TRIB
Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/08/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5762/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 5762/2025 R.G. promosso da
(avv. GOLTARA SIMONA) Parte_1 C.F._1
e
NN UL ( (avv. GOLTARA SIMONA) C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 26/5/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1. I coniugi, che vivono di fatto separati dal settembre 2024,
e così autorizzati a farlo, continueranno a vivere separati nel mutuo reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove meglio riterranno opportuno, salvo l'obbligo di darsi tempestiva comunicazione in caso di trasferimento, fino al raggiungimento della maggiore età del loro figlio 2. Il figlio minore Per_1
che rimarrà collocato presso la madre viene affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità, assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative all'educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
3. Il padre potrà vedere il figlio e tenerlo presso di sé, previo accordo diretto con lo stesso e con la Per_1
madre e compatibilmente con le sue esigenze di salute e scolastiche, a week-end lunghi alternati, con pernottamento, e in almeno due giorni infrasettimanali, anche per il pranzo/cena ed altresì almeno una
1 settimana consecutiva durante le vacanze scolastiche natalizie, comprensiva, ad anni alterni, del Natale o del Capodanno, oltre a tre giorni consecutivi in occasione delle festività pasquali, comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nonché due settimane consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
4. La casa coniugale, sita a
Montichiari (BS), in via Annibale di Francia n. 13, di cui sono comproprietari i coniugi, viene assegnata alla NO quale genitore collocatario della prole, con quanto l'arreda. Presso tale Parte_1
immobile rimangono a risiedere anche i figli maggiorenni e , entrambi ancora studenti. La Per_2 Per_3
NO si impegna a tenere totalmente a suo carico le spese ordinarie di manutenzione e cura Pt_1 dell'immobile.
5. Il signor RG corrisponderà alla NO a titolo di concorso nel Pt_1
mantenimento del figlio minore l'importo mensile di euro 300,00. Inoltre, il signor RG Per_1 corrisponderà alla NO anche l'importo mensile di euro 600,00 (300,00 euro per ciascun Pt_1
figlio), per il concorso nel mantenimento dei figli maggiorenni, in quanto, benché maggiorenni, gli stessi sono ancora studenti, dunque, non ancora economicamente autonomi e sono tuttora residenti con la madre, presso la casa coniugale. Tali assegni mensili verranno versarsi entro il giorno 12 (dodici) di ogni mese, con rivalutazione automatica, di anno in anno, al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Le spese straordinarie, come meglio determinate nel Protocollo in uso al Tribunale di Brescia (Prot. 2208/16) che i coniugi dichiarano di conoscere e di accettare, verranno ripartite al 50% tra i genitori.
6. L'autovettura PEUGEOT 3008, targata FW151MC e la motocicletta GS
1200 BMW, targata CV56157, già intestati al signor RG restano in uso a lui esclusivo, mentre l'autovettura CITROEN C 3, targata EV536CL, già intestata alla NO resta in uso a lei Pt_1
esclusivo.
7. Quanto al pagamento della rata mensile del mutuo cointestato, pari a circa 600 euro (mutuo n. 8846044171528 acceso presso la Banca Intesa San Paolo, con durata ventennale, scadenza al novembre
2036), i coniugi concordano che il signor RG vi contribuisca con l'importo di euro 400 al mese, mentre la NO con l'importo di euro 200 al mese (o comunque nella proporzione di un terzo a Pt_1
carico della moglie e di due terzi a carico del marito).
8. Il signor RG sosterrà la rata mensile del finanziamento acceso per l'acquisto dell'autovettura PEUGEOT 3008, di cui è unico utilizzatore.
9. Il signor RG rinuncia in favore della NO all'assegno unico e universale. 10. I coniugi Pt_1
prestano il reciproco assenso al rilascio del passaporto del figlio minore e di ogni altro documento valido ai fini dell'espatrio. 11. I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autonomi e autosufficienti e di rinunciare a versarsi reciprocamente assegni di mantenimento, dando atto di avere definito ogni altra questione di ordine patrimoniale riferita alla comunione legale”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 20/05/2000, trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Caivano (NA) (atto n. 47, parte II, serie A, anno 2000).
Dalla loro unione sono nati i figli (n. 3/12/2003), (n. 9/7/2006) e (n. 1/6/2008). Per_2 Per_3 Per_1
2 Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 19/06/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 5762/2025 R.G. promosso da
(avv. GOLTARA SIMONA) Parte_1 C.F._1
e
NN UL ( (avv. GOLTARA SIMONA) C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 26/5/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1. I coniugi, che vivono di fatto separati dal settembre 2024,
e così autorizzati a farlo, continueranno a vivere separati nel mutuo reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove meglio riterranno opportuno, salvo l'obbligo di darsi tempestiva comunicazione in caso di trasferimento, fino al raggiungimento della maggiore età del loro figlio 2. Il figlio minore Per_1
che rimarrà collocato presso la madre viene affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità, assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative all'educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
3. Il padre potrà vedere il figlio e tenerlo presso di sé, previo accordo diretto con lo stesso e con la Per_1
madre e compatibilmente con le sue esigenze di salute e scolastiche, a week-end lunghi alternati, con pernottamento, e in almeno due giorni infrasettimanali, anche per il pranzo/cena ed altresì almeno una
1 settimana consecutiva durante le vacanze scolastiche natalizie, comprensiva, ad anni alterni, del Natale o del Capodanno, oltre a tre giorni consecutivi in occasione delle festività pasquali, comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nonché due settimane consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
4. La casa coniugale, sita a
Montichiari (BS), in via Annibale di Francia n. 13, di cui sono comproprietari i coniugi, viene assegnata alla NO quale genitore collocatario della prole, con quanto l'arreda. Presso tale Parte_1
immobile rimangono a risiedere anche i figli maggiorenni e , entrambi ancora studenti. La Per_2 Per_3
NO si impegna a tenere totalmente a suo carico le spese ordinarie di manutenzione e cura Pt_1 dell'immobile.
5. Il signor RG corrisponderà alla NO a titolo di concorso nel Pt_1
mantenimento del figlio minore l'importo mensile di euro 300,00. Inoltre, il signor RG Per_1 corrisponderà alla NO anche l'importo mensile di euro 600,00 (300,00 euro per ciascun Pt_1
figlio), per il concorso nel mantenimento dei figli maggiorenni, in quanto, benché maggiorenni, gli stessi sono ancora studenti, dunque, non ancora economicamente autonomi e sono tuttora residenti con la madre, presso la casa coniugale. Tali assegni mensili verranno versarsi entro il giorno 12 (dodici) di ogni mese, con rivalutazione automatica, di anno in anno, al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Le spese straordinarie, come meglio determinate nel Protocollo in uso al Tribunale di Brescia (Prot. 2208/16) che i coniugi dichiarano di conoscere e di accettare, verranno ripartite al 50% tra i genitori.
6. L'autovettura PEUGEOT 3008, targata FW151MC e la motocicletta GS
1200 BMW, targata CV56157, già intestati al signor RG restano in uso a lui esclusivo, mentre l'autovettura CITROEN C 3, targata EV536CL, già intestata alla NO resta in uso a lei Pt_1
esclusivo.
7. Quanto al pagamento della rata mensile del mutuo cointestato, pari a circa 600 euro (mutuo n. 8846044171528 acceso presso la Banca Intesa San Paolo, con durata ventennale, scadenza al novembre
2036), i coniugi concordano che il signor RG vi contribuisca con l'importo di euro 400 al mese, mentre la NO con l'importo di euro 200 al mese (o comunque nella proporzione di un terzo a Pt_1
carico della moglie e di due terzi a carico del marito).
8. Il signor RG sosterrà la rata mensile del finanziamento acceso per l'acquisto dell'autovettura PEUGEOT 3008, di cui è unico utilizzatore.
9. Il signor RG rinuncia in favore della NO all'assegno unico e universale. 10. I coniugi Pt_1
prestano il reciproco assenso al rilascio del passaporto del figlio minore e di ogni altro documento valido ai fini dell'espatrio. 11. I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autonomi e autosufficienti e di rinunciare a versarsi reciprocamente assegni di mantenimento, dando atto di avere definito ogni altra questione di ordine patrimoniale riferita alla comunione legale”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 20/05/2000, trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Caivano (NA) (atto n. 47, parte II, serie A, anno 2000).
Dalla loro unione sono nati i figli (n. 3/12/2003), (n. 9/7/2006) e (n. 1/6/2008). Per_2 Per_3 Per_1
2 Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 19/06/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
3