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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/09/2025, n. 3714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3714 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3557/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 447 bis cpc
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 3557/2025 promossa da (c.f./p. i.v.a. ), con il patrocinio dell'avv. RICCADONNA Parte_1 C.F._1
ANDREA e dall'avv. PORTESI VERA, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo ricorrente contro
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(c.f. ),
[...] C.F._3 convenuto contumace Conclusioni Parte ricorrente ha concluso come da verbale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione sezione prima civile
1. Con ricorso depositato in data 1.04.2025, ha agito nei confronti di Parte_1
e , ex art. 447-bis Controparte_1 Controparte_2
c.p.c. premettendo che:
-con contratto del 30.09.2016, registrato in pari data mediante il servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate, aveva concesso in locazione ad uso abitativo, a decorrere dal 01.10.2016, a e , Controparte_1 Controparte_2
1 l'unità immobiliare sita in Ghedi (Bs), Via XX Settembre n. 106, posta al piano terra, identificata nel catasto di tale Comune alla sezione NCT, fg. 31, sub. 13, particella
60, cat. A/2, per un canone mensile di € 200,00 (contratto di locazione - doc. 1);
-il contratto di locazione si era rinnovato alla prima scadenza del 30.09.2020;
-in vista di detta scadenza, aveva inviato rituale e tempestiva disdetta ai conduttori a mezzo lettera raccomandata a.r. del 15.01.2024, ricevuta in data 18.01.2024, con la quale aveva comunicato l'intenzione di non rinnovarlo ulteriormente (disdetta, doc. 2);
-nonostante i ripetuti inviti, i conduttori non avevano provveduto a riconsegnare l'immobile, tant'è che è ancora da loro occupato;
-era fallito il tentativo di mediazione per la mancata partecipazione e dei resistenti
(domanda di mediazione doc. 3, descrizione controversia doc. 4, convocazione CP_1 doc. 5, convocazione doc. 6, verbale mediazione negativo doc. 7, bonifico CP_2 compensi di mediazione doc. 8).
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto che, accertata e dichiarata la detenzione dell'immobile senza giusto titolo da parte dei resistenti, questi siano condannati al rilascio immediato dello stesso in suo favore.
Nella contumacia dei resistenti, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione all'esito della quale sulle conclusioni del difensore della ricorrente, viene decisa come da presente sentenza con contestuale motivazione.
2. La documentazione sopra richiamata, comprova in fatto la vicenda contrattuale, delineata in ricorso, che fa da sfondo alla domanda che ci occupa.
A fronte delle allegazioni compendiate in ricorso, i resistenti non hanno svolto difese.
Rimanendo contumaci, gli stessi hanno dimostrato di non nutrire interesse alla definizione del giudizio in senso difforme alle richieste della proprietaria dell'immobile in questione.
Può ritenersi provata, dunque, la protrazione in assenza di un valido titolo, della detenzione dell'immobile per cui è causa, da parte dei resistenti a far data dal 30
2 settembre 2024.
Consegue l'ordine di rilascio dell'immobile richiesto dalla proprietaria.
3. In ragione della soccombenza, le spese di lite si pongono a carico dei resistenti nella misura, calcolata applicando i parametri minimi relativi allo scaglione di riferimento per valore (da euro 5.201,00 a euro 26.000,00), tenuto conto della mancanza di questioni di rilievo e dell'assenza di aspetti di particolare complessità, in euro 1.700,00 (di cui euro 460,00 per fase studio della controversia, euro 389,00 per fase introduttiva del giudizio, euro 851,00 fase decisionale), oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti, così decide: accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, condanna Parte_1 [...]
e al rilascio in suo favore dell'unità Controparte_1 Controparte_2 immobiliare sita in Ghedi (Bs), Via XX Settembre n. 106, posta al piano terra, identificata nel catasto di tale Comune alla sezione NCT, fg. 31, sub. 13, particella
60, cat. A/2, libero da cose e da persone, entro 15 giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
condanna i resistenti a rifondere alla ricorrente le spese di lite nella misura di euro
1.700,00, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Brescia, lì 11 settembre 2025
Il Giudice
Giovanna Faraone
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 447 bis cpc
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 3557/2025 promossa da (c.f./p. i.v.a. ), con il patrocinio dell'avv. RICCADONNA Parte_1 C.F._1
ANDREA e dall'avv. PORTESI VERA, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo ricorrente contro
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(c.f. ),
[...] C.F._3 convenuto contumace Conclusioni Parte ricorrente ha concluso come da verbale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione sezione prima civile
1. Con ricorso depositato in data 1.04.2025, ha agito nei confronti di Parte_1
e , ex art. 447-bis Controparte_1 Controparte_2
c.p.c. premettendo che:
-con contratto del 30.09.2016, registrato in pari data mediante il servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate, aveva concesso in locazione ad uso abitativo, a decorrere dal 01.10.2016, a e , Controparte_1 Controparte_2
1 l'unità immobiliare sita in Ghedi (Bs), Via XX Settembre n. 106, posta al piano terra, identificata nel catasto di tale Comune alla sezione NCT, fg. 31, sub. 13, particella
60, cat. A/2, per un canone mensile di € 200,00 (contratto di locazione - doc. 1);
-il contratto di locazione si era rinnovato alla prima scadenza del 30.09.2020;
-in vista di detta scadenza, aveva inviato rituale e tempestiva disdetta ai conduttori a mezzo lettera raccomandata a.r. del 15.01.2024, ricevuta in data 18.01.2024, con la quale aveva comunicato l'intenzione di non rinnovarlo ulteriormente (disdetta, doc. 2);
-nonostante i ripetuti inviti, i conduttori non avevano provveduto a riconsegnare l'immobile, tant'è che è ancora da loro occupato;
-era fallito il tentativo di mediazione per la mancata partecipazione e dei resistenti
(domanda di mediazione doc. 3, descrizione controversia doc. 4, convocazione CP_1 doc. 5, convocazione doc. 6, verbale mediazione negativo doc. 7, bonifico CP_2 compensi di mediazione doc. 8).
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto che, accertata e dichiarata la detenzione dell'immobile senza giusto titolo da parte dei resistenti, questi siano condannati al rilascio immediato dello stesso in suo favore.
Nella contumacia dei resistenti, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione all'esito della quale sulle conclusioni del difensore della ricorrente, viene decisa come da presente sentenza con contestuale motivazione.
2. La documentazione sopra richiamata, comprova in fatto la vicenda contrattuale, delineata in ricorso, che fa da sfondo alla domanda che ci occupa.
A fronte delle allegazioni compendiate in ricorso, i resistenti non hanno svolto difese.
Rimanendo contumaci, gli stessi hanno dimostrato di non nutrire interesse alla definizione del giudizio in senso difforme alle richieste della proprietaria dell'immobile in questione.
Può ritenersi provata, dunque, la protrazione in assenza di un valido titolo, della detenzione dell'immobile per cui è causa, da parte dei resistenti a far data dal 30
2 settembre 2024.
Consegue l'ordine di rilascio dell'immobile richiesto dalla proprietaria.
3. In ragione della soccombenza, le spese di lite si pongono a carico dei resistenti nella misura, calcolata applicando i parametri minimi relativi allo scaglione di riferimento per valore (da euro 5.201,00 a euro 26.000,00), tenuto conto della mancanza di questioni di rilievo e dell'assenza di aspetti di particolare complessità, in euro 1.700,00 (di cui euro 460,00 per fase studio della controversia, euro 389,00 per fase introduttiva del giudizio, euro 851,00 fase decisionale), oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti, così decide: accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, condanna Parte_1 [...]
e al rilascio in suo favore dell'unità Controparte_1 Controparte_2 immobiliare sita in Ghedi (Bs), Via XX Settembre n. 106, posta al piano terra, identificata nel catasto di tale Comune alla sezione NCT, fg. 31, sub. 13, particella
60, cat. A/2, libero da cose e da persone, entro 15 giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
condanna i resistenti a rifondere alla ricorrente le spese di lite nella misura di euro
1.700,00, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Brescia, lì 11 settembre 2025
Il Giudice
Giovanna Faraone
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