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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/02/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore
Dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
il giorno 29 gennaio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 344/2024 del Ruolo Generale
Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Bianchini Parte_1
APPELLANTE
E
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
- in persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in
Roma, Via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso per procura in atti dall' Avv. Paola
Scarlato
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma– Sezione Lavoro
– n. 3543/2024
1 CONCLUSIONI CASTIGLIONI:
Preliminarmente: Rilevare d'ufficio sia l'intervenuta prescrizione ed anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
rilevare altresì d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615 c.p.c. Nel merito: accogliere il ricorso, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c. In via traversa: rilevare interesse ex art. 100 c.p.c. anche in virtù dell'eccezione di prescrizione successiva dalle notifiche dei titoli esattoriali e dichiararla. Con richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., quantificate secondo parametri forensi D.M.
55/2014, e successive modifiche, minimi inderogabili C. , in favore del difensore antistatario. P.IVA_2
CONCLUSIONI : CP_2 dichiarare l'avverso gravame inammissibile ovvero in subordine infondato, confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Roma. Con vittoria delle spese del presente grado di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, proponeva opposizione Parte_1 all'intimazione di pagamento notificatagli il 23.6.2023, in relazione ai crediti di cui alla cartella di pagamento 09720110048045469000 come da prospetto riprodotto nell'intestazione del ricorso, chiedendo ≪una pronuncia integrale su tutta la domanda: inesistenza e invalidità delle notificazioni, decadenza, prescrizione capitale, sanzioni e interessi, anche ai sensi dell'art. 615, comma 1 e 2, c.p.c.≫ (pag. 1 ricorso) e sviluppando nel corpo dell'atto le deduzioni afferenti alla domanda.
CP_ L' si costituiva eccependo pregiudizialmente l'inammissibilità per molteplici vizi formali e nel merito deduceva l'infondatezza della domanda.
Con ordinanza del 25 /01/2024, il Tribunale, rilevato che a fronte delle eccezioni
CP_ dell' sul difetto di valida procura alle liti depositata in atti, del documento prodotto dal ricorrente senza numerazione e denominato “ EG RC TI “ , nonché dell'assenza dell'indicazione del nominativo del difensore che aveva sottoscritto il ricorso, fosse necessario disporre la presenza del ricorrente personalmente in udienza e dell'Avv.to Francesca Bianchini per la verifica della ritualità della procura, fissava nuova udienza alla presenza del ricorrente, dell'Avv.to Francesca Bianchini e del difensore CP_ dell' per il 22 marzo 2024 h. 12,30. 2 Alla predetta data, alla presenza di sostituti dei difensori ma in assenza del ricorrente, il Tribunale dichiarava inammissibili le domande così motivando: CP_
≪ A seguito delle eccezioni sollevate dall' ed al fine di sanare l'eccepito e documentato difetto di procura alla lite, tenuto conto che la procura depositata in atti contiene non chiara indicazione del soggetto che l'ha conferita, se riferita cioè a “
“ o a “ ” data la presenza di correzioni sul cognome Parte_1 Persona_1
stesso, veniva disposto rinvio della causa con ordinanza del 25 gennaio 2024, all 'odierna udienza ai sensi dell'art. 182 cpc, al fine di acquisire la presenza del ricorrente e del difensore;
all'odierna tuttavia il ricorrente non è comparso, non è stata prodotta giustificazione della mancata partecipazione all'udienza e non è stata depositata procura da cui si evinca chiaramente il cognome del ricorrente. In assenza pertanto di elementi certi offerti sul conferimento di procura al difensore Avv.to Francesca Bianchini dal ricorrente indicato in epigrafe, l'eccepito difetto di rappresentanza in giudizio dello stesso per il ricorrente non è stato sanato e il ricorso non può essere esaminato. Atteso
l'esito del giudizio le spese di lite restano a carico di parte ricorrente e sono liquidate come in dispositivo in relazione al dichiarato valore della cuasa di euro 1000. ≫.
Il ha proposto appello deducendo in sintesi l'erroneità della decisione Parte_1
attesa la perfetta validità della procura (richiamando in tal senso anche giurisprudenza di legittimità), e deducendo quanto alla statuizione sulle spese che ≪Recente ordinanza della Suprema Corta sentenza n. 8272/2020 ha insegnato: “Le spese del giudizio proposta da un contribuente contro le cartelle esattoriali, relativi a debiti tributari e previdenziali prescritti, sono a carico dell'amministrazione resistente, a meno che non sussistano gravi ed eccezionali ragioni, espressamente motivate, che permettano la compensazione”. Recentissima dalla Suprema Corte, ordinanza n. 1950/2022, ha precisato: “In materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza”. In caso di accoglimento della presente domanda, piaccia alla Giustizia adita condannare la parte resistente alle spese di giudizio, come previsto dai parametri forensi minimi D.M. 55/2014 in favore dello scrivente difensore distrattario. ≫.
3 L'appellante ha quindi denunziato l'omessa pronunzia sulle domande proposte in primo grado, che ha reiterato sulla base degli stessi motivi.
