CGT2
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 401/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
COPPA DARIA, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4757/2022 depositato il 12/09/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale SI - Via Panico N. 4 96100 SI SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 96100 SI SR
Resistente_2 - CF_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2 96100 SI SR
Resistente_2 Resistente_3 S.a.s. Di Resistente_2 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 915/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 22/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7022Q01331/2018 IRPEF-ALTRO 2013 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012Q01355/2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012Q01355/2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012Q01355/2018 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012Q01365/2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012Q01365/2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012Q01365/2018 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate propone appello avverso la sentenza emessa dalla TP SI (RG 1592/2019) che ha acccolto il ricorso della società e dei soci, annullando gli avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2013 per indeducibilità di costi (€30.500,00) derivanti da conciliazione giudiziale con ex dipendente. accordo tra ex dipendente e società per €30.500,00 a titolo transattivo risarcitorio. Sostiene la legittimità dell'accertamento per duplicazione di deduzioni.
Le parti appellate non si sono costituite in giudizio e sono rimaste contumaci.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La sentenza di primo grado ha correttamente rilevato che l'Ufficio ha fondato la pretesa su mere presunzioni, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, senza fornire prova dell'indebita duplicazione di deduzioni.
L'atto impositivo si basa sull'assunto che le somme corrisposte in sede di conciliazione fossero già dedotte negli anni precedenti, ma tale circostanza non è stata dimostrata documentalmente dall'Ufficio, in violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 39 DPR 600/73.
Pertanto, correttamente il primo giudice ha annullato gli avvisi.
Contumacia c.d. vincente: la mancata costituzione della parte appellata non comporta alcuna presunzione di fondatezza dell'appello. Ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 546/1992.
Secondo costante giurisprudenza (Cass. civ., sez. trib., n. 8718/2021; n. 13588/2014), il giudice deve comunque esaminare il merito e verificare la legittimità della pretesa. La contumacia è neutra: non equivale a riconoscimento delle ragioni avversarie. Se l'appello è infondato, la parte contumace “vince” perché la decisione si basa sulla legge e sulle prove, non sulla sua presenza in giudizio.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia:
Rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di SI;
Conferma la sentenza impugnata;
nulla pare le spese per effetto della mancata costituzione in giudizio della parte appellata.
Palermo 13.10.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
COPPA DARIA, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4757/2022 depositato il 12/09/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale SI - Via Panico N. 4 96100 SI SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 96100 SI SR
Resistente_2 - CF_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2 96100 SI SR
Resistente_2 Resistente_3 S.a.s. Di Resistente_2 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 915/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 22/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7022Q01331/2018 IRPEF-ALTRO 2013 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012Q01355/2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012Q01355/2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012Q01355/2018 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012Q01365/2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012Q01365/2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012Q01365/2018 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate propone appello avverso la sentenza emessa dalla TP SI (RG 1592/2019) che ha acccolto il ricorso della società e dei soci, annullando gli avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2013 per indeducibilità di costi (€30.500,00) derivanti da conciliazione giudiziale con ex dipendente. accordo tra ex dipendente e società per €30.500,00 a titolo transattivo risarcitorio. Sostiene la legittimità dell'accertamento per duplicazione di deduzioni.
Le parti appellate non si sono costituite in giudizio e sono rimaste contumaci.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La sentenza di primo grado ha correttamente rilevato che l'Ufficio ha fondato la pretesa su mere presunzioni, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, senza fornire prova dell'indebita duplicazione di deduzioni.
L'atto impositivo si basa sull'assunto che le somme corrisposte in sede di conciliazione fossero già dedotte negli anni precedenti, ma tale circostanza non è stata dimostrata documentalmente dall'Ufficio, in violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 39 DPR 600/73.
Pertanto, correttamente il primo giudice ha annullato gli avvisi.
Contumacia c.d. vincente: la mancata costituzione della parte appellata non comporta alcuna presunzione di fondatezza dell'appello. Ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 546/1992.
Secondo costante giurisprudenza (Cass. civ., sez. trib., n. 8718/2021; n. 13588/2014), il giudice deve comunque esaminare il merito e verificare la legittimità della pretesa. La contumacia è neutra: non equivale a riconoscimento delle ragioni avversarie. Se l'appello è infondato, la parte contumace “vince” perché la decisione si basa sulla legge e sulle prove, non sulla sua presenza in giudizio.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia:
Rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di SI;
Conferma la sentenza impugnata;
nulla pare le spese per effetto della mancata costituzione in giudizio della parte appellata.
Palermo 13.10.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE