Ordinanza collegiale 12 gennaio 2016
Ordinanza collegiale 8 giugno 2016
Ordinanza collegiale 26 ottobre 2016
Sentenza 20 febbraio 2017
Ordinanza collegiale 19 luglio 2017
Ordinanza collegiale 13 giugno 2024
Ordinanza collegiale 4 febbraio 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 7975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7975 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07975/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01448/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1448 del 2015, proposto da:
Operae s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa disgiuntamente dagli avvocati Carlo Celani e Mariano Maggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ARCADIS - Agenzia Regionale Campania per la Difesa del Suolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
Commissario liquidatore di ARCADIS, non costituito in giudizio;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Marzocchella dell'Avvocatura regionale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso la sede dell'Ente in Napoli alla Via S. Lucia n. 81;
nei confronti
Agenzia Campana per la Mobilità le Infrastrutture e le Reti - ACaAMIR, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Valeria Torrieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso la sede dell'Agenzia in Napoli alla Via G. Porzio - Centro Direzionale, Isola C3;
A.R.P.A.C. - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Uccello e Daniela Paura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso la sede dell'Agenzia in Napoli alla Via Vicinale S. Maria del Pianto - Centro Polifunzionale, Torre 1;
per la condanna
dell'ARCaDIS - Agenzia Regionale Campania per la Difesa del Suolo al pagamento dei maggiori oneri sostenuti a causa dell'incremento dei prezzi dei materiali di costruzione intervenuto nel corso dell'anno 2008, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con legge 22 dicembre 2008, n. 201.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'ARCaDIS - Agenzia Regionale Campania per la Difesa del Suolo, della Regione Campania, dell'Agenzia Campana per la Mobilità le Infrastrutture e le Reti - ACaAMIR e dell'A.R.P.A.C. - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 il dott. EP SP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/1/1997 e dell’8/5/1998 veniva dichiarato lo stato di emergenza idrogeologica nella Regione Campania, ai quali facevano seguito le ordinanze del Ministero dell’Interno delegato per il coordinamento della Protezione civile del 25/1/1997 n. 2499 e del 21/5/1998, di nomina del Presidente della Giunta regionale quale Commissario delegato per l’attuazione degli interventi prioritari, urgenti e indifferibili, finalizzati al soccorso della popolazione, alla salvaguardia della pubblica incolumità ed all’approvazione ed attuazione degli interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica.
Con ordinanza commissariale del 24/2/2006 n. 4268 venivano affidati all’A.T.I. tra la M.G.A. Costruzioni S.p.A. e la Costruzioni A.& G. s.r.l. i lavori relativi alla sistemazione idrogeologica del territorio del Comune di Palma Campania - Zona M, versante Crocelle, per un importo di € 3.803.149,19, regolati dal contratto rep. n. 7667 dell’1/10/2007, nel quale subentrava la Società ricorrente.
Quest’ultima, con istanza del 5/6/2009, chiedeva l’adeguamento del prezzo d’appalto, per gli incrementi eccezionali dei costi di alcuni materiali da costruzione impiegati nell’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 162/08, convertito con legge n. 201/08.
1.1. Con decreto del Tribunale di Napoli - X Sezione civile n. 1956 del 9/4/2013 era ingiunto a tale titolo alla ARCaDIS - Agenzia Regionale Campania per la Difesa del Suolo, subentrata nel rapporto, il pagamento di € 480.348,62, oltre interessi.
Su opposizione dell’Agenzia, con ordinanza del 19/12/2014 veniva dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario e la causa era riassunta innanzi a questo TAR.
1.2. Con sentenza di questa Sezione del 20 febbraio 2017 n. 1012, all’esito della disposta verificazione, l’ARCaDIS veniva condannata al pagamento della somma di € 46.704,96, oltre interessi nella misura legale dalla domanda giudiziale al soddisfo.
La pronuncia è stata annullata dal Consiglio di Stato che, con sentenza della sez. V del 18 ottobre 2023 n. 9076, ha rinviato al primo giudice ex art. 105 c.p.a., per la violazione del diritto di difesa, rinvenuta nell’omesso esame della documentazione che questo Tribunale aveva ritenuto tardivamente depositata.
1.3. Riassunta la causa, con atto notificato e depositato l’1/12/2023, si sono costituite le parti e hanno svolto difese.
Con ordinanza collegiale del 13 giugno 2024 n. 3733 è stato disposto il compimento di una nuova attività istruttoria, da compiere anche alla luce della documentazione depositata dalla ricorrente in data 15/12/2016, rinnovando l’incarico al verificatore designato, con il compito di accertare i seguenti elementi:
<< a) data e modalità di acquisto dei materiali di costruzione e loro inerenza per gli interventi previsti, oltre quelli certificati dal soggetto verificatore nella sua relazione de 10 ottobre 2016 e per i quali la ricorrente chiede il riconoscimento di ulteriori somme a titolo di compensazione prezzi, per un totale di € 480.348,62, avendo cura di specificare gli estremi di ciascuna fattura di acquisto;
b) l’effettivo impiego dei materiali di costruzione acquistati – e di cui alle fatture del precedente capo a) - nell’esecuzione dei lavori di cui al contratto di appalto stipulato tra le parti in data 1° ottobre 2007;
c) la corrispondenza o meno tra l’ammontare dei costi sostenuti nell’acquisto dei materiali di costruzione, di cui ai due precedenti capi, e l’importo per il quale la società ricorrente assume di essere creditrice a titolo di cd. compensazione ex d.l. 162/2008 >>.
