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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Rosella Nocera Giudice
3) Dott.ssa Tiziana Di Gioia Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro generale volontaria giurisdizione sotto il numero d'ordine
2998/2024 R.G. V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Marzano Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Annalisa Morelli Parte_2 C.F._2
e Nicola Parisi
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 05.06.2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in data 02.09.2004 in Bari, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari al n. 816, parte II, serie A, anno 2004; dalla loro unione nascevano, in Bari, le figlie: il 05.01.2005 e il 04.05.2008; Per_1 Per_2 rilevato che nella nuova convenzione del 04.12.2024, ivi comprese le precisazioni di cui al verbale di udienza del 10.12.2024 sono indicate compiutamente le condizioni riguardanti la prole e quelle inerenti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che all'udienza del 10.12.2024 le parti hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare
DIRITTO Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nella nuova convenzione del 04.12.2024, ivi comprese le precisazioni di cui al verbale di udienza del 10.12.2024.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
sentito il P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...] che hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in data
[...]
02.09.2004 in Bari, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari al n. 816, parte II, serie A, anno 2004 alle condizioni indicate nella nuova convenzione del 04.12.2024, ivi comprese le precisazioni di cui al verbale di udienza del 10.12.2024, nel procedimento iscritto al n. r.g. vg 2998/2024.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 21.01.2025
Il Presidente
Alfonso Pappalardo