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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 29/07/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE II SEZIONE CIVILE
Udienza del 15/05/2025 N. 83 /2021
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Varese
Giorgiana Manzo quale Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da (CF: ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
, (C.F. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6 [...]
(C.F. , (C.F. Parte_7 C.F._7 Parte_8
), (C.F. ), C.F._8 Parte_9 C.F._9 Pt_10
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._10 Parte_11
), (C.F. ), (C.F. C.F._11 Parte_12 C.F._12 Parte_13
), (C.F. ), C.F._13 Parte_14 C.F._14 Pt_15
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Perucco,
[...] C.F._15
DO ON e EA DO ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Varese, alla via Robbioni n. 39, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTI contro
(P.IVA e C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Cesare EA Pozzoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, viale Premuda n. 27, come da procura allegata alla memoria
RESISTENTE
OGGETTO: personale infermieristico – diritto alla mensa – risarcimento del danno All'udienza di discussione, celebrata da remoto con Programma Microsoft Teams, i procuratori delle parti concludevano come in atti. FATTO E DIRITTO Con ricorso al Tribunale di Varese, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 12.2.2021,
i ricorrenti come in epigrafe trascritti convenivano in giudizio la in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, formulando le conclusioni che di seguito si riportano:
“Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso, per i motivi esposti, così giudicare: I. occorrendo, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o, comunque, l'inopponibilità ai ricorrenti, delle clausole contenute nel
Regolamento aziendale 8.7.2007 nelle parti, denominate Pausa e Sacchetto sostitutivo, in cui si regola la fruizione del pasto presso la mensa aziendale o del sacchetto sostitutivo da parte del personale appartenente al Gruppo 1; II. accertare e dichiarare il diritto di mensa in capo ai ricorrenti ed il mancato godimento da parte degli stessi di tale diritto secondo le modalità previste dal ccnl di settore dalla data di istituzione del servizio di mensa o dalla diversa data che risulterà di giustizia;
III. per l'effetto condannare la convenuta in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno cagionato ai ricorrenti nella misura di €
7,00 (sette/00) o in via subordinata di € 5,16 (cinque/16) -detratta la quota di costo a carico del dipendente- per ogni giorno di effettiva presenza su uno dei turni indicati in fatto, dalla data di istituzione del servizio di mensa (o da quella successiva di assunzione) ad oggi o nella diversa misura che si riterrà di giustizia;
IV. condannare altresì la convenuta in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al riconoscimento in favore dei ricorrenti del diritto all'erogazione dei buoni pasto del valore unitario di € 7,00 (sette/00) o del diverso valore che risulterà di giustizia, per ogni giorno di effettiva presenza su uno dei turni indicati in fatto, dalla data della presente domanda. Con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo”; con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva ritualmente in giudizio la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, che in via preliminare eccepiva la nullità del ricorso per carenza dei requisiti ex art. 414 cpc;
nel merito, contestava in fatto ed in diritto tutto quanto ex adverso dedotto;
con vittoria di spese.
Esperito infruttuosamente in prima udienza il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa di natura meramente documentale, disposti alcuni rinvii d'ufficio per ragioni organizzative e per acquisire la sentenza integrale emessa dalla CdA di Milano in fattispecie analoga (CdA Milano sez. L. n.
977/2024), concesso alle parti un termine per il deposito di note conclusive, all'udienza del
15.5.2025, celebrata da remoto con Programma Microsoft Teams, i procuratori discutevano oralmente la causa.
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto nei termini e nei limiti di seguito illustrati.
2 ***
Dal ricorso e dalla documentazione versata in atti emerge quanto segue:
- che “…i ricorrenti lavorano alle dipendenze della presso l'Ospedale di Controparte_1
Circolo e Fondazione Macchi di Varese in qualità di infermieri” (doc.1 ricorrenti);
- che “…operando su servizi attivi su 24 ore, il loro orario di lavoro è articolato su tre turni giornalieri e precisamente (a seconda del reparto di assegnazione): 6.55 / 14.15, 13.55 /
21.15 e 20.55 / 7.15 oppure 6.55 / 14.15, 13.55 / 22.15 e 21.55 / 7.15; ciò a far tempo dalla metà dell'anno 2020. Sino a quella data la turnazione era articolata sui seguenti turni: dalle
7 alle 14, dalle 14 alle 22 e dalle 22 alle 7”;
- che “…i ricorrenti hanno sempre osservato le turnazioni suindicate su ogni giorno della settimana (dal lunedì alla domenica)”;
- che “…presso l'azienda ospedaliera convenuta è istituito il servizio di mensa operativo nei soli giorni dal lunedì al venerdì, nell'orario compreso fra le 12 e le 14.30”;
- che “…la peculiare articolazione dell'orario di lavoro dei ricorrenti (per cui l'attività lavorativa viene prestata nella fascia oraria di apertura della mensa) unita all'esigenza di garantire continuità nell'assistenza prestata dal lavoratore turnista (che rende impossibile l'interruzione della sua attività lavorativa), impedisce ai ricorrenti di usufruire del servizio mensa”;
- che la “…mai si è offerta o impegnata a consentire la sostituzione Controparte_1 degli infermieri turnisti durante l'ipotetica sospensione del servizio per la fruizione del pasto presso la mensa”;
- che “…presso l'azienda convenuta la fruizione del diritto di mensa è regolata dal
Regolamento del 8.6.2007 che, con riferimento al personale turnista cui appartengono i ricorrenti (Gruppo 1), prevede o la consumazione del pasto presso la mensa “prima dell'inizio o dopo la fine del turno di lavoro” o, in alternativa, la possibilità di richiedere un sacchetto contenente “generi di ristoro” ”(doc. 2 ricorrenti);
- che “… in quest'ultimo caso la consumazione del sacchetto sostitutivo deve avvenire
“all'interno dell'orario di servizio”;
- che “…il sacchetto sostitutivo è disponibile anche per il pasto serale”;
- che “…nulla è erogato con riferimento al turno notturno;
sino al mese di ottobre 2012 era distribuito un semplice spuntino (merenda o bicchiere di the)”;
- che “…il pasto offerto presso la mensa consta di un primo (a scelta fra quattro) di un secondo (a scelta fra tre), trancio di pizza in sostituzione del primo o secondo, contorno (a
3 scelta fra tre verdure cotte oltre a verdure crude), frutta o yogurt o budino, bevande a dispenser (acqua naturale o frizzante e bibite varie), pane normale o integrale”;
- che “…il sacchetto sostitutivo consta invece di due panini, una porzione di prosciutto o di formaggio fuso a fette, confezionati sottovuoto, una bottiglia d'acqua da mezzo litro, un brick di succo di frutta, un frutto e un brick di budino” (doc. 3 ricorrenti);
- che “…anche la fruizione del sacchetto sostitutivo comporta il pagamento da parte del lavoratore della quota di costo contrattualmente posta a suo carico (€ 1.03)”;
- che “…secondo la disciplina contrattuale collettiva di settore tale quota di costo del pasto corrisponde ad 1/5 del valore convenzionale unitario del pasto che pertanto corrisponde a
5,16 €”;
- che “…il personale dipendente dell'azienda ospedaliera convenuta che, a differenza dei ricorrenti, non è operativo su turni, usufruisce del servizio mensa al di fuori dell'orario di lavoro (come previsto dalla normativa contrattuale collettiva), interrompendo la propria prestazione lavorativa per l'intervallo di tempo previsto dalla normativa contrattuale collettiva (30 minuti), “timbrando” sia l'uscita dal turno sia, alla fine del pasto, la ripresa del turno”;
- che “…le modalità di attuazione del diritto di mensa applicate presso l'azienda convenuta nei confronti degli infermieri turnisti, non sono conformi alle prescrizioni del contratto collettivo nazionale applicato…”, poiché “… non è consentito l'utilizzo della mensa durante il turno di servizio, il sacchetto sostitutivo del pranzo in mensa non è affatto ad esso equivalente sia per modalità di fruizione che per consistenza del pasto, nulla infine è erogato per il turno di lavoro notturno”;
- che “…a causa delle suddette condizioni di esercizio del diritto di mensa, i ricorrenti non usufruiscono di quel diritto neppure - se non sporadicamente - nella modalità (l'unica di fatto esperibile) del sacchetto sostitutivo e rinunciano in sostanza a consumare un pasto durante l'orario di lavoro”;
- che “… le sporadiche occasioni in cui l'infermiere ricorre al sacchetto sostitutivo, esso viene invece consumato in modo sbrigativo, senza sospensione della prestazione lavorativa, presso la cd. cucinetta di reparto”;
- che la “…non ha mai garantito ai ricorrenti l'esercizio del diritto di Controparte_1 mensa con modalità sostitutive (equivalenti) alla fruizione effettiva del pasto (in mensa o col sacchetto sostitutivo)”;
4 - che “…l'azienda socio sanitaria convenuta, presso le proprie sedi territoriali in cui non è presente la mensa ed in cui quindi non è possibile attuare l'erogazione del pasto nei termini di cui alla disciplina contrattuale collettiva, garantisce ai dipendenti, compresi gli infermieri ivi assegnati, l'esercizio del corrispondente diritto attraverso la modalità equivalente della erogazione del buono pasto;
ciò è quanto succede, per esempio, presso il
Poliambulatorio di Viale Monte Rosa in Varese, i cui dipendenti infermieri ricevono, per ogni giorno di effettiva presenza, un buono pasto del valore di € 7,00, salva la detrazione in busta paga della quota di costo a carico del lavoratore” (doc. 4 ricorrenti);
- che “…con lettera del 26.10.2019, è stato contestato all'azienda convenuta il mancato riconoscimento, nei termini previsti dal CCNL di settore, del diritto alla mensa con richiesta anche di ristoro del danno subito, senza tuttavia che tale contestazione venisse condivisa dall'azienda stessa” (docc. 5 e 6 ricorrenti).
Tutto ciò premesso i ricorrenti adivano l'intestato Tribunale formulando le conclusioni in epigrafe trascritte.
Dalla memoria della che si è costituita ritualmente e tempestivamente in Controparte_1 giudizio, emerge quanto segue:
- che il ricorso è infondato “…per difetto di allegazione e prova di fatti idonei a supportarlo
(cfr. artt. 414 e 420 c.p.c.)”;
- che, quanto al merito, la “…applica – doverosamente – le statuizioni dell'Accordo CP_1 sindacale del 2007 – sottoscritto dalle RSU e dalle OO.SS. territoriali maggiormente rappresentative e denominato “Regolamento in materia di orario di lavoro e di somministrazione di sacchetto sostitutivo del pranzo” al quale è stata data attuazione mediante conferimento in appalto del relativo servizio ad idonea azienda esterna”;
- che “…sulla base del capitolato d'appalto del servizio di ristorazione, è previsto che …: a)
“il servizio di ristorazione per i dipendenti e le altre utenze autorizzate, servito presso le mense, deve essere erogato mediante sistema self service, gestito dal soggetto aggiudicatario”; b) “il servizio di ristorazione per i dipendenti e utenze autorizzate dovrà essere erogato: - presso le mense self-service dal lunedì al venerdì – solo pranzo (festività infrasettimanali escluse); - tutti i giorni a pranzo per il servizio di erogazione del sacchetto sostitutivo del pasto, a richiesta”; c) l'orario del self service dipendenti e l'orario di ritiro dei sacchetti sostitutivi è il seguente: dalle ore 12.00 alle ore 14.30; d) “l'accesso al self service da parte dei dipendenti e del personale autorizzato avviene negli orari indicati senza prenotazione. La prenotazione dei sacchetti sostitutivi è obbligatoria e sarà effettuata
5 mediante l'utilizzo del badge identificativo presso i timbratori ovvero con fax”; e) “i sacchetti sostitutivi del pasto saranno ritirati dal personale che ha provveduto alla prenotazione presso le cucine (dove presenti) ovvero presso i self service negli stabilimenti dove non è presente la cucina”;
- che “…sulla base di quanto previsto dal capitolato di appalto del servizio di ristorazione: a) per il personale ivi addetto al turno mattutino, è prevista la possibilità di fruire del servizio mensa nella fascia temporale immediatamente successiva alla fine del turno e pertanto dalle
14.15 sino all'ultimazione del pasto;
b) per il personale ivi addetto al turno pomeridiano, è prevista la possibilità di fruire del servizio mensa nella fascia temporale immediatamente antecedente l'inizio del turno e pertanto dalle 12.00 sino alle 13.55; 8) Sempre nell'Accordo sindacale dell'8.6.2007 (come anche nel capitolato di appalto della gestione del servizio di ristorazione, cfr. ns. doc. 4) è prevista un'ulteriore facoltà ovvero che i dipendenti (anziché recarsi presso il self service aziendale per consumare il pasto) possano, previa prenotazione, fruire del sacchetto sostitutivo. Anche ai lavoratori addetti al turno notturno è data tale facoltà: quest'ultimi possono pertanto prenotare il sacchetto sostitutivo, ritirarlo nell'orario di ritiro (12.14-30) e consumarlo successivamente”;
- che “…la fruizione del sacchetto sostitutivo comporta che, se un lavoratore predilige non recarsi alla mensa aziendale al termine del turno mattutino (ore 14.15) ovvero 15/20 minuti prima del turno pomeridiano (ore 13.55) ma preferisca fruire del sacchetto, al medesimo è consentito di consumare il pasto contenuto nel sacchetto prima o dopo il turno ovvero di appartarsi durante il turno effettuando una la pausa minima di 10 minuti per consumare gli alimenti contenuti nel sacchetto”;
- che “…durante tutti i turni accade normalmente che ciascun operatore, accordandosi con i colleghi, si assenti dieci e più minuti: per andare in bagno;
per recarsi alla macchinetta di distribuzione automatica di cibi/bevande; per fumare una sigaretta (evidentemente all'esterno dei locali dell'Ospedale); per consumare il pasto contenuto nel sacchetto sostitutivo”;
- che attribuisce buoni pasto pari ad Euro 7 per ogni giorno di effettivo lavoro Pt_16 solo in alcune Unità Operative in cui non è previsto il servizio mensa. In particolare, i circa
20 dipendenti dell'ambulatorio di audiovestibologia di Viale Monte Rosa a Varese (ns. doc.
