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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 11/03/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza dell'11 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 847/2024 R.G. vertente
fra
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Salvia, C.F. , e domiciliato C.F._2
presso il di lui studio, in Potenza (PZ), Viale G. Marconi, 219, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso, depositato il 19 marzo 2024 e ritualmente notificato, il sig. Parte_1
deduceva di essere stato operaio edile polivalente, con la qualifica di asfaltista, dal 01.08.1982 al 31.12.2020 alle dipendenze di varie ditte;
deduceva, inoltre, che in data 26.10.2020, presentava alla competente sede denuncia di malattia professionale, dell'infermità CP_1
“Ipoacusia neurosensoriale bilaterale” e l'Istituto assicuratore, con provvedimento del
03.02.2021, riconosceva la natura professionale dell'infermità e rigettava la domanda avendo riconosciuto postumi invalidanti nella misura del 5%; in data 24.10.2022, l'istante, impugnava la predetta decisione, chiedendo il riconoscimento di postumi permanenti pari al
7%; l'amministrazione resistente, dopo aver sottoposto a visita medica l'istante, con provvedimento del 12.03.2023, lo giudicava affetto da: “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale più accentuata sugli acuti”, infermità che determina postumi permanenti nella misura del
5%”, precisando che ..” è stata accertata una menomazione dell'integrità psico-fisica che non dà diritto ad indennizzo in capitale né a costituzione di rendita perché non raggiunge il grado minimo indennizzabile previsto dal dlgs 38 del 23.02.2000”; in data 21.03.2023, l'odierno ricorrente, presentava ex art. 104 del DPR 1124/1965 opposizione, chiedendo di essere sottoposto a collegiale medica e tuttavia l'amministrazione nulla decideva in merito, configurandosi in tal modo silenzio – rigetto essendo decorsi oltre 60 giorni dalla proposizione della opposizione.
Tanto premesso, ritenendo illegittimo l'operato dell' resistente e sussistenti tutti i CP_2
presupposti di legge, il ricorrente adiva il Tribunale per:
1. ORDINARE all' , in CP_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, di esibire tutta la documentazione relativa alla fase amministrativa ed in particolare il fascicolo personale dell'istante;
2. ACCOGLIERE la domanda e, per l'effetto, dichiarare che il danno biologico residuato al ricorrente, a seguito della denunzia di malattia professionale del 26.10.2020, dell'infermità:”Ipoacusia neurosensoriale bilaterale più accentuata sugli acuti”, è pari al 9% e, quindi, lo stesso ha diritto all'indennizzo in capitale (danno biologico), nella predetta misura, o in quella superiore che sarà accertata nel corso del giudizio;
3. CONDANNARE l' , in persona del legale CP_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore dell'istante, del beneficio con decorrenza dalla data della domanda (26.10.2020), nella misura che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4. CONDANNARE l' , in persona del legale CP_1
rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese e competenze del giudizio, liquidate secondo tariffa (D.M. 55 del 10.03.2014 e del D.M. n. 147 del 13.08.2022), oltre Spese
Generali (15%) IVA e CAP come per legge, facendone attribuzione al procuratore anticipatario.
2 Non si costituiva l' e ne veniva dichiarata la contumacia. CP_1
La causa è stata istruita mediante CTU ed acquisizione documentale, in data 11 marzo 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Attraverso la relazione tecnica in atti è possibile ritenere la sussistenza della natura professionale della malattia denunciata dal ricorrente.
Il Consulente Tecnico, in particolare, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che “ Allo stato degli atti, sulla scorta dei documenti presenti nel fascicolo e dell'esame clinico funzionale, possiamo ritenere che il signor presenti i seguenti postumi invalidanti: Ipoacusia Parte_1
neurosensoriale bilaterale più accentuata sugli acuti per un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 9%. La malattia denunciata dal ricorrente è da attribuire a causa unica e diretta di servizio, come già riconosciuto dall;
infatti il signor è CP_1 Pt_1
affetto da una ipoacusia da trauma acustico cronico essendo stato esposto a rumore otolesivo sufficiente per intensità e durata a produrre il danno e non esistono altre cause certe in grado di spiegare in toto o in parte il deficit acustico misurato”.