L' si è costituto anche in appello, eccependo l'inammissibilità del gravame CP_2
non avendo a suo dire parte appellante svolto alcuna argomentazione volta ad incrinare il fondamento logico giuridico delle argomentazioni svolte nel capo di sentenza impugnato,
CP_ limitandosi ad una contestazione generica e alquanto vaga. L' replica pure che all'udienza del 22 marzo 2024 fissata per la comparizione del ricorrente e del difensore, il ricorrente non compariva, per il difensore compariva un sostituto e ad ogni modo non veniva prodotta alcuna giustificazione della mancata partecipazione all'udienza né veniva depositata procura da cui si evincesse chiaramente il cognome del ricorrente. Secondo CP_ l' ≪ Ne consegue che del tutto apodittica è l'avversa deduzione di validità della procura in atti e dei generici richiami alla giurisprudenza effettuati dall'appellante, in quanto non si confronta affatto con il contenuto della statuizione, con conseguente CP_ inammissibilità del gravame.≫. Infine, replica l' ≪Parimenti inammissibile è
l'avverso gravame in relazione al dedotto vizio di omessa pronuncia sulla prescrizione e sulla notifica dei titoli atteso che, in assenza di prova sulla validità della procura alle liti, il Tribunale non poteva esaminare il merito della controversia ed ha pertanto correttamente emesso una pronuncia di rito. ≫.
All'udienza del 29 gennaio 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è infondato.
Con l'ordinanza sopra citata il Tribunale ha sostanzialmente attivato il meccanismo di sanatoria, al quale il ricorrente non ha dato seguito senza neppure giustificare l'assenza all'udienza all'uopo fissata. Dal che il Tribunale ha tratta la conseguenziale ragione per definire il rito il procedimento.
L'appellante a ben vedere non si confronta con tale autonoma ratio della decisione
(l'inerzia a fronte del meccanismo di sanatoria, nella quale la Corte ravvisa il fondamento essenziale della decisione) e concentra l'argomento del primo motivo di appello su profili
4 che attengono alla validità della procura che inerisce ad una questione ulteriore e successiva a quella su cui si fonda la sentenza di primo grado.
Quanto alle spese del primo grado, esse sono state correttamente poste dal Tribunale
a carico del ricorrente in coerente applicazione di un basilare principio di responsabilità che regola il criterio di imputazione delle stesse, criterio in base al quale vanno poste a carico dell'appellante anche quelle del presente grado, determinate nella misura indicata in dispositivo.
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti.
Va infine dato atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
respinge l'appello confermando l'impugnata sentenza.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado di appello, determinate in € 1.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, nonché iva e cpa ove dovute.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 29 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore
Dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
il giorno 29 gennaio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 344/2024 del Ruolo Generale
Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Bianchini Parte_1
APPELLANTE
E
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
- in persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in
Roma, Via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso per procura in atti dall' Avv. Paola
Scarlato
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma– Sezione Lavoro
– n. 3543/2024
1 CONCLUSIONI CASTIGLIONI:
Preliminarmente: Rilevare d'ufficio sia l'intervenuta prescrizione ed anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
rilevare altresì d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615 c.p.c. Nel merito: accogliere il ricorso, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c. In via traversa: rilevare interesse ex art. 100 c.p.c. anche in virtù dell'eccezione di prescrizione successiva dalle notifiche dei titoli esattoriali e dichiararla. Con richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., quantificate secondo parametri forensi D.M.
55/2014, e successive modifiche, minimi inderogabili C. , in favore del difensore antistatario. P.IVA_2
CONCLUSIONI : CP_2 dichiarare l'avverso gravame inammissibile ovvero in subordine infondato, confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Roma. Con vittoria delle spese del presente grado di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, proponeva opposizione Parte_1 all'intimazione di pagamento notificatagli il 23.6.2023, in relazione ai crediti di cui alla cartella di pagamento 09720110048045469000 come da prospetto riprodotto nell'intestazione del ricorso, chiedendo ≪una pronuncia integrale su tutta la domanda: inesistenza e invalidità delle notificazioni, decadenza, prescrizione capitale, sanzioni e interessi, anche ai sensi dell'art. 615, comma 1 e 2, c.p.c.≫ (pag. 1 ricorso) e sviluppando nel corpo dell'atto le deduzioni afferenti alla domanda.
CP_ L' si costituiva eccependo pregiudizialmente l'inammissibilità per molteplici vizi formali e nel merito deduceva l'infondatezza della domanda.
