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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 12318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12318 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
I^SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli, a seguito dell'udienza di trattazione scritta dell'1/12/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n . 15148 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025
TRA
( avv.to D. Iacovino ) Parte_1
Ricorrente
E
(Avv.C. Giordano ) CP_1
Resistente Oggetto : ripetizione d'indebito Conclusioni : come in atti
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe premetteva in fatto : essa ricorrente era in forza di provvedimento del maggio 2022 titolare di assegno di CP_1 assistenza quale invalida parziale n. 07082888 cat. INVCIV con decorrenza 1° dicembre 2020 e per un importo, alla decorrenza, pari ad Euro 297,42 ; in data 03 maggio 2024 l' la aveva sottoposta a visita di revisione e, con verbale di pari data, ha ritenuto la CP_1 stessa invalida nella misura del 46% con conseguente venire meno del diritto all'assegno quale invalida parziale (All.ti 2 e 3 ) ; la revisione delle condizioni sanitarie è stata effettuata sulla base della documentazione medica presente agli atti del procedimento e, pertanto, senza alcuna comunicazione di sorta ad essa ricorrente che non ha – neanche - ricevuto i verbali emessi all'esito della revisione;
con provvedimento del 03 maggio 2024 l' CP_1 aveva sospeso il diritto della ricorrente a percepire l'assegno di assistenza quale invalida parziale n. 07082888 cat. INVCIV. Tale provvedimento di sospensione non le era stato comunicato alla Sig.ra (All.ti 4 e 5) ; nonostante il provvedimento di sospensione Pt_1 del 3 maggio 2024, aveva continuato a percepire – ignara dell'esito della verifica - l'assegno di invalidità sino al 1° ottobre 2024 ; negli anni 2022, 2023 e 2024 non aveva prodotto redditi e null'altro aveva percepito oltre a quanto corrispostogli dall' ; con CP_1 provvedimento del 23 settembre 2024, l' le aveva comunicato che “a seguito di CP_1 verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/06/2024 al 31/10/2024, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07082888 per un importo complessivo di euro 1.718,30 per i seguenti motivi: sono stati accertati redditi personali e/o del coniuge di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge, che hanno determinato la perdita del diritto alle quote d'integrazione al minimo della pensione.” (All. 9); il ricorso amministrativo proposto dalla ricorrente era stato rigettato. Argomentava in ordine alla genericità , contraddittorietà ed assenza di motivazione del provvedimento dui indebito ed alla irripetibilità dell'indebito assistenziale , in particolare con riferimento all'indebito per mancanza del requisito reddituale , stante la buona fede ed alla mancata comunicazione dell'esito della visita di revisione . Concludeva chiedendo affinché l' Ill.mo Tribunale volesse accertare e dichiarare l'inesistenza dell'irripetibilità dell'indebito preteso dall' , con vittoria di spese da distrarsi . CP_1
Si costituiva l' contestando il ricorso e chiedendone il rigetto . Evidenziava che si CP_1 verteva in ipotesi di indebito dovuto alla revoca del requisito sanitario a seguito di revisione e che correttamente l' , CP_2
una volta accertata la carenza del requisito sanitario, l' , in linea con quanto previsto CP_2 dalla giurisprudenza (Corte di Cassazione n. 28445 del 5 novembre 2019), aveva revocato la prestazione economica con decorrenza dal momento in cui era intervenuto il provvedimento che accertava il venir meno delle condizioni di legge . Produceva documentazione e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso. Autorizzato il deposito di note e disposta la trattazione scritta , la causa veniva discussa e decisa con sentenza . Il ricorso non merita accoglimento . Ed invero, come osservato da consolidato orientamento della S.C. dalla Suprema Corte ( cfr da ultimo Cass. n° 13915/2021 e n° 29034/2022 ) “ In materia di indebito assistenziale, questa Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie sminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali (Cass. n. 13223 dei 2020; n. 26036 del 2019; n. 28771 dei 2018), di quelli sanitari, di quelli socioeconomici, cioè incollocazione al lavoro o disoccupazione (Cass. n. 31372 del 2019), a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento (Cass. 5059 del 2018) o, ancora, in via generale alla mancanza dei requisiti di legge. 27. Le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza, in via generale, dei requisiti di legge (escludendosi, quindi, le norme che regolano espressamente la sorte dell'indebito per difetto del requisito sanitario o di quello reddituale) vanno individuate nel D.L. n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in L. n. 29 dei 1977, secondo cui "Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento", nonchè nel D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988, che recita: "Con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte". 28..” . Nella fattispecie a seguito della visita di verifica , venuto meno il requisito sanitario , l' ha CP_2 correttamente richiesto le prestazioni successive alla visita di verifica . Quanto alla dedotta irripetibilità dell'indebito per buona fede è assorbente osservare che la ricorrente , sottoposta a visita di revisione , ha avuto a contezza dell'esito negativo della stessa con comunicazione notificata per compiuta giacenza il 28/6/2024 ( all 2 bis alla memoria
) con la quale veniva comunicata la revoca della prestazione ed allegato il verbale CP_1 sanitario;
in ogni caso la detta missiva era di tenore inequivocabile essendo espressamente comunicato “ in allegato a questa comunicazione troverà il verbale sanitario relativo alla visita di revisione ordinaria di Invalidita' Civile cui è stato/a sottoposto/a il giorno . All'esito del giudizio di revisione non è possibile confermare i benefici economici di cui godeva sulla base del precedente verbale sanitario. Peraltro, la stessa ricorrente in allegato al ricorso ha depositato la detta comunicazione con allegato il verbale di visita . Non resta che addivenire al rigetto del ricorso , potendo avere la motivazione di revoca del provvedimento per motivi economici rilevanza solo in ordine alle spese di lite che in ogni caso sono irripetibili stante la dichiarazione ex art 152 disp att. C.p.c. allegata al ricorso .
PQM
Definitivamente pronunciando , così provvede : rigetta il ricorso;
spese irripetibili . Roma 1/12/2025 Il G.L.
Dott. ssa E. Capaccioli