 345 c.p.c. nella formulazione attualmente in vigore, a seguito della novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla 1.
n. 134 del 2012, prevede al suo terzo comma, che Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Nella formulazione in vigore prima della novella, la stessa disposizione invece prevedeva che Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa. È stato quindi soppresso il riferimento alla indispensabilità del documento, ed è rimasta consentita la produzione di un documento non prodotto in primo grado solo per l'ipotesi dell'impossibilità di produrlo non imputabile alla parte.
Tale il contesto normativo, il riferimento degli appellanti alla indispensabilità del documento offerto non è pertinente, dal momento che solo l'impossibilità non imputabile della produzione tempestiva del documento in primo grado ne avrebbe consentito l'offerta; risulta pertanto inconferente il richiamo alla sentenza della
S.C. n. 10790/2017, in quanto in quel giudizio veniva in rilievo l'applicazione della precedente formulazione dell'art. 345 c.p.c..
Parte appellante, concentrando le deduzioni sulla ritenuta indispensabilità della produzione documentale, ha però omesso qualunque riferimento alla eventuale impossibilità non imputabile di produrre il "certificato di sbarco" in prime cure;
la relativa offerta deve pertanto considerarsi tardiva e inammissibile, il che esonera il
Collegio anche dalla necessità di compiere un giudizio sulla effettiva indispensabilità del documento stesso ai fini della decisione. Deve a ciò conseguire il rilievo della mancata prova del presupposto dell'acquisto automatico della cittadinanza in capo all'avo degli appellanti e, per l'effetto, Persona_1
dell'insussistenza del presupposto dell'acquisto della cittadinanza iure sanguinis in capo agli appellanti stessi in quanto suoi discendenti, pacifico essendo, altresì, che non è mai intervenuto acquisto della cittadinanza per elezione a norma della 1. 379/2000.
L'appello va conseguentemente respinto.
Non dovute le spese, stante la contumacia del CP_1 convenuto.
Ricorrono i presupposti di applicazione dell'art. 13 co. 1 quater d.p.r.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1
Parte_2 [...]
,
[...]
Parte_7
avverso la sentenza del tribunale di Trento n. 1049/2024
Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
Nulla sulle spese;
Dà atto che sussistono i presupposti dell'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 23/10/2025
Il presidente Il co. est.
dr. P.G. Demarchi Albengo dr.ssa A. De Tommaso