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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/11/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 39/2024 R.G., vertente TRA
CF , in persona del Dirigente del Parte_1 P.IVA_1 [...]
, Dott.ssa , giusta procura conferita per atto del Parte_2 Parte_3 Notaio Rep. 84136 Rogito 23670, con sede in Roma, alla Via Monzambano Persona_1
n. 10, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Miceli, CF , presso il cui C.F._1 studio, in Roma alla via Po, n. 25/B, è elettivamente domiciliata, pec
, fax 06/85231343 Email_1 appellante CONTRO
nato in [...] (R.C.) il 06.09.1979, CF CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Santa Lucia al Parco n.25, presso lo studio dell'Avv. Domenico Ruggiero, CF fax 0965.885902, pec C.F._3
che lo rappresenta e difende Email_2 appellato CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 13.04.2021, iscritto al n. 1021/2021 R.G. il geom. CP_1 riassumeva innanzi al Tribunale di Locri, a seguito di regolamento di competenza
[...] definito dalla Corte Suprema di Cassazione, il giudizio già proposto con ricorso depositato, sempre innanzi al Tribunale di Locri, il 25.03.2015, iscritto al n. 1227/2015.
1.a. Infatti, il Tribunale di Locri, adito in prima istanza dal ricorrente, a seguito dell'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla resistente con ordinanza Pt_1 del 17.01.2018, aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Palmi, fissando il termine di 30 giorni per la riassunzione del giudizio. Riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Palmi, questi, con ordinanza del 29.11.2018, non ritenendosi competente territorialmente e ravvisata l'esistenza di conflitto di competenza, aveva rimesso la decisione alla Corte di Cassazione a norma dell'art. 45 c.p.c.. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27684/2020 del 20.10.2020, depositata il 03.12.2020, aveva dichiarato la competenza del Tribunale di Locri innanzi al quale aveva rimesso le parti.
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1.b. Con il ricorso in riassunzione, lo richiamando e reiterando quanto già CP_1 esposto nel ricorso del 25.03.2015, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare l'illegittimità del contratto a progetto fatto sottoscrivere al ricorrente in data 18.11.2011, e per l'effetto dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorso tra il sig. , inquadrato nella posizione organizzativa CP_1 ed economica B del CCNL 2002-2005, e l in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., a far data dal 01.12.2011 a tutt'oggi, o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
2) accertare il diritto del ricorrente a percepire la somma di € 3.855,60, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di 13a mensilità non percepita;
3) accertare il diritto del ricorrente a percepire a titolo di premio di produzione mai riconosciutogli la somma di € 6.131,52, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4) condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi al favore dell'avvocato antistatario”. Esponeva di aver svolto attività lavorativa presso l sin dall'anno 2011, Parte_1 mediante contratti di collaborazione a progetto, l'ultimo dei quali con scadenza 01.08.2014, e l non aveva mai provveduto ad assumere a tempo indeterminato esso istante Pt_1 ricorrendo, piuttosto, all'utilizzo di una serie di contratti a progetto finalizzati a dissimulare un rapporto di lavoro subordinato. I contratti stipulati erano i seguenti: in data 18.11.2011 era stato stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto della durata di mesi dodici, con decorrenza dal 01.12.2011. Il contratto era stato prorogato a decorrere dal 01.12.2012 per la durata di mesi otto. In data 31.07.2013 era stato stipulato un nuovo contratto a progetto che costituiva proroga dei precedenti, con decorrenza dal 01.08.2013, della durata di mesi dodici, A partire dall'anno 2011 si era occupato, sempre per conto di dello Parte_1 svolgimento della medesima attività lavorativa: impiegato presso il cantiere di Marina di Gioiosa Jonica, aveva svolto attività di verifiche ispettive sul sistema della Qualità in merito ai lavori finalizzati alla realizzazione del progetto denominato “Lavori di ammodernamento in sede tratto PA (Km 50+000) – CA (Km 123 + 800) lotti 6-7-8 compreso lo svincolo di marina di Gioiosa Jonica della S.S. 106” denominato Progetto Megalotto 1 S.S. 106 Jonica. Aveva operato costantemente presso il cantiere di Siderno, dove era stato Pt_1 creato un ufficio con postazione computer, utilizzato per l'espletamento delle proprie attività. Il ricorrente, dunque, aveva prestato attività lavorativa per l svolgendo attività Pt_1 lavorativa secondo le condizioni di un rapporto di lavoro subordinato. Gli stessi compiti affidati al ricorrente erano di per sé incompatibili con un'attività di natura parasubordinata: aveva il compito di verificare in cantiere la modalità di esecuzione di alcune fasi dei lavori;
di effettuare i sopralluoghi in contraddittorio con il contraente generale e la direzione lavori, finalizzati a risolvere le cd. non conformità che di volta in volta venivano aperte. Infatti, quando una parte (il contraente generale, o la direzione lavori) Pt_1 verificava che un determinato lavoro non era correttamente eseguito, apriva la procedura della cd. non conformità e, in questa fase, esso ricorrente interveniva in rappresentanza dell' e partecipava all'istruttoria finalizzata a risolvere la non conformità aperta. Parte_1 Compariva (risultava dai verbali di non conformità depositati) come rappresentante e faceva le proprie valutazioni sul campo che poi trasmetteva ai propri superiori Pt_1 Pt_1
Tale attività non poteva essere svolta da un parasubordinato non solo perché necessitava di uno stretto coordinamento con ma implicava la presenza sui luoghi nei Pt_1 quali effettuare le verifiche e tale obbligo di presenza era incompatibile con l'attività del co.co.pro.. Sussistevano tutti gli indici di elaborazione giurisprudenziale rivelatori della subordinazione: 3
• inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, avendo proceduto ad integrare la sua attività con quella degli altri dipendenti nello svolgimento dei vari compiti cui veniva assegnato;
era stato di fatto subordinato al responsabile del procedimento, dipendente dapprima nella persona dell'IN. e successivamente Pt_1 Parte_4 ; era tenuto a rispettare le direttive impartite di volta in volta dall'IN. Parte_5 Per_2 dipendente secondo le seguenti modalità: l'IN. responsabile del controllo Pt_1 Per_2 qualità lavori, comunicava di volta in volta i sopralluoghi e le prove da effettuare sulla qualità dei lavori eseguiti (ad es. prelievi di calcestruzzo, carotaggi, prove ultrasoniche etc.). Tali comunicazioni venivano fatte direttamente alla persona del geom. (altro CP_2 co.co.pro. che lavorava a stretto contatto con il ricorrente), che a sua volta girava gli ordini allo L'evidente inserimento del lavoratore nell'organico aziendale era provato, CP_1 inoltre, dalle modalità con le quali al ricorrente erano comunicati i sopralluoghi da effettuare necessari al fine di risolvere le cd. non conformità. Il contraente generale comunicava ad il luogo e le tempistiche sul sopralluogo da effettuare. a sua volta, girava tali Pt_1 Pt_1 comunicazioni direttamente ad esso ricorrente, il quale era tenuto ad intervenire sul luogo.
• L'esecuzione del lavoro con materiali ed attrezzature del datore di lavoro: operava con gli strumenti forniti da avendo a propria disposizione, all'interno del cantiere di Pt_1
Siderno, un ufficio dotato di scrivania e computer fisso che utilizzava per svolgere la propria attività. Aveva altresì ricevuto in dotazione due automobili FIAT PANDA, di cui una era 4X4, con le quali aveva effettuato le verifiche in cantiere;
aveva avuto a propria disposizione un alloggio all'interno dell'Albergo Miramare a Marina di Gioiosa Jonica dove poteva soggiornare qualora non avesse preferito ritornare presso la propria abitazione sita in Palmi.
• La presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo e disciplinari: aveva agito sotto la direzione dei RUP e , ma anche dell'IN. Pt_1 Parte_4 Parte_5 Per_2 Responsabile del controllo qualità dei lavori, il quale comunicava di volta in volta i sopralluoghi e le prove da effettuare sulla qualità dei lavori eseguiti (ad es. prelievi di calcestruzzo, carotaggi, prove ultrasoniche etc.). Tali comunicazioni venivano fatte direttamente alla persona del geom. (altro co.co.pro. che lavorava a stretto CP_2 contatto con il ricorrente) che a sua volta girava gli ordini ad esso ricorrente.
• L'assunzione del rischio d'impresa da parte del datore di lavoro: il dipendente CP_1 aveva sempre operato in assenza di vincoli di risultato, tanto che non era neppure tenuto a comunicare i vari stati di realizzazione del progetto previsto in contratto, operando come un qualsiasi dipendente e svolgendo i sopralluoghi che di volta in volta gli venivano assegnati.
• Il pagamento mensile della retribuzione ed a fronte della quale veniva rilasciato da parte del datore di lavoro un documento dotato delle caratteristiche proprie della busta paga.
• L'osservanza di un rigido orario di lavoro: seguiva l'orario di lavoro del personale prestando servizio dalle ore 9.00 alle ore 17.00, dal lunedì al venerdì. Talora era stato Pt_1 chiamato a prestare attività lavorativa il sabato al fine di effettuare i sopralluoghi che gli venivano comunicati, dovendo quindi mettere a disposizione la propria reperibilità. Era obbligato a firmare un foglio in cui venivano rilevate le presenze all'interno dell'ufficio Alta Sorveglianza. Foglio che, in alcuni casi, veniva sottoscritto dallo stesso dipendente
[...]
, il quale controllava, appunto, le presenze, tra gli altri, del ricorrente. Fruiva CP_3 delle ferie così come un lavoratore dipendente, rientrando nell'organizzazione del piano ferie relativo al cantiere sul quale prestava servizio ed usufruiva delle ferie in stretto coordinamento con gli altri lavoratori subordinati, andando in ferie ogni anno nel mese di agosto, di solito dal 10 al 20, secondo il piano ferie che l predisponeva. Andava, Pt_1 inoltre, in ferie dal 15 dicembre al 7 gennaio. L'attività svolta era stata costituita dallo svolgimento di compiti meramente ripetitivi che non erano volti al raggiungimento di un risultato finale. Le mansioni svolte consentivano l'inquadramento quale Tecnico Specializzato, Posizione organizzativa ed economica B CCNL dipendenti 2002 – 2005. Pt_1 4
Accertato il diritto ad essere inquadrato come lavoratore subordinato a tempo indeterminato, doveva essergli riconosciuto il diritto a percepire la tredicesima mensilità così come previsto dall'art. 86 CCNL per i dipendenti nella misura di € 3.855,60 oltre Pt_1 interessi e rivalutazione monetaria, come da calcoli riportati nel prospetto articolato in ricorso. Spettava, infine, il premio di produzione così come sancito dall'art. 91 CCNL di categoria, nella misura di € 191,61 mensile, per un importo complessivo, al luglio 2014, di € 6.131,52 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Rassegnava le conclusioni in premessa riportate.
2. Costituitasi con memoria depositata il 22.10.2021, l si costituiva Pt_1 richiamando quanto già esposto nel precedente atto di costituzione, a seguito del ricorso notificato il 12.05.2015, resistendo all'avversa domanda e chiedendone il rigetto. Esponeva di aver aggiudicato il 24.04.2005 un appalto a contraente generale relativo ai lavori per l'ammodernamento della Strada Statale 106 Jonica dal km 50+000 (PA) al km 123+800 (CA), denominato “Progetto Megalotto 1 S.S. 106 Jonica”. Nella sua qualità di soggetto aggiudicatore era tenuta a provvedere all'attività di Alta Sorveglianza sulla realizzazione delle opere di cui al Progetto ed aveva avuto la necessità
[... di dotarsi di una professionalità in possesso di provata esperienza per supportare l CP_4
, istituito ad hoc dalla Società, che aveva identificato tale professionista nella Parte_6 persona del geom. il quale aveva, quindi, aggiunto alle ordinarie attività CP_1 libero professionali anche quelle derivanti dal contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto concluso con in data 18.11.2011, avente decorrenza di Parte_1 dodici mesi dal 1° dicembre 2011. In forza di tale contratto (art. 2) il geom. aveva svolto il proprio incarico CP_1 prestando ausilio, assistenza e collaborazione nelle attività espletate dall' Controparte_5
, con particolare riferimento allo svolgimento delle questioni ed attività tecniche
[...] relative: “a) verifiche ispettive sul Sistema Qualità del Contraente Generale, degli affidatari, dei fornitori, stabilendo, sulla base del Rapporto di Visita Ispettiva, le azioni susseguenti da intraprendere nei confronti del contraente generale;
b) svolgimento delle istruttorie tecniche di qualità relativamente alle proposte di soluzione delle non conformità rilevante nel corso dell'attività di costruzione delle opere civili, degli impianti tecnologici, di approvvigionamento, di processo/gestionali presentante dal Contraente Generale ed approvate preliminarmente dalla Direzione dei Lavori;
c) svolgimento dell'istruttoria tecnica di verifica sul Piano Generale Controllo Qualità delle attività di affidamento e sui Piani Controllo Qualità operativi, nonché su tutte le documentazioni e procedure del Sistema Qualità del Contraente Generale”. In ragione del perdurare dei lavori connessi al “Progetto Megalotto 1 S.S. 106 Jonica”, il contratto originariamente stipulato era stato prolungato – in relazione al medesimo progetto di lavoro, che non si era concluso – con due successivi accordi di proroga aventi decorrenza, rispettivamente, dal 01.12.2012 al 31.07.2013 e dal 01.08.2013 al 31.07.2014, in forza dell'art. 5, comma 3, del contratto sottoscritto nel 2011. Le verifiche in ordine alle non conformità rientravano nel progetto di cui al contratto, in particolare “nello svolgimento delle istruttorie tecniche di qualità rispettivamente alle proposte di risoluzione delle non conformità rilevate nel corso dell'attività di costruzione delle opere civili, degli impianti tecnologici, di approvvigionamento, di processo/gestionali presentate dal Contraente Generale ed approvate preliminarmente dalla Direzione dei lavori”, indicata nella descrizione del progetto all'art. 2, lett. b) del contratto. Tutte le determinazioni in ordine alle non conformità erano assunte dai dipendenti e dirigenti della Società (e non dal geom. che espletava attività di consulenza tecnica CP_1 5
a fini istruttori), e dal Responsabile Controllo Qualità Lavori, dal Responsabile del Procedimento e dal Capo del Compartimento della Viabilità per la Calabria Il geom. era privo di qualsivoglia funzione e/o potere di rappresentanza della CP_1 società, avendo operato quale consulente tecnico dell' (nella cui qualità aveva Pt_1 sottoscritto i verbali); svolgeva in piena autonomia, tecnica ed operativa le istruttorie tecniche alle non conformità emerse nel corso dei lavori del Megalotto 1 della S.S. 106 Jonica, coerentemente con quanto previsto in contratto e, in qualità di consulente tecnico di era incaricato di attestare autonomamente, nell'espletamento delle funzioni di Parte_1 istruttoria tecnica dedotte in contratto, le modalità di risoluzione delle non conformità rilevate. Non corrispondeva al vero che il ricorrente fosse stato subordinato a qualsivoglia dipendente essendosi limitato a collaborare e coordinarsi con i lavoratori e dirigenti Pt_1 della Società deputati alla funzione di Alta Vigilanza. Egli aveva esclusivamente obblighi di collaborazione con la committente, essendo chiamato a risolvere le eventuali criticità derivanti all'esecuzione del contratto con il responsabile del procedimento (R.U.P.). Gli unici obblighi, sotto il profilo di modalità di espletamento delle prestazioni erano connessi alle forme di coordinamento contrattualmente previste e consistenti nell'obbligo di predisporre e consegnare rapporti di analisi e studio aventi ad oggetto l'avanzamento dei lavori (art. 2, comma 3) e di partecipare a riunioni periodiche (art. 3, comma 3). Il ricorrente non aveva mai dovuto integrare la propria attività con quella degli altri dipendenti di non era mai stato sottoposto ad alcuna direttiva da parte dei Parte_1 dipendenti della Società, né dai dirigenti succedutisi nel tempo in qualità di responsabili del procedimento, né dell'IN. operando sempre in piena autonomia, ferme Persona_3 restando le fisiologiche forme di coordinamento. Le stesse modalità di interazione descritte in ricorso erano coerenti con il punto 2 del progetto e attestavano l'assenza di potere direttivo nei confronti del geom. al quale CP_1 ovviamente non potevano non essere comunicate le coordinate geografiche in cui lo stesso avrebbe dovuto realizzare le istruttorie tecniche specifiche, senza le quali egli avrebbe vagato inutilmente nei cantieri della S.S. 106 Jonica senza sapere quale attività svolgere. Tali comunicazioni rientravano nelle forme di coordinamento con il committente proprie dei contratti di cui all'art. 61 D. Lgs. n. 276/2003. Contrariamente a quanto indicato in ricorso, il geom. on aveva una postazione CP_1 fissa a lui attribuita in via esclusiva, né un computer personale, ma poteva avvalersi di postazioni e computer messi a disposizione, ad uso promiscuo, a tutti i collaboratori della Società da parte del Contraente generale sulla base delle congiunturali esigenze operative. Ancora, l'alloggio di servizio non era stato fornito dalla Società, ma dal Contraente Generale in forza del capitolato di appalto, e gli automezzi indicati in ricorso non erano attribuiti in dotazione al ricorrente, ma erano messi a disposizione di tutti i collaboratori al fine di consentire di svolgere le attività in aree caratterizzate da sedime stradale dissestato, di talché, anche al fine di garantire la sicurezza degli stessi collaboratori, era stato ammesso l'uso di un mezzo a quattro ruote motrici (la Fiat Panda 4x4 menzionata da controparte). Risultava infondato che il ricorrente non avesse specifici vincoli di risultato, essendo previsto nel contratto di collaborazione all'art. 3, comma 4, che “il collaboratore è responsabile della qualità dei risultati ai lui richiesti, dell'adeguato livello professionale della sua attività e dei tempi di ultimazione degli incarichi”, risultati che venivano verificati direttamente dal responsabile unico del procedimento pro tempore, con cui il ricorrente si coordinava. Diversamente da quanto indicato in ricorso, il compenso per le attività prestate a favore di era stato corrisposto con cadenza mensile su richiesta del geom. al Parte_1 CP_1 fine di garantire una continuità degli emolumenti;
le corrispondenti buste paga erano state elaborate dalla Società sul modello predisposto dalle competenti amministrazioni fiscali e previdenziali. 6
Il ricorrente non era tenuto a rispettare alcun orario di lavoro, né aveva mai avuto alcun obbligo di presenza;
non aveva mai dovuto fornire la propria disponibilità (non avendo quindi alcun obbligo di reperibilità), operando sempre sulla base delle proprie esigenze e necessità. Non aveva mai dovuto giustificare assenze e malattie, né si era mai dovuto uniformare al piano ferie della Società, espletando sempre la propria collaborazione nei tempi e con i modi dallo stesso determinati in piena autonomia e libertà. Quanto al foglio presenze, diversamente da quanto indicato in ricorso, la relativa adozione non era stata espressione della necessità di imporre un obbligo di presenza, ma dell'esigenza della Società di sapere chi dei propri collaboratori e/o dipendenti fosse presente in cantiere, che era caratterizzato da un elevatissimo rischio di incidenti. Rispetto a tale nefasta eventualità, rientrava negli obblighi prevenzionistici della società (estesi, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, anche ai collaboratori a progetto) sapere chi fosse effettivamente presente in cantiere in caso di incidente rilevante (e cioè di incidente c.d.
“mass casualty”). Tale obbligo era stato adempiuto con il registro presenze, per garantire la relativa sicurezza sui luoghi di lavoro. In ogni caso, in caso di accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso con il geom. non avrebbe potuto essere riconosciuto l'inquadramento nella CP_1 posizione economica ed organizzativa B profilo di Assistente Tecnico del CCNL Anas, che era proprio del solo personale che con continuità “a) Svolge le proprie attività in collaborazione con le professionalità superiori. b) Collabora alla redazione di progetti e preventivi di spesa, attraverso l'esplicazione di misure, stima, rilevamenti topografici, catastali, richiesti dal settore di competenza. c) Svolge attività di supporto nella progettazione. d) Effettua in collaborazione con le professionalità superiori, sopralluoghi per rapporti instaurati ed instaurandi con Enti o privati cittadini. e) Collabora alle operazioni di controllo o revisione tecnico-contabile. f) Se assolve alle funzioni di Ispettore di cantiere di cui all'art. 126 del DPR554/99: - collabora con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel Capitolato speciale di appalto. - Presidia a tempo pieno lo svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché le fasi di collaudo;
- verifica i documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;
- verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
- assiste alle prove di laboratorio, ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
- predispone gli atti contabili quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori”. Semmai il ricorrente aveva espletato mansioni astrattamente assimilabili a quelle del personale inquadrato nella posizione economica ed organizzativa B1 del CCNL Anas con profilo professionale di Assistente ai Lavori. In ogni caso l'entità degli emolumenti percepiti dal ricorrente in ragione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa intercorso superava ampiamente il complesso delle somme che lo stesso avrebbe percepito ove fosse stato impiegato con contratto di lavoro subordinato con inquadramento nella posizione economica ed organizzativa B1 – profilo di Assistente ai Lavori del CCNL Anas. Sempre in via subordinata, nell'ipotesi di conversione del rapporto in contestazione in uno subordinato e di accoglimento della domanda avversaria inerente all'inquadramento nel livello B – profilo di Assistente Tecnico, le differenze retributive spettanti sarebbero ammontate a soli € 4.945,35. Rassegnava le seguenti conclusioni: “A. rigettare il ricorso proposto dal geom.
perché infondato in fatto ed in diritto, e comunque sprovvisto delle relative CP_1 prove;
B. in via subordinata, in caso di accoglimento delle avverse pretese, inquadrare il 7
ricorrente nella posizione economica ed organizzativa B1 – profilo professionale di Assistente ai Lavori del CCNL Anas 2002/2005 e, per l'effetto accertare che alcuna differenza economica è dovuta, essendo le stesse assorbite dagli emolumenti percepiti dal ricorrente nel corso del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, nei termini e con le conseguenze indicate al punto B. della parte in diritto della presente memoria;
C. in via ulteriormente subordinata, in caso di accoglimento delle avverse pretese e di inquadramento dello stesso nella posizione economica ed organizzativa B – profilo professionale di Assistente Tecnico del CCNL Anas 2002/2005 limitare le stesse tenuto conto delle eccezioni articolate al punto B.1 della parte in diritto della presente memoria;
D. in tutti casi di non creduta condanna della Società resistente, detrarre da quanto ipoteticamente dovuto al ricorrente l'aliunde perceptum o percipiendum”. Il giudizio veniva istruito mediante assunzione di prova testimoniale.
3. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 733/2023 pubblicata il 02.08.2023, il Tribunale di Locri così statuiva:
“Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento del lavoratore nella posizione organizzativa ed economica B, profilo assistente tecnico, di cui all'art. 74 CCNL 2002-2005 tra il sig. e l con decorrenza dal 18/11/2011; CP_1 Parte_1 Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore Parte_1 del ricorrente, della somma di euro 3.855,60, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di tredicesima mensilità non percepita;
Rigetta la domanda avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive a titolo di premio di produzione;
Compensa le spese di lite tra le parti nella misura di un terzo, ponendo a carico dell' la rimanente Parte_1 parte, che liquida in € 3082,00, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.” Richiamati i tratti distintivi del rapporto di lavoro subordinato ex artt. 2094, 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., osservava che ai fini dell'accertamento dell'elemento della subordinazione poteva farsi ricorso ad elementi di carattere sussidiario e funzione indiziaria che consentivano l'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto ed i singoli elementi costitutivi del tipo legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.. Ai sensi dell'art. 61 D. Lgs. n. 276 2003, nel testo ratione temporis applicabile (l'art. 52 del d.lgs. n. 81/2015 aveva stabilito che l'art. 61 continuava ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del decreto, la definizione legale del contratto a progetto prevedeva non soltanto la presenza dei caratteri tipici delle collaborazioni continuative e coordinate, ma anche la riconducibilità dell'attività a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato finale, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Le circostanze accertate in esito alla prova testimoniale avevano sufficiente valore probatorio ai fini della dimostrazione dell'esistenza del rapporto di lavoro dedotto in ricorso, anche alla luce della documentazione in atti. Da un esame dei contratti a progetto stipulati non emergeva l'individuazione di un progetto specifico, riconducibile ai dettami dell'art.61 del D. Lgs. 276/2003. Tali contratti, sulla premessa dell'affidamento al contraente generale,
[...]
della realizzazione dell'opera infrastrutturale denominata Controparte_6
“Progetto Megalotto 1 S.S. 106 Jonica”, contenevano una mera descrizione delle attività da affidare al collaboratore a progetto. 8
In particolare, al punto 7 del contratto stipulato tra il ricorrente e l in data Pt_1 18/11/2011, si leggeva: “ per la realizzazione del Progetto Megalotto 1 S.S. 106 Parte_1 Jonica intende avvalersi di un soggetto in possesso di capacità professionali di carattere tecnico necessarie allo svolgimento delle attività di seguito descritte: a) verifiche ispettive sul sistema qualità del contraente generale degli affidatari dei fornitori stabilendo sulla base del rapporto di visita ispettiva le azioni susseguenti da intraprendere nei confronti del contraente generale;
b) svolgimento delle istruttorie tecniche di qualità relativamente alle proposte di risoluzione delle non conformità relative nel corso di attività di costruzione delle opere civili, degli impianti tecnologici, di approvvigionamento di processo gestionali presentate dal contraente generale ed approvate preliminarmente dalla direzione dei lavori;
c) svolgimento dell'istruttorie tecnica di verifica su piano generale controllo qualità delle attività di affidamento e sui piani controllo qualità operativi nonché su tutte le documentazioni e procedure del sistema qualità del contraente generale”. Di pari tenore erano i contratti stipulati il 30/11/2012 e il 31/07/2013. I contratti non contenevano la descrizione di un progetto specifico, ma soltanto l'elencazione di mansioni da affidare al collaboratore, ponendosi in contrasto con il dettato normativo, secondo cui il contratto a progetto doveva individuare uno specifico obiettivo da affidare al collaboratore, che doveva essere oggetto di monitoraggio da parte del committente, non potendosi limitare, come nella specie, ad una mera elencazione di mansioni da svolgere, senza l'indicazione di un obiettivo da raggiungere. Tale circostanza assumeva già rilievo dirimente ai fini della qualificazione del rapporto intercorso tra il ricorrente e la società resistente quale rapporto di natura subordinata. Inoltre, dai verbali di non conformità allegati emergeva che, nel corso dei sopralluoghi, l'unico soggetto presente (che aveva sottoscritto i verbali) per conto da era proprio Pt_1 l'odierno ricorrente, circostanza che avvalorava il ruolo di rappresentanza svolto e presupponeva lo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale. Il ricorrente aveva allegato le buste paga relative al rapporto di lavoro, mensilmente rilasciate dal datore di lavoro, che comprovavano l'erogazione di una retribuzione con cadenza mensile, altro elemento tipico della subordinazione. Invece non era stata oggetto di prova, a fronte di un'allegazione scritta offerta dal ricorrente, l'affermazione del datore di lavoro, secondo cui l'erogazione della somma con cadenza mensile fosse stata concordata con il ricorrente e fosse stata espressamente richiesta da quest'ultimo. Assumevano, infine, rilievo dirimente i fogli di presenz, allegati dal ricorrente, che lo stesso era tenuto a compilare quotidianamente per attestare la propria presenza presso il cantiere. Allo stesso modo non aveva costituito oggetto di prova da parte della resistente la circostanza che la compilazione dei registri presenza, lungi dal rappresentare un controllo dei collaboratori, fosse stata necessaria per l'adempimento degli oneri di sicurezza. Tale circostanza, non oggetto di prova, appariva smentita da un esame dei fogli di presenza, che avevano cadenza quotidiana, sicché non poteva ritenersi che il ricorrente fosse presente sul cantiere soltanto saltuariamente, in base alle necessità, ma doveva concludersi che la sua presenza presso il cantiere fosse costante, rappresentando un indice di subordinazione, che si connotava anche come obbligo di presenza e obbligo di rispettare un orario di lavoro. Del resto, l'obbligo di presenza quotidiana, l'obbligo di rispettare un orario di lavoro, di comunicare le assenze e di pianificare le ferie in coordinamento con gli altri dipendenti era emerso anche dalla prova testimoniale assunta. Il ST aveva riferito: “Il nostro orario di lavoro era dalle Testimone_1
8:00 alle 17:00, tale orario ci era stato indicato dal RUP;
inoltre vi era un registro ove, quando arrivavamo, annotavamo l'orario di arrivo e poi annotavamo l'orario di uscita;
questo valeva 9
sia per me che per il ricorrente;
spesso ci capitava di andare via anche oltre il predetto orario di lavoro, mentre mai è capitato di andare via prima delle 17:00; l'orario che dovevamo rispettare era quello, ma se vi erano delle urgenze andavamo anche oltre detto orario, anche fino alle 20:00. Lavoravamo dal lunedì al venerdì e se era necessario, ad esempio se vi erano attività particolari, quali i getti di calcestruzzo, eravamo chiamati anche di sabato”. “Ci veniva richiesto un piano ferie ogni anno, così dovevamo metterci d'accordo, il ricorrente, gli altri colleghi co.co.pro. ed io per le ferie e lo comunicavamo al RUP, che ce lo chiedeva;
cercavamo di far coincidere le ferie con il periodo di sospensione feriale dei lavori, nel mese di agosto. Noi comunicavamo il piano ferie al RUP, il quale, però, se l'impresa era in piena attività ci diceva che non potevamo fruire delle ferie essendo necessario effettuare i controlli, sicché ci invitava a prendere le ferie nei periodi in cui i lavori dell'impresa erano ridotti per le loro ferie;
se nel corso dell'anno avevamo bisogno di prendere un giorno di ferie, sia io che il ricorrente, lo comunicavamo al RUP;
anche perché il giorno di assenza era annotato sul Contr registro presenze e detta assenza era poi sottoscritta dal lo stesso meccanismo trovava applicazione anche nell'ipotesi in cui uno di noi arrivava in ritardo;
ad esempio quando andavo a Salerno dall'IN. lo annotavo sul registro presenze, in quanto ero Per_2 stato autorizzato”. Anche il ST , dipendente della società resistente, pur negando che il Parte_5 ricorrente avesse un orario di lavoro predeterminato, aveva riferito: “Intendo precisare che il foglio di presenza era collocato negli uffici e non nei cantieri;
ciò in quanto normalmente si accedeva ai cantieri passando dagli uffici, ma poteva capitare che ci si recasse direttamente presso il cantiere”. Così il ST : “L'orario di lavoro non era stabilito, ma indicativamente si Tes_2 arrivava alle 8:30/09:00 di mattina e sostanzialmente seguivamo l'orario di lavoro dell'impresa, dovendo controllare l'impresa e dovendo noi essere presenti quando loro svolgevano le proprie attività; l'orario dell'impresa era dalle 8:00 alle 16:30, indicativamente;
lavoravamo dal lunedì al venerdì seguendo indicativamente “tale orario;
a volte capitava che il venerdì si facesse mezza giornata perché anche l'impresa faceva mezza giornata” lasciando intendere un onere di presenza suffragato anche dalla successiva affermazione, secondo cui: “Per le ferie, poiché l'impresa chiudeva per una settimana ad agosto e a Natale, quando era chiusa aravamo tutti in ferie, poi si fruiva di un'altra settimana in maniera scaglionata prima o dopo la settimana di chiusura. Un paio di volte è stato fatto un piano ferie, in modo di avere sempre una presenza nelle due settimane prima o dopo la chiusura;
forse solo nel primo dei miei 4 anni non è stato fatto un piano ferie;
quando facevamo il piano ferie lo mandavamo all'ufficio a Catanzaro;
forse se ne occupava Pt_1 Per_4 ; per Catanzaro intendo il responsabile del procedimento, al quale veniva
[...] comunicato il piano ferie. Per il periodo in cui ci sono stati i dipendenti presso gli uffici Pt_1 di Siderno, il piano ferie comprendeva anche loro. Ci sono stati anche dipendenti Pt_1 presso gli uffici di Siderno almeno fino all'inizio del 2012, se ben ricordo”. Era emerso altresì dalla documentazione allegata (confermata dall'istruttoria processuale) la sottoposizione al potere datoriale, laddove, dalle mail inviate al ricorrente e allegate al ricorso, si evinceva come allo stesso venissero impartire direttive in ordine allo svolgimento dell'attività lavorativa. La circostanza era stata confermata dai testi escussi nel corso del giudizio. Il ST aveva riferito: “Con riferimento all'attività legata al Testimone_1 controllo della qualità il responsabile era l'ingegnere Intendo precisare che il Persona_3 prelievo del calcestruzzo va effettuato al massimo ogni 100 metri cubi;
sicché noi avevamo un cronoprogramma in virtù del quale la direzione lavori ci comunicava quando dovevamo fare tali prelievi, sia a me che al ricorrente;
in particolare preciso che veniva inviata una mail al RUP, il quale a sua volta girava detta mail a me e al ricorrente;
a volte capitava che la mail venisse inviata direttamente a noi;
invece per l'attività di non conformità, si apriva la 10
non conformità e veniva rilevato il difetto;
potevamo fare ciò sia io che il ricorrente che la direzione dei lavori: su tale difetto si pronunciava il progettista, su come risolvere i problemi;
invero nell'ultimo periodo - per circa un anno un anno e mezzo – io tenevo i contatti direttamente con l'ingegnere sicché raccolte un certo numero di non conformità e Per_2 sentito il progettista, in genere ogni lunedì mi recavo dall'ingenerare a Salerno il quale Per_2 mi indicava come risolvere le non conformità e successivamente io o il ricorrente, e solo noi due, ci recavamo sui cantieri per risolvere dette non conformità; se vi erano problemi nel corso della risoluzione della non conformità, ci fermavamo e contattavamo l'IN. Per_2 inviando anche delle foto del problema riscontrato;
a quel punto l'IN. Rilievi ci comunicava come risolverlo ADR: Preciso che l'IN. rilievi era il responsabile della qualità con cui mi Cont interfacciavo direttamente per la non conformità; Era il che diceva cosa fare sia a me che al ricorrente;
infatti, il RUP riceveva le comunicazioni dalle imprese che eseguivano i lavori e poi le trasmetteva a me al ricorrente ad altri colleghi, a chi di competenza;
inizialmente il RUP era l'ingegnere , poi è subentrato l'ingegnere Testimone_3 [...] ; tuttavia le modalità con cui venivano impartite le direttive a me al ricorrente e agli Pt_5 altri colleghi erano le medesime” (…) “Che io sappia il ricorrente si interfacciava con il RUP ma faceva capo all'ingegnere per le mansioni svolte, anche se i contatti con Per_2 l'ingegnere li tenevo io;
se il ricorrente durante lo svolgimento della propria attività Per_2 riscontrava dei problemi doveva necessariamente contattare anche l'ingegnere . Per_2 Anche lo stesso ST , dipendente , aveva riferito: “Il ricorrente Parte_5 Pt_1 nello svolgimento della propria attività di controllo, realizzava dei report che consegnava a me e a chi collaborava con me per la chiusura dell'attività; pertanto io o i miei collaboratori dipendenti dell' effettuavamo il controllo sull'attività svolta dal ricorrente” e che: “il suo Pt_1 compito era ben definito e il ricorrente aveva continui rapporti con me;
infatti, lui mi diceva cosa aveva fatto nell'ambito della sua attività di controllo e cosa aveva intenzione di fare.” Era stato confermato lo stabile inserimento del ricorrente nell'organizzazione del datore di lavoro, già comprovata dalla documentazione allegata, e la sottoposizione al potere datoriale, che si estrinsecava nell'esercizio di controlli sulle attività svolte e sui compiti affidati. Il ST aveva dichiarato: “Era che ci forniva i materiali e le attrezzature CP_2 Pt_1 per lo svolgimento della nostra attività ADR: Ognuno di noi, compreso il ricorrente, aveva una postazione di lavoro fissa con un proprio computer fornito dall'azienda presso gli uffici di Siderno, collocati vicino alla banca Carime, ma non ricordo il nome della via;
ognuno aveva una postazione personale ed esclusiva. Erano disponibili presso gli uffici delle auto fiat panda: quelle bianche erano state fornite dal general contractor, ma erano state consegnate ad che le aveva messe a nostra disposizione;
inoltre, vi era anche una Pt_1 panda dell' per spostarci e per andare sui cantieri utilizzavamo tali auto, sia io che il Pt_1 ricorrente”. Tale circostanza non era stata smentita dal ST di parte resistente , il Parte_5 quale aveva confermato la sussistenza di postazioni di lavoro presso il cantiere, pur riferendo che “ad esempio, ne erano previste 10 e tra quelle accadeva che ognuno di loro avesse una postazione privilegiata, lavorando sullo stesso computer sul quale aveva lavorato il giorno prima, ma non era una postazione assegnata”. Non mi risulta che il ricorrente come i suoi colleghi avessero a disposizione, per l'attività da svolgere, altri materiali oltre il materiale di cancelleria” Infine, il ST aveva dichiarato: “ come per gli altri anche per me vi era Tes_2 una organizzazione iniziale, con cui venivo assegnato a varie attività; ad esempio quando mi occupavo di qualità io mi interfacciavo con l'ingegnere quando facevo altre attività Per_2 direttamente al RUP;
sia l'ing. che il RUP erano dipendenti Il ricorrente Per_2 Pt_1 svolgeva più attività di cantiere;
io invece per riferire a Rilievi andavo presso il suo ufficio a Contr Salerno, mentre il veniva periodicamente presso i nostri uffici, una due volte a 11
settimana; forse l'attività del ricorrente era più ripetitiva e vi era meno necessità di riferire e interfacciarsi”. Pertanto, accertata l'inesistenza di un progetto nei contratti di collaborazione stipulati tra le parti e la sussistenza elementi costitutivi del vincolo di subordinazione, l'art. 69 D. Lgs. n. 276/2003 prevedeva che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'art. 61, comma 1, erano considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. In tema di contratto di lavoro a progetto, il regime sanzionatorio previsto dall'art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003, pur imponendo in ogni caso l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, contemplava due distinte ipotesi, atteso che, al comma 1, sanzionava il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di automatica conversione del rapporto, mentre al comma 2 disciplinava l'ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, fosse giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti (Sez. L - , Ordinanza n. 27543 del 02/12/2020; Sez. L - , Ordinanza n. 17707 del 25/08/2020). Nella fattispecie in esame ricorreva la prima ipotesi, essendo stato accertato che il ricorrente aveva iniziato a lavorare, in favore della resistente, con decorrenza dal CP_8 18.11.2011, in virtù di un contratto a progetto oggetto di due successive proroghe, svolgendo sempre le medesime mansioni e i medesimi compiti. Restava da individuare l'esatto inquadramento contrattuale da attribuire al ricorrente, il quale invoca la posizione organizzativa ed economica B del CCNL 2002-2005. Dall'istruttoria processuale e dalla documentazione in atti era emerso che il corretto inquadramento del lavoratore era nella posizione organizzativa ed economica B – profilo assistente tecnico, che faceva riferimento ad: “Attività, con responsabilità circoscritte ma dirette, che richiedono preparazione professionale adeguata all'assolvimento di compiti di media difficoltà di tipo istruttorio o di supporto, sulla base di direttive di carattere generale. Possibilità di coordinamento di gruppi di risorse umane” (art. 74 CCNL 2002-2005). Pt_1 Ai sensi dell'art. 74 CCNL Anas 2002- 2005, l'assistente tecnico: a) Svolge le proprie attività in collaborazione con le professionalità superiori. b) Collabora alla redazione di progetti e preventivi di spesa, attraverso l'esplicazione di misure, stima, rilevamenti topografici, catastali, richiesti dal settore di competenza. c) Svolge attività di supporto nella progettazione. d) Effettua in collaborazione con le professionalità superiori, sopralluoghi per rapporti instaurati ed instaurandi con Enti o privati cittadini. e) Collabora alle operazioni di controllo o revisione tecnicocontabile. f) Se assolve alle funzioni di Ispettore di cantiere di cui all'art. 126 del DPR 554/99 - collabora con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel Capitolato speciale di appalto. - Presidia a tempo pieno lo svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché le fasi di collaudo;
- verifica i documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;
- verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
- assiste alle prove di laboratorio, ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
- predispone gli atti contabili quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori”. Secondo quanto si evinceva dai contratti di lavoro, il ricorrente si occupava di sicurezza e di controllo qualità, effettuava sopralluoghi sui cantieri, effettuava il controlli di conformità, interfacciandosi con professionalità superiori (come confermato dal ST Testimone_1 12
: “Il ricorrente, quando lavoravamo insieme, si occupava di controllo qualità: in Tes_1 particolare si occupava di prelievi materiali, controllo lavori, non conformità; svolgeva tali attività sul tratto della statale 106 nuova che va da Marina di Gioiosa a Locri”) Le dichiarazioni dei testi permettevano di inquadrare l'attività svolta nell'ambito della posizione organizzativa ed economica B, profilo assistente tecnico, non già nel diverso profilo B1 di assistente ai lavori, invocato dal resistente. In tale ultimo profilo organizzativo ed economico, sulla scorta di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento, rientravano i lavoratori che svolgevano “Attività che prevedono specializzazioni acquisite tramite esperienza professionale o corsi di formazione, che prevedono l'uso di strumenti o mezzi di media difficoltà in ambiti predeterminati e sulla base di indicazioni predefinite. È possibile l'esercizio di controllo su piccoli gruppi di risorse umane che svolgono lavori di tipo esecutivo”. In ordine alla figura professionale “B1 ASSISTENTE AI LAVORI”, il CCNL cit. prevedeva che il dipendente: a) Sorveglia l'esecuzione delle lavorazioni di ordinaria manutenzione alle quali è direttamente ed occasionalmente preposto, interviene personalmente, anche in corso d'opera, sulla base della normativa e delle direttive ricevute. c) Collabora nelle indagini, rilievi, misurazioni, rappresentazioni grafiche, sopralluoghi ed accertamenti tecnici nell'ambito del nucleo di manutenzione. d) Collabora con le professionalità superiori alla progettazione ed al collaudo di opere. e) Collabora con le professionalità superiori alla tenuta della documentazione prescritta relativa all'esecuzione di particolari lavorazioni. f) Espleta la propria attività nell'ambito del cantiere relativo al nucleo di manutenzione di appartenenza. Le attività svolte dal ricorrente non erano inquadrabili in tale categoria inferiore, all'uopo essendo sufficiente pensare ai controlli di qualità e al controllo di conformità sui cantieri. Ne discendeva l'accoglimento della domanda proposta, con inquadramento del ricorrente, in virtù di un contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 18.11.2011, nella posizione organizzativa ed economica B del CCNL 2002-2005. Accertata la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato tra le parti, andava esaminata l'ulteriore domanda avente ad oggetto il pagamento della tredicesima mensilità e del premio prodizione mai ricevuto. Con riferimento alla tredicesima mensilità, la quantificazione operata dalla parte ricorrente, non contestata specificamente dalla controparte, poteva essere accreditata in giudizio, in quanto coerente con il contratto collettivo di riferimento e in assenza di specifiche contestazioni da parte della resistente. CP_8 Pertanto, ndava condannata a corrispondere, in favore del ricorrente, la Parte_1 somma di € 3.855,60, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di tredicesima mensilità non percepita. Invece, con riferimento al premio produzione mai percepito, l'art. 91 del CCNL di riferimento, allegato dal ricorrente, prevedeva per la posizione B attribuita al ricorrente, un premio produzione di € 191,61 mensili. Tuttavia, il conteggio operato da parte ricorrente non corrispondeva a tale somma, né parte ricorrente aveva allegato le modalità e i criteri in virtù dei quali la somma richiesta era stata quantificata. Nondimeno, considerando la natura del premio di produzione, di per sé non automatica ma collegata a fattori determinati (che non sono stati allegati dal ricorrente), parte ricorrente non aveva allegato le ragioni e i criteri in virtù dei quali avrebbe dovuto percepire, negli anni oggetto di giudizio, un premio di produzione, né erano stati allegati elementi in virtù dei quali desumere che lo stesso spettasse automaticamente per il solo fatto di essere inquadrato nella summenzionata categoria contrattuale.
4. Il giudizio in grado di appello. 13
4.1. La sentenza veniva gravata da che ne invocava la riforma. Parte_1 Con il primo motivo lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 409 c.p.c., 2094 e 2222 c.c. e 61-69 del D. Lgs. 276/2003. Violazione e falsa applicazione dell'art. 18, co.2., D.L. n.112/2008. Era incontestato che l'appellato fosse un geometra e che avesse collaborato con
[...] espletando le attività interiorizzate nei contratti in contestazione, proprie della Pt_1 professione che lo stesso esercitava. Non avendo l'appellato mai negato di essere stato iscritto, per l'intera decorrenza dei contratti, all'albo professionale dei geometri, svolgendo in forza di tali contratti le funzioni ordinistiche, non poteva che essere esclusa, ai sensi del citato art. 18, la disciplina del lavoro a progetto. Sulla base di tale censura veniva meno l'intero impianto motivazionale della sentenza. Fermo il carattere assorbente della censura di cui sopra, esponeva che i contratti in esame interiorizzavano comunque un progetto che non coincideva con l'oggetto sociale di e che era dotato di un risultato finale, intrinseco al progetto medesimo, Parte_1 rappresentato dalla proficua realizzazione delle singole porzioni di lavori inerenti alla nuova opera costruttiva, rispetto al quale erano funzionali le attività istruttorie e di verifica tecnica poste in essere dall'appellato. Se si considerava che l'appellato operava nell'ambito di una collaborazione coordinata e continuativa, risultava coerente che lo stesso fosse presente nei cantieri per eseguire, in forza della sua capacità e competenza professionale di geometra, le verifiche di qualità allo stesso deputate. Quanto alla emissione delle buste paga, era sfuggito al Tribunale che la disciplina fiscale e previdenziale equiparava (sia pure quanto a quest'ultimo profilo con percentuale di contribuzione ridotta) i redditi derivanti da co.co.co. a quelli di lavoro subordinato, risultando ex lege necessaria l'emissione e la consegna di buste paga, essendo il committente sostituto di imposta del collaboratore ed essendo quest'ultimo anche il soggetto obbligato per la contribuzione previdenziale, anche relativamente alla quota a carico del collaboratore. Quanto ai fogli presenza essi non avevano finalità di controllo delle prestazioni dei collaboratori, ma di garanzia della sicurezza sui luoghi di lavoro, in ottemperanza alla disciplina in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 al fine di poter avere contezza dei soggetti presenti in cantiere, rispetto ai quali la Società aveva una posizione di garanzia, in caso di necessità di evacuare i locali. Quanto alla presenza quotidiana del collaboratore, esponeva che si era trattato di una collaborazione coordinata e continuativa, per cui la presenza sui luoghi di svolgimento della prestazione era conferente rispetto a tale attività e inidonea a provare la ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato. Ancora, la Società non avrebbe potuto non comunicare al geom. e coordinate CP_1 geografiche in cui lo stesso avrebbe dovuto realizzare, in piena e completa autonomia tecnica ed operativa, le istruttorie tecniche e quale attività istruttoria specifica lo stesso avesse dovuto svolgere, pena l'assoluta inutilità della prestazione. Non poteva esser ritenuto che la necessità per il geom. di essere presente in CP_1 una determinata area dei cantieri, ove venivano realizzati i lavori di ammodernamento della S.S. 106 Jonica, fosse esplicativa della sottoposizione al potere direttivo. Tali comunicazioni rientravano nelle forme di coordinamento con il committente. L'inserimento del ricorrente nel piano ferie era esplicativo del coordinamento delle attività dell'appellato con la Società comunicando le disponibilità a svolgere le sue prestazioni professionali. La prova per testi aveva confermato la natura autonoma dell'attività resa dal ricorrente. Il ST aveva chiarito che “il lavoro svolto dal ricorrente come dai colleghi era Pt_5 il controllo sull'attività di cantiere;
si trattava di un controllo non costante, ma che si faceva 14
quando necessario;
ad esempio all'avvio dei lavori, per una lavorazione particolare o all'improvviso, nel senso che non era necessario avvertire del controllo chi eseguiva i lavori;
i controlli venivano effettuati non necessariamente quando accadeva qualcosa”; “Il ricorrente come gli altri aveva un contratto che prevedeva che facesse dei sopralluoghi per verificare che le attività fossero conformi a quanto stabilito nel capitolato di gara;
il suo compito era ben definito e il ricorrente aveva continui rapporti con me;
infatti, lui mi diceva cosa aveva fatto nell'ambito della sua attività di controllo e cosa aveva intenzione di fare. Non ero io che dicevo al ricorrente dove e quando fare i controlli, ma lo stabiliva il contratto. Il contratto prevedeva i tipi di controllo da effettuare e in base al contratto il ricorrente li effettuava;
certamente ci sentivamo, ma lui stabiliva autonomamente quando e come intervenire e solo dopo aver svolto il suo lavoro, non prima, mi ragguagliava mediante un report scritto”. Da tale circostanza derivava l'assenza di messa a disposizione di energie lavorative, ma un'attivazione dei collaboratori correlata alle singole contingenze. Proprio per lo scopo dell'attività di controllo, la stessa non doveva avere orario e poteva essere svolta in qualsiasi momento, senza comunicazione. Il ST aveva ancora riferito che né il ricorrente né i suoi colleghi avevano un orario di lavoro;
se il ricorrente avesse dovuto assentarsi un giorno avrebbe organizzato autonomamente la propria attività in funzione dell'assenza e non sussisteva obbligo di comunicare l'assenza. Non vi era una comunicazione ufficiale per le ferie, ma quando il ricorrente e i suoi colleghi decidevano di fermarsi nella loro attività lo comunicavano informalmente. Risultava escluso l'esercizio di qualsivoglia potere direttivo, avendo altresì il ST precisato che “quando si recava in cantiere per le attività sui controlli dei materiali, il ricorrente redigeva un report che trasmetteva in quel caso all'IN. in caso di non Per_2 conformità, il ricorrete predisponeva un report, proponendo la soluzione;
a questo punto passava questo report con la proposta di soluzione a me o all'IN. ed eravamo noi a Per_2 chiudere la procedura. Predisponevamo dunque la modalità di risoluzione della criticità: la risoluzione veniva trasmessa alla direzione lavori o al contraente;
non era necessario trasmettere detta soluzione al ricorrente”, quindi risultando esclusa l'adozione di provvedimenti aventi efficacia esterna da parte del ricorrente. In ogni caso il Tribunale non avrebbe potuto procedere alla riqualificazione del rapporto, con conseguente accertamento del rapporto alle dipendenze di in Parte_1 forza del disposto di cui all'art. 18, co.2., D.L. n.112/2008, convertito con modificazioni dalla L. 133/2008, applicabile ratione temporis. La norma disponeva che, a partire dal 25.06.2008, le Società “a partecipazione pubblica totale o di controllo”, tra le quali rientrava anche erano tenute a reclutare il Pt_1 personale mediante procedure selettive nel rispetto dei principi sottesi alla regola del concorso pubblico ex art. 97 Cost. Tale principio, peraltro, era stato ribadito da una recente sentenza di Cassazione n. 18791 del 04.07.2023 emessa sempre in favore di Pt_1 Ne derivava che in assenza del rispetto delle procedure selettive era inibita l'instaurazione ope iudicis di un rapporto di lavoro alle dipendenze di con Parte_1 conseguente riforma della sentenza di prime cure sul punto. Con il secondo motivo, in via subordinata, lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 c.c. sull'erroneo inquadramento accertato dalla sentenza appellata. Il collaboratore non aveva a espletato le attività indicate nell'invocata posizione organizzativa ed economica B del CCNL 2002-2005, ma semmai nella posizione economica ed organizzativa B1 del CCNL Anas, con profilo professionale di Assistente ai Lavori. Parimenti era errata la sentenza nella parte in cui aveva condannato la società al pagamento di somme a titolo di tredicesima, poiché nell'intero corso del rapporto di 15
collaborazione il ricorrente aveva percepito la somma complessiva lorda pari ad € 90.400,00 e se, nello stesso identico periodo, il ricorrente avesse intrattenuto con un Parte_1 rapporto di lavoro subordinato coerente alle attività dallo stesso espletate, e quindi con qualifica di Assistente ai Lavori, posizione economica ed organizzativa B1, lo stesso avrebbe percepito una somma complessiva pari ad € 88.722,20 (includendo i ratei di accantonamento del TFR), mentre quale collaboratore autonomo aveva incassato € 1.677,80 (90.400,00 – 88.722,20) in più, rispetto a quanto avrebbe percepito se fosse stato assunto come dipendente, in base ai minimi retributivi previsti per la posizione in astratto corrispondente alle attività espletate dal geom. CP_1 In base al c.d. "principio di assorbimento" nulla più competeva al ricorrente, dovendosi ritenere tutte le pretese economiche avanzate interamente assorbite e comunque compensate, con la differenza di complessivi € 1.677,80, incassata in più, rispetto alla retribuzione dovuta, se fosse stato impiegato come dipendente. Proponeva domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, quale effetto necessario della riforma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellato alla restituzione delle somme versate dalla Società in esecuzione della stessa, per le quali veniva formulata espressa richiesta. Concludeva chiedendo “rigettare il ricorso proposto dal geom. perché CP_1 infondato in fatto ed in diritto, e comunque sprovvisto delle relative prove;
in via subordinata, in via subordinata, in negata ipotesi di accoglimento delle avverse pretese, inquadrare il collaboratore nella posizione economica ed organizzativa B1 – profilo professionale di Assistente ai Lavori del CCNL Anas 2002/2005 e, in ogni caso, per l'effetto, in negata e non creduta ipotesi di accertamento della ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Società dal mese di marzo del 2011 determinare le differenze retributive eventualmente dovute nei termini quantificati alla lett. B. della parte il diritto del presente ricorso;
in tutti casi di non creduta condanna della Società resistente, detrarre da quanto ipoteticamente dovuto al collaboratore l'aliunde perceptum o percipiendum”. E. in ogni ipotesi, condannare il geom. lla restituzione integrale o, in subordine, parziale delle CP_1 somme versate dalla Società in esecuzione della sentenza di primo grado. Con condanna alle spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
4.2. Costituitosi, il geom. chiedeva il rigetto dell'appello. CP_1 Rilevava che la questione dedotta dall'appellante - secondo cui l'art. 61 D. Lgs. 276/2003 escludeva l'applicazione della disciplina prevista dalla normativa richiamata con riguardo alle “professioni intellettuali per l'esercizio delle quali era necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali– non era mai stata introdotta nel giudizio di primo grado ed era eccezione nuova, espressamente vietata dall'art. 345 c.p.c. non essendo rilevabile d'ufficio. Ad ogni buon fine, affermava di non esser mai stato iscritto all' dei Geometri né Pt_7 ad altro ordine professionale e depositava certificato del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Reggio Calabria del 18.03.2024, in cui veniva attestato che l'odierno appellato “non risulta mai essere iscritto nell'albo dei Geometri e Geometri Laureati di questo Collegio”. Nel prosieguo avversava l'affermazione dell'appellante in punto di esistenza del progetto contrattuale e del collegato risultato finale. I compiti affidati al lavoratore non erano finalizzati al raggiungimento di uno scopo ed erano privi di risultato finale, trattandosi di mero svolgimento di mansioni che l'appellato era chiamato a svolgere senza il raggiungimento di alcuno specifico obiettivo. Era vero che il RUP aveva dichiarato che lui ed i collaboratori controllavano l'attività del ricorrente, tuttavia, tale presunto controllo nulla aveva a che vedere con le verifiche specificate dall'art.
