TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/11/2025, n. 4731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4731 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 6878/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Palermo, via Massimo D'Azeglio n. 25, presso lo studio dell'Avv. INGUAGGIATO GIUSEPPE, che lo\la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
Palermo, via F. Ferrara n. 8, presso lo studio dell'Avv. CIMÒ GIUSEPPA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio – Scioglimento del matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: vedi verbale dell'udienza del 20/11/2025.
Conclusioni del P.M.: visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente darsi atto che all'udienza del 20/11/2025, ascoltati i coniugi ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, gli stessi hanno concordato le condizioni del divorzio ed hanno, pertanto, rassegnato conclusioni congiunte.
La causa quindi è stata posta in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 18/04/2023;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 18-19/04/2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nel verbale di udienza del 20/11/2025, come di seguito riportate testualmente:
“Le parti esprimono la volontà di divorziare alle medesime condizioni della separazione, con le seguenti precisazioni: i minori ed pernotteranno dal padre il Per_1 Per_2 martedì mentre il giovedì ceneranno con lo stesso;
l'assegno unico sarà percepito al 100% dalla madre;
il padre verserà un contributo per il mantenimento dei minori pari ad €
370,00, mensili”.
Tali condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Palermo, in data 29/06/2015, da
, nata a [...], in data [...] e da nato a Parte_1 Controparte_1
PALERMO, in data 03/06/1989, iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.37, parte I, dell'anno 2015, alle condizioni riportate in parte motiva;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
24/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con fir- ma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore Dott.ssa Donata
D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 6878/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Palermo, via Massimo D'Azeglio n. 25, presso lo studio dell'Avv. INGUAGGIATO GIUSEPPE, che lo\la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
Palermo, via F. Ferrara n. 8, presso lo studio dell'Avv. CIMÒ GIUSEPPA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio – Scioglimento del matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: vedi verbale dell'udienza del 20/11/2025.
Conclusioni del P.M.: visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente darsi atto che all'udienza del 20/11/2025, ascoltati i coniugi ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, gli stessi hanno concordato le condizioni del divorzio ed hanno, pertanto, rassegnato conclusioni congiunte.
La causa quindi è stata posta in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 18/04/2023;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 18-19/04/2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nel verbale di udienza del 20/11/2025, come di seguito riportate testualmente:
“Le parti esprimono la volontà di divorziare alle medesime condizioni della separazione, con le seguenti precisazioni: i minori ed pernotteranno dal padre il Per_1 Per_2 martedì mentre il giovedì ceneranno con lo stesso;
l'assegno unico sarà percepito al 100% dalla madre;
il padre verserà un contributo per il mantenimento dei minori pari ad €
370,00, mensili”.
Tali condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Palermo, in data 29/06/2015, da
, nata a [...], in data [...] e da nato a Parte_1 Controparte_1
PALERMO, in data 03/06/1989, iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.37, parte I, dell'anno 2015, alle condizioni riportate in parte motiva;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
24/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con fir- ma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore Dott.ssa Donata
D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.