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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 06/11/2025, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. PE RI Presidente
dr. Maria Margiotta Giudice
dr. FR IN Giudice est.
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 397 del Ruolo Generale degli Affari civili conten-
ziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in VIA ROMA, N. 59 CASTELBUONO, presso lo studio dell'Avv. MARANDANO SALVATORE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...], eletti- Controparte_1
vamente domiciliato in VIA MILAZZO, N. 130 BAGHERIA presso lo studio dell'Avv. PIPIA MARIA che la rappresenta e difende per mandato in atti
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
Tribunale di Termini Imerese sez. I civile – interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili .
Conclusioni delle parti: All'udienza del 17.10.2025, tenutasi in modalità
cartolare, le parti concludevano come note di trattazione scritta depositate entro il termine assegnato alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi più di tre anni dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nella causa di separazione.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono sepa-
rati, con sentenza n. Sentenza n. 415/2015 (pubbl. il 27/04/2015) pro-
nunciata questo Tribunale in data 27.04.2015, passata in giudicato.
A tale proposito deve rilevarsi che con note depositate per l'udienza del
17/10/2025 tenutasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti hanno dichiarato che le stesse hanno raggiunto un accordo relativamente alle con-
dizioni del divorzio e, a parziale modifica delle domande ed eccezioni rispet-
tivamente proposte, hanno precisato le proprie conclusioni chiedendo con-
giuntamente a questo Collegio l'adozione di specifici provvedimenti e, se-
gnatamente quelli di cui all'accordo congiunto denominato “ACCORDO DI
TRASFORMAZIONE DIVORZIO GIUDIZIALE IN DIVORZIO CONGIUNTO”
depositato in data 09.10.2025.
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile Tali condizioni, espressione della concorde volontà delle parti quale di-
chiarata dai rispettivi procuratori, possono essere adottate ai fini della de-
terminazione delle statuizioni conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Alla luce dell'esito del giudizio, va altresì disposta l'integrale compensa-
zione, tra le medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenute.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costitui-
te ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disatte-
sa; definitivamente pronunciando;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Casteldaccia, in data 10/10/2002, da , Parte_1
nato a [...], in data [...], e da , nata a Controparte_1
ER (PA), in data 23/01/1981, trascritto nei registri dello Stato Civile
del medesimo Comune al n. 33, parte II serie A, dell'anno 2002;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al com-
petente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P.
R. 3 novembre 2000, n. 396;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di
Temini Imerese, in data 04/11/2025.
Il Presidente
PE RI
Il Giudice est.
FR IN
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sot-
toscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato di-
sposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
- 4 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. PE RI Presidente
dr. Maria Margiotta Giudice
dr. FR IN Giudice est.
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 397 del Ruolo Generale degli Affari civili conten-
ziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in VIA ROMA, N. 59 CASTELBUONO, presso lo studio dell'Avv. MARANDANO SALVATORE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...], eletti- Controparte_1
vamente domiciliato in VIA MILAZZO, N. 130 BAGHERIA presso lo studio dell'Avv. PIPIA MARIA che la rappresenta e difende per mandato in atti
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
Tribunale di Termini Imerese sez. I civile – interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili .
Conclusioni delle parti: All'udienza del 17.10.2025, tenutasi in modalità
cartolare, le parti concludevano come note di trattazione scritta depositate entro il termine assegnato alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi più di tre anni dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nella causa di separazione.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono sepa-
rati, con sentenza n. Sentenza n. 415/2015 (pubbl. il 27/04/2015) pro-
nunciata questo Tribunale in data 27.04.2015, passata in giudicato.
A tale proposito deve rilevarsi che con note depositate per l'udienza del
17/10/2025 tenutasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti hanno dichiarato che le stesse hanno raggiunto un accordo relativamente alle con-
dizioni del divorzio e, a parziale modifica delle domande ed eccezioni rispet-
tivamente proposte, hanno precisato le proprie conclusioni chiedendo con-
giuntamente a questo Collegio l'adozione di specifici provvedimenti e, se-
gnatamente quelli di cui all'accordo congiunto denominato “ACCORDO DI
TRASFORMAZIONE DIVORZIO GIUDIZIALE IN DIVORZIO CONGIUNTO”
depositato in data 09.10.2025.
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile Tali condizioni, espressione della concorde volontà delle parti quale di-
chiarata dai rispettivi procuratori, possono essere adottate ai fini della de-
terminazione delle statuizioni conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Alla luce dell'esito del giudizio, va altresì disposta l'integrale compensa-
zione, tra le medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenute.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costitui-
te ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disatte-
sa; definitivamente pronunciando;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Casteldaccia, in data 10/10/2002, da , Parte_1
nato a [...], in data [...], e da , nata a Controparte_1
ER (PA), in data 23/01/1981, trascritto nei registri dello Stato Civile
del medesimo Comune al n. 33, parte II serie A, dell'anno 2002;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al com-
petente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P.
R. 3 novembre 2000, n. 396;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di
Temini Imerese, in data 04/11/2025.
Il Presidente
PE RI
Il Giudice est.
FR IN
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sot-
toscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato di-
sposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
- 4 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile