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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/11/2025, n. 5118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5118 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 25/11/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa UD IL, chiamato il procedimento iscritto al n. 6188/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 8.30 è presente l'avv. TI ER per parte ricorrente il quale in considerazione dell'intervenuto pagamento avvenuto solamente nel mese di settembre 2025, dichiararsi cessata la materia del contendere insistendo condanna dell'istituto alle spese di lite.
Alle ore 9.05 è pure presente l'avv. ABBATE MICHELE per l' che rileva che CP_1
è stata depositata telematicamente la documentazione attestante l'intervenuto pagamento, e chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Il Giudice
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 9.10
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Successivamente, alle ore 17.15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario dott.ssa UD IL, nella causa iscritta al n° 6188/2025 R.G.L. promossa
D A
- CF. - rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ER TI ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo P.zza Leoni n. 49, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - domiciliato CP_1 legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , CP_1
Via Laurana n. 59, con l'avv. MARIA GRAZIA SPARACINO e l'avv. ADRIANA
AN RI, che lo rappresentano e difendono giusta procura indicata in atti.
- convenuto -
OGGETTO: liquidazione ratei maturati e non ricossi de cuius
All'udienza del 25 novembre 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contradittorio delle parti costituite:
❖ DICHIARA cessata la materia del contendere.
2 ❖ ND l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in euro CP_1
1.300,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.4.2025 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale l'ente previdenziale per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Ritenere e dichiarare che la IG.ra Pt_1
, n.q. di erede di , ha diritto al pagamento pro quota delle
[...] Persona_1 somme di assegno sociale 07063847/INVCIV maturate e non riscosse dal de cuius per il periodo compreso fra il gennaio 2020 ed il dicembre 2021;Conseguentemente, condannare l' a liquidare pro quota, in favore della IG.ra , le CP_1 Parte_1 somme maturate e non riscosse dal de cuius, per il periodo compreso fra il gennaio
2020 ed il dicembre 2021, a titolo di assegno sociale 07063847/INVCIV.”, il tutto con vittoria delle spese di lite.
A sostegno del ricorso deduceva:
• d'essere coerede di unitamente alle proprie figlie Persona_1 Parte_2
e
[...] Persona_2
• che con sentenza n.790/2022 del 14/03/2022 (resa da questo tribunale nel procedimento recante n. RGL 212/2021, ritualmente notificata in data 01/04/2022) veniva riconosciuto il diritto del proprio coniuge a percepire i ratei di assegno sociale n. 07063847 (derivante da trasformazione della pensione di inabilità) dal mese di gennaio 2020 sino al mese di dicembre 2021 (All.1).
• che in data 22/04/2022 decedeva.; Persona_1
• d'aver presentato all' in data 14/02/2023 unitamente alle figlie istanza CP_1
n.2121954100016 di corresponsione ciascuna pro quota dei ratei maturati e non riscossi delle somme non corrisposte (arretrati e quota 13 mensilità) in favore del de cuius, a titolo di assegno sociale come riconosciuto dalla sentenza n.
n.790/2022;
• d'aver ricevuto in data 20/08/2023, comunicazione di rigetto con la seguente motivazione: “Il pensionato deceduto aveva già riscosso tutte le somme a lui dovute”;
3 • non essendo stata corrisposta alcuna somma, d'aver ritualmente proposto in data
05/10/2023 ricorso al Comitato Provinciale conclusosi con delibera di CP_1 rigetto n. 2311835 del 17/10/2023;
• di trovarsi costretta a introdurre il presente giudizio essendo rimasta creditrice pro quota, nei riguardi dell'Istituto, delle somme maturate e non riscosse dal de cuius, per il periodo compreso fra il gennaio 2020 ed il dicembre 2021, a titolo di assegno sociale 07063847.
Si costituiva in giudizio con memoria dell'8 agosto 2025 l' Controparte_2 rappresentando che “[..]l'Ufficio competente ha provveduto alla liquidazione di quanto spettante agli aventi titolo in esecuzione della sentenza n.790/22, come da provvedimento che si produce. Il pagamento dovrebbe pervenire nel mese di settembre
e ci si riserva di documentarlo”; chiedeva, pertanto, un breve rinvio all'uopo.
La causa, all'odierna udienza, sulla concorde richiesta delle parti di dichiarare cessata la materia del contendere, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Sulla base delle incontestate allegazioni in atti (l' ha, infatti, provveduto al CP_1 pagamento in favore della della somma di euro 5.651,28 - quota pari a un Pt_1
terzo del complessivo importo liquidato - alla stessa spettante) risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse e va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in relazione all'attività svolta (con applicazione dei minimi tariffari e con la riduzione prevista ex art 4 comma 4 D.M. 55/2014) disponendone la distrazione in favore dell'avv. Erasmo Tarantino che ha reso la dichiarazione ex art 93 cpc.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 25 novembre 2025
Il Giudice
UD IL
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