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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 03/10/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 305/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 305/2020 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina FELIZIANI, come da procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Galilei 10 – Massa attore contro
in proprio e quale rappresentante di EURO Insurances DAC Controparte_1 rappresentate e difese dall'Avv. Alessandro MORUZZO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Marilisa Biagioni in Via Bassi 6 – La Spezia convenute nonché contro
CP_2 convenuto contumace
CONCLUSIONI
Come precisate con note depositate ex art. 127 ter c.p.c.:
Per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via istruttoria rinnovare la CTU medico – legale sostituendo l'ausiliare del Giudice ed ammettere la prova per testimoni dedotta nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. depositata in data 29/03/2021
1 nell'interesse di parte attrice con rimessione della causa in fase istruttoria per il loro espletamento. Nel merito accertare e dichiarare che il sinistro descritto in atto di citazione si è verificato per esclusiva responsabilità di conducente del veicolo Land Rover Range Rover Velar CP_2 tg. FN773MH di proprietà di e assicurato per la responsabilità civile con Controparte_1
Euro Insurances Dac – rappresentata in Italia da – e, per l'effetto, Controparte_1 condannare i convenuti in solido tra loro a risarcire tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dal sig. a seguito del detto sinistro, danni che si quantificano in € Parte_1
54.783,79 (già detratto l'acconto di € 12.651,00 versato da ovvero nella Controparte_1 diversa somma meglio ritenuta dal Giudice oltre a interessi compensativi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo. Vittoria di spese, anche generali e di CTU, e compensi di causa”.
Per le convenute ed CP_1 CP_3
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: Nel merito: in ragione delle conclusioni alle quali è giunto il CTU della causa Dott. Persona_1 che non ha riconosciuto la sussistenza di alcun postumo permanente in capo all'attore ma la sola sussistenza della inabilità temporanea biologica parziale così modulata: I.T.P al 75% giorni dieci, I.T.P. al 50% giorni dieci, I.T.P. al 25% giorni venti, e tenuto conto che l'importo dovuto sulla base delle tabelle in uso ammonta ad € 976,00; in ragione del pagamento eseguito ante causam dalla convenuta per complessive € 1.651,00, accertare e dichiarare il diritto della Controparte_4 convenuta alla restituzione da parte dell'attore dell'importo di € 675,00 ex art 2033 c.c. o alla diversa maggiore o minore somma oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria . Porre a carico esclusivo dell'attore le spese e competenze maturate dal CTU della causa Dott.
Persona_1
Respingere le richieste di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto, e comunque limitare la condanna delle parti convenute al pagamento nel limite di quanto provato dall'attore. In ragione dell'esito del processo e del rigetto in misura preponderante della domanda di parte attrice, compensare integralmente tra le parti le spese legali del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 3 febbraio 2020 Parte_1 esponeva che in data 15 agosto 2019, alle ore 3.15 circa, si trovava alla guida del proprio autoveicolo Honda Jazz a percorrere l'autostrada A12, allorquando, giunto in prossimità dell'uscita di Sarzana, trovava improvvisamente davanti a sé l'autoveicolo Land Rover Rang Rover Velar, di proprietà di e condotto da Controparte_1
(assicurato con EURO Insurances DAC rappresentata in Italia da CP_2
), fermo sulla corsia di marcia e non segnalato. CP_1
Per evitare la collisione, l'attore si era spostato sulla corsia di sorpasso, dove si trovavano vari oggetti che urtavano contro l'autoveicolo, provocando l'apertura degli air bag anteriori.
2 Evidenziata quindi l'esclusiva responsabilità del conducente nella CP_2 determinazione del sinistro, confermata anche dai rilievi eseguiti dalla Polizia Stradale, l'attore esponeva di avere subito lesioni per le quali si rendeva necessario il trasporto in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale della Spezia, dove venivano diagnosticate rettificazione del rachide cervicale e contusioni multiple. Successivamente, a seguito di visita specialistica otorinolaringoiatrica, veniva diagnosticata ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Detti postumi venivano valutati dal proprio perito medico legale di parte in misura pari a 12 punti di invalidità permanente, oltre inabilità temporanea per giorni 38. Sosteneva inoltre l'attore di essere ballerino di tango, disciplina che aveva anche iniziato ad insegnare con partecipazione a diverse pubbliche esibizioni. A causa delle limitazioni – soprattutto uditive – derivanti dalle lesioni subite, aveva dovuto abbandonare l'attività di insegnante di tango e rinunciare a campionati ed esibizioni pubbliche, con conseguente grave compromissione della vita di relazione, da considerare in sede di personalizzazione del danno biologico. Quanto ai danni patrimoniali, venivano quantificati in euro 18.909,39, pari al valore commerciale ante sinistro del veicolo (stante l'antieconomicità delle riparazioni), oltre ai costi per il passaggio di proprietà, per bollo e tagliando non goduti, estensione della garanzia auto e costi di soccorso e custodia del mezzo. A tali esborsi andavano sommate le spese di assistenza legale stragiudiziale, quantificate in euro 6.303,40, nonché le spese mediche. Ciò premesso, evidenziava come la compagnia convenuta, a fronte delle sue richieste risarcitorie, avesse corrisposto soltanto l'inferiore somma di euro 11.000,00, trattenuta in acconto sul maggior dovuto. Concludeva quindi per la condanna di EURO Insurances DAC, in solido con
[...]
e con il conducente , al risarcimento di tutti i danni CP_4 CP_2
(patrimoniali e non) cagionati dal sinistro, quantificati in euro 56.434,79 (già detratto l'acconto ricevuto), ovvero nella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa.
in proprio e quale rappresentante di EURO Insurances Parte_2
DAC, si costituiva in giudizio contestando la quantificazione attorea dei danni e, in particolare, la debenza delle somme ulteriori rispetto al valore di mercato della vettura, stimato in euro 11.500,00 e già risarcito in via stragiudiziale. Quanto al danno non patrimoniale, contestava la sussistenza di nesso causale tra sinistro e danni all'apparato uditivo, rilevato solamente un mese dopo l'evento. Evidenziava quindi di avere corrisposto l'ulteriore importo di euro 1.651,00 a titolo di risarcimento del danno biologico, secondo la valutazione effettuata dal proprio fiduciario, ritenendo integralmente satisfattive le somme già erogate e concludendo per il rigetto delle domande avversarie.
, ritualmente intimato, non si costituiva in giudizio e veniva CP_2 dichiarato contumace. Le domande attoree sono parzialmente fondate, nei limiti che si vanno ad esporre. La dinamica del sinistro quale allegata da parte attrice (spostamento sulla corsia di sorpasso per evitare lo scontro con un veicolo fermo sulla corsia di marcia e
3 successivo impatto con oggetti presenti sulla carreggiata) non è stata contestata dalla compagnia convenuta ed è comunque provata dalle risultanze del verbale di Polizia Stradale in atti [all. 1 att.]. In punto an va pertanto riconosciuta l'esclusiva responsabilità del conducente contumace nella determinazione del sinistro per cui è causa, avendo CP_2
l'attore posto in essere l'unica manovra possibile (spostamento sulla corsia di sorpasso) per tentare di evitare la collisione con il veicolo fermo sulla corsia di marcia, manovra che non ha potuto tuttavia impedire l'impatto con i materiali sparsi sulla carreggiata. È invece controverso il quantum debeatur, dal momento che parte attrice ritiene di avere subito danni ben più ingenti rispetto a quelli già risarciti dalla compagnia;
quest'ultima, per contro, ritiene la somma corrisposta ante causam integralmente satisfattiva delle ragioni avversarie. Per l'accertamento e la quantificazione dei danni non patrimoniali subiti dall'attore, è stata esperita in corso di causa CTU medico legale, all'esito della quale il perito ha osservato quanto segue:
“Dalla disamina della documentazione medica agli atti e da quanto emerso nel corso del presente accertamento medico legale, risulta che il Sig. a seguito del Parte_1 sinistro stradale oggetto di contenzioso abbia riportato traumatismi contusivi multipli che hanno interessato più distretti corporei (ossa nasali, bacino, colonna cervicale, spalla destra). Al Pronto Soccorso dell'Ospedale Sant'Andrea dove veniva condotto a mezzo ambulanza riferiva al sanitario in servizio di accusare algie al naso, spalla destra, collo ed anca. Erano predisposti esami radiografici a carico delle sedi traumatizzate che escludevano la presenza di lesioni ossee di natura traumatica. Veniva dimesso con una prognosi di pochi giorni e con il consiglio di indossare il collare cervicale per dieci giorni e di assumere paracetamolo+codeina per cinque giorni. Successivamente si rivolgeva al curante, Dott. , che con Persona_2 certificazioni rilasciate nelle date 24-8-2019, 30-8-2019 e 13-9-2019 prorogava la prognosi sino al 21-9-2019 per il persistere di sintomatologia algica localizzata al tratto rachideo cervicale e lombare. In tale data giudicava il suo assistito clinicamente guarito con postumi algo disfunzionali (quali?) da valutarsi. Dalla documentazione sanitaria risulta quindi che le uniche problematiche dell'attore sino alla stabilizzazione clinica riguardavano esclusivamente il dolore cervico-lombare mentre nessun disturbo era riferito dal pz. al curante relativamente all'apparato uditivo (acufeni e/o calo uditivo). Solo il 24-9-2019, a distanza quindi di oltre quaranta giorni dal giorno dell'incidente, l'attore si recava a visita da uno specialista otorinolaringoiatra al quale riferiva di acufeni all'orecchio sinistro.
[…] Gli acufeni sono sensazioni uditive puramente soggettive in assenza di stimoli acustici provenienti dall'ambiente esterno che riconoscono una etiologia multifattoriale e possono essere correlati a processi patologici di varia natura che possono interessare l'orecchio interno, il nervo acustico o le strutture anatomiche vicine ma possono manifestarsi anche a seguito di un trauma acustico acuto, termine
4 con il quale si intende un rumore molto intenso 130 – 140 db. che agisce elettivamente su alcune strutture della chiocciola determinando un danno a carico delle cellule acustiche ciliate con comparsa immediata o in un brevissimo arco temporale di un fischio, acufene, associato ad ovattamento dell'orecchio e ad un calo uditivo sulle frequenze alte. Nel caso di specie, come già sottolineato, l'attore non ha mai riferito acufeni o calo dell'udito né alla prima visita al pronto soccorso né in occasione di quelle successive effettuate nelle date 24-8-2019, 30-8-2019 e 13-9-2019 presso lo studio del curante. Questi difatti il 21-9-2019 attestava l'avvenuta stabilizzazione clinica con postumi algo disfunzionali, non meglio specificati, ma senza nessun cenno a disturbi uditivi (ipoacusia/ acufeni). Quanto premesso porta ad escludere sulla base della nota criteriologia medico-legale che fonda la valutazione del nesso causale su un insieme di elementi di giudizio (criterio cronologico, criterio della continuità fenomenica, criterio della ammissibilità scientifica), nella fattispecie non ottemperati, la sussistenza di una relazione causale tra gli acufeni e l'incidente stradale. L'insorgenza degli acufeni sulla base della letteratura scientifica inerente l'argomento, a seguito di un trauma acustico provocato da una breve esposizione ad onde sonore molto intense avviene infatti nell'immediatezza o quasi dell'evento. Il lungo periodo intervallare (quaranta giorni) certificativamente muto per disturbi della funzione uditiva non è quindi compatibile (nesso cronologico) con l'esistenza di una relazione causale dei problemi uditivi con l'incidente de quo. Riguardo il trauma rachideo il curante ha rilasciato certificazioni in successione cronologica dal contenuto fotocopia che non riportano dati clinici tecnicamente apprezzabili ma solo la sintomatologia lamentata dal p. Il certificato deve essere lo specchio fedele della condizione clinica al momento della visita ma nel caso di specie la certificazione riporta solo che il paziente lamentava rachialgie in sede cervicale e lombare ma nulla di quanto clinicamente rilevato. Ciò premesso si deve ritenere, tenuto conto del regime probatorio disposto dai commi 3-ter e 3-quater circa il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, che la guarigione clinica sia stata conseguita senza residuare sequele biologiche medico-legalmente accertabili”. Il perito medico legale ha pertanto escluso tanto la sussistenza di nesso causale tra i postumi del sinistro e le successive problematiche di natura uditiva, quanto la presenza di postumi permanenti ricollegabili alle lesioni riportate nel sinistro, concludendo per l'esclusivo riconoscimento di una inabilità temporanea di giorni 40, di cui 10 giorni al 75%, 10 al 50% e 20 al 25%. Non si ravvisano vizi nella CTU, le cui conclusioni, adeguatamente argomentate e confermate dal perito dopo congrua replica al CTP di parte attrice, possono essere condivise ed acquisite. Non rilevano in senso contrario le difese svolte dall'attore negli scritti finali, trattandosi, in parte, delle medesime questioni già sollevate dal CTP nel contraddittorio peritale e, in parte, di rilevi attinenti alla condotta del CTU nello svolgimento delle operazioni, fondati su asserzioni non provate. In particolare:
5 - Quanto al nesso di causa tra postumi del sinistro ed acufeni, il CTU ha convincentemente escluso il collegamento eziologico sulla scorta del criterio cronologico, trattandosi di sintomi che compaiono immediatamente o in un brevissimo arco temporale rispetto all'esposizione ad un forte rumore;
per questo motivo, non rileva neppure che nel certificato medico del 13.9.2019 fosse riportata otalgia post traumatica, trattandosi comunque di visita successiva di un mese al sinistro;
- Quanto all'esclusione di postumi permanenti, si tratta di questione (come la precedente) dibattuta nel contraddittorio peritale, all'esito del quale il CTU ha ribadito come “La storia clinica relativamente al trauma distrattivo cervicale è rappresentata da tre certificati del curante che riportano unicamente i sintomi riferiti dal paziente ma senza alcun menzione di limitazioni funzionali”;
- Quanto infine alle modalità di conduzione delle sessioni peritali, il CTU, a fronte dell'istanza depositata dall'attore (con la quale si chiedeva la sostituzione del perito sulla scorta di un preteso “ricatto” che lo stesso avrebbe posto in essere nei confronti del CTP attoreo), ha recisamente negato di avere tenuto il comportamento censurato dalla parte, per cui, in assenza di prove a fondamento delle doglianze attoree ed in presenza di un effettivo ed argomentato contraddittorio peritale emergente dalla relazione, non sussistevano né sussistono motivi per il rinnovo della perizia. Applicate dunque le tabelle allegate all'art. 139 Cod. Ass.ni (così come imposto, in caso di lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti responsabilità sanitaria, dal comma 1 della predetta disposizione), il danno non patrimoniale – in considerazione dell'inabilità temporanea riconosciuta dal CTU – è liquidato nell'importo di euro 983,15 [di cui euro 421,35 per invalidità temporanea parziale al 75%, euro 280,90 per invalidità temporanea parziale al 50% ed euro 280,90 per invalidità temporanea parziale al 25%]. Avendo la compagnia già corrisposto, in corso di causa, l'importo pari ad euro 1.651,00 per indennizzo del danno biologico, detta somma è da ritenersi integralmente satisfattiva del danno non patrimoniale patito dall'attore, non essendo quindi dovuto alcun ulteriore importo a tale titolo. Quanto alla differenza tra la maggior somma corrisposta dalla compagnia a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale (euro 1.651,00) ed il minore importo riconosciuto come dovuto a tale titolo all'esito dell'istruttoria (euro 983,15),
ha domandato, in sede di precisazione delle conclusioni, la condanna CP_1 dell'attore alla restituzione ex art. 2033 c.c. del maggiore importo erogato. La tardività della domanda in esame non impedisce al giudice di procedere alla compensazione tra la maggiore somma indebitamente corrisposta dalla compagnia convenuta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (alla luce di quanto emerso dalle conclusioni della CTU svolta in corso di causa) e l'importo ancora dovuto dalla medesima compagnia in favore dell'attore quale differenza rispetto al maggior danno patrimoniale accertato.
6 Per costante giurisprudenza, infatti, in tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto e risolvendosi in una verifica delle reciproche poste attive e passive delle parti, consente al giudice di procedere d'ufficio al relativo accertamento, anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo e senza che rilievi la riserva della parte di esercitare il controcredito in altro giudizio o la pendenza di esso (così Cass. Sez. 2, 13/03/2024, n. 6700). Ne consegue che, dalla maggior somma che verrà di seguito liquidata a titolo di danni patrimoniali complessivamente patiti dall'attore, andrà detratto non solo l'acconto versato a tale titolo dalla compagnia, bensì anche, in via di compensazione, il maggiore importo (pari ad euro 667,85) versato a titolo di danno biologico, divenuto in parte qua indebito a seguito dell'accertamento di un minor danno non patrimoniale patito dal conducente. Passando quindi all'esame dei danni patrimoniali lamentati, la causa è stata istruita mediante una seconda CTU, volta a stimare il valore ante sinistro dell'autovettura incidentata, oltre i costi necessari per dotarsi di nuovo veicolo. Il perito nominato ha concluso il proprio elaborato indicando un valore ante sinistro pari ad euro 15.900,00, oltre costi emergenti (per trasferimento proprietà e demolizione del veicolo) per euro 668,04 ed indennizzo per la ricerca di veicolo equipollente per euro 250,00. Ciò posto, si ritiene che il danno patito da parte attrice possa quantificarsi, anzitutto, con riferimento al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, come correttamente stimato dal CTU (euro 15.900,00), stante l'accertata antieconomicità della riparazione. Quanto alle ulteriori voci di danno allegate da parte attrice quali conseguenze della distruzione dell'autovettura, si osserva che “In caso di rottamazione del mezzo, in ogni caso, il responsabile civile è tenuto al pagamento delle seguenti voci di danno: spesa di demolizione del relitto;
spesa di immatricolazione del nuovo veicolo o del passaggio di proprietà in caso di acquisto di un usato;
eventuali spese per fermo tecnico e noleggio dell'auto sostitutiva;
spese di soccorso, traino, recupero e custodia del mezzo incidentato. Essendo anche questa una forma di danno emergente, ai fini della liquidazione di dette spese accessorie, è necessaria la prova dell'esborso” (Cass., 19958/2024). Pertanto, al valore di mercato ante sinistro del veicolo vanno aggiunte le spese (documentate e resesi necessarie a seguito dell'evento) per il soccorso a mezzo carro attrezzi (pari ad euro 350,00, v. all. 21 att.) e per la custodia dell'auto incidentata (pari ad euro 140,00, v. all. 22), nonché il costo della tassa di proprietà non goduta (per euro 194,13, v. all. 17), del tagliando non goduto (per euro 165,70, v. all. 18) e delle estensioni di garanzia non godute (per euro 818,56, v. all.ti 19 e 20), quali ulteriori voci di danno emergente di cui tenere conto nel risarcimento per equivalente.