6) hanno un orario di lavoro articolato in giornate senza alternanza tra turni mattutini/pomeridiani/notturni. Ai predetti dipendenti, che ivi svolgono attività ambulatoriale, il buono pasto è riconosciuto solo sulle giornate di effettiva presenza e per le
6 giornate in cui l'orario di lavoro abbia coperto sia la fascia antimeridiana che pomeridiana”;
- che , richiamato il dettato normativo di cui all'art. 29 CCNL 20/9/2001, emerge che
“…sussiste in capo al datore di lavoro una obbligazione alternativa: a) l''istituzione del servizio mensa in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili;
b) in caso contrario garantire l'esercizio del "diritto di mensa" con modalità sostitutive”, essendo “… rimessa alla “autonomia gestionale dell'azienda” la organizzazione e la gestione dei suddetti servizi mentre resta di competenza del CCNL definire le regole di fruibilità ed esercizio del diritto di mensa”;
- che “…coerentemente con la previsione del CCNL, in data 8.6.2007 è stato stipulato un accordo sindacale con le RSU e le OO.SS. maggiormente rappresentative sul territorio nel quale è stato previsto che: “il dipendente che effettua la propria attività secondo un modello orario che abbia una durata di almeno 6 ore e/o non preveda la pausa pranzo potrà consumare il pasto presso la mensa recandovisi prima dell'inizio o dopo la fine del proprio turno o, IN ALTERNATIVA, il sacchetto sostitutivo contenente generi di ristoro” (accordo dell'8.6.2007)”;
- che “…non vi è pertanto alcun contrasto tra la norma del CCNL e l'Accordo sindacale dell'8.6.2007: di fronte all'alternativa, la , nell'esercizio della propria autonomia CP_1 organizzativa, ha previsto la possibilità per i dipendenti di fruire del servizio mensa ovvero di avvalersi del servizio di sacchetto sostitutivo in ogni caso regolando aspetti, quali quelli della “organizzazione e gestione” del servizio mensa e delle modalità sostitutive, espressamente rimesse all'autonomia gestionale dell'azienda”;
- che “…nella specie l' non si è neppure mossa (come avrebbe potuto), in modo Pt_17 unilaterale e discrezionale, ma a fronte di uno specifico Accordo Sindacale Aziendale…”;
- che non vale a mettere in discussione la legittimità dell'Accordo sindacale dell'8.6.2007
“…il fatto che il CCNL preveda che “il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro”;
- che “…lo stesso CCNL – le cui clausole, sulla base dei generali principi di ermeneutica contrattuale, devono essere lette le une in raccordo con le altre – prevede – infatti che
“hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario”;
7 - che “…proprio perché il diritto alla mensa deve essere garantito in relazione “alla particolare articolazione dell'orario”, l'Accordo sindacale dell'8.6.2007, ancora una volta in coerenza con la previsione del CCNL, ha previsto che “tutto il personale il cui orario di lavoro supera le sei ore giornaliere effettuerà una pausa di 10 minuti in orario di lavoro ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D. Lgs. 66/2003”1 e che “il dipendente che effettua la propria attività secondo un modello orario che abbia una durata di almeno 6 ore” possa
“consumare il pasto presso la mensa recandovisi prima dell'inizio o dopo la fine del proprio turno, o, in alternativa, il sacchetto sostitutivo contenente generi di ristoro””;
- che “…anche nella denegata ipotesi in cui le previsioni dell'Accordo sindacale dell'8.6.2007 siano ritenute peggiorative rispetto alla norma di cui all'art. 29 del CCNL applicato, ciò … non varrebbe a renderle illegittime e quindi “inopponibili ai ricorrenti””;
- che la domanda di cui al ricorso, come formulata, è comunque “…inammissibile in quanto i ricorrenti non hanno identificato correttamente i petita invocati (in termini numerici)”;
- che, in via di estremo subordine, con riguardo alle domande formulate va considerata la relativa prescrizione ex art. 2946 cc.
***
Il vaglio della fattispecie in esame richiede innanzitutto la disamina della normativa contrattuale di settore.
In primo luogo, va richiamato l'articolo 29 CCNL 20/09/2001, integrativo del CCNL 7/04/1999
DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA' e modificato dall'art. 4 del CCNL del
31/07/2009, che, per quanto qui di interesse, dispone quanto segue: “1. Le aziende in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi rientrano nell'autonomia gestionale dell'azienda, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. […]”.
8 Ebbene, sulla base del dettato propriamente letterale della norma appena richiamata, si desume che le parti sociali hanno inteso delegare alla singola Azienda esclusivamente l'organizzazione e la gestione del servizio mensa o, in alternativa, delle modalità sostitutive dello stesso servizio (in considerazione del fatto che l'istituzione di una mensa di servizio può essere causa di problemi di tipo economico o organizzativo, ragione per cui la stessa è espressione di una libera scelta delle singole aziende sanitarie), rimanendo pertanto di competenza del CCNL l'individuazione dei criteri e delle regole per l'attribuzione del diritto di mensa ai dipendenti ( “In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori).
Ciò chiarito, è opportuno sin da ora evidenziare – come dedotto anche dai ricorrenti, da ultimo, nelle autorizzate note conclusive – che nel caso di specie non è contestato il diritto alla mensa, che è difatti pacificamente ed espressamente riconosciuto dalla azienda convenuta, ma la corrispondenza tra quanto previsto dal CCNL di settore nel suddetto articolo 29 e le concrete modalità con cui la egola l'esercizio del suddetto diritto di mensa per gli infermieri turnisti. Controparte_1
Fatte tali premesse, nel caso di specie occorre quindi soffermare l'attenzione sul secondo comma dell'articolo 29 menzionato, in forza del quale “2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario”.
Ebbene, l'articolazione dell'orario di lavoro è disciplinata dall'art. 26 del CCNL 7.4.1999 comparto
Sanità che prevede, per quanto qui di interesse, quanto segue:
“1. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico. I criteri delle politiche dell'orario di lavoro, nell'ambito di quanto previsto dal presente articolo, sono definiti con le procedure previste dall'art. 4, comma 2 punto VIII.
2. L'orario di lavoro viene determinato sulla base dei seguenti criteri:
- ottimizzazione delle risorse umane;
- miglioramento della qualità della prestazione;
- ampliamento della fruibilità dei servizi in favore dell'utenza particolarmente finalizzato all'eliminazione delle liste di attesa;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altre strutture, servizi ed altre amministrazioni pubbliche.
- erogazione dei servizi sanitari ed amministrativi nelle ore pomeridiane per le esigenze dell'utenza.
9 3. La distribuzione dell'orario di lavoro è improntata ai seguenti criteri di flessibilità, tenuto conto che diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono anche coesistere:
a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione dei carichi di lavoro;
b) orario continuato ed articolato in turni laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza del personale nell'arco delle dodici o ventiquattro ore;
c) orario di lavoro articolato, al di fuori della lettera b), con il ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali ed annuali con orari inferiori alle 36 ore settimanali. In tal caso, nel rispetto del monte ore annuale, potranno essere previsti periodi con orari di lavoro settimanale, fino ad un minimo di 28 ore e, corrispettivamente, periodi fino a tre mesi all'anno, con orario di lavoro settimanale fino ad un massimo di 44 ore settimanali;
d) assicurazione, in caso di adozione di un sistema di orario flessibile, della presenza in servizio di tutto il personale necessario in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell'utenza;
e) la previsione, nel caso di lavoro articolato in turni continuativi sulle 24 ore, di adeguati periodi di riposo tra i turni per consentire il recupero psico - fisico;
una durata della prestazione non superiore alle dodici ore continuative a qualsiasi titolo prestate, laddove l'attuale articolazione del turno fosse superiore.
f) priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con la organizzazione del lavoro delle strutture, per i dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.
g) tendenziale riallineamento dell'orario reale con quello contrattuale […]”.
Sulla scorta di quanto sin qui richiamato si individuano pertanto, all'interno del comparto Sanità, orari di lavoro flessibili che possono consistere in turni che eccedono il normale orario di lavoro nel caso in cui le esigenze del servizio richiedano la presenza del personale nell'arco delle dodici o ventiquattro ore.
E' quindi pacifico che la particolare articolazione dell'orario di lavoro nel settore di riferimento incida in maniera significativa sull'attribuzione del diritto di mensa, legato oltretutto a filo doppio, secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, al diritto alla pausa.
Per quanto specificamente concerne quest'ultimo aspetto, occorre richiamare l'articolo 8 D. Lgs. n.
66/2003, rubricato appunto “pause”, che statuisce quanto segue: “1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le
10 cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo […]”.
A conclusione della disamina sin qui condotta, va quindi menzionato l'accordo sindacale dell'8.7.2007 richiamato da entrambe le parti - sottoscritto dalle RSU e dalle OO.SS. territoriali maggiormente rappresentative, denominato “Regolamento in materia di orario di lavoro e di somministrazione di sacchetto sostitutivo del pranzo” - che innanzitutto statuisce la suddivisione del personale dipendente in tre gruppi, ossia il Gruppo 1 (quello cui appartengono gli odierni ricorrenti), ossia quello del “personale operante in servizi attivati sulle 24 ore che articola il proprio orario su tre turni (rientra in tale gruppo anche il personale che pur operando in servizi aperti sulle 24 ore articola il proprio orario solo su mattino e pomeriggio in quanto esonerato dall'effettuazione del turno notturno)”; il Gruppo 2, ossia quello del “ personale operante in servizi attivati sulle 12 ore che articola il proprio orario su due turni”; il Gruppo 3, ossia quello del
“personale che articola il proprio orario di giornata” (doc. 1 resistente).
Inoltre l'Accordo in esame, per quanto specificamente concerne il diritto alla pausa, prevede quanto segue:
11 Per quanto poi concerne la modalità sostituiva del diritto alla mensa, ossia il cosiddetto “sacchetto sostitutivo”, nell'Accordo è previsto quanto segue:
[…].
***
Sulla contestazione di infondatezza delle pretese avversarie “per assoluto difetto di allegazioni e deduzioni a prova idonee a supportarla”
L'assunto è privo di fondamento per le ragioni di seguito esposte.
12 Sul punto, sia difatti sufficiente evidenziare che è pacifico, in quanto risulta per tabulas ed altresì è non contestato, che tutti gli odierni ricorrenti siano dipendenti turnisti della Controparte_1
(infermieri) e che la domanda risarcitoria in questa sede formulata sia chiaramente correlata ai giorni in cui i predetti hanno effettivamente prestato servizio.
Essendo infatti la doglianza principale relativa alla modalità di fruizione del servizio mensa come offerta dalla odierna convenuta ai ricorrenti, è pacifico che la relativa domanda sia formulata con riferimento ai giorni di lavoro ed ai turni effettivamente prestati da ciascun ricorrente, circostanze di cui la in quanto datore di lavoro, è pacificamente a conoscenza. Controparte_1
Di conseguenza, considerata la domanda di condanna generica formulata in ricorso (domanda ormai pacificamente ammissibile, si vedano sul punto, ex plurimis, Cass. Civ. SU n. 29862 del 12 ottobre 2022; Cass. Civ. sez. L. Ordinanza n. 23855 del 05/09/2024) e le questioni di diritto sottoposte al vaglio del Tribunale, ritiene questo Giudicante che il non aver specificamente elencato tutte le giornate di presenza al lavoro di ogni ricorrente in alcun modo possa comportare una carenza di allegazione tale da impedire il vaglio richiesto.
Conferma dell'assunto è rappresentata, ad abundantiam, dal fatto che la sin Controparte_1 dalla costituzione in giudizio, ha potuto pienamente articolare le proprie difese rispetto a tutto quanto ex adverso invocato.
Per ciò solo, la contestazione in esame non può che essere respinta.
***
Sul merito
In primo luogo, va ribadito che nel caso di specie non è oggetto di vaglio la questione relativa al fatto se il servizio di mensa costituisca (o meno) un diritto soggettivo, essendo pacifico che la
[...] lo abbia istituito, avendolo evidentemente ritenuto compatibile con le risorse CP_1 disponibili.
Ciò chiarito, nel caso in oggetto è altresì pacifico, in quanto previsto dal Regolamento 8.6.2007, che i ricorrenti, in qualità di personale operante in servizi attivi sulle 24 ore (Gruppo 1), siano riconosciuti destinatari del servizio di mensa istituito presso l'azienda convenuta, che ha altresì previsto l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive attraverso la distribuzione del
“sacchetto sostitutivo”.
Il Regolamento citato prevede infatti, nello specifico, che il dipendente che esercita attività lavorativa “secondo un modello orario che abbia una durata di almeno sei ore” e che “non preveda la pausa pranzo” potrà consumare il pasto presso la mensa recandosi prima dell'inizio o dopo la fine del proprio turno o in alternativa richiedere un sacchetto contenente 'generi di ristoro'”.
13 Ciò chiarito, va quindi sin da ora evidenziato - come peraltro già innanzi accennato - che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il diritto alla mensa è collegato al diritto alla pausa, riconosciuto al lavoratore nel caso in cui l'orario ecceda le sei ore per permettere il recupero delle energie psico-fisiche e per l'eventuale consumazione del pasto.
Sullo specifico aspetto in esame, ritiene questo Giudicante sin da ora di condividere le argomentazioni espresse dal Tribunale di Messina nella sentenza n. 626 del 3.4.2018, che in questa sede viene richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “(…) Nella disposizione dell'art. 8 D.Lgs. 66/2003 non è previsto un esplicito riferimento al diritto alla mensa, essendo presente solo un fugace richiamo all'eventuale consumazione del pasto, che, tuttavia, fa presupporre la possibilità che il diritto alla pausa si possa identificare con il diritto alla consumazione del pasto e conseguenzialmente al diritto alla mensa. Quindi tale disposizione appare l'unica utilizzabile per l'interpretazione dell'art. 29 CCNL 2001 Integrativo del CCNL 1999.
Non risulta possibile, quindi, limitare, in assenza di specifiche definizioni contrattuali collettive nazionali e/o integrative, il diritto alla mensa richiedendo presupposti ulteriori (quali, ad esempio, il compimento di turni lavorativi che partono dalla mattina e si prolungano il pomeriggio per l'effettuazione di turni o straordinari, come arbitrariamente sostenuto dall' ) poiché, non Pt_17 essendo tali limiti specificatamente richiamati nel CCNL di categoria, non è possibile dedurre alcuna volontà delle parti di includere gli stessi nell'attribuzione del diritto di mensa.
Questo diritto sembra, pertanto, da riconoscere a tutti i dipendenti che effettuano un orario di lavoro talmente gravoso e ciò al fine di garantire loro il diritto alla pausa (e quindi a tutti i dipendenti che effettuano un orario lavorativo giornaliero eccedente le sei ore) oltre che il diritto alla mensa, essendo pienamente compatibile la pausa per il recupero psicofisico con la consumazione del pasto.
Fatte tali premesse di ordine generale, occorre focalizzare l'attenzione sulla specifica categoria dei turnisti.
L'avverbio “eventuale” contenuto nell'art. 8 del D.Lgs. 66/2003 pare fare riferimento alla possibilità che l'articolazione dell'orario di lavoro non consenta un'interruzione adeguata per la consumazione del pasto per esigenze dell'azienda che non permettono uno stacco di almeno mezz'ora durante il quale l'eventuale posizione lavorativa occupata dal lavoratore risulterebbe scoperta. In particolare, come afferma la circolare n. 8 del 2005 del Ministero del lavoro in relazione all'art. 8 del D.Lgs. 66/2003 “La determinazione del momento in cui godere della pausa
è rimessa al datore di lavoro che la può individuare, tenuto conto delle esigenze tecniche dell'attività lavorativa, in qualsiasi momento della giornata lavorativa e non necessariamente successivamente al trascorrere delle 6 ore di lavoro”.
14 Un'interpretazione simile è possibile anche per l'espressione “in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro” presente nello stesso art. 29 CCNL 2001, individuando così le medesime ipotesi per le quali non sarebbe possibile interrompere la prestazione lavorativa per consumare il pasto: circostanza che comunque non esclude il diritto alla mensa del singolo lavoratore ma che presuppone la necessità per il datore di lavoro di attivarsi per garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. Rimane fermo il diritto alla mensa del personale turnista in presenza di una prestazione lavorativa giornaliera che ecceda le sei ore, secondo i principi sopra esaminati.
L'impossibilità di usufruire della mensa, per la particolare strutturazione dell'orario di lavoro e per l'esigenza di continuità della prestazione lavorativa effettuata dal personale turnista, non fa decadere il diritto di detto personale alla mensa, ma, al contrario, fa sorgere in capo allo stesso il diritto alla mensa con modalità sostitutive…” (Tribunale di Messina, sez. lav., sentenza n.
626/2018, cit., in motivazione;
quanto all'identificazione del diritto alla pausa con il diritto alla mensa si veda anche, ex plurimis, Cass. Civ. n. 5547/20211, che si è pronunciata sulla sentenza della
Corte d'Appello di Messina, sez. lav., n. 906/2018, che aveva confermato altro precedente in termini del medesimo Tribunale di Messina).
Tutto ciò premesso, con riguardo al vaglio da condurre in questa sede, ritiene questo Giudicante di condividere altresì le motivazioni espresse dalla CdA Milano nella sentenza n. 977/2024, pubblicata in data 27/01/2025 ed acquisita in giudizio, che in questa sede si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc: “(…) il diritto alla mensa è collegato al diritto alla pausa. Ciò si ricava dall'art. 8 d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66, secondo cui il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Secondo la norma, dunque, “la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa” (così Cass., 1 marzo 2021 n.
5547; in termini cfr. Cass., 31 luglio 2023 n. 23255; Cass., 1 settembre 2023 n. 25622, cit.). Tale principio, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, deve orientare l'interprete anche nello stabilire quale sia la “particolare articolazione dell'orario” che, ai sensi del comma 2 dell'art. 29
15 CCNL Integrativo Sanità 20 settembre 2001 sopra richiamato, attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio. La Cassazione ha evidenziato al riguardo che “un chiaro indice interpretativo si trae […] dalla disposizione del comma 3 del medesimo art. 29 CCNL
INTEGRATIVO 20.9.2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. 13. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto - ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto - è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata. 14. Si può dunque convenire sul fatto che la "particolare articolazione dell'orario di lavoro" è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro” (cfr. Cass., 1 marzo 2021 n. 5547, cit.).
Ciò vale, secondo la Suprema Corte, indipendentemente dal fatto che l'attività lavorativa sia prestata in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto può essere consumato prima dell'inizio del turno (cfr., anche a tale riguardo, Cass., 1 marzo
2021 n. 5547, cit.; in termini anche Cass., 4 giugno 2021 n. 15629). Il Collegio condivide i richiamati principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e non vede ragioni per discostarsene.
Alla luce di tali principi deve ritenersi che gli odierni appellanti abbiano maturato il diritto alla fruizione della pausa per la consumazione del pasto in tutti i giorni di effettiva presenza al lavoro, giusta la previsione dell'art. 29 CCNL Integrativo Comparto Sanità 20 settembre 2001 (che, come detto, colloca la fruizione del servizio di mensa e dei servizi sostitutivi alla mensa in un intervallo tra due periodi di attività lavorativa) e dell'art. 7 del Regolamento aziendale del 28 dicembre 2018.
[…]
La datrice di lavoro, infatti, essendo contrattualmente obbligata a far fruire la pausa per la consumazione del pasto durante ciascuna giornata lavorativa (onde consentire ai dipendenti di fruire dei servizi di mensa o dei servizi sostitutivi istituiti a norma dell'art. 29 CCNL Integrativo
Comparto Sanità), era tenuta ad organizzare l'attività di assistenza infermieristica con modalità tali da assicurare la fruizione della pausa, garantendo l'effettiva interruzione dell'attività lavorativa (dunque con timbratura all'inizio e alla fine della pausa […].
In altri termini l' , tenuto conto della particolarità dell'attività lavorativa in questione e CP_1 dell'esigenza di garantire la continuità assistenziale da parte degli infermieri in turno, avrebbe dovuto dimostrare di aver adottato misure organizzative (quali, a titolo di esempio, la programmazione della cadenza temporale delle pause, la previsione di meccanismi di rotazione e sostituzione del personale mediante la predisposizione dei turni per usufruire del servizio mensa o
16 del servizio sostitutivo in un contesto di continuità assistenziale, etc.), idonee ad assicurare l'effettivo esercizio di tale diritto, indispensabile, come evidenziato, per l'esercizio del diritto di mensa o di fruizione del pasto sostitutivo in base all'art. 29 CCNL Integrativo Comparto Sanità del
20 settembre 2001. Nulla in tal senso è stato allegato e offerto di provare da parte appellata, la quale si è limitata a dedurre […] che, comunque, i turnisti avevano la possibilità di usufruire del pasto prima dell'inizio del turno o dopo la sua conclusione (modalità, questa, che non è però conforme alla previsione dell'art. 29 CCNL Integrativo Comparto Sanità, che, come già detto, dispone che la fruizione del pasto avvenga nell'ambito di un intervallo non lavorato e, dunque, in una pausa all'interno del turno e non prima o al termine del turno stesso). Pertanto, … si ritiene sussistente l'inadempimento dell' nei termini dedotti dai lavoratori. Si ritiene altresì che detto CP_1 inadempimento, come dedotto dagli appellanti, abbia cagionato a questi ultimi un danno derivante dalla mancata fruizione del pasto (in mensa o con le modalità sostitutive previste dal Regolamento aziendale), in conseguenza della mancata fruizione della relativa pausa. Alla liquidazione del danno in esame occorre procedere in via equitativa e, a tal fine, appare corretto assumere quale parametro di riferimento il costo convenzionale del pasto in mensa, pari ad € 5,16 detratta la quota di costo a carico del dipendente, per ogni giorno di effettiva presenza in servizio dei lavoratori appellanti sui turni indicati in atti, a decorrere dalla data di istituzione del servizio di mensa e comunque nei limiti della prescrizione decennale (venendo in rilievo un inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c.). Nei termini sopra precisati il primo motivo di gravame merita, dunque, accoglimento” (CdA Milano, sez. Lav. n. 977/2024, pubblicata in data 27/01/2025, cit., in motivazione).
Ebbene, anche sulla scorta di quanto sin qui richiamato, è evidente come nel caso di specie risulti dirimente la disamina del più volte menzionato comma III dell'articolo 29 CCNL di settore , in forza del quale “il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario di lavoro e non deve essere superiore a 30 minuti”, con la conseguenza che, come dedotto anche dai ricorrenti nelle autorizzate note conclusive, la fruizione del pasto - ed il relativo diritto alla mensa/modalità sostitutiva - deve essere prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato, ossia in una pausa che possa essere oggetto di misurazione temporale, pertanto all'interno di due frazioni della giornata lavorativa, posto che, diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla relativa durata.
Di conseguenza, come evidenziato anche dalla CdA di Milano nella sentenza ut supra richiamata, la possibilità offerta ai lavoratori turnisti dalla di fruire del pasto prima di Controparte_1
17 iniziare il turno di lavoro ovvero dopo la conclusione dello stesso non risulta conforme al dettato contrattuale più volte richiamato.
Parimenti va rilevata la non conformità rispetto al CCNL di settore della modalità con cui la CP_1 ha previsto la consumazione, da parte degli infermieri turnisti, del “sacchetto sostitutivo”, che secondo il Regolamento Aziendale 8.6.2007 deve infatti avvenire “…all'interno dell'orario di servizio ...”, avendo difatti l'azienda ospedaliera dedotto che “…ciascun operatore (ivi inclusi i ricorrenti), accordandosi con i colleghi, può assentarsi 10 minuti: per andare in bagno;
per recarsi alla macchinetta di distribuzione automatica di cibi/bevande; per fumare una sigaretta
(evidentemente all'esterno dei locali dell'Ospedale); per consumare (anche durante l'orario di lavoro) il pasto contenuto nel sacchetto sostitutivo (…)” (memoria difensiva, pag. 20).
Sul punto, occorre peraltro precisare - come a rigore dedotto anche dai ricorrenti nelle note autorizzate - che il richiamo alla “pausa” di dieci minuti è inconferente con l'oggetto del giudizio, posto che si tratta della pausa prevista dal comma 2 dell'articolo 8 D. Lgs. n. 66/2003, che si sostanzia in una mera sosta dall'attività lavorativa, ovvero in una pausa interna della prestazione
(funzionale appunto a soddisfare esigenze fisiologiche, ovvero a fumare una sigaretta, ovvero a bere un caffè), ma che evidentemente non può rappresentare la pausa prescritta dalla normativa contrattuale collettiva per la consumazione del pasto nei termini chiariti dalla giurisprudenza innanzi richiamata.
Ciò statuito, risulta destituita di fondamento la contestazione con cui l'azienda ospedaliera ha dedotto che, ancorché le clausole dell'Accordo sindacale dell'8.6.2007 fossero ritenute dal
Tribunale “…peggiorative rispetto alla norma di cui all'art. 29 del CCNL applicato, ciò … non varrebbe a renderle illegittime e quindi “inopponibili ai ricorrenti””, invocando a base dell'assunto quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui “il concorso tra la disciplina nazionale e quella aziendale va risolto non secondo i principi della gerarchia e della specialità propria delle fonti legislative, bensì accertando l'effettiva volontà delle parti, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie disposizioni della contrattazione collettiva, aventi tutti pari dignità e forza vincolante, sicché anche i contratti aziendali possono derogare “in pejus” i contratti nazionali, con la sola salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori”.
