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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 10162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10162 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa HI TO, all'esito dell'udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., fissata per il 17.6.2025, ha pronunciato in data 7.7.2025, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
SENTENZA EX ART. 127-TER C.P.C.
nella causa iscritta al n. 1979 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024,
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Roma alla via Fabio Massimo n. 107, presso lo studio dell'avv.
DR CC, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso, con patrocinio a spese dello Stato.
– RICORRENTE –
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via del Tempio di Giove n. 21, presso gli uffici dell'Avvocatura capitolina, che la rappresenta e difende a mezzo dell'avv.
Laura Carboni giusta procura generale alle liti per notar del 4.8.2022, Persona_1 rep. 22013, racc. 11730.
– RESISTENTE –
1 CONCLUSIONI:
- per la ricorrente, “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione: • in via preliminare istruttoria ammettere la prova testimoniale richiesta nel ricorso introduttivo;
• nel merito in via principale, per quanto indicato al verbale di prima udienza, accertare il diritto della signora all'ampliamento del Parte_1 nucleo familiare dalla data della domanda del padre (2011) e chiede per l'effetto dichiarare la signora quale subentrante nel contratto di locazione di cui si discute a Parte_1 seguito del decesso del padre (13.06.2020) in quanto componente del nucleo familiare dell'assegnatario alla data del decesso di quest'ultimo e possidente redditi idonei a tal fine;
• in subordine, accertare e per l'effetto dichiarare il diritto della signora al Parte_1 subentro nell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica di Roma, Via Pisino
n. 18, ed. 5, Sc. U, piano T, int. 1 precedentemente dato in assegnazione al defunto padre di lei sig. con contratto di locazione codice BU 1063007 Codice RU 18760 Parte_2 per tutte le motivazioni comunque emerse in corso di causa;
• condannare il
[...] in persona del suo legale rappresentante p.t. a provvedere al predetto subentro CP_2 nel contratto di locazione, regolarizzando per quanto occorra la posizione contrattuale ed amministrativa della ricorrente. Il tutto con vittoria di spese e compenso professionale in favore dello Stato per ammissione al Gratuito patrocinio della ricorrente”;
- per la resistente, “Voglia l'Ecc.mo tribunale di Roma, contrariis reiectis, per tutte le argomentazioni esposte in fatto ed in diritto, per l'effetto - rigettare tutte le domande ex adverso proposte in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre accessori, anche a titolo di oneri riflessi in luogo di
IVA e CPA essendo il legale costituito dipendente dell'Ente civico, nella misura (23,80%) dovuta per legge (come da recentissima Ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 3592/2023)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.1.2024, conveniva in Parte_1 giudizio esponendo in punto di fatto: CP_1
2 - che il è proprietario della unità immobiliare di Controparte_2
edilizia residenziale pubblica per uso abitazione, sita in Roma, Via Pisino n. 18, ed. 5, sc. U, piano terra, int. 1, facente parte del patrimonio disponibile dell'Ente medesimo, dato in assegnazione a con relativo Parte_2 contratto di locazione codice BU 1063007 Codice RU 18760;
- che nel 2011, con domanda prot. TCR11/24275 inviata a mezzo raccomandata, (documento IAN - istanza ampliamento nucleo e riscontrata dalla Romeo Gestioni s.p.a. con prot. TCR-US/2011/54394 del 13.09.2011,
, quale assegnatario dell'immobile in oggetto, chiedeva Parte_2
l'ampliamento del nucleo familiare all'interno del predetto immobile in favore della figlia , odierna ricorrente;
Parte_1
- che la Romeo Gestioni, al fine di definire la domanda di ampliamento del nucleo familiare, chiedeva una integrazione documentale, alla quale il sig.
provvedeva tempestivamente inviando certificazione anagrafica storica Pt_1 della figlia;
- che, a fronte dell'accoglimento della domanda di ampliamento del nucleo familiare, la sig.ra trasferiva la propria residenza Parte_1 nell'immobile di Via Pisino;
- che, in data 13.6.2020, il sig. decedeva, e alla data del decesso risultava Pt_1
nel nucleo familiare abitante nel predetto alloggio l'odierna ricorrente, la quale inviava alla Romeo Gestioni in data 30.06.2020 la richiesta di voltura/subentro nel contratto di affitto del padre, allegando il certificato di morte dell'assegnatario e dichiarando la persistenza dei requisiti reddituali;
- che ella, infatti, quale figlia del defunto assegnatario, familiare convivente dello stesso come da ampliamento del nucleo familiare del 2011, in regola anche col requisito reddituale (essendo, allora come oggi, inoccupata) aveva tutto il diritto di subentrare nel rapporto locatizio;
- che, non avendo ricevuto alcun riscontro alla propria domanda, in data
3.06.2021, la sig.ra presentava un'ulteriore richiesta di subentro nel Pt_1 contratto di locazione del padre, e tale ulteriore domanda veniva però mandata
3 al Comune di Roma Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative assumendo prot. QC 32096 del 7.06.2021;
- che, successivamente, con prot. n. 58203 del 22.11.2021, l'
[...]
notificava alla sig.ra Controparte_3
comunicazione di preavviso di rigetto della domanda di voltura “per Pt_1 mancanza dei requisiti”;
- che, in esito all' istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente, sempre il Controparte_4 rispondeva con prot. 2199 del 17.1.2022 che era stata disposta la “ricostruzione del fascicolo di utenza” e che non appena si fosse provveduto al suddetto adempimento l'Ufficio avrebbe informato la sig.ra ; Pt_1
- che, da allora, la ricorrente non aveva ricevuto più alcuna notizia, deducendo in diritto la giurisdizione del Giudice ordinario e l'applicabilità del rito locatizio, nonché argomentando il proprio diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio ai sensi dell'art. 12, l.r. Lazio n. 12/1999, quale soggetto rientrante tra i componenti del nucleo familiare di cui all'art. 11, V comma, della citata legge, richiedente l'ampliamento – non necessitante di specifica autorizzazione a mente dell'art. 12 richiamato, IV comma – già nel 2011 e disoccupata, oltre che continuativamente residente nell'immobile supra descritto.
Si costituiva in giudizio contestando che fosse mai stato dato CP_1 seguito all'integrazione documentale richiesta dall'Ente gestore a seguito dell'istanza di ampliamento del nucleo familiare alla Romeo Gestioni ed eccependo che il mancato accoglimento della richiesta di subentro era dipesa dal fatto che la ricorrente, pur residente nell'immobile, non era in alcun modo censita nel sistema come regolare componente del nucleo familiare, come risultava appunto dalla menzionata comunicazione al sig. da parte della Romeo Gestioni. Pt_1
Ordinata ex art. 210 c.p.c. a la produzione dei censimenti relativi CP_1 alla ricorrente, , e al di lei padre, , dall'anno 2011 Parte_1 Parte_2 all'attualità, la causa era poi rinviata per la decisione all'udienza del 17.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte a mente dell'art. 127-ter c.p.c.
4 * * * * *
1. In via pregiudiziale, giova osservare che oggetto del presente giudizio è
l'accertamento del diritto dell'attrice al subentro nell'assegnazione dell'alloggio di e.r.p. dalla stessa occupato.
Così correttamente ricostruito il thema decidendum, risulta radicata la giurisdizione dinanzi al Giudice ordinario: si verte, infatti, nell'ambito di un rapporto giuridico in cui il privato e la pubblica amministrazione si trovano su un piano paritetico (cfr. ex plurimis Cass., sez. unite, n. 29095/2011: “In materia di edilizia residenziale pubblica, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 33 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7, lettera a), della legge 21 luglio 2000, n. 205, è necessario tenere distinta la prima fase, antecedente all'assegnazione dell'alloggio, di natura pubblicistica, da quella successiva all'assegnazione, di natura privatistica, nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo, dovendosi attribuire alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fino all'assegnazione, mentre sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto”; ancora Cass., sez. unite, n.
3623/2012: “In tema di edilizia economica e popolare il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario - anche dopo l'entrata in vigore del codice del processo amministrativo di cui al d. lg. n. 104 del 2010 - trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della p.a. non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico soggetto alle regole del diritto privato”; conforme Cass.
13527/2006).
2. Tanto premesso, va dato atto che, in allegato alle note conclusionali, la ricorrente ha tardivamente prodotto documentazione reddituale formata nell'anno 2023.
Devesi in proposito rilevare che la produzione in parola è inammissibile, e come tale non può essere utilizzata dal Tribunale, perché avvenuta allorché erano già maturate le preclusioni istruttorie poste dall'art. 416 c.p.c., a mente del quale “Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, dichiarando la residenza o
5 eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito.
La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale
e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.
Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare”).
Poiché la documentazione in parola avrebbe potuto essere depositata in allegato all'atto introduttivo, la stessa è dunque inutilizzabile ai fini della decisione.
3. Nel merito, il punto nodale della controversia risiede nella delibazione della sussistenza del diritto della richiedente di succedere al defunto padre madre assegnataria nel contratto di locazione.
La disciplina pertinente alla fattispecie si rinviene anzitutto nell'art. 12, l.r.
Lazio n. 12/1999, dedicato al subentro nell'assegnazione ed all'ampliamento del nucleo familiare assegnatario, il quale stabilisce che:
“1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, in caso di decesso o negli altri casi in cui
l'assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all'articolo 11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l'ordine stabilito nel citato articolo 11, comma 5.
2. In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, di scioglimento dell'unione civile, all'assegnatario subentra nell'assegnazione
l'altro coniuge o l'altra parte dell'unione civile, sempre che il diritto di abitare nella casa coniugale sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo.
3. In caso di separazione consensuale omologata o di nullità matrimoniale o di nullità dell'unione civile, all'assegnatario subentra nell'assegnazione l'altro coniuge o l'altra parte dell'unione civile, se tra i due sia così convenuto e qualora quest'ultimo risulti abitare stabilmente nell'alloggio.
4. Per i fini di cui al comma 1, l'ampliamento del nucleo familiare si determina nei seguenti casi:
a) matrimonio o unione civile dell'assegnatario;
6 b) convivenza di fatto dell'assegnatario ai sensi della l. 76/2016;
c) accrescimento della prole dell'assegnatario dovuta a nascita naturale, riconoscimento o adozione;
d) affidamento di minori;
e) ingresso o rientro dei figli e del relativo coniuge, o parte dell'unione civile o convivente di fatto ai sensi della normativa statale vigente in materia, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica per non incorrere nella decadenza.
5. L'ampliamento del nucleo familiare fino al secondo grado non necessita di specifica autorizzazione ed è comunicato all'ente gestore entro trenta giorni dal verificarsi delle ipotesi di cui al comma 4. L'ampliamento del nucleo familiare può essere, inoltre, accertato d'ufficio dall'ente gestore, in ogni momento, ove risulti dalla consultazione dei dati forniti in sede di censimenti anagrafici e reddituali effettuati dall'ente medesimo. Il soggetto che entra nel nucleo in seguito ad ampliamento assume nei confronti dell'ente gestore, a decorrere dalla data di ingresso, gli stessi obblighi dell'assegnatario originario. In caso di comunicazioni non veritiere, l'ampliamento non produce effetti ai fini dell'eventuale subentro. Se l'ampliamento determina la perdita dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11, l'ente gestore dichiara la decadenza dall'assegnazione.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai procedimenti avviati precedentemente all'entrata in vigore della presente disposizione e non ancora conclusi o per i quali, alla medesima data, sia stata presentata apposita istanza di ampliamento, anche ai fini del successivo procedimento di subentro.
5-ter. Gli ampliamenti fino al secondo grado non regolamentati dagli enti gestori antecedenti all'entrata in vigore della presente legge sono considerati definitivamente conclusi. Gli enti gestori verificano nei tre mesi successivi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di decadenza”.