2.3 del contratto, attesa anche la palese inesistenza di un progetto. 16
Il fatto stesso che il progetto di cui al contratto fosse la mera ripetizione dell'accordo stipulato tra e contraente generale era la riprova della natura fraudolenta degli accordi Pt_1 fatti sottoscrivere al lavoratore. Le attività che l'appellato era chiamato a svolgere necessitavano di una continua presenza dello stesso sui luoghi di lavoro, di uno stretto coordinamento con gli altri dipendenti, tutti elementi incompatibili con le attività tipiche di un lavoratore a progetto. L'attività di ispettore di cantiere, per le sue caratteristiche intrinseche, non poteva essere oggetto di collaborazione a progetto, poiché secondo la normativa vigente l'Ispettore di cantiere, figura rientrante nell'ambito dell'ufficio direzione lavori, doveva essere presente a tempo pieno durante il periodo di svolgimento dei lavori, che richiedevano controllo quotidiano e l'attività ispettiva non poteva essere delegata ad un soggetto esterno all'impresa. Il Codice dei Contratti Pubblici all'epoca vigente (D. Lgs. 163/06) all'art. 130 prevedeva: “Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto del presente codice affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti”. Tra gli assistenti figura rilevante era appunto quella di ispettore di cantiere. L'art. 150, rubricato ispettori di cantiere, del relativo regolamento di attuazione all'epoca vigente prevedeva “Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.
2. Agli ispettori, possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti: a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;
b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;
h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione”. La normativa richiamata prevedeva che l'ispettore di cantiere dovesse essere individuato tra i dipendenti dell'impresa ed era illegittimo il ricorso all'impiego di un collaboratore a progetto. L'istruttoria svolta aveva confermato l'esistenza degli indici di elaborazione giurisprudenziale rivelatori della subordinazione: inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e sottoposizione a specifiche direttive. I testimoni escussi avevano confermato che l'istante aveva collaborato, oltre che con Contr il anche con l'IN. responsabile della qualità, nonché con gli altri lavoratori Per_2 presenti in cantiere. In particolare, ruolo importante era rivestito dal sig. , che CP_2 spesso faceva da tramite per le direttive impartite dall'IN. Rilievi al ricorrente. Il ST di controparte, IN. , aveva confermato la sottoposizione alle direttive Pt_5 del Rilievi fornendo il seguente chiarimento su domanda dell'avvocato del ricorrente “mi risulta che il ricorrente si interfacciasse con l'IN. per la qualità dei materiali, ossia Per_2 quando si recava in cantiere per le attività sui controlli dei materiali, il ricorrente redigeva un report che trasmetteva in quel caso all'IN. in caso di non conformità, il ricorrete Per_2 17
predisponeva un report, proponendo la soluzione;
a questo punto passava questo report con la proposta di soluzione a me o all'IN, ed eravamo noi a chiudere la Per_2 procedura…”. Non si trattava di semplice coordinamento occasionale, ma di direttive, intese come ordini specifici sulle attività da svolgere volta per volta, che dovevano essere svolte nei tempi prestabiliti data la necessità di garantire i controlli seguendo le tempistiche di lavorazione dell'impresa. Il ST veva dichiarato: “… il ricorrente si recava in cantiere per conto di Tes_2 Pt_1 per verificare la corretta risoluzione delle non conformità….. Innanzitutto, il RUP Tes_3 ha organizzato l'ufficio e il RUP successivo ha mantenuto detta organizzazione: una volta fatta l'organizzazione iniziale man mano che arrivavano non conformità da risolvere si sapeva che si doveva andare in cantiere a controllare;
una volta fatta detta verifica, il ricorrente faceva un verbale, firmato dal ricorrente e da chi era in cantiere, che veniva allegato alla non conformità….”. Lo stesso testimone aveva chiarito che con il termine organizzazione intendeva riferirsi alla specifica assegnazione di mansioni effettuata dal . Parte_8 Il ST aveva offerto una descrizione delle procedure esistenti in “Intendo Pt_1 precisare che vi era un cronoprogramma che ci veniva inviato dall'Impresa sul quale vedevamo i lavori che venivano svolti e in base a tale programma ci recavamo a fare i prelievi di calcestruzzo o di qualsiasi altro materiale che doveva essere inviato al laboratorio prove;
prima del getto del calcestruzzo, sempre sulla base del cronoprogramma, dovevamo controllare se l'armatura era conforme a quanto previsto dal progetto;
del resto, andando in cantiere, ci rendevamo conto dell'avanzamento dei lavori;
inoltre anche la direzione lavori ci comunicava ad esempio che si doveva procedere al getto e dunque noi ci recavamo sul posto per verificare la conformità dell'armatura; c'era una scheda dove c'era scritto: Impresa, Direzione Lavori e Nella casellina firmavamo io o il ricorrente”. Pt_1 Pt_1 L'esistenza del cronoprogramma di lavori era stata menzionata anche dal ST
“….sicché noi avevamo un cronoprogramma in virtù del quale la direzione lavori CP_2 ci comunicava quando dovevamo fare tali prelievi, sia a me che al ricorrente;
in particolare preciso che veniva inviata una mail al RUP, il quale a sua volta girava detta mail a me e al ricorrente;
a volte capitava che la mail venisse inviata direttamente a noi…”. Era stata provata l'esecuzione del lavoro con materiali ed attrezzature fornite dal datore di lavoro: il sig. operava con gli strumenti propri forniti da e non era CP_1 Pt_1 rilevante che gli strumenti utilizzati non fossero direttamente di proprietà dell' , ma Pt_1 del contraente che per contratto li aveva messi a disposizione di poiché ciò che Pt_1 rilevava era che, a sua volta, avesse messo tale strumentazione a disposizione Pt_1 delle proprie maestranze, compreso lo CP_1 Era stato documentato dalle buste paga e da quanto scritto negli stessi contratti il pagamento a scadenze periodiche della retribuzione che veniva corrisposta con cadenza rigorosamente mensile ed a fronte della quale veniva rilasciato da parte del datore di lavoro un documento dotato delle caratteristiche proprie della busta paga. La necessità, addotta dall'appellante, di adottare i fogli presenza per generiche esigenze di sicurezza non trovava riscontro nel dato processuale Il testimone aveva confermato che il ricorrente era tenuto al rispetto di un CP_2 rigido orario di lavoro “dalle 8:00 alle 17:00, tale orario ci era stato indicato dal RUP;
inoltre, vi era un registro ove, quando arrivavamo, annotavamo l'orario di arrivo e poi annotavamo l'orario di uscita;
questo valeva sia per me che per il ricorrente;
spesso ci capitava di andare via anche oltre il predetto orario di lavoro, mentre mai è capitato di andare via prima delle 17:00 …”. La presenza costante era confermata dalla deposizione del ST dalla fruizione Tes_2 delle ferie. 18
In relazione al secondo motivo, affermava che corretto era stato l'inquadramento, quale Tecnico Specializzato – Posizione organizzativa ed economica B – CCNL dipendenti 2002 – 2005. Del resto, l'attività di ispettore di cantiere era espressamente richiamata Pt_1 dell'art. 74 del CCNL per i dipendenti all'epoca vigente ed ora dal nuovo art. 94. Pt_1 Anche nell'atto di appello aveva insistito nella richiesta di inquadramento Parte_1 dell'appellante nel profilo inferiore B1 senza però fornire alcuna valida giustificazione circa tale richiesta. Quanto alle differenze retributive la sentenza aveva riconosciuto esclusivamente il diritto a percepire € 3.855,60 a titolo di tredicesima mensilità. Tale somma era inferiore a quella che la stessa aveva sostenuto, in sede di Pt_1 costituzione in primo grado, essere dovuta: “In coerenza con i principi appena riferiti, nella negata e non creduta ipotesi di conversione del rapporto in contestazione in uno subordinato e di accoglimento della domanda avversaria inerente all'inquadramento nel livello B – profilo di Assistente Tecnico, le differenze retributive spettanti a controparte ammonterebbero a soli
€ 4.945,35”. Era pertanto, infondato, anche tale motivo di appello. Chiedeva il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.
Il provvedimento di fissazione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 5. È inammissibile la censura articolata in esordio al primo motivo di appello, a tenore della quale avrebbe errato il Tribunale nell'affermare l'illegittimità dei contratti per cui è causa, non avendo considerato il profilo soggettivo del professionista, geometra iscritto all'albo territoriale. La doglianza è evidentemente finalizzata alla declaratoria di inapplicabilità delle norme poste dal Tribunale a fondamento della decisione, in ragione della previsione di cui al comma 3, art. 61 D. Lgs. 276/2003, secondo cui sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. La questione integra un'eccezione di merito, non rilevabile d'ufficio e proponibile solo ad impulso di parte: “In tema di lavoro a progetto, la deroga prevista in favore di coloro che svolgono una professione intellettuale, ai sensi dell'art. 61, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, introduce nel processo un nuovo tema di indagine riconducibile ad un'eccezione in senso stretto, come tale non rilevabile d'ufficio, né proponibile per la prima volta nel corso del giudizio o in appello”. (Cass. civ. sez. lav., 25/10/2019, n. 27388). Trattandosi di eccezione nuova, in quanto proposta dall' per la prima volta con Pt_1 l'atto di appello, essa soggiace all'inammissibilità di cui all'art. 437, comma 2, c.p.c..
6. Nel merito, con il primo motivo di appello è stato dedotto che i contratti in esame interiorizzavano un progetto che non coincideva con l'oggetto sociale di e che Parte_1 era dotato di un risultato finale, intrinseco al progetto medesimo, rappresentato dalla proficua realizzazione delle singole porzioni di lavori inerenti alla nuova opera costruttiva. Pur avendo articolato siffatta doglianza, l'appellante non ha realmente confutato la prima delle ragioni poste a fondamento della decisione, laddove il Tribunale ha affermato:
“In particolare, da un esame dei contratti a progetto stipulati tra il ricorrente e la Società
non emerge l'individuazione di un progetto specifico, riconducibile ai dettami Parte_1 dell'art.61 del D.lgs. n. 276/2003. 19
Ed infatti, detti contratti, sulla premessa dell'affidamento al contraente generale
[...]
della realizzazione dell'opera infrastrutturale Controparte_9 denominata “Progetto Megalotto 1 S.S. 106 Jonica”, contengono una mera descrizione delle attività da affidare al collaboratore a progetto. In particolare, al punto 7 del contratto stipulato tra il ricorrente e l in data Pt_1 18/11/2011, si legge: per la realizzazione del Progetto megalotto 1 S.S. 106 Parte_1 Jonica intende avvalersi di un soggetto in possesso di capacità professionali di carattere tecnico necessarie allo svolgimento delle attività di seguito descritte: a) verifiche ispettive sul sistema qualità del contraente generale degli affidatari dei fornitori stabilendo sulla base del rapporto di visita ispettiva le azioni susseguenti da intraprendere nei confronti del contraente generale;
b) svolgimento delle istruttorie tecniche di qualità relativamente alle proposte di risoluzione delle non conformità relative nel corso di attività di costruzione delle opere civili, degli impianti tecnologici, di approvvigionamento di processo gestionali presentate dal contraente generale ed approvate preliminarmente dalla direzione dei lavori;
c) svolgimento dell'istruttorie tecnica di verifica su piano generale controllo qualità delle attività di affidamento e sui piani controllo qualità operativi nonché su tutte le documentazioni e procedure del sistema qualità del contraente generale”. Di pari tenore sono i successivi contratti stipulati in data 30/11/2012 e in data 31/07/2013. Orbene, i contratti non contengono la descrizione di un progetto specifico, ma soltanto l'elencazione di mansioni da affidare al collaboratore, ponendosi in contrasto con il dettato normativo, secondo cui il contratto a progetto deve individuare un obiettivo specifico da affidare al collaboratore, che deve essere oggetto di monitoraggio da parte del committente, non potendosi limitare, come nella specie, ad una mera elencazione di mansioni da svolgere, senza l'indicazione di un obiettivo da raggiungere. Tale circostanza assumerebbe già rilievo dirimente ai fini della qualificazione del rapporto intercorso tra il ricorrente e la società resistente quale rapporto di natura subordinata”. (così sentenza pagg. 17 – 18). Conferma la Corte il corretto giudizio espresso dal Tribunale, il quale, prendendo cognizione dei contratti, è addivenuto alla conclusione che l'oggetto del contratto non era la predisposizione/elaborazione di un progetto, bensì lo “svolgimento delle attività di seguito descritte”, vale a dire di verifiche ispettive sul sistema qualità; svolgimento di istruttorie tecniche di qualità; svolgimento di istruttorie tecniche di verifica. Infatti, il Progetto Megalotto 1 S.S. 106 Jonica, che è l'unico progetto di cui è menzione, è progetto dell' rientrante nell'ambito della realizzazione delle opere infrastrutturali e Pt_1 non l'oggetto del contratto stipulato con il geom. CP_1 Che il contratto stipulato con quest'ultimo avesse ad oggetto solo l'espletamento di attività, cioè di precipue mansioni, risulta dallo stesso tenore letterale del contratto, laddove al punto 5 della premessa, cfr. contratto del 18.11.2011, è riportato che, dovendo l Pt_1 provvedere ai sensi dell'art. 176, comma 3 lett. c D. Lgs. 163/2006 all'attività di alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere per il cui svolgimento aveva Parte_1 predisposto un gruppo di lavoro di durata pari a quella della realizzazione del Progetto Megalotto 1 S.S. 106 Jonica, gruppo di lavoro (cfr. punto 6 della premessa dal contratto) che avrebbe dovuto provvedere all'alta sorveglianza sulla realizzazione dell'opera. Operata tale premessa, il contratto precisava che intendeva avvalersi di Pt_1 soggetto in possesso di capacità professionali di carattere tecnico necessarie allo svolgimento delle attività di seguito descritte: a) verifiche ispettive sul sistema qualità del contraente generale degli affidatari dei fornitori stabilendo sulla base del rapporto di visita ispettiva le azioni susseguenti da intraprendere nei confronti del contraente generale;
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b) svolgimento delle istruttorie tecniche di qualità relativamente alle proposte di risoluzione delle non conformità relative nel corso di attività di costruzione delle opere civili, degli impianti tecnologici, di approvvigionamento di processo gestionali presentate dal contraente generale ed approvate preliminarmente dalla direzione dei lavori;
c) svolgimento dell'istruttorie tecnica di verifica su piano generale controllo qualità delle attività di affidamento e sui piani controllo qualità operativi nonché su tutte le documentazioni e procedure del sistema qualità del contraente generale” stipulava il contratto con il geom. che si obbligava (cfr. art. 2 del contratto) per CP_1 espletare il proprio incarico nelle attività di alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere di cui in premessa al presente contratto …”. Oggetto del contratto non è, dunque, un progetto, bensì l'espletamento di attività rientranti nei compiti dell'alta sorveglianza, che compete all' ex art. 176, comma 3 lett. Pt_1 c D. Lgs. 163/2006. Sebbene il contratto abbia fatto ricorso all'adozione di espressioni terminologiche quali: attività di collaborazione coordinata e continuativa a progetto;
carattere di autonomia ex art. 2222 c.c.; espressa previsione di assenza di vincoli di orario di ufficio e di poteri gerarchici, è l'oggetto stesso della prestazione pattuita a negare che quelli in esame integrassero, nella sostanza e al di là del nomen juris, contratti a progetto. L'espletamento di quanto sub a), b) e c) prima riportato non è in alcun modo riconducibile al paradigma del progetto specifico, funzionalmente collegato al raggiungimento di un risultato finale, determinato dal committente e che il collaboratore si impegna a raggiungere con autonoma gestione dei tempi di lavoro. La Suprema Corte ha reiteratamente, cfr. ex multis Cass. civ. sez. lav., 31/07/2024, n. 21490, enunciato il seguente principio di diritto: “L'art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003, che disciplina il contratto a progetto, caratterizza tale forma di lavoro per la presenza di un "progetto", appunto, che è un'attività produttiva descritta ed identificata nel contratto, funzionalmente ricollegata ad un determinato risultato finale, che non può coincidere con la normale attività aziendale, per evitare che si configuri come mera messa a disposizione di energia lavorativa tipica del lavoro subordinato”. Nella motivazione della sentenza ora riportata in massima è stato affermato: “Questa Corte, con riferimento al medesimo testo della disposizione, ha chiarito (Cass. n. 24739 del 2017, Cass. n. 10135 del 26.4.2018) che la nozione di "specifico progetto", quale deriva dall'esegesi normativa, deve ritenersi consistere - tenuto conto delle precisazioni introdotte nell'art. 61 cit. dalla l. n. 92 del 2012 - in un'attività produttiva chiaramente descritta ed identificata e funzionalmente ricollegata ad un determinato risultato finale, cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore, precisando tuttavia che la norma non richiede che il progetto specifico debba inerire ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa (cfr., in tali termini, Cass. 16.11.2018 n. 29640), tuttavia è necessaria la riconducibilità dell'attività "a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa"; il risultato diventa così un fattore chiave che giustifica l'autonomia gestionale del progetto o del programma di lavoro, sia nei tempi sia nelle modalità di realizzazione, e ciò perché l'interesse del creditore è relativo al perfezionamento del risultato convenuto che, pur non necessariamente identificandosi in uno specifico opus, deve in ogni caso assumere una sua precisa connotazione, differenziandosi dalla mera disponibilità, da parte del committente, di una prestazione di lavoro eterodiretta, tipica del rapporto di lavoro subordinato (così Sez. L, Ordinanza n. 5418 del 2019). Conseguentemente, al committente viene richiesto di esplicitare ex ante, in forma scritta (su cui cfr. Cass. 19 aprile 2016, n. 7716), l'obiettivo che il contratto si prefigge di raggiungere ed il risultato della prestazione 21
richiesta al collaboratore, che deve essere necessariamente rivolto a quell'obiettivo; non viene, invece, richiesto che il progetto abbia ad oggetto un'attività altamente specialistica o di particolare contenuto professionale, e tanto meno che sia unica e irripetibile.
Il progetto concordato non può comunque consistere nella mera riproposizione dell'oggetto sociale della committente, e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l'ordinaria attività aziendale (Cass. n. 17636 del 06/09/2016), in quanto i termini in questione non possono che essere intesi - pena il sostanziale svuotamento della portata della norma - come volti ad enucleare il contenuto della collaborazione in un quid distinto dalla mera messa a disposizione di energie lavorative nell'attuazione delle ordinarie attività aziendali. Si è, altresì, affermato che l'assenza del progetto di cui all'art. 69, comma 1, del D. Lgs. n. 276 del 2003, che rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie, ricorre sia quando manchi la prova della pattuizione di alcun progetto, sia allorché il progetto, effettivamente pattuito, risulti privo delle sue caratteristiche essenziali, quali la specificità e l'autonomia (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 11778 del 2019 e Cass. n. 8142 del 29/03/2017). I contratti in esame non individuano un progetto specifico, contenendo solo la descrizioni di mansioni che il collaboratore era tenuto a svolgere, né uno specifico risultato finale. Inoltre, l'attività di alta sorveglianza sulla realizzazione dell'opera, nel cui ambito rientravano le mansioni affidate al geom. era, per espressa ammissione contenuta CP_1 in contratto, attività propria dell' committente, che aveva ritenuto di doverla assolvere, Pt_1 anche questo è stato esplicitato in contratto, mediante un gruppo di lavoro, in relazione al quale aveva stipulato i contratti dedotti in giudizio. Non solo non si rinviene un progetto specifico ed un risultato finale, ma l'attività oggetto di contratto è attività coincidente con l'attività di alta sorveglianza sulla realizzazione dell'opera, rientrante nei compiti istituzionali di per l'espletamento della quale era Pt_1 stato creato il gruppo di lavoro, cui è stato meramente demandato l'espletamento dell'attività ispettiva e di istruttorie tecniche. La sentenza, dunque, è corretta e va confermata anche in punto di valenza dirimente, ai fini della qualificazione del rapporto intercorso quale rapporto di natura subordinata, dell'assenza di progetto, posto che “In tema di contratto di lavoro a progetto, il regime sanzionatorio previsto dall'art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003, pur imponendo in ogni caso l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, contempla due distinte e strutturalmente differenti ipotesi, atteso che, al comma 1, sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di c.d. conversione del rapporto "ope legis", restando priva di rilievo l'appurata natura autonoma dei rapporti in esito all'istruttoria, mentre al comma 2 disciplina l'ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti”. (Cass. civ. sez. lav., 02/12/2020, n. 27543).
