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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 17/02/2026, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 665/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI CARLO MARIA, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4124/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via G. Ribera N. 1 80128 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara N.40 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220013099311502 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220013099311501 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 329/2026 depositato il
04/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_2 e Ricorrente_1 proponevano ricorso rispettivamente avverso la cartella di pagamento n.02820220013099311502 e la cartella di pagamento n.02820220013099311501 relativa ad
IRPEF anno 2016, asseritamente loro notificate in data 22 luglio 2025, nelle loro qualità di eredi di
Nominativo_1, cartelle emesse a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-TER DPR 600/1973 a carico dell'Avv. Nominativo_1 deceduto in data 07.09.2019.
Eccepivano l'omessa notifica di atti prodromici, neppure notificati in forma impersonale. Deducevano altresì che la Ricorrente_2, anche in qualità di titolare della responsabilità genitoriale sui figli minori, aveva accettato l'eredità con beneficio d'inventario per sé e per i suoi figli con atto del Notaio Nominativo_2 del 15.09.2022 e che soltanto a partire da tale data, pertanto, potevano essere validamente destinatari di notifiche in qualità di erede di Nominativo_1; che , all'interno dell'atto di accettazione con beneficio d'inventario, era stato erroneamente inserito nell'attivo ereditario il credito del de cuius di € 4.016,24 quale indennità sostitutiva di mancato preavviso, cosi come previsto dal "C. C. N . L. del novembre 2007", corrispondente a quattro mensilità, in qualità di docente di Scienze Giuridiche ed Economiche presso
I'lstituto Tecnico Statale "Carlo Andreozzi" di Aversa...", indennità che ai sensi dell'art. 2122 c.c., richiamato dall'art 12 c.1 lettera c) T.U. sulle Successioni e Donazioni, in caso di morte del prestatore di lavoro, spetta al coniuge ed ai figli come un diritto iure proprio degli eredi accettanti e non come un diritto iure successionis, con conseguenziale detrazione dell'importo di € 4.016,24 dal complessivo ammontare dell'attivo ereditario. Invocavano altresì la limitazione della responsabilità per i debiti tributari del de cuius, qualora definitivamente accertati, entro i confini dell'attivo ereditario disponibile al momento della dichiarazione di definitività del debito.
Si costituivano sia l'AdeR -che deduceva la carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni relative al merito della pretesa;
l'infondatezza del ricorso con riferimento all'eccepito difetto di motivazione dell'atto , di omessa notificazione dell'avviso bonario;
di nullità della notificazione dell'atto impugnato- , sia l'ADE che controdeduceva la legittimità dell'atto .
Entrambe le parti resistenti chiedevano la reizione del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile . Ai sensi dell'art. 21 D.L vo n. 547/92 il ricorso va proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato e la questione di inammissibilità – ex art.22 del citato decreto legislativo-è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e precede logicamente ogni altra questione.
Non può revocarsi in dubbio che l'onere della prova del dies a quo della decorrenza dei sessanta giorni per l'utile proposizione del ricorso grava sul ricorrente ( arg ex Cass. Ordinanza del 15224/24), sia perché trattasi di circostanza di fatto rientrante nella sua sfera di conoscenza , sia perché il termine non è stabilito dalla legge nel suo esclusivo interesse quanto piuttosto nell'interesse pubblico alla certezza e stabilità dei rapporti giuridici che con l'opposizione si procrastina nel tempo fino alla definizione del giudizio.
La parte ricorrente non ha fornito la prova della tempestività del ricorso ossia della data certa di notifica dell'atto impugnato;
invero la stampa di una pagina on line del sito delle poste non ha efficacia probante ( arg. ex Cass.sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19387 del 08/11/2012).
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il G.M. dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI CARLO MARIA, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4124/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via G. Ribera N. 1 80128 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara N.40 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220013099311502 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220013099311501 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 329/2026 depositato il
04/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_2 e Ricorrente_1 proponevano ricorso rispettivamente avverso la cartella di pagamento n.02820220013099311502 e la cartella di pagamento n.02820220013099311501 relativa ad
IRPEF anno 2016, asseritamente loro notificate in data 22 luglio 2025, nelle loro qualità di eredi di
Nominativo_1, cartelle emesse a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-TER DPR 600/1973 a carico dell'Avv. Nominativo_1 deceduto in data 07.09.2019.
Eccepivano l'omessa notifica di atti prodromici, neppure notificati in forma impersonale. Deducevano altresì che la Ricorrente_2, anche in qualità di titolare della responsabilità genitoriale sui figli minori, aveva accettato l'eredità con beneficio d'inventario per sé e per i suoi figli con atto del Notaio Nominativo_2 del 15.09.2022 e che soltanto a partire da tale data, pertanto, potevano essere validamente destinatari di notifiche in qualità di erede di Nominativo_1; che , all'interno dell'atto di accettazione con beneficio d'inventario, era stato erroneamente inserito nell'attivo ereditario il credito del de cuius di € 4.016,24 quale indennità sostitutiva di mancato preavviso, cosi come previsto dal "C. C. N . L. del novembre 2007", corrispondente a quattro mensilità, in qualità di docente di Scienze Giuridiche ed Economiche presso
I'lstituto Tecnico Statale "Carlo Andreozzi" di Aversa...", indennità che ai sensi dell'art. 2122 c.c., richiamato dall'art 12 c.1 lettera c) T.U. sulle Successioni e Donazioni, in caso di morte del prestatore di lavoro, spetta al coniuge ed ai figli come un diritto iure proprio degli eredi accettanti e non come un diritto iure successionis, con conseguenziale detrazione dell'importo di € 4.016,24 dal complessivo ammontare dell'attivo ereditario. Invocavano altresì la limitazione della responsabilità per i debiti tributari del de cuius, qualora definitivamente accertati, entro i confini dell'attivo ereditario disponibile al momento della dichiarazione di definitività del debito.
Si costituivano sia l'AdeR -che deduceva la carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni relative al merito della pretesa;
l'infondatezza del ricorso con riferimento all'eccepito difetto di motivazione dell'atto , di omessa notificazione dell'avviso bonario;
di nullità della notificazione dell'atto impugnato- , sia l'ADE che controdeduceva la legittimità dell'atto .
Entrambe le parti resistenti chiedevano la reizione del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile . Ai sensi dell'art. 21 D.L vo n. 547/92 il ricorso va proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato e la questione di inammissibilità – ex art.22 del citato decreto legislativo-è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e precede logicamente ogni altra questione.
Non può revocarsi in dubbio che l'onere della prova del dies a quo della decorrenza dei sessanta giorni per l'utile proposizione del ricorso grava sul ricorrente ( arg ex Cass. Ordinanza del 15224/24), sia perché trattasi di circostanza di fatto rientrante nella sua sfera di conoscenza , sia perché il termine non è stabilito dalla legge nel suo esclusivo interesse quanto piuttosto nell'interesse pubblico alla certezza e stabilità dei rapporti giuridici che con l'opposizione si procrastina nel tempo fino alla definizione del giudizio.
La parte ricorrente non ha fornito la prova della tempestività del ricorso ossia della data certa di notifica dell'atto impugnato;
invero la stampa di una pagina on line del sito delle poste non ha efficacia probante ( arg. ex Cass.sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19387 del 08/11/2012).
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il G.M. dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.