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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 09/02/2026, n. 1952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1952 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1952/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ACETO ALDO, Presidente
AS NN, OR
BALSAMO MILENA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17196/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249075812905000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249075812905000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12793/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone ricorso avverso l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata, relativa a n. 5 cartelle presupposte, meglio specificate in atti, riferendo che i suddetti atti impositivi sono ricompresi nella
'dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della NE dal 1 gennaio 2000 al 30 gennaio 2022', cosiddetta Rottamazione quater, presentata in data 17.4.2023.
Il ricorrente denuncia: "Nullità e/o illegittimità della intimazione di pagamento per pendenza della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, c.d.
Rottamazione quater".
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate NE, che ha chiesto il rigetto del ricorso, precisando in memoria che il contribuente non ha provveduto al pagamento del dovuto e, in subordine, ove l'opponente sia in grado di dimostrare di non dovere le somme di cui alle cartelle sottostanti l'intimazione di pagamento, nessuna censura può essere mossa, essendosi limitata a formalizzare la richiesta di pagamento dell'ente impositore.
All'udienza del 12 dicembre 2025, la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dalla ricevuta di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione (rottamazione - quater), ex art. 1, commi 231 e 252, l. n. 197 del 2022, emerge che il contribuente ha chiesto la definizione agevolata per le cartelle di pagamento presupposte alla intimazione di pagamento oggetto di impugnazione.
Con la comunicazione n. 09790202300678995000, l'Agenzia delle Entrate ha indicato le somme dovute dal contribuente, in relazione alla suddetta richiesta di definizione agevolata, con le relative scadenze. Pertanto, ha accolto la richiesta di definizione.
Orbene, l'Agenzia delle Entrate - NE ha affermato che il contribuente non ha provveduto al pagamento delle predette somme ma, dalla documentazione versata in atti, non si rinviene nessun documento con il quale l'Agenzia delle Entrate contesta ad GE OL la suddetta circostanza.
L'estratto di ruolo prodotto dall'Ufficio reca come data di notifica l'11.8.2014, quindi è stato redatto in epoca antecedente alla rottamazione quater richiesta dal contribuente.
Come noto, a seguito delle novità introdotte dalla legge n. 130 del 2022, ai sensi dell'art. 7 comma 5 bis del d.lgs. n. 546 del 1992, spetta all'Amministrazione finanziaria di provare in giudizio le ragioni su cui si fonda l'atto impositivo. Ne consegue che questa Corte, in difetto di tale prova, deve annullare l'intimazione di pagamento, con riferimento (e limitatamente) alle cartelle oggetto di definizione agevolata, in quanto la prova della fondatezza della pretesa fiscale è risultata carente.
Le ragioni della decisione e la peculiarità della vicenda processuale inducono a disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte annulla l'atto impugnato e compensa le spese.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ACETO ALDO, Presidente
AS NN, OR
BALSAMO MILENA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17196/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249075812905000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249075812905000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12793/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone ricorso avverso l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata, relativa a n. 5 cartelle presupposte, meglio specificate in atti, riferendo che i suddetti atti impositivi sono ricompresi nella
'dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della NE dal 1 gennaio 2000 al 30 gennaio 2022', cosiddetta Rottamazione quater, presentata in data 17.4.2023.
Il ricorrente denuncia: "Nullità e/o illegittimità della intimazione di pagamento per pendenza della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, c.d.
Rottamazione quater".
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate NE, che ha chiesto il rigetto del ricorso, precisando in memoria che il contribuente non ha provveduto al pagamento del dovuto e, in subordine, ove l'opponente sia in grado di dimostrare di non dovere le somme di cui alle cartelle sottostanti l'intimazione di pagamento, nessuna censura può essere mossa, essendosi limitata a formalizzare la richiesta di pagamento dell'ente impositore.
All'udienza del 12 dicembre 2025, la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dalla ricevuta di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione (rottamazione - quater), ex art. 1, commi 231 e 252, l. n. 197 del 2022, emerge che il contribuente ha chiesto la definizione agevolata per le cartelle di pagamento presupposte alla intimazione di pagamento oggetto di impugnazione.
Con la comunicazione n. 09790202300678995000, l'Agenzia delle Entrate ha indicato le somme dovute dal contribuente, in relazione alla suddetta richiesta di definizione agevolata, con le relative scadenze. Pertanto, ha accolto la richiesta di definizione.
Orbene, l'Agenzia delle Entrate - NE ha affermato che il contribuente non ha provveduto al pagamento delle predette somme ma, dalla documentazione versata in atti, non si rinviene nessun documento con il quale l'Agenzia delle Entrate contesta ad GE OL la suddetta circostanza.
L'estratto di ruolo prodotto dall'Ufficio reca come data di notifica l'11.8.2014, quindi è stato redatto in epoca antecedente alla rottamazione quater richiesta dal contribuente.
Come noto, a seguito delle novità introdotte dalla legge n. 130 del 2022, ai sensi dell'art. 7 comma 5 bis del d.lgs. n. 546 del 1992, spetta all'Amministrazione finanziaria di provare in giudizio le ragioni su cui si fonda l'atto impositivo. Ne consegue che questa Corte, in difetto di tale prova, deve annullare l'intimazione di pagamento, con riferimento (e limitatamente) alle cartelle oggetto di definizione agevolata, in quanto la prova della fondatezza della pretesa fiscale è risultata carente.
Le ragioni della decisione e la peculiarità della vicenda processuale inducono a disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte annulla l'atto impugnato e compensa le spese.