7. Pur avendo l'assenza di progetto valenza dirimente, la sentenza ha proceduto, ad abundantiam, ad esaminare le concrete modalità di svolgimento della prestazione, rinvenendovi indici univocamente dimostrativi del rapporto di lavoro subordinato. Poiché l'appellante ha censurato anche questi punti della decisione e l'appellato ha frapposto motivi di resistenza, per una compiuta disamina di tutte le questioni devolute, deve la Corte procedere al relativo esame. Il Tribunale ha annesso valenza dimostrativa della natura subordinata del rapporto ai seguenti dati: i fogli di presenza compilati quotidianamente in entrata e in uscita per attestare 22
la propria presenza presso il cantiere;
pianificazione delle ferie in coordinamento con gli altri dipendenti;
obbligo di comunicazione delle assenze;
presenza, nel corso dei sopraluoghi, del geom. quale unica parte presente nell'interesse e per conto di CP_1 Pt_1 sottoposizione al potere datoriale, desumibile dalle mail inviate al ricorrente, contenenti direttive in ordine allo svolgimento dell'attività lavorativa;
utilizzo di strumenti lavorativi e mezzi messi a disposizione da modalità di corresponsione del compenso, che Pt_1 avveniva con cadenza mensile, come avviene per una retribuzione. L'appellante ha avversato la decisione, affermando che, poiché l'appellato operava nell'ambito di un rapporto di collaborazione, risultava coerente che lo stesso fosse presente nei cantieri per espletare le verifiche allo stesso demandate e i fogli presenza non avevano alcuna finalità di controllo, ma di garanzia della sicurezza sui luoghi di lavoro, in ottemperanza alla disciplina in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 al fine di potere avere contezza, in caso di necessità di evacuazione, chi fosse fisicamente presente. Osserva la Corte che la presenza quotidiana sul cantiere ad orari rigidamente cadenzati, coincidenti con gli orari di una giornata lavorativa: dalle 08:00 alle 17:00, sia pur con riferimento alla peculiare attività svolta dal ricorrente/appellato, non è compatibile con l'autonoma gestione dei tempi di lavoro propri del collaboratore. Basti richiamare la deposizione del ST : “Il nostro orario Testimone_1 di lavoro era dalle 8:00 alle 17:00, tale orario ci era stato indicato dal RUP; inoltre vi era un registro ove, quando arrivavamo, annotavamo l'orario di arrivo e poi annotavamo l'orario di uscita;
questo valeva sia per me che per il ricorrente;
spesso ci capitava di andare via anche oltre il predetto orario di lavoro, mentre mai è capitato di andare via prima delle 17:00; l'orario che dovevamo rispettare era quello, ma se vi erano delle urgenze andavamo anche oltre detto orario, anche fino alle 20:00. Lavoravamo dal lunedì al venerdì e se era necessario, ad esempio se vi erano attività particolari, quali i getti di calcestruzzo, eravamo chiamati anche di sabato”. La circostanza che fosse stato il RUP ad indicare gli orari di lavoro con cadenza di quotidianità nega l'assunto sia dell'autonomia, sotto il profilo temporale, dell'espletamento della prestazione, sia della riconducibilità di detti orari alla collaborazione da rendere in relazione alle esigenze di cantiere, solo a dover prendere atto che le esigenze di cantiere, cui l'appellante ha ricondotto l'evenienza in esame, non si sarebbero verificate di volta in Contr volta secondo le lavorazioni eseguite, ma sarebbero state predeterminate ex ante dal con cadenza quotidiana e ad orari predeterminati, corrispondenti ad una giornata lavorativa. Rispetto a tali precise indicazioni, scarsamente persuasiva è la ricostruzione operata, a termini di carattere generale, dal ST : “Il ricorrente come gli altri aveva un Pt_5 contratto che prevedeva che facesse dei sopralluoghi per verificare che le attività fossero conformi a quanto stabilito nel capitolato di gara;
il suo compito era ben definito e il ricorrente aveva continui rapporti con me;
infatti, lui mi diceva cosa aveva fatto nell'ambito della sua attività di controllo e cosa aveva intenzione di fare. Non ero io che dicevo al ricorrente dove e quando fare i controlli, ma lo stabiliva il contratto. Il contratto prevedeva i tipi di controllo da effettuare e in base al contratto il ricorrente li effettuava;
certamente ci sentivamo, ma lui stabiliva autonomamente quando e come intervenire e solo dopo aver svolto il suo lavoro, non prima, mi ragguagliava mediante un report scritto Proprio per lo scopo dell'attività di controllo, la stessa non doveva avere orario e poteva essere svolta in qualsiasi momento, senza comunicarlo a me;
ma certamente il professionista era in grado da sé di comprendere quando effettuare il controllo e di capire se ad esempio la lavorazione era partita o non era partita. Preciso che il foglio di presenza era lì e ognuno lo firmava quando voleva, all'ingresso e all'uscita; intendo precisare che né il ricorrente né i suoi colleghi avevano un orario di lavoro”. Poiché non risulta smentito che il ricorrente appellato, così come il ST si CP_2 recassero quotidianamente presso il cantiere ad orari predeterminati e sempre lì si 23
trattenevano fino alla conclusione della giornata lavorativa, siffatte modalità di svolgimento della prestazione appaiono incompatibili con l'affermazione di insussistenza di orario di lavoro e di svolgimento dell'attività in qualsiasi momento a discrezione ed autonomia organizzativa da parte del collaboratore. Il rilievo di cui sopra assorbe il profilo, pure dibattuto fra le parti, sulla funzione da attribuire alla firma dei fogli di presenza in orario o in uscita. Quand'anche l'attestazione degli orari di presenza avesse, come dedotto dall'appellante, assolto non ad una funzione di controllo dell'orario in cui il collaboratore rendeva la prestazione, bensì ad una funzione di garanzia degli obblighi di sicurezza sul cantiere, ciò non caduca la valenza univocamente dimostrativa del dato prima esaminato: gli orari di lavoro, con cadenza quotidiana, costituivano oggetto di una precisa indicazione provenuta dal RUP ed erano sempre verificabili, mercé la compilazione dei registri di presenza. Inoltre, l'assunto della funzione di garanzia della sicurezza sul lavoro attribuito dall'appellante al registro delle presenze, appare smentito dal ST “ … se nel CP_2 corso dell'anno avevamo bisogno di prendere un giorno di ferie, sia io che il ricorrente, lo comunicavamo al RUP;
anche perché il giorno di assenza era annotato sul registro Contr presenze e detta assenza era poi sottoscritta dal lo stesso meccanismo trovava applicazione anche nell'ipotesi in cui uno di noi arrivava in ritardo; ad esempio quando andavo a Salerno dall'IN. lo annotavo sul registro presenze, in quanto ero stato Per_2 autorizzato”. Se, come affermato dall'appellante, il registro delle presenze non serviva per il controllo dei lavoratori, ma per esigenze di sicurezza, irragionevole sarebbe stata l'annotazione, nel medesimo registro, dell'assenza o del ritardo: al lavoratore assente o in ritardo, proprio perché non presente in cantiere, non deve essere garantita alcuna sicurezza. L'assunto rassegnato dall'appellante non è, dunque, coonestato dalle risultanze processuali. Parimenti, non può essere ricondotta ad espletamento di collaborazione autonoma la predisposizione del piano ferie e la doverosa comunicazione dei giorni di assenza. Sempre il ST : “Ci veniva richiesto un piano ferie ogni anno;
così CP_2 dovevamo metterci d'accordo, il ricorrente, gli altri colleghi co.co.pro. ed io per le ferie e lo comunicavamo al RUP, che ce lo chiedeva;
cercavamo di far coincidere le ferie con il periodo di sospensione feriale dei lavori, nel mese di agosto. Noi comunicavamo il piano ferie al RUP, il quale, però, se l'impresa era in piena attività ci diceva che non potevamo fruire delle ferie essendo necessario effettuare i controlli, sicché ci invitava a prendere le ferie nei periodi in cui i lavori dell'impresa erano ridotti per le loro ferie;
se nel corso dell'anno avevamo bisogno di prendere un giorno di ferie, sia io che il ricorrente, lo comunicavamo al RUP;
anche perché il giorno di assenza era annotato sul registro presenze e detta assenza Contr era poi sottoscritta dal lo stesso meccanismo trovava applicazione anche nell'ipotesi in cui uno di noi arrivava in ritardo;
ad esempio quando andavo a Salerno dall'IN. lo Per_2 annotavo sul registro presenze, in quanto ero stato autorizzato”. Il ST ha dichiarato: “Per le ferie, poiché l'impresa chiudeva per una Tes_2 settimana ad agosto e a Natale, quando era chiusa aravamo tutti in ferie, poi si fruiva di un'altra settimana in maniera scaglionata prima o dopo la settimana di chiusura. Un paio di volte è stato fatto un piano ferie, in modo di avere sempre una presenza nelle due settimane prima o dopo la chiusura;
forse solo nel primo dei miei 4 anni non è stato fatto un piano ferie;
quando facevamo il piano ferie lo mandavamo all'ufficio a Catanzaro;
forse ne Pt_1 ne occupava;
per Catanzaro intendo il responsabile del procedimento, al Persona_4 quale veniva comunicato il piano ferie. Per il periodo in cui ci sono stati i dipendenti Pt_1 presso gli uffici di Siderno, il piano ferie comprendeva anche loro. Ci sono stati anche dipendenti presso gli uffici di Siderno almeno fino all'inizio del 2012, se ben ricordo”. Pt_1 24
L'inclusione dei collaboratori a progetto nel piano ferie al pari dei dipendenti , Pt_1 mentre è compatibile con la predeterminazione dei tempi lavorativi propri del rapporto di lavoro subordinato, non lo è per un collaboratore a progetto che, non avendo obbligo di predeterminazione oraria della prestazione lavorativa, è tenuto a dar conto del risultato finale, ma non del tempo messo a disposizione, che è, invece, connotazione caratteristica del contratto di lavoro subordinato. Nel prosieguo, deve escludersi che le comunicazioni provenienti da ed Pt_1 indirizzate al geom. vessero, quale oggetto esclusivo, l'indicazione delle coordinate CP_1 geografiche del luogo presso cui il professionista avrebbe dovuto recarsi per realizzare, in piena e completa autonomia, la propria attività. Dall'esame del contenuto delle e - mail indirizzate dalla Società (anche) al ricorrente si riscontra che esse non sono limitate all'indicazione dei siti interessati all'accesso, come sostenuto nell'atto di appello, avendo ad oggetto, invece, la compiuta individuazione delle attività da compiersi in giorni ed orari predeterminati unilateralmente dal mittente. Il contenuto delle e -mail non esprime, quindi, una finalità di coordinamento, avendo, invece, un contenuto esplicativo dell'eterodirezione propria del potere datoriale. Nell'ulteriore prosieguo, non può tacersi che dai verbali di non conformità emerge che, nel corso dei sopralluoghi, l'unico soggetto presente per conto e nell'interesse dell' Pt_1 era proprio il geom. sottoscrittore dei verbale, il che non risulta compatibile con CP_1 un'attività di collaborazione a progetto espletata in autonomia. È parimenti incontroverso che il ricorrente/appellato, nell'espletamento delle proprie prestazioni, si avvalesse di postazioni e computer non personali, di automezzi non di sua proprietà per gli spostamenti e avesse a disposizione un alloggio di servizio, ove avesse inteso fruirne. Rispetto a tali dati priva di decisività è l'argomentazione dell'appellante secondo cui le postazioni, i computer erano ad uso promiscuo ed erano stati messi a disposizione della Società da parte del Contraente generale, così come l'alloggio di servizio, mentre gli automezzi erano stati messi a disposizione di tutti i collaboratori della Società al fine di consentire gli spostamenti in aree caratterizzate da sedime stradale dissestato e garantire la sicurezza degli stessi collaboratori. Il dato decisivo non è l'appartenenza dei beni al Contraente Generale o alla Società o la riconducibilità all'uno o all'altra della messa a disposizione dell'alloggio di servizio, bensì il dato di fatto che il collaboratore non dovesse utilizzare a beni facenti parte del proprio compendio strumentale/professionale, come invece avrebbe dovuto essere ove si fosse trattato di un rapporto di lavoro autonomo, nel cui alveo va ricondotto il contratto di lavoro a progetto (cfr. ex multis Cass. civ. sez. lav., 22/05/2024, n.14339; Cass. civ. sez. lav., 29/10/2019, n. 27725). Quanto alla corresponsione del compenso, l'art. 7 del contratto 18.11.2011 prevede un compenso onnicomprensivo di € 33.900,00 “ripartito in rate mensili di uguale valore. I compensi dovuti sono liquidati al collaboratore entro il giorno quindici del mese successivo a quello di effettuazione dell'opera”. L'appellante ha dedotto l'assimilazione dei redditi derivanti da co.co.co. a quelli di lavoro subordinato, risultando ex lege necessaria l'emissione e la consegna di buste paga, essendo il committente sostituto di imposta del collaboratore ed essendo quest'ultimo anche il soggetto obbligato per la contribuzione previdenziale, anche relativamente alla quota a carico del collaboratore. Pur prendendo atto di ciò, resta da considerare che, se l'oggetto del contratto era un progetto specifico e il compenso secondo previsioni contrattuali doveva esser liquidato entro il giorno quindici del mese successivo all'effettuazione dell'opera, che dovrebbe identificarsi nell'ultimazione del progetto, il pagamento mensile avrebbe remunerato una prestazione, avente la durata predeterminata, ma antecedente all' effettuazione del progetto/opera. 25
In realtà, una remunerazione corrisposta con cadenza mensile e prima dell'ultimazione della prestazione contrattualmente pattuita appare riconducibile non al pagamento del compenso pattuito per il progetto, bensì per remunerare le prestazioni rese con la cadenza quotidiana ed agli orari che la prova testimoniale ha consentito di accertare. Questa è una connotazione propria del rapporto di lavoro subordinato e non la remunerazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto. Va, dunque, confermata l'appellata sentenza nella parte in cui ha accertato che i rapporti inter-partes erano riconducibili a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici, con conseguente violazione del divieto di cui all'art. 69, comma 1, D. Lgs. 276/2003.
8. In esito al giudizio di cui sopra, il Tribunale ha fatto applicazione dell'art. 69 D. Lgs. 276/2003, comma 1, secondo cui i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto, dichiarando
“l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento del lavoratore nella posizione organizzativa ed economica B, profilo assistente tecnico, di cui all'art. 74 CCNL 2002-2005 tra il sig. e l CP_1 [...]
con decorrenza dal 18/11/2011”. Pt_1
L'appellante ha censurato tale ultima statuizione, affermando che il Tribunale non avrebbe comunque potuto procedere alla riqualificazione, dichiarando il rapporto alle dipendenze di in forza del disposto di cui all'art. 18, co.2., D.L. 112/2008, Parte_1 convertito con modificazioni dalla L. 133/2008, applicabile ratione temporis. Tale norma disponeva che, a partire dal 25.06.2008, le Società a partecipazione pubblica totale o di controllo, tra le quali rientrava anche erano tenute a reclutare il Pt_1 personale mediante procedure selettive nel rispetto dei principi sottesi alla regola del concorso pubblico ex art. 97 Cost. e, ove il rapporto di lavoro non fosse sorto prima del 25 giugno 2008, esso andava disciplinato dal citato art. 18, che escludeva la validità di rapporti non istaurati a seguito di procedure selettive e imparziali, che ove instaurati erano nulli, e il giudicante non avrebbe potuto darvi riconoscimento, come affermato anche da Cass. 18791/2003. Ne derivava che, in assenza del rispetto delle procedure selettive, era inibita l'instaurazione ope iudicis di un rapporto di lavoro alle dipendenze di con Parte_1 conseguente necessità di riforma della sentenza sul punto. Nelle note scritte depositate il 04.11.2025, l'appellato ha dedotto che aveva Pt_1 tardivamente introdotto una nuova eccezione, vale a dire la pretesa natura di ente pubblico, richiedente nuovi accertamenti di fatto circa la natura della società, avente forma di S.p.A., introducendo un diverso thema decidendum, non deducibile per la prima volta in sede di gravame. Il rilievo è infondato. La natura di non è stata giammai controversa, trattandosi di una S.p.A. a totale Pt_1 partecipazione pubblica. La censura di ha ad oggetto la differente questione concernente la non Pt_1 applicabilità della norma che dispone la conversione del rapporto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in virtù del disposto all'art. 18, co.2., D.L. 112/2008. La sussumibilità della fattispecie dedotta in giudizio all'uno o all'altro paradigma normativo non costituisce oggetto di eccezione in senso stretto, sì che la censura dell'appellato non può trovare accoglimento.
8.1. Procedendo all'esame del motivo di appello proposto da osserva la Corte Pt_1 che i contratti dedotti in lite sono stati stipulati fra il mese di novembre 2011 ed il mese di luglio 2013, sì che ad essi è applicabile ratione temporis la previsione di cui all'art. 18 co.2., 26
D.L. 112/2008, secondo cui le società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. A termini generali, la società pubblica si caratterizza per essere un ente privato, il cui capitale sociale è detenuto nella sua interezza dalla pubblica amministrazione e, ove manchi una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema societario, la partecipazione del soggetto pubblico non è idonea a mutarne la natura. Come affermato da Cass. 6171/2023, considerato il carattere di stretta interpretazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 165/2001, riservato alle amministrazioni pubbliche, il legislatore, con la previsione derogatoria di cui al citato art. 18, ha esteso alle società pubbliche le limitazioni imposte alle pubbliche amministrazioni nelle procedure di reclutamento del personale, disponendo che la selezione del personale debba avvenire secondo principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità, efficacia ed economicità. La ragione della deroga del regime privatistico è riconducibile a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, sin con la sentenza 466 del 1993: il mutamento meramente formale della veste giuridica della società pubblica non è sufficiente a reciderne ab imis i legami con la pubblica amministrazione, ove la privatizzazione non assuma anche "connotati sostanziali, tali da determinare l'uscita delle società derivate dalla sfera della finanza pubblica, e "la giurisprudenza costituzionale distingue, dunque, la privatizzazione sostanziale da quella meramente formale (Corte Cost. nn. 29/2006, 209/2015,55/2017) e sottolinea che in detta seconda ipotesi viene comunque in rilievo l'art. 97 Cost., del quale il D.L. n. 112 del 2008, art. 18 costituisce attuazione" (Cass. 4358/2018). In tema di società partecipate, le Sezioni Unite della Suprema Corte, pronunciando sul riparto di giurisdizione fra giudice ordinario, contabile ed amministrativo, hanno evidenziato che la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società la quale, quindi, resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (cfr. Cass. S.U. n. 24591/2016 e con riferimento ai rapporti di lavoro Cass. S.U. n. 7759/2017). E' stato altresì affermato, in una fattispecie in cui parte del giudizio era Parte_1
“Ai sensi dell'art. 18, co. 2 D.L. 112/2008 le società a totale partecipazione pubblica devono procedere alle assunzioni mediante procedure selettive nel rispetto dei principi che sottendono la regola del concorso pubblico ex art. 97 della Costituzione. Pertanto, opera anche in questo caso il principio secondo cui la regola della concorsualità imposta dal legislatore, nazionale o regionale, impedisce la conversione in rapporto a tempo indeterminato del contratto a termine affetto da nullità”. (Cass. civ. sez. lav., 23/07/2019, n.19925). In motivazione la Suprema Corte ha scrutinato la natura giuridica di Parte_1
“ripercorrendo gli approdi di questa Corte nonché del Consiglio di Stato. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 15594 del 2014, sia pure ai fini della affermazione della giurisdizione contabile per l'azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi e dei dipendenti dell' dopo averne escluso la natura di società in house, Parte_1 hanno affermato che la trasformazione dell' in società per azioni disposta dalla legge Pt_1 non ne ha intaccato gli essenziali connotati pubblicistici, essendosi tradotta nella mera adozione di una formula organizzativa, corrispondente a quella della società azionaria, senza per questo incidere sulla reale natura del soggetto. In tal senso si era già pronunciato il Consiglio di Stato con la decisione n. 2829 del 2013, con cui statuiva che pur dopo la doppia fase di privatizzazione dell'originaria azienda di Stato, intervenuta per effetto del D. Lgs. n. 143 del 1994 (trasformazione in ente pubblico 27
economico) e del D.L. n. 138 del 2002, convertito nella L. n. 178 del 2002 (in particolare l'art. 7 che ha ulteriormente trasformato l' in s.p.a.), il nuovo assetto dell' aveva Pt_1 Pt_1 incidenza concreta soltanto sulla fase gestionale del nuovo soggetto. Più recentemente, Cass. n. 6264 del 2019 ha chiarito che la natura pubblica o meno dell' non può vagliarsi solo con riferimento al D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma Pt_1 2, atteso che la giurisprudenza, sia civile che amministrativa, hanno progressivamente e più volte ritenuto che la forma privatistica della società non esclude, a determinate condizioni, la natura pubblica del soggetto. La citata sentenza ha quindi, affermato che l' è società partecipata al 100% Pt_9 dallo Stato, facente parte del conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione e quindi del bilancio dello Stato e, come tale, sottostà ad un vincolo pubblicistico nella sua organizzazione. Tale vincolo impone l'attuazione concreta dei principi di economicità e imparzialità e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa della pubblica amministrazione. Le misure adottate con il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, sono indirizzate al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica, intesi come espressione diretta del principio di economicità e del pubblico interesse al risparmio nella spesa pubblica. Dunque, l quale società a partecipazione pubblica totale, rientra Parte_1 nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 112 del 2008, art. 18, comma 2. …” .
“ … Questa Corte ha affermato con la sentenza n. 3621 del 2018, richiamata dalla Corte d'Appello, il principio, al quale si intende dare continuità, che non può dubitarsi del carattere imperativo della disposizione in esame, e che pertanto l'omesso esperimento delle procedure previste sia dal comma 1 che dal comma 2, disposizioni entrambe espressione dei principi di cui all'art. 97 Cost., determina la nullità del contratto, ai sensi dell'art. 1418 c.c., comma 1, perché la violazione attiene al momento genetico della fattispecie negoziale e, quindi, la stessa non può essere solo fonte di responsabilità a carico del contraente inadempiente. … Una volta affermato che per le società a totale partecipazione pubblica il previo esperimento di procedure selettive nel rispetto dei principi di cui al D.L. n. 112 del 2008, art. 18, comma 2, riferibili all'art. 97 Cost., condiziona la validità del contratto di lavoro, non può che operare il principio secondo cui anche per i soggetti esclusi dall'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, la regola della concorsualità imposta dal legislatore, nazionale o regionale, impedisce la conversione in rapporto a tempo indeterminato del contratto a termine affetto da nullità”. Il principio di diritto è stato ribadito da Cass. civ. sez. lav., 04/07/2023 n.18791, secondo cui: "In tema di società a totale partecipazione pubblica, il reclutamento del personale ex D.L. n. 112 del 2008, art. 18, comma 2, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, come modificato dalla l. n. 102 del 2009 di conversione del D.L. n. 78 del 2009 - ove è previsto che le società in questione adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità -, deve avvenire mediante procedure selettive che rispettino la regola del concorso pubblico, sicché la violazione di tale disposizione, avente carattere imperativo, impedisce la conversione in rapporto a tempo indeterminato del contratto a termine affetto da nullità" (già in precedenza v. Cass. n. 3621 del 2018; successivamente v. Cass. n. 4571 del 2022, Cass. n. 27126 del 2022, Cass. n. 30235 del 2022); tale orientamento ha ricevuto, di recente, un autorevole avallo dalle Sezioni unite di questa Corte, che hanno statuito sulla impossibilità "di ritenere costituito fra le parti, come conseguenza dell'inefficacia o nullità della clausola appositiva del termine, un valido rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in presenza di discipline settoriali che facciano divieto di instaurazione di detto rapporto o la subordinino al rispetto di forme di reclutamento finalizzate alla selezione 28
dei più meritevoli ed alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'assunzione" (Cass. SS. UU. n. 5556 del 2023)”.
9. Orbene, incontroverso che l quale società a partecipazione pubblica Parte_1 totale, sia soggetto incluso nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 112 del 2008, art. 18, comma 2, e che i contratti posti a fondamento della domanda, ratione temporis, sono assoggettati a tale precetto normativo, deve considerarsi che i principi di diritto su esposti, sebbene enunciati in relazione a contratti a termine affetti da nullità, abbiano valenza generale in tutti i casi in cui sia prevista la conversione ope legis di un contratto di lavoro invalidamente stipulato in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e, quindi, anche con riguardo ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto illegittimamente stipulati perché, nonostante il nomen juris attribuito, sono privi dell'elemento costitutivo caratterizzante, cioè uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato. Il divieto, sancito dall'art. 69 D. Lgs. 276/2003, di rapporti di collaborazione continuativa e coordinata atipici determina, quale sanzione, che tali contratti sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto, con previsione di una conversione ex lege del contratto di collaborazione coordinata e continuativa privo di uno specifico progetto in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Tuttavia, ove si facesse applicazione di tale conversione per i contratti stipulati da una società a partecipazione pubblica totale, come operato dal giudice a quo, si violerebbe la norma di cui all'art. 18, comma 2, D. Lgs. 112/2008. L'imperatività di tale ultima norma, non consentendo che tali società procedano al reclutamento del personale con modalità diverse dall'espletamento di procedure selettive, impedisce la conversione dell'atipico contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, al pari di quanto affermato dal giudice di legittimità per il contratto a termine affetto da nullità, comune essendo la ratio delle fattispecie. Invero, ove si facesse applicazione dell'art. 69 D. Lgs. 276/2003 si violerebbe automaticamente il disposto dell'art. 18, comma 2, D. Lgs. 112/2008, ponendo in essere un contratto viziato geneticamente e affetto da nullità ex art. 1418 c.c. (così Cass. 19925/2019). Deve, pertanto, essere ritenuto che anche per i rapporti atipici di collaborazione coordinata e continuativa, così come per il contratto a termine affetto da nullità, la regola della procedura selettiva imposta dal legislatore impedisca la conversione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ciò perché, come affermato dalla più volte citata Cass. 19925/2019, il previo esperimento di procedure selettive nel rispetto dei principi di cui al D.L. n. 112 del 2008, art. 18, comma 2, riferibili all'art. 97 Cost., condiziona la validità del contratto di lavoro. La conversione ope legis ex art. 69 D. Lgs. 276/2003 è, dunque, impedita dall'art. 18 comma 2, D. Lgs. 112/2008, che impone alla società a partecipazione pubblica totale la regola del reclutamento del personale mediante procedure selettive. Per conseguenza, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, va rigettata la domanda proposta dal geom. vente CP_1 ad oggetto la declaratoria di sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 01.12.2011. Il rigetto della domanda di cui sopra determina che non possa farsi luogo a questione di inquadramento in posizione organizzativa ed economica e che debba essere rigettata anche la domanda di corresponsione delle somme dovute a titolo di tredicesima mensilità, oltre accessori, giacché entrambe presuppongono l'esistenza di un valido rapporto di lavoro. 29
Deve, invece, essere accolta, a seguito alla riforma della sentenza, la domanda restitutoria proposta l'appellante e l'appellato va condannato alla restituzione delle somme eventualmente corrisposte da in adempimento della condanna al pagamento Parte_1 pronunciata con la sentenza emessa dal Tribunale di Locri, in questa sede, sul punto, riformata. In esito a questo giudizio di appello si è registrata la reciproca soccombenza delle parti, posto che, se è risultata vittoriosa in punto di mancata conversione ope legis dei Pt_1 rapporti in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, correlativamente è risultata soccombente, con esito vittorioso per il ricorrente/appellato, in punto di atipicità dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in violazione del divieto di cui all'art. 69, comma 1, D. Lgs. 276/2003,. La reciproca soccombenza delle parti determina a disporre la compensazione fra le stesse delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti Parte_1 di , avverso la sentenza n. 733/2023 emessa dal Tribunale di Locri, pubblicata CP_1 02.08.2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'appellata sentenza, così provvede:
1. Rigetta le domande proposte dal ricorrente aventi ad oggetto la declaratoria di sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 01.12.2011 e la condanna di al pagamento delle somme dovute a titolo di tredicesima mensilità, oltre Pt_1 accessori.
2. Condanna l'appellato alla restituzione, in favore di delle somme da Parte_1 questa eventualmente corrisposte in adempimento della condanna al pagamento pronunciata con la sentenza emessa dal Tribunale di Locri, sul punto riformata.
