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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 4495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4495 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.4250/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X Sezione civile
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Esposito Maria, preso atto delle conclusioni rassegnate, ha pronunziato, la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 4250 del Ruolo Generale
A.C. dell'anno 2021 vertente
TRA
nata a Pozzuoli (NA) il 27.10.1949, C.F: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Bonomi C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Potenza alla via del
Gallitello 116/B, come in atti
CONTRO in persona del Dirigente dell'avvocatura Avv. Anna Controparte_1
Sannino giusta delega sindacale n. 12 del 18.02.2020 dom.to per la carica in presso la casa comunale, rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara CP_1
Riccio, CF: , ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2
suo studio in Napoli al Vico II S. Nicola alla Dogana n.9, come in atti.
********
Oggetto: risarcimento danni da lesioni personali, responsabilità ex
art. 2051 c.c.
Proc. R.G n.4250/2021 sentenza Pagina 1 di 10 R.G.4250/2021
Conclusioni. All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e concludevano per l'accoglimento delle rispettive pretese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 12/2/2021, la SI.ra Parte_1
assumendo di aver subito lesioni personali per essere inciampata a causa di una buca sul manto stradale, il giorno 1/9/2020 alla via Pergolesi in Pozzuoli
(NA) in prossimità del negozio di strumenti musicali:” ”, Parte_2
conveniva in giudizio il per sentire accogliere le Controparte_1
seguenti conclusioni “1) accertare e dichiarare la responsabilità del CP_1
convenuto ai sensi dell'art.2051 c.c. per tutto quanto dedotto con il primo e
secondo motivo di diritto (pag.3-6), ovvero, in via residuale, accertare e
CP_ dichiarare la responsabilità dell' convenuto ai sensi dell'art.2043 c.c. in
ordine alla produzione del sinistro in premessa per le ragioni di cui al punto
3 del diritto (pagg.7-8); 2) condannare il in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi Euro 9.458,14 comprensivi del
danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute;
3) accertare
e dichiarare la violazione dell'art.4 D.L. 132/2014 conv. con L. 162/2014 da parte del e per l'effetto condannare per responsabilità Controparte_1
aggravata ex art.96 c.p.c. ….omissis…..”.
Costituitosi il impugnava e contestava la domanda Controparte_1
chiedendone il rigetto poiché inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata per tutte le motivazioni di cui alla comparsa di costituzione a cui, qui per brevità, si rimanda.
Proc. R.G n.4250/2021 sentenza Pagina 2 di 10 R.G.4250/2021
Concessi i termini ex art 183 VI comma cpc, escussi i testi, non ammessa la
CTU dal precedente Giudice, all'udienza di precisazione delle conclusioni la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art.190 cpc. Si precisa, all'uopo che, all'esito dell'udienza del 11.12.2023 fissata, ai sensi dell'art 127 ter cpc, con ordinanza del 5/12/2022 dal Giudice dott. Scotto di
Carlo che a scioglimento della riserva assunta, non aveva ammesso la Ctu richiesta da parte attrice, all'esito dell'escussione dei testi, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni alla citata udienza dell'11/12/2023. In tale occasione, inoltre, l'avv. Bonomi, procuratore costituito della SI.ra depositava nel fascicolo telematico la rinuncia al mandato conferitole Pt_1
comunicata alla SI.ra Pt_1
Dopo l'udienza dell'11/12/2023, la causa ha subito una serie di rinvii, sempre per la precisazione delle conclusioni, dovuti prevalentemente ad esigenze di ruolo ed anche, nel caso dell'udienza del 2/5/2024, a causa del malfunzionamento del sistema applicativo del SICID.
