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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1307/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DRAGO TIZIANA, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6145/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gerace
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 25647672 TASI 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad Area s.r.l. e al Comune di Gerace Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata relativa ad avviso di accertamento esecutivo n. 45 del
13.12.2023 per Tasi 2018.
A sostegno del ricorso ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, la decadenza, il difetto di motivazione.
Si è costituito il Comune deducendo l'avvenuta regolare notifica dell'avviso di accertamento in data
18.12.2023.
Si è costituita anche Area s.r.l. che ha resistito al ricorso eccependo il difetto di legittimazione passiva con riguardo alle doglianze riferibili all'attività dell'ente impositore.
Il ricorrente ha depositato memorie illustrative con le quali ha contestato la prova della valida notifica dell'atto presupposto.
All'udienza del 24.02.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Occorre osservare che in materia di riscossione coattiva di crediti tributari, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (così Cass. S.U. n. 5791/08; cfr., nello stesso senso, Cass. n. 16444/09, Cass. ord. n. 14861/12).
Nella specie, come eccepito dalla difesa del ricorrente, il Comune ha depositato l'avviso di ricevimento di una raccomandata del tutto priva di elementi di collegamento con l'avviso di accertamento, sicchè difettando la prova di una valida notifica, il ricorso va accolto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico del Comune di Gerace cui spettava la prova della notifica dell'avviso di accertamento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. VI – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie il ricorso;
condanna il Comune al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 143,00 oltre C.U. accessori, da distrarsi in favore del difensore che ne ha fatto richiesta;
compensa le spese con Area s.r.l.
Reggio Calabria, 24.02.2026
Il GiudiceTiziana Drago
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DRAGO TIZIANA, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6145/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gerace
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 25647672 TASI 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad Area s.r.l. e al Comune di Gerace Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata relativa ad avviso di accertamento esecutivo n. 45 del
13.12.2023 per Tasi 2018.
A sostegno del ricorso ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, la decadenza, il difetto di motivazione.
Si è costituito il Comune deducendo l'avvenuta regolare notifica dell'avviso di accertamento in data
18.12.2023.
Si è costituita anche Area s.r.l. che ha resistito al ricorso eccependo il difetto di legittimazione passiva con riguardo alle doglianze riferibili all'attività dell'ente impositore.
Il ricorrente ha depositato memorie illustrative con le quali ha contestato la prova della valida notifica dell'atto presupposto.
All'udienza del 24.02.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Occorre osservare che in materia di riscossione coattiva di crediti tributari, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (così Cass. S.U. n. 5791/08; cfr., nello stesso senso, Cass. n. 16444/09, Cass. ord. n. 14861/12).
Nella specie, come eccepito dalla difesa del ricorrente, il Comune ha depositato l'avviso di ricevimento di una raccomandata del tutto priva di elementi di collegamento con l'avviso di accertamento, sicchè difettando la prova di una valida notifica, il ricorso va accolto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico del Comune di Gerace cui spettava la prova della notifica dell'avviso di accertamento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. VI – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie il ricorso;
condanna il Comune al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 143,00 oltre C.U. accessori, da distrarsi in favore del difensore che ne ha fatto richiesta;
compensa le spese con Area s.r.l.
Reggio Calabria, 24.02.2026
Il GiudiceTiziana Drago