Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/02/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 5483/2017 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5483/2017 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 20.11.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in VIALE GARIBALDI,19 84013 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. DELLA
MONICA UGO (c.f.: ) e dell'Avv. LODATO ANGELA C.F._2
) VIALE GARIBALDI 19 84013 CAVA DE' TIRRENI, dal quale è C.F._3
rappresentato e difeso;
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in , presso lo studio dell'Avv. (c.f.: ) e dell'Avv. DI MAURO RAFFAELLA
( ) VIA G. GARIBALDI 28 84018 NOCERA INFERIORE, dal quale C.F._4
è rappresentato e difeso;
CONVENUTO
Oggetto: Usucapione.
Conclusioni: Come in atti.
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Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte attrice relativamente al deposito cartaceo della comparsa di costituzione e risposta del CP_1
Invero, l'utilizzo di una modalità di deposito conosciuta ed ammessa dall'ordinamento, ancorché diversa da quella prevista per lo specifico atto, in assenza di una sanzione espressa di nullità, integra una mera irregolarità, e non impedisce il raggiungimento dello scopo del deposito (cfr. Cass. 22479/2016).
Sempre in via preliminare, va chiarito che anche i beni pubblici sono usucapibili qualora non appartengano al demanio pubblico ed al patrimonio indisponibile.
Nel caso di specie, il terreno agricolo in oggetto non fa parte del demanio comunale, né appartiene al patrimonio indisponibile dell'ente.
Invero, affinché un bene possa considerarsi appartenente al patrimonio indisponibile occorre: la manifestazione di volontà dell'ente titolare del bene di destinarlo ad un pubblico servizio contenuta in un atto amministrativo e la dimostrazione della sua effettiva destinazione in tal senso (cfr. Cass. 14865/2006; Cass. 5867/2007; Cass. 17427/2023).
Nel caso di specie, il non ha fornito la prova di detti Controparte_1
presupposti e, pertanto, la domanda attorea risulta ammissibile.
Prima di addentrarci nel merito della vicenda sottoposta al vaglio di questo Tribunale, non appare superfluo evidenziare in via introduttiva che l'art. 2697 c.c., stabilendo la re-gola generale dell'onere della prova, pone a carico di chi agisce in giudizio l'onere di dimostrare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere.
Ciò significa che, chi agisce proponendo domanda di accertamento dell'acquisito a titolo originario della proprietà per usucapione, deve dimostrare la ricorrenza dei due fonda-mentali presupposti: quello oggettivo del corpus, che si identifica con la relazione mate-riale che nel tempo il soggetto instaura con la res, esercitando su di essa un'attività corrispondente a quella del proprietario o del titolare di altro diritto reale, nonché quello soggettivo dell'animus possidendi, il quale consiste nella intenzione di possedere il bene comportandosi uti dominus.
In merito a tale profilo, deve precisarsi che si prescinde dallo stato soggettivo di buona fede del possessore, poiché ciò che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di lederne uno altrui, ma la volontà di disporre del bene che si estrinseca in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che "l'acquisto della proprietà per usucapione dei beni immobili ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio
Pagina 2 di 5 del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria di fatto sulla co-sa da parte di chi si sostituisce a lui nell'utilizzazione di essa;
la pienezza e l'esclusività di questo potere che soddisfano il requisito dell'univocità del possesso e lo rendono ido-neo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva vanno dal giudice di merito apprezzate e valutate non in astratto ma con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica eproduttiva, alle utilità che esso secondo un criterio di normalità è capace di procurare al proprietario ed il cui conseguimento costituisce se-condo un analogo criterio il precipuo contenuto delle sue facoltà di godimento" (Cass. II, n. 4807/1992).
Più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che "ai fini dell'usucapione è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene" (Cass. civile sez. II, 22/10/2021, n. 29594).
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che tale onere non sia stato assolto, atteso che l'attore ha dimostrato unicamente di aver provveduto alla coltivazione del terreno per cui è causa.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, la mera coltivazione del fondo “...non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus;
costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6123 del 05.03.2020; Cass. Sez. 2, Sentenza n.
18215 del 29.07.2013); la coltivazione deve essere accompagnata da “univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17376 del
03.07.2018), non essendo le attività riferite possedere.
Ebbene, i testimoni di parte attrice si sono limitati a confermare la coltivazione del fondo da parte dell'attore o la pulizia e manutenzione dello stesso.
La Suprema Corte afferma che “merita di essere precisato [...] che il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo
Pagina 3 di 5 profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione. Con specifico riferimento ai fondi agricoli, che -per loro stessa natura- sono destinati allo sfruttamento agricolo, si pone il problema della modalità con la quale, in concreto, lo ius excludendi alios possa, o debba, essere manifestato. Al riguardo, va considerato che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c. La recinzione materiale del fondo agricolo, quindi, costituisce la più importante espressione dello ius excludendi alios.
Ciò non esclude, naturalmente, che la prova del comportamento idoneo ad escludere i terzi dal godimento del bene possa essere conseguita aliunde;
tuttavia, è certo che la recinzione materiale del terreno costituisca una manifestazione non equivoca della volontà del soggetto che si trovi in relazione materiale con il bene di escludere i terzi da qualsiasi relazione con esso. Pertanto, colui che si trovi nella detenzione di un fondo agricolo, del quale intenda usucapire la piena proprietà, è onerato di dimostrare di aver compiuto tutti gli atti idonei ad esprimere, in concreto, il suo diritto di proprietà su detto cespite, e dunque di aver escluso i terzi dal relativo godimento;
esclusione che trova la sua primaria espressione, come già detto, nella recinzione del fondo” (Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 1796 del 20.01.2022).
Nel caso di specie, il teste (dipende comunale) ha dichiarato di aver fatto Tes_1
un sopralluogo sul fondo in oggetto e di averlo trovato privo di recinzione.
Dagli elementi acquisiti al presente giudizio, non emerge, dunque, la prova dell'esistenza dei presupposti necessari ad affermare l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà in favore dell'attore.
Pertanto, la domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al
D.M. 2014/55, tenuto conto del valore dichiarato della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 [...]
che si liquidano in euro 1.300,00 per compenso, oltre iva, cpa e Controparte_1
rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 11/02/2025
Pagina 4 di 5 IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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