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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/10/2025, n. 2416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2416 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 28 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3755/2024 R.G. e vertente tra
, nato a [...] l'[...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Messina presso lo studio legale dell'avv. Fabio Sfravara, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
nei confronti di
Controparte_1
– in persona dell'Assessore e legale rappresentante pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Messina presso il , rappresentato e difeso Controparte_2 dal dott. Giovanni Dell'Acqua per procura in atti
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, con sede in Roma, cod. fisc. elettivamente domiciliato in Messina P.IVA_1 presso gli uffici dell' , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_4
EL RI del ruolo professionale
Resistenti
– in persona dell'Assessore e Controparte_5
legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Messina
Resistente contumace
Oggetto: differenze retributive operai forestali a tempo determinato determinato e copertura assicurativa previdenziale
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 9 luglio 2024 , avendo premesso di essere Parte_1 inserito nelle graduatorie degli operai forestali a tempo determinato (Otd) di cui all'art. 45 ter
L.R. Sic. 16/96, con la qualifica di capo squadra pronto intervento, chiedeva che l'
[...]
venisse condannato al pagamento in suo favore Controparte_5
dell'indennità professionale - riconosciuta agli omologhi operai a tempo indeterminato – relativa all'ultimo quinquennio di lavoro, pari ad € 1.536,00 o alla diversa somma che sarebbe risultata in corso di causa, con maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole date di maturazione del credito al saldo, da calcolare eventualmente avvalendosi di ctu legale, nonché alla regolarizzazione della propria posizione contributiva e previdenziale anche questa nei limiti della prescrizione quinquennale.
Con condanna alle spese in solido o singolarmente delle Amministrazioni convenute in giudizio e richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c.
Si costituivano in giudizio gli Enti resistenti.
L' chiedeva l'accertamento del suo diritto al versamento degli eventuali contributi CP_6 previdenziali dovuti, maturati sulle differenze retributive richieste e condanna del soccombente al pagamento delle spese di giudizio affrontate.
L'Assessorato Regionale costituito, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e l'intervenuta prescrizione quinquennale, deduceva che il lavoratore, pur potendo sin dal 2001, non aveva rivendicato l'integrazione de qua fino ad oggi e che erroneamente l'iter giudiziario veniva intrapreso senza una previa interlocuzione in via amministrativa. Rappresentava che l'indennità professionale vada rapportata ai giorni di lavoro effettivo e non ai mesi nei quali si è articolato il rapporto di lavoro a tempo determinato e rappresentava la sua disponibilità di procedere al conteggio delle somme eventualmente dovute al lavoratore.
IN ROSSO DI SOLITO CON ULTIME NOTE, ANCORA NON DEPOSITATAE
Con note del 29/08/2024, il ricorrente opponendosi alla richiesta di compensazione delle spese di lite considerata la condotta processuale di controparte, esponeva di aver chiesto, in ragione della decorrenza della prescrizione per i periodi antecedenti, la condanna al pagamento delle somme dovute solo per gli ultimi cinque anni.
Nella contumacia dell'Assessorato regionale Territorio e Ambiente, ritualmente instaurato il contraddittorio e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Legittimazione passiva dell' Controparte_1
.
[...]
L'eccezione preliminare sollevata dall'Assessorato costituito è infondata in quanto, sebbene il ricorrente abbia limitato la domanda di corresponsione delle somme dovute all'Ente con cui ha intrattenuto il rapporto di lavoro nel quinquennio antecedente la domanda, la ricostruzione dell'anzianità, utile alla costituzione del diritto, coinvolge anche il primo Ente.
Pertanto è corretta la vocatio in ius nei confronti dell'Ente resistente costituito.
3. Presupposti di diritto.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'ente, avendo parte ricorrente ritualmente notificato l'atto introduttivo del giudizio e gli atti e verbali di causa.
Da quanto emergeva dall'esame della documentazione depositata in atti, il ricorrente prestava attività lavorativa alle dipendenze delle Amministrazioni regionali evocate in giudizio a partire quantomeno dal 2001, svolgendo mansioni assimilabili a quelle svolte dagli operai a tempo indeterminato dipendenti dell resistente, l'unica differenza consistendo CP_7 nel fatto che gli operai a tempo determinato svolgevano le prestazioni lavorative limitatamente ad alcuni mesi dell'anno, mentre gli operai a tempo indeterminato per tutti i giorni dell'anno, circostanza che non costituiva di per sé ragione sufficiente a legittimare una differenziazione nel trattamento economico. si doleva che, nonostante ciò, l'art. 11 del contratto collettivo integrativo Parte_1
regionale (CIRL) del 2001 e poi l'art. 4 del CIRL del 2017 avessero previsto in favore dei soli operai a tempo indeterminato (Oti) il pagamento di un'integrazione salariale, così introducendo la contrattazione regionale una differenziazione nel trattamento economico tra operai a tempo determinato e operai a tempo indeterminato, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 25 del d. lgs. 81/2015 di recepimento della direttiva comunitaria 1999/70/CE, emessa con lo scopo di attuare l'accordo quadro sui contratti a tempo determinato, la quale prevede che “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato,
a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Controparte esponeva l'inapplicabilità nella specie del principio di non discriminazione, assumendo la presenza di ragioni obiettive di differenziazione tra i trattamenti retribuitivi spettanti agli operai a tempo determinato e a quelli a tempo indeterminato, sostenendo che gli
Otd non fossero adibiti ad esigenze permanenti ed ordinarie dell'Ente venendo, di volta in volta, costituito un rapporto di impiego con riferimento a brevi periodi temporali, con finalità di politica sociale ed occupazionale.
Reputa il Tribunale che il ricorso debba essere accolto, essendo fondata la pretesa avente ad oggetto il riconoscimento, in virtù del principio di non discriminazione di cui alla Direttiva n.
1999/70/CE tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, della indennità professionale di cui all'articolo 11 dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 che prevede la corresponsione in favore dei soli operai a tempo indeterminato di una “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a
£.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”, innalzato a € 4,00 dal
CIRL del 2017.
Detta norma, nella parte in cui limita l'applicazione del beneficio in questione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine che annualmente contribuiscono, anche in ragione dell'esperienza accumulata, al mantenimento del patrimonio forestale;
in virtù dell'efficacia diretta della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70/1999, ben può fondarsi la pretesa di lavoratori impegnati con rapporti a termine di beneficiare delle maggiorazioni retributive riconosciute ai corrispondenti lavoratori a tempo indeterminato.
Non v'è dubbio, peraltro, che la disciplina dell'accordo quadro allegato alla direttiva n.
1999/70/CE possa applicarsi anche in ipotesi, quale è quella che ci occupa, in cui il reclutamento di personale a tempo determinato risponda anche legalmente a esigenze di politica sociale e occupazionale
Sul versante nazionale, l'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001 - "principio di non discriminazione" – ha stabilito che "al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva (…) sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine".
In materia di trattamenti discriminatori tra lavoratori a tempo determinano e non, si è pronunciata la Corte di Giustizia, tra l'altro, con la sentenza 22 dicembre 2010, procedimento riuniti C 444/09 e C 456/09, ove è stato affermato che “tenuto conto dell'importanza del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione, che fanno parte dei principi generali del diritto comunitario, alle disposizioni previste dalla direttiva 1999/70 e dall'accordo quadro al fine di garantire ai lavoratori a tempo determinato di beneficiare degli stessi vantaggi riservati ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, a meno che un trattamento differenziato non si giustifichi per ragioni oggettive, dev'essere riconosciuta una portata generale, in quanto costituiscono norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela”.
L'accordo quadro sul lavoro a termine ammette la possibilità che i lavoratori a tempo determinato vengano trattati in maniera meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili solamente nell'ipotesi in cui sussistano "ragioni oggettive" che giustifichino la disparità di trattamento. Nella specie, tuttavia, non appaiono costituire "ragioni oggettive" quelle menzionate dall'Amministrazione resistente. Ed invero, la legislazione regionale recante la disciplina della materia non prevede alcuna peculiarità nel rapporto dei lavoratori a tempo determinato (se non la mera temporaneità del rapporto) né, tantomeno, impongono a questi ultimi di rendere la prestazione lavorativa con modalità differenti da quelle dei lavoratori a tempo indeterminato. Inoltre, le declaratorie contenute nel CCNL non operano alcuna distinzione in base alla natura temporanea del rapporto.
