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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/03/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1140/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lorenzo Orsenigo Presidente rel. dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1140/2024 promossa in grado d'appello
DA
(P.IVA: ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Lodi, Corso Archinti n. 70, presso lo studio degli avv.ti Marco
Ciceri e Eleonora Borella che lo rappresentano e difendono come da delega in atti.
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Monza. via Controparte_1 P.IVA_2
Italia n. 50 presso lo studio degli avv.ti Filippo Carimati e Stefano Cavallini che la rappresentano e difendono come da delega in atti.
APPELLATA
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 7 PER Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, in riforma dell'impugnata sentenza resa inter partes dal Tribunale di Lodi, Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott.ssa Ada Cappello, pubblicata in data 11.3.2024, nell'ambito del procedimento civile n. 3392/2021 R.G., così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE
Previa riforma sul punto della decisione impugnata, accertare i fatti e le ragioni di cui in narrativa e, conseguentemente, condannare la al pagamento in Controparte_1 favore del dell'importo di € 36.999/47 o di quella somma maggiore Parte_1
o minore che risulterà accertata e determinata dall'Ecc.ma Corte come dovuta in corso di causa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria da quando dovuti al saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari per entrambi i gradi di giudizio, di cui si chiede sin d'ora la distrazione.”
PER INTESA Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita - respinta ogni avversa domanda, eccezione ed istanza, anche istruttoria – così giudicare:
In via principale:
Ove ritenuto ammissibile, rigettare l'appello avversario e dunque integralmente confermare la sentenza del Tribunale di Lodi n. 233/2024 e comunque respingere ogni domanda avversaria siccome infondata in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum.
Con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio.”
IN FATTO E IN DIRITTO
(di seguito solo “ Parte_1 Parte_1
”), attore in primo grado, ha proposto appello avverso la sentenza n. 233/2024 del Parte_1
Tribunale di Lodi, pubblicata in data 11.3.2024, che ha rigettato la domanda di condanna di al pagamento della somma di € 42.321,37, ponendo Controparte_1
conseguentemente a carico di le spese di lite. Parte_1
pagina 2 di 7 Vicende processuali
1) conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Lodi, Parte_1 Controparte_1
– con la quale aveva intrattenuto un rapporto di conto corrente, conclusosi in data
[...]
28.4.2015 – lamentando l'illegittima applicazione di interessi debitori sopra-soglia e commissioni di massimo scoperto usurarie.
Domandava, conseguentemente, la condanna della convenuta alla restituzione degli importi illegittimamente addebitati in conto corrente e quantificati, secondo perizia di parte, in complessivi euro 42.321,37.
2) Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'intervenuta Controparte_1
prescrizione del diritto attoreo con riferimento agli interessi ed alle competenze addebitate nei dieci anni antecedenti l'ultimo atto interruttivo della prescrizione (id est una lettera di diffida datata 28.11.2015); nel merito deduceva l'infondatezza della domanda attoree, instando per il relativo rigetto.
3) Il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 233/2024:
- dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento agli interessi, spese e competenze addebitate dalla nel periodo antecedente al 28.11.2005, avendovi CP_2
parte attrice espressamente rinunciato in sede di prima memoria ex art. 183 co.6
c.p.c.;
- rigettava, per il resto, la domanda attorea, facendo applicazione del principio di diritto sancito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite n. 24675/2017 in ordine all'irrilevanza dell'usura sopravvenuta;
- condannava parte attrice al pagamento integrale delle spese di lite.
4) Avverso la predetta sentenza ha interposto gravame sulla base di un Parte_1 unico motivo di appello. In particolare, l'appellante si duole che il Tribunale abbia applicato al caso de quo, concernente un contratto di conto corrente, il principio di diritto sancito dalle
Sezioni Unite n. 24675/2017 con riferimento alla diversa ipotesi del contratto di mutuo. Nella prospettazione di parte appellante, nell'ambito dei rapporti di conto corrente, laddove il superamento del tasso soglia consegua ad una modifica unilaterale imposta dalla Banca ai sensi dell'art. art. 118 co. 2 TUB, si configurerebbe non già un'ipotesi di usura sopravvenuta, bensì originaria, come tale sanzionabile ai sensi dell'art. 1815 co. 2 c.c.
pagina 3 di 7 In ogni caso, deduce l'appellante, il principio dell'irrilevanza dell'usura sopravvenuta sarebbe stato superato dalla più recente giurisprudenza di legittimità. Il riferimento è, in particolare, all'ordinanza n. 27545/2023 con la quale la Suprema Corte avrebbe riconosciuto che gli interessi usurari, quand'anche sopraggiunti in corso di rapporto, costituirebbero comunque, addebiti illegittimi.
Insiste, dunque, per la condanna della alla restituzione degli importi usurari CP_2 illegittimamente addebitati – previo esperimento, se del caso, di CTU contabile – e per la conseguente riforma del capo relativo alle spese processuali.
5) Si è costituita contestando quanto ex adverso dedotto e instando Controparte_1
per il rigetto del gravame. In particolare, parte appellata ha dedotto:
- che il principio dell'irrilevanza dell'usura sopravvenuta è applicabile analogicamente anche ai rapporti di conto corrente;
- che siffatto principio, enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in funzione nomofilattica, non può ritenersi superato per effetto di una sola – isolata – pronuncia;
- che, in ogni caso, non sussiste alcun fenomeno usurario – neanche sopravvenuto– essendosi il consulente di controparte discostato, nell'individuazione del superamento del tasso soglia, dalle istruzioni della Banca d'Italia.
6) All'udienza di prima comparizione, tenutasi in data 30.10.2024, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispetti atti introduttivi e la causa è stata quindi rinviata per la discussione innanzi al Collegio ai sensi dell'art 350 bis c.p.c. all'udienza del 5.3.2025.
Alla fissata udienza, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
7) La censura di parte appellante, avente ad oggetto la pretesa erronea applicazione estensiva del principio affermato da Cass. SSUU n. 24675/2017, si rivela, nel complesso, infondata.
8) Anzitutto giova osservare che secondo consolidato orientamento di questa Corte1 – cui si intende dare continuità – il principio di diritto dettato dal Supremo Collegio è applicabile anche ai rapporti di conto corrente. Siffatta conclusione poggia sulla considerazione per cui 1 ex multis Corte d'Appello di Milano n. 2051/22; Corte d'Appello di Milano n. 2429/21; pagina 4 di 7 l'irrilevanza dell'usura sopravvenuta è sancita, ancor prima che a livello giurisprudenziale, direttamente dal legislatore. L'art. 1, comma 1. d.l. n. 394/2000, convertito, con modificazioni, nella l. n. 24/2001, dispone infatti che “Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento” e siffatta disciplina, come più volte ribadito dalla Suprema Corte2, non si applica solo ai rapporti di mutuo, ma a tutte le fattispecie negoziali che possano contenere la pattuizione di interessi usurari, salvo che il rapporto contrattuale non si sia esaurito anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 108 del 1996 (circostanza, questa, che non ricorre nel caso in esame, trattandosi di conto corrente chiuso nell'aprile 2015).
9) Ciò posto, l'inapplicabilità della richiamata disciplina ai contratti di conto corrente potrebbe trovare fondamento ove, in corso di rapporto, sia intervenuta una modifica delle condizioni contrattuali idonea a determinare l'esorbitanza del TEG (tasso effettivo globale) rispetto al tasso soglia. Invero, a differenza di quanto accade nell'ambito di un contratto di mutuo in relazione al quale, rispetto al tasso di interesse originariamente (legittimamente) pattuito, è configurabile unicamente un fenomeno di usura “sopravvenuta” in senso stretto, con riferimento al rapporto di conto corrente è invece ipotizzabile anche una modifica del tasso originariamente pattuito, quale conseguenza dell'esercizio, da parte della del potere di CP_2 ius variandi. L'art. 118 co. 2 TUB, invero, nel consentire all'istituto di credito la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, da intendersi approvata in caso di mancato recesso del cliente, configura un negozio concluso per fatti concludenti tipizzati legalmente (la comunicazione della banca, da un lato, l'inerzia del cliente, dall'altro), avente per l'appunto ad oggetto la modifica del preesistente assetto contrattuale. Ne consegue, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, che “In presenza dell'esercizio dello ius variandi non può parlarsi di usura sopravvenuta, giacché il superamento del tasso soglia si determina per effetto dell'intervento di una nuova volontà negoziale, ancorché tipizzata.” (da ultimo Cass. n.
