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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/09/2025, n. 3530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3530 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Onorario dott.ssa ON Di Maio, nella causa iscritta al N. 3976 del 2022 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. DI NATALE ANTONINO ricorrente -
CONTRO
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, con l'Avv. RIZZO
DR GI resistente – oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- annulla le ordinanze ingiunzioni n. OI – 000053887 (Anno 2012) – OI -
000053907 (Anno 2013) – OI – 000053909 (Anno 2014);
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, CP_1 che liquida complessivamente in € 1.850,00, oltre spese generali, CPA e
IVA, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Antonino Di Natale dichiaratosi antistatario.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23.04.2022, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso le CP_1 ordinanze ingiunzioni nn. OI – 000053887 (Anno 2012) – OI -000053907
(Anno 2013) – OI – 000053909 (Anno 2014) deducendone l'illegittimità per mancata notifica degli atti di accertamento presupposti, violazione dell'art. 14 della L. n. 689/1981, difetto di motivazione, prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 28 della predetta legge, ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendone pertanto l'annullamento.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio l' CP_1 contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, la causa è stata decisa come in dispositivo.
1 ***
Il ricorso è fondato, per le ragioni appresso evidenziate: rilevato che la parte ricorrente eccepisce, tra le altre, l'estinzione della sanzione per violazione dell'art. 14 nonché la prescrizione ex art. 28 della
L. n. 689/1981; premettendo che con il D.Lgs n. 8 del 15.1.2016 il reato di cui all'art. 527
C.p. (mancato versamento delle ritenute previdenziali) ex art. 2 del
D.L.463/1983 conv. in L. n. 638/1983 è stato depenalizzato, qualora al di sotto della soglia di cui alla predetta legge di depenalizzazione, con applicazione di una corrispondente sanzione amministrativa;
premettendo ancora che la contestazione delle violazioni amministrative di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981, si provvede mediante la notifica di un verbale unico di accertamento e che, avvenuta la notifica del verbale, ove da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il medesimo verbale unico produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato;
considerando che, l'applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 14 della legge n. 689/1981 e 13 del D.Lgs. n. 124/2004 (come sostituito dall'art. 33 della L. 183/2010-collegato lavoro) prevede che la funzione assolta dal verbale di contestazione è quella di racchiudere in un unico atto di natura provvedimentale la constatazione e la notificazione di tutti gli illeciti riscontrati dagli organi di vigilanza, non essendo ammissibile la redazione contestuale o sequenziale di una molteplicità di provvedimenti ciascuno dei quali diretto verso ogni singola violazione riscontrata in sede accertativa;
ritenuto che
, il Ministero del lavoro, con circolare n. 41/2010, ha chiarito pertanto che il termine decadenziale di cui all'art. 14 della legge n.
689/1981 decorre dal momento in cui si è concluso l'accertamento nel suo complesso, e deve ricomprendere quindi, in vista della redazione di un unico provvedimento omnicomprensivo anche i tempi necessari per l'elaborazione degli elementi di fatto raccolti, la loro verifica sulla base dei punti di diritto trasgrediti e l'enucleazione nell'atto;
ritenuto che
in materia di lavoro e legislazione sociale, in tema di provvedimento di constatazione e notificazione dell'illecito amministrativo, prodromico all'esercizio della potestas puniendi da parte della P.A. (in difetto di pagamento della sanzione in misura agevolata – ex art. 13 D.Lgs. n. 124/2004 o in sede di conciliazione amministrativa – ex art. 16 legge n. 689/1981, il dies a quo del termine di decadenza di cui al citato art. 14 coincide, pertanto, con la definizione dell'accertamento inteso nella sua interezza, secondo un criterio di ragionevolezza, delle verifiche trasposte nel verbale;
ritenuto che
pertanto le violazioni sono avvenute nel 2012, 2013 e 2014 e che, all'epoca delle violazioni non erano oggetto di sanzione amministrativa, ma di sanzione penale;
ritenuto che
esse sono diventate oggetto di sanzione amministrativa con l'entrata in vigore della L. 15.1.2016 n. 8 (6.2.2016), decorrendo da tale data
2 il momento in cui l' avrebbe dovuto compiere- qualora necessari - i CP_1 necessari accertamenti;
rilevato che l' non ha dato alcuna prova in merito alla notifica del CP_1 verbale di accertamento ma ha dato solo prova della notifica di nr 3 diffide avvenuta il 10. 0.2017; ritenuta pertanto, in virtù del disposto dell'art. 2 comma 1bis e 1quater del prefato D.L. n.463/1983 e della sospensione di cui all'art. 36 del D.L. n
23/2020, non maturato il termine di prescrizione di cui all'art. 28 L.
689/1981; rilevato che il dies a quo da cui far decorrere il termine di cui all'art. 14 della L. 689/1981 può essere posto dall'entrata in vigore della L. 8/2016
(6.2.2016) o viceversa dalla trasmissione all'ente dell'accertamento della violazione della norma;
ritenuto che
la P.A. è tenuta al rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981 (cfr. da ultimo: Cass. Ord. 27903 del
30/10/2019), a tal fine essendo irrilevante l'eventuale versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o notifica dell'accertamento di cui all'art. 2, co. 1 bis L. 463/1983 (che attiene ad una causa di esclusione della punibilità sia penale che amministrativa, esterna al perfezionamento dell'illecito e successiva alla conclusione del procedimento sanzionatorio); ritenuto che deve ritenersi raggiunta la prova della violazione dell'art. 14
L. 689/1981 e la conseguente estinzione della sanzione amministrativa;
rilevato ancora che, secondo recente giurisprudenza di legittimità: “(..) Nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni - spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio. Perciò alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A.
(…) Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla
P.A., nel predetto giudizio, incombe — ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria” (Cass. 1921/2019); ritenuto infine che, nel caso in esame, a fronte dell'allegazione della CP_ violazione, l' non ha fornito la prova della legittimità del procedimento sanzionatorio nella specie dell'adempimento dell'onere di tempestiva contestazione della violazione ex art. 14 L. 689/1981, come richiamato dall'art. 6 D.Lgs 8/2016, il ricorso deve essere accolto, ritenendo
3 estinta la sanzione irrogata e annullandosi l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'esito dell'udienza del 28.07.2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta
IL GIUDICE ONORARIO
ON Di Maio
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Onorario dott.ssa ON Di Maio, nella causa iscritta al N. 3976 del 2022 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. DI NATALE ANTONINO ricorrente -
CONTRO
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, con l'Avv. RIZZO
DR GI resistente – oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- annulla le ordinanze ingiunzioni n. OI – 000053887 (Anno 2012) – OI -
000053907 (Anno 2013) – OI – 000053909 (Anno 2014);
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, CP_1 che liquida complessivamente in € 1.850,00, oltre spese generali, CPA e
IVA, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Antonino Di Natale dichiaratosi antistatario.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23.04.2022, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso le CP_1 ordinanze ingiunzioni nn. OI – 000053887 (Anno 2012) – OI -000053907
(Anno 2013) – OI – 000053909 (Anno 2014) deducendone l'illegittimità per mancata notifica degli atti di accertamento presupposti, violazione dell'art. 14 della L. n. 689/1981, difetto di motivazione, prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 28 della predetta legge, ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendone pertanto l'annullamento.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio l' CP_1 contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, la causa è stata decisa come in dispositivo.
1 ***
Il ricorso è fondato, per le ragioni appresso evidenziate: rilevato che la parte ricorrente eccepisce, tra le altre, l'estinzione della sanzione per violazione dell'art. 14 nonché la prescrizione ex art. 28 della
L. n. 689/1981; premettendo che con il D.Lgs n. 8 del 15.1.2016 il reato di cui all'art. 527
C.p. (mancato versamento delle ritenute previdenziali) ex art. 2 del
D.L.463/1983 conv. in L. n. 638/1983 è stato depenalizzato, qualora al di sotto della soglia di cui alla predetta legge di depenalizzazione, con applicazione di una corrispondente sanzione amministrativa;
premettendo ancora che la contestazione delle violazioni amministrative di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981, si provvede mediante la notifica di un verbale unico di accertamento e che, avvenuta la notifica del verbale, ove da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il medesimo verbale unico produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato;
considerando che, l'applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 14 della legge n. 689/1981 e 13 del D.Lgs. n. 124/2004 (come sostituito dall'art. 33 della L. 183/2010-collegato lavoro) prevede che la funzione assolta dal verbale di contestazione è quella di racchiudere in un unico atto di natura provvedimentale la constatazione e la notificazione di tutti gli illeciti riscontrati dagli organi di vigilanza, non essendo ammissibile la redazione contestuale o sequenziale di una molteplicità di provvedimenti ciascuno dei quali diretto verso ogni singola violazione riscontrata in sede accertativa;
ritenuto che
, il Ministero del lavoro, con circolare n. 41/2010, ha chiarito pertanto che il termine decadenziale di cui all'art. 14 della legge n.
689/1981 decorre dal momento in cui si è concluso l'accertamento nel suo complesso, e deve ricomprendere quindi, in vista della redazione di un unico provvedimento omnicomprensivo anche i tempi necessari per l'elaborazione degli elementi di fatto raccolti, la loro verifica sulla base dei punti di diritto trasgrediti e l'enucleazione nell'atto;
ritenuto che
in materia di lavoro e legislazione sociale, in tema di provvedimento di constatazione e notificazione dell'illecito amministrativo, prodromico all'esercizio della potestas puniendi da parte della P.A. (in difetto di pagamento della sanzione in misura agevolata – ex art. 13 D.Lgs. n. 124/2004 o in sede di conciliazione amministrativa – ex art. 16 legge n. 689/1981, il dies a quo del termine di decadenza di cui al citato art. 14 coincide, pertanto, con la definizione dell'accertamento inteso nella sua interezza, secondo un criterio di ragionevolezza, delle verifiche trasposte nel verbale;
ritenuto che
pertanto le violazioni sono avvenute nel 2012, 2013 e 2014 e che, all'epoca delle violazioni non erano oggetto di sanzione amministrativa, ma di sanzione penale;
ritenuto che
esse sono diventate oggetto di sanzione amministrativa con l'entrata in vigore della L. 15.1.2016 n. 8 (6.2.2016), decorrendo da tale data
2 il momento in cui l' avrebbe dovuto compiere- qualora necessari - i CP_1 necessari accertamenti;
rilevato che l' non ha dato alcuna prova in merito alla notifica del CP_1 verbale di accertamento ma ha dato solo prova della notifica di nr 3 diffide avvenuta il 10. 0.2017; ritenuta pertanto, in virtù del disposto dell'art. 2 comma 1bis e 1quater del prefato D.L. n.463/1983 e della sospensione di cui all'art. 36 del D.L. n
23/2020, non maturato il termine di prescrizione di cui all'art. 28 L.
689/1981; rilevato che il dies a quo da cui far decorrere il termine di cui all'art. 14 della L. 689/1981 può essere posto dall'entrata in vigore della L. 8/2016
(6.2.2016) o viceversa dalla trasmissione all'ente dell'accertamento della violazione della norma;
ritenuto che
la P.A. è tenuta al rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981 (cfr. da ultimo: Cass. Ord. 27903 del
30/10/2019), a tal fine essendo irrilevante l'eventuale versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o notifica dell'accertamento di cui all'art. 2, co. 1 bis L. 463/1983 (che attiene ad una causa di esclusione della punibilità sia penale che amministrativa, esterna al perfezionamento dell'illecito e successiva alla conclusione del procedimento sanzionatorio); ritenuto che deve ritenersi raggiunta la prova della violazione dell'art. 14
L. 689/1981 e la conseguente estinzione della sanzione amministrativa;
rilevato ancora che, secondo recente giurisprudenza di legittimità: “(..) Nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni - spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio. Perciò alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A.
(…) Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla
P.A., nel predetto giudizio, incombe — ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria” (Cass. 1921/2019); ritenuto infine che, nel caso in esame, a fronte dell'allegazione della CP_ violazione, l' non ha fornito la prova della legittimità del procedimento sanzionatorio nella specie dell'adempimento dell'onere di tempestiva contestazione della violazione ex art. 14 L. 689/1981, come richiamato dall'art. 6 D.Lgs 8/2016, il ricorso deve essere accolto, ritenendo
3 estinta la sanzione irrogata e annullandosi l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'esito dell'udienza del 28.07.2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta
IL GIUDICE ONORARIO
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