7 Non possono invece essere risarcite, sulla scorta della giurisprudenza sopra richiamata, le spese allegate quali costi per il passaggio di proprietà e per la ricerca di un veicolo similare, in assenza di prova dei relativi esborsi. Il danno complessivo derivante dalla distruzione dell'autovettura ammonta quindi ad euro 17.568,39. Inoltre, parte attrice ha diritto alla refusione delle spese mediche sostenute, con esclusione di quelle per prestazioni otorinolaringoiatriche, per un importo complessivo di euro 365,00 [v. all.ti 9, 10, 11 e 12 att.]. Tra gli esborsi risarcibili non può essere ricompresa la spesa per la redazione della propria CT di parte, nonché per l'assistenza del CTP medico legale nel contraddittorio peritale, tenuto conto delle conclusioni della CTU, divergenti rispetto a quanto prospettato dalla consulenza di parte attrice. Infine, si ritiene possano essere risarcite le spese legali affrontate dall'attore prima dell'introduzione del giudizio. A tale proposito, si è osservato che le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie;
pertanto, gli importi riconosciuti per il ristoro delle spese stragiudiziali non possono essere compensati con le somme liquidate, a diverso titolo, per le spese giudiziali relative alle successive prestazioni di patrocinio in giudizio (in questi termini Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 24481 del 04/11/2020). L'utilità di dette spese, in funzione della possibilità di porle a carico del danneggiante, anche in caso di danno da micropermanente, dev'essere valutata "ex ante", con specifico riferimento alle circostanze del singolo caso concreto, avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio (v. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 37477 del 22/12/2022), senza che la loro risarcibilità possa essere esclusa per il fatto che l'intervento del professionista non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, dovendosi valutare se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento (v. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14444 del 26/05/2021). Nel caso di specie, la prestazione professionale è stata provata attraverso la produzione del carteggio tra attore e compagnia assicurativa, mentre la valutazione ex ante dell'utilità delle spese stragiudiziali può concludersi in senso positivo, avendo la compagnia riconosciuto un indennizzo a seguito delle richieste stragiudiziali del difensore di parte attrice, ancorché ritenuto non integralmente satisfattivo dal danneggiato. Le spese in esame sono state quantificate dalla difesa attorea in euro 4.320,00 oltre accessori [v. all. 23], ma tale somma, tenuto conto dell'attività stragiudiziale
8 documentata, appare eccessiva, dovendosi piuttosto rideterminare, alla luce del danno complessivo patito dall'attore (rientrante nello scaglione sino ad euro 26.000,00) ed applicate le tariffe forensi vigenti ratione temporis (DM n. 55/2014), nella somma di euro 1.890,00, oltre accessori (pari ad euro 2.757,74). Il complessivo danno patrimoniale risarcibile ammonta quindi ad euro 20.691,13, con condanna dei convenuti in solido al pagamento della differenza tra detta somma capitale e la somma già corrisposta a tale titolo in sede stragiudiziale (pari ad euro 11.000,00), trattenuta in acconto da parte attrice;
dall'importo risultante va altresì detratta la somma erogata dalla compagnia a titolo di indennizzo per danno biologico per la parte (pari ad euro 667,85) superiore rispetto al dovuto, trattandosi di credito restitutorio della convenuta da porre in compensazione con il credito risarcitorio dell'attore per il ristoro del maggior danno patrimoniale patito. Nell'effettuare dette operazioni, dovrà tenersi conto del principio dettato da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9950 del 20/04/2017, per cui “La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva”. Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti sulla domanda attorea di risarcimento del maggior danno e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa (avuto riguardo alla differenza riconosciuta in favore dell'attore, ex art. 5, comma 1, DM n, 55/2014, rientrante nello scaglione sino ad euro 26.000), con applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022. Le spese della CTU medica, nei rapporti tra le parti, vanno poste a carico dell'attore, essendo stato accertato un danno biologico già integralmente risarcito. Vanno invece poste a carico della compagnia convenuta le spese della CTU estimativa del mezzo, stante la quantificazione di un valore ante sinistro del veicolo maggiore rispetto a quello indennizzato stragiudizialmente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara la responsabilità esclusiva del conducente CP_2 nella causazione del sinistro occorso in data 15.8.2019;
2) liquida il danno non patrimoniale risarcibile patito da a Parte_1 seguito del predetto sinistro nella somma capitale di euro 983,15 e, tenuto conto della maggiore somma già erogata dalla compagnia convenuta a tale titolo, accerta un credito della convenuta per l'importo di euro 667,85, da imputare ad ulteriore acconto sul danno patrimoniale;
9 3) liquida il danno patrimoniale complessivo risarcibile patito da
[...]
a seguito del predetto sinistro nella somma capitale di euro Parte_1
20.691,13; 4) condanna i convenuti , ed CP_2 Controparte_1 [...]
, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore della CP_5 differenza tra la somma liquidata al punto 3) [da devalutarsi alla data del sinistro] e gli importi sino ad oggi corrisposti dalla compagnia assicuratrice convenuta
[che, tenuto conto del credito di cui al punto 2), ammontano ad euro 11.667,85, parimenti da devalutarsi alla data del sinistro], oltre interessi legali da applicare prima sull'intero capitale rivalutato per il periodo intercorso dalla data dell'illecito sino al pagamento degli acconti e, poi, sulle differenze residue rivalutate per il periodo dai pagamenti e sino alla presente sentenza;
5) condanna i convenuti in solido a rifondere l'attore delle spese di lite, che liquida in euro 840,35 per esborsi ed euro 5.077,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA.
6) Pone le spese di CTU, nei rapporti tra le parti, a carico dell'attore per quanto riguarda la perizia medico legale ed a carico della compagnia convenuta per quanto riguarda la perizia estimativa del veicolo. La Spezia, 3 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Gabriele Romano
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 305/2020 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina FELIZIANI, come da procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Galilei 10 – Massa attore contro
in proprio e quale rappresentante di EURO Insurances DAC Controparte_1 rappresentate e difese dall'Avv. Alessandro MORUZZO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Marilisa Biagioni in Via Bassi 6 – La Spezia convenute nonché contro
CP_2 convenuto contumace
CONCLUSIONI
Come precisate con note depositate ex art. 127 ter c.p.c.:
Per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via istruttoria rinnovare la CTU medico – legale sostituendo l'ausiliare del Giudice ed ammettere la prova per testimoni dedotta nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. depositata in data 29/03/2021
1 nell'interesse di parte attrice con rimessione della causa in fase istruttoria per il loro espletamento. Nel merito accertare e dichiarare che il sinistro descritto in atto di citazione si è verificato per esclusiva responsabilità di conducente del veicolo Land Rover Range Rover Velar CP_2 tg. FN773MH di proprietà di e assicurato per la responsabilità civile con Controparte_1
Euro Insurances Dac – rappresentata in Italia da – e, per l'effetto, Controparte_1 condannare i convenuti in solido tra loro a risarcire tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dal sig. a seguito del detto sinistro, danni che si quantificano in € Parte_1
54.783,79 (già detratto l'acconto di € 12.651,00 versato da ovvero nella Controparte_1 diversa somma meglio ritenuta dal Giudice oltre a interessi compensativi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo. Vittoria di spese, anche generali e di CTU, e compensi di causa”.
Per le convenute ed CP_1 CP_3
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: Nel merito: in ragione delle conclusioni alle quali è giunto il CTU della causa Dott. Persona_1 che non ha riconosciuto la sussistenza di alcun postumo permanente in capo all'attore ma la sola sussistenza della inabilità temporanea biologica parziale così modulata: I.T.P al 75% giorni dieci, I.T.P. al 50% giorni dieci, I.T.P. al 25% giorni venti, e tenuto conto che l'importo dovuto sulla base delle tabelle in uso ammonta ad € 976,00; in ragione del pagamento eseguito ante causam dalla convenuta per complessive € 1.651,00, accertare e dichiarare il diritto della Controparte_4 convenuta alla restituzione da parte dell'attore dell'importo di € 675,00 ex art 2033 c.c. o alla diversa maggiore o minore somma oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria . Porre a carico esclusivo dell'attore le spese e competenze maturate dal CTU della causa Dott.
Persona_1
Respingere le richieste di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto, e comunque limitare la condanna delle parti convenute al pagamento nel limite di quanto provato dall'attore. In ragione dell'esito del processo e del rigetto in misura preponderante della domanda di parte attrice, compensare integralmente tra le parti le spese legali del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 3 febbraio 2020 Parte_1 esponeva che in data 15 agosto 2019, alle ore 3.15 circa, si trovava alla guida del proprio autoveicolo Honda Jazz a percorrere l'autostrada A12, allorquando, giunto in prossimità dell'uscita di Sarzana, trovava improvvisamente davanti a sé l'autoveicolo Land Rover Rang Rover Velar, di proprietà di e condotto da Controparte_1
(assicurato con EURO Insurances DAC rappresentata in Italia da CP_2
), fermo sulla corsia di marcia e non segnalato. CP_1
Per evitare la collisione, l'attore si era spostato sulla corsia di sorpasso, dove si trovavano vari oggetti che urtavano contro l'autoveicolo, provocando l'apertura degli air bag anteriori.
2 Evidenziata quindi l'esclusiva responsabilità del conducente nella CP_2 determinazione del sinistro, confermata anche dai rilievi eseguiti dalla Polizia Stradale, l'attore esponeva di avere subito lesioni per le quali si rendeva necessario il trasporto in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale della Spezia, dove venivano diagnosticate rettificazione del rachide cervicale e contusioni multiple. Successivamente, a seguito di visita specialistica otorinolaringoiatrica, veniva diagnosticata ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Detti postumi venivano valutati dal proprio perito medico legale di parte in misura pari a 12 punti di invalidità permanente, oltre inabilità temporanea per giorni 38. Sosteneva inoltre l'attore di essere ballerino di tango, disciplina che aveva anche iniziato ad insegnare con partecipazione a diverse pubbliche esibizioni. A causa delle limitazioni – soprattutto uditive – derivanti dalle lesioni subite, aveva dovuto abbandonare l'attività di insegnante di tango e rinunciare a campionati ed esibizioni pubbliche, con conseguente grave compromissione della vita di relazione, da considerare in sede di personalizzazione del danno biologico. Quanto ai danni patrimoniali, venivano quantificati in euro 18.909,39, pari al valore commerciale ante sinistro del veicolo (stante l'antieconomicità delle riparazioni), oltre ai costi per il passaggio di proprietà, per bollo e tagliando non goduti, estensione della garanzia auto e costi di soccorso e custodia del mezzo. A tali esborsi andavano sommate le spese di assistenza legale stragiudiziale, quantificate in euro 6.303,40, nonché le spese mediche. Ciò premesso, evidenziava come la compagnia convenuta, a fronte delle sue richieste risarcitorie, avesse corrisposto soltanto l'inferiore somma di euro 11.000,00, trattenuta in acconto sul maggior dovuto. Concludeva quindi per la condanna di EURO Insurances DAC, in solido con
[...]
e con il conducente , al risarcimento di tutti i danni CP_4 CP_2
(patrimoniali e non) cagionati dal sinistro, quantificati in euro 56.434,79 (già detratto l'acconto ricevuto), ovvero nella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa.
in proprio e quale rappresentante di EURO Insurances Parte_2
DAC, si costituiva in giudizio contestando la quantificazione attorea dei danni e, in particolare, la debenza delle somme ulteriori rispetto al valore di mercato della vettura, stimato in euro 11.500,00 e già risarcito in via stragiudiziale. Quanto al danno non patrimoniale, contestava la sussistenza di nesso causale tra sinistro e danni all'apparato uditivo, rilevato solamente un mese dopo l'evento. Evidenziava quindi di avere corrisposto l'ulteriore importo di euro 1.651,00 a titolo di risarcimento del danno biologico, secondo la valutazione effettuata dal proprio fiduciario, ritenendo integralmente satisfattive le somme già erogate e concludendo per il rigetto delle domande avversarie.
, ritualmente intimato, non si costituiva in giudizio e veniva CP_2 dichiarato contumace. Le domande attoree sono parzialmente fondate, nei limiti che si vanno ad esporre. La dinamica del sinistro quale allegata da parte attrice (spostamento sulla corsia di sorpasso per evitare lo scontro con un veicolo fermo sulla corsia di marcia e
3 successivo impatto con oggetti presenti sulla carreggiata) non è stata contestata dalla compagnia convenuta ed è comunque provata dalle risultanze del verbale di Polizia Stradale in atti [all. 1 att.]. In punto an va pertanto riconosciuta l'esclusiva responsabilità del conducente contumace nella determinazione del sinistro per cui è causa, avendo CP_2
l'attore posto in essere l'unica manovra possibile (spostamento sulla corsia di sorpasso) per tentare di evitare la collisione con il veicolo fermo sulla corsia di marcia, manovra che non ha potuto tuttavia impedire l'impatto con i materiali sparsi sulla carreggiata. È invece controverso il quantum debeatur, dal momento che parte attrice ritiene di avere subito danni ben più ingenti rispetto a quelli già risarciti dalla compagnia;
quest'ultima, per contro, ritiene la somma corrisposta ante causam integralmente satisfattiva delle ragioni avversarie. Per l'accertamento e la quantificazione dei danni non patrimoniali subiti dall'attore, è stata esperita in corso di causa CTU medico legale, all'esito della quale il perito ha osservato quanto segue:
“Dalla disamina della documentazione medica agli atti e da quanto emerso nel corso del presente accertamento medico legale, risulta che il Sig. a seguito del Parte_1 sinistro stradale oggetto di contenzioso abbia riportato traumatismi contusivi multipli che hanno interessato più distretti corporei (ossa nasali, bacino, colonna cervicale, spalla destra). Al Pronto Soccorso dell'Ospedale Sant'Andrea dove veniva condotto a mezzo ambulanza riferiva al sanitario in servizio di accusare algie al naso, spalla destra, collo ed anca. Erano predisposti esami radiografici a carico delle sedi traumatizzate che escludevano la presenza di lesioni ossee di natura traumatica. Veniva dimesso con una prognosi di pochi giorni e con il consiglio di indossare il collare cervicale per dieci giorni e di assumere paracetamolo+codeina per cinque giorni. Successivamente si rivolgeva al curante, Dott. , che con Persona_2 certificazioni rilasciate nelle date 24-8-2019, 30-8-2019 e 13-9-2019 prorogava la prognosi sino al 21-9-2019 per il persistere di sintomatologia algica localizzata al tratto rachideo cervicale e lombare. In tale data giudicava il suo assistito clinicamente guarito con postumi algo disfunzionali (quali?) da valutarsi. Dalla documentazione sanitaria risulta quindi che le uniche problematiche dell'attore sino alla stabilizzazione clinica riguardavano esclusivamente il dolore cervico-lombare mentre nessun disturbo era riferito dal pz. al curante relativamente all'apparato uditivo (acufeni e/o calo uditivo). Solo il 24-9-2019, a distanza quindi di oltre quaranta giorni dal giorno dell'incidente, l'attore si recava a visita da uno specialista otorinolaringoiatra al quale riferiva di acufeni all'orecchio sinistro.
[…] Gli acufeni sono sensazioni uditive puramente soggettive in assenza di stimoli acustici provenienti dall'ambiente esterno che riconoscono una etiologia multifattoriale e possono essere correlati a processi patologici di varia natura che possono interessare l'orecchio interno, il nervo acustico o le strutture anatomiche vicine ma possono manifestarsi anche a seguito di un trauma acustico acuto, termine
4 con il quale si intende un rumore molto intenso 130 – 140 db. che agisce elettivamente su alcune strutture della chiocciola determinando un danno a carico delle cellule acustiche ciliate con comparsa immediata o in un brevissimo arco temporale di un fischio, acufene, associato ad ovattamento dell'orecchio e ad un calo uditivo sulle frequenze alte. Nel caso di specie, come già sottolineato, l'attore non ha mai riferito acufeni o calo dell'udito né alla prima visita al pronto soccorso né in occasione di quelle successive effettuate nelle date 24-8-2019, 30-8-2019 e 13-9-2019 presso lo studio del curante. Questi difatti il 21-9-2019 attestava l'avvenuta stabilizzazione clinica con postumi algo disfunzionali, non meglio specificati, ma senza nessun cenno a disturbi uditivi (ipoacusia/ acufeni). Quanto premesso porta ad escludere sulla base della nota criteriologia medico-legale che fonda la valutazione del nesso causale su un insieme di elementi di giudizio (criterio cronologico, criterio della continuità fenomenica, criterio della ammissibilità scientifica), nella fattispecie non ottemperati, la sussistenza di una relazione causale tra gli acufeni e l'incidente stradale. L'insorgenza degli acufeni sulla base della letteratura scientifica inerente l'argomento, a seguito di un trauma acustico provocato da una breve esposizione ad onde sonore molto intense avviene infatti nell'immediatezza o quasi dell'evento. Il lungo periodo intervallare (quaranta giorni) certificativamente muto per disturbi della funzione uditiva non è quindi compatibile (nesso cronologico) con l'esistenza di una relazione causale dei problemi uditivi con l'incidente de quo. Riguardo il trauma rachideo il curante ha rilasciato certificazioni in successione cronologica dal contenuto fotocopia che non riportano dati clinici tecnicamente apprezzabili ma solo la sintomatologia lamentata dal p. Il certificato deve essere lo specchio fedele della condizione clinica al momento della visita ma nel caso di specie la certificazione riporta solo che il paziente lamentava rachialgie in sede cervicale e lombare ma nulla di quanto clinicamente rilevato. Ciò premesso si deve ritenere, tenuto conto del regime probatorio disposto dai commi 3-ter e 3-quater circa il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, che la guarigione clinica sia stata conseguita senza residuare sequele biologiche medico-legalmente accertabili”. Il perito medico legale ha pertanto escluso tanto la sussistenza di nesso causale tra i postumi del sinistro e le successive problematiche di natura uditiva, quanto la presenza di postumi permanenti ricollegabili alle lesioni riportate nel sinistro, concludendo per l'esclusivo riconoscimento di una inabilità temporanea di giorni 40, di cui 10 giorni al 75%, 10 al 50% e 20 al 25%. Non si ravvisano vizi nella CTU, le cui conclusioni, adeguatamente argomentate e confermate dal perito dopo congrua replica al CTP di parte attrice, possono essere condivise ed acquisite. Non rilevano in senso contrario le difese svolte dall'attore negli scritti finali, trattandosi, in parte, delle medesime questioni già sollevate dal CTP nel contraddittorio peritale e, in parte, di rilevi attinenti alla condotta del CTU nello svolgimento delle operazioni, fondati su asserzioni non provate. In particolare:
5 - Quanto al nesso di causa tra postumi del sinistro ed acufeni, il CTU ha convincentemente escluso il collegamento eziologico sulla scorta del criterio cronologico, trattandosi di sintomi che compaiono immediatamente o in un brevissimo arco temporale rispetto all'esposizione ad un forte rumore;
per questo motivo, non rileva neppure che nel certificato medico del 13.9.2019 fosse riportata otalgia post traumatica, trattandosi comunque di visita successiva di un mese al sinistro;
- Quanto all'esclusione di postumi permanenti, si tratta di questione (come la precedente) dibattuta nel contraddittorio peritale, all'esito del quale il CTU ha ribadito come “La storia clinica relativamente al trauma distrattivo cervicale è rappresentata da tre certificati del curante che riportano unicamente i sintomi riferiti dal paziente ma senza alcun menzione di limitazioni funzionali”;
- Quanto infine alle modalità di conduzione delle sessioni peritali, il CTU, a fronte dell'istanza depositata dall'attore (con la quale si chiedeva la sostituzione del perito sulla scorta di un preteso “ricatto” che lo stesso avrebbe posto in essere nei confronti del CTP attoreo), ha recisamente negato di avere tenuto il comportamento censurato dalla parte, per cui, in assenza di prove a fondamento delle doglianze attoree ed in presenza di un effettivo ed argomentato contraddittorio peritale emergente dalla relazione, non sussistevano né sussistono motivi per il rinnovo della perizia. Applicate dunque le tabelle allegate all'art. 139 Cod. Ass.ni (così come imposto, in caso di lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti responsabilità sanitaria, dal comma 1 della predetta disposizione), il danno non patrimoniale – in considerazione dell'inabilità temporanea riconosciuta dal CTU – è liquidato nell'importo di euro 983,15 [di cui euro 421,35 per invalidità temporanea parziale al 75%, euro 280,90 per invalidità temporanea parziale al 50% ed euro 280,90 per invalidità temporanea parziale al 25%]. Avendo la compagnia già corrisposto, in corso di causa, l'importo pari ad euro 1.651,00 per indennizzo del danno biologico, detta somma è da ritenersi integralmente satisfattiva del danno non patrimoniale patito dall'attore, non essendo quindi dovuto alcun ulteriore importo a tale titolo. Quanto alla differenza tra la maggior somma corrisposta dalla compagnia a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale (euro 1.651,00) ed il minore importo riconosciuto come dovuto a tale titolo all'esito dell'istruttoria (euro 983,15),
ha domandato, in sede di precisazione delle conclusioni, la condanna CP_1 dell'attore alla restituzione ex art. 2033 c.c. del maggiore importo erogato. La tardività della domanda in esame non impedisce al giudice di procedere alla compensazione tra la maggiore somma indebitamente corrisposta dalla compagnia convenuta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (alla luce di quanto emerso dalle conclusioni della CTU svolta in corso di causa) e l'importo ancora dovuto dalla medesima compagnia in favore dell'attore quale differenza rispetto al maggior danno patrimoniale accertato.
6 Per costante giurisprudenza, infatti, in tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto e risolvendosi in una verifica delle reciproche poste attive e passive delle parti, consente al giudice di procedere d'ufficio al relativo accertamento, anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo e senza che rilievi la riserva della parte di esercitare il controcredito in altro giudizio o la pendenza di esso (così Cass. Sez. 2, 13/03/2024, n. 6700). Ne consegue che, dalla maggior somma che verrà di seguito liquidata a titolo di danni patrimoniali complessivamente patiti dall'attore, andrà detratto non solo l'acconto versato a tale titolo dalla compagnia, bensì anche, in via di compensazione, il maggiore importo (pari ad euro 667,85) versato a titolo di danno biologico, divenuto in parte qua indebito a seguito dell'accertamento di un minor danno non patrimoniale patito dal conducente. Passando quindi all'esame dei danni patrimoniali lamentati, la causa è stata istruita mediante una seconda CTU, volta a stimare il valore ante sinistro dell'autovettura incidentata, oltre i costi necessari per dotarsi di nuovo veicolo. Il perito nominato ha concluso il proprio elaborato indicando un valore ante sinistro pari ad euro 15.900,00, oltre costi emergenti (per trasferimento proprietà e demolizione del veicolo) per euro 668,04 ed indennizzo per la ricerca di veicolo equipollente per euro 250,00. Ciò posto, si ritiene che il danno patito da parte attrice possa quantificarsi, anzitutto, con riferimento al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, come correttamente stimato dal CTU (euro 15.900,00), stante l'accertata antieconomicità della riparazione. Quanto alle ulteriori voci di danno allegate da parte attrice quali conseguenze della distruzione dell'autovettura, si osserva che “In caso di rottamazione del mezzo, in ogni caso, il responsabile civile è tenuto al pagamento delle seguenti voci di danno: spesa di demolizione del relitto;
spesa di immatricolazione del nuovo veicolo o del passaggio di proprietà in caso di acquisto di un usato;
eventuali spese per fermo tecnico e noleggio dell'auto sostitutiva;
spese di soccorso, traino, recupero e custodia del mezzo incidentato. Essendo anche questa una forma di danno emergente, ai fini della liquidazione di dette spese accessorie, è necessaria la prova dell'esborso” (Cass., 19958/2024). Pertanto, al valore di mercato ante sinistro del veicolo vanno aggiunte le spese (documentate e resesi necessarie a seguito dell'evento) per il soccorso a mezzo carro attrezzi (pari ad euro 350,00, v. all. 21 att.) e per la custodia dell'auto incidentata (pari ad euro 140,00, v. all. 22), nonché il costo della tassa di proprietà non goduta (per euro 194,13, v. all. 17), del tagliando non goduto (per euro 165,70, v. all. 18) e delle estensioni di garanzia non godute (per euro 818,56, v. all.ti 19 e 20), quali ulteriori voci di danno emergente di cui tenere conto nel risarcimento per equivalente.
7 Non possono invece essere risarcite, sulla scorta della giurisprudenza sopra richiamata, le spese allegate quali costi per il passaggio di proprietà e per la ricerca di un veicolo similare, in assenza di prova dei relativi esborsi. Il danno complessivo derivante dalla distruzione dell'autovettura ammonta quindi ad euro 17.568,39. Inoltre, parte attrice ha diritto alla refusione delle spese mediche sostenute, con esclusione di quelle per prestazioni otorinolaringoiatriche, per un importo complessivo di euro 365,00 [v. all.ti 9, 10, 11 e 12 att.]. Tra gli esborsi risarcibili non può essere ricompresa la spesa per la redazione della propria CT di parte, nonché per l'assistenza del CTP medico legale nel contraddittorio peritale, tenuto conto delle conclusioni della CTU, divergenti rispetto a quanto prospettato dalla consulenza di parte attrice. Infine, si ritiene possano essere risarcite le spese legali affrontate dall'attore prima dell'introduzione del giudizio. A tale proposito, si è osservato che le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie;
pertanto, gli importi riconosciuti per il ristoro delle spese stragiudiziali non possono essere compensati con le somme liquidate, a diverso titolo, per le spese giudiziali relative alle successive prestazioni di patrocinio in giudizio (in questi termini Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 24481 del 04/11/2020). L'utilità di dette spese, in funzione della possibilità di porle a carico del danneggiante, anche in caso di danno da micropermanente, dev'essere valutata "ex ante", con specifico riferimento alle circostanze del singolo caso concreto, avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio (v. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 37477 del 22/12/2022), senza che la loro risarcibilità possa essere esclusa per il fatto che l'intervento del professionista non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, dovendosi valutare se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento (v. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14444 del 26/05/2021). Nel caso di specie, la prestazione professionale è stata provata attraverso la produzione del carteggio tra attore e compagnia assicurativa, mentre la valutazione ex ante dell'utilità delle spese stragiudiziali può concludersi in senso positivo, avendo la compagnia riconosciuto un indennizzo a seguito delle richieste stragiudiziali del difensore di parte attrice, ancorché ritenuto non integralmente satisfattivo dal danneggiato. Le spese in esame sono state quantificate dalla difesa attorea in euro 4.320,00 oltre accessori [v. all. 23], ma tale somma, tenuto conto dell'attività stragiudiziale
8 documentata, appare eccessiva, dovendosi piuttosto rideterminare, alla luce del danno complessivo patito dall'attore (rientrante nello scaglione sino ad euro 26.000,00) ed applicate le tariffe forensi vigenti ratione temporis (DM n. 55/2014), nella somma di euro 1.890,00, oltre accessori (pari ad euro 2.757,74). Il complessivo danno patrimoniale risarcibile ammonta quindi ad euro 20.691,13, con condanna dei convenuti in solido al pagamento della differenza tra detta somma capitale e la somma già corrisposta a tale titolo in sede stragiudiziale (pari ad euro 11.000,00), trattenuta in acconto da parte attrice;
dall'importo risultante va altresì detratta la somma erogata dalla compagnia a titolo di indennizzo per danno biologico per la parte (pari ad euro 667,85) superiore rispetto al dovuto, trattandosi di credito restitutorio della convenuta da porre in compensazione con il credito risarcitorio dell'attore per il ristoro del maggior danno patrimoniale patito. Nell'effettuare dette operazioni, dovrà tenersi conto del principio dettato da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9950 del 20/04/2017, per cui “La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva”. Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti sulla domanda attorea di risarcimento del maggior danno e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa (avuto riguardo alla differenza riconosciuta in favore dell'attore, ex art. 5, comma 1, DM n, 55/2014, rientrante nello scaglione sino ad euro 26.000), con applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022. Le spese della CTU medica, nei rapporti tra le parti, vanno poste a carico dell'attore, essendo stato accertato un danno biologico già integralmente risarcito. Vanno invece poste a carico della compagnia convenuta le spese della CTU estimativa del mezzo, stante la quantificazione di un valore ante sinistro del veicolo maggiore rispetto a quello indennizzato stragiudizialmente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara la responsabilità esclusiva del conducente CP_2 nella causazione del sinistro occorso in data 15.8.2019;
2) liquida il danno non patrimoniale risarcibile patito da a Parte_1 seguito del predetto sinistro nella somma capitale di euro 983,15 e, tenuto conto della maggiore somma già erogata dalla compagnia convenuta a tale titolo, accerta un credito della convenuta per l'importo di euro 667,85, da imputare ad ulteriore acconto sul danno patrimoniale;
9 3) liquida il danno patrimoniale complessivo risarcibile patito da
[...]
a seguito del predetto sinistro nella somma capitale di euro Parte_1
20.691,13; 4) condanna i convenuti , ed CP_2 Controparte_1 [...]
, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore della CP_5 differenza tra la somma liquidata al punto 3) [da devalutarsi alla data del sinistro] e gli importi sino ad oggi corrisposti dalla compagnia assicuratrice convenuta
[che, tenuto conto del credito di cui al punto 2), ammontano ad euro 11.667,85, parimenti da devalutarsi alla data del sinistro], oltre interessi legali da applicare prima sull'intero capitale rivalutato per il periodo intercorso dalla data dell'illecito sino al pagamento degli acconti e, poi, sulle differenze residue rivalutate per il periodo dai pagamenti e sino alla presente sentenza;
5) condanna i convenuti in solido a rifondere l'attore delle spese di lite, che liquida in euro 840,35 per esborsi ed euro 5.077,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA.
6) Pone le spese di CTU, nei rapporti tra le parti, a carico dell'attore per quanto riguarda la perizia medico legale ed a carico della compagnia convenuta per quanto riguarda la perizia estimativa del veicolo. La Spezia, 3 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Gabriele Romano
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