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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/05/2025, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere Rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 694/2024 R.G. promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1 giudizio dall'avv.to Franca Tonello, con domicilio eletto presso lo studio della stessa sito in Noale (VE,) via U. Bregolini, 4, in forza di procura alle liti in calce all'atto di citazione in riassunzione;
ATTORE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
1 (c.f. ), rappresentato e difeso in Controparte_1 C.F._2 giudizio dall'avv.to Franco Zorzan, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso sito in Treviso, via Borgo Cavour n. 51, in forza di procura alle liti unita agli atti;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
Oggetto: riassunzione a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.
3639/2024, pubblicata in data 8 febbraio 2024, giudizio rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'udienza del 14 aprile 2025.
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE:
“Previo rigetto di ogni domanda, eccezione ed istanza avversaria, preliminarmente, qualora, nonostante il documento 6 prodotto, sia ritenuto necessario e/o opportuno, chiede che la Corte, ex art. 210 cpc, ordini al Tribunale di Treviso - Cancelleria fallimentare e /o al Curatore del di produrre le Parte_2
istanze di insinuazione ed i piani di riparto della predetta procedura o qualsivoglia altro documento necessario ad attestare i rapporti tra la procedura stessa ed i soci, in particolare l'unico socio e/o altri. In via subordinata, qualora la Controparte_2
Corte ritenesse il socio comunque litisconsorte necessario, si Controparte_2 chiede sia ordinata l'integrazione del contraddittorio, concedendo alla scrivente parte attrice in riassunzione termine per provvedervi. Nel merito, accogliersi per quanto di dovere l'appello svolto da nei confronti di e, Parte_1 Controparte_1
rigettata ogni diversa domanda ed eccezione, riformare la sentenza del Tribunale di
Padova n. 829/2017 nei capi già impugnati ed in particolare laddove, decidendo sulla domanda svolta in via riconvenzionale in primo grado da nei Parte_1
confronti di , aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni Controparte_1
da fatto illecito statuendo < conclusosi con il deposito dell'elaborato nel novembre 2011. Il presente giudizio si è instaurato nel luglio 2012. Tuttavia, come correttamente osservato dall'attore, il convenuto ha svolto domanda riconvenzionale di condanna di risarcimento del danno solo nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2.1.2013 ovvero oltre
2 il termine annuale del deposito della relazione per ATP. Nulla potrà pertanto essere riconosciuto>>. Conseguentemente, confermata per il resto ogni altra statuizione, ad integrazione di quanto statuito al capo 2 della citata sentenza, condannarsi altresì
al risarcimento del danno per fatto illecito in favore di Controparte_1 Pt_1
da liquidarsi nella somma indicata e stimata dal CTU ing.
[...] Persona_1
incaricata nel giudizio di primo grado avanti il Tribunale di Padova e richiamata in narrativa, o quella diversa risultante di giustizia, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo. In riforma dei capi 3 e 4 della medesima sentenza di primo grado del Tribunale di Padova n. 829/2017 e del capo 2 della sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 1147/2020, porsi le spese di CTU
e CTP, nonché le spese di lite comprensive di accessori fiscali e spese forfetarie pari al 15% sul compenso ex art. D.M. n. 55/2014, anche per l'ATP, in via esclusiva a carico di , condannandolo altresì alla ripetizione di quanto Controparte_1
eventualmente sborsato a tale titolo da . Quindi condannarsi Parte_1 [...]
alla rifusione delle spese di lite di tutti i gradi del procedimento, compreso CP_1
l'ATP, primo, secondo grado e Cassazione, e comprese le spese di CTU e CTP”.
CONCLUSIONE DI PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE:
“Previa integrazione del contraddittorio se ritenuta necessaria, piaccia alla Corte
d'Appello adita, ogni diversa domanda eccezione e deduzione disattesa, respingere l'appello e tutte le domande proposte dal signor perché infondate in Parte_1
fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta e dei successivi scritti difensivi, con ogni conseguente effetto di legge. In ogni caso, spese e competenze della presente fase di giudizio, della fase di appello e di quella di cassazione rifuse oltre ad IVA e CPA”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3 Con atto di citazione ritualmente notificato, il geometra Controparte_1
conveniva dinanzi il Tribunale di Padova al fine di ottenere la Parte_1 condanna di quest'ultimo alla corresponsione del compenso professionale pari a euro
31.727,90.= per l'opera prestata in suo favore. In particolare, l'attore asseriva di aver svolto prestazioni professionali relativamente alla predisposizione e presentazione di un progetto di demolizione di un fabbricato ad uso residenziale sito in Trebaseleghe
(PD), nonché nella realizzazione di un nuovo fabbricato.
Si costituiva nel giudizio di primo grado il quale eccepiva la Parte_1
nullità del contratto di prestazione di opera intellettuale, in quanto avente ad oggetto un'attività professionale riservata per legge agli architetti e/o agli ingegneri. Per
l'effetto, il convenuto chiedeva la restituzione degli acconti versati quale corrispettivo per lo svolgimento dell'attività professionale e il risarcimento dei danni subiti.
In ragione della domanda riconvenzionale proposta da controparte, l'attore chiedeva ed otteneva la chiamata in causa in garanzia della propria assicuratrice e di che aveva realizzato i lavori nel cantiere Parte_3 Parte_2
per la realizzazione del nuovo fabbricato ed a cui imputava ogni responsabilità per i vizi riscontrati.
Con sentenza n. 829/2017, il Tribunale di Padova dichiarava nullo il contratto stipulato tra e per violazione di norme Controparte_1 Parte_1
imperative, condannando il professionista alla restituzione degli acconti ricevuti. Di converso, il primo Giudice rigettava la domanda risarcitoria proposta dal convenuto in via riconvenzionale, in quanto avanzata oltre il termine di prescrizione annuale decorrente dal deposito della relazione tecnica in sede di ATP.
In relazione a quest'ultimo punto, proponeva appello , Parte_1
gravame respinto dalla intestata Corte con sentenza n. 1147/2020 a sua volta oggetto di ricorso per cassazione da parte del medesimo in ragione di tre motivi di censura, lamentando l'omessa pronuncia della Corte territoriale relativamente alla domanda di
4 risarcimento da fatto illecito e la mancata applicazione degli artt. 2043 e 2947 cc. In particolare, il ricorrente evidenziava che la Corte d'Appello non aveva considerato l'intervenuta declaratoria di nullità del contratto intercorso con il professionista, con conseguente impossibilità di ascrivere la fattispecie ad inadempimento contrattuale e necessità di applicare il diverso termine di prescrizione attinente alle ipotesi di responsabilità extracontrattuale. Con ordinanza n. 3639/2024, pubblicata in data 8 febbraio 2024, la Suprema Corte accoglieva il ricorso, cassando sul punto la sentenza impugnata.
Nel dettaglio, la Cassazione affermava che aveva chiesto la Parte_1
condanna del geometra al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del CP_1 grave inadempimento nell'esecuzione dell'incarico e, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti dall'illecita, oltre che non corretta ed a regola d'arte, esecuzione dell'incarico professionale conferito, dovendosi configurare la necessità di applicare gli artt. 2043 e 2947 cc, così annullando la sentenza impugnata e rimettendo il giudizio alla medesima corte territoriale in diversa composizione.
Con atto di citazione in riassunzione ha dunque chiesto la Parte_1
condanna del geometra al risarcimento dei danni quantificati in euro CP_1
77.902,26.= così come determinati dalla CTU esperita in primo grado. L'attore in riassunzione ha allegato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2043 cc per l'ottenimento del risarcimento dei danni patiti, sia quelli accertati in sede di ATP e sia in sede di CTU nel giudizio di merito, evidenziando la non collaudabilità del fabbricato per grave difetto di resistenza del calcestruzzo in alcune parti della struttura, in particolare al primo solaio.
Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda risarcitoria. Sul punto ha evidenziato l'insussistenza del nesso di causalità tra la sua condotta e l'evento dannoso, non essendoci certezza relativamente alla causa del difetto;
il difetto di colpa, non essendoci nemmeno la prova che della propria assunzione della direzione dei lavori per la realizzazione del fabbricato. In
5 relazione al danno, il convenuto ha contestato le fatture allegate dall'attore, relative ai lavori eseguiti per l'eliminazione degli asseriti vizi, discostatisi da entrambe le soluzioni proposte dal CTU per la regolarizzazione dell'immobile e per l'eliminazione dei vizi di valenza strutturale. ha eccepito, inoltre, Controparte_1 che l'immobile risulterebbe diviso in due porzioni di cui solo quella del lato nord in proprietà di controparte, essendo la parte sud di proprietà della di lui sorella Parte_4
, mai parte del giudizio.
[...]
Inoltre, in rito, il convenuto in riassunzione ha contestato l'irritualità della notificazione dell'atto di riassunzione al fallimento di chiuso con Parte_2
decreto del Tribunale di Treviso datato 10 novembre 2020, per stessa ammissione dell'attore, cosicché la predetta notificazione avrebbe dovuto essere eseguita nei confronti dei soci, posto il venir meno della legittimazione processuale del curatore.
In data 23 settembre 2024 si è svolta la prima udienza di trattazione della causa, all'esito della quale è stata fissata una nuova udienza in data 20 gennaio 2025 per consentire a parte attrice di produrre entro il 30 dicembre 2024 visura camerale aggiornata di ed al fine di prendere posizione sull'eccezione processuale Parte_2
di parte convenuta.
*****
6 notificazione a unico socio di nei confronti del Controparte_2 Parte_2
quale si trasferiscono i rapporti obbligatori della società dopo la chiusura del fallimento, non è rilevante ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio nel presente giudizio. Nel processo di primo grado, ha chiamato in Controparte_1
causa la società appaltatrice al fine di essere tenuto indenne nel caso di Parte_2 accoglimento della domanda risarcitoria proposta dall'odierno attore. Tale domanda non è stata vagliata nei gradi di merito precedenti, posto il rigetto della stessa domanda riconvenzionale e per l'operatività dell'art. 52 legge fallimentare che impedisce la pronuncia di condanna da parte di un Giudice diverso nei confronti del fallimento rispetto a quello della procedura concorsuale. La domanda di manleva non
è stata riproposta nel giudizio di gravame e nemmeno nel presente giudizio di riassunzione, in quanto si è limitato a chiedere di dichiarare Controparte_1
infondate tutte le domande proposte da , sostanzialmente con Parte_1
conferma della sentenza di primo grado. Ciò posto, non risulta necessaria per l'oggetto della presente controversia e per la conseguente corretta instaurazione del contradditorio la partecipazione in giudizio dell'unico socio della società dichiarata fallita, poiché nessuna domanda è stata riproposta dal convenuto nei suoi confronti.
2 – Nel merito, la domanda risarcitoria va accolta, sussistendone i presupposti.
Secondo l'ordinanza n. 3639/2024 della Suprema Corte, il cui principio di diritto è vincolante nel presente giudizio di rinvio, il Giudice del gravame non ha considerato la declaratoria di nullità del contratto intercorso tra il professionista e Parte_1
, omettendo di applicare il regime di cui all'art. 2043 cc per il risarcimento dei
[...]
danni conseguenti al suo operato illecito. Risulta coperta da giudicato la statuizione relativa alla nullità del contratto di prestazione d'opera professionale, non oggetto di impugnazione, posto che l'accordo negoziale riguardava prestazioni che non rientravano nelle competenze dei geometri ai sensi dell'art. 16 Regio Decreto n.
274/1929. Al fine dell'accoglimento della domanda risarcitoria, vanno accertati tutti
7 gli elementi costitutivi previsti dall'art. 2043 cc, tra cui il nesso di causalità,
l'elemento soggettivo, il danno evento ed il danno conseguenza.