Con nota del 2/5/2005 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato la sostituzione del verificatore ing. Luigi Cirillo, per sopraggiunti suoi impegni professionali, con l’ing. NT Saccone, che ha chiesto la proroga dei termini per l’espletamento dell’incarico (disposta all’udienza dell’11 giugno 2025) e ha depositato la relazione in data 24/9/2025, in relazione alla quale hanno presentato osservazioni la ricorrente e la Regione.
In data 21/10/2025 l’ing. Saccome ha richiesto la liquidazione del compenso.
All’udienza pubblica del 22 ottobre 2025 la causa è stata assegnata in decisione.
2.- Nella relazione depositata il 24/9/2025 l’ing. Saccone ha esaurientemente risposto ai quesiti, muovendo dalle fatture esaminate dal precedente verificatore ed aggiungendovi l’elenco delle fatture “ ammesso all’esame ”, contenuto nella documentazione depositata il 15/12/2016 in ordine alla quale, come detto innanzi, la causa è stata rinviata dal primo giudice.
Ha quindi indicato gli elementi dell’indagine (quantità dei materiali, collocazione temporale e documentazione a supporto), escludendo la valutabilità delle fatture aventi data 2009.
Con analitica enunciazione del tipo di materiale oggetto di compensazione (acciaio, gabbioni, cemento, tubazioni in acciaio per realizzazione pali trivellati, reti elettrosaldate, fibre in acciaio), ha quindi posto a confronto la documentazione contabile con il materiale computato dal Direttore dei lavori, pervenendo alla stima del riconoscimento di complessivi € 153.057,31, la quale si mostra frutto di una pertinente indagine e di un’adeguata analisi.
L’analisi non è sostanzialmente contraddetta dalla ricorrente, che solo quanto alla stima reputa necessario applicare la percentuale unica di “depurazione” di cui al D.L. n. 162/08 (alea dell’8%), pervenendo alla diversa stima di € 168.169,43 in luogo di € 153.057,31.
L’art. 1, co. 1, del cit. D.L. stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rilevi “ le variazioni percentuali su base semestrale, in aumento o in diminuzione, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi ” (co. 1), poi specificando che: “ La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nell'anno 2008 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto ministeriale di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2008 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni ” (co. 3, sostituito dalla legge di conversione n. 201/08).
Pertanto, allorquando la revisione si riferisca all’incremento dei costi dei materiali esclusivamente per l’anno 2008, applicata la percentuale unica di “depurazione” dell’8% e, sotto tale profilo, si mostra corretta la precisazione fornita dalla ricorrente.
Non possono essere invece condivise le controdeduzioni della Regione, che reputa che la revisione del prezzo dei materiali possa avvenire esclusivamente sulla base dell’importo attestato dal D.L. (€ 63.152,91), la quale non tiene conto dell’esigenza di compensare l’appaltatore che, sulla scorta delle fatture emesse, abbia dimostrato di aver impiegato nell’esecuzione della commessa i materiali.
3.- Va ora osservato che la L.R. 23 dicembre 2016, n. 38 ha disposto la soppressione dell’Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo (art. 4, co. 3), con la ridefinizione, sulla base delle nuove competenze attribuite, delle dotazioni organiche di ARPAC e di ACaMIR (co. 4).
È cessato il mandato del Commissario liquidatore dell’ARCADIS, nominato con D.P.G.R. del 14/6/2017 n. 226, come stabilito dalla D.G.R.C. del 12/12/2017 n. 780 (in B.U.R.C. n. 91 del 18/12/2017), al cui punto 7 si è dato atto che “ a seguito dell’attribuzione di attività, interventi e progetti, nonché del trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie si determina ex lege il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi già nella titolarità di ARCADIS da parte delle strutture regionali destinatarie degli interventi, anche per gli effetti di cui all’art. 111 cpc ”.
Per l’effetto, la pronuncia va quindi resa nei confronti della Regione Campania, la quale deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente dell’importo di € 168.169,43, a titolo di compensazione per i maggiori oneri sostenuti a causa dell’incremento dei prezzi dei materiali di costruzione, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con legge 22 dicembre 2008, n. 201, oltre interessi moratori nella misura legale, a decorrere dalla domanda giudiziale, coincidente con la proposizione del ricorso per ingiunzione innanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria, fino al soddisfo.
4.- A carico della Regione Campania va altresì posto il compenso dovuto al verificatore, ex art. 2 del D.M. 30 maggio 2002, in G.U. 5/8/2002, n. 182 (“ Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale ”), applicando i coefficienti percentuali applicati dall’ing. Saccone, che corrispondono alla natura e complessità dell’incarico e commisurandolo al valore della controversia dato dalla domanda, ai sensi dell’art. 10 c.p.c. (€ 480.348,62), calcolato nella misura complessiva di € 8.286,69, al quale andranno aggiunti gli accessori di legge e gli oneri previdenziali, se dovuti.
5.- Quanto alle spese di giudizio, se ne giustifica la compensazione per intero tra tutte le parti, avuto riguardo alla connotazione della vicenda contenziosa e, in tal senso, alla divergenza tra l’importo reclamato dalla ricorrente e quello risultato spettante.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e condanna la Regione Campania al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 168.169,43, per la causale di cui in motivazione, oltre interessi moratori nella misura legale, dalla data di proposizione del ricorso per ingiunzione innanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria fino al soddisfo.
Pone a carico della Regione il compenso dovuto al verificatore, liquidato in € 8.286,69, oltre accessori di legge e oneri previdenziali, se dovuti.
Compensa per intero le spese di giudizio tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EP SP, Presidente FF, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EP SP |
IL SEGRETARIO