Articolo 47 della Legge 8 gennaio 1952, n. 6
Articolo 46Articolo 48
Versione
20 febbraio 1952
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Versione
11 aprile 1963
Art. 47. ((Alle pensioni, agli assegni e alle liquidazioni di qualsiasi specie che la Cassa corrisponde ai propri iscritti e ai loro aventi causa si applicano, per quanto si riferisce al sequestro, al pignoramento e alla cessione, le disposizioni vigenti per i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato))
Entrata in vigore il 11 aprile 1963
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