Sul punto, sia difatti sufficiente evidenziare che il Regolamento in esame non può derogare – e tanto meno in peius – la normativa contrattuale collettiva nazionale di settore poiché, a rigore, non ha competenza a disporre sulla materia oggetto di vaglio.
18 Come già evidenziato, infatti, la disciplina relativa alla fruibilità ed all'esercizio del diritto di mensa rientra nella competenza esclusiva della contrattazione collettiva nazionale (sul punto si veda art. 29, 1° comma, CCNL integrativo 20.9.2001 (come modificato dal comma 4 del CCNL economico
2008/2009), in forza del quale “ … In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori”).
Di conseguenza, l'unico aspetto (residuale) di competenza (questa sì esclusiva) datoriale concerne la regolamentazione della fruizione del diritto di mensa, ossia l'individuazione delle modalità della fruizione del diritto in esame.
Per ciò solo, la doglianza in esame è infondata e non può che essere respinta.
Parimenti destituita di fondamento è la contestazione con cui la ha dedotto l'inconferenza - e CP_1 quindi la sostanziale infondatezza - delle doglianze articolate in ricorso con riguardo alle posizioni delle lavoratrici e in quanto dipendenti soggette a regime orario di Parte_4 Pt_15 part-time verticale.
Sul punto, sia sufficiente evidenziare che il regime orario di part-time verticale costituisce circostanza irrilevante ai fini del vaglio da condurre in questa sede, posto che le doglianze articolate, con riguardo alle posizioni in esame, vanno chiaramente ricondotte alle ore di lavoro effettivamente prestate dalle predette lavoratrici, che pacificamente operano secondo le stesse modalità e sugli stessi turni dei dipendenti assunti con contratto di lavoro full-time.
Per ciò solo, la doglianza in esame non può che essere respinta.
Tutto ciò argomentato e premesso, accertato il diritto di mensa in capo ai ricorrenti, deve quindi nel caso di specie essere accertato il suo mancato godimento da parte dei predetti secondo le modalità previste dall'art. 29 CCNL Integrativo Comparto Sanità del 20 settembre 2001.
Ciò statuito, ritiene quindi questo Giudicante di condividere - quanto al parametro da individuarsi in punto di liquidazione del danno lamentato dai ricorrenti quale conseguenza del predetto inadempimento - le motivazioni illustrate dalla CdA di Milano nell'arresto più volte citato, che ancora una volta si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc: “ […] Si ritiene altresì che detto inadempimento, come dedotto dagli appellanti, abbia cagionato a questi ultimi un danno derivante dalla mancata fruizione del pasto (in mensa o con le modalità sostitutive previste dal
Regolamento aziendale), in conseguenza della mancata fruizione della relativa pausa. Alla liquidazione del danno in esame occorre procedere in via equitativa e, a tal fine, appare corretto assumere quale parametro di riferimento il costo convenzionale del pasto in mensa, pari ad € 5,16
19 detratta la quota di costo a carico del dipendente, per ogni giorno di effettiva presenza in servizio dei lavoratori appellanti sui turni indicati in atti, a decorrere dalla data di istituzione del servizio di mensa comunque nei limiti della prescrizione decennale (venendo in rilievo un inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c.)” (CdA Milano, cit., in motivazione).
Di conseguenza, la deve essere condannata al risarcimento dei danni in Controparte_1 favore dei ricorrenti nella misura di € 5,16 - pari al costo convenzionale del pasto in mensa, detratta la quota di costo a carico del dipendente - per ogni giorno di effettiva presenza sui turni indicati in atti, a decorrere dalla data di istituzione del servizio di mensa o da quella successiva di assunzione ad oggi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, nei limiti della dedotta prescrizione decennale.
Ciò statuito, occorre a questo punto esaminare l'ulteriore domanda formulata dai ricorrenti e volta a sentir condannare la al riconoscimento in loro favore “del diritto all'erogazione dei buoni CP_1 pasto del valore unitario di € 7,00 (sette/00) o del diverso valore che risulterà di giustizia, per ogni giorno di effettiva presenza su uno dei turni indicati in fatto, dalla data della presente domanda”.
La domanda è fondata nei soli limiti di seguito esposti.
Sul punto, va innanzitutto sin da ora evidenziata l'irrilevanza - ai fini del decidere - del generico richiamo operato dai ricorrenti alla modalità di fruizione del diritto mensa individuata dalla CP_1 per i lavoratori che prestano servizio presso il Poliambulatorio di viale Monterosa a Varese, ai quali viene erogato un buono pasto del valore di 7.00 euro.
Per quanto concerne l'aspetto in esame, risulta infatti circostanza dirimente il fatto che in quella sede non sia stato attivato il servizio mensa.
Di conseguenza, la pacifica diversità tra i due poli giustifica pienamente l'individuazione, da parte dell'azienda ospedaliera, di una differente modalità di fruizione del diritto mensa per i lavoratori adibiti, rispettivamente, all'una o all'altra sede.
Ciò detto, ritiene questo Giudicante che nel caso di specie non possa ritenersi dimostrato in giudizio che l'unica modalità di fruizione del diritto di mensa che consenta alla di Controparte_1 adempiere al corrispondente obbligo contrattuale sia quella costituita dall'erogazione ai ricorrenti del buono pasto per ogni turno di servizio effettivo, avendo peraltro l'azienda deciso di istituire presso l'ospedale di Circolo il servizio mensa, sebbene aperto in una determinata fascia oraria.
Sul punto, ribadito – come d'altronde illustrato anche dalla CdA di Milano nella sentenza già richiamata – che la modalità di individuazione della fruizione del diritto mensa è una prerogativa esclusivamente datoriale, va evidenziato che, nel caso di specie, la avendo attivato il servizio CP_1 mensa, è nella piena facoltà di individuare “…in considerazione della particolarità dell'attività
20 lavorativa in questione e dell'esigenza di garantire la continuità assistenziale da parte degli infermieri in turno… misure organizzative (quali, a titolo di esempio, la programmazione della cadenza temporale delle pause, la previsione di meccanismi di rotazione e sostituzione del personale mediante la predisposizione dei turni per usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo in un contesto di continuità assistenziale, etc.), idonee ad assicurare l'effettivo esercizio di tale diritto, indispensabile, come evidenziato, per l'esercizio del diritto di mensa o di fruizione del pasto sostitutivo in base all'art. 29 CCNL Integrativo Comparto Sanità del 20 settembre 2001”
(CdA Milano, cit. in motivazione).
Ciò chiarito, ritiene quindi questo Giudicante che non possa ritenersi dimostrata nell'odierno giudizio una totale impossibilità, in concreto, per i ricorrenti di fruire del diritto di mensa - tramite il servizio mensa attivato dalla nella sede di riferimento ovvero tramite la fruizione del CP_1
“sacchetto sostitutivo” - secondo modalità che possano risultare rispettose delle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva di settore (prevedendo, ad esempio, la rotazione e la sostituzione del personale, ovvero la programmazione della cadenza temporale delle pause previste), fatta eccezione per quanto concerne il turno notturno (sul punto si veda meglio infra).
Per ordine logico ed a conclusione di quanto sin qui illustrato, va sin da ora altresì rilevata l'infondatezza della doglianza con cui i ricorrenti hanno contestato l'inidoneità del pasto sostitutivo ad essere assimilato al pasto mensa.
Sul punto, sia difatti sufficiente evidenziare che, trattandosi di pasto, appunto, “sostitutivo”, di certo non può essere “identico” a quello offerto da un servizio mensa - che garantisce, chiaramente, ad esempio, anche pasti caldi - ma, essendo composto, come dedotto dagli stessi ricorrenti, da “due panini, una porzione di prosciutto o di formaggio fuso a fette, confezionati sottovuoto, una bottiglia d'acqua da mezzo litro, un brick di succo di frutta, un frutto e un brick di budino” (ricorso, pag. 3), costituisce comunque un pasto completo e, in quanto tale, ad avviso di questo Giudicante, idoneo a garantire ai ricorrenti la piena fruizione – secondo una modalità sostitutiva, correttamente individuata dalla nell'ambito delle sue prerogative datoriali – del diritto mensa. CP_1
A conclusione della disamina sin qui condotta, occorre quindi soffermarsi specificamente sulla modalità di consumazione del pasto prevista dalla per gli infermieri adibiti al turno notturno, CP_1
i quali, lo si ribadisce, per fruire del diritto mensa - essendo la mensa aziendale chiusa nella relativa fascia oraria - possono avvalersi del solo sacchetto sostitutivo, da ritirare presso la sede aziendale, previa prenotazione, esclusivamente in orario extra lavorativo, ossia dalle ore 12 alle ore 14.30.
Ebbene, se i turni relativi alle fasce orarie diverse da quella notturna (a seconda del reparto di assegnazione, fascia oraria 6.55 - 14.15 e 13.55- 21.15, ovvero 6.55- 14.15 e 13.55 - 22.15) cadono
21 all'interno dell'orario in cui è possibile per il dipendente, che già si trova sul posto di lavoro, sia fruire del servizio mensa sia ritirare il sacchetto sostitutivo precedentemente prenotato (dalle ore 12 alle ore 14.30) - fattispecie in relazione alle quali, lo si ribadisce, è esclusiva prerogativa della individuare le modalità, rispettose della normativa contrattuale di riferimento con cui CP_1 garantire, pro futuro, il diritto mensa invocato dai ricorrenti secondo quanto sin qui illustrato - ritiene questo Giudicante di dover esprimere una valutazione diversa per quanto concerne il turno notturno.
Con riferimento, infatti, al suddetto turno - in cui la mensa è continuativamente chiusa - non può, ad avviso di questo Giudicante, ritenersi conforme alla più volte richiamata modalità “sostitutiva” di esercizio del diritto mensa, come prevista dalla normativa contrattuale di settore, quella individuata dalla e consistente nell'inevitabile obbligo per il lavoratore notturno - che in quanto adibito a CP_1 prestazione che supera le sei ore deve fruire del diritto mensa - di recarsi presso l'azienda ospedaliera a ritirare il pasto sostitutivo in un orario totalmente estraneo a quello lavorativo (ossia dalle ore 12.00 alle ore 14.30, con inizio del turno individuato nelle ore 20.55 ovvero nelle ore
21.55).
Per ciò solo, ad avviso di questo Giudicante l'esercizio del diritto mensa per i lavoratori adibiti al turno notturno non può che essere garantito riconoscendo in favore dei predetti il diritto all'erogazione dei buoni pasto del valore unitario di € 7,00 per ogni giorno di effettiva presenza sul solo turno richiamato, analogamente a quanto previsto dalla per i lavoratori Controparte_1 adibiti al Poliambulatorio di Varese di viale Monterosa, posto che, per il solo turno notturno, le condizioni sono assimilabili, essendo i (soli) lavoratori turnisti notturni oggettivamente e concretamente impossibilitati a fruire del servizio mensa, pur istituito nella sede lavorativa di appartenenza.
Tutto ciò argomentato e premesso, la deve quindi essere condannata al Controparte_1 riconoscimento in favore dei ricorrenti del diritto all'erogazione dei buoni pasto del valore unitario di € 7,00 per ogni giorno di effettiva presenza dei predetti sul solo turno notturno.
La suddetta statuizione decorre dalla data della presente pronuncia.
Resta assorbita ogni ulteriore domanda formulata o contestazione dedotta.
In punto di spese di lite, considerata la peculiarità della fattispecie in esame e la complessità delle questioni interpretative ad essa sottese, che hanno richiesto anche l'acquisizione di recentissimi arresti giurisprudenziali in termini, si ritiene opportuno disporne l'integrale compensazione tra le parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- accertato il diritto di mensa in capo ai ricorrenti ed il suo mancato godimento da parte degli stessi secondo le modalità previste dall'art. 29 CCNL Integrativo Comparto Sanità del 20 settembre 2001, condanna la al risarcimento dei danni in favore dei ricorrenti nella misura di Controparte_1
€ 5,16, pari al costo convenzionale del pasto in mensa, detratta la quota di costo a carico del dipendente, per ogni giorno di effettiva presenza sui turni indicati in atti, a decorrere dalla data di istituzione del servizio di mensa o da quella successiva di assunzione ad oggi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, nei limiti della dedotta prescrizione decennale;
- condanna la al riconoscimento in favore dei ricorrenti del diritto Controparte_1 all'erogazione dei buoni pasto del valore unitario di € 7,00 per ogni giorno di effettiva presenza sul solo turno notturno a decorrere dalla data della presente pronuncia;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Riserva il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Varese, 15/05/2025 Il Giudice Giorgiana Manzo
23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “[…] 18. L'interpretazione esposta, secondo cui il diritto alla mensa ex articolo 29, comma 2, CCNL INTEGRATIVO SANITÀ 20 settembre 2001 è legato al diritto alla pausa è coerente con i principi già enunciati da questa Corte con sentenza 28 novembre 2019 numero 31.137 in relazione alle previsioni dell'articolo 40 CCNL 28 maggio 2004 del COMPARTO AGENZIE FISCALI. 19. …”(Cass. Civ. sez. Lav. 5547/2021).