2.1 – La CTU espletata nel giudizio di merito ha accertato i vizi strutturali del fabbricato, derivanti dalla condotta negligente ed imperita del geometra nell'attività di progettazione e modalità di utilizzo dei materiali. In particolare, la CTU, in relazione ai vizi con valenza strutturale, ha accertato “l'inadeguata resistenza del calcestruzzo in talune parti della struttura, in particolare quelle eseguite a partire dal primo solaio”. Sul punto, parte convenuta asserisce che non vi sarebbe la prova relativa alla sussistenza del nesso di causalità tra l'asserita condotta imperita del geometra e i vizi riscontrati nel fabbricato, poiché non sarebbe emersa la prova circa la causa del difetto di resistenza del calcestruzzo. Tale assunto non è fondato, sussistendo al contrario il nesso di causalità tra evento dannoso e condotta del geometra. La consulenza tecnica dell'ufficio ha accertato il difetto del calcestruzzo, attribuendo tale vizio a diversi fattori concomitanti, tra cui l'errato impiego del materiale in rapporto con il cemento armato. Sul punto, richiamando la relazione tecnica del laboratorio, il CTU afferma che i “risultati ottenuti mostrano un'estrema disomogeneità del calcestruzzo utilizzato da zona a zona dell'edificio imputabile a diversi fattori probabilmente concomitanti. Le informazioni degli scriventi, infatti, limitate ai soli risultati ottenuti sulle carote estratte, non possono escludere che le prestazioni più scadenti rilevate siano collegate sia ad impiego di un calcestruzzo con rapporto a-cemento inadeguato sia alla riduzione della sua densità per anomali sviluppi di aria in fase di produzione del calcestruzzo e successiva incostante compattazione in cantiere”. Tali fattori concomitanti hanno comportato la mancata collaudabilità dell'opera dal punto di vista strutturale. Ciò posto, sussiste il nesso di causalità tra l'imperizia del geometra e i vizi strutturali dell'immobile. Il concorso eventuale di altri fattori causali, menzionato dalla CTU, nella causazione dei vizi, non esclude il nesso di causalità accertato tra la condotta del geometra e l'evento dannoso ai sensi dell'art. 41 cp. Tale disposizione disciplina il concorso di cause ed è
8 applicabile anche in sede civile. Si fa riferimento alla teoria della condictio sine qua non, in base alla quale una condotta è antecedente causale dell'evento se quest'ultimo, sulla base di un giudizio controfattuale, non si sarebbe verificato senza quella condotta, o si sarebbe verificato con modalità diverse. Se, a seguito dell'eliminazione mentale di quella condotta, l'evento si sarebbe comunque verificato con le medesime caratteristiche, non sussiste il nesso causale tra la condotta e l'evento. In caso contrario, se l'evento non si sarebbe verificato o si sarebbe verificato con caratteristiche diverse, vi è la sussistenza del nesso di causalità. L'art. 41 cp dispone che tale rapporto di causalità, da accertare mediante l'utilizzo di regole tecniche, statistiche e scientifiche sulla base di un elevato grado di probabilità logica, non è escluso dal concorso di cause antecedenti, successive o concomitanti. Nel caso di specie, il possibile concorso di un'altra causa relativamente al difetto strutturale del fabbricato, ovvero la riduzione della sua densità per anomali sviluppi di aria in fase di produzione del calcestruzzo, non esclude la sussistenza del nesso di causalità che è stato accertato dal CTU tra la condotta del geometra, che ha scelto di utilizzare quel tipo di rapporto tra calcestruzzo e cemento armato, e il mancato superamento delle prove di resistenza. Non è stata accertata una causa diversa rispetto alla condotta del geometra che si configura come condictio sine qua non dei vizi del fabbricato, tale da escluderne il nesso di causalità, o che si configuri come una causa sopravvenuta determinante un'area di rischio diverso rispetto a quello determinato dalla condotta e concretizzato poi dall'evento dannoso.
2.2 – Sussiste, altresì, l'elemento soggettivo della colpa in capo al professionista che ha svolto un'attività non rientrante nelle sue competenze sulla base del R.D. n.
274/1929. Viene in rilievo la c.d. “colpa per assunzione”, in quanto il geometra, avendo assunto volontariamente l'esecuzione di un'opera non rientrante nelle sue competenze, si trova soggetto alle regole applicabili per quella categoria di soggetti che avrebbero avuto la legittimazione a svolgere quelle determinate attività. Il geometra, nella specie, non può fondatamente addurre per andare esente da
9 responsabilità la mancata conoscenza delle regole tecniche per l'esercizio di quell'attività, soggiacendo, a causa della sua volontaria assunzione, alle regole proprie inerenti allo svolgimento di quelle prestazioni di competenza per legge di architetti o ingegneri. La colpa va parametrata all'agente modello, avuto riguardo al soggetto di competenza media che svolge regolarmente quelle determinate prestazioni. L'istruttoria ha accertato che il geometra ha concluso un contratto avente ad oggetto una prestazione che non avrebbe potuto svolgere (circostanza della nullità non più oggetto di controversia e passata in giudicato), assumendosi volontariamente l'obbligo di eseguire un'attività non rientrante nella sua sfera di competenza e soggiacendo così alle diverse regole cautelari. La CTU ha accertato la colpa del geometra nella progettazione e nell'esecuzione del progetto non a regola d'arte, che ha comportato i difetti strutturali del calcestruzzo. Si rileva, inoltre, un profilo di culpa in vigilando, considerato il ruolo del geometra nella costruzione del fabbricato.
ha assunto pacificamente il ruolo di direttore dei lavori, posizione Controparte_1
che fa nascere ulteriori regole cautelari consistenti nel controllo alla corretta esecuzione del progetto e dell'attività del cantiere. Il professionista avrebbe dovuto controllare l'attività svolta ed evitare il sorgere dei vizi strutturali che hanno impedito la collaudabilità del fabbricato. Chiara è sul punto la CTU che accerta che
“il geom. ha redatto il progetto architettonico, il progetto strutturale, ha CP_1
seguito la direzione lavori e ha assunto le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione”.
3 – In relazione al danno conseguenza, la CTU ha quantificato i costi necessari per l'eliminazione dei vizi, mediante due distinte modalità. La prima, più onerosa, consistente nel “ripristinare la funzionalità statica del telaio in c.a., agendo sui calcestruzzi, anche con tecniche innovative, per riportarne la resistenza al di sopra dei valori di progetto”, per un costo pari a euro 133.434,39.=. La seconda, meno onerosa, consistente nel “cambiare sistema portante, abbandonando il telaio in c.a. ed affidando alla muratura portante la funzione statica” per un costo pari a euro
10 77.902,26. Va, altresì, precisato che la CTU ha quantificato il costo che l'attore avrebbe dovuto sostenere per risanare l'edificio mantenendo inalterate le caratteristiche volumetriche e geometriche dell'immobile stesso. Parte attrice, di sua iniziativa, ha eliminato i vizi mediante l'esecuzione di lavori diversi rispetto a quelli prospettati dal CTU, indicati nelle fatture allegate in atti, che hanno comportato un mutamento della sagoma dell'edificio. Ciò è confermato dal teste Testimone_1 che ha dichiarato: “mi risulta che a seguito di queste opere la sagoma dell'edificio sia cambiata perché per poter rendere collaudabile il fabbricato si è dovuto realizzare un doppio tavolato che collegasse tutto il tetto per rendere più rigida la struttura per essere conforme alle norme sismiche. Sono stati anche rifatti i cordoli dei pilastri”. Si rileva, altresì, che l'immobile affetto da vizi non è tutto di proprietà di Parte_1
, in quanto quest'ultimo risulta titolare esclusivamente della porzione nord del
[...]
fabbricato, mentre la porzione sud risulta essere di proprietà della di lui sorella.