Rilevato che l'art.85 cpc stabilisce che la rinuncia al mandato non ha effetto nei confronti dell'altra parte fino alla costituzione di un nuovo difensore, si evidenzia che il difensore rinunciante conserva lo ius postulandi passivo sino alla nomina del nuovo difensore. In virtù di ciò, come ribadito dalla Suprema
Corte sussiste l'obbligo per questi d'informare l'assistito di ogni comunicazione e notifica. Si presuppone, pertanto, come acquisito che la sig.ra sia stata informata dei richiamati rinvii. Tanto per evitare che la Pt_1
rinuncia al mandato in corso di causa dell'avvocato costituito, possa pregiudicare gli interessi delle altre parti in causa. pervenutagli (ex multis:
Cass. SS.UU. n 2755/2019). Nonostante i vari rinvii ed il conseguente lasso
Proc. R.G n.4250/2021 sentenza Pagina 3 di 10 R.G.4250/2021
di tempo trascorso fra la rinuncia al mandato dell'Avv. Bonomi, che ha in ogni caso precisato le conclusioni con note del 07/12/2023 e fino all'udienza nella quale la causa è stata introitata la causa a sentenza, parte attrice non si è
munita di altro difensore.
Nel merito della vicenda in esame si rileva che la pretesa risarcitoria, avanzata da parte attrice, sul presupposto dell'esistenza di una situazione d'insidia e trabocchetto, risulta non provata e, pertanto, deve essere rigettata.
Anche l'escussione dei testi non ha colmato la lacuna probatoria del fatto dedotto in giudizio.
I tre testi escussi, signori e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
infatti, non hanno assistito al sinistro e, pertanto, non hanno fornito
[...]
idonea prova del fatto. Non risulta, inoltre, essere intervenuta alcuna autorità
sul luogo del sinistro ad eseguire rilievi, con conseguente totale assenza di riscontri oggettivi. In particolare il teste riferisce, tra l'altro: ”Ricordo Tes_1
che all'inizio di settembre dell'anno 2020 fui contattato telefonicamente da
mia moglie che mi riferì che sua madre era caduta per strada inciampando in una buca a Via Pergolesi a nella mattinata di quel giorno” La teste CP_1
riferisce, tra l'altro,: ”Ricordo che il giorno primo settembre Testimone_2
,intorno alle 10:00-11:00 circa, mi trovavo a casa di mia nonna Pt_1
, quando fui contattata telefonicamente dalla predetta, la quale mi
[...]
disse che aveva avuto una storta e che era caduta a terra mentre camminava la Via Pergolesi di nei pressi del negozio Amplifon” CP_1
La teste ha dichiarato: ”ho visto la SI.ra cadere, ma non Testimone_3
ho direttamente percepito visivamente il momento in cui ha messo il piede in fallo oppure è inciampata…” e ancora, sempre la teste ”Non Tes_3
Proc. R.G n.4250/2021 sentenza Pagina 4 di 10 R.G.4250/2021
sono in grado di riconoscere con certezza il punto della caduta nelle
fotografie prodotte in giudizio dalla parte attrice, che mi vengono mostrate,
poiché tali fotografie sono molto ravvicinate e perciò non sono in grado di
riconoscere il contesto generale e quindi di essere certa che esse ritraggono effettivamente il punto in cui la SI.ra è caduta”. La stessa teste Pt_1
riportava anche la circostanza che nel giorno del sinistro la strada era asciutta e non pioveva
Come innanzi già rilevato, all'esito della prova testimoniale, il Giudice dott.
Scotto di Carlo, non ammetteva la CTU chiesta da parte attrice.
Evidentemente parte attrice non forniva elementi sufficienti per conseguire il convincimento circa la verità dei fatti allegati e rilevanti per la nomina di un consulente medico-legale.
All'esito dell'istruttoria, infatti, si evince l'assenza di prova circa il nesso di casualità fra comportamento ed evento, prova che incombeva sull'attore al fine di vedere condannare il convenuto al risarcimento del danno per le causali di cui all'atto introduttivo del giudizio.
Il mero verificarsi di un evento non può condurre automaticamente a ritenere provata la responsabilità dell' e, pertanto, nel caso di specie il CP_3
non può essere considerato responsabile nella Controparte_1
causazione del fatto dedotto in giudizio
In ogni caso l'esame della domanda impone di affrontare sinteticamente il tema della responsabilità civile della p.a. nella ipotesi di danni a cose o persone derivanti dalla cattiva manutenzione delle strade pubbliche. In
particolare, occorre stabilire se possa configurarsi anche a carico dell'amministrazione la fattispecie speciale di responsabilità di cui all'art.
Proc. R.G n.4250/2021 sentenza Pagina 5 di 10 R.G.4250/2021
2051 c.c. norma che disciplina le ipotesi di danni da cose in custodia. La
consolidata giurisprudenza di legittimità non esclude che anche in capo alla pubblica amministrazione sia ascrivibile la responsabilità per le cose in custodia con riferimento alle strade, beni appartenenti al demanio pubblico
(Cass. Civ., Sez. VI, 19 marzo 2018, n. 6703: «la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la
P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'Amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause
estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili
con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione»). Se in precedenza si riteneva configurabile la responsabilità ai sensi dell'art. 2051
c.c. per l'Ente proprietario del bene solo nei casi in cui il bene fosse stato di dimensioni ridotte e dunque suscettibile di vigilanza costante, ad oggi l'orientamento consolidato ritiene che gli enti pubblici nel cui demanio rientrano strade aperte al pubblico transito siano, almeno in linea generale, soggetti all'art. 2051 c.c. (Cass. Civ., Sez. III, 11 giugno 2009, n. 13550), a prescindere dalle caratteristiche dell'oggetto da cui è scaturito il danno. La custodia si concretizza in una relazione tra il sorvegliante e l'oggetto e ne consente il governo e il controllo, oltre che l'eliminazione delle situazioni di pericolo che siano insorte;
pertanto, solo l'oggettiva impossibilità di esercitare tali poteri vale ad escludere quel rapporto per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c. (Cass. Civ., Sez. III, 12 luglio 2006, n. 15779). Ai fini dell'esclusione della responsabilità per la cosa in custodia, dunque, l'ente proprietario è tenuto a provare il caso fortuito, che può assumere le fattezze
Proc. R.G n.4250/2021 sentenza Pagina 6 di 10 R.G.4250/2021
anche del fatto di un terzo o dello stesso danneggiato, connotato da imprevedibilità e eccezionalità, descritto dalla dottrina come un evento che il proprietario praevideri non potest, capace di interrompere il nesso causale.
Non è sufficiente, cioè, che il danneggiato adotti una condotta negligente, ma occorre che la medesima condotta non sia prevedibile da parte del titolare del bene affinché questi sia liberato dalle conseguenze. Diversamente egli risponde dei danni cagionati ai terzi. Al contempo, invece, l'attore deve provare semplicemente il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo.
In più, in base alla prospettazione attorea, si verte nell'ipotesi regolata dall'art. 2051 c.c. che prevede la responsabilità dei soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza in modo da impedire che arrechino danni ai terzi. La norma di cui all'art. 2051 c.c. è fondata sul principio della responsabilità oggettiva nei confronti di colui che ha un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza in modo da impedire che arrechino danni ai terzi. Nel caso in esame, l'obbligo di vigilanza, cura e manutenzione della strada va attribuito in capo all'amministrazione comunale, titolare del bene e unico soggetto rispetto al quale è possibile muovere un eventuale rimprovero. Alla
luce di quanto innanzi rilevato occorre negare la responsabilità dell'amministrazione comunale ai sensi sia dell'art. 2052 c.c. che dell'art. 2043 c.c.
Se deve ritenersi sufficientemente provato dalla documentazione medica il fatto storico della caduta dell'attore, ciò che all'esito dell'istruttoria risulta ancora incerto e non sufficientemente provato, secondo lo standard probatorio del più probabile che non, invece, è la presenza di una buca non visibile né
Proc. R.G n.4250/2021 sentenza Pagina 7 di 10 R.G.4250/2021
prevedibile in cui l'attrice sarebbe inciampata e, dunque, il nesso causale tra quest'ultimo e l'evento lesivo, in ragione del quale è stata avanzata la domanda risarcitoria nei confronti dell'amministrazione comunale. Alcun
contributo, ai fini della dimostrazione del nesso di causalità, viene fornito dalla prova testimoniale richiesta dall'attore. I soggetti indicati da quest'ultimo ed escussi dal Giudice, infatti, per quanto attendibili, non hanno assistito direttamente all'accaduto e quindi non hanno potuto colmare la lacuna probatoria. Come già affermato dalla giurisprudenza di questo
Tribunale, infatti, «l'utente della strada pubblica deve impiegare una
particolare attenzione nel momento in cui si serve del bene demaniale. Le
strade, infatti, sono un luogo in cui si annidano numerosi fattori di rischio, sia perché esposte all'azione degli agenti atmosferici (si pensi alla
pericolosità insita in un manto stradale bagnato dalla pioggia o ricoperto dal ghiaccio), sia perché sottoposte all'uso generale e diretto da parte della
collettività (gli stessi utenti possono creare delle situazioni di pericolo: si pensi, ad esempio, alla macchia d'olio causata dalla perdita del motore di un
veicolo). È dunque lecito aspettarsi da chi utilizza il bene demaniale quel
minimo di diligenza necessario a neutralizzare i pericoli presenti in modo
evidente sul fondo stradale» (Trib. Napoli, Sez. X, 17 febbraio 2025, n.
1641).
Su questi termini è attestata la giurisprudenza di legittimità, la quale ritiene necessaria, ai fini dell'affermazione di responsabilità ex art. 2051 c.c. «una
valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché,
quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e
Proc. R.G n.4250/2021 sentenza Pagina 8 di 10 R.G.4250/2021
superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele
normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento
imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere
possibile che detto comporta-mento interrompa il nesso eziologico tra fatto
ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva
efficienza causale nella produzione del sinistro» (Cass. Civ., Sez. VI, 3 aprile
2019, n. 9315).
In assenza della prova del nesso causale tra il bene di proprietà del
[...]
e l'evento lesivo, non è possibile affermare la responsabilità Controparte_4
dell'amministrazione convenuta né ai sensi dell'art. 2043 c.c., né ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Data la mancata prova del nesso causale tra il fatto dedotto e i danni lamentati e atteso che il suddetto nesso costituisce un elemento costitutivo della responsabilità extracontrattuale sia nell'ambito dell'art. 2043 c.c. che in quello individuato dall'art. 2051 c.c., la domanda deve essere rigettata.
Le ulteriori doglianze sottoposte dall'attore a questo Tribunale devono ritenersi assorbite dalla mancata prova del nesso causale.
Stante la delicata materia trattata e l'orientamento giurisprudenziale si ritengono sussistenti ragionevoli motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 CP_1
[...]
- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli, 05.05.2025
Il Giudice
(dott.ssa Maria Esposito)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto
con firma digitale e depositato in via telematica.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X Sezione civile
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Esposito Maria, preso atto delle conclusioni rassegnate, ha pronunziato, la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 4250 del Ruolo Generale
A.C. dell'anno 2021 vertente
TRA
nata a Pozzuoli (NA) il 27.10.1949, C.F: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Bonomi C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Potenza alla via del
Gallitello 116/B, come in atti
CONTRO in persona del Dirigente dell'avvocatura Avv. Anna Controparte_1
Sannino giusta delega sindacale n. 12 del 18.02.2020 dom.to per la carica in presso la casa comunale, rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara CP_1
Riccio, CF: , ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2
suo studio in Napoli al Vico II S. Nicola alla Dogana n.9, come in atti.
********
Oggetto: risarcimento danni da lesioni personali, responsabilità ex
art. 2051 c.c.
Proc. R.G n.4250/2021 sentenza Pagina 1 di 10 R.G.4250/2021
Conclusioni. All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e concludevano per l'accoglimento delle rispettive pretese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 12/2/2021, la SI.ra Parte_1
assumendo di aver subito lesioni personali per essere inciampata a causa di una buca sul manto stradale, il giorno 1/9/2020 alla via Pergolesi in Pozzuoli
(NA) in prossimità del negozio di strumenti musicali:” ”, Parte_2
conveniva in giudizio il per sentire accogliere le Controparte_1
seguenti conclusioni “1) accertare e dichiarare la responsabilità del CP_1
convenuto ai sensi dell'art.2051 c.c. per tutto quanto dedotto con il primo e
secondo motivo di diritto (pag.3-6), ovvero, in via residuale, accertare e
CP_ dichiarare la responsabilità dell' convenuto ai sensi dell'art.2043 c.c. in
ordine alla produzione del sinistro in premessa per le ragioni di cui al punto
3 del diritto (pagg.7-8); 2) condannare il in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi Euro 9.458,14 comprensivi del
danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute;
3) accertare
e dichiarare la violazione dell'art.4 D.L. 132/2014 conv. con L. 162/2014 da parte del e per l'effetto condannare per responsabilità Controparte_1
aggravata ex art.96 c.p.c. ….omissis…..”.
Costituitosi il impugnava e contestava la domanda Controparte_1
chiedendone il rigetto poiché inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata per tutte le motivazioni di cui alla comparsa di costituzione a cui, qui per brevità, si rimanda.
Proc. R.G n.4250/2021 sentenza Pagina 2 di 10 R.G.4250/2021
Concessi i termini ex art 183 VI comma cpc, escussi i testi, non ammessa la
CTU dal precedente Giudice, all'udienza di precisazione delle conclusioni la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art.190 cpc. Si precisa, all'uopo che, all'esito dell'udienza del 11.12.2023 fissata, ai sensi dell'art 127 ter cpc, con ordinanza del 5/12/2022 dal Giudice dott. Scotto di
Carlo che a scioglimento della riserva assunta, non aveva ammesso la Ctu richiesta da parte attrice, all'esito dell'escussione dei testi, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni alla citata udienza dell'11/12/2023. In tale occasione, inoltre, l'avv. Bonomi, procuratore costituito della SI.ra depositava nel fascicolo telematico la rinuncia al mandato conferitole Pt_1
comunicata alla SI.ra Pt_1
Dopo l'udienza dell'11/12/2023, la causa ha subito una serie di rinvii, sempre per la precisazione delle conclusioni, dovuti prevalentemente ad esigenze di ruolo ed anche, nel caso dell'udienza del 2/5/2024, a causa del malfunzionamento del sistema applicativo del SICID.
Rilevato che l'art.85 cpc stabilisce che la rinuncia al mandato non ha effetto nei confronti dell'altra parte fino alla costituzione di un nuovo difensore, si evidenzia che il difensore rinunciante conserva lo ius postulandi passivo sino alla nomina del nuovo difensore. In virtù di ciò, come ribadito dalla Suprema
Corte sussiste l'obbligo per questi d'informare l'assistito di ogni comunicazione e notifica. Si presuppone, pertanto, come acquisito che la sig.ra sia stata informata dei richiamati rinvii. Tanto per evitare che la Pt_1
rinuncia al mandato in corso di causa dell'avvocato costituito, possa pregiudicare gli interessi delle altre parti in causa. pervenutagli (ex multis:
Cass. SS.UU. n 2755/2019). Nonostante i vari rinvii ed il conseguente lasso
Proc. R.G n.4250/2021 sentenza Pagina 3 di 10 R.G.4250/2021
di tempo trascorso fra la rinuncia al mandato dell'Avv. Bonomi, che ha in ogni caso precisato le conclusioni con note del 07/12/2023 e fino all'udienza nella quale la causa è stata introitata la causa a sentenza, parte attrice non si è
munita di altro difensore.
Nel merito della vicenda in esame si rileva che la pretesa risarcitoria, avanzata da parte attrice, sul presupposto dell'esistenza di una situazione d'insidia e trabocchetto, risulta non provata e, pertanto, deve essere rigettata.
Anche l'escussione dei testi non ha colmato la lacuna probatoria del fatto dedotto in giudizio.
I tre testi escussi, signori e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
infatti, non hanno assistito al sinistro e, pertanto, non hanno fornito
[...]
idonea prova del fatto. Non risulta, inoltre, essere intervenuta alcuna autorità
sul luogo del sinistro ad eseguire rilievi, con conseguente totale assenza di riscontri oggettivi. In particolare il teste riferisce, tra l'altro: ”Ricordo Tes_1
che all'inizio di settembre dell'anno 2020 fui contattato telefonicamente da
mia moglie che mi riferì che sua madre era caduta per strada inciampando in una buca a Via Pergolesi a nella mattinata di quel giorno” La teste CP_1
riferisce, tra l'altro,: ”Ricordo che il giorno primo settembre Testimone_2
,intorno alle 10:00-11:00 circa, mi trovavo a casa di mia nonna Pt_1
, quando fui contattata telefonicamente dalla predetta, la quale mi
[...]
