Articolo 1608 del Codice civile
Articolo 1607Articolo 1609
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19 aprile 1942
Art. 1608.

(Garanzie per il pagamento della pigione).

Nelle locazioni di case non mobiliate l'inquilino puo' essere licenziato se non fornisce la casa di mobili sufficienti o non presta altre garanzie idonee ad assicurare il pagamento della pigione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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