Articolo 10 bis della Legge 14 agosto 1952, n. 1230
Articolo 10Articolo 12
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20 gennaio 2018
Art. 10-bis. (( 1. Ai fini della gestione dell'istituto e della valorizzazione delle sue raccolte, il Consiglio di amministrazione puo' stipulare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, convenzioni con gli enti in esso rappresentati. L'amministrazione dell'istituto e' assicurata dall'Universita' degli studi di Pisa, dalla Scuola normale superiore di Pisa e dalla Scuola superiore Sant'Anna di Pisa sulla base di una convenzione stipulata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tra esse e l'istituto stesso e rinnovata ogni tre anni, che determina la ripartizione delle rispettive funzioni. Il Consiglio di amministrazione nomina il Segretario generale, che dirige tutte le attivita' di carattere amministrativo e gestionale ed e' responsabile del loro svolgimento e, sulla base della convenzione prevista dal secondo periodo, puo' avvalersi a questo fine degli uffici dei predetti istituti di istruzione universitaria.
2. Gli enti rappresentati nel Consiglio di amministrazione possono assegnare proprio personale all'istituto, anche soltanto per una parte dell'orario di lavoro, in particolare per lo svolgimento di attivita' relative alla tutela, alla valorizzazione e alla fruizione pubblica dei beni archivistici, librari, museali e documentari dell'istituto medesimo. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ))
Entrata in vigore il 20 gennaio 2018