3.1 – Ciò posto, va riconosciuto a il credito risarcitorio pari ad euro Parte_1
40.236,69=. Tale importo è frutto della determinazione del CTU che ha ritenuto che fosse più congruo e ragionevole eliminare i vizi del fabbricato mantenendone inalterata la volumetria e cambiando il sistema portante per un costo pari a euro
77.902,66=. In tale quantificazione sono compresi anche i costi necessari per sanare i vizi accertati in sede di ATP, pari a euro 1.850,00.= (allegato C alla CTU, vedasi risposta alle osservazioni del CTP, pag. 31 CTU). Della somma così quantificata, va riconosciuto a la somma di euro 40.236,69=, quale costo necessario Parte_1
per sanare la porzione nord del fabbricato. Sul punto la CTU correttamente afferma:
“risulta perciò che il costo per il ripristino della porzione nord è pari ad euro
40.238,69.=, IVA compresa, mentre i costi per il ripristino della porzione sud è pari a
€ 37.663,57.=, IVA compresa”: non può essere riconosciuta all'attore in riassunzione la somma necessaria per la sanatoria della porzione sud del fabbricato, di proprietà della sorella. Non possono essere riconosciuti quali danni patrimoniali gli importi indicati nelle già citate fatture. Il consulente dell'ufficio ha accertato che fosse più
11 congruo e ragionevole eliminare i vizi mediante il ripristino del sistema portante con muratura portante, senza alterare la volumetria dell'immobile. I lavori diversi effettuati da parte di , indicati nelle fatture dimesse in atti e dalle Parte_1
risultanze delle prove testimoniali, sono stati frutto di una sua autonoma scelta, non potendosi imputare al danneggiante i costi ulteriori che non sono dipesi dalla sua condotta illecita.
4 – Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio seguono la soccombenza di CP_1
e sono liquidate come in dispositivo. Ai fini della determinazione del valore
[...] della controversia, si fa riferimento all'ammontare del danno riconosciuto, considerati i valori medi. Per il giudizio di gravame e per il presente giudizio di riassunzione non si tiene conto della fase istruttoria, non tenutasi. Mentre, per il giudizio di legittimità, non si tiene conto della fase decisionale, avendo la Corte deciso con ordinanza. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, l'odierno convenuto in riassunzione risulta essere totalmente soccombente. Va considerato infatti l'accoglimento della domanda di nullità del contratto e la condanna alla restituzione degli acconti (capo di sentenza passato in giudicato), l'accoglimento della domanda risarcitoria ed il rigetto dell'originaria domanda di pagamento del corrispettivo proposta dal geometra.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. condanna a pagare in favore di la somma di Controparte_1 Parte_1
euro 40.236,69.=, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dal fatto alla presente pronuncia ed oltre interessi compensativi al tasso legale calcolati annualmente fino al saldo sulla predetta somma progressivamente rivalutata;
12 2. condanna alla rifusione in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite che si liquidano in euro 7.616,00.= per compensi professionali per il primo grado di giudizio, in euro 804,00.= per spese borsuali ed in euro 6.946,00.= per compensi professionali per il secondo grado di giudizio, in euro 1.518,00.= per spese borsuali ed in euro 4.305,00.= per compensi professionali per il giudizio di legittimità ed in euro 545,00.= per spese borsuali ed in euro 6.946,00.= per compensi professionali per il presente giudizio di riassunzione, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA dovuti per legge;
3. pone le spese di CTU e le spese del procedimento di ATP a carico di CP_1
;
[...]
4. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 2 maggio 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 – In relazione all'eccezione di rito proposta da parte convenuta, si rileva che la mancata notificazione dell'atto di citazione in riassunzione all'ex socio della società dichiarata fallita non comporta la nullità del presente procedimento per Parte_2 difetto del contradditorio. Si deve rilevare che l'appaltatrice è stata Parte_2
dichiarata fallita nel procedimento di primo grado che, a seguito dell'interruzione ex art. 43 L.F., è stato riassunto nei confronti della procedura. Posta l'irritualità della notificazione al curatore fallimentare data la chiusura della procedura concorsuale avvenuta con decreto del Tribunale di Treviso del 10 novembre 2020, la mancata