Dalla documentazione prodotta in giudizio, anche a seguito dell'ordine di esibizione disposto dal Tribunale, non risulta che la sig.ra figurasse tra i Pt_1 soggetti menzionati dall'assegnatario come componenti del nucleo Parte_2 familiare;
risulta, però, che il sig. , in data imprecisata del 2011, richiedeva alla Pt_1
Romeo Gestioni s.p.a. l'ampliamento del nucleo familiare (cfr. all. 4 al ricorso), riscontrata dalla società in data 13.9.2011 con una richiesta di integrazione documentale da esaudire entro 30 giorni (cfr. all. 5). La richiesta, contrariamente a
7 quanto affermato dalla convenuta, era riscontrata il successivo 14.10.2011, come si evince dal documento sottoscritto per ricevuta dall'Ente gestore (cfr. all. 6): il certificato, ad ogni buon conto, confermava che dal 31.8.2011 l'odierna ricorrente risiedeva nell'immobile per cui è causa. sostiene che la sig.ra non sarebbe stata originariamente CP_1 Pt_1 appartenente al nucleo familiare, né vi rientrerebbe per successivo ampliamento;
ma
è documentato, alla luce della richiamata produzione, che ella abbia richiesto l'ampliamento in data antecedente al 13.9.2011, e dunque prima del decorso dei trenta giorni di cui all'art. 11, V comma, richiamato, che, come testualmente previsto, si applica alle ipotesi, come la presente, di ampliamento del nucleo familiare fino al secondo grado. Poiché, inoltre, la disposizione, per effetto dell'art. 5-bis, più sopra trascritto, si applica anche per il passato, laddove sia intervenuta alla data di entrata in vigore apposita istanza di ampliamento, come appunto nella vicenda che ci occupa, la norma di cui all'art. 5 – che prevede che l'ampliamento fino al secondo grado non abbisogni di specifica autorizzazione – è pienamente applicabile ratione temporis alla presente fattispecie.
Poiché nessuna ipotesi di decadenza dall'assegnazione è dedotta dalla convenuta nel presente giudizio, e risultando smentita per tabulas la mancata presentazione dell'istanza di ampliamento, posta a fondamento del diniego dell'istanza di voltura, opposto da in data 22.11.2021 (cfr. all. 10 all'atto CP_1 introduttivo), il Tribunale ritiene accertato il diritto della ricorrente al subentro nell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica di Roma, Via Pisino n.
18, ed. 5, Sc. U, piano T, int. 1 precedentemente dato in assegnazione al padre di lei con contratto di locazione codice BU 1063007 Codice RU 18760.
Per l'effetto, può essere, altresì, accolta la domanda della ricorrente di condanna di a provvedere al predetto subentro in favore della CP_1 ricorrente: laddove, come nella specie, l'agere della Pubblica Amministrazione non sia connotato da profili autoritativi e discrezionali, ma debba limitarsi all'accertamento della verifica dell'esistenza di un diritto soggettivo, ben può il Giudice ordinario, munito di giurisdizione, condannare la P.A. a un facere (si vedano sul punto Cass.
8 23.5.2023, n. 14209 e 23.9.2021, n. 25843).
* * * * *
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere accolto e la convenuta, in ragione in ragione della soccombenza, deve essere condannata alla refusione delle spese processuali (in favore dell'Erario, essendo la sig.ra Pt_1 ammessa al patrocinio a spese dello Stato), liquidate in dispositivo nella misura minima prevista dal D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, per le controversie di valore indeterminabile e limitata complessità.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, sesta sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, contrariis rejectis:
- accerta il diritto di al subentro nell'assegnazione Parte_1 dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica di Roma, Via Pisino n. 18, ed.
5, Sc. U, piano T, int. 1 precedentemente dato in assegnazione a Pt_2
con contratto di locazione codice BU 1063007 Codice RU 18760;
[...]
- per l'effetto, condanna a provvedere al predetto subentro CP_1
in favore della ricorrente;
- condanna la convenuta a rifondere all'Erario le spese processuali, liquidate in € 3.809,00, oltre contributo unificato e accessori di legge.
Roma, 7.7.2025.
Il Giudice
HI TO
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