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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 4404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4404 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 2850 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 con
OGGETTO: risarcimento danni da cose in custodia e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F: ) ed ivi elettivamente domiciliata alla via Parte_1 CodiceFiscale_1
Chiatamone n. 53/c presso l'avv. Alfredo De Feo (C.F: ) da cui è rappresentata e CodiceFiscale_2
difesa in virtù di procura alle liti prodotta in sede di iscrizione telematica della causa a ruolo.
APPELLANTE
E
(C.F: , in persona dell'amministratore in Controparte_1 P.IVA_1
carica , elettivamente domiciliato in alla via Stendhal n. 14 presso gli avv.ti Giuseppe Controparte_2 CP_1
Carrano (C.F: ) e Paolo Carrano (C.F: dai quali è CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4
rappresentato e difeso su procura alle liti prodotta in sede di costituzione telematica.
APPELLATO
NONCHE'
con sede legale in Bologna alla via Stalingrado n. 45 (P.I. , in Controparte_3 P.IVA_2
persona del procuratore speciale , elettivamente domiciliata in alla piazza Giovanni Bovio CP_4 CP_1
n. 22 presso l'avv. Maurizio Barbatelli (C.F. ) da cui è rappresentata e difesa in virtù CodiceFiscale_5
di procura alle liti prodotta in sede di costituzione telematica in appello.
pagina 1 di 12 APPELLATA
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “In ottemperanza al provvedimento della Corte di Appello di Napoli del 4/10/2025 con
cui è stata disposta la trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., dell'udienza fissata per il 30/5/2025, questa
difesa si riporta preliminarmente a tutto quanto dedotto, prodotto e concluso in corso di causa. Si impugnano
ancora una volta, per quanto di ragione, le deduzioni, i documenti e conclusioni ex adverso formulate siccome
infondate in fatto e diritto. Si conclude, quindi, per l'accoglimento del presente appello come da conclusioni già
rassegnate e comunque evincibili dagli atti e verbali di causa;
il tutto da intendersi per qui integralmente
ripetuto e trascritto. Si chiede decidersi la causa con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di
memorie conclusionali e eventuali memorie di replica”.
PER IL : “…esso appellato , reietta ogni contraria istanza, eccezione, CP_1 CP_1
documentazione e difesa, che si impugnano, si riporta alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e
risposta ed all'atto di chiamata in garanzia dell'assicurazione di cui chiede l'accoglimento e per l'effetto, insiste
per il rigetto dell'appello perché inammissibile e totalmente infondato in fatto e diritto, il tutto con vittoria di
spese e competenze di fase. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale,
accogliere la domanda di garanzia nei confronti della già proposta in prime cure con la comparsa di CP_5
costituzione e risposta e con l'atto di chiamata in garanzia, condannandosi direttamente, ex art. 1917 cod. civ.
l'assicurazione del fabbricato condominiale (Divisione , in persona del Controparte_3 CP_5
legale rapp.te p.t. dom.to per la carica in Bologna (BO) alla Via Stalingrado n.45, che per contratto (Polizza
Fabbricati n. 1/71097/48/103097099) è tenuta a sollevare l'assicurato da eventuali responsabilità per danni a
terzi. Solo in via ancora più gradata, condannarsi la Compagnia a manlevare e tenere indenne il CP_1
assicurato da tutte le conseguenze negative e da ogni e qualunque responsabilità risarcitoria nei confronti
dell'attrice, ivi comprese le spese e competenze del presente giudizio. Il tutto con vittoria di spese e competenze
della fase di giudizio. Chiede riservarsi la causa in decisione con la concessione dei termini, ex art. 190 c.p.c.,
per il deposito di memorie conclusionali e di eventuali memorie di replica”.
PER LA UNIPOLSAI: “In ossequio al provvedimento della Corte di Appello di Napoli con cui è stata disposta
la trattazione scritta della prossima udienza, fissata per la precisazione delle conclusioni, si verbalizza quanto
segue: “È presente per la l'avv. Maurizio Barbatelli il quale si riporta a tutto Controparte_3
pagina 2 di 12 quanto già dedotto, prodotto, richiesto ed eccepito in corso di causa. Conclude riportandosi alle conclusioni di
cui alla comparsa di costituzione che abbiansi qui per integralmente ripetute e trascritte. Impugna e contesta
estensivamente quanto dedotto, richiesto, dedotto ed eccepito da parte appellante, ivi incluse le conclusioni a
rassegnarsi, dichiarando di non accettare il contraddittorio su quanto di nuovo eventualmente dedotto e/o
prodotto. Chiede che la causa venga assegnata a sentenza con la concessione di termini ex art. 190 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del 04.04.17 ha riferito di abitare al secondo piano del condominio in Parte_1 CP_1
alla e che alle ore 08,00 circa del 19.11.2015, uscendo di casa ed accingendosi ad Controparte_1
entrare nell'ascensore del fabbricato, scivolava per la presenza di acqua saponata sul pavimento di linoleum e cadeva nella cabina con la gamba sinistra rotata su sé stessa. Prontamente soccorsa dal portiere dello stabile e dalla figlia, l'attrice veniva quindi accompagnata al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo di dove i CP_1
sanitari di turno le diagnosticavano la frattura della tibia e del perone.
Ciò premesso l'istante, deducendo di essere stata sottoposta ad un intervento chirurgico per la riduzione delle suddette fratture, guarite con postumi permanenti dopo numerose sofferenze, e di aver dovuto rinunciare anche ad un viaggio di piacere a Copenaghen, rimettendoci l'importo di € 1.780,00 per il rifiuto di rimborso del costo del biglietto da parte della compagnia aerea, ha convenuto innanzi al Tribunale di Napoli il
[...]
chiedendo al giudice adito di dichiararlo responsabile del sinistro occorsole ai sensi Controparte_6
dell'art. 2051 c.c. e di condannarlo al risarcimento dei danni di natura patrimoniale e non patrimoniale patiti in dipendenza dell'infortunio.
Il , costituitosi tempestivamente in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda deducendo CP_1
che alle ore 08,00 del mattino il lavaggio dei piani non era ancora avvenuto ed il pavimento era pertanto asciuto.
Il convenuto, essendo assicurato contro il rischio di responsabilità civile derivante dalla proprietà delle parti comuni dell'edificio presso la ha inoltre chiesto ed ottenuto il differimento della prima udienza Controparte_3
per chiamare in causa tale compagnia, da condannare in via diretta al risarcimento ex art. 1917 co. 2 c.c., ed in subordine per essere mallevato dall'assicuratore in caso di propria soccombenza.
La ritualmente chiamata in causa, si è costituita tardivamente prestando Controparte_3
adesione alle difese del ed evidenziando l'onere dell'attrice di provare i fatti posti a fondamento CP_1
della propria domanda. Ha inoltre prospettato l'applicabilità dell'art. 1227 co. 1 c.c. deducendo che l'attrice pagina 3 di 12 avrebbe potuto evitare il danno utilizzando l'ordinaria diligenza.
Raccolta la prova per testi capitolata dall'attrice ed espletata c.t.u. medico-legale sulla sua persona, la causa è stata decisa con sentenza pubblicata l'11.05.2021 e notificata il 20.05.2021 la quale ha rigettato la domanda ed ha condannato l'attrice al rimborso delle spese processuali sostenute dal e dalla CP_1
compagnia assicuratrice sulla scorta della seguente motivazione:
“…la domanda è infondata e non trova accoglimento. L'attrice, invero, correttamente qualificava la
CP_ stessa quale azione di responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c. … dovendosi ritenere l' quale
custode delle parti comuni dell'edificio. Tale responsabilità ha carattere oggettivo;
conseguentemente, perché
CP_ possa configurarsi la suddetta responsabilità dell' è sufficiente la prova del nesso causale tra la cosa in
custodia ed il danno arrecato, essendo, all'uopo, irrilevanti la condotta e la diligenza del custode.
Tale responsabilità, quindi, sussiste in capo a chi si trovi, di fatto, nella condizione di controllare i
rischi inerenti al bene custodito ed è esclusa solo dalla prova del caso fortuito (tra cui rientra il fatto del terzo).
Nel caso di specie, l'attrice provava, attraverso le dichiarazioni rese dai testi, il verificarsi dell'evento,
così come descritto in citazione.
Il teste , escusso all'udienza del 26.2.2019, invero, dichiarava che, circa tre anni prima, Testimone_1
alle ore otto, aveva appena iniziato la sua giornata lavorativa (essendo portiere del Condominio convenuto),
quando, sentito del trambusto provenire dal secondo piano, vi si recava e trovava l'attrice per terra, all'interno
dell'ascensore, che si lamentava ed aveva il piede in una posizione innaturale. Questi, inoltre, dichiarava che il
pavimento dell'ascensore era bagnato.
, figlia dell'attrice, escussa all'udienza del 24.9.19, poi, dichiarava di non avere Controparte_8
assistito alla caduta, ma di essere accorsa perché chiamata via citofono, e di avere trovato la madre, tra il
pianerottolo e l'ascensore, che urlava ed aveva il piede in una posizione innaturale. Evidenziava, inoltre, che sul
pavimento c'era del liquido trasparente non segnalato.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che la parte attrice abbia provato, attraverso le predette dichiarazioni
testimoniali, l'evento e la circostanza che la caduta sia avvenuta su una sostanza liquida non segnalata.
L'attrice, inoltre, provava, attraverso la copiosa documentazione medica prodotta, il danno subito. Il
nesso di causalità tra l'evento ed il danno risulta, inoltre, chiaramente provato, alla luce della c.t.p in atti e
delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, che espressamente indicava come compatibili le lesioni con
pagina 4 di 12 l'evento descritto in citazione.
A fronte di quanto sopra, tuttavia, la parte convenuta provava che la presenza della sostanza
trasparente era imputabile esclusivamente al fatto del terzo.
Invero, il teste dichiarava di essere egli stesso preposto alle pulizie del fabbricato e che Testimone_1
al momento dell'incidente, avvenuto alle ore 8.00, aveva appena iniziato la giornata lavorativa. Il teste chiariva,
inoltre, che, iniziato l'orario di lavoro, procedeva ad organizzarsi e, successivamente, iniziava le pulizie.
Dalle dichiarazioni rese dal teste, pertanto, deve desumersi che, alle ore 8.00 (orario indicato anche in
citazione quale momento in cui si verificava l'evento), le pulizie del condominio non erano ancora iniziate.
La presenza del materiale liquido nell'ascensore va, pertanto, presuntivamente ritenuto addebitabile al
fatto del terzo.
Orbene, deve ritenersi che il pericolo sia stato causato da un fattore esterno alla relazione tra il
proprietario e la cosa, pericolo che non poteva in alcun modo essere conosciuto con immediatezza dal
Condominio e, quindi, dallo stesso solertemente eliminato. Non può, infatti, esigersi, in capo all'Ente, un
obbligo di monitoraggio costante sul bene, volto a prevenire e ad eliminare la situazione di pericolo
estemporanea, non dipendente dal bene in sé considerato, per di più provocata dal comportamento, quantomeno
negligente, di terzi (cfr. Tribunale di Salerno, sentenza n. 1614/19).
Va, pertanto, esclusa la responsabilità del per il verificarsi dell'evento. Conseguentemente, CP_1
va ritenuta assorbita ogni decisione in merito alla domanda di manleva.
Le spese di lite relative al rapporto tra l'attrice e le altre parti del giudizio seguono la soccombenza
della prima e sono liquidate in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 55/14. Tali criteri, in particolare,
sono applicati in base allo scaglione di riferimento (fino a 52.000,00 euro) ed ai parametri medi per la difesa
del . Per la difesa della , in considerazione del fatto che l'atto introduttivo è, per lo CP_1 CP_3
più, ripetitivo delle difese del e del mancato deposito delle memorie di cui all'art. 183 VI comma CP_1
cpc, si applicano i parametri minimi per la fase di studio, introduttiva e istruttoria e i parametri medi per la fase
decisoria. I predetti importi sono (entrambi) ridotti del 30% in relazione all'assenza di significative questioni in
fatto e diritto.
Le spese di c.t.u, liquidate in separato decreto, vengono definitivamente poste a carico della parte
attrice, sempre alla luce del criterio della soccombenza”.
pagina 5 di 12 §§§§§§
Con atto notificato il 16.06.2021 ed iscritto a ruolo il 24.06.2021 ha tempestivamente Parte_1
appellato tale decisione chiedendo a questa Corte di riformarla integralmente accogliendo le seguenti conclusioni: “a) previa sospensione della esecutorietà della sentenza, e previo ogni accertamento e declaratoria
del caso, accertare e dichiarare, per i motivi e le causali tutte esposte, la responsabilità del
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, per i fatti di cui è causa e per Controparte_9
le lesioni procurate all'attrice ; b) conseguentemente condannare esso Parte_1 Controparte_9
al risarcimento dei danni provocati a , ed a favore di questa,
[...] Parte_1
nell'ammontare di € 81.924,00 ovvero in quella diversa somma, pure maggiore, che avesse a ravvisarsi, oltre
interessi ex art. 1284 c.c. 4 comma, nonché rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;
c) con vittoria di spese
e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore costituito;
d) in via di stretto
subordine, e per l'ipotesi - esclusa - di rigetto del gravame, si dichiarino, accogliendo il gravame sul punto,
compensate le spese come liquidate in primo grado per i motivi e le causali tutte esposte. Con condanna alla
restituzione, da chi tenuto, di ogni somma versata da ”. Parte_1
Il , costituitosi in giudizio, ha chiesto in via principale il Controparte_6
rigetto dell'appello riproponendo, in subordine, la domanda di garanzia volta ad ottenere la condanna della al pagamento in via diretta del risarcimento dovuto all'appellante e, in via gradata, la condanna della CP_3
compagnia a tenerlo indenne dalle conseguenze pregiudizievoli della lite.
Si è infine costituta la chiedendo a sua volta il rigetto dell'appello. La causa, rigettata Controparte_3
l'istanza di sospensione delle sentenza di primo grado per assenza del requisito del periculum in mora ed acquisito il fascicolo di primo grado, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza poi sostituita dalla concessione di un termine per il deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe.
La causa, curato tale adempimento, è stata infine introitata in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle difese finali.
§§§§§§
L'appello deve essere accolto risultando con ogni evidenza fondato. L'autore della sentenza impugnata,
senza alcuna impugnazione sul punto, ha infatti correttamente ricondotto l'azione proposta da sotto Parte_1
pagina 6 di 12 la previsione dell'art. 2051 c.c. deducendo, con il richiamo di consolidata giurisprudenza di legittimità, che la responsabilità per cose in custodia configurata da tale norma, di carattere oggettivo, fa capo al quale CP_1
Ente gestore delle parti comuni del fabbricato e richiede, per la sua affermazione, la sola prova da parte del danneggiato del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, ossia che l'evento si è prodotto come conseguenza della condizione lesiva posseduta cosa, mentre spetta al custode, per andarne esente, “offrire la
prova contraria alla presunzione juris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del
caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di
imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (così a pag. 3, righi 16-19).
Ha proseguito il Tribunale affermando, sempre senza alcuna impugnazione sul punto, che nel caso di specie l'attrice, attraverso le dichiarazioni testimoniali, ha provato il verificarsi dell'evento, così come descritto in citazione, ed in particolare di essere caduta a causa della presenza sul pavimento dell'ascensore di un liquido trasparente e non segnalato. Sempre secondo il tribunale risulta inoltre provato il nesso di causalità tra l'incidente ed il danno in quanto la c.t.u. e la consulenza di parte hanno ritenuto le lesioni riportate compatibili con l'evento. Il danno conseguito alla caduta sarebbe infine dimostrato dalla documentazione medica in atti.
Il giudice di primo grado, ad onta di quanto da lui stesso sostenuto circa il pieno assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attrice, ha tuttavia rigettato la domanda ritenendo che il abbia dimostrato la CP_1
ricorrenza dell'esimente del caso fortuito, ed in particolare del cd. “fatto del terzo”, affermando che “la
presenza del materiale liquido nell'ascensore va…presumibilmente ritenuto addebitabile al terzo” in quanto
“alle ore 8.00 le pulizie del condominio non erano ancora iniziate”.
Tale affermazione, come correttamente sostenuto dall'appellante, non è tuttavia condivisibile in quanto il convenuto non ha dimostrato né che il liquido presente sul pavimento dell'ascensore sia stato versato da terzi estranei al né che non fu possibile intervenire tempestivamente per ovviare alla situazione di CP_1
pericolo. Viceversa, come condivisibilmente osservato dall'appellante, è addirittura provato, attraverso l'espletata prova testimoniale, che il portiere dello stabile era già in servizio al momento del fatto ed aveva quindi già iniziato ad esercitare le sue mansioni di vigilanza sui beni condominiali.
Ciò nonostante, egli non si avvedeva - prima di essere chiamato al piano dove si verificava l'incidente -
che la pavimentazione in linoleum dell'ascensore era bagnata, costituendo perciò una potenziale fonte di pericolo, come ammesso dallo stesso portiere il quale, nel corso della sua deposizione, ha affermato di essere pagina 7 di 12 intervenuto in soccorso della rinvenendo la pavimentazione dell'ascensore bagnata mentre il pavimento Pt_1
del pianerottolo era asciutto.
Altrettanto condivisibilmente l'appellante afferma, infine, che quand'anche il portiere non avesse ancora iniziato le pulizie al momento dell'incidente, procedendo al lavaggio del pavimento e dell'ascensore, era sicuramente suo compito accertarsi che la cabina dell'ascensore al servizio del fabbricato fosse, se non pulita,
quanto meno idonea all'uso soggiungendo, ancora una volta correttamente, che in nessun caso il custode dello stabile può essere considerato un “terzo estraneo”, essendo egli legato al Condominio da un rapporto lavorativo.
Ne consegue che, avendo l'attrice assolto l'onere probatorio da cui era gravata, e non avendo il Condominio
dimostrato la ricorrenza dell'esimente del caso fortuito, la domanda risarcitoria dovrà senz'altro essere accolta.
Quanto poi all'invocata applicazione dell'art. 1227 co. 1 c.c., è appena il caso di rilevare che dall'istruttoria svolta deve emergere la prova in concreto dell'esistenza di un concorso di colpa del danneggiato,
idoneo a ridurre l'entità del risarcimento a lui spettante ai sensi della richiamata disposizione codicistica, non esistendo a suo carico alcuna presunzione di colpa da dover superare. Nel caso di specie i testi hanno riferito della presenza sul pavimento di un liquido trasparente per cui la non apparenza della situazione di pericolo vale ad escludere la ravvisabilità di un concorso di colpa della danneggiata.
Non resta a questo punto che procedere alla liquidazione del danno subito dall'appellante avvalendosi a tal fine della documentazione medica prodotta e della c.t.u. espletata sulla sua persona da cui è emerso che la
, cinquantunenne al momento del fatto, riportò nel sinistro una frattura al terzo distale della tibia e del Pt_1
perone a sinistra venendo sottoposta ad intervento chirurgico di osteosintesi con placca e viti e, in un secondo momento, ad un trattamento di infiltrazioni con fattori di crescita.
Dette lesioni, in base al condivisibile giudizio espresso dal consulente d'ufficio, sono guarite dopo un periodo di inabilità temporanea totale di 50 gg., seguito da un periodo di inabilità temporanea parziale di 30 gg.
al valore medio del 75%, di altri 50 gg. al 50% e di ulteriori 50 gg. al 25%, necessari per il recupero funzionale,
con postumi permanenti algici, disfunzionali e cicatriziali del 10%.
Di tali emergenze occorre tener conto ai fini della liquidazione del pregiudizio subito dall'appellante attenendosi agli importanti principi dettati in materia dalla Suprema Corte la quale, con la sentenza a S.U. n.
26972/08, ha chiarito che il danno non patrimoniale conseguente alla lesione della salute, diritto inviolabile della persona fruente di protezione costituzionale, costituisce una categoria ampia ed onnicomprensiva che non si pagina 8 di 12 presta ad essere suddivisa in sottocategorie variamente denominate ed in cui il riferimento a vari tipi di pregiudizio in vario modo etichettati (danno biologico, danno estetico, danno alla vita di relazione, etc.) assolve solo a finalità descrittive senza implicare il riconoscimento di distinte poste di danno.
Di tali principi si è reso interprete il tribunale ambrosiano elaborando delle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale le quali, in relazione all'età del leso e all'entità dei postumi riportati, individuano il valore di ciascun punto di invalidità tenendo conto non soltanto della lesione permanente dell'integrità psico-
fisica della persona nei suoi risvolti anatomo-funzionali e dinamico-relazionali medi, ma anche della sofferenza soggettiva presumibilmente ricollegabile a quei postumi, per poi suggerire delle percentuali di aumento di tali valori medi da utilizzare per la personalizzazione del risarcimento quando la fattispecie esaminata presenti delle peculiarità che valgono a rendere inadeguati rispetto al caso concreto i valori tabellarmente determinati.
È a tali parametri che occorre rifarsi per la liquidazione del danno in esame anche alla luce delle pronunzie della Suprema Corte n. 12408/11 e n. 28290/11. Tale decisioni, muovendo dal rilievo che l'equità a cui la liquidazione deve ispirarsi va intesa anche come parità di trattamento, hanno infatti affermato che la quantificazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di parametri di valutazione uniformi i quali, in assenza di diverse previsioni normative, devono individuarsi in quelli elaborati dal Tribunale di Milano che sono i più diffusi sul territorio nazionale e che appaiono caratterizzati da plausibilità ed attendibilità sotto ogni punto di vista.
Il danno non patrimoniale di natura permanente subito dall'appellante, sulla scorta delle più recenti tabelle milanesi, edite nel 2024, va dunque liquidato nella somma all'attualità di € 24.687,00 (di cui € 19.593,00 per il danno biologico di natura dinamico-relazionale ed € 5.094,00 per il danno da sofferenza interiore media presumibile) che non è suscettibile di essere incrementata in mancanza di allegazione e prova della sussistenza di particolari circostanze destinate a rendere le risultanze del calcolo tabellare inadeguate rispetto al caso concreto.
Per quanto attiene poi al risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità temporanea, attenendosi ancora al valore base di € 115,00 individuato dal tribunale ambrosiano per il ristoro di un giorno di invalidità
temporanea al 100%, andrà riconosciuta all'appellante l'ulteriore somma di € 12.650,00 (€ 115,00 x 50 gg. =
5.750,00 + € 86,25 x 30 gg. = € 2.587,50 + € 57,50 x 50 gg. = 2.875,00 + € 28,75 x 50 gg). Per il noleggio di presidi sanitari, l'acquisto di farmaci e le terapie praticate risulta poi dovuto il richiesto importo di € 5.400,00
documentato dalle fatture e dagli scontrini versati in atti. Detto esborso, tenuto conto dell'evoluzione del pagina 9 di 12 fenomeno inflattivo successiva alla sua erogazione, va attualizzato in € 6.582,60 (coefficiente Istat applicato =
1,219). Non è infine documentata la spesa sostenuta per l'acquisto dei biglietti aerei relativi al viaggio di piacere a Copenaghen che l'attrice deduce di non aver potuto effettuare in conseguenza del sinistro.
Il non esiguo ammontare del credito risarcitorio, complessivamente pari a € 43.919,60, e il notevole lasso temporale esistente tra la data dell'illecito e quella della liquidazione, lasciano infine ragionevolmente presumere che, se l'importo dovuto fosse stato corrisposto senza ritardo, esso non sarebbe stato destinato al consumo immediato bensì impiegato in modo fruttifero. L'appellante ha dunque verosimilmente subito anche il cd.
“danno da ritardo” che, in base all'orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla Suprema Corte con la sentenza a sezioni unite n. 1712/1995, è ristorabile tramite il riconoscimento di interessi il cui tasso, passibile di determinazione equitativa, può nella fattispecie essere parametrato a quello legale.
Sempre alla stregua di tale pronunzia gli interessi, onde evitare di incorrere in una sovra-compensazione,
non possono tuttavia essere computati sulla somma attualmente dovuta occorrendo rifarsi al credito vantato al momento di consumazione dell'illecito e poi via via rivalutato nel corso del tempo.
Nel caso di specie risultano perciò dovuti gli interessi al tasso legale da calcolare inizialmente sull'importo del risarcimento devalutato, in base agli indici Istat, alla data del 19.11.2015 e quindi, anno per anno sino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione dell'importo dovuto al momento del fatto. Dalla presente sentenza, che converte l'originario debito di valore in un debito di valuta, sono invece dovuti gli interessi sull'importo finale liquidato da computare al tasso legale sino al saldo.
Suscettibile di accoglimento è anche la domanda di garanzia che il , in sede di gravame, ha CP_1
riproposto nei confronti della CP_3
È stata infatti prodotta copia della quietanza attestante il pagamento del premio della Polizza Fabbricati
stipulata dal Condominio con la predetta compagnia relativo all'annualità il cui ebbe a verificarsi il sinistro. Nel
costituirsi in giudizio la non ha inoltre formulato alcuna eccezione relativa all'esistenza ed operatività CP_3
del rapporto assicurativo per cui la stessa può senz'altro essere condannata, ex art. 1917 co. 2 c.c., al pagamento diretto di quanto spettante alla danneggiata così come richiesto in via principale dal Condominio.
L'accoglimento del primo motivo di gravame assorbe l'esame del secondo con cui, in subordine, ci si duole della mancata compensazione delle spese del giudizio di primo grado e dell'erroneo accollo all'attrice anche delle spese della nonostante la sua chiamata in causa da parte del . Controparte_3 CP_1
pagina 10 di 12 Il ribaltamento della sentenza di primo grado impone, infatti, di regolare diversamente tali spese che, per entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando lo scaglione tariffario previsto in relazione al decisum dal D.M. 13.08.2022 n. 147.
Dette spese, per quanto concerne il rapporto tra l'appellante ed il , si liquidano riconoscendo CP_1
i compensi medi previsti dal richiamato D.M. mentre, per quanto concerne il rapporto tra il e la CP_1
l'assenza di contestazioni relative all'esistenza e operatività del rapporto assicurativo induce al CP_3
riconoscimento dei compensi professionali nel loro ammontare minimo.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava Sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 4451/2021 pubblicata in data 11.05.2021,
così provvede:
1) Condanna il alla , e per esso la Controparte_1 Controparte_1 Controparte_3
al pagamento in favore di della somma a titolo di risarcimento danni di € 43.919,60,
[...] Parte_1
oltre interessi legali da computare sulle somme, con le modalità e con la decorrenza indicate in motivazione.
2) Condanna il alla , e per esso la Controparte_1 Controparte_1 Controparte_3
al rimborso delle spese del giudizio di primo grado sostenute da che si liquidano in €
[...] Parte_1
795,00 per esborsi vivi ed in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese pari al
15% di tali compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore dell'avv. Alfredo De Feo per dichiarato anticipo.
3) Condanna il alla , e per esso la Controparte_1 Controparte_1 Controparte_3
al rimborso delle spese del giudizio di appello sostenute da che si liquidano in €
[...] Parte_1
1.165,50 per esborsi vivi ed in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore dell'avv. Alfredo De
Feo per dichiarato anticipo.
4) Pone la spesa liquidata in primo grado in favore del c.t.u. definitivamente a carico del
[...]
e per esso della Controparte_1 Controparte_3
5) Condanna la al rimborso delle spese processuali sostenute dal alla Controparte_3 Controparte_1 [...]
per proporre la domanda di garanzia che si liquidano per il primo grado di giudizio in € Controparte_1
pagina 11 di 12 12,37 per esborsi vivi ed in 3.809,00 per compensi professionali e per il giudizio di appello in € 4.996,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% dei suddetti compensi ed accessori di legge.
6) Condanna il alla e la senza vincolo di Controparte_1 Controparte_1 Controparte_3
solidarietà, a restituire tutto quanto abbia eventualmente corrisposto loro in esecuzione della Parte_1
sentenza di primo grado.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 22.09.2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_10
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