Art. 2. Importazione di sali per l'industria
E' consentito ai produttori nazionali, alle condizioni e con le cautele stabilite dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato a tutela del regime fiscale, di introdurre nel territorio della Repubblica soggetto a Monopolio i vari tipi di cloruro di sodio destinati alle lavorazioni industriali esenti da imposta. La medesima facolta' e' consentita alle aziende industriali per i quantitativi occorrenti alle proprie lavorazioni sempre che attraverso i processi industriali i detti sali non rimangano comunque incorporati in prodotti atti ad essere impiegati nell'alimentazione umana.
L'importazione di sali (cloruro di sodio) dall'estero, oltre il preventivo nulla osta dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato che puo' prescrivere, a tutela della relativa imposta sul sale, l'osservanza di particolari cautele, vincoli o formalita', e' subordinata, nel caso che sia in vigore un divieto d'importazione, alla concessione della relativa autorizzazione da richiedere al Ministero del commercio con l'estero. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 6 ottobre 1978, n.636 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che e' abrogata "la legge 1 luglio 1966, n. 519 ".
E' consentito ai produttori nazionali, alle condizioni e con le cautele stabilite dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato a tutela del regime fiscale, di introdurre nel territorio della Repubblica soggetto a Monopolio i vari tipi di cloruro di sodio destinati alle lavorazioni industriali esenti da imposta. La medesima facolta' e' consentita alle aziende industriali per i quantitativi occorrenti alle proprie lavorazioni sempre che attraverso i processi industriali i detti sali non rimangano comunque incorporati in prodotti atti ad essere impiegati nell'alimentazione umana.
L'importazione di sali (cloruro di sodio) dall'estero, oltre il preventivo nulla osta dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato che puo' prescrivere, a tutela della relativa imposta sul sale, l'osservanza di particolari cautele, vincoli o formalita', e' subordinata, nel caso che sia in vigore un divieto d'importazione, alla concessione della relativa autorizzazione da richiedere al Ministero del commercio con l'estero. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 6 ottobre 1978, n.636 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che e' abrogata "la legge 1 luglio 1966, n. 519 ".