Con ordinanza del 25 /01/2024, il Tribunale, rilevato che a fronte delle eccezioni
CP_ dell' sul difetto di valida procura alle liti depositata in atti, del documento prodotto dal ricorrente senza numerazione e denominato “ EG RC TI “ , nonché dell'assenza dell'indicazione del nominativo del difensore che aveva sottoscritto il ricorso, fosse necessario disporre la presenza del ricorrente personalmente in udienza e dell'Avv.to Francesca Bianchini per la verifica della ritualità della procura, fissava nuova udienza alla presenza del ricorrente, dell'Avv.to Francesca Bianchini e del difensore CP_ dell' per il 22 marzo 2024 h. 12,30. 2 Alla predetta data, alla presenza di sostituti dei difensori ma in assenza del ricorrente, il Tribunale dichiarava inammissibili le domande così motivando: CP_
≪ A seguito delle eccezioni sollevate dall' ed al fine di sanare l'eccepito e documentato difetto di procura alla lite, tenuto conto che la procura depositata in atti contiene non chiara indicazione del soggetto che l'ha conferita, se riferita cioè a “
“ o a “ ” data la presenza di correzioni sul cognome Parte_1 Persona_1
stesso, veniva disposto rinvio della causa con ordinanza del 25 gennaio 2024, all 'odierna udienza ai sensi dell'art. 182 cpc, al fine di acquisire la presenza del ricorrente e del difensore;
all'odierna tuttavia il ricorrente non è comparso, non è stata prodotta giustificazione della mancata partecipazione all'udienza e non è stata depositata procura da cui si evinca chiaramente il cognome del ricorrente. In assenza pertanto di elementi certi offerti sul conferimento di procura al difensore Avv.to Francesca Bianchini dal ricorrente indicato in epigrafe, l'eccepito difetto di rappresentanza in giudizio dello stesso per il ricorrente non è stato sanato e il ricorso non può essere esaminato. Atteso
l'esito del giudizio le spese di lite restano a carico di parte ricorrente e sono liquidate come in dispositivo in relazione al dichiarato valore della cuasa di euro 1000. ≫.
Il ha proposto appello deducendo in sintesi l'erroneità della decisione Parte_1
attesa la perfetta validità della procura (richiamando in tal senso anche giurisprudenza di legittimità), e deducendo quanto alla statuizione sulle spese che ≪Recente ordinanza della Suprema Corta sentenza n. 8272/2020 ha insegnato: “Le spese del giudizio proposta da un contribuente contro le cartelle esattoriali, relativi a debiti tributari e previdenziali prescritti, sono a carico dell'amministrazione resistente, a meno che non sussistano gravi ed eccezionali ragioni, espressamente motivate, che permettano la compensazione”. Recentissima dalla Suprema Corte, ordinanza n. 1950/2022, ha precisato: “In materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza”. In caso di accoglimento della presente domanda, piaccia alla Giustizia adita condannare la parte resistente alle spese di giudizio, come previsto dai parametri forensi minimi D.M. 55/2014 in favore dello scrivente difensore distrattario. ≫.
3 L'appellante ha quindi denunziato l'omessa pronunzia sulle domande proposte in primo grado, che ha reiterato sulla base degli stessi motivi.
L' si è costituto anche in appello, eccependo l'inammissibilità del gravame CP_2
non avendo a suo dire parte appellante svolto alcuna argomentazione volta ad incrinare il fondamento logico giuridico delle argomentazioni svolte nel capo di sentenza impugnato,
CP_ limitandosi ad una contestazione generica e alquanto vaga. L' replica pure che all'udienza del 22 marzo 2024 fissata per la comparizione del ricorrente e del difensore, il ricorrente non compariva, per il difensore compariva un sostituto e ad ogni modo non veniva prodotta alcuna giustificazione della mancata partecipazione all'udienza né veniva depositata procura da cui si evincesse chiaramente il cognome del ricorrente. Secondo CP_ l' ≪ Ne consegue che del tutto apodittica è l'avversa deduzione di validità della procura in atti e dei generici richiami alla giurisprudenza effettuati dall'appellante, in quanto non si confronta affatto con il contenuto della statuizione, con conseguente CP_ inammissibilità del gravame.≫. Infine, replica l' ≪Parimenti inammissibile è
l'avverso gravame in relazione al dedotto vizio di omessa pronuncia sulla prescrizione e sulla notifica dei titoli atteso che, in assenza di prova sulla validità della procura alle liti, il Tribunale non poteva esaminare il merito della controversia ed ha pertanto correttamente emesso una pronuncia di rito. ≫.
All'udienza del 29 gennaio 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è infondato.
Con l'ordinanza sopra citata il Tribunale ha sostanzialmente attivato il meccanismo di sanatoria, al quale il ricorrente non ha dato seguito senza neppure giustificare l'assenza all'udienza all'uopo fissata. Dal che il Tribunale ha tratta la conseguenziale ragione per definire il rito il procedimento.
L'appellante a ben vedere non si confronta con tale autonoma ratio della decisione
(l'inerzia a fronte del meccanismo di sanatoria, nella quale la Corte ravvisa il fondamento essenziale della decisione) e concentra l'argomento del primo motivo di appello su profili
4 che attengono alla validità della procura che inerisce ad una questione ulteriore e successiva a quella su cui si fonda la sentenza di primo grado.
Quanto alle spese del primo grado, esse sono state correttamente poste dal Tribunale
a carico del ricorrente in coerente applicazione di un basilare principio di responsabilità che regola il criterio di imputazione delle stesse, criterio in base al quale vanno poste a carico dell'appellante anche quelle del presente grado, determinate nella misura indicata in dispositivo.
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti.
Va infine dato atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
respinge l'appello confermando l'impugnata sentenza.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado di appello, determinate in € 1.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, nonché iva e cpa ove dovute.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 29 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
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