2223/2024).
10)Tanto premesso, osserva tuttavia la Corte come l'odierno appellante – gravato del relativo onere probatorio ex art. 2697 c.c. – non abbia specificatamente allegato (né tanto meno 2 ex multis Cass. n. 2223/2024 e Cass. n. 12965/2016 pagina 5 di 7 provato) un tale esercizio dello ius variandi successivamente alla stipula del contratto originario. L'appellante, invero, si è limitato ad affermare, in linea di principio, che il superamento del tasso soglia conseguente ad una modifica unilaterale della Banca ex art. 118 TUB integra un'ipotesi di usura originaria, senza tuttavia ancorare siffatti principi al caso concreto. L'impugnante, infatti, non ha indicato quando e in che termini Controparte_1
avrebbe provveduto a modificare unilateralmente le condizioni del contratto di conto corrente per cui è causa;
né tale carenza allegatoria (e probatoria) è stata colmata per effetto della produzione della perizia di parte.
Siffatta consulenza, pur evidenziando il superamento del tasso soglia in specifici trimestri (in particolare: II e IV trimestre del 2005, II e III trimestre del 2006, IV trimestre del 2009, 2010,
2011, 2012, 2013 e 2014), non dà in alcun modo atto di modifiche contrattuali occorse in tali periodi.
In assenza di supporto probatorio idoneo ad attestare l'intervenuto esercizio dello ius variandi, deve concludersi nel senso che, nel caso in esame, il superamento del tasso soglia, quand'anche effettivamente verificatosi (circostanza, questa, radicalmente contestata dalla
Banca), abbia integrato un'ipotesi di usura sopravvenuta, come tale irrilevante alla luce del principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite del 2017 e applicabile, come ut supra evidenziato, anche ai rapporti di conto corrente.
Siffatte considerazioni rendono irrilevante l'esame delle contestazioni sollevate dalla CP_2
circa la pretesa erroneità del metodo di calcolo adottato dal consulente di controparte ai fini del calcolo del tasso soglia usura, contestazioni che, conseguentemente, devono ritenersi assorbite.
11) Né merita accoglimento l'ulteriore doglianza sollevata da parte appellante secondo cui la
Suprema Corte, con l'ordinanza n. 27545/2023 (rimasta oltretutto isolata) avrebbe di fatto determinato il superamento del principio sancito dalle Sezioni Unite: il vincolo di coerenza imposto dall'art. 374 co. 3 c.p.c alle sezioni semplici della Suprema Corte preclude a queste ultime la possibilità di operare autonomamente un revirement su una questione già affrontata dalle Sezioni Unite, senza sollecitarne nuovamente l'intervento.
12) Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
pagina 6 di 7 13) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano integralmente a carico di parte appellante nella misura indicata in dispositivo e determinata con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, individuato tenuto conto del valore della controversia introdotta in appello, come previsti dal DM n. 147 del 13/08/2022, avuto ulteriore riguardo all'assenza dell'attività istruttoria, alle questioni affrontate e all'attività di difesa assicurata.
14) Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'appellante Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 233/2024, così provvede:
[...]
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a Parte_2
rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di Controparte_1
appello, liquidate in complessivi euro 6.946,00 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
il presidente est.
Lorenzo Orsenigo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lorenzo Orsenigo Presidente rel. dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1140/2024 promossa in grado d'appello
DA
(P.IVA: ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Lodi, Corso Archinti n. 70, presso lo studio degli avv.ti Marco
Ciceri e Eleonora Borella che lo rappresentano e difendono come da delega in atti.
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Monza. via Controparte_1 P.IVA_2
Italia n. 50 presso lo studio degli avv.ti Filippo Carimati e Stefano Cavallini che la rappresentano e difendono come da delega in atti.
APPELLATA
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 7 PER Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, in riforma dell'impugnata sentenza resa inter partes dal Tribunale di Lodi, Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott.ssa Ada Cappello, pubblicata in data 11.3.2024, nell'ambito del procedimento civile n. 3392/2021 R.G., così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE
Previa riforma sul punto della decisione impugnata, accertare i fatti e le ragioni di cui in narrativa e, conseguentemente, condannare la al pagamento in Controparte_1 favore del dell'importo di € 36.999/47 o di quella somma maggiore Parte_1
o minore che risulterà accertata e determinata dall'Ecc.ma Corte come dovuta in corso di causa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria da quando dovuti al saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari per entrambi i gradi di giudizio, di cui si chiede sin d'ora la distrazione.”
PER INTESA Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita - respinta ogni avversa domanda, eccezione ed istanza, anche istruttoria – così giudicare:
In via principale:
Ove ritenuto ammissibile, rigettare l'appello avversario e dunque integralmente confermare la sentenza del Tribunale di Lodi n. 233/2024 e comunque respingere ogni domanda avversaria siccome infondata in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum.
Con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio.”
IN FATTO E IN DIRITTO
(di seguito solo “ Parte_1 Parte_1
”), attore in primo grado, ha proposto appello avverso la sentenza n. 233/2024 del Parte_1
Tribunale di Lodi, pubblicata in data 11.3.2024, che ha rigettato la domanda di condanna di al pagamento della somma di € 42.321,37, ponendo Controparte_1
conseguentemente a carico di le spese di lite. Parte_1
pagina 2 di 7 Vicende processuali
1) conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Lodi, Parte_1 Controparte_1
– con la quale aveva intrattenuto un rapporto di conto corrente, conclusosi in data
[...]
28.4.2015 – lamentando l'illegittima applicazione di interessi debitori sopra-soglia e commissioni di massimo scoperto usurarie.
Domandava, conseguentemente, la condanna della convenuta alla restituzione degli importi illegittimamente addebitati in conto corrente e quantificati, secondo perizia di parte, in complessivi euro 42.321,37.
2) Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'intervenuta Controparte_1
prescrizione del diritto attoreo con riferimento agli interessi ed alle competenze addebitate nei dieci anni antecedenti l'ultimo atto interruttivo della prescrizione (id est una lettera di diffida datata 28.11.2015); nel merito deduceva l'infondatezza della domanda attoree, instando per il relativo rigetto.
3) Il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 233/2024:
- dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento agli interessi, spese e competenze addebitate dalla nel periodo antecedente al 28.11.2005, avendovi CP_2
parte attrice espressamente rinunciato in sede di prima memoria ex art. 183 co.6
c.p.c.;
- rigettava, per il resto, la domanda attorea, facendo applicazione del principio di diritto sancito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite n. 24675/2017 in ordine all'irrilevanza dell'usura sopravvenuta;
- condannava parte attrice al pagamento integrale delle spese di lite.
4) Avverso la predetta sentenza ha interposto gravame sulla base di un Parte_1 unico motivo di appello. In particolare, l'appellante si duole che il Tribunale abbia applicato al caso de quo, concernente un contratto di conto corrente, il principio di diritto sancito dalle
Sezioni Unite n. 24675/2017 con riferimento alla diversa ipotesi del contratto di mutuo. Nella prospettazione di parte appellante, nell'ambito dei rapporti di conto corrente, laddove il superamento del tasso soglia consegua ad una modifica unilaterale imposta dalla Banca ai sensi dell'art. art. 118 co. 2 TUB, si configurerebbe non già un'ipotesi di usura sopravvenuta, bensì originaria, come tale sanzionabile ai sensi dell'art. 1815 co. 2 c.c.
pagina 3 di 7 In ogni caso, deduce l'appellante, il principio dell'irrilevanza dell'usura sopravvenuta sarebbe stato superato dalla più recente giurisprudenza di legittimità. Il riferimento è, in particolare, all'ordinanza n. 27545/2023 con la quale la Suprema Corte avrebbe riconosciuto che gli interessi usurari, quand'anche sopraggiunti in corso di rapporto, costituirebbero comunque, addebiti illegittimi.
Insiste, dunque, per la condanna della alla restituzione degli importi usurari CP_2 illegittimamente addebitati – previo esperimento, se del caso, di CTU contabile – e per la conseguente riforma del capo relativo alle spese processuali.
5) Si è costituita contestando quanto ex adverso dedotto e instando Controparte_1
per il rigetto del gravame. In particolare, parte appellata ha dedotto:
- che il principio dell'irrilevanza dell'usura sopravvenuta è applicabile analogicamente anche ai rapporti di conto corrente;
- che siffatto principio, enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in funzione nomofilattica, non può ritenersi superato per effetto di una sola – isolata – pronuncia;
- che, in ogni caso, non sussiste alcun fenomeno usurario – neanche sopravvenuto– essendosi il consulente di controparte discostato, nell'individuazione del superamento del tasso soglia, dalle istruzioni della Banca d'Italia.
6) All'udienza di prima comparizione, tenutasi in data 30.10.2024, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispetti atti introduttivi e la causa è stata quindi rinviata per la discussione innanzi al Collegio ai sensi dell'art 350 bis c.p.c. all'udienza del 5.3.2025.
Alla fissata udienza, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
7) La censura di parte appellante, avente ad oggetto la pretesa erronea applicazione estensiva del principio affermato da Cass. SSUU n. 24675/2017, si rivela, nel complesso, infondata.
8) Anzitutto giova osservare che secondo consolidato orientamento di questa Corte1 – cui si intende dare continuità – il principio di diritto dettato dal Supremo Collegio è applicabile anche ai rapporti di conto corrente. Siffatta conclusione poggia sulla considerazione per cui 1 ex multis Corte d'Appello di Milano n. 2051/22; Corte d'Appello di Milano n. 2429/21; pagina 4 di 7 l'irrilevanza dell'usura sopravvenuta è sancita, ancor prima che a livello giurisprudenziale, direttamente dal legislatore. L'art. 1, comma 1. d.l. n. 394/2000, convertito, con modificazioni, nella l. n. 24/2001, dispone infatti che “Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento” e siffatta disciplina, come più volte ribadito dalla Suprema Corte2, non si applica solo ai rapporti di mutuo, ma a tutte le fattispecie negoziali che possano contenere la pattuizione di interessi usurari, salvo che il rapporto contrattuale non si sia esaurito anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 108 del 1996 (circostanza, questa, che non ricorre nel caso in esame, trattandosi di conto corrente chiuso nell'aprile 2015).
9) Ciò posto, l'inapplicabilità della richiamata disciplina ai contratti di conto corrente potrebbe trovare fondamento ove, in corso di rapporto, sia intervenuta una modifica delle condizioni contrattuali idonea a determinare l'esorbitanza del TEG (tasso effettivo globale) rispetto al tasso soglia. Invero, a differenza di quanto accade nell'ambito di un contratto di mutuo in relazione al quale, rispetto al tasso di interesse originariamente (legittimamente) pattuito, è configurabile unicamente un fenomeno di usura “sopravvenuta” in senso stretto, con riferimento al rapporto di conto corrente è invece ipotizzabile anche una modifica del tasso originariamente pattuito, quale conseguenza dell'esercizio, da parte della del potere di CP_2 ius variandi. L'art. 118 co. 2 TUB, invero, nel consentire all'istituto di credito la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, da intendersi approvata in caso di mancato recesso del cliente, configura un negozio concluso per fatti concludenti tipizzati legalmente (la comunicazione della banca, da un lato, l'inerzia del cliente, dall'altro), avente per l'appunto ad oggetto la modifica del preesistente assetto contrattuale. Ne consegue, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, che “In presenza dell'esercizio dello ius variandi non può parlarsi di usura sopravvenuta, giacché il superamento del tasso soglia si determina per effetto dell'intervento di una nuova volontà negoziale, ancorché tipizzata.” (da ultimo Cass. n.
2223/2024).
10)Tanto premesso, osserva tuttavia la Corte come l'odierno appellante – gravato del relativo onere probatorio ex art. 2697 c.c. – non abbia specificatamente allegato (né tanto meno 2 ex multis Cass. n. 2223/2024 e Cass. n. 12965/2016 pagina 5 di 7 provato) un tale esercizio dello ius variandi successivamente alla stipula del contratto originario. L'appellante, invero, si è limitato ad affermare, in linea di principio, che il superamento del tasso soglia conseguente ad una modifica unilaterale della Banca ex art. 118 TUB integra un'ipotesi di usura originaria, senza tuttavia ancorare siffatti principi al caso concreto. L'impugnante, infatti, non ha indicato quando e in che termini Controparte_1
avrebbe provveduto a modificare unilateralmente le condizioni del contratto di conto corrente per cui è causa;
né tale carenza allegatoria (e probatoria) è stata colmata per effetto della produzione della perizia di parte.
Siffatta consulenza, pur evidenziando il superamento del tasso soglia in specifici trimestri (in particolare: II e IV trimestre del 2005, II e III trimestre del 2006, IV trimestre del 2009, 2010,
2011, 2012, 2013 e 2014), non dà in alcun modo atto di modifiche contrattuali occorse in tali periodi.
In assenza di supporto probatorio idoneo ad attestare l'intervenuto esercizio dello ius variandi, deve concludersi nel senso che, nel caso in esame, il superamento del tasso soglia, quand'anche effettivamente verificatosi (circostanza, questa, radicalmente contestata dalla
Banca), abbia integrato un'ipotesi di usura sopravvenuta, come tale irrilevante alla luce del principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite del 2017 e applicabile, come ut supra evidenziato, anche ai rapporti di conto corrente.
Siffatte considerazioni rendono irrilevante l'esame delle contestazioni sollevate dalla CP_2
circa la pretesa erroneità del metodo di calcolo adottato dal consulente di controparte ai fini del calcolo del tasso soglia usura, contestazioni che, conseguentemente, devono ritenersi assorbite.
11) Né merita accoglimento l'ulteriore doglianza sollevata da parte appellante secondo cui la
Suprema Corte, con l'ordinanza n. 27545/2023 (rimasta oltretutto isolata) avrebbe di fatto determinato il superamento del principio sancito dalle Sezioni Unite: il vincolo di coerenza imposto dall'art. 374 co. 3 c.p.c alle sezioni semplici della Suprema Corte preclude a queste ultime la possibilità di operare autonomamente un revirement su una questione già affrontata dalle Sezioni Unite, senza sollecitarne nuovamente l'intervento.
12) Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
pagina 6 di 7 13) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano integralmente a carico di parte appellante nella misura indicata in dispositivo e determinata con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, individuato tenuto conto del valore della controversia introdotta in appello, come previsti dal DM n. 147 del 13/08/2022, avuto ulteriore riguardo all'assenza dell'attività istruttoria, alle questioni affrontate e all'attività di difesa assicurata.
14) Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'appellante Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 233/2024, così provvede:
[...]
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a Parte_2
rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di Controparte_1
appello, liquidate in complessivi euro 6.946,00 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
il presidente est.
Lorenzo Orsenigo
pagina 7 di 7