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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/07/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24485/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24485/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Danasino Chiara, in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Iasi (Romania), il Parte_1 Parte_2 19.09.2009.
Dal matrimonio è nato un figlio: il 21.09.2011. Persona_1
Con ricorso depositato il 16/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto. La sig.ra Parte_2 trasferirà altrove la propria residenza;
DISPONE che il minore, , venga affidato ad entrambi i genitori e sia collocato Persona_1 prevalentemente presso il padre mantenendo la propria attuale residenza nell'abitazione ex familiare sita in Alpignano (TO), Via Pianezza n. 48;
DISPONE che la sig.ra possa vedere e tenere con sé il minore liberamente previo Parte_2 accordo con il padre e, in caso di disaccordo, secondo il seguente calendario: un week-end alternato con prelevamento a carico della madre dal venerdì all'uscita da scuola e sino alla domenica sera entro le ore 21.00, con riaccompagnamento sempre a suo carico. Nella settimana in cui non è previsto il week-end la sig.ra terrà con sé due giorni consecutivi (es. dal martedì al giovedì), da stabilirsi Pt_1 Per_1 mensilmente in base ai turni lavorativi della madre, dall'uscita da scuola e sino a due giorni seguenti con riaccompagnamento a scuola. Il minore trascorrerà il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, l'anno seguente si invertiranno i periodi. Per l'anno 2025 starà con il padre nel periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre. Il periodo Persona_1 pasquale il minore starà con un genitore e l'anno successivo con l'altro genitore. Per il 2025 Per_1
starà con la madre. Le altre festività durante l'anno scolastico seguiranno il regime di alternanza
[...] genitoriale. Il minore durante le vacanze estive trascorrerà non meno di tre settimane, anche non consecutive, con la madre. Tale periodo sarà comunicato entro il 31 maggio di ciascun anno;
DISPONE che la sig.ra corrisponda al sig. 250,00 euro mensili con Parte_2 Parte_1 decorrenza dal mese di ottobre 2024 a titolo di concorso al mantenimento del figlio minorenne oltre al 50% delle spese straordinarie con espresso richiamo, per la loro regolamentazione, al Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino (doc. 5 – piano genitoriale);
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla sig.ra Pt_2 ;
[...]
DÀ ATTO che il sig. dichiara di rinunciare al proprio mantenimento nonostante la diversità Parte_1 di reddito attualmente esistente tra i coniugi, tuttavia, i rapporti economici verranno definiti nei seguenti punti;
DÀ ATTO che i coniugi concordano quanto segue:
-la sig.ra a definizione dei reciproci rapporti patrimoniali e come elemento funzionale Parte_2
pagina 2 di 3 ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, si impegna a trasferire, entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso, la quota di proprietà di propria spettanza (50%) dell'immobile, e relative pertinenze, di Alpignano (TO), Via Pianezza n. 48 (foglio 20, particella 215, subalterno 19, categoria A/3, classe 2, vani 4.5, rendita catastale 406,17), attualmente di proprietà di entrambi i coniugi, al Sig. ; Parte_1
-Quest'ultimo per parte sua rinuncerà alla restituzione delle somme prestate alla moglie nonché al debito pregresso della medesima e di cui al riconoscimento di debito di cui alle premesse;
-Le spese di rogito saranno sostenute dal sig. il quale potrà incaricare un notaio di sua Parte_1 preferenza;
-Il predetto accordo patrimoniale intervenuto tra i coniugi è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed è stato raggiunto concordemente dai coniugi anche al fine di regolare i reciproci rapporti di debito/credito;
-Il Sig. , che rimarrà a vivere presso la casa coniugale si farà carico integralmente delle spese Parte_1 di cui alle utenze domestiche (a mero titolo esemplificativo: luce, internet e spese condominiali sia ordinarie che straordinarie);
-le componenti di arredo attualmente presenti nell'abitazione rimarranno al sig. . Parte_1
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.7.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24485/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Danasino Chiara, in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Iasi (Romania), il Parte_1 Parte_2 19.09.2009.
