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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 14/10/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
R.G. 744/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario
RI NA, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del 13.10.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 1537/2025
r.g.l., vertente
TRA
, con avv. MARCONE LD MARCO e avv. MARCONE FRANCO Parte_1
LD
RICORRENTE
E
, con avv. BOTTA ANDREA CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.06.2025 parte ricorrente chiedeva al Tribunale adito
“IN VIA CAUTELARE: ordinare all Sede di Caserta, in persona del Direttore p.t., la CP_1 riattivazione immediata del pagamento della pensione Cat. VOS n. 45003933 in favore della , previa sospensione del provvedimento di reiezione della domanda Parte_1 di riemissione ratei protocollo .2000.20/12/2024.0837248 dell di Caserta;
NEL CP_1 CP_1
MERITO: annullare il provvedimento Protocollo .2000.20/12/2024.0837248 CP_1 dell' di Caserta di reiezione della domanda di riemissione ratei pensione non riscossi CP_1 notificato il 15.01.2025 e, per l'effetto, accertare il diritto della ricorrente alla continuità del pagamento della pensione Cat. VOS n. 45003933; Condannare l' Sede di Caserta, CP_1 in persona del Direttore p.t., al pagamento dei ratei non corrisposti e, quindi, degli arretrati maturati dal mese di luglio 2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al pagamento effettivo;
Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Instaurato il contradditorio, l' si costituiva in giudizio e, stante l'avvenuto CP_1 pagamento di quanto richiesto in data 16.07.2025 chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione di spese.
La causa era istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalla parte ricorrente e decisa all'esito della riserva di cui all'udienza del 13.10.2025 fissata ex art
127 ter cpc dopo lo scambio delle note scritte delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta dalla documentazione prodotta dall'Ente che quanto richiesto in sede giudiziaria
è già stato riconosciuto in via amministrativa.
In merito alle spese processuali vige il principio della cd “soccombenza virtuale”, nel caso di specie è pacifico tra le parti, in quanto non specificamente contestato dal procuratore dell' ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che l'Ente previdenziale abbia CP_2 riconosciuto in sede amministrativa il diritto della ricorrente a percepire quanto richiesto nella domanda amministrativa e che l' abbia proceduto al CP_2 riconoscimento dopo il deposito del ricorso anche se in tempi molto brevi.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 800,00 oltre rimb CP_1 forf cassa ed iva, da distrarsi.
Cassino 14.10.2025
Il Giudice Onorario
RI NA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
R.G. 744/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario
RI NA, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del 13.10.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 1537/2025
r.g.l., vertente
TRA
, con avv. MARCONE LD MARCO e avv. MARCONE FRANCO Parte_1
LD
RICORRENTE
E
, con avv. BOTTA ANDREA CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.06.2025 parte ricorrente chiedeva al Tribunale adito
“IN VIA CAUTELARE: ordinare all Sede di Caserta, in persona del Direttore p.t., la CP_1 riattivazione immediata del pagamento della pensione Cat. VOS n. 45003933 in favore della , previa sospensione del provvedimento di reiezione della domanda Parte_1 di riemissione ratei protocollo .2000.20/12/2024.0837248 dell di Caserta;
NEL CP_1 CP_1
MERITO: annullare il provvedimento Protocollo .2000.20/12/2024.0837248 CP_1 dell' di Caserta di reiezione della domanda di riemissione ratei pensione non riscossi CP_1 notificato il 15.01.2025 e, per l'effetto, accertare il diritto della ricorrente alla continuità del pagamento della pensione Cat. VOS n. 45003933; Condannare l' Sede di Caserta, CP_1 in persona del Direttore p.t., al pagamento dei ratei non corrisposti e, quindi, degli arretrati maturati dal mese di luglio 2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al pagamento effettivo;
Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Instaurato il contradditorio, l' si costituiva in giudizio e, stante l'avvenuto CP_1 pagamento di quanto richiesto in data 16.07.2025 chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione di spese.
La causa era istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalla parte ricorrente e decisa all'esito della riserva di cui all'udienza del 13.10.2025 fissata ex art
127 ter cpc dopo lo scambio delle note scritte delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta dalla documentazione prodotta dall'Ente che quanto richiesto in sede giudiziaria
è già stato riconosciuto in via amministrativa.
In merito alle spese processuali vige il principio della cd “soccombenza virtuale”, nel caso di specie è pacifico tra le parti, in quanto non specificamente contestato dal procuratore dell' ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che l'Ente previdenziale abbia CP_2 riconosciuto in sede amministrativa il diritto della ricorrente a percepire quanto richiesto nella domanda amministrativa e che l' abbia proceduto al CP_2 riconoscimento dopo il deposito del ricorso anche se in tempi molto brevi.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 800,00 oltre rimb CP_1 forf cassa ed iva, da distrarsi.
Cassino 14.10.2025
Il Giudice Onorario
RI NA