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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 6603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6603 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
ET ET HE de Courtelary Presidente
MA TU Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1100 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(P.I ) Parte_1 P.IVA_1
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
( C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliati presso lo studio degli Avv.ti Mattia Aprea e Vincenzo Somma che li rappresentano e difendono per mandato in atti
APPELLANTI
E
(P.I. ) Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di n. 85/2021, resa nel procedimento n.r.g. 3806/2015 – contratti bancari -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la s.r.l. e le altre persone indicate in epigrafe impugnavano innanzi alla Corte d'Appello di Roma la sentenza del Tribunale di Roma n. 85/2021 con cui era stata respinta la domanda di nullità di addebiti relativi al conto corrente conto corrente ordinario n. 400479966.
Parte appellata non si costituiva.
Con decreto del ventinove marzo 2021 la Corte differiva la prima udienza al ex art. 168- bis, co. 5, c.p.c. al diciassette gennaio 2022 disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte con decreto del due dicembre 2021.
A detta udienza la Corte, rilevata la regolare costituzione del contraddittorio, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni in data sette ottobre 2024, differita poi al tre novembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note ex art. 127-ter del d. lgs. n. 149/2022 con decreto del sedici settembre 2025.
Con decreto del tre novembre 2025 la Corte, rilevato che all'udienza di precisazione delle conclusioni le parti non avevano presentato note scritte, la rinviava ex art. 309 c.p.c. al dieci novembre 2025, data nella quale le parti non comparivano e la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio di appello.
Le parti non hanno depositato note scritte sostitutive dell'udienza del tre novembre 2025, come da decreto del sedici settembre 2025, ritualmente comunicato;
le medesime parti non sono comparse all'udienza fissata ex art. 309 c.p.c. per il dieci novembre 2025 ore 11,00, nonostante ne fossero a conoscenza avendo ricevuto tempestiva comunicazione dalla Cancelleria.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 181 c.p.c., come richiamato dall'art. 309 c.p.c. e con gli effetti di cui all'art. 338 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione dell'appello e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Roma, dieci novembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
MA TU ET ET HE de Courtelary
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
ET ET HE de Courtelary Presidente
MA TU Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1100 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(P.I ) Parte_1 P.IVA_1
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
( C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliati presso lo studio degli Avv.ti Mattia Aprea e Vincenzo Somma che li rappresentano e difendono per mandato in atti
APPELLANTI
E
(P.I. ) Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di n. 85/2021, resa nel procedimento n.r.g. 3806/2015 – contratti bancari -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la s.r.l. e le altre persone indicate in epigrafe impugnavano innanzi alla Corte d'Appello di Roma la sentenza del Tribunale di Roma n. 85/2021 con cui era stata respinta la domanda di nullità di addebiti relativi al conto corrente conto corrente ordinario n. 400479966.
Parte appellata non si costituiva.
Con decreto del ventinove marzo 2021 la Corte differiva la prima udienza al ex art. 168- bis, co. 5, c.p.c. al diciassette gennaio 2022 disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte con decreto del due dicembre 2021.
A detta udienza la Corte, rilevata la regolare costituzione del contraddittorio, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni in data sette ottobre 2024, differita poi al tre novembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note ex art. 127-ter del d. lgs. n. 149/2022 con decreto del sedici settembre 2025.
Con decreto del tre novembre 2025 la Corte, rilevato che all'udienza di precisazione delle conclusioni le parti non avevano presentato note scritte, la rinviava ex art. 309 c.p.c. al dieci novembre 2025, data nella quale le parti non comparivano e la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio di appello.
Le parti non hanno depositato note scritte sostitutive dell'udienza del tre novembre 2025, come da decreto del sedici settembre 2025, ritualmente comunicato;
le medesime parti non sono comparse all'udienza fissata ex art. 309 c.p.c. per il dieci novembre 2025 ore 11,00, nonostante ne fossero a conoscenza avendo ricevuto tempestiva comunicazione dalla Cancelleria.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 181 c.p.c., come richiamato dall'art. 309 c.p.c. e con gli effetti di cui all'art. 338 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione dell'appello e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Roma, dieci novembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
MA TU ET ET HE de Courtelary
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