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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 27/10/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N.2839/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. 2839/2025 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
DE MA
e
c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
DE MA
Comunicati gli atti al PM sede che ha espresso parere favorevole
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso depositato in data 29/08/2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno il 01/06/2018 e che dalla loro unione è nato a [...] il figlio in data 08.12.2015. Persona_1
Con provvedimento in data 02/09/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 23/10/2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 23/10/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova e indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di LIVORNO di procedere CP_1 alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il 01/06/2018 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 106 P. 1 S. - anno 2018. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Livorno, via Giotto n. 34, interno 3, contraddistinta al Catasto Urbano di Livorno, foglio 50, particella 320, sub 56, A/2, classe 3, vani 6 rendita 898,64 e Foglio 50, particella 320, sub 36, C/6 classe 7, 11 mq rendita 44,31 viene assegnata alla signora che la abiterà unitamente al figlio minore Parte_1 sino a quando il minore non sarà maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente;
3) il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
4) il signor verserà, a titolo di mantenimento del minore alla signora CP_1 nel corrispondente mese di assenza dall'Italia per ragioni di lavoro - Pt_1 quando si renderà necessario che il minore viva esclusivamente presso e con la madre - la somma di € 800,00 mensili, con rivalutazione Istat annuale, entro il giorno 5 del mese sulle coordinate bancarie che saranno rese note al signor Per_1 entro la prima scadenza utile. Mentre nel mese in cui il signor sarà di nuovo Per_1
a riposo in Livorno in attesa di ripartire per l'estero il mese successivo, verserà a titolo di mantenimento del minore, la somma di € 400,00, mensili, con rivalutazione Istat annuale, entro il giorno 5 del mese sulle coordinate bancarie che saranno rese note al signor entro la prima scadenza utile;
Per_1
5) Nel mese in cui il signor risiederà all'estero il minore vivrà esclusivamente Per_1 con e presso la madre, mentre il mese in cui il signor farà rientro a Livorno, Per_1 essendo egli a riposo eserciterà il diritto di visita sul minore così come appresso: il signor potrà tenere con sé il lunedì ed il mercoledì pomeriggio Per_1 Per_1 dall'uscita della scuola, solitamente alle ore 16.00, sino al giorno dopo quando lo riaccompagnerà a scuola. Weekend alternati e nel weekend di spettanza del signor potrà prendere con sé il figlio dalle ore 10.30 del sabato e riaccompagnarlo Per_1 direttamente a scuola il martedì mattina, il tutto con pernotto. Le vacanze estive si intendono da programmare entro il 30 maggio di ogni anno, consisteranno anche in 15 giorni non consecutivi tenendo di conto del mese in cui il signor non Per_1 si troverà all'estero per lavoro. Una settimana anche non consecutiva nel periodo invernale. Le festività calendarizzate seguiranno il regime dell'alternanza, compatibilmente con l'interesse del minore e l'eventuale assenza del padre all'estero per ragioni lavorative.
6) Il signor si obbliga al pagamento della mensa scolastica, dell'iscrizione Per_1 mensili nonché attrezzature per eventuali pratiche sportive alle quali il minore vorrà partecipare e/o frequentare.
7) Il signor si obbliga al pagamento delle spese di carattere sanitario ordinarie Per_1
e straordinarie del figlio minore . Per_1
8) Il signor provvederà al pagamento della rata mensile del mutuo gravante Per_1 sulla casa coniugale di cui al punto n. 3 del presente ricorso nonché al pagamento della quota condominiale ordinaria (compresa utenza dell'acqua) e di eventuali spese straordinarie condominiali.
9) La signora si obbliga invece al pagamento di tutte le utenze relative alla Pt_1 fornitura di energia elettrica, fornitura gas, internet, tari, linea telefonica fissa, relative alla casa coniugale.
10) La signora si obbliga ad intestarsi la proprietà del motoveicolo targato Pt_1
X9SKMD e ad intestarsi anche la relativa polizza assicurativa entro la scadenza di quest'ultima nel mese di luglio 2026; inoltre si obbliga ad intestarsi la polizza assicurativa relativa alla autovettura già di sua proprietà, modello FIAT 500 targata FP088BG ma attualmente intestata al signor entro la scadenza del premio Per_1 prevista nel mese di gennaio 2026. 11) In merito al regime delle spese straordinarie, i coniugi fatte salve le condizioni pattuite ai punti n. 7 e 8, si ripartiranno le spese straordinarie del figlio al Per_1
50% secondo quanto stabilito dal Consiglio Nazionale Forense al quale aderisce il presente Tribunale, specificando altresì che le spese per eventuali baby sitter saranno anch'esse suddivise al 50%, come anche le eventuali spese da sostenere per l'iscrizione e la frequentazione del minore al centro estivo. 12) Il sig. si impegna a lasciare la casa coniugale entro e non oltre 30/10/2025 Per_1
e conseguentemente provvederà entro il 30/11/2025 a trasferire la propria residenza altrove. Nelle more del trasferimento formale della residenza, il sig. si impegnerà a rimborsare la quota parte della Tari eventualmente maturata nelle mensilità di protratta residenza presso la casa coniugale. 13) Le spese legali relative alla presente procedura saranno a carico esclusivo del signor
Per_1
Livorno, 23/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. 2839/2025 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
DE MA
e
c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
DE MA
Comunicati gli atti al PM sede che ha espresso parere favorevole
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso depositato in data 29/08/2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno il 01/06/2018 e che dalla loro unione è nato a [...] il figlio in data 08.12.2015. Persona_1
Con provvedimento in data 02/09/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 23/10/2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 23/10/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova e indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di LIVORNO di procedere CP_1 alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il 01/06/2018 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 106 P. 1 S. - anno 2018. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Livorno, via Giotto n. 34, interno 3, contraddistinta al Catasto Urbano di Livorno, foglio 50, particella 320, sub 56, A/2, classe 3, vani 6 rendita 898,64 e Foglio 50, particella 320, sub 36, C/6 classe 7, 11 mq rendita 44,31 viene assegnata alla signora che la abiterà unitamente al figlio minore Parte_1 sino a quando il minore non sarà maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente;
3) il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
4) il signor verserà, a titolo di mantenimento del minore alla signora CP_1 nel corrispondente mese di assenza dall'Italia per ragioni di lavoro - Pt_1 quando si renderà necessario che il minore viva esclusivamente presso e con la madre - la somma di € 800,00 mensili, con rivalutazione Istat annuale, entro il giorno 5 del mese sulle coordinate bancarie che saranno rese note al signor Per_1 entro la prima scadenza utile. Mentre nel mese in cui il signor sarà di nuovo Per_1
a riposo in Livorno in attesa di ripartire per l'estero il mese successivo, verserà a titolo di mantenimento del minore, la somma di € 400,00, mensili, con rivalutazione Istat annuale, entro il giorno 5 del mese sulle coordinate bancarie che saranno rese note al signor entro la prima scadenza utile;
Per_1
5) Nel mese in cui il signor risiederà all'estero il minore vivrà esclusivamente Per_1 con e presso la madre, mentre il mese in cui il signor farà rientro a Livorno, Per_1 essendo egli a riposo eserciterà il diritto di visita sul minore così come appresso: il signor potrà tenere con sé il lunedì ed il mercoledì pomeriggio Per_1 Per_1 dall'uscita della scuola, solitamente alle ore 16.00, sino al giorno dopo quando lo riaccompagnerà a scuola. Weekend alternati e nel weekend di spettanza del signor potrà prendere con sé il figlio dalle ore 10.30 del sabato e riaccompagnarlo Per_1 direttamente a scuola il martedì mattina, il tutto con pernotto. Le vacanze estive si intendono da programmare entro il 30 maggio di ogni anno, consisteranno anche in 15 giorni non consecutivi tenendo di conto del mese in cui il signor non Per_1 si troverà all'estero per lavoro. Una settimana anche non consecutiva nel periodo invernale. Le festività calendarizzate seguiranno il regime dell'alternanza, compatibilmente con l'interesse del minore e l'eventuale assenza del padre all'estero per ragioni lavorative.
6) Il signor si obbliga al pagamento della mensa scolastica, dell'iscrizione Per_1 mensili nonché attrezzature per eventuali pratiche sportive alle quali il minore vorrà partecipare e/o frequentare.
7) Il signor si obbliga al pagamento delle spese di carattere sanitario ordinarie Per_1
e straordinarie del figlio minore . Per_1
8) Il signor provvederà al pagamento della rata mensile del mutuo gravante Per_1 sulla casa coniugale di cui al punto n. 3 del presente ricorso nonché al pagamento della quota condominiale ordinaria (compresa utenza dell'acqua) e di eventuali spese straordinarie condominiali.
9) La signora si obbliga invece al pagamento di tutte le utenze relative alla Pt_1 fornitura di energia elettrica, fornitura gas, internet, tari, linea telefonica fissa, relative alla casa coniugale.
10) La signora si obbliga ad intestarsi la proprietà del motoveicolo targato Pt_1
X9SKMD e ad intestarsi anche la relativa polizza assicurativa entro la scadenza di quest'ultima nel mese di luglio 2026; inoltre si obbliga ad intestarsi la polizza assicurativa relativa alla autovettura già di sua proprietà, modello FIAT 500 targata FP088BG ma attualmente intestata al signor entro la scadenza del premio Per_1 prevista nel mese di gennaio 2026. 11) In merito al regime delle spese straordinarie, i coniugi fatte salve le condizioni pattuite ai punti n. 7 e 8, si ripartiranno le spese straordinarie del figlio al Per_1
50% secondo quanto stabilito dal Consiglio Nazionale Forense al quale aderisce il presente Tribunale, specificando altresì che le spese per eventuali baby sitter saranno anch'esse suddivise al 50%, come anche le eventuali spese da sostenere per l'iscrizione e la frequentazione del minore al centro estivo. 12) Il sig. si impegna a lasciare la casa coniugale entro e non oltre 30/10/2025 Per_1
e conseguentemente provvederà entro il 30/11/2025 a trasferire la propria residenza altrove. Nelle more del trasferimento formale della residenza, il sig. si impegnerà a rimborsare la quota parte della Tari eventualmente maturata nelle mensilità di protratta residenza presso la casa coniugale. 13) Le spese legali relative alla presente procedura saranno a carico esclusivo del signor
Per_1
Livorno, 23/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra