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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 25/09/2025, n. 1457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1457 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3219/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Rende, Via G. Verdi n. 24, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Loredana Veltri, che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Viale Trieste n. 50, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppina Angela Turano che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: differenze retributive.
Conclusioni di parte ricorrente: “… rigettata ogni contraria eccezione, difesa e conclusione,
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione ordinaria, durante
il periodo di ferie annuali e, per l'effetto, accertato l'inadempimento, perpetrato dal datore
di lavoro dal luglio 2007 a giugno 2022, condannare in Controparte_1
p.l.r.p.t. a corrispondere al lavoratore, a titolo di differenze retributive, la cifra di €
14.244,90 come sopra calcolata, o quella diversa di giustizia, maggiorata di rivalutazione
monetaria e interessi legali, calcolati mese per mese fino al soddisfo. Con vittoria e
distrazione di spese e compensi a favore del sottoscritto avvocato, ex art. 93 c.p.c. …”.
1 Conclusioni di parte resistente: “… rigetti la domanda di parte ricorrente, perché infondata,
inammissibile e illegittima, accertando e dichiarando come non dovuta la somma richiesta;
in subordine, e solo nella denegata ipotesi di non accoglimento delle spiegate tesi difensive,
voglia accertare e dichiarare che, la somma che eventualmente spetterebbe al ricorrente
per sola quota parte A) ammonta ad € 2.237,9 riveniente dalla moltiplicazione di € Pt_2
9,73 per i giorni di congedo pari a n. 230 totali, ammonta ad € 1.936,27 se viene applicata
la L. 92/2012, ad € 1.887,62 se viene applicata la prescrizione quinquennale per cui i giorni
di congedo sono n. 199, mentre se viene applicato il principio delle quattro settimane ad €
1.994,65 per cui i giorni di congedo riconoscibili sono n. 205 e ad € 1.731,94 in caso di
prescrizione quinquennale;
se l'adito Tribunale riterrà di uniformarsi al principio di
prescrizione quinquennale così come riportato dalla giurisprudenza di merito richiamata,
per il periodo non prescritto dell'anno 2015 e per gli anni a seguire, l'esatta somma totale
dovuta ammonta ad € 4.953,30; ancora, in via gradata, voglia accertare e dichiarare che,
se l'adito Tribunale riterrà di uniformarsi al principio espresso da ultima dalla Cassazione
con Sentenza n. 26246/2022, l'esatta somma totale dovuta ammonta ad € 6.170,81; ancora,
in via ulteriormente gradata, qualora l'adito Tribunale voglia uniformarsi al principio
espresso dalla Cassazione con Sent. 20216/2022, accertare e dichiarare che la somma
eventualmente spettante ammonta ad un importo complessivo di € 4.404,93 se viene
applicata la prescrizione quinquennale ed € 5.520,43 se viene applicata la L. 92/2012; in
ogni caso, voglia condannare il ricorrente, al pagamento delle spese, competenze ed onorari
del presente procedimento da distrarsi ex art. 93 c.p.c. …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere dipendente della Controparte_1
dal 2.10.1995 con mansioni di operatore d'esercizio; che, durante il periodo di
[...]
godimento delle ferie, non erano state riconosciute alcune voci della retribuzione;
che, in particolare, con accordo sindacale del 27.3.2007, alcune voci del trattamento economico
2 erano state riunite in una unica indennità denominata “Elemento retributivo aziendale sostitutivo” (Eras), quota A (che attiene alla sommatoria delle voci retributive di secondo livello previste da accordi aziendali) e quota B (definita indennità trasferte giornaliere); che,
dopo l'iniziale calcolo delle indennità secondo 22 giornate, dal 2011 era stato stabilito il diverso divisore di 26 giornate lavorative;
che il ricorrente aveva sempre percepito l'indennità indicata, con eccezione dei periodi di ferie;
che le voci retributive rientravano nell'ambito della retribuzione ordinaria spettante al lavoratore, sicché andavano calcolate anche per i periodi di ferie;
che spettavano dunque le conseguenti differenze retributive. Su
tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La parte resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che aveva riconosciuto sempre tutte le indennità spettanti;
che non spettava alcuna somma a decorrere da luglio 2022 in ragione dell'indennità retribuzione ferie prevista dall'ipotesi di accordo per il rinnovo CCNL che la Parte_3
corresponsione dell'indennità ERAS, in particolare per la quota B, era legata all'effettiva presenza in servizio, trattandosi di media ponderata della diarie e trasferte;
che l'indennità
ERAS non era intrinsecamente connessa alle peculiari mansioni svolte dall'operatore di esercizio e non aveva funzione compensativa di condizioni di particolare disagio;
che il ricorrente era iscritto alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo contestato;
che i conteggi erano errati in riferimento alle effettive giornate di lavoro del ricorrente;
che le somme indicate non erano tali da dissuadere dall'esercizio del diritto alle ferie;
che si era verificata la prescrizione del diritto. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte, come precisate in corso di causa.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 16.9.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
3 Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La Suprema Corte (cfr. tra le altre Cass. Sez. Lav. 2431/2024, Cass. Sez. Lav. 2682/2024,
Cass. Sez. Lav. 24899/2025) ha affermato il principio per cui la retribuzione dovuta durante il periodo di godimento delle ferie annuali comprende ogni importo pecuniario correlato all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore,
conformemente all'interpretazione della Direttiva 2003/88/CE da parte della Corte di
Giustizia.
L'indennità spettante in caso di mancato godimento delle ferie deve comprendere gli stessi importi pecuniari correlati alle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore al fine di “… assicurare e una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in
atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere
idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in
contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 Per_1
del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi
incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è
infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai
lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e
sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-
514/20) …” (così Cass. Sez. Lav. 2682/2024).
Nel caso in esame, l'indennità oggetto di giudizio deve ricomprendersi nell'ambito della retribuzione spettante in via continuativa per le mansioni e lo status personale e professionale del lavoratore, in modo tale che - considerato che l'importo è tale da comportare una potenziale efficacia dissuasiva per la fruizione delle ferie - la domanda si mostra fondata.
4 Deve aggiungersi che la prescrizione eccepita da parte resistente non sussiste, trattandosi di crediti maturati dal 2009 (che sono chiesti fino al giugno 2022, sicché non si mostra pertinente la contestazione di parte resistente sull'ipotesi di accordo per il rinnovo CCNL
con decorrenza dal luglio 2022), richiamandosi il principio per cui: “Il Parte_3
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012
e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle
fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di
stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore
della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto
degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. Sez. Lav.
26246/2022).
In ordine al quantum, può darsi seguito alla quantificazione operata dalla parte ricorrente,
anche in ragione della non applicabilità al caso in esame del principio espresso da Cass.
20216/2022 richiamato da parte resistente, relativo a fattispecie diversa.
Conclusivamente, la domanda deve essere accolta, con condanna della parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di €. 14.244,90, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429, comma 3,
c.p.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
5 accoglie la domanda nei termini indicati e, per l'effetto condanna Controparte_1
al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €. 14.244,90, oltre interessi legali
[...]
e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione del diritto al soddisfo;
condanna al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle Controparte_1
spese di lite, che si liquidano in €. 118,50 per esborsi ed €. 2.110,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 25.9.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3219/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Rende, Via G. Verdi n. 24, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Loredana Veltri, che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Viale Trieste n. 50, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppina Angela Turano che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: differenze retributive.
Conclusioni di parte ricorrente: “… rigettata ogni contraria eccezione, difesa e conclusione,
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione ordinaria, durante
il periodo di ferie annuali e, per l'effetto, accertato l'inadempimento, perpetrato dal datore
di lavoro dal luglio 2007 a giugno 2022, condannare in Controparte_1
p.l.r.p.t. a corrispondere al lavoratore, a titolo di differenze retributive, la cifra di €
14.244,90 come sopra calcolata, o quella diversa di giustizia, maggiorata di rivalutazione
monetaria e interessi legali, calcolati mese per mese fino al soddisfo. Con vittoria e
distrazione di spese e compensi a favore del sottoscritto avvocato, ex art. 93 c.p.c. …”.
1 Conclusioni di parte resistente: “… rigetti la domanda di parte ricorrente, perché infondata,
inammissibile e illegittima, accertando e dichiarando come non dovuta la somma richiesta;
in subordine, e solo nella denegata ipotesi di non accoglimento delle spiegate tesi difensive,
voglia accertare e dichiarare che, la somma che eventualmente spetterebbe al ricorrente
per sola quota parte A) ammonta ad € 2.237,9 riveniente dalla moltiplicazione di € Pt_2
9,73 per i giorni di congedo pari a n. 230 totali, ammonta ad € 1.936,27 se viene applicata
la L. 92/2012, ad € 1.887,62 se viene applicata la prescrizione quinquennale per cui i giorni
di congedo sono n. 199, mentre se viene applicato il principio delle quattro settimane ad €
1.994,65 per cui i giorni di congedo riconoscibili sono n. 205 e ad € 1.731,94 in caso di
prescrizione quinquennale;
se l'adito Tribunale riterrà di uniformarsi al principio di
prescrizione quinquennale così come riportato dalla giurisprudenza di merito richiamata,
per il periodo non prescritto dell'anno 2015 e per gli anni a seguire, l'esatta somma totale
dovuta ammonta ad € 4.953,30; ancora, in via gradata, voglia accertare e dichiarare che,
se l'adito Tribunale riterrà di uniformarsi al principio espresso da ultima dalla Cassazione
con Sentenza n. 26246/2022, l'esatta somma totale dovuta ammonta ad € 6.170,81; ancora,
in via ulteriormente gradata, qualora l'adito Tribunale voglia uniformarsi al principio
espresso dalla Cassazione con Sent. 20216/2022, accertare e dichiarare che la somma
eventualmente spettante ammonta ad un importo complessivo di € 4.404,93 se viene
applicata la prescrizione quinquennale ed € 5.520,43 se viene applicata la L. 92/2012; in
ogni caso, voglia condannare il ricorrente, al pagamento delle spese, competenze ed onorari
del presente procedimento da distrarsi ex art. 93 c.p.c. …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere dipendente della Controparte_1
dal 2.10.1995 con mansioni di operatore d'esercizio; che, durante il periodo di
[...]
godimento delle ferie, non erano state riconosciute alcune voci della retribuzione;
che, in particolare, con accordo sindacale del 27.3.2007, alcune voci del trattamento economico
2 erano state riunite in una unica indennità denominata “Elemento retributivo aziendale sostitutivo” (Eras), quota A (che attiene alla sommatoria delle voci retributive di secondo livello previste da accordi aziendali) e quota B (definita indennità trasferte giornaliere); che,
dopo l'iniziale calcolo delle indennità secondo 22 giornate, dal 2011 era stato stabilito il diverso divisore di 26 giornate lavorative;
che il ricorrente aveva sempre percepito l'indennità indicata, con eccezione dei periodi di ferie;
che le voci retributive rientravano nell'ambito della retribuzione ordinaria spettante al lavoratore, sicché andavano calcolate anche per i periodi di ferie;
che spettavano dunque le conseguenti differenze retributive. Su
tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La parte resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che aveva riconosciuto sempre tutte le indennità spettanti;
che non spettava alcuna somma a decorrere da luglio 2022 in ragione dell'indennità retribuzione ferie prevista dall'ipotesi di accordo per il rinnovo CCNL che la Parte_3
corresponsione dell'indennità ERAS, in particolare per la quota B, era legata all'effettiva presenza in servizio, trattandosi di media ponderata della diarie e trasferte;
che l'indennità
ERAS non era intrinsecamente connessa alle peculiari mansioni svolte dall'operatore di esercizio e non aveva funzione compensativa di condizioni di particolare disagio;
che il ricorrente era iscritto alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo contestato;
che i conteggi erano errati in riferimento alle effettive giornate di lavoro del ricorrente;
che le somme indicate non erano tali da dissuadere dall'esercizio del diritto alle ferie;
che si era verificata la prescrizione del diritto. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte, come precisate in corso di causa.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 16.9.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
3 Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La Suprema Corte (cfr. tra le altre Cass. Sez. Lav. 2431/2024, Cass. Sez. Lav. 2682/2024,
Cass. Sez. Lav. 24899/2025) ha affermato il principio per cui la retribuzione dovuta durante il periodo di godimento delle ferie annuali comprende ogni importo pecuniario correlato all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore,
conformemente all'interpretazione della Direttiva 2003/88/CE da parte della Corte di
Giustizia.
L'indennità spettante in caso di mancato godimento delle ferie deve comprendere gli stessi importi pecuniari correlati alle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore al fine di “… assicurare e una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in
atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere
idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in
contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 Per_1
del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi
incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è
infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai
lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e
sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-
514/20) …” (così Cass. Sez. Lav. 2682/2024).
Nel caso in esame, l'indennità oggetto di giudizio deve ricomprendersi nell'ambito della retribuzione spettante in via continuativa per le mansioni e lo status personale e professionale del lavoratore, in modo tale che - considerato che l'importo è tale da comportare una potenziale efficacia dissuasiva per la fruizione delle ferie - la domanda si mostra fondata.
4 Deve aggiungersi che la prescrizione eccepita da parte resistente non sussiste, trattandosi di crediti maturati dal 2009 (che sono chiesti fino al giugno 2022, sicché non si mostra pertinente la contestazione di parte resistente sull'ipotesi di accordo per il rinnovo CCNL
con decorrenza dal luglio 2022), richiamandosi il principio per cui: “Il Parte_3
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012
e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle
fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di
stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore
della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto
degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. Sez. Lav.
26246/2022).
In ordine al quantum, può darsi seguito alla quantificazione operata dalla parte ricorrente,
anche in ragione della non applicabilità al caso in esame del principio espresso da Cass.
20216/2022 richiamato da parte resistente, relativo a fattispecie diversa.
Conclusivamente, la domanda deve essere accolta, con condanna della parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di €. 14.244,90, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429, comma 3,
c.p.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
5 accoglie la domanda nei termini indicati e, per l'effetto condanna Controparte_1
al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €. 14.244,90, oltre interessi legali
[...]
e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione del diritto al soddisfo;
condanna al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle Controparte_1
spese di lite, che si liquidano in €. 118,50 per esborsi ed €. 2.110,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 25.9.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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