Risulta, quindi, provato che la prestazione richiesta ed esigibile dal personale forestale precario, come il ricorrente, è assolutamente identica a quella prestata dai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, con l'unica differenza che i primi non svolgono la prestazione come i secondi per tutti i giorni dell'anno, circostanza che, tuttavia, per giurisprudenza costante europea ed interna non costituisce di per sé ragione oggettiva che legittimerebbe la differenziazione.
Il Tribunale del Lavoro di Messina, con sentenza n. 213/2024 nel procedimento n. r.g.
2049/2023, che si condivide e richiama anche ex art. 118 disp att. c.p.c., si è recentemente espressa su una questione assolutamente identica affermando peraltro che “La contrattazione fa esclusivo riferimento alle mensilità lavorate per ogni anno di permanenza nelle graduatorie di riferimento e non anche alle giornate di servizio effettivo;
ciò trova conferma Perso nelle buste paga versate in atti dalla ricorrente e riferibili a ai quali l'indennità è stata, infatti, corrisposta anche per mensilità in cui le giornate effettive di lavoro erano poche o addirittura pari a zero”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, sussistendo i limiti della prescrizione,
l'Assessorato regionale Territorio e Ambiente va condannato al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità professionale di cui all'art. 11 del contratto collettivo integrativo regionale del 2001.
Ai fini del calcolo di tale incremento retributivo, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza.
In conclusione, il credito azionato in giudizio va riconosciuto integralmente per la cifra di €
1.536,00, maturando il ricorrente già nel 2018 il massimo dell'indennità professionale prevista dal CIRL di € 64,00 mensili (moltiplicando la maggiorazione retributiva di € 4,00 per ogni anno di servizio maturato e per un massimo di 16 anni, conteggiando a tal fine anche le “annualità prescritte”, cioè quelle dal 2001 fino al 2017), in relazione all'attività lavorativa svolta a tempo determinato da luglio 2019 all'introduzione del presente ricorso, ovvero relativamente ai 24 mesi effettivamente lavorati, come comprovato dai cedolini paga allegati al ricorso.
In conseguenza di quanto appena statuito, l' va altresì Controparte_5 condannato al versamento in favore dell dei consequenziali contributi, anche in questo CP_6 caso nei limiti della prescrizione quinquennale.
La controvertibilità delle questioni affrontate, giunte solo di recente al vaglio della giurisprudenza di legittimità, giustificano però la compensazione per metà delle spese del giudizio.
Esaminando più correttamente la questione, si osserva che l'art. 5 del d.m. 55/2014 dispone che nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
Da ciò consegue che non può attribuirsi alla causa un valore indeterminabile, considerato che già nella prospettazione del ricorso il valore è facilmente individuabile in quanto ancorato a presupposti di fatto invariabili e predeterminati.
Va osservato, infine, che deve essere tenuta distinta l'ipotesi relativa alla proposizione di due domande giuridicamente distinte, una di valore interminabile e una di valore determinato (es. risarcitoria e di nullità del contratto, Cass. 22719/2022, cit.) rispetto al caso di specie dove dalla domanda di accertamento del diritto- di per sé indeterminabile- consegua l'accoglimento della domanda di condanna o risarcitoria poiché, così ragionando, si arriverebbe alla conclusione che ogni domanda di condanna, qualora richieda un previo accertamento della questione giuridica sottesa, sarebbe di valore indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dal ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) condanna l' al pagamento in Controparte_5
favore di delle indennità previste in favore degli operai a tempo Parte_1 indeterminato dall'art. 11, lettera c, del contratto integrativo regionale del 2001, nella misura complessiva pari ad € 1.536,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
2) condanna lo stesso Assessorato al versamento in favore dell della contribuzione CP_6
previdenziale dovuta su tale maggior imponibile con la medesima decorrenza, con gli accessori di legge;
3) condanna altresì la predetta Amministrazione al pagamento di metà delle spese del giudizio, liquidate in 1313,00 euro, oltre spese generali, iva e cpa, in favore del ricorrente, che distrae al procuratore antistatario in epigrafe indicato, e in 1310,00 euro oltre spese generali e accessori di legge, in favore dell' compensa per il resto. CP_6
Messina, 29 ottobre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando