Art. 47. ((Alle pensioni, agli assegni e alle liquidazioni di qualsiasi specie che la Cassa corrisponde ai propri iscritti e ai loro aventi causa si applicano, per quanto si riferisce al sequestro, al pignoramento e alla cessione, le disposizioni vigenti per i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato))
Versione
20 febbraio 1952
20 febbraio 1952
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Versione
11 aprile 1963
11 aprile 1963
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte Cost., sentenza 18/04/1974, n. 100Provvedimento: […] La questione, ad avviso del Presidente del Consiglio, si presta ad essere esaminata sotto due profili. Sotto un primo profilo, mettendosi a raffronto la disciplina dettata per i notai e quella vigente per i dipendenti pubblici, gli avvocati e procuratori ed i geometri, la decisione della questione di legittimità costituzionale non avrebbe alcuna rilevanza ai fini della soluzione della controversia: ed infatti, qualora per i notai fosse in vigore una disposizione analoga a quella contenuta nell'art. 2 del d.P.R. n. 180 del 1950 (richiamato dall'art. 33 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato), nell'art. 47 della legge n. 6 del 1952 e nell'art. 37 della legge n. 990 del 1955, l'opposizione della Cassa del notariato dovrebbe essere ugualmente accolta.Leggi di più...
- r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324, (convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), art. 12·
- assegni dovuti dalla cassa del notariato ai notai·
- insequestrabilita' e impignorabilita'·
- indennita' di cessazione dall'esercizio delle funzioni·
- sent. 100/74 a. professioni libere·
- insussistenza (nel caso di specie)·
- r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324, art. 12 (convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)·
- nota·
- sent. 100/74 b. professioni libere·
- impignorabilita' e insequestrabilita'·
- indennita' dovuta dalla cassa nazionale del notariato·
- cessazione dall'esercizio delle funzioni·
- auspicio di revisione legislativa.·
- incomparabilita' delle due categorie·
- esclusione