Dal matrimonio è nato un figlio: il 21.09.2011. Persona_1
Con ricorso depositato il 16/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto. La sig.ra Parte_2 trasferirà altrove la propria residenza;
DISPONE che il minore, , venga affidato ad entrambi i genitori e sia collocato Persona_1 prevalentemente presso il padre mantenendo la propria attuale residenza nell'abitazione ex familiare sita in Alpignano (TO), Via Pianezza n. 48;
DISPONE che la sig.ra possa vedere e tenere con sé il minore liberamente previo Parte_2 accordo con il padre e, in caso di disaccordo, secondo il seguente calendario: un week-end alternato con prelevamento a carico della madre dal venerdì all'uscita da scuola e sino alla domenica sera entro le ore 21.00, con riaccompagnamento sempre a suo carico. Nella settimana in cui non è previsto il week-end la sig.ra terrà con sé due giorni consecutivi (es. dal martedì al giovedì), da stabilirsi Pt_1 Per_1 mensilmente in base ai turni lavorativi della madre, dall'uscita da scuola e sino a due giorni seguenti con riaccompagnamento a scuola. Il minore trascorrerà il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, l'anno seguente si invertiranno i periodi. Per l'anno 2025 starà con il padre nel periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre. Il periodo Persona_1 pasquale il minore starà con un genitore e l'anno successivo con l'altro genitore. Per il 2025 Per_1
starà con la madre. Le altre festività durante l'anno scolastico seguiranno il regime di alternanza
[...] genitoriale. Il minore durante le vacanze estive trascorrerà non meno di tre settimane, anche non consecutive, con la madre. Tale periodo sarà comunicato entro il 31 maggio di ciascun anno;
DISPONE che la sig.ra corrisponda al sig. 250,00 euro mensili con Parte_2 Parte_1 decorrenza dal mese di ottobre 2024 a titolo di concorso al mantenimento del figlio minorenne oltre al 50% delle spese straordinarie con espresso richiamo, per la loro regolamentazione, al Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino (doc. 5 – piano genitoriale);
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla sig.ra Pt_2 ;
[...]
DÀ ATTO che il sig. dichiara di rinunciare al proprio mantenimento nonostante la diversità Parte_1 di reddito attualmente esistente tra i coniugi, tuttavia, i rapporti economici verranno definiti nei seguenti punti;
DÀ ATTO che i coniugi concordano quanto segue:
-la sig.ra a definizione dei reciproci rapporti patrimoniali e come elemento funzionale Parte_2
pagina 2 di 3 ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, si impegna a trasferire, entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso, la quota di proprietà di propria spettanza (50%) dell'immobile, e relative pertinenze, di Alpignano (TO), Via Pianezza n. 48 (foglio 20, particella 215, subalterno 19, categoria A/3, classe 2, vani 4.5, rendita catastale 406,17), attualmente di proprietà di entrambi i coniugi, al Sig. ; Parte_1
-Quest'ultimo per parte sua rinuncerà alla restituzione delle somme prestate alla moglie nonché al debito pregresso della medesima e di cui al riconoscimento di debito di cui alle premesse;
-Le spese di rogito saranno sostenute dal sig. il quale potrà incaricare un notaio di sua Parte_1 preferenza;
-Il predetto accordo patrimoniale intervenuto tra i coniugi è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed è stato raggiunto concordemente dai coniugi anche al fine di regolare i reciproci rapporti di debito/credito;
-Il Sig. , che rimarrà a vivere presso la casa coniugale si farà carico integralmente delle spese Parte_1 di cui alle utenze domestiche (a mero titolo esemplificativo: luce, internet e spese condominiali sia ordinarie che straordinarie);
-le componenti di arredo attualmente presenti nell'abitazione rimarranno al sig. . Parte_1
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.7.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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