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento della relativa CP_2
prestazione, oltre accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 19 marzo 2024, ogni altra Parte_1
domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
3 1) accerta in capo a un danno biologico permanente, quale conseguenza della Parte_1
patologia di cui risulta affetta, pari al 9 %;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione in CP_1
favore di delle connesse provvidenze, oltre accessori come per legge;
Parte_1
3) condanna in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida complessivamente in € 1.865,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
Potenza, 11 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza dell'11 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 847/2024 R.G. vertente
fra
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Salvia, C.F. , e domiciliato C.F._2
presso il di lui studio, in Potenza (PZ), Viale G. Marconi, 219, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso, depositato il 19 marzo 2024 e ritualmente notificato, il sig. Parte_1
deduceva di essere stato operaio edile polivalente, con la qualifica di asfaltista, dal 01.08.1982 al 31.12.2020 alle dipendenze di varie ditte;
deduceva, inoltre, che in data 26.10.2020, presentava alla competente sede denuncia di malattia professionale, dell'infermità CP_1
“Ipoacusia neurosensoriale bilaterale” e l'Istituto assicuratore, con provvedimento del
03.02.2021, riconosceva la natura professionale dell'infermità e rigettava la domanda avendo riconosciuto postumi invalidanti nella misura del 5%; in data 24.10.2022, l'istante, impugnava la predetta decisione, chiedendo il riconoscimento di postumi permanenti pari al
7%; l'amministrazione resistente, dopo aver sottoposto a visita medica l'istante, con provvedimento del 12.03.2023, lo giudicava affetto da: “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale più accentuata sugli acuti”, infermità che determina postumi permanenti nella misura del
5%”, precisando che ..” è stata accertata una menomazione dell'integrità psico-fisica che non dà diritto ad indennizzo in capitale né a costituzione di rendita perché non raggiunge il grado minimo indennizzabile previsto dal dlgs 38 del 23.02.2000”; in data 21.03.2023, l'odierno ricorrente, presentava ex art. 104 del DPR 1124/1965 opposizione, chiedendo di essere sottoposto a collegiale medica e tuttavia l'amministrazione nulla decideva in merito, configurandosi in tal modo silenzio – rigetto essendo decorsi oltre 60 giorni dalla proposizione della opposizione.
Tanto premesso, ritenendo illegittimo l'operato dell' resistente e sussistenti tutti i CP_2
presupposti di legge, il ricorrente adiva il Tribunale per:
1. ORDINARE all' , in CP_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, di esibire tutta la documentazione relativa alla fase amministrativa ed in particolare il fascicolo personale dell'istante;
2. ACCOGLIERE la domanda e, per l'effetto, dichiarare che il danno biologico residuato al ricorrente, a seguito della denunzia di malattia professionale del 26.10.2020, dell'infermità:”Ipoacusia neurosensoriale bilaterale più accentuata sugli acuti”, è pari al 9% e, quindi, lo stesso ha diritto all'indennizzo in capitale (danno biologico), nella predetta misura, o in quella superiore che sarà accertata nel corso del giudizio;
3. CONDANNARE l' , in persona del legale CP_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore dell'istante, del beneficio con decorrenza dalla data della domanda (26.10.2020), nella misura che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4. CONDANNARE l' , in persona del legale CP_1
rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese e competenze del giudizio, liquidate secondo tariffa (D.M. 55 del 10.03.2014 e del D.M. n. 147 del 13.08.2022), oltre Spese
Generali (15%) IVA e CAP come per legge, facendone attribuzione al procuratore anticipatario.
2 Non si costituiva l' e ne veniva dichiarata la contumacia. CP_1
La causa è stata istruita mediante CTU ed acquisizione documentale, in data 11 marzo 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Attraverso la relazione tecnica in atti è possibile ritenere la sussistenza della natura professionale della malattia denunciata dal ricorrente.
Il Consulente Tecnico, in particolare, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che “ Allo stato degli atti, sulla scorta dei documenti presenti nel fascicolo e dell'esame clinico funzionale, possiamo ritenere che il signor presenti i seguenti postumi invalidanti: Ipoacusia Parte_1
neurosensoriale bilaterale più accentuata sugli acuti per un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 9%. La malattia denunciata dal ricorrente è da attribuire a causa unica e diretta di servizio, come già riconosciuto dall;
infatti il signor è CP_1 Pt_1
affetto da una ipoacusia da trauma acustico cronico essendo stato esposto a rumore otolesivo sufficiente per intensità e durata a produrre il danno e non esistono altre cause certe in grado di spiegare in toto o in parte il deficit acustico misurato”.
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento della relativa CP_2
prestazione, oltre accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 19 marzo 2024, ogni altra Parte_1
domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
3 1) accerta in capo a un danno biologico permanente, quale conseguenza della Parte_1
patologia di cui risulta affetta, pari al 9 %;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione in CP_1
favore di delle connesse provvidenze, oltre accessori come per legge;
Parte_1
3) condanna in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida complessivamente in € 1.865,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
Potenza, 11 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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