Udienza del 15/05/2025 N. 83 /2021
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Varese
Giorgiana Manzo quale Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da (CF: ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
, (C.F. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6 [...]
(C.F. , (C.F. Parte_7 C.F._7 Parte_8
), (C.F. ), C.F._8 Parte_9 C.F._9 Pt_10
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._10 Parte_11
), (C.F. ), (C.F. C.F._11 Parte_12 C.F._12 Parte_13
), (C.F. ), C.F._13 Parte_14 C.F._14 Pt_15
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Perucco,
[...] C.F._15
DO ON e EA DO ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Varese, alla via Robbioni n. 39, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTI contro
(P.IVA e C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Cesare EA Pozzoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, viale Premuda n. 27, come da procura allegata alla memoria
RESISTENTE
OGGETTO: personale infermieristico – diritto alla mensa – risarcimento del danno All'udienza di discussione, celebrata da remoto con Programma Microsoft Teams, i procuratori delle parti concludevano come in atti. FATTO E DIRITTO Con ricorso al Tribunale di Varese, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 12.2.2021,
i ricorrenti come in epigrafe trascritti convenivano in giudizio la in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, formulando le conclusioni che di seguito si riportano:
“Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso, per i motivi esposti, così giudicare: I. occorrendo, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o, comunque, l'inopponibilità ai ricorrenti, delle clausole contenute nel
Regolamento aziendale 8.7.2007 nelle parti, denominate Pausa e Sacchetto sostitutivo, in cui si regola la fruizione del pasto presso la mensa aziendale o del sacchetto sostitutivo da parte del personale appartenente al Gruppo 1; II. accertare e dichiarare il diritto di mensa in capo ai ricorrenti ed il mancato godimento da parte degli stessi di tale diritto secondo le modalità previste dal ccnl di settore dalla data di istituzione del servizio di mensa o dalla diversa data che risulterà di giustizia;
III. per l'effetto condannare la convenuta in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno cagionato ai ricorrenti nella misura di €
7,00 (sette/00) o in via subordinata di € 5,16 (cinque/16) -detratta la quota di costo a carico del dipendente- per ogni giorno di effettiva presenza su uno dei turni indicati in fatto, dalla data di istituzione del servizio di mensa (o da quella successiva di assunzione) ad oggi o nella diversa misura che si riterrà di giustizia;
IV. condannare altresì la convenuta in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al riconoscimento in favore dei ricorrenti del diritto all'erogazione dei buoni pasto del valore unitario di € 7,00 (sette/00) o del diverso valore che risulterà di giustizia, per ogni giorno di effettiva presenza su uno dei turni indicati in fatto, dalla data della presente domanda. Con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo”; con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva ritualmente in giudizio la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, che in via preliminare eccepiva la nullità del ricorso per carenza dei requisiti ex art. 414 cpc;
nel merito, contestava in fatto ed in diritto tutto quanto ex adverso dedotto;
con vittoria di spese.
Esperito infruttuosamente in prima udienza il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa di natura meramente documentale, disposti alcuni rinvii d'ufficio per ragioni organizzative e per acquisire la sentenza integrale emessa dalla CdA di Milano in fattispecie analoga (CdA Milano sez. L. n.
977/2024), concesso alle parti un termine per il deposito di note conclusive, all'udienza del
15.5.2025, celebrata da remoto con Programma Microsoft Teams, i procuratori discutevano oralmente la causa.
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto nei termini e nei limiti di seguito illustrati.
2 ***
Dal ricorso e dalla documentazione versata in atti emerge quanto segue:
- che “…i ricorrenti lavorano alle dipendenze della presso l'Ospedale di Controparte_1
Circolo e Fondazione Macchi di Varese in qualità di infermieri” (doc.1 ricorrenti);
- che “…operando su servizi attivi su 24 ore, il loro orario di lavoro è articolato su tre turni giornalieri e precisamente (a seconda del reparto di assegnazione): 6.55 / 14.15, 13.55 /
21.15 e 20.55 / 7.15 oppure 6.55 / 14.15, 13.55 / 22.15 e 21.55 / 7.15; ciò a far tempo dalla metà dell'anno 2020. Sino a quella data la turnazione era articolata sui seguenti turni: dalle
7 alle 14, dalle 14 alle 22 e dalle 22 alle 7”;
- che “…i ricorrenti hanno sempre osservato le turnazioni suindicate su ogni giorno della settimana (dal lunedì alla domenica)”;
- che “…presso l'azienda ospedaliera convenuta è istituito il servizio di mensa operativo nei soli giorni dal lunedì al venerdì, nell'orario compreso fra le 12 e le 14.30”;
- che “…la peculiare articolazione dell'orario di lavoro dei ricorrenti (per cui l'attività lavorativa viene prestata nella fascia oraria di apertura della mensa) unita all'esigenza di garantire continuità nell'assistenza prestata dal lavoratore turnista (che rende impossibile l'interruzione della sua attività lavorativa), impedisce ai ricorrenti di usufruire del servizio mensa”;
- che la “…mai si è offerta o impegnata a consentire la sostituzione Controparte_1 degli infermieri turnisti durante l'ipotetica sospensione del servizio per la fruizione del pasto presso la mensa”;
- che “…presso l'azienda convenuta la fruizione del diritto di mensa è regolata dal
Regolamento del 8.6.2007 che, con riferimento al personale turnista cui appartengono i ricorrenti (Gruppo 1), prevede o la consumazione del pasto presso la mensa “prima dell'inizio o dopo la fine del turno di lavoro” o, in alternativa, la possibilità di richiedere un sacchetto contenente “generi di ristoro” ”(doc. 2 ricorrenti);
- che “… in quest'ultimo caso la consumazione del sacchetto sostitutivo deve avvenire
“all'interno dell'orario di servizio”;
- che “…il sacchetto sostitutivo è disponibile anche per il pasto serale”;
- che “…nulla è erogato con riferimento al turno notturno;
sino al mese di ottobre 2012 era distribuito un semplice spuntino (merenda o bicchiere di the)”;
- che “…il pasto offerto presso la mensa consta di un primo (a scelta fra quattro) di un secondo (a scelta fra tre), trancio di pizza in sostituzione del primo o secondo, contorno (a
3 scelta fra tre verdure cotte oltre a verdure crude), frutta o yogurt o budino, bevande a dispenser (acqua naturale o frizzante e bibite varie), pane normale o integrale”;
- che “…il sacchetto sostitutivo consta invece di due panini, una porzione di prosciutto o di formaggio fuso a fette, confezionati sottovuoto, una bottiglia d'acqua da mezzo litro, un brick di succo di frutta, un frutto e un brick di budino” (doc. 3 ricorrenti);
- che “…anche la fruizione del sacchetto sostitutivo comporta il pagamento da parte del lavoratore della quota di costo contrattualmente posta a suo carico (€ 1.03)”;
- che “…secondo la disciplina contrattuale collettiva di settore tale quota di costo del pasto corrisponde ad 1/5 del valore convenzionale unitario del pasto che pertanto corrisponde a
5,16 €”;
- che “…il personale dipendente dell'azienda ospedaliera convenuta che, a differenza dei ricorrenti, non è operativo su turni, usufruisce del servizio mensa al di fuori dell'orario di lavoro (come previsto dalla normativa contrattuale collettiva), interrompendo la propria prestazione lavorativa per l'intervallo di tempo previsto dalla normativa contrattuale collettiva (30 minuti), “timbrando” sia l'uscita dal turno sia, alla fine del pasto, la ripresa del turno”;
- che “…le modalità di attuazione del diritto di mensa applicate presso l'azienda convenuta nei confronti degli infermieri turnisti, non sono conformi alle prescrizioni del contratto collettivo nazionale applicato…”, poiché “… non è consentito l'utilizzo della mensa durante il turno di servizio, il sacchetto sostitutivo del pranzo in mensa non è affatto ad esso equivalente sia per modalità di fruizione che per consistenza del pasto, nulla infine è erogato per il turno di lavoro notturno”;
- che “…a causa delle suddette condizioni di esercizio del diritto di mensa, i ricorrenti non usufruiscono di quel diritto neppure - se non sporadicamente - nella modalità (l'unica di fatto esperibile) del sacchetto sostitutivo e rinunciano in sostanza a consumare un pasto durante l'orario di lavoro”;
- che “… le sporadiche occasioni in cui l'infermiere ricorre al sacchetto sostitutivo, esso viene invece consumato in modo sbrigativo, senza sospensione della prestazione lavorativa, presso la cd. cucinetta di reparto”;
- che la “…non ha mai garantito ai ricorrenti l'esercizio del diritto di Controparte_1 mensa con modalità sostitutive (equivalenti) alla fruizione effettiva del pasto (in mensa o col sacchetto sostitutivo)”;
4 - che “…l'azienda socio sanitaria convenuta, presso le proprie sedi territoriali in cui non è presente la mensa ed in cui quindi non è possibile attuare l'erogazione del pasto nei termini di cui alla disciplina contrattuale collettiva, garantisce ai dipendenti, compresi gli infermieri ivi assegnati, l'esercizio del corrispondente diritto attraverso la modalità equivalente della erogazione del buono pasto;
ciò è quanto succede, per esempio, presso il
Poliambulatorio di Viale Monte Rosa in Varese, i cui dipendenti infermieri ricevono, per ogni giorno di effettiva presenza, un buono pasto del valore di € 7,00, salva la detrazione in busta paga della quota di costo a carico del lavoratore” (doc. 4 ricorrenti);
- che “…con lettera del 26.10.2019, è stato contestato all'azienda convenuta il mancato riconoscimento, nei termini previsti dal CCNL di settore, del diritto alla mensa con richiesta anche di ristoro del danno subito, senza tuttavia che tale contestazione venisse condivisa dall'azienda stessa” (docc. 5 e 6 ricorrenti).
Tutto ciò premesso i ricorrenti adivano l'intestato Tribunale formulando le conclusioni in epigrafe trascritte.
Dalla memoria della che si è costituita ritualmente e tempestivamente in Controparte_1 giudizio, emerge quanto segue:
- che il ricorso è infondato “…per difetto di allegazione e prova di fatti idonei a supportarlo
(cfr. artt. 414 e 420 c.p.c.)”;
- che, quanto al merito, la “…applica – doverosamente – le statuizioni dell'Accordo CP_1 sindacale del 2007 – sottoscritto dalle RSU e dalle OO.SS. territoriali maggiormente rappresentative e denominato “Regolamento in materia di orario di lavoro e di somministrazione di sacchetto sostitutivo del pranzo” al quale è stata data attuazione mediante conferimento in appalto del relativo servizio ad idonea azienda esterna”;
- che “…sulla base del capitolato d'appalto del servizio di ristorazione, è previsto che …: a)
“il servizio di ristorazione per i dipendenti e le altre utenze autorizzate, servito presso le mense, deve essere erogato mediante sistema self service, gestito dal soggetto aggiudicatario”; b) “il servizio di ristorazione per i dipendenti e utenze autorizzate dovrà essere erogato: - presso le mense self-service dal lunedì al venerdì – solo pranzo (festività infrasettimanali escluse); - tutti i giorni a pranzo per il servizio di erogazione del sacchetto sostitutivo del pasto, a richiesta”; c) l'orario del self service dipendenti e l'orario di ritiro dei sacchetti sostitutivi è il seguente: dalle ore 12.00 alle ore 14.30; d) “l'accesso al self service da parte dei dipendenti e del personale autorizzato avviene negli orari indicati senza prenotazione. La prenotazione dei sacchetti sostitutivi è obbligatoria e sarà effettuata
5 mediante l'utilizzo del badge identificativo presso i timbratori ovvero con fax”; e) “i sacchetti sostitutivi del pasto saranno ritirati dal personale che ha provveduto alla prenotazione presso le cucine (dove presenti) ovvero presso i self service negli stabilimenti dove non è presente la cucina”;
- che “…sulla base di quanto previsto dal capitolato di appalto del servizio di ristorazione: a) per il personale ivi addetto al turno mattutino, è prevista la possibilità di fruire del servizio mensa nella fascia temporale immediatamente successiva alla fine del turno e pertanto dalle
14.15 sino all'ultimazione del pasto;
b) per il personale ivi addetto al turno pomeridiano, è prevista la possibilità di fruire del servizio mensa nella fascia temporale immediatamente antecedente l'inizio del turno e pertanto dalle 12.00 sino alle 13.55; 8) Sempre nell'Accordo sindacale dell'8.6.2007 (come anche nel capitolato di appalto della gestione del servizio di ristorazione, cfr. ns. doc. 4) è prevista un'ulteriore facoltà ovvero che i dipendenti (anziché recarsi presso il self service aziendale per consumare il pasto) possano, previa prenotazione, fruire del sacchetto sostitutivo. Anche ai lavoratori addetti al turno notturno è data tale facoltà: quest'ultimi possono pertanto prenotare il sacchetto sostitutivo, ritirarlo nell'orario di ritiro (12.14-30) e consumarlo successivamente”;
- che “…la fruizione del sacchetto sostitutivo comporta che, se un lavoratore predilige non recarsi alla mensa aziendale al termine del turno mattutino (ore 14.15) ovvero 15/20 minuti prima del turno pomeridiano (ore 13.55) ma preferisca fruire del sacchetto, al medesimo è consentito di consumare il pasto contenuto nel sacchetto prima o dopo il turno ovvero di appartarsi durante il turno effettuando una la pausa minima di 10 minuti per consumare gli alimenti contenuti nel sacchetto”;
- che “…durante tutti i turni accade normalmente che ciascun operatore, accordandosi con i colleghi, si assenti dieci e più minuti: per andare in bagno;
per recarsi alla macchinetta di distribuzione automatica di cibi/bevande; per fumare una sigaretta (evidentemente all'esterno dei locali dell'Ospedale); per consumare il pasto contenuto nel sacchetto sostitutivo”;
- che attribuisce buoni pasto pari ad Euro 7 per ogni giorno di effettivo lavoro Pt_16 solo in alcune Unità Operative in cui non è previsto il servizio mensa. In particolare, i circa
20 dipendenti dell'ambulatorio di audiovestibologia di Viale Monte Rosa a Varese (ns. doc.