disse che aveva avuto una storta e che era caduta a terra mentre camminava la Via Pergolesi di nei pressi del negozio Amplifon” CP_1
La teste ha dichiarato: ”ho visto la SI.ra cadere, ma non Testimone_3
ho direttamente percepito visivamente il momento in cui ha messo il piede in fallo oppure è inciampata…” e ancora, sempre la teste ”Non Tes_3
Proc. R.G n.4250/2021 sentenza Pagina 4 di 10 R.G.4250/2021
sono in grado di riconoscere con certezza il punto della caduta nelle
fotografie prodotte in giudizio dalla parte attrice, che mi vengono mostrate,
poiché tali fotografie sono molto ravvicinate e perciò non sono in grado di
riconoscere il contesto generale e quindi di essere certa che esse ritraggono effettivamente il punto in cui la SI.ra è caduta”. La stessa teste Pt_1
riportava anche la circostanza che nel giorno del sinistro la strada era asciutta e non pioveva
Come innanzi già rilevato, all'esito della prova testimoniale, il Giudice dott.
Scotto di Carlo, non ammetteva la CTU chiesta da parte attrice.
Evidentemente parte attrice non forniva elementi sufficienti per conseguire il convincimento circa la verità dei fatti allegati e rilevanti per la nomina di un consulente medico-legale.
All'esito dell'istruttoria, infatti, si evince l'assenza di prova circa il nesso di casualità fra comportamento ed evento, prova che incombeva sull'attore al fine di vedere condannare il convenuto al risarcimento del danno per le causali di cui all'atto introduttivo del giudizio.
Il mero verificarsi di un evento non può condurre automaticamente a ritenere provata la responsabilità dell' e, pertanto, nel caso di specie il CP_3
non può essere considerato responsabile nella Controparte_1
causazione del fatto dedotto in giudizio
In ogni caso l'esame della domanda impone di affrontare sinteticamente il tema della responsabilità civile della p.a. nella ipotesi di danni a cose o persone derivanti dalla cattiva manutenzione delle strade pubbliche. In
particolare, occorre stabilire se possa configurarsi anche a carico dell'amministrazione la fattispecie speciale di responsabilità di cui all'art.
Proc. R.G n.4250/2021 sentenza Pagina 5 di 10 R.G.4250/2021
2051 c.c. norma che disciplina le ipotesi di danni da cose in custodia. La
consolidata giurisprudenza di legittimità non esclude che anche in capo alla pubblica amministrazione sia ascrivibile la responsabilità per le cose in custodia con riferimento alle strade, beni appartenenti al demanio pubblico
(Cass. Civ., Sez. VI, 19 marzo 2018, n. 6703: «la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la
P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'Amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause
estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili
con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione»). Se in precedenza si riteneva configurabile la responsabilità ai sensi dell'art. 2051
c.c. per l'Ente proprietario del bene solo nei casi in cui il bene fosse stato di dimensioni ridotte e dunque suscettibile di vigilanza costante, ad oggi l'orientamento consolidato ritiene che gli enti pubblici nel cui demanio rientrano strade aperte al pubblico transito siano, almeno in linea generale, soggetti all'art. 2051 c.c. (Cass. Civ., Sez. III, 11 giugno 2009, n. 13550), a prescindere dalle caratteristiche dell'oggetto da cui è scaturito il danno. La custodia si concretizza in una relazione tra il sorvegliante e l'oggetto e ne consente il governo e il controllo, oltre che l'eliminazione delle situazioni di pericolo che siano insorte;
pertanto, solo l'oggettiva impossibilità di esercitare tali poteri vale ad escludere quel rapporto per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c. (Cass. Civ., Sez. III, 12 luglio 2006, n. 15779). Ai fini dell'esclusione della responsabilità per la cosa in custodia, dunque, l'ente proprietario è tenuto a provare il caso fortuito, che può assumere le fattezze
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anche del fatto di un terzo o dello stesso danneggiato, connotato da imprevedibilità e eccezionalità, descritto dalla dottrina come un evento che il proprietario praevideri non potest, capace di interrompere il nesso causale.
Non è sufficiente, cioè, che il danneggiato adotti una condotta negligente, ma occorre che la medesima condotta non sia prevedibile da parte del titolare del bene affinché questi sia liberato dalle conseguenze. Diversamente egli risponde dei danni cagionati ai terzi. Al contempo, invece, l'attore deve provare semplicemente il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo.
In più, in base alla prospettazione attorea, si verte nell'ipotesi regolata dall'art. 2051 c.c. che prevede la responsabilità dei soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza in modo da impedire che arrechino danni ai terzi. La norma di cui all'art. 2051 c.c. è fondata sul principio della responsabilità oggettiva nei confronti di colui che ha un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza in modo da impedire che arrechino danni ai terzi. Nel caso in esame, l'obbligo di vigilanza, cura e manutenzione della strada va attribuito in capo all'amministrazione comunale, titolare del bene e unico soggetto rispetto al quale è possibile muovere un eventuale rimprovero. Alla
luce di quanto innanzi rilevato occorre negare la responsabilità dell'amministrazione comunale ai sensi sia dell'art. 2052 c.c. che dell'art. 2043 c.c.
Se deve ritenersi sufficientemente provato dalla documentazione medica il fatto storico della caduta dell'attore, ciò che all'esito dell'istruttoria risulta ancora incerto e non sufficientemente provato, secondo lo standard probatorio del più probabile che non, invece, è la presenza di una buca non visibile né
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prevedibile in cui l'attrice sarebbe inciampata e, dunque, il nesso causale tra quest'ultimo e l'evento lesivo, in ragione del quale è stata avanzata la domanda risarcitoria nei confronti dell'amministrazione comunale. Alcun
contributo, ai fini della dimostrazione del nesso di causalità, viene fornito dalla prova testimoniale richiesta dall'attore. I soggetti indicati da quest'ultimo ed escussi dal Giudice, infatti, per quanto attendibili, non hanno assistito direttamente all'accaduto e quindi non hanno potuto colmare la lacuna probatoria. Come già affermato dalla giurisprudenza di questo
Tribunale, infatti, «l'utente della strada pubblica deve impiegare una
particolare attenzione nel momento in cui si serve del bene demaniale. Le
strade, infatti, sono un luogo in cui si annidano numerosi fattori di rischio, sia perché esposte all'azione degli agenti atmosferici (si pensi alla
pericolosità insita in un manto stradale bagnato dalla pioggia o ricoperto dal ghiaccio), sia perché sottoposte all'uso generale e diretto da parte della
collettività (gli stessi utenti possono creare delle situazioni di pericolo: si pensi, ad esempio, alla macchia d'olio causata dalla perdita del motore di un
veicolo). È dunque lecito aspettarsi da chi utilizza il bene demaniale quel
minimo di diligenza necessario a neutralizzare i pericoli presenti in modo
evidente sul fondo stradale» (Trib. Napoli, Sez. X, 17 febbraio 2025, n.
1641).
Su questi termini è attestata la giurisprudenza di legittimità, la quale ritiene necessaria, ai fini dell'affermazione di responsabilità ex art. 2051 c.c. «una
valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché,
quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e
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superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele
normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento
imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere
possibile che detto comporta-mento interrompa il nesso eziologico tra fatto
ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva
efficienza causale nella produzione del sinistro» (Cass. Civ., Sez. VI, 3 aprile
2019, n. 9315).
In assenza della prova del nesso causale tra il bene di proprietà del
[...]
e l'evento lesivo, non è possibile affermare la responsabilità Controparte_4
dell'amministrazione convenuta né ai sensi dell'art. 2043 c.c., né ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Data la mancata prova del nesso causale tra il fatto dedotto e i danni lamentati e atteso che il suddetto nesso costituisce un elemento costitutivo della responsabilità extracontrattuale sia nell'ambito dell'art. 2043 c.c. che in quello individuato dall'art. 2051 c.c., la domanda deve essere rigettata.
Le ulteriori doglianze sottoposte dall'attore a questo Tribunale devono ritenersi assorbite dalla mancata prova del nesso causale.
Stante la delicata materia trattata e l'orientamento giurisprudenziale si ritengono sussistenti ragionevoli motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 CP_1
[...]
- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli, 05.05.2025
Il Giudice
(dott.ssa Maria Esposito)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto
con firma digitale e depositato in via telematica.
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