Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00313/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01093/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1093 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Abbamonte e Daniele Granara, con domicilio eletto presso lo studio Daniele Granara a Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4;
contro
Comune di Loano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Orsi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) della Delibera della Giunta Comunale n. -OMISSIS- “ Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative - atto di indirizzo agli uffici e cronoprogramma attività per la redazione del P.U.A.D ”, nella parte in cui ha disposto di avviare entro il 30.11.2025 le procedure comparative per le concessioni su aree demaniali marittime includendovi, senza distinzione, anche i dehors pertinenziali dei pubblici esercizi siti su proprietà privata contigua;
b) per quanto occorrer possa del Regolamento Comunale per l'occupazione delle aree demaniali marittime - approvato con Deliberazione Consiliare n. -OMISSIS-, e modificato da ultimo con Delibera di C.C. n. -OMISSIS-;
- del Progetto Utilizzo Aree Demaniali Marittime (PUADM), adottato con deliberazione consiliare n. -OMISSIS-, e successivamente modificato con Delibera di C.C. n. -OMISSIS-, ove e in quanto interpretati nel senso di assoggettare a gara anche i dehors pertinenziali;
c) di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, comunque lesivo degli interessi della società ricorrente, ivi compresi eventuali avvisi, linee guida, bandi o atti di gara da adottarsi in attuazione della Delibera n. -OMISSIS-, in parte qua .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Loano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2026 il dott. MA GN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
1) La ricorrente è titolare di un pubblico esercizio di ristorazione in fregio al lungomare del Comune di Loano, è concessionaria di un’area demaniale marittima di 51 mq. ove è installato un dehor quale pertinenza del ristorante.
Con il ricorso di cui in epigrafe ha impugnato delibera di giunta comunale (DGC) n.-OMISSIS- nella parte in cui ha programmato l'avvio entro il 30.11.2025 delle procedure comparative per le concessioni su aree demaniali marittime, senza avere espressamente escluso i dehors pertinenziali di pubblici esercizi siti su proprietà privata contigua.
2) Secondo la ricorrente tali aree demaniali sarebbero soggette ad un regime concessorio particolare, diverso da quello proprio delle concessioni demaniali ad uso autonomo, per cui potrebbero essere assegnate in via diretta, senza necessità della previa effettuazione di una selezione pubblica trasparente e imparziale.
Tale possibilità discenderebbe dal Regolamento sull’occupazione delle aree demaniali marittime di cui alla DCC n. -OMISSIS- (Regolamento sulle aree demaniali) che prevede requisiti tecnici ed estetico-costruttivi dei dehor (artt. 4, 7 e 32 e seguenti) e dal Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime (PUADM) che, pur non contemplando alcuna disciplina specifica per tali aree, secondo la ricorrente con tale “silenzio” avrebbe confermato che tali aree sarebbero assegnabili senza procedure selettive, ma in via diretta in ragione della sussistenza del vincolo di pertinenzialità tra pubblico esercizio e l’area destinata a dehor.
In definitiva la ricorrente sostiene che, siccome nel caso in esame sussisterebbe un vincolo di pertinenzialità tra il proprio esercizio e la prospiciente area in questione, la concessione di quest’ultima dovrebbe avvenire in via diretta.
3) Il Comune, nell’ambito dell’attività di applicazione della normativa pro-concorrenziale eurounitaria e nazionale, con DGC n.-OMISSIS- ha previsto l’avvio entro il 30.11.2025 delle procedure comparative per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime, senza distinguere tra chioschi, stabilimenti balneari e dehors pertinenziali.
4) Con il ricorso di cui in epigrafe la ricorrente ha impugnato la citata DGC n. -OMISSIS- “ e le prescrizioni in essa contenute, se ed in quanto applicabili anche ai dehors pertinenziali ”.
5) Nelle more del giudizio è stata emanata la Delibera di Consiglio comunale n.-OMISSIS-, pubblicata sull’Albo pretorio fino al -OMISSIS- con cui è stato modificato l’art. 32 del suddetto Regolamento n. -OMISSIS- delle aree demaniali prevedendo:
- che l’assegnazione degli spazi destinati a dehors sul lungomare “ avviene nel rispetto delle disposizioni unionali di libera concorrenza e parità di trattamento ”;
- che i dehors possono essere assegnati agli esercizi ubicati “ in prospicienza ad essi o anche alle attività produttive adiacenti ”, con distanza massima tra il dehors e l’attività di 30 metri.
6) Si è costituito in giudizio il Comune di Loano eccependo l’improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione della sopravvenuta DCC n.-OMISSIS- e, comunque, la sua infondatezza nel merito. All’udienza del 6.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7) Pregiudizialmente si deve scrutinare l’eccezione pregiudiziale di improcedibilità formulata dal Comune che risulta fondata.
La DGC n. -OMISSIS- impugnata ha disposto l’avvio delle procedure selettive pubbliche per l’assegnazione delle concessioni relative alle aree demaniali marittime, senza distinguere tra aree aventi destinazioni turistico balneare autonoma o aree destinate a dehors.
Senonché la successiva e - non impugnata - DCC n.-OMISSIS- ha stabilito una disciplina specifica per l’assegnazione delle aree demaniali destinate a dehors, prevedendo specificamente che anche tali concessioni di tali beni debbano essere assegnate mediante selezioni pubbliche e, quindi, smentendo la tesi sostenuta dal ricorrente.
La stessa ricorrente, del resto, con la (tardiva) memoria del 7.1.2026, ha ammesso che la citata DCC n.-OMISSIS- è intervenuta sulla materia “ in modo incisivo ” e che “ ha introdotto una disciplina specifica dei dehors ”.
Invero tale specifica disciplina stabilita dalla citata Delibera è caratterizzata dalla previsione di assegnazione mediante selezione pubblica anche delle aree demaniali destinate ai dehors, prevedendo che alla gara possono partecipare tutti i soggetti che siano titolari di un esercizio di bar-ristorazione ubicato “ in prospicienza ” a tali aree o in “ adiacenza” (a distanza massima di 30 metri). Pertanto la citata Delibera, lungi dal ritenere che tale bene demaniale sia non contendibile e che pertanto sia assegnabile in via diretta alla ricorrente quale titolare di un esercizio pubblico nelle vicinanze, ha invece previsto la contendibilità del bene da parte di una platea di soggetti potenzialmente interessati al conseguimento di tale area demaniale, non consentendo più l’assegnazione in via diretta alla ricorrente quale titolare uscente della concessione.
Si consideri, inoltre, che la ricorrente non ha dimostrato in giudizio di essere l’unico operatore in possesso dei citati requisiti partecipativi della di prospicienza o di adiacenza del locale ristorante previsti dalla DCC n.-OMISSIS- e, su tale profilo, il Comune ha espressamente affermato nella memoria difensiva del 2.1.2026 che “ la “risorsa” è certamente “scarsa”, essendo le attività di somministrazione di alimenti e bevande nel comune di Loano, ben superiori alle n. 17 concessioni di spazi a dehors da assegnare ” e nella memoria di replica che “ vi è una pluralità di operatori che hanno una attività con i requisiti e i titoli per poterne beneficiare ”.
In definitiva la sopravvenuta DCC n.-OMISSIS- costituisce un atto autonomamente lesivo rispetto all’impugnata DGC n. -OMISSIS- avendo specificamente assoggettato l’area in questione alla contendibilità tra due o più operatori potenzialmente interessati, talché anche nel caso di annullamento della Delibera di Giunta impugnata n. -OMISSIS-, la ricorrente non potrebbe ottenere l’affidamento in via diretta dell’area in questione che, invece, dovrà essere assegnata previa selezione pubblica improntata ai criteri di trasparenza, concorrenza e imparzialità, tra i plurimi soggetti aventi titolo.
Ne consegue, pertanto, che la mancata impugnazione della citata DCC n.-OMISSIS- comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
8) Ad abundantiam si rileva che il ricorso risulta comunque infondato.
9) Non merita accoglimento il primo motivo.
9.a) La ricorrente ha criticato la scelta di assoggettare a selezione pubblica le aree demaniali marittime destinate ai dehor sia perché, avendo dimensioni ridotte, non concorrerebbero a determinare la quota minima del 40% di arenile libero ai sensi dell’art. 11-bis della LR n. 13/1999, sia perché sarebbero beni strettamente pertinenziali ad un esercizio pubblico, dunque non contendibili.
L’assunto è privo di fondamento.
Sotto il primo profilo perché tali aree, in quanto demaniali marittime a tutti gli effetti, non beneficiano di alcun trattamento derogatorio rispetto ai limiti minimi di spiagge libere.
Sotto l’ulteriore profilo che il dehor abbia natura accessoria dell’attività somministrativa principale non comporta la deroga alla normativa e ai principi che regolano le aree demaniali e la modalità della loro assegnazione ai privati.
9.b) La ricorrente, inoltre, ha censurato la DGC n. -OMISSIS- per contrasto con il Regolamento sulle aree demaniali che, nella versione anteriore alla modifica apportata con DCC n.-OMISSIS-, per i dehor non precedeva alcuna gara per l’assegnazione della relativa area.
La censura, oltre che superata dalle modifiche introdotte dalla citata Delibera che ha espressamente previsto la necessità dell’assegnazione delle relative concessioni mediante selezioni pubbliche, risulta comunque infondata atteso che l’assegnazione delle concessioni di beni demaniali mediante selezioni pubbliche non discende da previsioni comunali ma dalla normativa eurounitaria e nazionale di rango primario.
9.c) L’assunto per cui l’area in questione non sarebbe scarsa e non sarebbe contendibile è palesemente infondato atteso che il lungomare di un Comune ad eminente vocazione turistica come Loano è connotato da una patente scarsità, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, delle aree demaniali marittime da adibire ad attività commerciali come quella in questione.
Quanto alla asserita non contendibilità tale circostanza potrebbe sussistere solo nell’ipotesi, che non risulta nel caso in esame, in cui l’area sia fruibile solo dalla ricorrente e non sussistano i presupposti previsti dall’art. 32 del Regolamento comunale modificato dalla DCC n.-OMISSIS- della contendibilità da parte della pluralità di esercizi situati in prossimità a tale bene demaniale.
10) E’ infondato il secondo motivo con cui è stata dedotta l’erroneità degli atti impugnati per avere postulato la scarsità del bene demaniale laddove esso, in ragione della sua natura pertinenziale, non sarebbe né scarso né contendibile.
L’assunto è errato in quanto la scarsità o meno di un bene non è correlata alla sua qualificazione pertinenziale giacché la prima attiene alla natura del bene, mentre la seconda discende da un atto di destinazione che, pertanto, non incide sulla scarsità o meno del bene.
Ne consegue che l’area demaniale in questione, essendo ubicata sul lungomare in una zona altamente turistica, è connotata da un’estrema scarsità che impone l’applicazione dei principi pro-concorrenziali di matrice eurounitaria di assegnazione mediante selezione pubblica dell’assegnatario.
11) Con il terzo motivo la ricorrente lamenta il difetto di istruttoria e di proporzionalità perché il Comune avrebbe proceduto in assenza di previa ricognizione delle diverse tipologie di concessioni demaniali, omettendo di considerare l’impiego di modalità di assegnazioni " meno invasive " rispetto alla gara pubblica.
L’assunto è errato perché la forma di assegnazione di un bene pubblico, in applicazione dei criteri eurounitari e di libera concorrenza suddetti, è quello della selezione pubblica.
Inoltre la tutela di situazioni particolari è stata oggetto di specifica disciplina da parte del Comune che, mediante la DCC n.-OMISSIS- (non impugnata dalla ricorrente), ha stabilito una contendibilità temperata di tali beni, ispirata al principio di proporzionalità e ragionevolezza, configurandola a favore dei pubblici esercizi posti a distanza non eccessiva dall’area destinata a dehor.
12) Con il quarto e il quinto motivo è stata dedotta la disparità di trattamento e la violazione dell’art. 36 del Cod. Nav, perché le aree demaniali marittime adibite a dehors pertinenziali sono stati assoggettate alla medesima disciplina di assegnazione prevista per le concessioni autonome, omettendo di considerare la loro natura asservita al pubblico esercizio.
Il motivo è infondato perché anche le aree per dehors, quando sussiste una pluralità di soggetti che possono aspirare a conseguire tale bene, sono contendibili e, quindi, devono essere assegnate mediante pubblica gara.
13) Con il sesto motivo è stata dedotta l’illegittimità della DGC n. -OMISSIS- per avere anticipato l’avvio delle selezioni pubbliche rispetto al termine previsto dal DL n. 131/2024.
La censura è illegittima in quanto per costante giurisprudenza del Consiglio di Stato e di questo Tribunale, la citata normativa, avendo disposto una proroga generalizzata dell’efficacia delle concessioni demaniali marittime in esser al 30.9.2027, si pone in contrasto con la normativa eurounitaria e, pertanto, deve essere disapplicata (cfr. ex pluribus ; Cons. Stato, Ad. Plen. n. 17 e 18/2021 e giurisprudenza successiva; T.A.R. Liguria, sez. I, , n. 998/2025; ID. n. 199/2025; ID. n. 183/2025; ID. n. 869/2024).
14) Con il settimo motivo è stata dedotta la violazione del Regolamento comunale sulle aree demaniali marittime n. 75/2023 e del PUADM che (nelle versioni anteriori alla DCC n.-OMISSIS-),
non prevedevano l’assoggettamento a gara delle aree adibite a dehors.
La censura è infondata atteso che, come ampiamente precisato dalla DGC n. -OMISSIS-, la previsione dell’assegnazione delle concessioni mediante gare trasparenti e imparziali non discende da un Regolamento comunale, ma dal diritto eurounitario e nazionale come interpretato dalla consolidata giurisprudenza europea e nazionale.
15) Conclusivamente il ricorso è improcedibile.
16) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Comune resistente delle spese di lite che si liquidano nella somma di euro 4.000, oltre alle maggiorazioni per spese generali (15%), Cassa avvocati e IVA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PE SO, Presidente
MA GN, Primo Referendario, Estensore
Nicola Pistilli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA GN | PE SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.