6) hanno un orario di lavoro articolato in giornate senza alternanza tra turni mattutini/pomeridiani/notturni. Ai predetti dipendenti, che ivi svolgono attività ambulatoriale, il buono pasto è riconosciuto solo sulle giornate di effettiva presenza e per le
6 giornate in cui l'orario di lavoro abbia coperto sia la fascia antimeridiana che pomeridiana”;
- che , richiamato il dettato normativo di cui all'art. 29 CCNL 20/9/2001, emerge che
“…sussiste in capo al datore di lavoro una obbligazione alternativa: a) l''istituzione del servizio mensa in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili;
b) in caso contrario garantire l'esercizio del "diritto di mensa" con modalità sostitutive”, essendo “… rimessa alla “autonomia gestionale dell'azienda” la organizzazione e la gestione dei suddetti servizi mentre resta di competenza del CCNL definire le regole di fruibilità ed esercizio del diritto di mensa”;
- che “…coerentemente con la previsione del CCNL, in data 8.6.2007 è stato stipulato un accordo sindacale con le RSU e le OO.SS. maggiormente rappresentative sul territorio nel quale è stato previsto che: “il dipendente che effettua la propria attività secondo un modello orario che abbia una durata di almeno 6 ore e/o non preveda la pausa pranzo potrà consumare il pasto presso la mensa recandovisi prima dell'inizio o dopo la fine del proprio turno o, IN ALTERNATIVA, il sacchetto sostitutivo contenente generi di ristoro” (accordo dell'8.6.2007)”;
- che “…non vi è pertanto alcun contrasto tra la norma del CCNL e l'Accordo sindacale dell'8.6.2007: di fronte all'alternativa, la , nell'esercizio della propria autonomia CP_1 organizzativa, ha previsto la possibilità per i dipendenti di fruire del servizio mensa ovvero di avvalersi del servizio di sacchetto sostitutivo in ogni caso regolando aspetti, quali quelli della “organizzazione e gestione” del servizio mensa e delle modalità sostitutive, espressamente rimesse all'autonomia gestionale dell'azienda”;
- che “…nella specie l' non si è neppure mossa (come avrebbe potuto), in modo Pt_17 unilaterale e discrezionale, ma a fronte di uno specifico Accordo Sindacale Aziendale…”;
- che non vale a mettere in discussione la legittimità dell'Accordo sindacale dell'8.6.2007
“…il fatto che il CCNL preveda che “il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro”;
- che “…lo stesso CCNL – le cui clausole, sulla base dei generali principi di ermeneutica contrattuale, devono essere lette le une in raccordo con le altre – prevede – infatti che
“hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario”;
7 - che “…proprio perché il diritto alla mensa deve essere garantito in relazione “alla particolare articolazione dell'orario”, l'Accordo sindacale dell'8.6.2007, ancora una volta in coerenza con la previsione del CCNL, ha previsto che “tutto il personale il cui orario di lavoro supera le sei ore giornaliere effettuerà una pausa di 10 minuti in orario di lavoro ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D. Lgs. 66/2003”1 e che “il dipendente che effettua la propria attività secondo un modello orario che abbia una durata di almeno 6 ore” possa
“consumare il pasto presso la mensa recandovisi prima dell'inizio o dopo la fine del proprio turno, o, in alternativa, il sacchetto sostitutivo contenente generi di ristoro””;
- che “…anche nella denegata ipotesi in cui le previsioni dell'Accordo sindacale dell'8.6.2007 siano ritenute peggiorative rispetto alla norma di cui all'art. 29 del CCNL applicato, ciò … non varrebbe a renderle illegittime e quindi “inopponibili ai ricorrenti””;
- che la domanda di cui al ricorso, come formulata, è comunque “…inammissibile in quanto i ricorrenti non hanno identificato correttamente i petita invocati (in termini numerici)”;
- che, in via di estremo subordine, con riguardo alle domande formulate va considerata la relativa prescrizione ex art. 2946 cc.
***
Il vaglio della fattispecie in esame richiede innanzitutto la disamina della normativa contrattuale di settore.
In primo luogo, va richiamato l'articolo 29 CCNL 20/09/2001, integrativo del CCNL 7/04/1999
DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA' e modificato dall'art. 4 del CCNL del
31/07/2009, che, per quanto qui di interesse, dispone quanto segue: “1. Le aziende in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi rientrano nell'autonomia gestionale dell'azienda, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. […]”.
8 Ebbene, sulla base del dettato propriamente letterale della norma appena richiamata, si desume che le parti sociali hanno inteso delegare alla singola Azienda esclusivamente l'organizzazione e la gestione del servizio mensa o, in alternativa, delle modalità sostitutive dello stesso servizio (in considerazione del fatto che l'istituzione di una mensa di servizio può essere causa di problemi di tipo economico o organizzativo, ragione per cui la stessa è espressione di una libera scelta delle singole aziende sanitarie), rimanendo pertanto di competenza del CCNL l'individuazione dei criteri e delle regole per l'attribuzione del diritto di mensa ai dipendenti ( “In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori).
Ciò chiarito, è opportuno sin da ora evidenziare – come dedotto anche dai ricorrenti, da ultimo, nelle autorizzate note conclusive – che nel caso di specie non è contestato il diritto alla mensa, che è difatti pacificamente ed espressamente riconosciuto dalla azienda convenuta, ma la corrispondenza tra quanto previsto dal CCNL di settore nel suddetto articolo 29 e le concrete modalità con cui la egola l'esercizio del suddetto diritto di mensa per gli infermieri turnisti. Controparte_1
Fatte tali premesse, nel caso di specie occorre quindi soffermare l'attenzione sul secondo comma dell'articolo 29 menzionato, in forza del quale “2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario”.
Ebbene, l'articolazione dell'orario di lavoro è disciplinata dall'art. 26 del CCNL 7.4.1999 comparto
Sanità che prevede, per quanto qui di interesse, quanto segue:
“1. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico. I criteri delle politiche dell'orario di lavoro, nell'ambito di quanto previsto dal presente articolo, sono definiti con le procedure previste dall'art. 4, comma 2 punto VIII.
2. L'orario di lavoro viene determinato sulla base dei seguenti criteri:
- ottimizzazione delle risorse umane;
- miglioramento della qualità della prestazione;
- ampliamento della fruibilità dei servizi in favore dell'utenza particolarmente finalizzato all'eliminazione delle liste di attesa;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altre strutture, servizi ed altre amministrazioni pubbliche.
- erogazione dei servizi sanitari ed amministrativi nelle ore pomeridiane per le esigenze dell'utenza.
9 3. La distribuzione dell'orario di lavoro è improntata ai seguenti criteri di flessibilità, tenuto conto che diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono anche coesistere:
a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione dei carichi di lavoro;
b) orario continuato ed articolato in turni laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza del personale nell'arco delle dodici o ventiquattro ore;
c) orario di lavoro articolato, al di fuori della lettera b), con il ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali ed annuali con orari inferiori alle 36 ore settimanali. In tal caso, nel rispetto del monte ore annuale, potranno essere previsti periodi con orari di lavoro settimanale, fino ad un minimo di 28 ore e, corrispettivamente, periodi fino a tre mesi all'anno, con orario di lavoro settimanale fino ad un massimo di 44 ore settimanali;
d) assicurazione, in caso di adozione di un sistema di orario flessibile, della presenza in servizio di tutto il personale necessario in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell'utenza;
e) la previsione, nel caso di lavoro articolato in turni continuativi sulle 24 ore, di adeguati periodi di riposo tra i turni per consentire il recupero psico - fisico;
una durata della prestazione non superiore alle dodici ore continuative a qualsiasi titolo prestate, laddove l'attuale articolazione del turno fosse superiore.
f) priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con la organizzazione del lavoro delle strutture, per i dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.
g) tendenziale riallineamento dell'orario reale con quello contrattuale […]”.
Sulla scorta di quanto sin qui richiamato si individuano pertanto, all'interno del comparto Sanità, orari di lavoro flessibili che possono consistere in turni che eccedono il normale orario di lavoro nel caso in cui le esigenze del servizio richiedano la presenza del personale nell'arco delle dodici o ventiquattro ore.
E' quindi pacifico che la particolare articolazione dell'orario di lavoro nel settore di riferimento incida in maniera significativa sull'attribuzione del diritto di mensa, legato oltretutto a filo doppio, secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, al diritto alla pausa.
Per quanto specificamente concerne quest'ultimo aspetto, occorre richiamare l'articolo 8 D. Lgs. n.
66/2003, rubricato appunto “pause”, che statuisce quanto segue: “1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le
10 cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo […]”.
A conclusione della disamina sin qui condotta, va quindi menzionato l'accordo sindacale dell'8.7.2007 richiamato da entrambe le parti - sottoscritto dalle RSU e dalle OO.SS. territoriali maggiormente rappresentative, denominato “Regolamento in materia di orario di lavoro e di somministrazione di sacchetto sostitutivo del pranzo” - che innanzitutto statuisce la suddivisione del personale dipendente in tre gruppi, ossia il Gruppo 1 (quello cui appartengono gli odierni ricorrenti), ossia quello del “personale operante in servizi attivati sulle 24 ore che articola il proprio orario su tre turni (rientra in tale gruppo anche il personale che pur operando in servizi aperti sulle 24 ore articola il proprio orario solo su mattino e pomeriggio in quanto esonerato dall'effettuazione del turno notturno)”; il Gruppo 2, ossia quello del “ personale operante in servizi attivati sulle 12 ore che articola il proprio orario su due turni”; il Gruppo 3, ossia quello del
“personale che articola il proprio orario di giornata” (doc. 1 resistente).
Inoltre l'Accordo in esame, per quanto specificamente concerne il diritto alla pausa, prevede quanto segue:
11 Per quanto poi concerne la modalità sostituiva del diritto alla mensa, ossia il cosiddetto “sacchetto sostitutivo”, nell'Accordo è previsto quanto segue:
[…].
***
Sulla contestazione di infondatezza delle pretese avversarie “per assoluto difetto di allegazioni e deduzioni a prova idonee a supportarla”
L'assunto è privo di fondamento per le ragioni di seguito esposte.
12 Sul punto, sia difatti sufficiente evidenziare che è pacifico, in quanto risulta per tabulas ed altresì è non contestato, che tutti gli odierni ricorrenti siano dipendenti turnisti della Controparte_1
(infermieri) e che la domanda risarcitoria in questa sede formulata sia chiaramente correlata ai giorni in cui i predetti hanno effettivamente prestato servizio.
Essendo infatti la doglianza principale relativa alla modalità di fruizione del servizio mensa come offerta dalla odierna convenuta ai ricorrenti, è pacifico che la relativa domanda sia formulata con riferimento ai giorni di lavoro ed ai turni effettivamente prestati da ciascun ricorrente, circostanze di cui la in quanto datore di lavoro, è pacificamente a conoscenza. Controparte_1
Di conseguenza, considerata la domanda di condanna generica formulata in ricorso (domanda ormai pacificamente ammissibile, si vedano sul punto, ex plurimis, Cass. Civ. SU n. 29862 del 12 ottobre 2022; Cass. Civ. sez. L. Ordinanza n. 23855 del 05/09/2024) e le questioni di diritto sottoposte al vaglio del Tribunale, ritiene questo Giudicante che il non aver specificamente elencato tutte le giornate di presenza al lavoro di ogni ricorrente in alcun modo possa comportare una carenza di allegazione tale da impedire il vaglio richiesto.
Conferma dell'assunto è rappresentata, ad abundantiam, dal fatto che la sin Controparte_1 dalla costituzione in giudizio, ha potuto pienamente articolare le proprie difese rispetto a tutto quanto ex adverso invocato.
Per ciò solo, la contestazione in esame non può che essere respinta.
***
Sul merito
In primo luogo, va ribadito che nel caso di specie non è oggetto di vaglio la questione relativa al fatto se il servizio di mensa costituisca (o meno) un diritto soggettivo, essendo pacifico che la
[...] lo abbia istituito, avendolo evidentemente ritenuto compatibile con le risorse CP_1 disponibili.
Ciò chiarito, nel caso in oggetto è altresì pacifico, in quanto previsto dal Regolamento 8.6.2007, che i ricorrenti, in qualità di personale operante in servizi attivi sulle 24 ore (Gruppo 1), siano riconosciuti destinatari del servizio di mensa istituito presso l'azienda convenuta, che ha altresì previsto l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive attraverso la distribuzione del
“sacchetto sostitutivo”.
