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Sentenza 4 luglio 2024
Sentenza 4 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/07/2024, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. R.V.G. 1365/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1365 /2024 R.V.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Caruso Emanuela e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima, sito in 20090
Cesano Boscone (MI), Via Trento n. 6;
e da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
Estrangeros Cecilia Eleonora e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima, sito
27100 Pavia, Via Carlo Bonetta 7;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Siracusa, in data 11/04/1996, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla
Parte II, Serie A, n. 00040, dell'anno 1996; separati consensualmente a seguito di accordo di negoziazione assistita munito di autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia rilasciata in data 7/02/2019;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ • Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato
a Siracusa il giorno 11.04.1996, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Siracusa, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
• i figli minori sono affidati ad entrambi i genitori in via condivisa, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione;
le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza che provvederà ad avvisare sollecitamente l'altro genitore. Anche se affidati congiuntamente ad entrambi vivranno con la madre;
• il sig. avrà diritto di trascorrere coi figli minorenni tutto il tempo che vorrà Pt_2
previo avviso;
i figli trascorreranno come minimo con il padre week end alternati
(sabato e domenica) e un periodo di almeno una settimana durante le ferie estive e metà delle vacanze di Pasqua e Natale, secondo accordi che i genitori prenderanno con anticipo di almeno tre mesi;
• in favore dei figli minori e , il Persona_1 Persona_2 Persona_3 sig. verserà alla madre a titolo di mantenimento €. 150,00 per ciascuno entro il Pt_2
giorno 30 di ogni mese, sino alla loro raggiunta indipendenza e comunque non oltre al trentesimo anno di età di ognuno;
tale somma si intende comprensiva degli assegni
Pag. 2 di 4 familiari; il sig. inoltre corrisponderà il 50% delle spese straordinarie per i figli Pt_2
previamente concordate e di quelle mediche concordate e non mutuabili;
• in favore della signora il sig. verserà euro 200,00 entro il 30 di ogni Parte_1 Pt_2
mese a titolo di mantenimento;
• Con consenso reciproco al rilascio dei documenti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
26/03/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate, così come precisate nelle note di trattazione scritta del 22/04/2024.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c;
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno modificato le condizioni di cui al ricorso, così come precisate nelle note di trattazione scritta del
22/04/2024.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (accordo di negoziazione assistita munito di autorizzazione del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia rilasciata in data 7/02/2019, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data di rilascio dell'autorizzaizone. Si
è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Pag. 3 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in Siracusa il giorno 11/04/1996 (atto Parte_1 Parte_2
n.00040, parte II, serie A, anno 1996);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 05/06/2024
La Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. R.V.G. 1365/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1365 /2024 R.V.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Caruso Emanuela e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima, sito in 20090
Cesano Boscone (MI), Via Trento n. 6;
e da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
Estrangeros Cecilia Eleonora e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima, sito
27100 Pavia, Via Carlo Bonetta 7;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Siracusa, in data 11/04/1996, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla
Parte II, Serie A, n. 00040, dell'anno 1996; separati consensualmente a seguito di accordo di negoziazione assistita munito di autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia rilasciata in data 7/02/2019;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ • Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato
a Siracusa il giorno 11.04.1996, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Siracusa, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
• i figli minori sono affidati ad entrambi i genitori in via condivisa, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione;
le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza che provvederà ad avvisare sollecitamente l'altro genitore. Anche se affidati congiuntamente ad entrambi vivranno con la madre;
• il sig. avrà diritto di trascorrere coi figli minorenni tutto il tempo che vorrà Pt_2
previo avviso;
i figli trascorreranno come minimo con il padre week end alternati
(sabato e domenica) e un periodo di almeno una settimana durante le ferie estive e metà delle vacanze di Pasqua e Natale, secondo accordi che i genitori prenderanno con anticipo di almeno tre mesi;
• in favore dei figli minori e , il Persona_1 Persona_2 Persona_3 sig. verserà alla madre a titolo di mantenimento €. 150,00 per ciascuno entro il Pt_2
giorno 30 di ogni mese, sino alla loro raggiunta indipendenza e comunque non oltre al trentesimo anno di età di ognuno;
tale somma si intende comprensiva degli assegni
Pag. 2 di 4 familiari; il sig. inoltre corrisponderà il 50% delle spese straordinarie per i figli Pt_2
previamente concordate e di quelle mediche concordate e non mutuabili;
• in favore della signora il sig. verserà euro 200,00 entro il 30 di ogni Parte_1 Pt_2
mese a titolo di mantenimento;
• Con consenso reciproco al rilascio dei documenti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
26/03/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate, così come precisate nelle note di trattazione scritta del 22/04/2024.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c;
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno modificato le condizioni di cui al ricorso, così come precisate nelle note di trattazione scritta del
22/04/2024.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (accordo di negoziazione assistita munito di autorizzazione del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia rilasciata in data 7/02/2019, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data di rilascio dell'autorizzaizone. Si
è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Pag. 3 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in Siracusa il giorno 11/04/1996 (atto Parte_1 Parte_2
n.00040, parte II, serie A, anno 1996);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 05/06/2024
La Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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