3. Dichiara compensate fra le parti le spese dei due gradi di giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 7 novembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 39/2024 R.G., vertente TRA
CF , in persona del Dirigente del Parte_1 P.IVA_1 [...]
, Dott.ssa , giusta procura conferita per atto del Parte_2 Parte_3 Notaio Rep. 84136 Rogito 23670, con sede in Roma, alla Via Monzambano Persona_1
n. 10, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Miceli, CF , presso il cui C.F._1 studio, in Roma alla via Po, n. 25/B, è elettivamente domiciliata, pec
, fax 06/85231343 Email_1 appellante CONTRO
nato in [...] (R.C.) il 06.09.1979, CF CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Santa Lucia al Parco n.25, presso lo studio dell'Avv. Domenico Ruggiero, CF fax 0965.885902, pec C.F._3
che lo rappresenta e difende Email_2 appellato CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 13.04.2021, iscritto al n. 1021/2021 R.G. il geom. CP_1 riassumeva innanzi al Tribunale di Locri, a seguito di regolamento di competenza
[...] definito dalla Corte Suprema di Cassazione, il giudizio già proposto con ricorso depositato, sempre innanzi al Tribunale di Locri, il 25.03.2015, iscritto al n. 1227/2015.
1.a. Infatti, il Tribunale di Locri, adito in prima istanza dal ricorrente, a seguito dell'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla resistente con ordinanza Pt_1 del 17.01.2018, aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Palmi, fissando il termine di 30 giorni per la riassunzione del giudizio. Riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Palmi, questi, con ordinanza del 29.11.2018, non ritenendosi competente territorialmente e ravvisata l'esistenza di conflitto di competenza, aveva rimesso la decisione alla Corte di Cassazione a norma dell'art. 45 c.p.c.. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27684/2020 del 20.10.2020, depositata il 03.12.2020, aveva dichiarato la competenza del Tribunale di Locri innanzi al quale aveva rimesso le parti.
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1.b. Con il ricorso in riassunzione, lo richiamando e reiterando quanto già CP_1 esposto nel ricorso del 25.03.2015, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare l'illegittimità del contratto a progetto fatto sottoscrivere al ricorrente in data 18.11.2011, e per l'effetto dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorso tra il sig. , inquadrato nella posizione organizzativa CP_1 ed economica B del CCNL 2002-2005, e l in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., a far data dal 01.12.2011 a tutt'oggi, o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
2) accertare il diritto del ricorrente a percepire la somma di € 3.855,60, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di 13a mensilità non percepita;
3) accertare il diritto del ricorrente a percepire a titolo di premio di produzione mai riconosciutogli la somma di € 6.131,52, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4) condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi al favore dell'avvocato antistatario”. Esponeva di aver svolto attività lavorativa presso l sin dall'anno 2011, Parte_1 mediante contratti di collaborazione a progetto, l'ultimo dei quali con scadenza 01.08.2014, e l non aveva mai provveduto ad assumere a tempo indeterminato esso istante Pt_1 ricorrendo, piuttosto, all'utilizzo di una serie di contratti a progetto finalizzati a dissimulare un rapporto di lavoro subordinato. I contratti stipulati erano i seguenti: in data 18.11.2011 era stato stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto della durata di mesi dodici, con decorrenza dal 01.12.2011. Il contratto era stato prorogato a decorrere dal 01.12.2012 per la durata di mesi otto. In data 31.07.2013 era stato stipulato un nuovo contratto a progetto che costituiva proroga dei precedenti, con decorrenza dal 01.08.2013, della durata di mesi dodici, A partire dall'anno 2011 si era occupato, sempre per conto di dello Parte_1 svolgimento della medesima attività lavorativa: impiegato presso il cantiere di Marina di Gioiosa Jonica, aveva svolto attività di verifiche ispettive sul sistema della Qualità in merito ai lavori finalizzati alla realizzazione del progetto denominato “Lavori di ammodernamento in sede tratto PA (Km 50+000) – CA (Km 123 + 800) lotti 6-7-8 compreso lo svincolo di marina di Gioiosa Jonica della S.S. 106” denominato Progetto Megalotto 1 S.S. 106 Jonica. Aveva operato costantemente presso il cantiere di Siderno, dove era stato Pt_1 creato un ufficio con postazione computer, utilizzato per l'espletamento delle proprie attività. Il ricorrente, dunque, aveva prestato attività lavorativa per l svolgendo attività Pt_1 lavorativa secondo le condizioni di un rapporto di lavoro subordinato. Gli stessi compiti affidati al ricorrente erano di per sé incompatibili con un'attività di natura parasubordinata: aveva il compito di verificare in cantiere la modalità di esecuzione di alcune fasi dei lavori;
di effettuare i sopralluoghi in contraddittorio con il contraente generale e la direzione lavori, finalizzati a risolvere le cd. non conformità che di volta in volta venivano aperte. Infatti, quando una parte (il contraente generale, o la direzione lavori) Pt_1 verificava che un determinato lavoro non era correttamente eseguito, apriva la procedura della cd. non conformità e, in questa fase, esso ricorrente interveniva in rappresentanza dell' e partecipava all'istruttoria finalizzata a risolvere la non conformità aperta. Parte_1 Compariva (risultava dai verbali di non conformità depositati) come rappresentante e faceva le proprie valutazioni sul campo che poi trasmetteva ai propri superiori Pt_1 Pt_1
Tale attività non poteva essere svolta da un parasubordinato non solo perché necessitava di uno stretto coordinamento con ma implicava la presenza sui luoghi nei Pt_1 quali effettuare le verifiche e tale obbligo di presenza era incompatibile con l'attività del co.co.pro.. Sussistevano tutti gli indici di elaborazione giurisprudenziale rivelatori della subordinazione: 3
• inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, avendo proceduto ad integrare la sua attività con quella degli altri dipendenti nello svolgimento dei vari compiti cui veniva assegnato;
era stato di fatto subordinato al responsabile del procedimento, dipendente dapprima nella persona dell'IN. e successivamente Pt_1 Parte_4 ; era tenuto a rispettare le direttive impartite di volta in volta dall'IN. Parte_5 Per_2 dipendente secondo le seguenti modalità: l'IN. responsabile del controllo Pt_1 Per_2 qualità lavori, comunicava di volta in volta i sopralluoghi e le prove da effettuare sulla qualità dei lavori eseguiti (ad es. prelievi di calcestruzzo, carotaggi, prove ultrasoniche etc.). Tali comunicazioni venivano fatte direttamente alla persona del geom. (altro CP_2 co.co.pro. che lavorava a stretto contatto con il ricorrente), che a sua volta girava gli ordini allo L'evidente inserimento del lavoratore nell'organico aziendale era provato, CP_1 inoltre, dalle modalità con le quali al ricorrente erano comunicati i sopralluoghi da effettuare necessari al fine di risolvere le cd. non conformità. Il contraente generale comunicava ad il luogo e le tempistiche sul sopralluogo da effettuare. a sua volta, girava tali Pt_1 Pt_1 comunicazioni direttamente ad esso ricorrente, il quale era tenuto ad intervenire sul luogo.
• L'esecuzione del lavoro con materiali ed attrezzature del datore di lavoro: operava con gli strumenti forniti da avendo a propria disposizione, all'interno del cantiere di Pt_1
Siderno, un ufficio dotato di scrivania e computer fisso che utilizzava per svolgere la propria attività. Aveva altresì ricevuto in dotazione due automobili FIAT PANDA, di cui una era 4X4, con le quali aveva effettuato le verifiche in cantiere;
aveva avuto a propria disposizione un alloggio all'interno dell'Albergo Miramare a Marina di Gioiosa Jonica dove poteva soggiornare qualora non avesse preferito ritornare presso la propria abitazione sita in Palmi.
• La presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo e disciplinari: aveva agito sotto la direzione dei RUP e , ma anche dell'IN. Pt_1 Parte_4 Parte_5 Per_2 Responsabile del controllo qualità dei lavori, il quale comunicava di volta in volta i sopralluoghi e le prove da effettuare sulla qualità dei lavori eseguiti (ad es. prelievi di calcestruzzo, carotaggi, prove ultrasoniche etc.). Tali comunicazioni venivano fatte direttamente alla persona del geom. (altro co.co.pro. che lavorava a stretto CP_2 contatto con il ricorrente) che a sua volta girava gli ordini ad esso ricorrente.
• L'assunzione del rischio d'impresa da parte del datore di lavoro: il dipendente CP_1 aveva sempre operato in assenza di vincoli di risultato, tanto che non era neppure tenuto a comunicare i vari stati di realizzazione del progetto previsto in contratto, operando come un qualsiasi dipendente e svolgendo i sopralluoghi che di volta in volta gli venivano assegnati.
• Il pagamento mensile della retribuzione ed a fronte della quale veniva rilasciato da parte del datore di lavoro un documento dotato delle caratteristiche proprie della busta paga.
• L'osservanza di un rigido orario di lavoro: seguiva l'orario di lavoro del personale prestando servizio dalle ore 9.00 alle ore 17.00, dal lunedì al venerdì. Talora era stato Pt_1 chiamato a prestare attività lavorativa il sabato al fine di effettuare i sopralluoghi che gli venivano comunicati, dovendo quindi mettere a disposizione la propria reperibilità. Era obbligato a firmare un foglio in cui venivano rilevate le presenze all'interno dell'ufficio Alta Sorveglianza. Foglio che, in alcuni casi, veniva sottoscritto dallo stesso dipendente
[...]
, il quale controllava, appunto, le presenze, tra gli altri, del ricorrente. Fruiva CP_3 delle ferie così come un lavoratore dipendente, rientrando nell'organizzazione del piano ferie relativo al cantiere sul quale prestava servizio ed usufruiva delle ferie in stretto coordinamento con gli altri lavoratori subordinati, andando in ferie ogni anno nel mese di agosto, di solito dal 10 al 20, secondo il piano ferie che l predisponeva. Andava, Pt_1 inoltre, in ferie dal 15 dicembre al 7 gennaio. L'attività svolta era stata costituita dallo svolgimento di compiti meramente ripetitivi che non erano volti al raggiungimento di un risultato finale. Le mansioni svolte consentivano l'inquadramento quale Tecnico Specializzato, Posizione organizzativa ed economica B CCNL dipendenti 2002 – 2005. Pt_1 4
Accertato il diritto ad essere inquadrato come lavoratore subordinato a tempo indeterminato, doveva essergli riconosciuto il diritto a percepire la tredicesima mensilità così come previsto dall'art. 86 CCNL per i dipendenti nella misura di € 3.855,60 oltre Pt_1 interessi e rivalutazione monetaria, come da calcoli riportati nel prospetto articolato in ricorso. Spettava, infine, il premio di produzione così come sancito dall'art. 91 CCNL di categoria, nella misura di € 191,61 mensile, per un importo complessivo, al luglio 2014, di € 6.131,52 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Rassegnava le conclusioni in premessa riportate.
2. Costituitasi con memoria depositata il 22.10.2021, l si costituiva Pt_1 richiamando quanto già esposto nel precedente atto di costituzione, a seguito del ricorso notificato il 12.05.2015, resistendo all'avversa domanda e chiedendone il rigetto. Esponeva di aver aggiudicato il 24.04.2005 un appalto a contraente generale relativo ai lavori per l'ammodernamento della Strada Statale 106 Jonica dal km 50+000 (PA) al km 123+800 (CA), denominato “Progetto Megalotto 1 S.S. 106 Jonica”. Nella sua qualità di soggetto aggiudicatore era tenuta a provvedere all'attività di Alta Sorveglianza sulla realizzazione delle opere di cui al Progetto ed aveva avuto la necessità
[... di dotarsi di una professionalità in possesso di provata esperienza per supportare l CP_4
, istituito ad hoc dalla Società, che aveva identificato tale professionista nella Parte_6 persona del geom. il quale aveva, quindi, aggiunto alle ordinarie attività CP_1 libero professionali anche quelle derivanti dal contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto concluso con in data 18.11.2011, avente decorrenza di Parte_1 dodici mesi dal 1° dicembre 2011. In forza di tale contratto (art. 2) il geom. aveva svolto il proprio incarico CP_1 prestando ausilio, assistenza e collaborazione nelle attività espletate dall' Controparte_5
, con particolare riferimento allo svolgimento delle questioni ed attività tecniche
[...] relative: “a) verifiche ispettive sul Sistema Qualità del Contraente Generale, degli affidatari, dei fornitori, stabilendo, sulla base del Rapporto di Visita Ispettiva, le azioni susseguenti da intraprendere nei confronti del contraente generale;
b) svolgimento delle istruttorie tecniche di qualità relativamente alle proposte di soluzione delle non conformità rilevante nel corso dell'attività di costruzione delle opere civili, degli impianti tecnologici, di approvvigionamento, di processo/gestionali presentante dal Contraente Generale ed approvate preliminarmente dalla Direzione dei Lavori;
c) svolgimento dell'istruttoria tecnica di verifica sul Piano Generale Controllo Qualità delle attività di affidamento e sui Piani Controllo Qualità operativi, nonché su tutte le documentazioni e procedure del Sistema Qualità del Contraente Generale”. In ragione del perdurare dei lavori connessi al “Progetto Megalotto 1 S.S. 106 Jonica”, il contratto originariamente stipulato era stato prolungato – in relazione al medesimo progetto di lavoro, che non si era concluso – con due successivi accordi di proroga aventi decorrenza, rispettivamente, dal 01.12.2012 al 31.07.2013 e dal 01.08.2013 al 31.07.2014, in forza dell'art. 5, comma 3, del contratto sottoscritto nel 2011. Le verifiche in ordine alle non conformità rientravano nel progetto di cui al contratto, in particolare “nello svolgimento delle istruttorie tecniche di qualità rispettivamente alle proposte di risoluzione delle non conformità rilevate nel corso dell'attività di costruzione delle opere civili, degli impianti tecnologici, di approvvigionamento, di processo/gestionali presentate dal Contraente Generale ed approvate preliminarmente dalla Direzione dei lavori”, indicata nella descrizione del progetto all'art. 2, lett. b) del contratto. Tutte le determinazioni in ordine alle non conformità erano assunte dai dipendenti e dirigenti della Società (e non dal geom. che espletava attività di consulenza tecnica CP_1 5
a fini istruttori), e dal Responsabile Controllo Qualità Lavori, dal Responsabile del Procedimento e dal Capo del Compartimento della Viabilità per la Calabria Il geom. era privo di qualsivoglia funzione e/o potere di rappresentanza della CP_1 società, avendo operato quale consulente tecnico dell' (nella cui qualità aveva Pt_1 sottoscritto i verbali); svolgeva in piena autonomia, tecnica ed operativa le istruttorie tecniche alle non conformità emerse nel corso dei lavori del Megalotto 1 della S.S. 106 Jonica, coerentemente con quanto previsto in contratto e, in qualità di consulente tecnico di era incaricato di attestare autonomamente, nell'espletamento delle funzioni di Parte_1 istruttoria tecnica dedotte in contratto, le modalità di risoluzione delle non conformità rilevate. Non corrispondeva al vero che il ricorrente fosse stato subordinato a qualsivoglia dipendente essendosi limitato a collaborare e coordinarsi con i lavoratori e dirigenti Pt_1 della Società deputati alla funzione di Alta Vigilanza. Egli aveva esclusivamente obblighi di collaborazione con la committente, essendo chiamato a risolvere le eventuali criticità derivanti all'esecuzione del contratto con il responsabile del procedimento (R.U.P.). Gli unici obblighi, sotto il profilo di modalità di espletamento delle prestazioni erano connessi alle forme di coordinamento contrattualmente previste e consistenti nell'obbligo di predisporre e consegnare rapporti di analisi e studio aventi ad oggetto l'avanzamento dei lavori (art. 2, comma 3) e di partecipare a riunioni periodiche (art. 3, comma 3). Il ricorrente non aveva mai dovuto integrare la propria attività con quella degli altri dipendenti di non era mai stato sottoposto ad alcuna direttiva da parte dei Parte_1 dipendenti della Società, né dai dirigenti succedutisi nel tempo in qualità di responsabili del procedimento, né dell'IN. operando sempre in piena autonomia, ferme Persona_3 restando le fisiologiche forme di coordinamento. Le stesse modalità di interazione descritte in ricorso erano coerenti con il punto 2 del progetto e attestavano l'assenza di potere direttivo nei confronti del geom. al quale CP_1 ovviamente non potevano non essere comunicate le coordinate geografiche in cui lo stesso avrebbe dovuto realizzare le istruttorie tecniche specifiche, senza le quali egli avrebbe vagato inutilmente nei cantieri della S.S. 106 Jonica senza sapere quale attività svolgere. Tali comunicazioni rientravano nelle forme di coordinamento con il committente proprie dei contratti di cui all'art. 61 D. Lgs. n. 276/2003. Contrariamente a quanto indicato in ricorso, il geom. on aveva una postazione CP_1 fissa a lui attribuita in via esclusiva, né un computer personale, ma poteva avvalersi di postazioni e computer messi a disposizione, ad uso promiscuo, a tutti i collaboratori della Società da parte del Contraente generale sulla base delle congiunturali esigenze operative. Ancora, l'alloggio di servizio non era stato fornito dalla Società, ma dal Contraente Generale in forza del capitolato di appalto, e gli automezzi indicati in ricorso non erano attribuiti in dotazione al ricorrente, ma erano messi a disposizione di tutti i collaboratori al fine di consentire di svolgere le attività in aree caratterizzate da sedime stradale dissestato, di talché, anche al fine di garantire la sicurezza degli stessi collaboratori, era stato ammesso l'uso di un mezzo a quattro ruote motrici (la Fiat Panda 4x4 menzionata da controparte). Risultava infondato che il ricorrente non avesse specifici vincoli di risultato, essendo previsto nel contratto di collaborazione all'art. 3, comma 4, che “il collaboratore è responsabile della qualità dei risultati ai lui richiesti, dell'adeguato livello professionale della sua attività e dei tempi di ultimazione degli incarichi”, risultati che venivano verificati direttamente dal responsabile unico del procedimento pro tempore, con cui il ricorrente si coordinava. Diversamente da quanto indicato in ricorso, il compenso per le attività prestate a favore di era stato corrisposto con cadenza mensile su richiesta del geom. al Parte_1 CP_1 fine di garantire una continuità degli emolumenti;
le corrispondenti buste paga erano state elaborate dalla Società sul modello predisposto dalle competenti amministrazioni fiscali e previdenziali. 6
Il ricorrente non era tenuto a rispettare alcun orario di lavoro, né aveva mai avuto alcun obbligo di presenza;
non aveva mai dovuto fornire la propria disponibilità (non avendo quindi alcun obbligo di reperibilità), operando sempre sulla base delle proprie esigenze e necessità. Non aveva mai dovuto giustificare assenze e malattie, né si era mai dovuto uniformare al piano ferie della Società, espletando sempre la propria collaborazione nei tempi e con i modi dallo stesso determinati in piena autonomia e libertà. Quanto al foglio presenze, diversamente da quanto indicato in ricorso, la relativa adozione non era stata espressione della necessità di imporre un obbligo di presenza, ma dell'esigenza della Società di sapere chi dei propri collaboratori e/o dipendenti fosse presente in cantiere, che era caratterizzato da un elevatissimo rischio di incidenti. Rispetto a tale nefasta eventualità, rientrava negli obblighi prevenzionistici della società (estesi, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, anche ai collaboratori a progetto) sapere chi fosse effettivamente presente in cantiere in caso di incidente rilevante (e cioè di incidente c.d.
“mass casualty”). Tale obbligo era stato adempiuto con il registro presenze, per garantire la relativa sicurezza sui luoghi di lavoro. In ogni caso, in caso di accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso con il geom. non avrebbe potuto essere riconosciuto l'inquadramento nella CP_1 posizione economica ed organizzativa B profilo di Assistente Tecnico del CCNL Anas, che era proprio del solo personale che con continuità “a) Svolge le proprie attività in collaborazione con le professionalità superiori. b) Collabora alla redazione di progetti e preventivi di spesa, attraverso l'esplicazione di misure, stima, rilevamenti topografici, catastali, richiesti dal settore di competenza. c) Svolge attività di supporto nella progettazione. d) Effettua in collaborazione con le professionalità superiori, sopralluoghi per rapporti instaurati ed instaurandi con Enti o privati cittadini. e) Collabora alle operazioni di controllo o revisione tecnico-contabile. f) Se assolve alle funzioni di Ispettore di cantiere di cui all'art. 126 del DPR554/99: - collabora con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel Capitolato speciale di appalto. - Presidia a tempo pieno lo svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché le fasi di collaudo;
- verifica i documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;
- verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
- assiste alle prove di laboratorio, ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
- predispone gli atti contabili quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori”. Semmai il ricorrente aveva espletato mansioni astrattamente assimilabili a quelle del personale inquadrato nella posizione economica ed organizzativa B1 del CCNL Anas con profilo professionale di Assistente ai Lavori. In ogni caso l'entità degli emolumenti percepiti dal ricorrente in ragione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa intercorso superava ampiamente il complesso delle somme che lo stesso avrebbe percepito ove fosse stato impiegato con contratto di lavoro subordinato con inquadramento nella posizione economica ed organizzativa B1 – profilo di Assistente ai Lavori del CCNL Anas. Sempre in via subordinata, nell'ipotesi di conversione del rapporto in contestazione in uno subordinato e di accoglimento della domanda avversaria inerente all'inquadramento nel livello B – profilo di Assistente Tecnico, le differenze retributive spettanti sarebbero ammontate a soli € 4.945,35. Rassegnava le seguenti conclusioni: “A. rigettare il ricorso proposto dal geom.
perché infondato in fatto ed in diritto, e comunque sprovvisto delle relative CP_1 prove;
B. in via subordinata, in caso di accoglimento delle avverse pretese, inquadrare il 7
ricorrente nella posizione economica ed organizzativa B1 – profilo professionale di Assistente ai Lavori del CCNL Anas 2002/2005 e, per l'effetto accertare che alcuna differenza economica è dovuta, essendo le stesse assorbite dagli emolumenti percepiti dal ricorrente nel corso del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, nei termini e con le conseguenze indicate al punto B. della parte in diritto della presente memoria;
C. in via ulteriormente subordinata, in caso di accoglimento delle avverse pretese e di inquadramento dello stesso nella posizione economica ed organizzativa B – profilo professionale di Assistente Tecnico del CCNL Anas 2002/2005 limitare le stesse tenuto conto delle eccezioni articolate al punto B.1 della parte in diritto della presente memoria;
D. in tutti casi di non creduta condanna della Società resistente, detrarre da quanto ipoteticamente dovuto al ricorrente l'aliunde perceptum o percipiendum”. Il giudizio veniva istruito mediante assunzione di prova testimoniale.
3. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 733/2023 pubblicata il 02.08.2023, il Tribunale di Locri così statuiva:
“Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento del lavoratore nella posizione organizzativa ed economica B, profilo assistente tecnico, di cui all'art. 74 CCNL 2002-2005 tra il sig. e l con decorrenza dal 18/11/2011; CP_1 Parte_1 Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore Parte_1 del ricorrente, della somma di euro 3.855,60, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di tredicesima mensilità non percepita;
Rigetta la domanda avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive a titolo di premio di produzione;
Compensa le spese di lite tra le parti nella misura di un terzo, ponendo a carico dell' la rimanente Parte_1 parte, che liquida in € 3082,00, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.” Richiamati i tratti distintivi del rapporto di lavoro subordinato ex artt. 2094, 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., osservava che ai fini dell'accertamento dell'elemento della subordinazione poteva farsi ricorso ad elementi di carattere sussidiario e funzione indiziaria che consentivano l'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto ed i singoli elementi costitutivi del tipo legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.. Ai sensi dell'art. 61 D. Lgs. n. 276 2003, nel testo ratione temporis applicabile (l'art. 52 del d.lgs. n. 81/2015 aveva stabilito che l'art. 61 continuava ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del decreto, la definizione legale del contratto a progetto prevedeva non soltanto la presenza dei caratteri tipici delle collaborazioni continuative e coordinate, ma anche la riconducibilità dell'attività a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato finale, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Le circostanze accertate in esito alla prova testimoniale avevano sufficiente valore probatorio ai fini della dimostrazione dell'esistenza del rapporto di lavoro dedotto in ricorso, anche alla luce della documentazione in atti. Da un esame dei contratti a progetto stipulati non emergeva l'individuazione di un progetto specifico, riconducibile ai dettami dell'art.61 del D. Lgs. 276/2003. Tali contratti, sulla premessa dell'affidamento al contraente generale,
[...]
della realizzazione dell'opera infrastrutturale denominata Controparte_6
“Progetto Megalotto 1 S.S. 106 Jonica”, contenevano una mera descrizione delle attività da affidare al collaboratore a progetto. 8
In particolare, al punto 7 del contratto stipulato tra il ricorrente e l in data Pt_1 18/11/2011, si leggeva: “ per la realizzazione del Progetto Megalotto 1 S.S. 106 Parte_1 Jonica intende avvalersi di un soggetto in possesso di capacità professionali di carattere tecnico necessarie allo svolgimento delle attività di seguito descritte: a) verifiche ispettive sul sistema qualità del contraente generale degli affidatari dei fornitori stabilendo sulla base del rapporto di visita ispettiva le azioni susseguenti da intraprendere nei confronti del contraente generale;
b) svolgimento delle istruttorie tecniche di qualità relativamente alle proposte di risoluzione delle non conformità relative nel corso di attività di costruzione delle opere civili, degli impianti tecnologici, di approvvigionamento di processo gestionali presentate dal contraente generale ed approvate preliminarmente dalla direzione dei lavori;
c) svolgimento dell'istruttorie tecnica di verifica su piano generale controllo qualità delle attività di affidamento e sui piani controllo qualità operativi nonché su tutte le documentazioni e procedure del sistema qualità del contraente generale”. Di pari tenore erano i contratti stipulati il 30/11/2012 e il 31/07/2013. I contratti non contenevano la descrizione di un progetto specifico, ma soltanto l'elencazione di mansioni da affidare al collaboratore, ponendosi in contrasto con il dettato normativo, secondo cui il contratto a progetto doveva individuare uno specifico obiettivo da affidare al collaboratore, che doveva essere oggetto di monitoraggio da parte del committente, non potendosi limitare, come nella specie, ad una mera elencazione di mansioni da svolgere, senza l'indicazione di un obiettivo da raggiungere. Tale circostanza assumeva già rilievo dirimente ai fini della qualificazione del rapporto intercorso tra il ricorrente e la società resistente quale rapporto di natura subordinata. Inoltre, dai verbali di non conformità allegati emergeva che, nel corso dei sopralluoghi, l'unico soggetto presente (che aveva sottoscritto i verbali) per conto da era proprio Pt_1 l'odierno ricorrente, circostanza che avvalorava il ruolo di rappresentanza svolto e presupponeva lo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale. Il ricorrente aveva allegato le buste paga relative al rapporto di lavoro, mensilmente rilasciate dal datore di lavoro, che comprovavano l'erogazione di una retribuzione con cadenza mensile, altro elemento tipico della subordinazione. Invece non era stata oggetto di prova, a fronte di un'allegazione scritta offerta dal ricorrente, l'affermazione del datore di lavoro, secondo cui l'erogazione della somma con cadenza mensile fosse stata concordata con il ricorrente e fosse stata espressamente richiesta da quest'ultimo. Assumevano, infine, rilievo dirimente i fogli di presenz, allegati dal ricorrente, che lo stesso era tenuto a compilare quotidianamente per attestare la propria presenza presso il cantiere. Allo stesso modo non aveva costituito oggetto di prova da parte della resistente la circostanza che la compilazione dei registri presenza, lungi dal rappresentare un controllo dei collaboratori, fosse stata necessaria per l'adempimento degli oneri di sicurezza. Tale circostanza, non oggetto di prova, appariva smentita da un esame dei fogli di presenza, che avevano cadenza quotidiana, sicché non poteva ritenersi che il ricorrente fosse presente sul cantiere soltanto saltuariamente, in base alle necessità, ma doveva concludersi che la sua presenza presso il cantiere fosse costante, rappresentando un indice di subordinazione, che si connotava anche come obbligo di presenza e obbligo di rispettare un orario di lavoro. Del resto, l'obbligo di presenza quotidiana, l'obbligo di rispettare un orario di lavoro, di comunicare le assenze e di pianificare le ferie in coordinamento con gli altri dipendenti era emerso anche dalla prova testimoniale assunta. Il ST aveva riferito: “Il nostro orario di lavoro era dalle Testimone_1
8:00 alle 17:00, tale orario ci era stato indicato dal RUP;
inoltre vi era un registro ove, quando arrivavamo, annotavamo l'orario di arrivo e poi annotavamo l'orario di uscita;
questo valeva 9
sia per me che per il ricorrente;
spesso ci capitava di andare via anche oltre il predetto orario di lavoro, mentre mai è capitato di andare via prima delle 17:00; l'orario che dovevamo rispettare era quello, ma se vi erano delle urgenze andavamo anche oltre detto orario, anche fino alle 20:00. Lavoravamo dal lunedì al venerdì e se era necessario, ad esempio se vi erano attività particolari, quali i getti di calcestruzzo, eravamo chiamati anche di sabato”. “Ci veniva richiesto un piano ferie ogni anno, così dovevamo metterci d'accordo, il ricorrente, gli altri colleghi co.co.pro. ed io per le ferie e lo comunicavamo al RUP, che ce lo chiedeva;
cercavamo di far coincidere le ferie con il periodo di sospensione feriale dei lavori, nel mese di agosto. Noi comunicavamo il piano ferie al RUP, il quale, però, se l'impresa era in piena attività ci diceva che non potevamo fruire delle ferie essendo necessario effettuare i controlli, sicché ci invitava a prendere le ferie nei periodi in cui i lavori dell'impresa erano ridotti per le loro ferie;
se nel corso dell'anno avevamo bisogno di prendere un giorno di ferie, sia io che il ricorrente, lo comunicavamo al RUP;
anche perché il giorno di assenza era annotato sul Contr registro presenze e detta assenza era poi sottoscritta dal lo stesso meccanismo trovava applicazione anche nell'ipotesi in cui uno di noi arrivava in ritardo;
ad esempio quando andavo a Salerno dall'IN. lo annotavo sul registro presenze, in quanto ero Per_2 stato autorizzato”. Anche il ST , dipendente della società resistente, pur negando che il Parte_5 ricorrente avesse un orario di lavoro predeterminato, aveva riferito: “Intendo precisare che il foglio di presenza era collocato negli uffici e non nei cantieri;
ciò in quanto normalmente si accedeva ai cantieri passando dagli uffici, ma poteva capitare che ci si recasse direttamente presso il cantiere”. Così il ST : “L'orario di lavoro non era stabilito, ma indicativamente si Tes_2 arrivava alle 8:30/09:00 di mattina e sostanzialmente seguivamo l'orario di lavoro dell'impresa, dovendo controllare l'impresa e dovendo noi essere presenti quando loro svolgevano le proprie attività; l'orario dell'impresa era dalle 8:00 alle 16:30, indicativamente;
lavoravamo dal lunedì al venerdì seguendo indicativamente “tale orario;
a volte capitava che il venerdì si facesse mezza giornata perché anche l'impresa faceva mezza giornata” lasciando intendere un onere di presenza suffragato anche dalla successiva affermazione, secondo cui: “Per le ferie, poiché l'impresa chiudeva per una settimana ad agosto e a Natale, quando era chiusa aravamo tutti in ferie, poi si fruiva di un'altra settimana in maniera scaglionata prima o dopo la settimana di chiusura. Un paio di volte è stato fatto un piano ferie, in modo di avere sempre una presenza nelle due settimane prima o dopo la chiusura;
forse solo nel primo dei miei 4 anni non è stato fatto un piano ferie;
quando facevamo il piano ferie lo mandavamo all'ufficio a Catanzaro;
forse se ne occupava Pt_1 Per_4 ; per Catanzaro intendo il responsabile del procedimento, al quale veniva
[...] comunicato il piano ferie. Per il periodo in cui ci sono stati i dipendenti presso gli uffici Pt_1 di Siderno, il piano ferie comprendeva anche loro. Ci sono stati anche dipendenti Pt_1 presso gli uffici di Siderno almeno fino all'inizio del 2012, se ben ricordo”. Era emerso altresì dalla documentazione allegata (confermata dall'istruttoria processuale) la sottoposizione al potere datoriale, laddove, dalle mail inviate al ricorrente e allegate al ricorso, si evinceva come allo stesso venissero impartire direttive in ordine allo svolgimento dell'attività lavorativa. La circostanza era stata confermata dai testi escussi nel corso del giudizio. Il ST aveva riferito: “Con riferimento all'attività legata al Testimone_1 controllo della qualità il responsabile era l'ingegnere Intendo precisare che il Persona_3 prelievo del calcestruzzo va effettuato al massimo ogni 100 metri cubi;
sicché noi avevamo un cronoprogramma in virtù del quale la direzione lavori ci comunicava quando dovevamo fare tali prelievi, sia a me che al ricorrente;
in particolare preciso che veniva inviata una mail al RUP, il quale a sua volta girava detta mail a me e al ricorrente;
a volte capitava che la mail venisse inviata direttamente a noi;
invece per l'attività di non conformità, si apriva la 10
non conformità e veniva rilevato il difetto;
potevamo fare ciò sia io che il ricorrente che la direzione dei lavori: su tale difetto si pronunciava il progettista, su come risolvere i problemi;
invero nell'ultimo periodo - per circa un anno un anno e mezzo – io tenevo i contatti direttamente con l'ingegnere sicché raccolte un certo numero di non conformità e Per_2 sentito il progettista, in genere ogni lunedì mi recavo dall'ingenerare a Salerno il quale Per_2 mi indicava come risolvere le non conformità e successivamente io o il ricorrente, e solo noi due, ci recavamo sui cantieri per risolvere dette non conformità; se vi erano problemi nel corso della risoluzione della non conformità, ci fermavamo e contattavamo l'IN. Per_2 inviando anche delle foto del problema riscontrato;
a quel punto l'IN. Rilievi ci comunicava come risolverlo ADR: Preciso che l'IN. rilievi era il responsabile della qualità con cui mi Cont interfacciavo direttamente per la non conformità; Era il che diceva cosa fare sia a me che al ricorrente;
infatti, il RUP riceveva le comunicazioni dalle imprese che eseguivano i lavori e poi le trasmetteva a me al ricorrente ad altri colleghi, a chi di competenza;
inizialmente il RUP era l'ingegnere , poi è subentrato l'ingegnere Testimone_3 [...] ; tuttavia le modalità con cui venivano impartite le direttive a me al ricorrente e agli Pt_5 altri colleghi erano le medesime” (…) “Che io sappia il ricorrente si interfacciava con il RUP ma faceva capo all'ingegnere per le mansioni svolte, anche se i contatti con Per_2 l'ingegnere li tenevo io;
se il ricorrente durante lo svolgimento della propria attività Per_2 riscontrava dei problemi doveva necessariamente contattare anche l'ingegnere . Per_2 Anche lo stesso ST , dipendente , aveva riferito: “Il ricorrente Parte_5 Pt_1 nello svolgimento della propria attività di controllo, realizzava dei report che consegnava a me e a chi collaborava con me per la chiusura dell'attività; pertanto io o i miei collaboratori dipendenti dell' effettuavamo il controllo sull'attività svolta dal ricorrente” e che: “il suo Pt_1 compito era ben definito e il ricorrente aveva continui rapporti con me;
infatti, lui mi diceva cosa aveva fatto nell'ambito della sua attività di controllo e cosa aveva intenzione di fare.” Era stato confermato lo stabile inserimento del ricorrente nell'organizzazione del datore di lavoro, già comprovata dalla documentazione allegata, e la sottoposizione al potere datoriale, che si estrinsecava nell'esercizio di controlli sulle attività svolte e sui compiti affidati. Il ST aveva dichiarato: “Era che ci forniva i materiali e le attrezzature CP_2 Pt_1 per lo svolgimento della nostra attività ADR: Ognuno di noi, compreso il ricorrente, aveva una postazione di lavoro fissa con un proprio computer fornito dall'azienda presso gli uffici di Siderno, collocati vicino alla banca Carime, ma non ricordo il nome della via;
ognuno aveva una postazione personale ed esclusiva. Erano disponibili presso gli uffici delle auto fiat panda: quelle bianche erano state fornite dal general contractor, ma erano state consegnate ad che le aveva messe a nostra disposizione;
inoltre, vi era anche una Pt_1 panda dell' per spostarci e per andare sui cantieri utilizzavamo tali auto, sia io che il Pt_1 ricorrente”. Tale circostanza non era stata smentita dal ST di parte resistente , il Parte_5 quale aveva confermato la sussistenza di postazioni di lavoro presso il cantiere, pur riferendo che “ad esempio, ne erano previste 10 e tra quelle accadeva che ognuno di loro avesse una postazione privilegiata, lavorando sullo stesso computer sul quale aveva lavorato il giorno prima, ma non era una postazione assegnata”. Non mi risulta che il ricorrente come i suoi colleghi avessero a disposizione, per l'attività da svolgere, altri materiali oltre il materiale di cancelleria” Infine, il ST aveva dichiarato: “ come per gli altri anche per me vi era Tes_2 una organizzazione iniziale, con cui venivo assegnato a varie attività; ad esempio quando mi occupavo di qualità io mi interfacciavo con l'ingegnere quando facevo altre attività Per_2 direttamente al RUP;
sia l'ing. che il RUP erano dipendenti Il ricorrente Per_2 Pt_1 svolgeva più attività di cantiere;
io invece per riferire a Rilievi andavo presso il suo ufficio a Contr Salerno, mentre il veniva periodicamente presso i nostri uffici, una due volte a 11
settimana; forse l'attività del ricorrente era più ripetitiva e vi era meno necessità di riferire e interfacciarsi”. Pertanto, accertata l'inesistenza di un progetto nei contratti di collaborazione stipulati tra le parti e la sussistenza elementi costitutivi del vincolo di subordinazione, l'art. 69 D. Lgs. n. 276/2003 prevedeva che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'art. 61, comma 1, erano considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. In tema di contratto di lavoro a progetto, il regime sanzionatorio previsto dall'art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003, pur imponendo in ogni caso l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, contemplava due distinte ipotesi, atteso che, al comma 1, sanzionava il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di automatica conversione del rapporto, mentre al comma 2 disciplinava l'ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, fosse giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti (Sez. L - , Ordinanza n. 27543 del 02/12/2020; Sez. L - , Ordinanza n. 17707 del 25/08/2020). Nella fattispecie in esame ricorreva la prima ipotesi, essendo stato accertato che il ricorrente aveva iniziato a lavorare, in favore della resistente, con decorrenza dal CP_8 18.11.2011, in virtù di un contratto a progetto oggetto di due successive proroghe, svolgendo sempre le medesime mansioni e i medesimi compiti. Restava da individuare l'esatto inquadramento contrattuale da attribuire al ricorrente, il quale invoca la posizione organizzativa ed economica B del CCNL 2002-2005. Dall'istruttoria processuale e dalla documentazione in atti era emerso che il corretto inquadramento del lavoratore era nella posizione organizzativa ed economica B – profilo assistente tecnico, che faceva riferimento ad: “Attività, con responsabilità circoscritte ma dirette, che richiedono preparazione professionale adeguata all'assolvimento di compiti di media difficoltà di tipo istruttorio o di supporto, sulla base di direttive di carattere generale. Possibilità di coordinamento di gruppi di risorse umane” (art. 74 CCNL 2002-2005). Pt_1 Ai sensi dell'art. 74 CCNL Anas 2002- 2005, l'assistente tecnico: a) Svolge le proprie attività in collaborazione con le professionalità superiori. b) Collabora alla redazione di progetti e preventivi di spesa, attraverso l'esplicazione di misure, stima, rilevamenti topografici, catastali, richiesti dal settore di competenza. c) Svolge attività di supporto nella progettazione. d) Effettua in collaborazione con le professionalità superiori, sopralluoghi per rapporti instaurati ed instaurandi con Enti o privati cittadini. e) Collabora alle operazioni di controllo o revisione tecnicocontabile. f) Se assolve alle funzioni di Ispettore di cantiere di cui all'art. 126 del DPR 554/99 - collabora con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel Capitolato speciale di appalto. - Presidia a tempo pieno lo svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché le fasi di collaudo;
- verifica i documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;
- verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
- assiste alle prove di laboratorio, ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
- predispone gli atti contabili quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori”. Secondo quanto si evinceva dai contratti di lavoro, il ricorrente si occupava di sicurezza e di controllo qualità, effettuava sopralluoghi sui cantieri, effettuava il controlli di conformità, interfacciandosi con professionalità superiori (come confermato dal ST Testimone_1 12
: “Il ricorrente, quando lavoravamo insieme, si occupava di controllo qualità: in Tes_1 particolare si occupava di prelievi materiali, controllo lavori, non conformità; svolgeva tali attività sul tratto della statale 106 nuova che va da Marina di Gioiosa a Locri”) Le dichiarazioni dei testi permettevano di inquadrare l'attività svolta nell'ambito della posizione organizzativa ed economica B, profilo assistente tecnico, non già nel diverso profilo B1 di assistente ai lavori, invocato dal resistente. In tale ultimo profilo organizzativo ed economico, sulla scorta di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento, rientravano i lavoratori che svolgevano “Attività che prevedono specializzazioni acquisite tramite esperienza professionale o corsi di formazione, che prevedono l'uso di strumenti o mezzi di media difficoltà in ambiti predeterminati e sulla base di indicazioni predefinite. È possibile l'esercizio di controllo su piccoli gruppi di risorse umane che svolgono lavori di tipo esecutivo”. In ordine alla figura professionale “B1 ASSISTENTE AI LAVORI”, il CCNL cit. prevedeva che il dipendente: a) Sorveglia l'esecuzione delle lavorazioni di ordinaria manutenzione alle quali è direttamente ed occasionalmente preposto, interviene personalmente, anche in corso d'opera, sulla base della normativa e delle direttive ricevute. c) Collabora nelle indagini, rilievi, misurazioni, rappresentazioni grafiche, sopralluoghi ed accertamenti tecnici nell'ambito del nucleo di manutenzione. d) Collabora con le professionalità superiori alla progettazione ed al collaudo di opere. e) Collabora con le professionalità superiori alla tenuta della documentazione prescritta relativa all'esecuzione di particolari lavorazioni. f) Espleta la propria attività nell'ambito del cantiere relativo al nucleo di manutenzione di appartenenza. Le attività svolte dal ricorrente non erano inquadrabili in tale categoria inferiore, all'uopo essendo sufficiente pensare ai controlli di qualità e al controllo di conformità sui cantieri. Ne discendeva l'accoglimento della domanda proposta, con inquadramento del ricorrente, in virtù di un contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 18.11.2011, nella posizione organizzativa ed economica B del CCNL 2002-2005. Accertata la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato tra le parti, andava esaminata l'ulteriore domanda avente ad oggetto il pagamento della tredicesima mensilità e del premio prodizione mai ricevuto. Con riferimento alla tredicesima mensilità, la quantificazione operata dalla parte ricorrente, non contestata specificamente dalla controparte, poteva essere accreditata in giudizio, in quanto coerente con il contratto collettivo di riferimento e in assenza di specifiche contestazioni da parte della resistente. CP_8 Pertanto, ndava condannata a corrispondere, in favore del ricorrente, la Parte_1 somma di € 3.855,60, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di tredicesima mensilità non percepita. Invece, con riferimento al premio produzione mai percepito, l'art. 91 del CCNL di riferimento, allegato dal ricorrente, prevedeva per la posizione B attribuita al ricorrente, un premio produzione di € 191,61 mensili. Tuttavia, il conteggio operato da parte ricorrente non corrispondeva a tale somma, né parte ricorrente aveva allegato le modalità e i criteri in virtù dei quali la somma richiesta era stata quantificata. Nondimeno, considerando la natura del premio di produzione, di per sé non automatica ma collegata a fattori determinati (che non sono stati allegati dal ricorrente), parte ricorrente non aveva allegato le ragioni e i criteri in virtù dei quali avrebbe dovuto percepire, negli anni oggetto di giudizio, un premio di produzione, né erano stati allegati elementi in virtù dei quali desumere che lo stesso spettasse automaticamente per il solo fatto di essere inquadrato nella summenzionata categoria contrattuale.
4. Il giudizio in grado di appello. 13
4.1. La sentenza veniva gravata da che ne invocava la riforma. Parte_1 Con il primo motivo lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 409 c.p.c., 2094 e 2222 c.c. e 61-69 del D. Lgs. 276/2003. Violazione e falsa applicazione dell'art. 18, co.2., D.L. n.112/2008. Era incontestato che l'appellato fosse un geometra e che avesse collaborato con
[...] espletando le attività interiorizzate nei contratti in contestazione, proprie della Pt_1 professione che lo stesso esercitava. Non avendo l'appellato mai negato di essere stato iscritto, per l'intera decorrenza dei contratti, all'albo professionale dei geometri, svolgendo in forza di tali contratti le funzioni ordinistiche, non poteva che essere esclusa, ai sensi del citato art. 18, la disciplina del lavoro a progetto. Sulla base di tale censura veniva meno l'intero impianto motivazionale della sentenza. Fermo il carattere assorbente della censura di cui sopra, esponeva che i contratti in esame interiorizzavano comunque un progetto che non coincideva con l'oggetto sociale di e che era dotato di un risultato finale, intrinseco al progetto medesimo, Parte_1 rappresentato dalla proficua realizzazione delle singole porzioni di lavori inerenti alla nuova opera costruttiva, rispetto al quale erano funzionali le attività istruttorie e di verifica tecnica poste in essere dall'appellato. Se si considerava che l'appellato operava nell'ambito di una collaborazione coordinata e continuativa, risultava coerente che lo stesso fosse presente nei cantieri per eseguire, in forza della sua capacità e competenza professionale di geometra, le verifiche di qualità allo stesso deputate. Quanto alla emissione delle buste paga, era sfuggito al Tribunale che la disciplina fiscale e previdenziale equiparava (sia pure quanto a quest'ultimo profilo con percentuale di contribuzione ridotta) i redditi derivanti da co.co.co. a quelli di lavoro subordinato, risultando ex lege necessaria l'emissione e la consegna di buste paga, essendo il committente sostituto di imposta del collaboratore ed essendo quest'ultimo anche il soggetto obbligato per la contribuzione previdenziale, anche relativamente alla quota a carico del collaboratore. Quanto ai fogli presenza essi non avevano finalità di controllo delle prestazioni dei collaboratori, ma di garanzia della sicurezza sui luoghi di lavoro, in ottemperanza alla disciplina in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 al fine di poter avere contezza dei soggetti presenti in cantiere, rispetto ai quali la Società aveva una posizione di garanzia, in caso di necessità di evacuare i locali. Quanto alla presenza quotidiana del collaboratore, esponeva che si era trattato di una collaborazione coordinata e continuativa, per cui la presenza sui luoghi di svolgimento della prestazione era conferente rispetto a tale attività e inidonea a provare la ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato. Ancora, la Società non avrebbe potuto non comunicare al geom. e coordinate CP_1 geografiche in cui lo stesso avrebbe dovuto realizzare, in piena e completa autonomia tecnica ed operativa, le istruttorie tecniche e quale attività istruttoria specifica lo stesso avesse dovuto svolgere, pena l'assoluta inutilità della prestazione. Non poteva esser ritenuto che la necessità per il geom. di essere presente in CP_1 una determinata area dei cantieri, ove venivano realizzati i lavori di ammodernamento della S.S. 106 Jonica, fosse esplicativa della sottoposizione al potere direttivo. Tali comunicazioni rientravano nelle forme di coordinamento con il committente. L'inserimento del ricorrente nel piano ferie era esplicativo del coordinamento delle attività dell'appellato con la Società comunicando le disponibilità a svolgere le sue prestazioni professionali. La prova per testi aveva confermato la natura autonoma dell'attività resa dal ricorrente. Il ST aveva chiarito che “il lavoro svolto dal ricorrente come dai colleghi era Pt_5 il controllo sull'attività di cantiere;
si trattava di un controllo non costante, ma che si faceva 14
quando necessario;
ad esempio all'avvio dei lavori, per una lavorazione particolare o all'improvviso, nel senso che non era necessario avvertire del controllo chi eseguiva i lavori;
i controlli venivano effettuati non necessariamente quando accadeva qualcosa”; “Il ricorrente come gli altri aveva un contratto che prevedeva che facesse dei sopralluoghi per verificare che le attività fossero conformi a quanto stabilito nel capitolato di gara;
il suo compito era ben definito e il ricorrente aveva continui rapporti con me;
infatti, lui mi diceva cosa aveva fatto nell'ambito della sua attività di controllo e cosa aveva intenzione di fare. Non ero io che dicevo al ricorrente dove e quando fare i controlli, ma lo stabiliva il contratto. Il contratto prevedeva i tipi di controllo da effettuare e in base al contratto il ricorrente li effettuava;
certamente ci sentivamo, ma lui stabiliva autonomamente quando e come intervenire e solo dopo aver svolto il suo lavoro, non prima, mi ragguagliava mediante un report scritto”. Da tale circostanza derivava l'assenza di messa a disposizione di energie lavorative, ma un'attivazione dei collaboratori correlata alle singole contingenze. Proprio per lo scopo dell'attività di controllo, la stessa non doveva avere orario e poteva essere svolta in qualsiasi momento, senza comunicazione. Il ST aveva ancora riferito che né il ricorrente né i suoi colleghi avevano un orario di lavoro;
se il ricorrente avesse dovuto assentarsi un giorno avrebbe organizzato autonomamente la propria attività in funzione dell'assenza e non sussisteva obbligo di comunicare l'assenza. Non vi era una comunicazione ufficiale per le ferie, ma quando il ricorrente e i suoi colleghi decidevano di fermarsi nella loro attività lo comunicavano informalmente. Risultava escluso l'esercizio di qualsivoglia potere direttivo, avendo altresì il ST precisato che “quando si recava in cantiere per le attività sui controlli dei materiali, il ricorrente redigeva un report che trasmetteva in quel caso all'IN. in caso di non Per_2 conformità, il ricorrete predisponeva un report, proponendo la soluzione;
a questo punto passava questo report con la proposta di soluzione a me o all'IN. ed eravamo noi a Per_2 chiudere la procedura. Predisponevamo dunque la modalità di risoluzione della criticità: la risoluzione veniva trasmessa alla direzione lavori o al contraente;
non era necessario trasmettere detta soluzione al ricorrente”, quindi risultando esclusa l'adozione di provvedimenti aventi efficacia esterna da parte del ricorrente. In ogni caso il Tribunale non avrebbe potuto procedere alla riqualificazione del rapporto, con conseguente accertamento del rapporto alle dipendenze di in Parte_1 forza del disposto di cui all'art. 18, co.2., D.L. n.112/2008, convertito con modificazioni dalla L. 133/2008, applicabile ratione temporis. La norma disponeva che, a partire dal 25.06.2008, le Società “a partecipazione pubblica totale o di controllo”, tra le quali rientrava anche erano tenute a reclutare il Pt_1 personale mediante procedure selettive nel rispetto dei principi sottesi alla regola del concorso pubblico ex art. 97 Cost. Tale principio, peraltro, era stato ribadito da una recente sentenza di Cassazione n. 18791 del 04.07.2023 emessa sempre in favore di Pt_1 Ne derivava che in assenza del rispetto delle procedure selettive era inibita l'instaurazione ope iudicis di un rapporto di lavoro alle dipendenze di con Parte_1 conseguente riforma della sentenza di prime cure sul punto. Con il secondo motivo, in via subordinata, lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 c.c. sull'erroneo inquadramento accertato dalla sentenza appellata. Il collaboratore non aveva a espletato le attività indicate nell'invocata posizione organizzativa ed economica B del CCNL 2002-2005, ma semmai nella posizione economica ed organizzativa B1 del CCNL Anas, con profilo professionale di Assistente ai Lavori. Parimenti era errata la sentenza nella parte in cui aveva condannato la società al pagamento di somme a titolo di tredicesima, poiché nell'intero corso del rapporto di 15
collaborazione il ricorrente aveva percepito la somma complessiva lorda pari ad € 90.400,00 e se, nello stesso identico periodo, il ricorrente avesse intrattenuto con un Parte_1 rapporto di lavoro subordinato coerente alle attività dallo stesso espletate, e quindi con qualifica di Assistente ai Lavori, posizione economica ed organizzativa B1, lo stesso avrebbe percepito una somma complessiva pari ad € 88.722,20 (includendo i ratei di accantonamento del TFR), mentre quale collaboratore autonomo aveva incassato € 1.677,80 (90.400,00 – 88.722,20) in più, rispetto a quanto avrebbe percepito se fosse stato assunto come dipendente, in base ai minimi retributivi previsti per la posizione in astratto corrispondente alle attività espletate dal geom. CP_1 In base al c.d. "principio di assorbimento" nulla più competeva al ricorrente, dovendosi ritenere tutte le pretese economiche avanzate interamente assorbite e comunque compensate, con la differenza di complessivi € 1.677,80, incassata in più, rispetto alla retribuzione dovuta, se fosse stato impiegato come dipendente. Proponeva domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, quale effetto necessario della riforma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellato alla restituzione delle somme versate dalla Società in esecuzione della stessa, per le quali veniva formulata espressa richiesta. Concludeva chiedendo “rigettare il ricorso proposto dal geom. perché CP_1 infondato in fatto ed in diritto, e comunque sprovvisto delle relative prove;
in via subordinata, in via subordinata, in negata ipotesi di accoglimento delle avverse pretese, inquadrare il collaboratore nella posizione economica ed organizzativa B1 – profilo professionale di Assistente ai Lavori del CCNL Anas 2002/2005 e, in ogni caso, per l'effetto, in negata e non creduta ipotesi di accertamento della ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Società dal mese di marzo del 2011 determinare le differenze retributive eventualmente dovute nei termini quantificati alla lett. B. della parte il diritto del presente ricorso;
in tutti casi di non creduta condanna della Società resistente, detrarre da quanto ipoteticamente dovuto al collaboratore l'aliunde perceptum o percipiendum”. E. in ogni ipotesi, condannare il geom. lla restituzione integrale o, in subordine, parziale delle CP_1 somme versate dalla Società in esecuzione della sentenza di primo grado. Con condanna alle spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
4.2. Costituitosi, il geom. chiedeva il rigetto dell'appello. CP_1 Rilevava che la questione dedotta dall'appellante - secondo cui l'art. 61 D. Lgs. 276/2003 escludeva l'applicazione della disciplina prevista dalla normativa richiamata con riguardo alle “professioni intellettuali per l'esercizio delle quali era necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali– non era mai stata introdotta nel giudizio di primo grado ed era eccezione nuova, espressamente vietata dall'art. 345 c.p.c. non essendo rilevabile d'ufficio. Ad ogni buon fine, affermava di non esser mai stato iscritto all' dei Geometri né Pt_7 ad altro ordine professionale e depositava certificato del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Reggio Calabria del 18.03.2024, in cui veniva attestato che l'odierno appellato “non risulta mai essere iscritto nell'albo dei Geometri e Geometri Laureati di questo Collegio”. Nel prosieguo avversava l'affermazione dell'appellante in punto di esistenza del progetto contrattuale e del collegato risultato finale. I compiti affidati al lavoratore non erano finalizzati al raggiungimento di uno scopo ed erano privi di risultato finale, trattandosi di mero svolgimento di mansioni che l'appellato era chiamato a svolgere senza il raggiungimento di alcuno specifico obiettivo. Era vero che il RUP aveva dichiarato che lui ed i collaboratori controllavano l'attività del ricorrente, tuttavia, tale presunto controllo nulla aveva a che vedere con le verifiche specificate dall'art.
2.3 del contratto, attesa anche la palese inesistenza di un progetto. 16
Il fatto stesso che il progetto di cui al contratto fosse la mera ripetizione dell'accordo stipulato tra e contraente generale era la riprova della natura fraudolenta degli accordi Pt_1 fatti sottoscrivere al lavoratore. Le attività che l'appellato era chiamato a svolgere necessitavano di una continua presenza dello stesso sui luoghi di lavoro, di uno stretto coordinamento con gli altri dipendenti, tutti elementi incompatibili con le attività tipiche di un lavoratore a progetto. L'attività di ispettore di cantiere, per le sue caratteristiche intrinseche, non poteva essere oggetto di collaborazione a progetto, poiché secondo la normativa vigente l'Ispettore di cantiere, figura rientrante nell'ambito dell'ufficio direzione lavori, doveva essere presente a tempo pieno durante il periodo di svolgimento dei lavori, che richiedevano controllo quotidiano e l'attività ispettiva non poteva essere delegata ad un soggetto esterno all'impresa. Il Codice dei Contratti Pubblici all'epoca vigente (D. Lgs. 163/06) all'art. 130 prevedeva: “Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto del presente codice affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti”. Tra gli assistenti figura rilevante era appunto quella di ispettore di cantiere. L'art. 150, rubricato ispettori di cantiere, del relativo regolamento di attuazione all'epoca vigente prevedeva “Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.
2. Agli ispettori, possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti: a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;
b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;
h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione”. La normativa richiamata prevedeva che l'ispettore di cantiere dovesse essere individuato tra i dipendenti dell'impresa ed era illegittimo il ricorso all'impiego di un collaboratore a progetto. L'istruttoria svolta aveva confermato l'esistenza degli indici di elaborazione giurisprudenziale rivelatori della subordinazione: inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e sottoposizione a specifiche direttive. I testimoni escussi avevano confermato che l'istante aveva collaborato, oltre che con Contr il anche con l'IN. responsabile della qualità, nonché con gli altri lavoratori Per_2 presenti in cantiere. In particolare, ruolo importante era rivestito dal sig. , che CP_2 spesso faceva da tramite per le direttive impartite dall'IN. Rilievi al ricorrente. Il ST di controparte, IN. , aveva confermato la sottoposizione alle direttive Pt_5 del Rilievi fornendo il seguente chiarimento su domanda dell'avvocato del ricorrente “mi risulta che il ricorrente si interfacciasse con l'IN. per la qualità dei materiali, ossia Per_2 quando si recava in cantiere per le attività sui controlli dei materiali, il ricorrente redigeva un report che trasmetteva in quel caso all'IN. in caso di non conformità, il ricorrete Per_2 17
predisponeva un report, proponendo la soluzione;
a questo punto passava questo report con la proposta di soluzione a me o all'IN, ed eravamo noi a chiudere la Per_2 procedura…”. Non si trattava di semplice coordinamento occasionale, ma di direttive, intese come ordini specifici sulle attività da svolgere volta per volta, che dovevano essere svolte nei tempi prestabiliti data la necessità di garantire i controlli seguendo le tempistiche di lavorazione dell'impresa. Il ST veva dichiarato: “… il ricorrente si recava in cantiere per conto di Tes_2 Pt_1 per verificare la corretta risoluzione delle non conformità….. Innanzitutto, il RUP Tes_3 ha organizzato l'ufficio e il RUP successivo ha mantenuto detta organizzazione: una volta fatta l'organizzazione iniziale man mano che arrivavano non conformità da risolvere si sapeva che si doveva andare in cantiere a controllare;
una volta fatta detta verifica, il ricorrente faceva un verbale, firmato dal ricorrente e da chi era in cantiere, che veniva allegato alla non conformità….”. Lo stesso testimone aveva chiarito che con il termine organizzazione intendeva riferirsi alla specifica assegnazione di mansioni effettuata dal . Parte_8 Il ST aveva offerto una descrizione delle procedure esistenti in “Intendo Pt_1 precisare che vi era un cronoprogramma che ci veniva inviato dall'Impresa sul quale vedevamo i lavori che venivano svolti e in base a tale programma ci recavamo a fare i prelievi di calcestruzzo o di qualsiasi altro materiale che doveva essere inviato al laboratorio prove;
prima del getto del calcestruzzo, sempre sulla base del cronoprogramma, dovevamo controllare se l'armatura era conforme a quanto previsto dal progetto;
del resto, andando in cantiere, ci rendevamo conto dell'avanzamento dei lavori;
inoltre anche la direzione lavori ci comunicava ad esempio che si doveva procedere al getto e dunque noi ci recavamo sul posto per verificare la conformità dell'armatura; c'era una scheda dove c'era scritto: Impresa, Direzione Lavori e Nella casellina firmavamo io o il ricorrente”. Pt_1 Pt_1 L'esistenza del cronoprogramma di lavori era stata menzionata anche dal ST
“….sicché noi avevamo un cronoprogramma in virtù del quale la direzione lavori CP_2 ci comunicava quando dovevamo fare tali prelievi, sia a me che al ricorrente;
in particolare preciso che veniva inviata una mail al RUP, il quale a sua volta girava detta mail a me e al ricorrente;
a volte capitava che la mail venisse inviata direttamente a noi…”. Era stata provata l'esecuzione del lavoro con materiali ed attrezzature fornite dal datore di lavoro: il sig. operava con gli strumenti propri forniti da e non era CP_1 Pt_1 rilevante che gli strumenti utilizzati non fossero direttamente di proprietà dell' , ma Pt_1 del contraente che per contratto li aveva messi a disposizione di poiché ciò che Pt_1 rilevava era che, a sua volta, avesse messo tale strumentazione a disposizione Pt_1 delle proprie maestranze, compreso lo CP_1 Era stato documentato dalle buste paga e da quanto scritto negli stessi contratti il pagamento a scadenze periodiche della retribuzione che veniva corrisposta con cadenza rigorosamente mensile ed a fronte della quale veniva rilasciato da parte del datore di lavoro un documento dotato delle caratteristiche proprie della busta paga. La necessità, addotta dall'appellante, di adottare i fogli presenza per generiche esigenze di sicurezza non trovava riscontro nel dato processuale Il testimone aveva confermato che il ricorrente era tenuto al rispetto di un CP_2 rigido orario di lavoro “dalle 8:00 alle 17:00, tale orario ci era stato indicato dal RUP;
inoltre, vi era un registro ove, quando arrivavamo, annotavamo l'orario di arrivo e poi annotavamo l'orario di uscita;
questo valeva sia per me che per il ricorrente;
spesso ci capitava di andare via anche oltre il predetto orario di lavoro, mentre mai è capitato di andare via prima delle 17:00 …”. La presenza costante era confermata dalla deposizione del ST dalla fruizione Tes_2 delle ferie. 18
In relazione al secondo motivo, affermava che corretto era stato l'inquadramento, quale Tecnico Specializzato – Posizione organizzativa ed economica B – CCNL dipendenti 2002 – 2005. Del resto, l'attività di ispettore di cantiere era espressamente richiamata Pt_1 dell'art. 74 del CCNL per i dipendenti all'epoca vigente ed ora dal nuovo art. 94. Pt_1 Anche nell'atto di appello aveva insistito nella richiesta di inquadramento Parte_1 dell'appellante nel profilo inferiore B1 senza però fornire alcuna valida giustificazione circa tale richiesta. Quanto alle differenze retributive la sentenza aveva riconosciuto esclusivamente il diritto a percepire € 3.855,60 a titolo di tredicesima mensilità. Tale somma era inferiore a quella che la stessa aveva sostenuto, in sede di Pt_1 costituzione in primo grado, essere dovuta: “In coerenza con i principi appena riferiti, nella negata e non creduta ipotesi di conversione del rapporto in contestazione in uno subordinato e di accoglimento della domanda avversaria inerente all'inquadramento nel livello B – profilo di Assistente Tecnico, le differenze retributive spettanti a controparte ammonterebbero a soli
€ 4.945,35”. Era pertanto, infondato, anche tale motivo di appello. Chiedeva il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.
Il provvedimento di fissazione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 5. È inammissibile la censura articolata in esordio al primo motivo di appello, a tenore della quale avrebbe errato il Tribunale nell'affermare l'illegittimità dei contratti per cui è causa, non avendo considerato il profilo soggettivo del professionista, geometra iscritto all'albo territoriale. La doglianza è evidentemente finalizzata alla declaratoria di inapplicabilità delle norme poste dal Tribunale a fondamento della decisione, in ragione della previsione di cui al comma 3, art. 61 D. Lgs. 276/2003, secondo cui sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. La questione integra un'eccezione di merito, non rilevabile d'ufficio e proponibile solo ad impulso di parte: “In tema di lavoro a progetto, la deroga prevista in favore di coloro che svolgono una professione intellettuale, ai sensi dell'art. 61, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, introduce nel processo un nuovo tema di indagine riconducibile ad un'eccezione in senso stretto, come tale non rilevabile d'ufficio, né proponibile per la prima volta nel corso del giudizio o in appello”. (Cass. civ. sez. lav., 25/10/2019, n. 27388). Trattandosi di eccezione nuova, in quanto proposta dall' per la prima volta con Pt_1 l'atto di appello, essa soggiace all'inammissibilità di cui all'art. 437, comma 2, c.p.c..
6. Nel merito, con il primo motivo di appello è stato dedotto che i contratti in esame interiorizzavano un progetto che non coincideva con l'oggetto sociale di e che Parte_1 era dotato di un risultato finale, intrinseco al progetto medesimo, rappresentato dalla proficua realizzazione delle singole porzioni di lavori inerenti alla nuova opera costruttiva. Pur avendo articolato siffatta doglianza, l'appellante non ha realmente confutato la prima delle ragioni poste a fondamento della decisione, laddove il Tribunale ha affermato:
“In particolare, da un esame dei contratti a progetto stipulati tra il ricorrente e la Società
non emerge l'individuazione di un progetto specifico, riconducibile ai dettami Parte_1 dell'art.61 del D.lgs. n. 276/2003. 19
Ed infatti, detti contratti, sulla premessa dell'affidamento al contraente generale
[...]
della realizzazione dell'opera infrastrutturale Controparte_9 denominata “Progetto Megalotto 1 S.S. 106 Jonica”, contengono una mera descrizione delle attività da affidare al collaboratore a progetto. In particolare, al punto 7 del contratto stipulato tra il ricorrente e l in data Pt_1 18/11/2011, si legge: per la realizzazione del Progetto megalotto 1 S.S. 106 Parte_1 Jonica intende avvalersi di un soggetto in possesso di capacità professionali di carattere tecnico necessarie allo svolgimento delle attività di seguito descritte: a) verifiche ispettive sul sistema qualità del contraente generale degli affidatari dei fornitori stabilendo sulla base del rapporto di visita ispettiva le azioni susseguenti da intraprendere nei confronti del contraente generale;
b) svolgimento delle istruttorie tecniche di qualità relativamente alle proposte di risoluzione delle non conformità relative nel corso di attività di costruzione delle opere civili, degli impianti tecnologici, di approvvigionamento di processo gestionali presentate dal contraente generale ed approvate preliminarmente dalla direzione dei lavori;
c) svolgimento dell'istruttorie tecnica di verifica su piano generale controllo qualità delle attività di affidamento e sui piani controllo qualità operativi nonché su tutte le documentazioni e procedure del sistema qualità del contraente generale”. Di pari tenore sono i successivi contratti stipulati in data 30/11/2012 e in data 31/07/2013. Orbene, i contratti non contengono la descrizione di un progetto specifico, ma soltanto l'elencazione di mansioni da affidare al collaboratore, ponendosi in contrasto con il dettato normativo, secondo cui il contratto a progetto deve individuare un obiettivo specifico da affidare al collaboratore, che deve essere oggetto di monitoraggio da parte del committente, non potendosi limitare, come nella specie, ad una mera elencazione di mansioni da svolgere, senza l'indicazione di un obiettivo da raggiungere. Tale circostanza assumerebbe già rilievo dirimente ai fini della qualificazione del rapporto intercorso tra il ricorrente e la società resistente quale rapporto di natura subordinata”. (così sentenza pagg. 17 – 18). Conferma la Corte il corretto giudizio espresso dal Tribunale, il quale, prendendo cognizione dei contratti, è addivenuto alla conclusione che l'oggetto del contratto non era la predisposizione/elaborazione di un progetto, bensì lo “svolgimento delle attività di seguito descritte”, vale a dire di verifiche ispettive sul sistema qualità; svolgimento di istruttorie tecniche di qualità; svolgimento di istruttorie tecniche di verifica. Infatti, il Progetto Megalotto 1 S.S. 106 Jonica, che è l'unico progetto di cui è menzione, è progetto dell' rientrante nell'ambito della realizzazione delle opere infrastrutturali e Pt_1 non l'oggetto del contratto stipulato con il geom. CP_1 Che il contratto stipulato con quest'ultimo avesse ad oggetto solo l'espletamento di attività, cioè di precipue mansioni, risulta dallo stesso tenore letterale del contratto, laddove al punto 5 della premessa, cfr. contratto del 18.11.2011, è riportato che, dovendo l Pt_1 provvedere ai sensi dell'art. 176, comma 3 lett. c D. Lgs. 163/2006 all'attività di alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere per il cui svolgimento aveva Parte_1 predisposto un gruppo di lavoro di durata pari a quella della realizzazione del Progetto Megalotto 1 S.S. 106 Jonica, gruppo di lavoro (cfr. punto 6 della premessa dal contratto) che avrebbe dovuto provvedere all'alta sorveglianza sulla realizzazione dell'opera. Operata tale premessa, il contratto precisava che intendeva avvalersi di Pt_1 soggetto in possesso di capacità professionali di carattere tecnico necessarie allo svolgimento delle attività di seguito descritte: a) verifiche ispettive sul sistema qualità del contraente generale degli affidatari dei fornitori stabilendo sulla base del rapporto di visita ispettiva le azioni susseguenti da intraprendere nei confronti del contraente generale;
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b) svolgimento delle istruttorie tecniche di qualità relativamente alle proposte di risoluzione delle non conformità relative nel corso di attività di costruzione delle opere civili, degli impianti tecnologici, di approvvigionamento di processo gestionali presentate dal contraente generale ed approvate preliminarmente dalla direzione dei lavori;
c) svolgimento dell'istruttorie tecnica di verifica su piano generale controllo qualità delle attività di affidamento e sui piani controllo qualità operativi nonché su tutte le documentazioni e procedure del sistema qualità del contraente generale” stipulava il contratto con il geom. che si obbligava (cfr. art. 2 del contratto) per CP_1 espletare il proprio incarico nelle attività di alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere di cui in premessa al presente contratto …”. Oggetto del contratto non è, dunque, un progetto, bensì l'espletamento di attività rientranti nei compiti dell'alta sorveglianza, che compete all' ex art. 176, comma 3 lett. Pt_1 c D. Lgs. 163/2006. Sebbene il contratto abbia fatto ricorso all'adozione di espressioni terminologiche quali: attività di collaborazione coordinata e continuativa a progetto;
carattere di autonomia ex art. 2222 c.c.; espressa previsione di assenza di vincoli di orario di ufficio e di poteri gerarchici, è l'oggetto stesso della prestazione pattuita a negare che quelli in esame integrassero, nella sostanza e al di là del nomen juris, contratti a progetto. L'espletamento di quanto sub a), b) e c) prima riportato non è in alcun modo riconducibile al paradigma del progetto specifico, funzionalmente collegato al raggiungimento di un risultato finale, determinato dal committente e che il collaboratore si impegna a raggiungere con autonoma gestione dei tempi di lavoro. La Suprema Corte ha reiteratamente, cfr. ex multis Cass. civ. sez. lav., 31/07/2024, n. 21490, enunciato il seguente principio di diritto: “L'art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003, che disciplina il contratto a progetto, caratterizza tale forma di lavoro per la presenza di un "progetto", appunto, che è un'attività produttiva descritta ed identificata nel contratto, funzionalmente ricollegata ad un determinato risultato finale, che non può coincidere con la normale attività aziendale, per evitare che si configuri come mera messa a disposizione di energia lavorativa tipica del lavoro subordinato”. Nella motivazione della sentenza ora riportata in massima è stato affermato: “Questa Corte, con riferimento al medesimo testo della disposizione, ha chiarito (Cass. n. 24739 del 2017, Cass. n. 10135 del 26.4.2018) che la nozione di "specifico progetto", quale deriva dall'esegesi normativa, deve ritenersi consistere - tenuto conto delle precisazioni introdotte nell'art. 61 cit. dalla l. n. 92 del 2012 - in un'attività produttiva chiaramente descritta ed identificata e funzionalmente ricollegata ad un determinato risultato finale, cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore, precisando tuttavia che la norma non richiede che il progetto specifico debba inerire ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa (cfr., in tali termini, Cass. 16.11.2018 n. 29640), tuttavia è necessaria la riconducibilità dell'attività "a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa"; il risultato diventa così un fattore chiave che giustifica l'autonomia gestionale del progetto o del programma di lavoro, sia nei tempi sia nelle modalità di realizzazione, e ciò perché l'interesse del creditore è relativo al perfezionamento del risultato convenuto che, pur non necessariamente identificandosi in uno specifico opus, deve in ogni caso assumere una sua precisa connotazione, differenziandosi dalla mera disponibilità, da parte del committente, di una prestazione di lavoro eterodiretta, tipica del rapporto di lavoro subordinato (così Sez. L, Ordinanza n. 5418 del 2019). Conseguentemente, al committente viene richiesto di esplicitare ex ante, in forma scritta (su cui cfr. Cass. 19 aprile 2016, n. 7716), l'obiettivo che il contratto si prefigge di raggiungere ed il risultato della prestazione 21
richiesta al collaboratore, che deve essere necessariamente rivolto a quell'obiettivo; non viene, invece, richiesto che il progetto abbia ad oggetto un'attività altamente specialistica o di particolare contenuto professionale, e tanto meno che sia unica e irripetibile.
Il progetto concordato non può comunque consistere nella mera riproposizione dell'oggetto sociale della committente, e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l'ordinaria attività aziendale (Cass. n. 17636 del 06/09/2016), in quanto i termini in questione non possono che essere intesi - pena il sostanziale svuotamento della portata della norma - come volti ad enucleare il contenuto della collaborazione in un quid distinto dalla mera messa a disposizione di energie lavorative nell'attuazione delle ordinarie attività aziendali. Si è, altresì, affermato che l'assenza del progetto di cui all'art. 69, comma 1, del D. Lgs. n. 276 del 2003, che rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie, ricorre sia quando manchi la prova della pattuizione di alcun progetto, sia allorché il progetto, effettivamente pattuito, risulti privo delle sue caratteristiche essenziali, quali la specificità e l'autonomia (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 11778 del 2019 e Cass. n. 8142 del 29/03/2017). I contratti in esame non individuano un progetto specifico, contenendo solo la descrizioni di mansioni che il collaboratore era tenuto a svolgere, né uno specifico risultato finale. Inoltre, l'attività di alta sorveglianza sulla realizzazione dell'opera, nel cui ambito rientravano le mansioni affidate al geom. era, per espressa ammissione contenuta CP_1 in contratto, attività propria dell' committente, che aveva ritenuto di doverla assolvere, Pt_1 anche questo è stato esplicitato in contratto, mediante un gruppo di lavoro, in relazione al quale aveva stipulato i contratti dedotti in giudizio. Non solo non si rinviene un progetto specifico ed un risultato finale, ma l'attività oggetto di contratto è attività coincidente con l'attività di alta sorveglianza sulla realizzazione dell'opera, rientrante nei compiti istituzionali di per l'espletamento della quale era Pt_1 stato creato il gruppo di lavoro, cui è stato meramente demandato l'espletamento dell'attività ispettiva e di istruttorie tecniche. La sentenza, dunque, è corretta e va confermata anche in punto di valenza dirimente, ai fini della qualificazione del rapporto intercorso quale rapporto di natura subordinata, dell'assenza di progetto, posto che “In tema di contratto di lavoro a progetto, il regime sanzionatorio previsto dall'art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003, pur imponendo in ogni caso l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, contempla due distinte e strutturalmente differenti ipotesi, atteso che, al comma 1, sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di c.d. conversione del rapporto "ope legis", restando priva di rilievo l'appurata natura autonoma dei rapporti in esito all'istruttoria, mentre al comma 2 disciplina l'ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti”. (Cass. civ. sez. lav., 02/12/2020, n. 27543).