Il Regolamento citato prevede infatti, nello specifico, che il dipendente che esercita attività lavorativa “secondo un modello orario che abbia una durata di almeno sei ore” e che “non preveda la pausa pranzo” potrà consumare il pasto presso la mensa recandosi prima dell'inizio o dopo la fine del proprio turno o in alternativa richiedere un sacchetto contenente 'generi di ristoro'”.
13 Ciò chiarito, va quindi sin da ora evidenziato - come peraltro già innanzi accennato - che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il diritto alla mensa è collegato al diritto alla pausa, riconosciuto al lavoratore nel caso in cui l'orario ecceda le sei ore per permettere il recupero delle energie psico-fisiche e per l'eventuale consumazione del pasto.
Sullo specifico aspetto in esame, ritiene questo Giudicante sin da ora di condividere le argomentazioni espresse dal Tribunale di Messina nella sentenza n. 626 del 3.4.2018, che in questa sede viene richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “(…) Nella disposizione dell'art. 8 D.Lgs. 66/2003 non è previsto un esplicito riferimento al diritto alla mensa, essendo presente solo un fugace richiamo all'eventuale consumazione del pasto, che, tuttavia, fa presupporre la possibilità che il diritto alla pausa si possa identificare con il diritto alla consumazione del pasto e conseguenzialmente al diritto alla mensa. Quindi tale disposizione appare l'unica utilizzabile per l'interpretazione dell'art. 29 CCNL 2001 Integrativo del CCNL 1999.
Non risulta possibile, quindi, limitare, in assenza di specifiche definizioni contrattuali collettive nazionali e/o integrative, il diritto alla mensa richiedendo presupposti ulteriori (quali, ad esempio, il compimento di turni lavorativi che partono dalla mattina e si prolungano il pomeriggio per l'effettuazione di turni o straordinari, come arbitrariamente sostenuto dall' ) poiché, non Pt_17 essendo tali limiti specificatamente richiamati nel CCNL di categoria, non è possibile dedurre alcuna volontà delle parti di includere gli stessi nell'attribuzione del diritto di mensa.
Questo diritto sembra, pertanto, da riconoscere a tutti i dipendenti che effettuano un orario di lavoro talmente gravoso e ciò al fine di garantire loro il diritto alla pausa (e quindi a tutti i dipendenti che effettuano un orario lavorativo giornaliero eccedente le sei ore) oltre che il diritto alla mensa, essendo pienamente compatibile la pausa per il recupero psicofisico con la consumazione del pasto.
Fatte tali premesse di ordine generale, occorre focalizzare l'attenzione sulla specifica categoria dei turnisti.
L'avverbio “eventuale” contenuto nell'art. 8 del D.Lgs. 66/2003 pare fare riferimento alla possibilità che l'articolazione dell'orario di lavoro non consenta un'interruzione adeguata per la consumazione del pasto per esigenze dell'azienda che non permettono uno stacco di almeno mezz'ora durante il quale l'eventuale posizione lavorativa occupata dal lavoratore risulterebbe scoperta. In particolare, come afferma la circolare n. 8 del 2005 del Ministero del lavoro in relazione all'art. 8 del D.Lgs. 66/2003 “La determinazione del momento in cui godere della pausa
è rimessa al datore di lavoro che la può individuare, tenuto conto delle esigenze tecniche dell'attività lavorativa, in qualsiasi momento della giornata lavorativa e non necessariamente successivamente al trascorrere delle 6 ore di lavoro”.
14 Un'interpretazione simile è possibile anche per l'espressione “in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro” presente nello stesso art. 29 CCNL 2001, individuando così le medesime ipotesi per le quali non sarebbe possibile interrompere la prestazione lavorativa per consumare il pasto: circostanza che comunque non esclude il diritto alla mensa del singolo lavoratore ma che presuppone la necessità per il datore di lavoro di attivarsi per garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. Rimane fermo il diritto alla mensa del personale turnista in presenza di una prestazione lavorativa giornaliera che ecceda le sei ore, secondo i principi sopra esaminati.
L'impossibilità di usufruire della mensa, per la particolare strutturazione dell'orario di lavoro e per l'esigenza di continuità della prestazione lavorativa effettuata dal personale turnista, non fa decadere il diritto di detto personale alla mensa, ma, al contrario, fa sorgere in capo allo stesso il diritto alla mensa con modalità sostitutive…” (Tribunale di Messina, sez. lav., sentenza n.
626/2018, cit., in motivazione;
quanto all'identificazione del diritto alla pausa con il diritto alla mensa si veda anche, ex plurimis, Cass. Civ. n. 5547/20211, che si è pronunciata sulla sentenza della
Corte d'Appello di Messina, sez. lav., n. 906/2018, che aveva confermato altro precedente in termini del medesimo Tribunale di Messina).
Tutto ciò premesso, con riguardo al vaglio da condurre in questa sede, ritiene questo Giudicante di condividere altresì le motivazioni espresse dalla CdA Milano nella sentenza n. 977/2024, pubblicata in data 27/01/2025 ed acquisita in giudizio, che in questa sede si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc: “(…) il diritto alla mensa è collegato al diritto alla pausa. Ciò si ricava dall'art. 8 d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66, secondo cui il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Secondo la norma, dunque, “la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa” (così Cass., 1 marzo 2021 n.
5547; in termini cfr. Cass., 31 luglio 2023 n. 23255; Cass., 1 settembre 2023 n. 25622, cit.). Tale principio, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, deve orientare l'interprete anche nello stabilire quale sia la “particolare articolazione dell'orario” che, ai sensi del comma 2 dell'art. 29
15 CCNL Integrativo Sanità 20 settembre 2001 sopra richiamato, attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio. La Cassazione ha evidenziato al riguardo che “un chiaro indice interpretativo si trae […] dalla disposizione del comma 3 del medesimo art. 29 CCNL
INTEGRATIVO 20.9.2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. 13. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto - ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto - è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata. 14. Si può dunque convenire sul fatto che la "particolare articolazione dell'orario di lavoro" è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro” (cfr. Cass., 1 marzo 2021 n. 5547, cit.).
Ciò vale, secondo la Suprema Corte, indipendentemente dal fatto che l'attività lavorativa sia prestata in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto può essere consumato prima dell'inizio del turno (cfr., anche a tale riguardo, Cass., 1 marzo
2021 n. 5547, cit.; in termini anche Cass., 4 giugno 2021 n. 15629). Il Collegio condivide i richiamati principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e non vede ragioni per discostarsene.
Alla luce di tali principi deve ritenersi che gli odierni appellanti abbiano maturato il diritto alla fruizione della pausa per la consumazione del pasto in tutti i giorni di effettiva presenza al lavoro, giusta la previsione dell'art. 29 CCNL Integrativo Comparto Sanità 20 settembre 2001 (che, come detto, colloca la fruizione del servizio di mensa e dei servizi sostitutivi alla mensa in un intervallo tra due periodi di attività lavorativa) e dell'art. 7 del Regolamento aziendale del 28 dicembre 2018.
[…]
La datrice di lavoro, infatti, essendo contrattualmente obbligata a far fruire la pausa per la consumazione del pasto durante ciascuna giornata lavorativa (onde consentire ai dipendenti di fruire dei servizi di mensa o dei servizi sostitutivi istituiti a norma dell'art. 29 CCNL Integrativo
Comparto Sanità), era tenuta ad organizzare l'attività di assistenza infermieristica con modalità tali da assicurare la fruizione della pausa, garantendo l'effettiva interruzione dell'attività lavorativa (dunque con timbratura all'inizio e alla fine della pausa […].
In altri termini l' , tenuto conto della particolarità dell'attività lavorativa in questione e CP_1 dell'esigenza di garantire la continuità assistenziale da parte degli infermieri in turno, avrebbe dovuto dimostrare di aver adottato misure organizzative (quali, a titolo di esempio, la programmazione della cadenza temporale delle pause, la previsione di meccanismi di rotazione e sostituzione del personale mediante la predisposizione dei turni per usufruire del servizio mensa o
16 del servizio sostitutivo in un contesto di continuità assistenziale, etc.), idonee ad assicurare l'effettivo esercizio di tale diritto, indispensabile, come evidenziato, per l'esercizio del diritto di mensa o di fruizione del pasto sostitutivo in base all'art. 29 CCNL Integrativo Comparto Sanità del
20 settembre 2001. Nulla in tal senso è stato allegato e offerto di provare da parte appellata, la quale si è limitata a dedurre […] che, comunque, i turnisti avevano la possibilità di usufruire del pasto prima dell'inizio del turno o dopo la sua conclusione (modalità, questa, che non è però conforme alla previsione dell'art. 29 CCNL Integrativo Comparto Sanità, che, come già detto, dispone che la fruizione del pasto avvenga nell'ambito di un intervallo non lavorato e, dunque, in una pausa all'interno del turno e non prima o al termine del turno stesso). Pertanto, … si ritiene sussistente l'inadempimento dell' nei termini dedotti dai lavoratori. Si ritiene altresì che detto CP_1 inadempimento, come dedotto dagli appellanti, abbia cagionato a questi ultimi un danno derivante dalla mancata fruizione del pasto (in mensa o con le modalità sostitutive previste dal Regolamento aziendale), in conseguenza della mancata fruizione della relativa pausa. Alla liquidazione del danno in esame occorre procedere in via equitativa e, a tal fine, appare corretto assumere quale parametro di riferimento il costo convenzionale del pasto in mensa, pari ad € 5,16 detratta la quota di costo a carico del dipendente, per ogni giorno di effettiva presenza in servizio dei lavoratori appellanti sui turni indicati in atti, a decorrere dalla data di istituzione del servizio di mensa e comunque nei limiti della prescrizione decennale (venendo in rilievo un inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c.). Nei termini sopra precisati il primo motivo di gravame merita, dunque, accoglimento” (CdA Milano, sez. Lav. n. 977/2024, pubblicata in data 27/01/2025, cit., in motivazione).
Ebbene, anche sulla scorta di quanto sin qui richiamato, è evidente come nel caso di specie risulti dirimente la disamina del più volte menzionato comma III dell'articolo 29 CCNL di settore , in forza del quale “il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario di lavoro e non deve essere superiore a 30 minuti”, con la conseguenza che, come dedotto anche dai ricorrenti nelle autorizzate note conclusive, la fruizione del pasto - ed il relativo diritto alla mensa/modalità sostitutiva - deve essere prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato, ossia in una pausa che possa essere oggetto di misurazione temporale, pertanto all'interno di due frazioni della giornata lavorativa, posto che, diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla relativa durata.
Di conseguenza, come evidenziato anche dalla CdA di Milano nella sentenza ut supra richiamata, la possibilità offerta ai lavoratori turnisti dalla di fruire del pasto prima di Controparte_1
17 iniziare il turno di lavoro ovvero dopo la conclusione dello stesso non risulta conforme al dettato contrattuale più volte richiamato.
Parimenti va rilevata la non conformità rispetto al CCNL di settore della modalità con cui la CP_1 ha previsto la consumazione, da parte degli infermieri turnisti, del “sacchetto sostitutivo”, che secondo il Regolamento Aziendale 8.6.2007 deve infatti avvenire “…all'interno dell'orario di servizio ...”, avendo difatti l'azienda ospedaliera dedotto che “…ciascun operatore (ivi inclusi i ricorrenti), accordandosi con i colleghi, può assentarsi 10 minuti: per andare in bagno;
per recarsi alla macchinetta di distribuzione automatica di cibi/bevande; per fumare una sigaretta
(evidentemente all'esterno dei locali dell'Ospedale); per consumare (anche durante l'orario di lavoro) il pasto contenuto nel sacchetto sostitutivo (…)” (memoria difensiva, pag. 20).
Sul punto, occorre peraltro precisare - come a rigore dedotto anche dai ricorrenti nelle note autorizzate - che il richiamo alla “pausa” di dieci minuti è inconferente con l'oggetto del giudizio, posto che si tratta della pausa prevista dal comma 2 dell'articolo 8 D. Lgs. n. 66/2003, che si sostanzia in una mera sosta dall'attività lavorativa, ovvero in una pausa interna della prestazione
(funzionale appunto a soddisfare esigenze fisiologiche, ovvero a fumare una sigaretta, ovvero a bere un caffè), ma che evidentemente non può rappresentare la pausa prescritta dalla normativa contrattuale collettiva per la consumazione del pasto nei termini chiariti dalla giurisprudenza innanzi richiamata.
Ciò statuito, risulta destituita di fondamento la contestazione con cui l'azienda ospedaliera ha dedotto che, ancorché le clausole dell'Accordo sindacale dell'8.6.2007 fossero ritenute dal
Tribunale “…peggiorative rispetto alla norma di cui all'art. 29 del CCNL applicato, ciò … non varrebbe a renderle illegittime e quindi “inopponibili ai ricorrenti””, invocando a base dell'assunto quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui “il concorso tra la disciplina nazionale e quella aziendale va risolto non secondo i principi della gerarchia e della specialità propria delle fonti legislative, bensì accertando l'effettiva volontà delle parti, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie disposizioni della contrattazione collettiva, aventi tutti pari dignità e forza vincolante, sicché anche i contratti aziendali possono derogare “in pejus” i contratti nazionali, con la sola salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori”.
Sul punto, sia difatti sufficiente evidenziare che il Regolamento in esame non può derogare – e tanto meno in peius – la normativa contrattuale collettiva nazionale di settore poiché, a rigore, non ha competenza a disporre sulla materia oggetto di vaglio.
18 Come già evidenziato, infatti, la disciplina relativa alla fruibilità ed all'esercizio del diritto di mensa rientra nella competenza esclusiva della contrattazione collettiva nazionale (sul punto si veda art. 29, 1° comma, CCNL integrativo 20.9.2001 (come modificato dal comma 4 del CCNL economico
2008/2009), in forza del quale “ … In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori”).
Di conseguenza, l'unico aspetto (residuale) di competenza (questa sì esclusiva) datoriale concerne la regolamentazione della fruizione del diritto di mensa, ossia l'individuazione delle modalità della fruizione del diritto in esame.
Per ciò solo, la doglianza in esame è infondata e non può che essere respinta.
Parimenti destituita di fondamento è la contestazione con cui la ha dedotto l'inconferenza - e CP_1 quindi la sostanziale infondatezza - delle doglianze articolate in ricorso con riguardo alle posizioni delle lavoratrici e in quanto dipendenti soggette a regime orario di Parte_4 Pt_15 part-time verticale.
Sul punto, sia sufficiente evidenziare che il regime orario di part-time verticale costituisce circostanza irrilevante ai fini del vaglio da condurre in questa sede, posto che le doglianze articolate, con riguardo alle posizioni in esame, vanno chiaramente ricondotte alle ore di lavoro effettivamente prestate dalle predette lavoratrici, che pacificamente operano secondo le stesse modalità e sugli stessi turni dei dipendenti assunti con contratto di lavoro full-time.
Per ciò solo, la doglianza in esame non può che essere respinta.
Tutto ciò argomentato e premesso, accertato il diritto di mensa in capo ai ricorrenti, deve quindi nel caso di specie essere accertato il suo mancato godimento da parte dei predetti secondo le modalità previste dall'art. 29 CCNL Integrativo Comparto Sanità del 20 settembre 2001.
Ciò statuito, ritiene quindi questo Giudicante di condividere - quanto al parametro da individuarsi in punto di liquidazione del danno lamentato dai ricorrenti quale conseguenza del predetto inadempimento - le motivazioni illustrate dalla CdA di Milano nell'arresto più volte citato, che ancora una volta si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc: “ […] Si ritiene altresì che detto inadempimento, come dedotto dagli appellanti, abbia cagionato a questi ultimi un danno derivante dalla mancata fruizione del pasto (in mensa o con le modalità sostitutive previste dal
Regolamento aziendale), in conseguenza della mancata fruizione della relativa pausa. Alla liquidazione del danno in esame occorre procedere in via equitativa e, a tal fine, appare corretto assumere quale parametro di riferimento il costo convenzionale del pasto in mensa, pari ad € 5,16
19 detratta la quota di costo a carico del dipendente, per ogni giorno di effettiva presenza in servizio dei lavoratori appellanti sui turni indicati in atti, a decorrere dalla data di istituzione del servizio di mensa comunque nei limiti della prescrizione decennale (venendo in rilievo un inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c.)” (CdA Milano, cit., in motivazione).
Di conseguenza, la deve essere condannata al risarcimento dei danni in Controparte_1 favore dei ricorrenti nella misura di € 5,16 - pari al costo convenzionale del pasto in mensa, detratta la quota di costo a carico del dipendente - per ogni giorno di effettiva presenza sui turni indicati in atti, a decorrere dalla data di istituzione del servizio di mensa o da quella successiva di assunzione ad oggi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, nei limiti della dedotta prescrizione decennale.
Ciò statuito, occorre a questo punto esaminare l'ulteriore domanda formulata dai ricorrenti e volta a sentir condannare la al riconoscimento in loro favore “del diritto all'erogazione dei buoni CP_1 pasto del valore unitario di € 7,00 (sette/00) o del diverso valore che risulterà di giustizia, per ogni giorno di effettiva presenza su uno dei turni indicati in fatto, dalla data della presente domanda”.
La domanda è fondata nei soli limiti di seguito esposti.
Sul punto, va innanzitutto sin da ora evidenziata l'irrilevanza - ai fini del decidere - del generico richiamo operato dai ricorrenti alla modalità di fruizione del diritto mensa individuata dalla CP_1 per i lavoratori che prestano servizio presso il Poliambulatorio di viale Monterosa a Varese, ai quali viene erogato un buono pasto del valore di 7.00 euro.
Per quanto concerne l'aspetto in esame, risulta infatti circostanza dirimente il fatto che in quella sede non sia stato attivato il servizio mensa.
Di conseguenza, la pacifica diversità tra i due poli giustifica pienamente l'individuazione, da parte dell'azienda ospedaliera, di una differente modalità di fruizione del diritto mensa per i lavoratori adibiti, rispettivamente, all'una o all'altra sede.
Ciò detto, ritiene questo Giudicante che nel caso di specie non possa ritenersi dimostrato in giudizio che l'unica modalità di fruizione del diritto di mensa che consenta alla di Controparte_1 adempiere al corrispondente obbligo contrattuale sia quella costituita dall'erogazione ai ricorrenti del buono pasto per ogni turno di servizio effettivo, avendo peraltro l'azienda deciso di istituire presso l'ospedale di Circolo il servizio mensa, sebbene aperto in una determinata fascia oraria.
Sul punto, ribadito – come d'altronde illustrato anche dalla CdA di Milano nella sentenza già richiamata – che la modalità di individuazione della fruizione del diritto mensa è una prerogativa esclusivamente datoriale, va evidenziato che, nel caso di specie, la avendo attivato il servizio CP_1 mensa, è nella piena facoltà di individuare “…in considerazione della particolarità dell'attività
20 lavorativa in questione e dell'esigenza di garantire la continuità assistenziale da parte degli infermieri in turno… misure organizzative (quali, a titolo di esempio, la programmazione della cadenza temporale delle pause, la previsione di meccanismi di rotazione e sostituzione del personale mediante la predisposizione dei turni per usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo in un contesto di continuità assistenziale, etc.), idonee ad assicurare l'effettivo esercizio di tale diritto, indispensabile, come evidenziato, per l'esercizio del diritto di mensa o di fruizione del pasto sostitutivo in base all'art. 29 CCNL Integrativo Comparto Sanità del 20 settembre 2001”
(CdA Milano, cit. in motivazione).
Ciò chiarito, ritiene quindi questo Giudicante che non possa ritenersi dimostrata nell'odierno giudizio una totale impossibilità, in concreto, per i ricorrenti di fruire del diritto di mensa - tramite il servizio mensa attivato dalla nella sede di riferimento ovvero tramite la fruizione del CP_1
“sacchetto sostitutivo” - secondo modalità che possano risultare rispettose delle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva di settore (prevedendo, ad esempio, la rotazione e la sostituzione del personale, ovvero la programmazione della cadenza temporale delle pause previste), fatta eccezione per quanto concerne il turno notturno (sul punto si veda meglio infra).
Per ordine logico ed a conclusione di quanto sin qui illustrato, va sin da ora altresì rilevata l'infondatezza della doglianza con cui i ricorrenti hanno contestato l'inidoneità del pasto sostitutivo ad essere assimilato al pasto mensa.
Sul punto, sia difatti sufficiente evidenziare che, trattandosi di pasto, appunto, “sostitutivo”, di certo non può essere “identico” a quello offerto da un servizio mensa - che garantisce, chiaramente, ad esempio, anche pasti caldi - ma, essendo composto, come dedotto dagli stessi ricorrenti, da “due panini, una porzione di prosciutto o di formaggio fuso a fette, confezionati sottovuoto, una bottiglia d'acqua da mezzo litro, un brick di succo di frutta, un frutto e un brick di budino” (ricorso, pag. 3), costituisce comunque un pasto completo e, in quanto tale, ad avviso di questo Giudicante, idoneo a garantire ai ricorrenti la piena fruizione – secondo una modalità sostitutiva, correttamente individuata dalla nell'ambito delle sue prerogative datoriali – del diritto mensa. CP_1
A conclusione della disamina sin qui condotta, occorre quindi soffermarsi specificamente sulla modalità di consumazione del pasto prevista dalla per gli infermieri adibiti al turno notturno, CP_1
i quali, lo si ribadisce, per fruire del diritto mensa - essendo la mensa aziendale chiusa nella relativa fascia oraria - possono avvalersi del solo sacchetto sostitutivo, da ritirare presso la sede aziendale, previa prenotazione, esclusivamente in orario extra lavorativo, ossia dalle ore 12 alle ore 14.30.
Ebbene, se i turni relativi alle fasce orarie diverse da quella notturna (a seconda del reparto di assegnazione, fascia oraria 6.55 - 14.15 e 13.55- 21.15, ovvero 6.55- 14.15 e 13.55 - 22.15) cadono
21 all'interno dell'orario in cui è possibile per il dipendente, che già si trova sul posto di lavoro, sia fruire del servizio mensa sia ritirare il sacchetto sostitutivo precedentemente prenotato (dalle ore 12 alle ore 14.30) - fattispecie in relazione alle quali, lo si ribadisce, è esclusiva prerogativa della individuare le modalità, rispettose della normativa contrattuale di riferimento con cui CP_1 garantire, pro futuro, il diritto mensa invocato dai ricorrenti secondo quanto sin qui illustrato - ritiene questo Giudicante di dover esprimere una valutazione diversa per quanto concerne il turno notturno.
Con riferimento, infatti, al suddetto turno - in cui la mensa è continuativamente chiusa - non può, ad avviso di questo Giudicante, ritenersi conforme alla più volte richiamata modalità “sostitutiva” di esercizio del diritto mensa, come prevista dalla normativa contrattuale di settore, quella individuata dalla e consistente nell'inevitabile obbligo per il lavoratore notturno - che in quanto adibito a CP_1 prestazione che supera le sei ore deve fruire del diritto mensa - di recarsi presso l'azienda ospedaliera a ritirare il pasto sostitutivo in un orario totalmente estraneo a quello lavorativo (ossia dalle ore 12.00 alle ore 14.30, con inizio del turno individuato nelle ore 20.55 ovvero nelle ore
21.55).
Per ciò solo, ad avviso di questo Giudicante l'esercizio del diritto mensa per i lavoratori adibiti al turno notturno non può che essere garantito riconoscendo in favore dei predetti il diritto all'erogazione dei buoni pasto del valore unitario di € 7,00 per ogni giorno di effettiva presenza sul solo turno richiamato, analogamente a quanto previsto dalla per i lavoratori Controparte_1 adibiti al Poliambulatorio di Varese di viale Monterosa, posto che, per il solo turno notturno, le condizioni sono assimilabili, essendo i (soli) lavoratori turnisti notturni oggettivamente e concretamente impossibilitati a fruire del servizio mensa, pur istituito nella sede lavorativa di appartenenza.
Tutto ciò argomentato e premesso, la deve quindi essere condannata al Controparte_1 riconoscimento in favore dei ricorrenti del diritto all'erogazione dei buoni pasto del valore unitario di € 7,00 per ogni giorno di effettiva presenza dei predetti sul solo turno notturno.
La suddetta statuizione decorre dalla data della presente pronuncia.
Resta assorbita ogni ulteriore domanda formulata o contestazione dedotta.
In punto di spese di lite, considerata la peculiarità della fattispecie in esame e la complessità delle questioni interpretative ad essa sottese, che hanno richiesto anche l'acquisizione di recentissimi arresti giurisprudenziali in termini, si ritiene opportuno disporne l'integrale compensazione tra le parti.
22
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- accertato il diritto di mensa in capo ai ricorrenti ed il suo mancato godimento da parte degli stessi secondo le modalità previste dall'art. 29 CCNL Integrativo Comparto Sanità del 20 settembre 2001, condanna la al risarcimento dei danni in favore dei ricorrenti nella misura di Controparte_1
€ 5,16, pari al costo convenzionale del pasto in mensa, detratta la quota di costo a carico del dipendente, per ogni giorno di effettiva presenza sui turni indicati in atti, a decorrere dalla data di istituzione del servizio di mensa o da quella successiva di assunzione ad oggi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, nei limiti della dedotta prescrizione decennale;
- condanna la al riconoscimento in favore dei ricorrenti del diritto Controparte_1 all'erogazione dei buoni pasto del valore unitario di € 7,00 per ogni giorno di effettiva presenza sul solo turno notturno a decorrere dalla data della presente pronuncia;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Riserva il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Varese, 15/05/2025 Il Giudice Giorgiana Manzo
23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “[…] 18. L'interpretazione esposta, secondo cui il diritto alla mensa ex articolo 29, comma 2, CCNL INTEGRATIVO SANITÀ 20 settembre 2001 è legato al diritto alla pausa è coerente con i principi già enunciati da questa Corte con sentenza 28 novembre 2019 numero 31.137 in relazione alle previsioni dell'articolo 40 CCNL 28 maggio 2004 del COMPARTO AGENZIE FISCALI. 19. …”(Cass. Civ. sez. Lav. 5547/2021).