Articolo 13 della Legge 25 maggio 1978, n. 234
Articolo 12
Versione
21 giugno 1978
Art. 13.
Alla copertura dell'onere finanziario di lire 15 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1978 si fara' fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 21 giugno 1978