7. Pur avendo l'assenza di progetto valenza dirimente, la sentenza ha proceduto, ad abundantiam, ad esaminare le concrete modalità di svolgimento della prestazione, rinvenendovi indici univocamente dimostrativi del rapporto di lavoro subordinato. Poiché l'appellante ha censurato anche questi punti della decisione e l'appellato ha frapposto motivi di resistenza, per una compiuta disamina di tutte le questioni devolute, deve la Corte procedere al relativo esame. Il Tribunale ha annesso valenza dimostrativa della natura subordinata del rapporto ai seguenti dati: i fogli di presenza compilati quotidianamente in entrata e in uscita per attestare 22
la propria presenza presso il cantiere;
pianificazione delle ferie in coordinamento con gli altri dipendenti;
obbligo di comunicazione delle assenze;
presenza, nel corso dei sopraluoghi, del geom. quale unica parte presente nell'interesse e per conto di CP_1 Pt_1 sottoposizione al potere datoriale, desumibile dalle mail inviate al ricorrente, contenenti direttive in ordine allo svolgimento dell'attività lavorativa;
utilizzo di strumenti lavorativi e mezzi messi a disposizione da modalità di corresponsione del compenso, che Pt_1 avveniva con cadenza mensile, come avviene per una retribuzione. L'appellante ha avversato la decisione, affermando che, poiché l'appellato operava nell'ambito di un rapporto di collaborazione, risultava coerente che lo stesso fosse presente nei cantieri per espletare le verifiche allo stesso demandate e i fogli presenza non avevano alcuna finalità di controllo, ma di garanzia della sicurezza sui luoghi di lavoro, in ottemperanza alla disciplina in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 al fine di potere avere contezza, in caso di necessità di evacuazione, chi fosse fisicamente presente. Osserva la Corte che la presenza quotidiana sul cantiere ad orari rigidamente cadenzati, coincidenti con gli orari di una giornata lavorativa: dalle 08:00 alle 17:00, sia pur con riferimento alla peculiare attività svolta dal ricorrente/appellato, non è compatibile con l'autonoma gestione dei tempi di lavoro propri del collaboratore. Basti richiamare la deposizione del ST : “Il nostro orario Testimone_1 di lavoro era dalle 8:00 alle 17:00, tale orario ci era stato indicato dal RUP; inoltre vi era un registro ove, quando arrivavamo, annotavamo l'orario di arrivo e poi annotavamo l'orario di uscita;
questo valeva sia per me che per il ricorrente;
spesso ci capitava di andare via anche oltre il predetto orario di lavoro, mentre mai è capitato di andare via prima delle 17:00; l'orario che dovevamo rispettare era quello, ma se vi erano delle urgenze andavamo anche oltre detto orario, anche fino alle 20:00. Lavoravamo dal lunedì al venerdì e se era necessario, ad esempio se vi erano attività particolari, quali i getti di calcestruzzo, eravamo chiamati anche di sabato”. La circostanza che fosse stato il RUP ad indicare gli orari di lavoro con cadenza di quotidianità nega l'assunto sia dell'autonomia, sotto il profilo temporale, dell'espletamento della prestazione, sia della riconducibilità di detti orari alla collaborazione da rendere in relazione alle esigenze di cantiere, solo a dover prendere atto che le esigenze di cantiere, cui l'appellante ha ricondotto l'evenienza in esame, non si sarebbero verificate di volta in Contr volta secondo le lavorazioni eseguite, ma sarebbero state predeterminate ex ante dal con cadenza quotidiana e ad orari predeterminati, corrispondenti ad una giornata lavorativa. Rispetto a tali precise indicazioni, scarsamente persuasiva è la ricostruzione operata, a termini di carattere generale, dal ST : “Il ricorrente come gli altri aveva un Pt_5 contratto che prevedeva che facesse dei sopralluoghi per verificare che le attività fossero conformi a quanto stabilito nel capitolato di gara;
il suo compito era ben definito e il ricorrente aveva continui rapporti con me;
infatti, lui mi diceva cosa aveva fatto nell'ambito della sua attività di controllo e cosa aveva intenzione di fare. Non ero io che dicevo al ricorrente dove e quando fare i controlli, ma lo stabiliva il contratto. Il contratto prevedeva i tipi di controllo da effettuare e in base al contratto il ricorrente li effettuava;
certamente ci sentivamo, ma lui stabiliva autonomamente quando e come intervenire e solo dopo aver svolto il suo lavoro, non prima, mi ragguagliava mediante un report scritto Proprio per lo scopo dell'attività di controllo, la stessa non doveva avere orario e poteva essere svolta in qualsiasi momento, senza comunicarlo a me;
ma certamente il professionista era in grado da sé di comprendere quando effettuare il controllo e di capire se ad esempio la lavorazione era partita o non era partita. Preciso che il foglio di presenza era lì e ognuno lo firmava quando voleva, all'ingresso e all'uscita; intendo precisare che né il ricorrente né i suoi colleghi avevano un orario di lavoro”. Poiché non risulta smentito che il ricorrente appellato, così come il ST si CP_2 recassero quotidianamente presso il cantiere ad orari predeterminati e sempre lì si 23
trattenevano fino alla conclusione della giornata lavorativa, siffatte modalità di svolgimento della prestazione appaiono incompatibili con l'affermazione di insussistenza di orario di lavoro e di svolgimento dell'attività in qualsiasi momento a discrezione ed autonomia organizzativa da parte del collaboratore. Il rilievo di cui sopra assorbe il profilo, pure dibattuto fra le parti, sulla funzione da attribuire alla firma dei fogli di presenza in orario o in uscita. Quand'anche l'attestazione degli orari di presenza avesse, come dedotto dall'appellante, assolto non ad una funzione di controllo dell'orario in cui il collaboratore rendeva la prestazione, bensì ad una funzione di garanzia degli obblighi di sicurezza sul cantiere, ciò non caduca la valenza univocamente dimostrativa del dato prima esaminato: gli orari di lavoro, con cadenza quotidiana, costituivano oggetto di una precisa indicazione provenuta dal RUP ed erano sempre verificabili, mercé la compilazione dei registri di presenza. Inoltre, l'assunto della funzione di garanzia della sicurezza sul lavoro attribuito dall'appellante al registro delle presenze, appare smentito dal ST “ … se nel CP_2 corso dell'anno avevamo bisogno di prendere un giorno di ferie, sia io che il ricorrente, lo comunicavamo al RUP;
anche perché il giorno di assenza era annotato sul registro Contr presenze e detta assenza era poi sottoscritta dal lo stesso meccanismo trovava applicazione anche nell'ipotesi in cui uno di noi arrivava in ritardo; ad esempio quando andavo a Salerno dall'IN. lo annotavo sul registro presenze, in quanto ero stato Per_2 autorizzato”. Se, come affermato dall'appellante, il registro delle presenze non serviva per il controllo dei lavoratori, ma per esigenze di sicurezza, irragionevole sarebbe stata l'annotazione, nel medesimo registro, dell'assenza o del ritardo: al lavoratore assente o in ritardo, proprio perché non presente in cantiere, non deve essere garantita alcuna sicurezza. L'assunto rassegnato dall'appellante non è, dunque, coonestato dalle risultanze processuali. Parimenti, non può essere ricondotta ad espletamento di collaborazione autonoma la predisposizione del piano ferie e la doverosa comunicazione dei giorni di assenza. Sempre il ST : “Ci veniva richiesto un piano ferie ogni anno;
così CP_2 dovevamo metterci d'accordo, il ricorrente, gli altri colleghi co.co.pro. ed io per le ferie e lo comunicavamo al RUP, che ce lo chiedeva;
cercavamo di far coincidere le ferie con il periodo di sospensione feriale dei lavori, nel mese di agosto. Noi comunicavamo il piano ferie al RUP, il quale, però, se l'impresa era in piena attività ci diceva che non potevamo fruire delle ferie essendo necessario effettuare i controlli, sicché ci invitava a prendere le ferie nei periodi in cui i lavori dell'impresa erano ridotti per le loro ferie;
se nel corso dell'anno avevamo bisogno di prendere un giorno di ferie, sia io che il ricorrente, lo comunicavamo al RUP;
anche perché il giorno di assenza era annotato sul registro presenze e detta assenza Contr era poi sottoscritta dal lo stesso meccanismo trovava applicazione anche nell'ipotesi in cui uno di noi arrivava in ritardo;
ad esempio quando andavo a Salerno dall'IN. lo Per_2 annotavo sul registro presenze, in quanto ero stato autorizzato”. Il ST ha dichiarato: “Per le ferie, poiché l'impresa chiudeva per una Tes_2 settimana ad agosto e a Natale, quando era chiusa aravamo tutti in ferie, poi si fruiva di un'altra settimana in maniera scaglionata prima o dopo la settimana di chiusura. Un paio di volte è stato fatto un piano ferie, in modo di avere sempre una presenza nelle due settimane prima o dopo la chiusura;
forse solo nel primo dei miei 4 anni non è stato fatto un piano ferie;
quando facevamo il piano ferie lo mandavamo all'ufficio a Catanzaro;
forse ne Pt_1 ne occupava;
per Catanzaro intendo il responsabile del procedimento, al Persona_4 quale veniva comunicato il piano ferie. Per il periodo in cui ci sono stati i dipendenti Pt_1 presso gli uffici di Siderno, il piano ferie comprendeva anche loro. Ci sono stati anche dipendenti presso gli uffici di Siderno almeno fino all'inizio del 2012, se ben ricordo”. Pt_1 24
L'inclusione dei collaboratori a progetto nel piano ferie al pari dei dipendenti , Pt_1 mentre è compatibile con la predeterminazione dei tempi lavorativi propri del rapporto di lavoro subordinato, non lo è per un collaboratore a progetto che, non avendo obbligo di predeterminazione oraria della prestazione lavorativa, è tenuto a dar conto del risultato finale, ma non del tempo messo a disposizione, che è, invece, connotazione caratteristica del contratto di lavoro subordinato. Nel prosieguo, deve escludersi che le comunicazioni provenienti da ed Pt_1 indirizzate al geom. vessero, quale oggetto esclusivo, l'indicazione delle coordinate CP_1 geografiche del luogo presso cui il professionista avrebbe dovuto recarsi per realizzare, in piena e completa autonomia, la propria attività. Dall'esame del contenuto delle e - mail indirizzate dalla Società (anche) al ricorrente si riscontra che esse non sono limitate all'indicazione dei siti interessati all'accesso, come sostenuto nell'atto di appello, avendo ad oggetto, invece, la compiuta individuazione delle attività da compiersi in giorni ed orari predeterminati unilateralmente dal mittente. Il contenuto delle e -mail non esprime, quindi, una finalità di coordinamento, avendo, invece, un contenuto esplicativo dell'eterodirezione propria del potere datoriale. Nell'ulteriore prosieguo, non può tacersi che dai verbali di non conformità emerge che, nel corso dei sopralluoghi, l'unico soggetto presente per conto e nell'interesse dell' Pt_1 era proprio il geom. sottoscrittore dei verbale, il che non risulta compatibile con CP_1 un'attività di collaborazione a progetto espletata in autonomia. È parimenti incontroverso che il ricorrente/appellato, nell'espletamento delle proprie prestazioni, si avvalesse di postazioni e computer non personali, di automezzi non di sua proprietà per gli spostamenti e avesse a disposizione un alloggio di servizio, ove avesse inteso fruirne. Rispetto a tali dati priva di decisività è l'argomentazione dell'appellante secondo cui le postazioni, i computer erano ad uso promiscuo ed erano stati messi a disposizione della Società da parte del Contraente generale, così come l'alloggio di servizio, mentre gli automezzi erano stati messi a disposizione di tutti i collaboratori della Società al fine di consentire gli spostamenti in aree caratterizzate da sedime stradale dissestato e garantire la sicurezza degli stessi collaboratori. Il dato decisivo non è l'appartenenza dei beni al Contraente Generale o alla Società o la riconducibilità all'uno o all'altra della messa a disposizione dell'alloggio di servizio, bensì il dato di fatto che il collaboratore non dovesse utilizzare a beni facenti parte del proprio compendio strumentale/professionale, come invece avrebbe dovuto essere ove si fosse trattato di un rapporto di lavoro autonomo, nel cui alveo va ricondotto il contratto di lavoro a progetto (cfr. ex multis Cass. civ. sez. lav., 22/05/2024, n.14339; Cass. civ. sez. lav., 29/10/2019, n. 27725). Quanto alla corresponsione del compenso, l'art. 7 del contratto 18.11.2011 prevede un compenso onnicomprensivo di € 33.900,00 “ripartito in rate mensili di uguale valore. I compensi dovuti sono liquidati al collaboratore entro il giorno quindici del mese successivo a quello di effettuazione dell'opera”. L'appellante ha dedotto l'assimilazione dei redditi derivanti da co.co.co. a quelli di lavoro subordinato, risultando ex lege necessaria l'emissione e la consegna di buste paga, essendo il committente sostituto di imposta del collaboratore ed essendo quest'ultimo anche il soggetto obbligato per la contribuzione previdenziale, anche relativamente alla quota a carico del collaboratore. Pur prendendo atto di ciò, resta da considerare che, se l'oggetto del contratto era un progetto specifico e il compenso secondo previsioni contrattuali doveva esser liquidato entro il giorno quindici del mese successivo all'effettuazione dell'opera, che dovrebbe identificarsi nell'ultimazione del progetto, il pagamento mensile avrebbe remunerato una prestazione, avente la durata predeterminata, ma antecedente all' effettuazione del progetto/opera. 25
In realtà, una remunerazione corrisposta con cadenza mensile e prima dell'ultimazione della prestazione contrattualmente pattuita appare riconducibile non al pagamento del compenso pattuito per il progetto, bensì per remunerare le prestazioni rese con la cadenza quotidiana ed agli orari che la prova testimoniale ha consentito di accertare. Questa è una connotazione propria del rapporto di lavoro subordinato e non la remunerazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto. Va, dunque, confermata l'appellata sentenza nella parte in cui ha accertato che i rapporti inter-partes erano riconducibili a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici, con conseguente violazione del divieto di cui all'art. 69, comma 1, D. Lgs. 276/2003.
8. In esito al giudizio di cui sopra, il Tribunale ha fatto applicazione dell'art. 69 D. Lgs. 276/2003, comma 1, secondo cui i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto, dichiarando
“l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento del lavoratore nella posizione organizzativa ed economica B, profilo assistente tecnico, di cui all'art. 74 CCNL 2002-2005 tra il sig. e l CP_1 [...]
con decorrenza dal 18/11/2011”. Pt_1
L'appellante ha censurato tale ultima statuizione, affermando che il Tribunale non avrebbe comunque potuto procedere alla riqualificazione, dichiarando il rapporto alle dipendenze di in forza del disposto di cui all'art. 18, co.2., D.L. 112/2008, Parte_1 convertito con modificazioni dalla L. 133/2008, applicabile ratione temporis. Tale norma disponeva che, a partire dal 25.06.2008, le Società a partecipazione pubblica totale o di controllo, tra le quali rientrava anche erano tenute a reclutare il Pt_1 personale mediante procedure selettive nel rispetto dei principi sottesi alla regola del concorso pubblico ex art. 97 Cost. e, ove il rapporto di lavoro non fosse sorto prima del 25 giugno 2008, esso andava disciplinato dal citato art. 18, che escludeva la validità di rapporti non istaurati a seguito di procedure selettive e imparziali, che ove instaurati erano nulli, e il giudicante non avrebbe potuto darvi riconoscimento, come affermato anche da Cass. 18791/2003. Ne derivava che, in assenza del rispetto delle procedure selettive, era inibita l'instaurazione ope iudicis di un rapporto di lavoro alle dipendenze di con Parte_1 conseguente necessità di riforma della sentenza sul punto. Nelle note scritte depositate il 04.11.2025, l'appellato ha dedotto che aveva Pt_1 tardivamente introdotto una nuova eccezione, vale a dire la pretesa natura di ente pubblico, richiedente nuovi accertamenti di fatto circa la natura della società, avente forma di S.p.A., introducendo un diverso thema decidendum, non deducibile per la prima volta in sede di gravame. Il rilievo è infondato. La natura di non è stata giammai controversa, trattandosi di una S.p.A. a totale Pt_1 partecipazione pubblica. La censura di ha ad oggetto la differente questione concernente la non Pt_1 applicabilità della norma che dispone la conversione del rapporto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in virtù del disposto all'art. 18, co.2., D.L. 112/2008. La sussumibilità della fattispecie dedotta in giudizio all'uno o all'altro paradigma normativo non costituisce oggetto di eccezione in senso stretto, sì che la censura dell'appellato non può trovare accoglimento.
8.1. Procedendo all'esame del motivo di appello proposto da osserva la Corte Pt_1 che i contratti dedotti in lite sono stati stipulati fra il mese di novembre 2011 ed il mese di luglio 2013, sì che ad essi è applicabile ratione temporis la previsione di cui all'art. 18 co.2., 26
D.L. 112/2008, secondo cui le società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. A termini generali, la società pubblica si caratterizza per essere un ente privato, il cui capitale sociale è detenuto nella sua interezza dalla pubblica amministrazione e, ove manchi una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema societario, la partecipazione del soggetto pubblico non è idonea a mutarne la natura. Come affermato da Cass. 6171/2023, considerato il carattere di stretta interpretazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 165/2001, riservato alle amministrazioni pubbliche, il legislatore, con la previsione derogatoria di cui al citato art. 18, ha esteso alle società pubbliche le limitazioni imposte alle pubbliche amministrazioni nelle procedure di reclutamento del personale, disponendo che la selezione del personale debba avvenire secondo principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità, efficacia ed economicità. La ragione della deroga del regime privatistico è riconducibile a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, sin con la sentenza 466 del 1993: il mutamento meramente formale della veste giuridica della società pubblica non è sufficiente a reciderne ab imis i legami con la pubblica amministrazione, ove la privatizzazione non assuma anche "connotati sostanziali, tali da determinare l'uscita delle società derivate dalla sfera della finanza pubblica, e "la giurisprudenza costituzionale distingue, dunque, la privatizzazione sostanziale da quella meramente formale (Corte Cost. nn. 29/2006, 209/2015,55/2017) e sottolinea che in detta seconda ipotesi viene comunque in rilievo l'art. 97 Cost., del quale il D.L. n. 112 del 2008, art. 18 costituisce attuazione" (Cass. 4358/2018). In tema di società partecipate, le Sezioni Unite della Suprema Corte, pronunciando sul riparto di giurisdizione fra giudice ordinario, contabile ed amministrativo, hanno evidenziato che la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società la quale, quindi, resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (cfr. Cass. S.U. n. 24591/2016 e con riferimento ai rapporti di lavoro Cass. S.U. n. 7759/2017). E' stato altresì affermato, in una fattispecie in cui parte del giudizio era Parte_1
“Ai sensi dell'art. 18, co. 2 D.L. 112/2008 le società a totale partecipazione pubblica devono procedere alle assunzioni mediante procedure selettive nel rispetto dei principi che sottendono la regola del concorso pubblico ex art. 97 della Costituzione. Pertanto, opera anche in questo caso il principio secondo cui la regola della concorsualità imposta dal legislatore, nazionale o regionale, impedisce la conversione in rapporto a tempo indeterminato del contratto a termine affetto da nullità”. (Cass. civ. sez. lav., 23/07/2019, n.19925). In motivazione la Suprema Corte ha scrutinato la natura giuridica di Parte_1
“ripercorrendo gli approdi di questa Corte nonché del Consiglio di Stato. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 15594 del 2014, sia pure ai fini della affermazione della giurisdizione contabile per l'azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi e dei dipendenti dell' dopo averne escluso la natura di società in house, Parte_1 hanno affermato che la trasformazione dell' in società per azioni disposta dalla legge Pt_1 non ne ha intaccato gli essenziali connotati pubblicistici, essendosi tradotta nella mera adozione di una formula organizzativa, corrispondente a quella della società azionaria, senza per questo incidere sulla reale natura del soggetto. In tal senso si era già pronunciato il Consiglio di Stato con la decisione n. 2829 del 2013, con cui statuiva che pur dopo la doppia fase di privatizzazione dell'originaria azienda di Stato, intervenuta per effetto del D. Lgs. n. 143 del 1994 (trasformazione in ente pubblico 27
economico) e del D.L. n. 138 del 2002, convertito nella L. n. 178 del 2002 (in particolare l'art. 7 che ha ulteriormente trasformato l' in s.p.a.), il nuovo assetto dell' aveva Pt_1 Pt_1 incidenza concreta soltanto sulla fase gestionale del nuovo soggetto. Più recentemente, Cass. n. 6264 del 2019 ha chiarito che la natura pubblica o meno dell' non può vagliarsi solo con riferimento al D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma Pt_1 2, atteso che la giurisprudenza, sia civile che amministrativa, hanno progressivamente e più volte ritenuto che la forma privatistica della società non esclude, a determinate condizioni, la natura pubblica del soggetto. La citata sentenza ha quindi, affermato che l' è società partecipata al 100% Pt_9 dallo Stato, facente parte del conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione e quindi del bilancio dello Stato e, come tale, sottostà ad un vincolo pubblicistico nella sua organizzazione. Tale vincolo impone l'attuazione concreta dei principi di economicità e imparzialità e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa della pubblica amministrazione. Le misure adottate con il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, sono indirizzate al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica, intesi come espressione diretta del principio di economicità e del pubblico interesse al risparmio nella spesa pubblica. Dunque, l quale società a partecipazione pubblica totale, rientra Parte_1 nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 112 del 2008, art. 18, comma 2. …” .
“ … Questa Corte ha affermato con la sentenza n. 3621 del 2018, richiamata dalla Corte d'Appello, il principio, al quale si intende dare continuità, che non può dubitarsi del carattere imperativo della disposizione in esame, e che pertanto l'omesso esperimento delle procedure previste sia dal comma 1 che dal comma 2, disposizioni entrambe espressione dei principi di cui all'art. 97 Cost., determina la nullità del contratto, ai sensi dell'art. 1418 c.c., comma 1, perché la violazione attiene al momento genetico della fattispecie negoziale e, quindi, la stessa non può essere solo fonte di responsabilità a carico del contraente inadempiente. … Una volta affermato che per le società a totale partecipazione pubblica il previo esperimento di procedure selettive nel rispetto dei principi di cui al D.L. n. 112 del 2008, art. 18, comma 2, riferibili all'art. 97 Cost., condiziona la validità del contratto di lavoro, non può che operare il principio secondo cui anche per i soggetti esclusi dall'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, la regola della concorsualità imposta dal legislatore, nazionale o regionale, impedisce la conversione in rapporto a tempo indeterminato del contratto a termine affetto da nullità”. Il principio di diritto è stato ribadito da Cass. civ. sez. lav., 04/07/2023 n.18791, secondo cui: "In tema di società a totale partecipazione pubblica, il reclutamento del personale ex D.L. n. 112 del 2008, art. 18, comma 2, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, come modificato dalla l. n. 102 del 2009 di conversione del D.L. n. 78 del 2009 - ove è previsto che le società in questione adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità -, deve avvenire mediante procedure selettive che rispettino la regola del concorso pubblico, sicché la violazione di tale disposizione, avente carattere imperativo, impedisce la conversione in rapporto a tempo indeterminato del contratto a termine affetto da nullità" (già in precedenza v. Cass. n. 3621 del 2018; successivamente v. Cass. n. 4571 del 2022, Cass. n. 27126 del 2022, Cass. n. 30235 del 2022); tale orientamento ha ricevuto, di recente, un autorevole avallo dalle Sezioni unite di questa Corte, che hanno statuito sulla impossibilità "di ritenere costituito fra le parti, come conseguenza dell'inefficacia o nullità della clausola appositiva del termine, un valido rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in presenza di discipline settoriali che facciano divieto di instaurazione di detto rapporto o la subordinino al rispetto di forme di reclutamento finalizzate alla selezione 28
dei più meritevoli ed alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'assunzione" (Cass. SS. UU. n. 5556 del 2023)”.
9. Orbene, incontroverso che l quale società a partecipazione pubblica Parte_1 totale, sia soggetto incluso nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 112 del 2008, art. 18, comma 2, e che i contratti posti a fondamento della domanda, ratione temporis, sono assoggettati a tale precetto normativo, deve considerarsi che i principi di diritto su esposti, sebbene enunciati in relazione a contratti a termine affetti da nullità, abbiano valenza generale in tutti i casi in cui sia prevista la conversione ope legis di un contratto di lavoro invalidamente stipulato in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e, quindi, anche con riguardo ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto illegittimamente stipulati perché, nonostante il nomen juris attribuito, sono privi dell'elemento costitutivo caratterizzante, cioè uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato. Il divieto, sancito dall'art. 69 D. Lgs. 276/2003, di rapporti di collaborazione continuativa e coordinata atipici determina, quale sanzione, che tali contratti sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto, con previsione di una conversione ex lege del contratto di collaborazione coordinata e continuativa privo di uno specifico progetto in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Tuttavia, ove si facesse applicazione di tale conversione per i contratti stipulati da una società a partecipazione pubblica totale, come operato dal giudice a quo, si violerebbe la norma di cui all'art. 18, comma 2, D. Lgs. 112/2008. L'imperatività di tale ultima norma, non consentendo che tali società procedano al reclutamento del personale con modalità diverse dall'espletamento di procedure selettive, impedisce la conversione dell'atipico contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, al pari di quanto affermato dal giudice di legittimità per il contratto a termine affetto da nullità, comune essendo la ratio delle fattispecie. Invero, ove si facesse applicazione dell'art. 69 D. Lgs. 276/2003 si violerebbe automaticamente il disposto dell'art. 18, comma 2, D. Lgs. 112/2008, ponendo in essere un contratto viziato geneticamente e affetto da nullità ex art. 1418 c.c. (così Cass. 19925/2019). Deve, pertanto, essere ritenuto che anche per i rapporti atipici di collaborazione coordinata e continuativa, così come per il contratto a termine affetto da nullità, la regola della procedura selettiva imposta dal legislatore impedisca la conversione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ciò perché, come affermato dalla più volte citata Cass. 19925/2019, il previo esperimento di procedure selettive nel rispetto dei principi di cui al D.L. n. 112 del 2008, art. 18, comma 2, riferibili all'art. 97 Cost., condiziona la validità del contratto di lavoro. La conversione ope legis ex art. 69 D. Lgs. 276/2003 è, dunque, impedita dall'art. 18 comma 2, D. Lgs. 112/2008, che impone alla società a partecipazione pubblica totale la regola del reclutamento del personale mediante procedure selettive. Per conseguenza, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, va rigettata la domanda proposta dal geom. vente CP_1 ad oggetto la declaratoria di sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 01.12.2011. Il rigetto della domanda di cui sopra determina che non possa farsi luogo a questione di inquadramento in posizione organizzativa ed economica e che debba essere rigettata anche la domanda di corresponsione delle somme dovute a titolo di tredicesima mensilità, oltre accessori, giacché entrambe presuppongono l'esistenza di un valido rapporto di lavoro. 29
Deve, invece, essere accolta, a seguito alla riforma della sentenza, la domanda restitutoria proposta l'appellante e l'appellato va condannato alla restituzione delle somme eventualmente corrisposte da in adempimento della condanna al pagamento Parte_1 pronunciata con la sentenza emessa dal Tribunale di Locri, in questa sede, sul punto, riformata. In esito a questo giudizio di appello si è registrata la reciproca soccombenza delle parti, posto che, se è risultata vittoriosa in punto di mancata conversione ope legis dei Pt_1 rapporti in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, correlativamente è risultata soccombente, con esito vittorioso per il ricorrente/appellato, in punto di atipicità dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in violazione del divieto di cui all'art. 69, comma 1, D. Lgs. 276/2003,. La reciproca soccombenza delle parti determina a disporre la compensazione fra le stesse delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti Parte_1 di , avverso la sentenza n. 733/2023 emessa dal Tribunale di Locri, pubblicata CP_1 02.08.2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'appellata sentenza, così provvede:
1. Rigetta le domande proposte dal ricorrente aventi ad oggetto la declaratoria di sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 01.12.2011 e la condanna di al pagamento delle somme dovute a titolo di tredicesima mensilità, oltre Pt_1 accessori.
2. Condanna l'appellato alla restituzione, in favore di delle somme da Parte_1 questa eventualmente corrisposte in adempimento della condanna al pagamento pronunciata con la sentenza emessa dal Tribunale di Locri, sul punto riformata.
3. Dichiara compensate fra le parti le spese dei due gradi di giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 7 novembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti